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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 06/02/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 146/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 13:02, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 146/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PACINI Parte_1 C.F._1
MARCO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PACINI MARCO
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA BUFALINI 7 50122 FIRENZE presso il difensore avv. BENUCCI
DANIELA
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DEL DECIDERE
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato in data 5.2.2024, ha esposto di avere subito un infortunio Parte_1 sul lavoro in relazione al quale l' aveva riconosciuto menomazioni permanenti in misura pari CP_1 al 13%. Il ricorrente allega di aver presentato domanda di revisione per aggravamento dell'infortunio, domanda che, tuttavia, veniva rigettata dall' che confermava che il danno CP_2 biologico era rimasto nella misura del 13%. Tanto esposto – e precisato di aver esperito la relativa procedura amministrativa con esito negativo -, il ricorrente ha chiesto che venisse riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno biologico nella misura del 17 o 18%; chiedeva pertanto che, considerata la misura complessiva dei postumi, parte convenuta fosse condannata al pagamento del relativo indennizzo, oltre accessori.
Ritualmente costituitosi in giudizio l' ha contestato la fondatezza della domanda, chiedendone CP_1 il rigetto.
La causa era istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati e con Ctu medico-legale, ed all'udienza odierna veniva infine discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, occorre premettere che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n.
38/2000, risulta più articolata la disciplina della rendita a carico dell' CP_1
Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al cd. danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e sotto forma di rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
In tale ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
Tanto premesso, non è in discussione la natura di infortunio sul lavoro rispetto all'evento occorso al ricorrente, in relazione al quale, come detto, l' già riconosceva una menomazione della CP_1 integrità psico-fisica nella misura del 13%.
pagina 2 di 4 Orbene, sulla base della documentazioni in atti nonché sottoposta a visita la persona del ricorrente, il consulente tecnico nominato, dott. ha esaustivamente motivato chiarendo “(..) La Persona_1 controversia scaturisce dal mancato riconoscimento dell'aggravamento del danno biologico alla spalla sinistra. Il signor risulta affetto da “sindrome da conflitto acromionclaveare della spalla sinistra con impingment sul Parte_1 tendine del sopraspinato e tendinopatia del sottoscapolare e sottospinato”. Il nesso causale era già stato riconosciuto dall'istituto Assicuratore e pertanto la valutazione verte sulla quantificazione del danno biologico. Infatti rispetto alla prima valutazione dell'Istituto del 4% è già evidente già dai referti degli esami RM a carico della spalla sinistra effettuati nel 2020 e due anni più tardi nel 2022 un più evidente impegno dell'articolazione acromion claveare, del trochite omerale, del tendine del sovraspinato ed un interessamento-rilevabile soltanto nel 2022- dei tendini del sottoscapolare e sottospinato. In considerazione poi di quanto è stato rilevato all'esame obiettivo e di quanto espresso dalle Tabelle delle menomazioni, per quanto riguarda gli esiti di lesione muscolo tendinee della spalla e del danno derivante dalla limitazione funzionale, tenendo conto che il soggetto è mancino e quindi si tratta dell'arto dominante la valutazione è pari all'otto per cento Si procede quindi a rispondere al quesito posto dall'Ill.mo Giudice: Accerti il
C.T.U., letti gli atti processuali ed esaminate le produzioni documentali delle parti, eseguiti tutti gli accertamenti necessari e previa eventuale visita medica sulla persona del ricorrente, nonché esperita ogni altra più opportuna indagine: - se sussiste un aggravamento della malattia professionale già riconosciuta nella misura del 13% e, in caso positivo, determini la misura di tale aggravamento Sussiste un aggravamento della malattia professionale già riconosciuta a livello della spalla sinistra sulla base del c.d. tabella delle menomazioni (art. 13 del D. Lgs. n.
38/2000), il danno attuale è stimabile nell'ordine dell 8% (ottopercento) Tenendo conto delle preesistenze già riconosciute dall' il danno biologico complessivo è pari al 17% (diciasette per cento)”.(cfr. elaborato CP_1 peritale in atti).
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, non evidenziati da alcuna delle parti nei termini assegnati.
In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente all'indennizzo di legge ex D.l.vo 38/2000 nella misura complessiva del 17%, con decorrenza di legge.
Per l'effetto l' va condannato alla corresponsione del relativo indennizzo di legge e con la CP_1 indicata decorrenza, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo oltre accessori come per legge.
pagina 3 di 4 Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ex
D.M. 55/14, avuto riguardo a scaglione di valore, natura della causa e ad attività svolta;
come pure le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, pronunciando sul ricorso:
- dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennizzo per malattia infortunio sul lavoro nella misura complessiva del 17%, con la decorrenza sopra indicata;
- condanna l' alla corresponsione in favore della ricorrente del predetto indennizzo, nella CP_1 misura di legge e con la indicata decorrenza, oltre accessori di legge dalla scadenza e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.700,00 oltre IVA e CPA e CP_1
15% per spese generali, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
LIVORNO, 6 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 13:02, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 146/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PACINI Parte_1 C.F._1
MARCO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PACINI MARCO
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA BUFALINI 7 50122 FIRENZE presso il difensore avv. BENUCCI
DANIELA
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DEL DECIDERE
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato in data 5.2.2024, ha esposto di avere subito un infortunio Parte_1 sul lavoro in relazione al quale l' aveva riconosciuto menomazioni permanenti in misura pari CP_1 al 13%. Il ricorrente allega di aver presentato domanda di revisione per aggravamento dell'infortunio, domanda che, tuttavia, veniva rigettata dall' che confermava che il danno CP_2 biologico era rimasto nella misura del 13%. Tanto esposto – e precisato di aver esperito la relativa procedura amministrativa con esito negativo -, il ricorrente ha chiesto che venisse riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno biologico nella misura del 17 o 18%; chiedeva pertanto che, considerata la misura complessiva dei postumi, parte convenuta fosse condannata al pagamento del relativo indennizzo, oltre accessori.
Ritualmente costituitosi in giudizio l' ha contestato la fondatezza della domanda, chiedendone CP_1 il rigetto.
La causa era istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati e con Ctu medico-legale, ed all'udienza odierna veniva infine discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, occorre premettere che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n.
38/2000, risulta più articolata la disciplina della rendita a carico dell' CP_1
Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al cd. danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e sotto forma di rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
In tale ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
Tanto premesso, non è in discussione la natura di infortunio sul lavoro rispetto all'evento occorso al ricorrente, in relazione al quale, come detto, l' già riconosceva una menomazione della CP_1 integrità psico-fisica nella misura del 13%.
pagina 2 di 4 Orbene, sulla base della documentazioni in atti nonché sottoposta a visita la persona del ricorrente, il consulente tecnico nominato, dott. ha esaustivamente motivato chiarendo “(..) La Persona_1 controversia scaturisce dal mancato riconoscimento dell'aggravamento del danno biologico alla spalla sinistra. Il signor risulta affetto da “sindrome da conflitto acromionclaveare della spalla sinistra con impingment sul Parte_1 tendine del sopraspinato e tendinopatia del sottoscapolare e sottospinato”. Il nesso causale era già stato riconosciuto dall'istituto Assicuratore e pertanto la valutazione verte sulla quantificazione del danno biologico. Infatti rispetto alla prima valutazione dell'Istituto del 4% è già evidente già dai referti degli esami RM a carico della spalla sinistra effettuati nel 2020 e due anni più tardi nel 2022 un più evidente impegno dell'articolazione acromion claveare, del trochite omerale, del tendine del sovraspinato ed un interessamento-rilevabile soltanto nel 2022- dei tendini del sottoscapolare e sottospinato. In considerazione poi di quanto è stato rilevato all'esame obiettivo e di quanto espresso dalle Tabelle delle menomazioni, per quanto riguarda gli esiti di lesione muscolo tendinee della spalla e del danno derivante dalla limitazione funzionale, tenendo conto che il soggetto è mancino e quindi si tratta dell'arto dominante la valutazione è pari all'otto per cento Si procede quindi a rispondere al quesito posto dall'Ill.mo Giudice: Accerti il
C.T.U., letti gli atti processuali ed esaminate le produzioni documentali delle parti, eseguiti tutti gli accertamenti necessari e previa eventuale visita medica sulla persona del ricorrente, nonché esperita ogni altra più opportuna indagine: - se sussiste un aggravamento della malattia professionale già riconosciuta nella misura del 13% e, in caso positivo, determini la misura di tale aggravamento Sussiste un aggravamento della malattia professionale già riconosciuta a livello della spalla sinistra sulla base del c.d. tabella delle menomazioni (art. 13 del D. Lgs. n.
38/2000), il danno attuale è stimabile nell'ordine dell 8% (ottopercento) Tenendo conto delle preesistenze già riconosciute dall' il danno biologico complessivo è pari al 17% (diciasette per cento)”.(cfr. elaborato CP_1 peritale in atti).
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, non evidenziati da alcuna delle parti nei termini assegnati.
In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente all'indennizzo di legge ex D.l.vo 38/2000 nella misura complessiva del 17%, con decorrenza di legge.
Per l'effetto l' va condannato alla corresponsione del relativo indennizzo di legge e con la CP_1 indicata decorrenza, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo oltre accessori come per legge.
pagina 3 di 4 Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ex
D.M. 55/14, avuto riguardo a scaglione di valore, natura della causa e ad attività svolta;
come pure le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, pronunciando sul ricorso:
- dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennizzo per malattia infortunio sul lavoro nella misura complessiva del 17%, con la decorrenza sopra indicata;
- condanna l' alla corresponsione in favore della ricorrente del predetto indennizzo, nella CP_1 misura di legge e con la indicata decorrenza, oltre accessori di legge dalla scadenza e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.700,00 oltre IVA e CPA e CP_1
15% per spese generali, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
LIVORNO, 6 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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