Ordinanza collegiale 14 maggio 2021
Ordinanza collegiale 13 aprile 2022
Sentenza 6 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 14/05/2021, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/05/2021
N. 00644/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01181/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1181 del 2012, proposto da S.I.S.E.T. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Gambato Caberlotto, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia - Mestre, via della Torre, 16;
contro
Comune di Cavallino Treporti, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Zuccolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre, via G. Carducci, 45;
Provincia di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberta Brusegan, Katia Maretto, Giuseppe Roberto Chiaia, domiciliata in Mestre Venezia, via Forte Marghera 191;
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
nei confronti
Castellina s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
Unione degli Industriali della Provincia di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Bigolaro e Giuseppe Scuglia, con domicilio eletto presso il loro studio in Padova, Galleria Berchet, 4;
per l'annullamento
- della deliberazione della Giunta Provinciale n. 38 del 28 marzo 2012, pubblicata sul B.U.R. n° 35 del 4 maggio 2012, che ratifica a norma dell'art. 15 della Legge reg. n° 11/2004, la deliberazione della Conferenza dei Servizi di approvazione del PAT del Comune di Cavallino Treporti;
- della deliberazione 28 febbraio 2012 della Conferenza dei Servizi convocata dal Comune di Cavallino-Treporti per l'approvazione del PAT;
- della deliberazione 09 settembre 2009 n° 50/2009 del Consiglio Comunale di Cavallino-Treporti di adozione del P.A.T. mediante procedura concertata;
- nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cavallino Treporti e della Provincia di Venezia;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 11 maggio 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Rilevato che sia il Comune resistente, che la stessa società ricorrente, hanno evidenziato come nelle more del giudizio, essendosi modificata la disciplina urbanistica sovraordinata (con particolare riferimento alla cartografia degli habitat), l’Amministrazione si sia impegnata ad adeguare corrispondentemente i propri PAT e PI;
che, in tal senso, le successive determinazioni dell’Ente sono rilevanti ai fini della permanenza dell’interesse della ricorrente a coltivare il ricorso ovvero in relazione alla necessità, per la società medesima, di proporre motivi aggiunti o eventuale nuovo ricorso avverso i successivi atti e provvedimenti adottandi;
che, pertanto, occorre, in via istruttoria, disporre che il Comune resistente – e per esso il Segretario generale con facoltà di subdelega ad altro dirigente del medesimo Ente – provveda, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, al deposito di una documentata relazione sui fatti di causa, sui provvedimenti successivamente adottati e sullo stato di attuazione della disciplina di Piano medio tempore intervenuta, il tutto corredato dalla documentazione relativa all’area oggetto di causa;
che occorre trasmettere la presente ordinanza al Presidente del T.a.r. per la fissazione di nuova udienza successiva alla scadenza del suddetto termine.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima),
a) dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
b) manda al Presidente del T.a.r. per la fissazione di nuova udienza di smaltimento successiva alla scadenza del termine istruttorio indicato in motivazione.
La presente ordinanza sarà depositata in Segreteria, comunicata alle parti e al Segretario generale del Comune resistente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021, in collegamento simultaneo da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe La Greca, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Giuseppe La Greca |
IL SEGRETARIO