Sentenza 3 febbraio 1995
Massime • 2
L'impugnazione esperibile avverso sentenza di condanna per contravvenzione per la quale sia stata inflitta la sola pena dell'ammenda, in tutto od in parte come sanzione sostitutiva dell'arresto, è l'appello e non il ricorso per cassazione.
La circostanza che il reato risulti prescritto all'atto della pronuncia del giudice di legittimità non esclude - qualora si accerti che l'impugnazione esperibile non era il ricorso per cassazione, ma l'appello - l'applicabilità della norma del quinto comma dell'art. 568 cod. proc pen., restando così rimessa al giudice di merito competente la valutazione dell'eventuale sussistenza di taluna delle ipotesi, prevalenti sull'estinzione del reato, previste dall'art. 129 stesso codice.
Commentari • 4
- 1. Le Sezioni Unite sull'individuazione del giudice di rinvio quando ilGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Le Sezioni unite penali compongono un perdurante contrasto sulla questione meglio individuata in epigrafe, affermando il principio enunciato nella massima pure in epigrafe trascritta. Ai fini di una migliore intelligenza della questione di diritto sottoposta all'esame delle Sezioni unite, giova ricordare che l'odierno imputato aveva proposto ricorso contro sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in relazione ai reati di danneggiamento e lesioni contestatigli per essere i reati estinti a seguito di intervenuta prescrizione. Lamentava erronea applicazione degli artt. 125.3 e 578 c.p.p., per avere la Corte di merito omesso …
Leggi di più… - 2. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 18 giugno 2021 (r.o. n. 131 del 2021), la Corte di cassazione, sezione prima penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 129, 568, comma 4, 591, comma 1, lettera a), 601, 605 e 620 del codice di procedura penale, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, in caso di giudizio di appello definito con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, illegittimamente emessa in fase predibattimentale senza citazione delle parti e comunque senza alcuna forma di contraddittorio, consente alla Corte di cassazione, investita da rituale ricorso …
Leggi di più… - 3. La Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 568, comma 4, del c.p.p.: vediamo in che modoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 maggio 2022
(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 568, co. 4) Indice: Il fatto Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le argomentazioni sostenute dalle parti Le valutazioni giuridiche formulate dalla Consulta Conclusioni 1. Il fatto La Corte di Appello di Milano, in accoglimento della richiesta scritta del Procuratore generale, aveva dichiarato, con sentenza predibattimentale e senza la partecipazione delle parti, non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine al delitto di «associazione per delinquere, con il ruolo di promotori e organizzatori, finalizzata alla commissione di più delitti di illegale esportazione di materiali di armamento e comunque di illegale …
Leggi di più… - 4. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 9 maggio 2022
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 18 giugno 2021 (r.o. n. 131 del 2021), la Corte di cassazione, sezione prima penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 129, 568, comma 4, 591, comma 1, lettera a), 601, 605 e 620 del codice di procedura penale, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, in caso di giudizio di appello definito con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, illegittimamente emessa in fase predibattimentale senza citazione delle parti e comunque senza alcuna forma di contraddittorio, consente alla Corte di cassazione, investita da rituale ricorso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 03/02/1995, n. 7902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7902 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1995 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 5
Dott.Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA Presidente
1. Dott. Gaetano LO COCO Componente REG. GENERALE
2. " AL SI " N. 31156/94
3. " UI GU "
4. " RO AL "
5. " IO RI "
6. " RU SATTA FLORES Rel."
7. " IO TI "
8. " RU SC "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZI AL n. a OSIMO il 18.8.1933;
avverso, la sentenza emessa dalla Pretura di Osimo (Sezione distaccata di Ancona) in data 22.06.1994.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. RU SATTA FLORES;
Udito il Pubblico ministero in persona dell'Avvocato Generale dott. Sebastiano SURACI che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
Udito il difensore Avv. Enrico Falcolini del foro di Roma. OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, NI AL, quale colpevole del reato di cui agli artt.3, quinto comma, e 9 octies della legge n. 475 del 1988 (per aver omesso di adottare e tenere aggiornato il registro di carico e scarico dei rifiuti prodotti nell'esercizio dell'attività aziendale svolta), è stato condannato alla pena di dodici giorni di arresto e Lire duecentomila di ammenda.
La pena dell'arresto è stata convertita nella sanzione sostitutiva della pena pecuniaria della specie corrispondente (l'ammenda):
determinata, per effetto del ragguaglio con la durata della pena detentiva irrogata, nella misura di Lire duecentocinquantamila. Ed è stata, così, inflitta, complessivamente, la pena di Lire quattrocentocinquantamila di ammenda.
2. La sentenza è stata impugnata, dal NI, con ricorso per cassazione articolando in sette motivi le censure proposte avverso la sentenza stessa).
3. La terza sezione penale di questa Corte, cui era stata assegnata la decisione del ricorso, con ordinanza del 1 dicembre 1994, rilevata l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale (all'interno della Corte) circa il mezzo di impugnazione esperibile avverso la sentenza di condanna, per contravvenzioni punite;
con pena detentiva, allorquando la pena detentiva, inflitta, sia, poi, sostituita, ex art. 53 legge n. 689 del 1988, con la sanzione Pecuniaria (l'ammenda), ha rimesso il ricorso, a norma dell'art. 618 c.p.p., a queste sezioni unite.
4. Il contrasto di giurisprudenza di cui si è fatto cenno discende dalla norma dell'art.593 C.P.P., c h nel disciplinare i "casi d'appello", dispone, come - noto, al terzo comma, che sono inappellabili le sentenze di condanna relative a contravvenzioni per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda. In base a tale morta, è stato affermato, con varie sentenze, che ricorre l'ipotesi prevista dalla norma stessa, non solo quando è applicata, in concreto, la pena dell'ammenda perché questa è la pena, edittale, prevista, ma anche quando la, pena prevista è l'arresto e questo, a norma degli;
artt.53 e segg. della legge n.689 del 1989, è convertito nella sanzione sostitutiva pecuniaria della specie corrispondente: e cioè, nell'ammenda. Anche in tal caso, si sostiene, il risultato ultimo, cui la norma dell'art.593 dà rilievo, è l'applicazione, in definitiva, ed in concreto, della sola ammenda. Ed anche in tal caso, dunque, la sentenza è inappellabile.
5. A base, dunque, di tale opinione, vi è il rilievo del riferimento normativo (dell'art.593) alla sola pena applicata in concreto;
dell'assenza di ogni riferimento alla pena i edittale prevista. Pena che, d'altro canto, poiché il problema si pone per l'applicazione di una sanzione sostitutiva e queste sono applicatili i solo in luogo di una pena detentiva (art. 53 legge 6 u 9 cit.), non può essere (in tema di contravvenzioni) che l'arresto. Arresto che, conte noto, può essere previsto, in astratto, per la punizione di una contravvenzione, sia come unica pena applicabile, sia come pena congiunta a quella dell'ammenda, sia come pena alternativa all'ammenda.
6. Ed à evidente, quindi, che l'esame della fondatezza della tesi che si risolve nella inappellabilità di ogni sentenza di condanna per i contravvenzioni sol che sia applicata, in concreto, l'ammenda (sia come pena edittale prevista, sia come sanzione sostitutiva dell'arresto), proprio, perché fondata sul riferimento normativo alla sola pena applicata, postula la necessità di un attento esame della norma, onde accertare l'esistenza o meno di un rapporto tra il detto riferimento normativo (alla sola pena applicata, l'ammenda) e la previsione edittale della pena con cui è punita la riferisce la condanna, contravvenzione cui si riferisce la condanna.
7. E va, perciò, rilevato che la previsione dell'inappellabiltà delle sentenze di condanna, non è stata introdotta, nell'ordinamento giuridico, dal terzo conta dell'art.593 del codice di procedura penale vigente, con una autonoma, autosufficiente, disciplina.
Tale previsione, invero era già contenuta nel Precedente codice di rito (artt.512 e 513) ed il legislatore del 1988 è pervenuto alla disciplina del terzo comma ('dell'art.593, in base alla dichiarata volontà (v. Relazione min. sul progetto preliminare, sul progetto definitivo e, quindi, testo definitivo dell'art.593) di modificare la precedente disciplina dell'inappellabilità". "Al fine, di ridurre il numero delle impugnazioni (considerato anche che l'istituto dell'appello, a differenza del ricorso per i cassazione, non ha avuto un riconoscimento costituzionale tale da imporre la previsione indefettibile in ogni processo penale) si è deciso di "ampliare" i casi di esclusione dell'appello".
Ed è evidente quindi, che l'indagine sul punto non può, ovviamente, prescindere dall'esame della disciplina che il legislatore del 1988 ha inteso "ampliare".
8. E va, così, rilevato che, a norma degli artt.512 e 513 del C.P.P. del 1930 (modi dagli artt.126, 134 e 135 della legge n. 689 del 981) erano appellabili tutte le sentenze di condanna (sia del pretore che del tribunale) per contravvenzioni (per quel che qui rileva) per le non era ammessa oblazione, o punita con pena alternativa. Erano, perciò, appellatili, in concreto, tutte le sentenze di condanna per contravvenzioni punite con la pena dell'arresto: sola, o congiunta, o alternativa a quella dell'ammenda. Ed erano, conseguentemente inappellabili tutte le sentenze di condanna per contravvenzioni "punite" esclusivamente con l'ammenda.
Il codice vigente, riferendo, viceversa, l'inappellabilità alle sentenze con cui sia stata applicata" la sola pena dell'ammenda, ha, in effetti, riconfermato, innanzitutto, come evidente, l'inappellabilità delle sentenze per contravvenzioni "punite" solo con l'ammenda ed ha, invece, ampliato" i casi di esclusione dell'appello ricomprendendovi anche le sentenze di condanna, all'ammenda, per contravvenzioni, punite", alternativamente, con l'arresto o l'ammenda, per le quali, in concreto, sia stata applicata l'ammenda.
9. Solo questa è l'interpretazione possibile della norma d terzo comma in questione perché solo nel caso di revisione edittale di pene alternative, è possibile applicare, in concreto, solo la pena dell'ammenda.
Se la previsione edittale è quella delle pene congiunte, è evidente che non può essere applicata la sola pena dell'ammenda. Ed anzi, l'aver sottolineato, con il terzo comma in questione. che l'inappellabilità, presuppone l'applicazione della sola" pena dell'ammenda, giova ad escludere, in radice, dalla previsione della inappellabilità, le ipotesi in cui è applicata, in concreto, l'ammenda, ma congiuntamente all'arresto. È perciò che è stato sottolineato che l'inappellabilità discende, non dalla mera applicazione dell'ammenda, ma dalla applicazione della "sola" ammenda.
10. Si aggiunga che, nella seconda parte dello stesso comma (dell'art.593), l'inappellabilità delle sentenze, non di condanna, ma di proscioglimento, è riferita, con corretto parallelismo, alle contravvenzioni "punite con la sola ammenda o con pena alternativa". Sono queste, dunque, le contravvenzioni oggetto della disciplina del terzo comma citato: con l'ulteriore rilievo che, per l'inappellabilità del proscioglimento, la norma fa, ovviamente, riferimento, alla pena alternativa prevista, mentre, con evidente "favor rei", limita l'inappellabilità, nel caso di condanna, alla sola ipotesi in cui, fra le due pene, astrattamente e alternativamente previste, sia applicata l'ammenda. 11. E ad ulteriore conferma, infine, va rilevato che, con le Relazione min. citata, e stato, espressamente affermato che, al fine di l'ampliare" i casi di esclusione dell'appello previsti dal codice precedente, si è stabilito l'inappellabilità delle sentenze di condanna per contravvenzioni "Per le quali in concreto sia stata applicata l'ammenda (anche se in astratto sia prevista l'alternativa dell'arresto)".
12. Va ritenuto, perciò, sia in base all'esame "interno" della norma, sia in base al rapporto tra l'attuale e la precedente disciplina, sia in base alla, manifestata, coincidente, volontà del legislatore, che, con il terzo comma dell'art.593 la precedente disciplina (che prevedeva l'inappellabilità solo delle sentenze di condanna per contravvenzioni punite con la pena dell'ammenda), stata ampliata includendo nella, previsione di inappellabilità anche le contravvenzioni punite con pena alternativa se, in concreto, è applicata la pena dell'ammenda.
Ed in definitiva, quindi, limitato "l'ampliamento" di tale ultima ipotesi, rimasto fermo, nel resto, il principio della appellabilità di tutte le sentenze con cui l'imputato è condannato alla pena dell'arresto: sia perché l'unica prevista, sia perchè prevista congiuntamente all'ammenda, sia perché prevista alternativamente all'ammenda, ma irrogata, nella specie.
13. Se tale è, inequivocamente, la disciplina normativa dell'inappellabilità delle sentenze di condanna per contravvenzioni, dettata dal terzo comma dell'art.593, evidente che la tesi, diretta a ricondurre, nell'ambito della detta norma, le sentenze di condanna alla pena dell'arresto, se questa è convertita nella sanzione sostitutiva pecuniaria dell'ammenda, si risolve nella estensione della inappellabilità ad altre ipotesi, estranee alla previsione normativa: e perciò, illegittima.
Il sostenere, invero, che la conversione in sanzione sostitutiva pecuniaria, della pena dell'arresto, rende inappellabili le sentenze coi, cui tale pena (l'arresto) è stata inflitta, implica l'estensione dell'inappellabilità alle sentenze di condanna per contravvenzioni punire con la detta sola o congiunta all'ammenda o i pena dell'arresto: in alternativa all'ammenda, ma applicata in concreto. sentenze, cioè, che la norma del terzo comma dell'art.593 inequivocamente esclude dalla previsione dell'inappellabilità. 14. Né può ritenersi che tale, illegittima, estensione non ricorre, nel caso in cui la pena dell'arresto, inflitta, è convertita nell'ammenda, in base al rilievo (semplicistico) che, anche in tal caso, si verifica, comunque, la previsione dell'art.593 della applicazione, cioè, in concreto, sola pena dell'ammenda; sì che, anche il caso della conversione della pena dell'arresto, e della applicazione, quindi, della sanzione sostitutiva dell'ammenda, deve ritenersi, perciò compreso nella previsione di inappellabilità. 15. Già si sono esposte, invero, le ragioni per cui la dizione normativa (sentenza di condanna per contravvenzioni per le quali è stata applicata la sola pena" dell'ammenda) deve intendersi riferita alle sentenze di condanna alla pena dell'ammenda per contravvenzioni punite solo con tal pena o con pena alternativa se e applicata l'ammenda: con la conseguente limitazione dell'inappellabilità solo a tali ipotesi. Ed a quanto qui esposto, giova aggiungere, con specifico riferimento all'istituto della conversione delle pene detentive, che, come è noto, tale istituto - stato introdotto, nell'ordinamento giuridico vigente, dagli artt.53 - 76 della legge n. 689 del 1989 (modificata dalla legge n. 296 del 1993), che prevedono, in ragione della durata della pena detentiva da sostituire, l'applicabilità di tre, diverse, sanzioni: la "pena pecuniaria" se la pena detentiva da sostituire è stata inflitta per una durata non superiore ai tre mesi, la "libertà controllata" se la pena detentiva non supera i sei mesi, la "semidetenzione" se non supera il limite massimo di un anno.
16. L'applicazione, perciò, delle dette sanzioni sostitutive presuppone, la irrogazione di una pena detentiva concretamente determinata, ex art.133 C.P. Solo tale determinazione consente i individuare la sanzione sostitutiva applicabile. E l'art.61 della legge cit. n. 689 dispone, infatti, espressamente che, nel dispositivo della sentenza di condanna, (o dei decreto penale) deve essere sempre indicata la specie e la durata della pena, detentiva sostituita con la semidetenzione, la libertà controllata o la pena pecuniaria.
17. Di modo che, va subito osservato, l'applicazione della sanzione non fa venir meno la condanna (alla pena detentiva), non la pone nel nulla, ria anzi, la presuppone e ne è vincolata: si che in definitiva, è nella condanna, alla pena detentiva, che resta identificata la punizione inflitta per il reato di cui l'imputato è stato dichiarato colpevole.
18. La valutazione poi, ex officio, della opportunità della sostituzione e della individuazione della sanzione più idonea, fra quelle applicabili, al fine di un reinserimento sociale "del condannato, rimessa (art. 58 legge cit.) al potere discrezionale del giudice. Il quale, con tale sostituzione, non concede un "beneficio". La sostituzione, invero, non ha la natura giuridica di un "beneficio" perché non è prevista al fine di soddisfare, in modo diretto un interesse dell'imputato. È prevista, invece, al fine di perseguire la politica legislativa diretta a ridurre al massimo, per reati di minor allarme, sociale (art. 60 legge cit.,) l'espiazione di pene detentive di breve durata (ritenendo tale espiazione inadeguata a conseguire il fine dettato all'art. 27 Cost. e possibile fonte, invece, di conseguenze nocive).
19. L'istituto, quindi, posto in essere dalla legge n. 630 cit., non concerne, in buona sostanza, in base ad un attento esame, la sostituzione, in sé, della pena detentiva inflitta, ma solo l'esecuzione di tale pena. A tale esecuzione va sostituita (perché ritenuta socialmente più valida) l'esecuzione della sanzione sostitutiva, mentre la pena detentiva, inflitta, conserva (nonostante la conversione) tutta la sua validità ed efficacia. La stessa esecuzione della pena i detentiva è, poi, in effetti, solo sospesa fino a che non sia completamente eseguita la sanzione sostitutiva: tanto che, fino a tal sgomento può sempre rivivere, se è inosservata (art. 66 legge cit.) anche solo una delle prescrizioni concernenti la libertà controllata o la semidetenzione, o se si verifica uno dei presupposti (sopravvenienza di una delle condanna che avrebbero impedito l'applicazione della sanzione sostitutiva o di una condanna a pena detentiva per un fatto commesso successivamente alla detta applicazione) che danno luogo alla revoca della sostituzione, prevista, in via generale, dall'art.72 della legge cit. n. 689.
20. A tal proposito giova aggiungere che l'opinione secondo cui la revoca della sostituzione non sarebbe applicabile nell'ipotesi in cui è applicata la sanzione sostitutiva della pena pecuniaria, è fondata solo sul rilievo dei problemi da affrontare per poter procedere alla revoca prima dell'esecuzione (integrale) di tal sanzione;
ma non incide sul rilievo che la norma sulla revoca (art. 71 cit. è dettata, in via generale, per ogni ipotesi di sanzione sostitutiva, senza alcuna esclusione (a differenza di quanto disposto, con la stessa legge, all'art.66): proprio in quanto la revoca è fondata, in se, sulla sopravvenienza di fatti che, se prima conosciuti, avrebbero reso inapplicabile la conversione (art. 59) o di fatti (condanna a pena detentiva per un fatto commesso successivamente alla conversione) rivelatori della erroneità del a valutazione in base a cui il giudice era pervenuto alla conversione stessa.
21. La norma, quindi, del terzo comma dell'art.593 riferita alle sentenze di condanna" con cui è stata applicatala sola "pena" dell'ammenda, esclude, in base a quanto sin qui esposto, che la, norma stessa possa intendersi riferita alla "condanna" alla sanzione sostitutiva dell'ammenda.
La sanzione sostitutiva (sempre revocabile) può essere applicata, secondo la disciplina indicata, in luogo di una pena, detentiva. Ma la "condanna" può aver per oggetto una solo una pena;
e, per quel che qui rileva, pena detentiva. Il fatto che le sanzioni sostitutive siano definite "pene" nella legge n. 689 (così agli artt.54,57, 58, 60, 62, 70, 71, 72, 73), non può e non deve trarre in inganno: non incide sul fatto che tali sanzioni (la semidetenzione, la libertà controllata e la pena pecuniaria) non sono pene, in senso tecnico-giurdidico. Gli art. 17, 18 e 20 del codice penale non sono stati modificati e le pene (principali) continuano ad essere quelle e solo quelle previste dai detti articoli.
22. La stessa legge n. 689 dispone, infatti, all'art.57, che la "semidetenzione" e la "libertà controllata" si "considerano" (e quindi, non sono) per ogni effetto giuridico, come pena detentiva (della specie corrispondente a quella - reclusione o arresto - della pena sostituita) e la "pena pecuniaria" si "considera" sempre come tale: e cioè come pena pecuniaria (ex artt.17 e 18 c.p.) della specie (multa o ammenda) corrispondente alla pena detentiva (reclusione o arresto) sostituita. L'art.57 aggiunge che la sanzione della "pena pecuniaria" si considera sempre come pena pecuniaria (vera e propria), anche se sostitutiva della pena detentiva". Ma, come è noto, tutte le sanzioni e perciò anche la "pena pecuniaria", possono esser applicate, e sono destinate ad esser applicate, solo in sostituzione di pena detentiva", mai in sostituzione di pena pecuniaria. L'inciso indicato ("anche se sostitutiva della mena detentiva") non giova, quindi, ad ipotizzare una categoria di "pena pecuniaria" non destinata alla sostituzione della pena detentiva:
giova solo a sottolineare il fatto che tale sanzione, ancorché emessa in sostituzione di una pena detentiva, "si considera" ad ogni effetto giuridico, come pena pecuniaria. Giova, perciò, ad evitare ogni dubbio sul fatto che. per effetto della sostituzione con tal sanzione, si producono gli effetti sostanziali propri delle pene pecuniarie, non quelli propri della pena detentiva sostituita (ai fini, perciò, ad esempio, della recidiva, della sospensione condizionale della pena, della prescrizione della pena etc.). Mentre, per converso, una tal precisazione non era necessaria per la "semidetenzione" e la "libertà controllata" che continuano a produrre, in quanto "considerate" pene detentive, gli stessi effetti della pena, detentiva, appunto, sostituita. 23. Ed è arbitrario, ed infondato, quindi, far discendere, dalla norma citata, dell'art.57 la conseguenza di attribuire alla sanzione sostitutiva della "pena pecuniaria - la natura giuridica di pena (ex art. 27 e 18 cit.) E di ritenere, quindi, che il dettato della norma dell'art.593 riferito alle sentenza di condanna con cui è stata applicata "la pena dell'ammenda" possa intendersi riferito anche all'ipotesi in cui la condanna è inflitta alla pena detentiva dell'arresto, e questo è convertito nella sanzione sostitutiva della specie corrispondente e, perciò, nella ammenda.
24. In tal caso, invero, l'ammenda è applicata solo come sanzione sostitutiva dell'arresto. È questa la pena prevista, e inflitta, è di questa (l'arresto) che va determinata la durata (fra il minimo e il massimo) a norma dell'art.133 C.P.; in relazione alla durata della pena, irrogata, dell'arresto, che va determinata l'entità della sanzione sostitutiva (in base al criterio monetario di ragguaglio fissato da1 legislatore per ogni giorno della pena detentiva sostitutiva).
25. È appena il caso di aggiungere che il legislatore, con il vigente codice di procedura penale (a differenza che con la legge n.689 del 1989) ha usato, con corretta proprietà, il termine, pena"
sempre ed esclusivamente con riferimento alle pene (principali) previste (tassativamente) dagli artt.17 e 18 C.P.. Ed ha indicato, invece, sempre con il termine "sanzioni sostitutive, (ad esempio, artt.443, 444, 661, 669 684) le sanzioni - applicate in luogo della pena detentiva. Anzi ha espressamente precisato, nel disciplinare (art.661) l'esecuzione delle sanzioni sostitutive, la natura giuridica della "pena pecuniaria quale sanzione sostitutiva". 26. Ed anche sotto tale profilo, quindi, (per quanto necessario), evidente come inaccettabile sia le tesi diretta a sostenere che la norma dell'art.593 del vigente codice di procedura possa intendersi riferita non solo alla pena dell'ammenda, ma anche alla ammenda, quale sanzione sostituiva dell'arresto. Con conseguente i inappellabilità, anche in tal caso, della sentenza con cui è stata emessa condanna all'arresto.
27. Si aggiunga che l'art.443, primo comma, lett. b) dello stesso, vigente, codice di procedura, nell'indicare le ipotesi in cui non ammesso appello, avverso le sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato, espressamente enuncia le sentenze con le quali "sono state applicate sanzioni sostitutive". E l'aver, il legislatore, espressamente e correttamente indicato tale ipotesi, come esclusa dall'appello, non consente di ritenere che, con lo stesso testo legislativo, si sia inteso, ad altro proposito escludere ugualmente l'appello avverso sentenze con cui siano state applicate sanzioni sostitutiva, senza farne menzione;
e riferendo, invece, l'inappellabilità esclusivamente all'applicazione di una pena (quella dell'ammenda).
28. Non è qui, condivisibile la tesi diretta a0, identificare la pena dell'ammenda, (citata nel terzo comma dell'art.593 C.P.P.), con i l'ammenda applicata quale sanzione sostitutiva pecuniaria della specie corrispondente all'arresto.
L'identità del dato, costituito dalla egaul denominazione (ammenda), sia della pena (penale) prevista ed irrogata, che della sanzione pecuniaria della specie corrispondente all'arresto, applicata in luogo di questo, non può e non deve trarre in inganno. E non consente la semplicistica conclusione secondo cui, se è irrogata condanna all'arresto e tale pena convertita nella sanzione sostitutiva della pena pecuniaria dell'ammenda, ricorre, comunque, d'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 593 si da farne discendere l'inappellabilità della sentenza.
29. Si aggiunga, infine, indipendentemente da ogni altro rilievo, rispetto alla generale affermazione principi, dettato dal primo comma dell'art.593, secondo cui tutte le sentenze di condanna sono appellabili, la esclusione dell'appello, nel caso previsto dal terzo comma dello stesso articolo, viene a, configurarsi come una norma eccezionale. E non può essere, perciò applicata al di fuori del caso espressamente previsto (art.14 disp. prel. al cod. civ.). 30. L'impugnazine, perciò, proposta dal NI va qualificata come appello. E gli atti vanno, perciò, trasmessi alla competente Corte. 31. Il fatto che il reato, ascritto al NI, sia caduto in prescrizione, il 13 gennaio 1995, (dopo l'ordinanza della terza sezione con cui il ricorso è stato rimesso a sezione unite e prima della fissazione dell'odierna udienza), non esclude l'applicabilità della norma del quinto comma dell'art.568 c.p.p.;
restando così rimessa al giudice di merito competente, la valutazione della eventuale sussistenza di taluna delle ipotesi, prevalenti sulla estinzione del reato, previsto dall'art.129 C.P.P..
P.Q.M.
qualificata l'impugnazione come appello, ordina trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Ancona.
Così deciso, in Rona, il febbraio 1995.