Sentenza 6 giugno 2007
Massime • 1
Il reato di collusione previsto dall'art. 3 della L. 9 dicembre 1941, n.1383, si perfeziona con il semplice accordo tra il militare appartenente alla Guardia di finanza e l'estraneo, senza che debba necessariamente realizzarsi il risultato della frode alla finanza, giacché l'interesse protetto dalla norma viene messo in pericolo non solo dalle condotte collusive finalizzate alla commissione di violazioni finanziarie, ma anche da quelle finalizzate ad eluderne l'accertamento. (Fattispecie nella quale la Corte ha rigettato il ricorso con cui l'imputato, appartenente alla Guardia di Finanza, assumeva la propria impossibilità, in ragione delle mansioni svolte, di fornire informazioni, circa l'adozione di misure restrittive nei confronti di terzi, che recassero danno al Corpo d'appartenenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/06/2007, n. 25819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25819 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 06/06/2007
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 842
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CULOT Dario - Consigliere - N. 003757/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VITALE FRANCESCO, N. IL 05/06/1958;
avverso SENTENZA del 09/10/2006 CORTE MIL. APP. SEZ. DIST. di VERONA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIORDANO UMBERTO;
udito il P.G. militare, in persona del Dr. Gentile, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Lacchin.
OSSERVA
con sentenza in data 13/7/05 il Tribunale militare di Torino ha dichiarato il vice-brigadiere della Guardia di finanza VI Francesco colpevole di violazione continuata della L. 9 dicembre 1941, n. 1383, art.
3 - per avere tra il 23/4 e il 29/5/97, mentre era in servizio presso l'ufficio protocollo del Comando della legione di Milano, colluso con EL Augusto, soggetto notoriamente dedito ad attività organizzata di contrabbando, fornendogli notizie relative ad operazioni in corso per contrastare tale illecita attività - e lo ha condannato a 3 anni e 2 mesi di reclusione. La decisione di primo grado è stata confermata della Sezione distaccata di Verona della Corte militare di appello con sentenza in data 9/10/06 che ha respinto il gravame dell'imputato. La prova del reato è stata desunta da dieci telefonate (che per la localizzazione di parte di esse, il contenuto, il riconoscimento della voce da parte dei commilitoni e l'esito della perizia fonica sono state attribuite all'imputato) intercettate sull'utenza cellulare dell'EL, il quale si trovava latitante all'estero. Contro la sentenza di secondo grado il VI ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'esistenza degli estremi del reato - sull'assunto che, per le mansioni svolte, non poteva venire a conoscenza dei messaggi relativi all'attività investigativa del Corpo, che erano tutti criptati, e non poteva quindi dare all'EL informazioni che recassero danno alla Guardia di finanza - e in ordine al diniego dell'attenuante dell'ottima condotta di cui all'art. 48 c.p.m.p., u.c. e alla entità della pena. Nessuna di queste doglianze ha fondamento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 c.p.p.. La Corte territoriale ha fatto invero corretta applicazione dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Sez. 6^ 3/6/92, Gabriele e altro, rv. 192.092;
Sez. 6^ 28/1/97, Gilardino e altri, rv. 210.443; Sez. 1^ 15/12/05, Moscuzza, rv. 234.010) secondo cui il delitto di cui alla L. n. 1383 del 1941 si perfeziona con il solo fatto dell'accordo tra il finanziere e l'estraneo, il cui oggetto è costituito dalla frode alla finanza, senza che tale risultato debba necessariamente realizzarsi e l'interesse protetto dalla norma viene messo in pericolo non solo dalle condotte collusive direttamente finalizzate alla commissione di violazioni finanziarie ma anche da quelle finalizzate ad eluderne l'accertamento e la ricerca degli autori. Il giudice di secondo grado ha al riguardo evidenziato, con adeguata motivazione non sindacabile in linea di fatto in questa sede, come dal contendo delle telefonate che - e la logica stessa della situazione era in concreto da escludere avessero carattere privato, fosse concretamente emersa la possibilità di un convolgimento nell'accordo collusivo di altri finanzieri non identificati da cui il VI, se anche davvero non era in grado di codificare i messaggi cifrati in ordine all'attività operativa del Corpo, poteva trarre le informazioni che interessavano all'Accellaschi, comunque ottenibili tramite i normali rapporti di ufficio e colleganza, e come fosse altresì emerso che delle informazioni erano state in effetti date, sollecitando in una conversazione l'imputato il suo interlocutore a mandargli qualcuno perché aveva "qualcosa" di interessante e dandogli in un'altra ragguagli su un provvedimento restrittivo che, se non lui personalmente, non poteva che riguardare qualche altro esponente della sua organizzazione criminale.
Manifestamente priva di fondamento e la censura concernente il diniego dell'attenuante di cui all'art. 48 c.p.m.p., u.c., che la Corte Territoriale ha escluso in fatto sull'ineccepibile rilievo che in assenza di altre significative ragioni non bastava riconoscerla l'assenza di precedenti disciplinari, e di puro merito è quella che attiene alla entità della pena, non minima ma comunque contenuta in rapporto alla evidenziata particolare gravità sostanziale degli illeciti contatti tra l'imputato e un noto delinquente in stato di latitanza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2007