Cass. pen., sez. I, sentenza 06/06/2007, n. 25819
CASS
Sentenza 6 giugno 2007

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Il reato di collusione previsto dall'art. 3 della L. 9 dicembre 1941, n.1383, si perfeziona con il semplice accordo tra il militare appartenente alla Guardia di finanza e l'estraneo, senza che debba necessariamente realizzarsi il risultato della frode alla finanza, giacché l'interesse protetto dalla norma viene messo in pericolo non solo dalle condotte collusive finalizzate alla commissione di violazioni finanziarie, ma anche da quelle finalizzate ad eluderne l'accertamento. (Fattispecie nella quale la Corte ha rigettato il ricorso con cui l'imputato, appartenente alla Guardia di Finanza, assumeva la propria impossibilità, in ragione delle mansioni svolte, di fornire informazioni, circa l'adozione di misure restrittive nei confronti di terzi, che recassero danno al Corpo d'appartenenza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/06/2007, n. 25819
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25819
    Data del deposito : 6 giugno 2007

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