Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/04/2004, n. 25305
CASS
Sentenza 2 aprile 2004

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La preclusione di cui all'art. 649 cod. proc. pen. - "ne bis in idem" - non può essere invocata qualora il fatto, in relazione al quale sia già intervenuta una pronuncia irrevocabile, configuri un'ipotesi di "concorso formale di reati", in quanto la fattispecie può essere riesaminata sotto il profilo di una diversa violazione di legge derivante dallo stesso fatto, con l'unico, ragionevole, limite che il secondo giudizio non si ponga in una situazione di incompatibilità logica con il primo: ciò che potrebbe verificarsi allorché nel primo giudizio sia stata dichiarata l'insussistenza del fatto o la mancata commissione di esso da parte dell'imputato.

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    Antonia Quartarella · https://www.altalex.com/ · 3 agosto 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/04/2004, n. 25305
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25305
Data del deposito : 2 aprile 2004

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