Sentenza 2 aprile 2004
Massime • 1
La preclusione di cui all'art. 649 cod. proc. pen. - "ne bis in idem" - non può essere invocata qualora il fatto, in relazione al quale sia già intervenuta una pronuncia irrevocabile, configuri un'ipotesi di "concorso formale di reati", in quanto la fattispecie può essere riesaminata sotto il profilo di una diversa violazione di legge derivante dallo stesso fatto, con l'unico, ragionevole, limite che il secondo giudizio non si ponga in una situazione di incompatibilità logica con il primo: ciò che potrebbe verificarsi allorché nel primo giudizio sia stata dichiarata l'insussistenza del fatto o la mancata commissione di esso da parte dell'imputato.
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Penale Sent. Sez. 5 Num. 1131 Anno 2013 Presidente: TERESI ALFREDO Relatore: ZAZA CARLO SENTENZA sul ricorso proposto da Siano Salvatore, nato a San Giorgio a Cremano 1'11/09/1982 avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 07/02/2011 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Torre Annunziata, Salvatore Siano veniva condannato, a …
Leggi di più… - 2. Divieto di bis in idem si applica anche in caso di concorso formale di reatiAccesso limitatoAntonia Quartarella · https://www.altalex.com/ · 3 agosto 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/04/2004, n. 25305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25305 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni S. - Presidente - del 02/04/2004
Dott. BATTISTI Mariano - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo G. - Consigliere - N. 498
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 27742/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL AL nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 27 febbraio 2003 della Corte di Appello di Venezia;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Proc. Gen. Dott. Giuseppe Veneziano, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio;
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza del Tribunale di Verona emessa in data 1.6.2001, impugnata dalla parte civile e dal P.G., dichiarava LD AL, nella qualità di amministratore delegato della RAM s.r.l., colpevole del reato di lesioni personali colpose in danno del lavoratore VI LD e, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, lo condannava alla pena di euro 200,00 di multa nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, assegnando altresì una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 75.000,00.
Trattavasi di un infortunio sul lavoro occorso in data 24 marzo 1999 ad un lavoratore, dipendente della ditta GI, che, mentre stava potando alcune piante, cadeva dall'altezza di circa tre metri e mezzo, essendosi rovesciata la navicella di un ponte mobile sul quale si trovava, subendo gravi lesioni craniche con pericolo di vita. L'LD era stato chiamato a risponderne quale amministratore delegato della RAM s.r.l., costruttrice del ponte elevatore, in concorso con il Presidente della stessa società: nei confronti di entrambi veniva emesso decreto penale di condanna;
mentre nessuna imputazione era stata contestata ai responsabili della ditta GI e di quella proprietaria del ponte.
A carico dell'LD, in particolare, erano stati ravvisati profili di colpa generica e specifica, fondata, quest'ultima, sulla inosservanza del disposto dell'art. 7, comma 3^ D.P.R. 7 gennaio 1996 n. 459, in relazione alla ritenuta mancata dotazione del ponte mobile di un sistema di sicurezza idoneo ad evitarne il ribaltamento. Solo l'LD si opponeva al decreto penale di condanna e, all'esito del giudizio conseguente, il Tribunale di Verona in composizione monocratica lo assolveva ai sensi dell'art. 530, comma 2^, c.p.p.:
ciò sul rilievo che, pur dovendosi ritenere provato che al momento dell'infortunio il ponte era privo del perno di sicurezza destinato ad evitare lo sblocco accidentale del perno di rotazione della navicella, non era stato possibile accertare se tale carenza fosse congenita alla macchina, e quindi addebitale alla RAM, nella qualità di impresa costruttrice, o si fosse verificata successivamente, tenuto a tal fine conto anche dei lavori di riparazione eseguiti sulla macchina e del regolare utilizzo della medesima, senza alcun incidente, per tre mesi.
A seguito dell'impugnazione della parte civile e del P.G., i giudici di secondo grado, dopo aver disposto la rinnovazione parziale del dibattimento, con la nuova escussione dell'Ispettore dello SPISAL, intervenuto sul posto nella immediatezza del fatto, ritenevano invece la penale responsabilità dell'imputato.
In particolare, la Corte disattendeva l'eccezione sollevata dalla difesa, che - previa produzione della sentenza del Tribunale di Forlì, passata in giudicato il 20.10.2002, con la quale l'LD veniva assolto dalla contravvenzione prevista dall'art. 6 Dlgs. 626/94, per aver commercializzato un ponte mobile sprovvisto del fermo di sicurezza - aveva sostenuto l'impossibilità di prendere in considerazione la sussistenza della contravvenzione quale elemento costitutivo della colpa, giudicata insussistente dalla citata sentenza, e ciò al fine di evitare un conflitto logico di giudicati. La sentenza della Corte di appello sul punto, dopo aver chiarito che il limite di non contraddittorietà tra i giudicati è diretto ad impedire che sullo stesso fatto reato si formino due giudizi diversi ma non può limitare l'autonomia del giudice in ordine ad un diverso accertamento dello stesso fatto storico quale elemento di un diverso reato, escludeva nella fattispecie la sussistenza di un conflitto logico di giudicati, per avere il giudice di Forlì escluso la penale responsabilità dell'imputato alla luce di elementi storici e logici diversi dal fatto storico preso in considerazione dalla Corte stessa, accertato in sede di escussione del teste Ispettore Bonfanti dello SPISAL, vale a dire la mancanza ab origine del foro nel quale il perno, secondo il progetto approvato, doveva trovarsi per bloccare il perno di rotazione della navicella. Al riguardo, la sentenza sottolineava che la testimonianza dell'Ispettore Bonfanti in primo grado era stata fraintesa, probabilmente a causa di un macroscopico errore nella verbalizzazione e che l'assenza del dispositivo di sicurezza era stata altresì confermata dalla parte offesa. Le riparazioni eseguite, inoltre, non riguardavano assolutamente il perno di sicurezza o quello di rotazione.
Avverso la predetta decisione propone ricorso per Cassazione LD AL articolando i seguenti tre motivi.
Con il primo motivo, si duole della manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che i giudici di appello condannandolo per il reato di lesioni colpose aggravate avevano ritenuto sussistente quella stessa condotta colposa (commercializzazione della macchina Antares priva del perno di sicurezza) esclusa dal giudice di Forlì, che aveva assolto l'LD dalla contravvenzione contestatagli perché il fatto non sussiste, così creando una situazione di incompatibilità logica tra giudicati. Contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, il fatto storico posto a fondamento della imputazione contravvenzionale e di quella delittuosa sarebbe stato lo stesso.
Con il secondo motivo, lamenta il vizio della motivazione, sotto il profilo della mancanza e/o illogicità e della errata valutazione delle prove, in quanto la Corte di Appello avrebbe ravvisato la responsabilità dell'LD sulla scorta della deposizione dell'Ispettore del lavoro Bonsanti, resa in sede di rinnovazione parziale del dibattimento, la cui attendibilità era stata già disattesa dai giudici dei Tribunali di Verona e di Forlì, per la contraddittorietà delle dichiarazioni (che coinvolgevano persino la stessa obbligatorietà o meno del perno di sicurezza) e per l'inconsistenza probatoria delle fotografie prodotte. Con il terzo motivo, infine, deduce ancora una volta il vizio della motivazione, stavolta in ordine alla sussistenza del nesso di causalità, sul rilievo che la Corte di appello non avrebbe tenuto conto che la funzione del dispositivo di sicurezza, come si evincerebbe dal manuale d'uso e manutenzione della macchina, è quella di consentire solo la rotazione di 180 gradi in posizione orizzontale del portanavicella, non anche uno spostamento verticale dello stesso.
In particolare, la Corte non aveva neanche confutato l'argomento prospettato dalla difesa, che la mancanza del perno di sicurezza non avrebbe potuto provocare il rovesciamento della gabbia, che aveva determinato la caduta del lavoratore, onde l'accertata dinamica del sinistro era da ricondurre verosimilmente all'improvvisa mancanza di un elemento strutturale che sorreggeva la navicella, probabilmente rimasto danneggiato dall'incidente verificatosi qualche giorno prima. Il ricorso è fondato, dovendosi accogliere assorbentemente le doglianze di cui al primo motivo, la sentenza gravata non ha fatto, invero, corretta applicazione della disciplina di settore, in particolare dell'art. 649 c.p.p. invocato dal ricorrente. Secondo un principio consolidato e assolutamente convincente, l'operatività del ne bis in idem e, quindi, la forza preclusiva del giudicato espressa nella richiamata disposizione codicistica non opera qualora il fatto, in relazione al quale sia già intervenuta una pronuncia irrevocabile, determini la violazione di una pluralità di disposizioni di legge, dovendo l'episodio essere valutato, in tal caso, alla luce di tutte le sue implicazioni penalistiche. In altri termini, la preclusione di cui all'art. 649 c.p.p. non può essere invocata in caso si configuri un'ipotesi di "concorso formale di reati", in quanto la fattispecie può essere riesaminata sotto il profilo di una diversa violazione di legge derivante dallo stesso fatto, con l'unico, ragionevole limite che il secondo giudizio non si ponga in una situazione di incompatibilità logica con il primo (da ultimo, tra le tante, Cass., Sez. 1^, 8 aprile 1999, Carta). Ciò che potrebbe verificarsi allorché nel primo giudizio sia stata dichiarata l'insussistenza del fatto o la mancata commissione di esso da parte dell'imputato (così, Cass., Sez. 6^, 24 maggio 2000, Leanza).
Nella specie, in cui si verte pacificamente in ipotesi di concorso formale di reati (concorso tra la fattispecie contravvenzionale in materia infortunistica, giudicata separatamente, e il delitto di lesioni personali colpose qui sub iudice), la Corte di appello ha fatto scorretta applicazione del suddetto principio, escludendo, qualsivoglia incompatibilità logica, in fatto, con gli esiti del processo sulla fattispecie contravvenzionale, dalla quale l'LD era stato assolto con la formula perché il fatto non sussiste. A tal ultimo riguardo, ha analizzato i diversi presupposti fattuali posti a base della propria decisione di condanna e della sentenza di assoluzione per il reato contravvenzionale pronunciata dal Tribunale di Forlì, evidenziando, in particolare, come quest'ultimo non avesse affatto operato una ricostruzione del fatto storico incompatibile con la qui affermata mancanza del perno di sicurezza per vizio originario ricondotta alla responsabilità della società costruttrice, avendo motivato la pronuncia liberatoria sulla base di elementi storici e logici diversi.
I giudici di merito, in sostanza, a fronte di una sentenza che ha pronunciato l'assoluzione perché il fatto non sussiste in ordine alla contravvenzione, hanno rivalutato la stessa condotta oggetto della contravvenzione e sono pervenuti, nei confronti del delitto in concorso formale con la contravvenzione, ad opposta conclusione, ritenendo sussistente, in ordine al delitto, il fatto escluso nella contravvenzione (per riferimenti, v., tra le altre, Cass., sez. 1^., 8 aprile 1999, Carta;
sez. 4^, 17 dicembre 1996, Pasquini). Il secondo ed il terzo motivo, per l'effetto, restano assorbiti. La sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per violazione del divieto di ulteriore giudizio a norma dell'art. 649 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2004