Sentenza 8 aprile 1999
Massime • 1
Nel concorso formale di reati, in cui con un'unica azione si cagionano più eventi giuridici, il giudicato formatosi con riguardo a uno di tali eventi non impedisce l'esercizio dell'azione penale in relazione a un altro, sempre che il secondo giudizio non si ponga in una situazione di incompatibilità logica con il primo, in quanto l'evento giuridico considerato successivamente sia incompatibile con quanto deciso in seguito al procedimento vertente sul reato formalmente concorrente con quello poi preso in esame. (Fattispecie nella quale si è ritenuto incompatibile con una sentenza assolutoria per insussistenza del fatto dalle imputazioni di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo l'esercizio dell'azione penale in ordine al medesimo fatto per detenzione di arma clandestina).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/1999, n. 7262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7262 |
| Data del deposito : | 8 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 8.4.1999
1. Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MACRÌ GIOVANNI " N. 397
3. Dott. RABELLINI ANNA " REGISTRO GENERALE
4. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N. 04976/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: 1) TA MP n. il 09.09.1960 avverso sentenza del 01.12.1998 CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. MABELLINI ANNA
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Antonio Albano che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Oggetto del ricorso e motivi della decisione
I- Con sentenza 1.12.1998 la Corte d'Appello di Cagliari confermava la sentenza 26.1.96 del Tribunale di Oristano, che aveva dichiarato RT IE colpevole del reato previsto dagli artt. 81 c.p., 23 cc. 3 e 4 legge n. 110 del 1975, per detenzione e porto di una pistola cal. 7,65 clandestina, da lui stesso consegnata ai Carabinieri di Nuoro il 6 febbraio 1995.
Il 14 febbraio del 1993 il RT era stato ricoverato in ospedale per una ferita d'arma da fuoco di cui non aveva dato spiegazione, ed in quella circostanza erano stati trovati sulla sua autovettura un bossolo di cartuccia per pistola cal. 7,65, ed un foro di proiettile sul sedile del conducente. Ne era seguita una condanna in primo grado per detenzione e porto illegale di una pistola non individuata, riformata dalla Corte d'Appello di Cagliari con sentenza 22.11.95, che aveva mandato assolto l'imputato per non aver commesso il fatto, in considerazione dell'ambiente cui egli apparteneva, tale da rendere verosimile che lo sparo fosse stato commesso da qualche suo amico. Il secondo processo, conseguente alla consegna dell'arma, verteva solo sulla clandestinità della stessa, in relazione alla quale, peraltro, il fatto era contestato come "commesso in Desulo il 14.2.1993", data del ferimento che aveva dato origine al primo giudizio.
La Corte di merito disattendeva la tesi difensiva del giudicato assolutorio sul fatto, considerando la diversità del reato concernente la clandestinità dell'arma, portato alla sua attenzione. II- Ricorre il difensore dell'imputato deducendo omessa motivazione sul motivo d'appello concernente l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal RT ai Carabinieri al momento della consegna della pistola, e improcedibilità dell'azione penale ex art. 649 c.p.p. III- Il ricorso è fondato.
La data (14.2.1993) ed il luogo del commesso reato indicati nel capo d'imputazione concernente il porto e la detenzione dell'arma clandestina, consegnata ai Carabinieri il 6.2.1995, coincidono con quelli della sentenza assolutoria circa la detenzione ed il porto dell'arma rimasta allora ignota. A fronte della consegna della pistola avvenuta in epoca successiva, inspiegabilmente l'accusa è stata mossa esclusivamente con riferimento al giorno dell'episodio del ferimento, dal quale era sorta l'imputazione di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo, dalla quale il RT è stato mandato assolto.
La eccezione di giudicato sollevata dalla difesa ai sensi dell'art 649 c.p.p. non può quindi essere risolta negativamente con riferimento al comportamento dell'imputato successivo al fatto del 1993, escluso dalla contestazione.
Deve invece esaminarsi quali conseguenze abbia, in caso di concorso formale di reati, il giudicato assolutorio in ordine ad alcuno di essi su altri, configurabili nel medesimo fatto.
Sul tema, questa Corte ha ripetutamente stabilito che nel concorso formale di reati, in cui con un'unica azione si cagionano più eventi giuridici, il giudicato formatosi con riguardo ad uno di tali eventi non impedisce l'esercizio dell'azione penale in relazione ad un altro (Sez. II, 19.11.1997, Diez, RV. 209022; Sez. IV, 6.3.1997, Pasquini, RV. 207574; Sez. I, 28.3.199 55 Sorgato, RV. 200695). Tale principio vale tuttavia soltanto quando il secondo giudizio non si ponga in incompatibilità logica con il primo (sul punto specifico, la seconda delle sentenze citate), in quanto l'evento giuridico considerato successivamente sia compatibile con quanto deciso in seguito al procedimento vertente sul reato formalmente concorrente con quello poi preso in esame.
Nel caso di specie la Corte d'Appello di Cagliari con la sentenza 22.11.1995 ha escluso in radice la sussistenza del fatto per il quale il RT era stato incriminato (detenzione e porto illegali di arma comune da sparo). Quella stessa condotta, determinata nel luogo e nel tempo, è stata presa in considerazione nel secondo procedimento sotto il profilo della clandestinità dell'arma, ma l'imputazione confligge con il giudicato precedente, che ha assolto il RT "perché il fatto non sussiste" dall'accusa di aver detenuto e portato la pistola cal. 7,65 oggetto di entrambe le contestazioni, tra loro in rapporto di concorso formale.
Tale incompatibilità supera qualsiasi rilievo concernente l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal RT ai Carabinieri al momento della consegna dell'arma.
La sentenza impugnata, emessa in violazione dell'art. 649 c.p.p., deve essere conseguentemente annullata senza rinvio, al pari di quella di primo grado.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché la sentenza 26.1.1996 del Tribunale di Oristano. Così deciso in Roma, il 8 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 1999