CASS
Sentenza 2 marzo 2004
Sentenza 2 marzo 2004
Massime • 1
A seguito della nuova formulazione dell'art.438 cod. proc. pen., deve ritenersi possibile la richiesta di rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale da parte dell'imputato che abbia subordinato la richiesta di accedere al rito abbreviato ad una specifica integrazione probatoria, mentre chi abbia richiesto il rito abbreviato "allo stato degli atti" può solo sollecitare il giudice di appello all'esercizio del potere di ufficio di cui all'art. 603 comma terzo cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2004, n. 15296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15296 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2004 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento