Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2004, n. 15296
CASS
Sentenza 2 marzo 2004

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A seguito della nuova formulazione dell'art.438 cod. proc. pen., deve ritenersi possibile la richiesta di rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale da parte dell'imputato che abbia subordinato la richiesta di accedere al rito abbreviato ad una specifica integrazione probatoria, mentre chi abbia richiesto il rito abbreviato "allo stato degli atti" può solo sollecitare il giudice di appello all'esercizio del potere di ufficio di cui all'art. 603 comma terzo cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2004, n. 15296
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15296
    Data del deposito : 2 marzo 2004

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