Sentenza 22 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di bisogno e l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli minori non vengono meno quando gli aventi diritto siano assistiti economicamente da terzi, anche in relazione alla percezione di eventuali elargizioni a carico della pubblica assistenza. (In applicazione del principio, la S.C. ha giudicato corretta la decisione impugnata che aveva affermato la sussistenza del reato sebbene l'avente diritto, figlia minore dell'imputato, percepisse un contributo mensile dallo Stato quale compagna di un collaboratore di giustizia).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2014, n. 46060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46060 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2014 |
Testo completo
del O S C U R A T A di diffusione ento 46 060 / 14 provvedim e generalità gli altri dati identificativi, caso presente In le 52 ettere dell'art. quarto: om a in d'ufficio anorm d.lgs. 196/03 iesta di parte (imposto dalla legge disposte REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO rich ☐ & Primp LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ☐ SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 22/10/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. Dott. FRANCESCO IPPOLITO 1606 Dott. GUGLIELMO LEO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 19297/2014 - Consigliere - Dott. ORLANDO VILLONI - Rel. Consigliere - Dott. GAETANO DE AMICIS Dott. ALESSANDRA BASSI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D.M.A. N. IL (omissis) avverso la sentenza n. 1064/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 05/11/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ALSO Poli CASTRO che ha concluso per il rigetto del recorso_ сечо Udito, per la parte civile, l'Avv Uditi (difenson Avv. Luigi IANNETTONE, che ha co ві ри что для полюso per l'accogliments ก O S C U R A T A RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 5 novembre 2013 la Corte d'appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine del 21 dicembre 2010, che dichiarava colpevole del delitto di cui all'art. 570, D.M.A. comma 2, c.p., limitatamente alle omissioni successive al dicembre del 2005 e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, unificati i fatti nel vincolo della continuazione, lo condannava alla pena sospesa di mesi tre di reclusione ed euro 300,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile. L'imputato veniva invece assolto dal delitto di cui all'art. 570, comma 1, c.p., perché il fatto non sussiste.
2. Avverso la su indicata sentenza della Corte d'appello triestina ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del D.M. deducendo quattro motivi di doglianza, il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.
2.1. Violazione di legge ed illogicità della motivazione in relazione alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale attraverso la testimonianza di D.M.J. + ALTRI sulla circostanza relativa all'autonomia patrimoniale della figlia D.M.J. la quale, ancorchè minorenne, percepiva un sussidio di euro 700-800,00 mensili quale compagna di un collaboratore di giustizia per il quale era stato previsto un programma di protezione, ciò che elideva il presupposto dello stato di bisogno sulla cui presunzione è stata pronunciata la condanna di primo grado, poi confermata in appello.
2.2. Violazioni di legge in relazione agli artt. 192 e 194 c.p.p. e assenza di motivazione riguardo alla dedotta inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla parte civile, le cui contraddizioni rispetto alle dichiarazioni dei figli avrebbero dovuto essere criticamente vagliate dalla Corte di merito dal momento che la ex coniuge era all'evidenza portatrice di un interesse contrapposto a quello dell'imputato.
2.3. Violazioni di legge in relazione all'art. 570, commi 1 e 2, c.p. e contraddittorietà della motivazione, avendo la Corte d'appello dato per scontate le circostanze relative alla capacità economica del D.M. e allo stato di bisogno della G. e della figlia minore D.M.J. nonostante la prova di un reddito di circa diecimila euro annui e la diversa realtà prospettata in sede di 1 O S C U R A T A gravame per quel che attiene alla posizione della figlia. Lo stato di bisogno non ha ottenuto riscontro probatorio, ma è stato dedotto dal provvedimento di omologazione della separazione e dal fatto che si richiedeva un impegno economico per la ex moglie e per la minore, mentre la stessa prova dell'attività di lavoro che sarebbe stata svolta "in nero" dall'imputato è stata ricavata dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa.
2.4. Violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 62-bis, 63, comma 4, 99, 132 e 133 c.p., per avere la Corte d'appello omesso la valutazione degli elementi di cui all'art. 133 c.p., non concedendo il minimo della pena, tenendo ferma l'aggravante ex art. 99 c.p. ed errando nel giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche, sebbene fosse stata contestata l'entità della pena in concreto applicata all'imputato. Non sono stati presi in esame, in particolare, gli elementi relativi alla specificità del caso, ai conflitti matrimoniali, all'assenza di riscontri e alle ambiguità presenti nel racconto della persona offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va conseguentemente rigettato per le ragioni di seguito illustrate.
2. Infondate, sino a lambire i margini dell'inammissibilità, devono ritenersi la seconda e la terza doglianza, in quanto sostanzialmente orientate a riprodurre una serie di argomentazioni già esposte in sede di appello - e finanche dinanzi al Giudice di primo grado che risultano, tuttavia, ampiamente vagliate e - correttamente disattese dai Giudici di merito, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, poiché imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la motivazione della decisione impugnata. Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto nella sentenza di primo grado, la cui motivazione viene a saldarsi perfettamente con quella d'appello, sì da costituire un compendio argomentativo uniforme e privo di lacune, la Corte di merito ha esaminato e puntualmente disatteso la diversa ricostruzione prospettata dalla difesa, ponendo in evidenza, attraverso il richiamo ai passaggi motivazionali già esaustivamente delineati nella prima decisione: a) che la G.E. nella fase successiva alla 2 O S C U R A T A separazione coniugale, svolgeva un'attività lavorativa come collaboratrice familiare part time, e per la mancanza di un reddito adeguato ha dovuto farsi carico di tutti gli oneri di assistenza della figlia minore, facendosi aiutare economicamente per poterla mantenere;
b) che la figlia minore, dal canto suo, è stata ospitata in varie comunità, e, pur avendo avuto un figlio all'età di quindici anni, non era assistita economicamente dal suo compagno, né ha mai ottenuto contribuzioni dall'imputato, neppure nei periodi di convivenza presso l'abitazione della madre;
c) che il compagno della figlia, d'altra parte, venne arrestato nell'ambito di un'indagine concernente il traffico di stupefacenti e non era in grado di fornirle, poiché anche lui minorenne e privo di una stabile occupazione, adeguati mezzi di sussistenza;
d) che le difficoltà economiche della G. hanno trovato riscontro nella modesta entità del reddito annuo dalla stessa percepito e nelle risultanze offerte dalle deposizioni dei testi, che hanno altresì fatto riferimento alla capacità reddituale dell'imputato, il quale, uscito dal carcere, ha sempre svolto attività lavorativa, sia pure effettuando, talora, dei lavori "in nero"; e) che la persona offesa ha reso dichiarazioni pienamente attendibili, nonostante alcune marginali contraddizioni, prive di significativa incidenza sulla complessiva realtà dei fatti, essendo stata chiamata a riferire su vicende ricomprese in un arco temporale assai lungo e caratterizzato da diversi mutamenti intervenuti nella situazione familiare.
2.1. Per quel che attiene, segnatamente, al profilo dell'eccepita insussistenza probatoria dell'elemento materiale del reato, rappresentato dallo stato di bisogno delle persone offese, le notazioni del ricorrente si mostrano meramente assertive e all'evidenza infondate, nessuna incidenza potendosi riconoscere all'ipotizzata circostanza di fatto secondo cui la figlia minore, D.M.J. avrebbe percepito un contributo mensile dallo Stato quale compagna di un collaboratore di giustizia. Invero, si è più volte stabilito, in questa Sede, il principio secondo cui, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di bisogno e l'obbligo di contribuire al mantenimento, quanto meno dei figli minori, non vengono meno qualora gli aventi diritto ricevano assistenza economica da terzi, anche in relazione alla percezione di eventuali elargizioni a carico della pubblica assistenza (Sez. 6, n. 715 del 01/12/2003, dep. 15/01/2004, Rv. 228262; Sez. 6, n. 2736 del 13/11/2008, dep. 21/01/2009, Rv. 242854), rientrando nella categoria delle pubbliche provvidenze le speciali misure tutorie di assistenza economica che l'ordinamento temporaneamente consente di adottare a fronte di situazioni peraltro soggette a revoca e, comunque, ad una periodica verifica e/o ad una possibile modifica del loro contenuto legate alla presenza di un - 3 O S C U R A T A grave, attuale e concreto pericolo all'incolumità della persona, sempre che alle stesse non possa direttamente provvedere il soggetto sottoposto al programma di protezione (ex artt. 9 ss., della L. 15 marzo 1991, n. 82, come modificata dalla L. 13 febbraio 2001, n. 45 ed integrata dal D.M. 23 aprile 2004, n. 161). Sulla base delle su esposte considerazioni, dunque, del tutto irrilevante, come correttamente osservato dalla Corte d'appello, deve ritenersi il riferimento alla circostanza di fatto oggetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale dedotta a sostegno della prima censura difensiva (v., supra, la doglianza in narrativa illustrata nel par. 2.1.).
2.2. Posto che la sentenza di appello ha adeguatamente rimarcato l'assente dimostrazione di qualsiasi oggettiva impossibilità ad adempiere da parte del D.M., ineccepibili si mostrano le considerazioni espresse dalle concordi decisioni di merito sulla totale assenza di contribuzione finanziaria da parte dell'imputato nei confronti della figlia minore e della moglie, che fu costretta a ricorrere ad aiuti assistenziali e a contrarre prestiti per far fronte alle esigenze quotidiane della famiglia. Al riguardo merita osservare, da un lato, che lo stato di bisogno di un figlio minore avente diritto al mantenimento genitoriale, stato di bisogno in sostanza presunto dalla legge, e che integra la struttura della contestata fattispecie incriminatrice, non è vanificato o eliso dal fatto che alla erogazione dei mezzi di sussistenza provveda comunque l'altro genitore, persistendo per i figli minori l'obbligo del genitore di provvedere al loro mantenimento (Sez. 6, n. 27051 del 14/04/2008, dep. 03/07/2008, Rv. 240558); dall'altro lato, e specularmente, che nella nozione penalistica di mezzi di sussistenza richiamata dall'art. 570, comma 2, n. 2, c.p., debbono ritenersi compresi, nella attuale dinamica evolutiva degli assetti e delle abitudini di vita familiare e sociale, non più e non soltanto i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l'alloggio), ma altresì gli strumenti che consentano un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana, come, ad es., l'abbigliamento, i libri di istruzione per i figli minori, i mezzi di trasporto e di comunicazione, ecc. (Sez. 6, n. 49755 del 21/11/2012, dep. 20/12/2012, Rv. 253908). Nella medesima prospettiva, inoltre, deve ribadirsi che l'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti fissati in sede civile, deve essere assoluta e deve integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti (Sez. 6, n. 41362 del 21/10/2010, dep. 23/11/2010, Rv. 248955), mentre nel caso in esame, come concordemente osservato dai Giudici di merito, l'imputato non ha offerto alcuna dimostrazione di versare in una situazione di assoluta ed incolpevole 4 O S C U R A T A indigenza, sì da rendere materialmente impossibile l'ottemperanza alle relative statuizioni civili.
3. Inammissibili, infine, devono ritenersi le censure peraltro neanche specificamente dedotte nei motivi d'appello racchiuse nel quarto motivo di - doglianza, avendo i Giudici di merito motivato in modo non illogico o incoerente la dosimetria della pena, correttamente determinata alla stregua degli evidenziati indici di gravità del fatto e dei precedenti penali a carico, sulla base di valutazioni rispettose dei criteri direttivi enunciati dagli artt. 133, 69 e 99 c.p., e come tali insindacabili in questa Sede.
4. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, lì, 22 ottobre 2014 Il Presidente Il Consigliere estensore dr. Francesc dr Gaetano De Amicis The DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 6 NOV 2014 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito 5