Sentenza 21 ottobre 2005
Massime • 1
Ai fini della determinazione della pena per il delitto tentato nel caso di concorso di circostanze anche ad effetto speciale, deve farsi riferimento alla pena base per il reato consumato e aggravato, qualora il giudizio di comparazione si sia concluso nel senso della prevalenza delle aggravanti, e alla pena base per il reato semplice, allorché il giudizio di comparazione si sia concluso con la prevalenza delle attenuanti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/2005, n. 41481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41481 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 21/10/2005
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 3530
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 015219/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE DI APPELLO DI BRESCIA;
nei confronti di:
NE EN N. IL 13/01/1961;
avverso SENTENZA del 26/01/2005 GIUDICE UDIENZA PRELIMINA di MANTOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Giovanni Galati che ha chiesto l'annullamento s. r. della sentenza impugnata;
OSSERVA
Con sentenza del 26/1/2005 il GUP del Tribunale di Mantova ha applicato nei confronti di ZO PI, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti e sulla recidiva ed unificati i fatti sotto il vincolo della continuazione, la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, oltre alla prevista pena accessoria, in relazione alle ipotesi di reato contestate di tentato omicidio aggravato, lesioni e violazione di domicilio. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia deducendo la avvenuta applicazione di pena illegale, non essendosi tenuto conto nell'individuare la pena-base per il reato di omicidio del limite di anni dodici di reclusione previsto come pena edittale minima. Il ricorso deve essere rigettato, non essendo condivisibile la tesi in esso prospettata. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr. Cass. sent. n. 1450/87, sent. n. 11144/89 nonché la più recente sentenza 14/4/2005 ric. Amante Giuseppe ed altri), posto che pacificamente il giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee trova applicazione anche nel caso in cui per il reato consumato aggravato sia stabilita una pena di specie diversa o una pena determinata in modo indipendente da quella prevista per la fattispecie semplice, deve necessariamente convenirsi sulla operatività di tale principio anche in caso di reato tentato;
sicché, ai fini della determinazione della pena, dovrà - in conformità ai criteri di cui all'art. 56 C.P. - farsi riferimento alla pena prevista per il reato consumato aggravato soltanto se il giudizio di comparazione si sia concluso nel senso della prevalenza delle circostanze aggravanti su quelle attenuanti, mentre nelle altre ipotesi la pena dovrà, di contro, essere determinata con riferimento alla pena prevista per il reato consumato semplice e sulla quale, ove ritenuta la prevalenza delle circostanze attenuanti su quelle aggravanti, vanno applicate le corrispondenti riduzioni. E che rispetto a tali principi non siano ipotizzabili deroghe di sorta e che, in particolare, non sia ravvisabile una deroga nel disposto di cui all'art. 56 comma 2 C.P., laddove prevede la pena della reclusione non inferiore a dodici anni ove sia prevista per il reato consumato la pena dell'ergastolo, è indubitabile sol che si consideri il procedimento determinativo della pena, il quale impone prima di effettuare il giudizio di comparazione e poi, se conclusosi tale giudizio nel senso della equivalenza, di non tener conto alcuno delle circostanze del reato ovvero, se conclusosi il detto giudizio nel senso della prevalenza delle une sulle altre, di tenere conto esclusivamente di quelle ritenute prevalenti, infine di individuare la pena sulla base di quanto ha ancora rilievo. Nel caso dunque della non operatività - come nella specie - di circostanze aggravanti impositive della pena dell'ergastolo viene meno - all'evidenza - il presupposto di cui al comma 2 dell'art. 56 C.P. quale sopra ricordato. Poiché il GUP del Tribunale di Mantova si è attenuto ai principi sopra enunciati, individuando la pena irroganda, una volta dichiarate prevalenti le circostanze attenuanti, sulla base di quella prevista per il reato consumato semplice e poi applicando le riduzioni previste per le ritenute circostanze attenuanti, nessuna applicazione di pena illegale è ravvisabile nella specie. Trattandosi di ricorso della parte pubblica, non deve provvedersi sulle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2005