Sentenza 25 settembre 2008
Massime • 1
Il soggetto incaricato di fungere da contabile dei proventi delle attività di spaccio di stupefacenti risponde di concorso nel reato di spaccio, e non di favoreggiamento reale, che non è configurabile con riguardo ai reati permanenti, se la permanenza non è cessata.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/09/2008, n. 39267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39267 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 25/09/2008
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 1577
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 006707/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HI UN RE, N. IL 14/12/1947;
avverso SENTENZA del 24/10/2002 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio;
Inammissibilità nel resto. Udito il difensore Avv. GESSINI Agostino, in sostituzione dell'Avv. BRAMATI Stefania, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 24.10.2002 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza del 15.10.2001, emessa a seguito di rito abbreviato, dal GUP del Tribunale di Milano con la quale HI UN EN era stata dichiarata colpevole del delitto di cui all'art. 81 cpv c.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, e, previa concessione delle attenuanti generiche e di quella di cui all'art.114 c.p., ed applicata la diminuente del rito, condannata alla pena ritenuta di giustizia.
Sostanzialmente la HI era stata dichiarata colpevole dal giudice di primo grado, deducendosi il concorso nell'attività di acquisto e successiva rivendita di sostanza stupefacente del tipo di cocaina espletata da AT LE, al quale la HI era legata sentimentalmente, procedendo al maneggio del danaro proveniente da tale illecita attività, e quindi curando i rapporti con i debitori. La Corte territoriale ha condiviso e ribadito le ragioni esposte dal Tribunale a base della dichiarazione di colpevolezza, negando la provenienza di almeno parte del danaro dal commercio di orologi.
Gli elementi probatori ritenuti rilevanti sono: a) la parziale ammissione della imputata resa in sede di interrogatorio ex art. 294 c.p.p., del maneggio del danaro del convivente;
b) l'entità delle somme che non si conciliavano con la nullafacenza del Tatone;
c) gli esiti delle intercettazioni ambientali del 10.4.1999 e 17.4.1999, nella prima riferendosi di una imponente somma di L. 40.000.000, dovuta dal debitore ON, persona già coinvolta in traffici di sostanze stupefacenti, e nella seconda fornendo la HI al AT un preciso rendiconto sui pagamenti effettuati dall'ON per L. 17.000.000, ed essendo chiaro il riferimento a sostanze stupefacenti attraverso l'espressione attribuita dalla imputata all'Alfonsi, che giustificava il mancato pagamento dei residui 3.000.000: "I 3 che mancano non te li da perché lui ha detto che purtroppo era una cosa schifosa ed ha dovuto venderla tutta"; d) i precedenti penali del AT.
HI UN EN ha proposto ricorso per cassazione avverso la succitata sentenza di appello, chiedendone l'annullamento per errata applicazione dell'art. 533 c.p.p., e omessa applicazione dell'art.530 c.p.p., nonché per difetto di motivazione.
In sintesi la ricorrente ha assunto che le circostanze addotte in sentenza non costituiscono ne' prove, ne' indizi univoci, precisi e convergenti, che non era stato effettuato alcun sequestro di sostanze stupefacenti che provasse la sussistenza del delitto ascritto, la ininfluenza degli esiti delle intercettazioni peraltro protrattesi per 5 mesi senza altri risultati, che la HI non era mai stata coinvolta in procedimenti per reato analogo, che il AT la aveva scagionata, assumendo di avere richiesto alla ricorrente solo di riscuotere dei crediti, che la imputata non sapeva neppure chi fosse l'ON.
Infine, in subordine, la ricorrente ha chiesto configurarsi l'imputazione nel meno grave delitto di favoreggiamento personale (art. 379 c.p.) per essersi limitata a compiere una attività successiva a quella del commercio di droga per assicurare il prodotto, il profitto o il prezzo del reato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso contiene esclusivamente censure di merito, non sindacabili in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica.
Come è noto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto, pressocché costantemente, che "l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali" (Cass.(24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000;
n. 24/1999; n. 6402/1997).
Più specificamente "esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Cass. sezioni unite 30.4.1997, Dessimone). Il riferimento dell'art. 606 c.p.p., lett. e), alla "mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato" significa in modo assolutamente inequivocabile che in Cassazione non si svolge un terzo grado di merito, e che il sindacato di legittimità è limitato alla valutazione del testo impugnato.
Nella specie, la Corte di merito ha dedotto la responsabilità della ricorrente dagli elementi indicati a pag. 1 di questa sentenza, che, ad eccezione dei precedenti penali del AT, costituiscono prove certe che la HI riscuoteva crediti derivanti dallo spaccio di sostanze stupefacenti ad opera del AT, ed aveva contatti diretti con i debitori. In particolare i rapporti con l'ON e i chiarimenti forniti al AT per un mancato pagamento di L. 3.000.000, costituiscono anche prova della piena consapevolezza della ricorrente di concorrere alla illecita attività del Tatone. In presenza di tale adeguata e logica motivazione, non ha alcun pregio l'argomentazione della ricorrente che la contabilità era tenuta per un commercio di orologi, tesi valutata dalla Corte di merito e ritenuta assolutamente priva di elementi probatori o indiziali che la possano rendere minimamente credibile. Per ciò che concerne il secondo motivo di ricorso, la pur mera funzione di contabile della attività di spaccio di sostanze stupefacenti non configura il mero reato di favoreggiamento reale (art. 379 c.p.), che consiste in una attività prestata in favore del singolo soggetto, ma invece la condotta della ricorrente si intreccia con i compiti dell'altro partecipante al reato (AT), ed è del tutto funzionale alla consumazione del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, e non costituisce una azione autonoma per agevolare il complice.
Inoltre, il reato di favoreggiamento non è configurabile, con riferimento al delitto di illecita detenzione di sostanza stupefacente, in costanza di detta detenzione, atteso che nei reati permanenti qualunque agevolazione del colpevole, prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve inevitabilmente in un concorso, quanto meno a carattere morale (ex plurimis Cass. Sez. 4^, 8.3.2006 n. 12915 riv. 233724; Cass. Sez. 6^, 17.12.2003 n. 4927 riv. 227986).
Nella specie, è pacifico che l'intervento della ricorrente sia intervenuto mentre si consumavano i reati di cessione dello stupefacente e si provvedeva all'adempimento della illecita obbligazione di pagamento.
Il secondo motivo di ricorso è quindi palesemente infondato. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
Tale declaratoria di inammissibilità non consente di accedere alla conclusione del P.G. di legittimità, secondo la quale la sentenza impugnata andrebbe annullata con rinvio limitatamente alla pena, essendo stato inflitto alla HI il minimo edittale per il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, poi ridotto da 8 a 6 anni di reclusione con la L. n. 49 del 2006. Infatti, l'inammissibilità originaria del ricorso per cassazione anche per manifesta infondatezza dei motivi, non consente l'applicazione della legge penale più favorevole, conseguente alla riduzione dei minimi edittali della pena della reclusione prevista per il reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1, (introdotta con il D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, art. 4 bis,
convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006 n. 49), giacché deve ritenersi formato il giudicato che preclude la possibilità di applicare la disciplina più favorevole al reo (ex plurimis Cass. Sez. 6^, 19.9.2006 n. 35415, riv. 234827; Cass. Sez. 2^, 26.9.2006 n. 40382, riv. 235470; Cass. Sez. 6^, 9.5.2006 n. 24718, riv. 234370; Cass. sez. 6^, 5.4.2006 n. 15184, riv. 233616). Nè tale orientamento può ritenersi scalfito dalle recenti decisioni della stessa Cass. Sez. 6^, del 2.4.2008 n. 16176, riv. 239557, e 18.2.2008 n. 21439, riv. 240061, trattandosi di casi in cui gli altri motivi di ricorso sono stati rigettati, e quindi non ritenuti palesemente inammissibili.
P.Q.M.
La Corte:
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2008