Cass. pen., sez. II, sentenza 03/04/2008, n. 16821
CASS
Sentenza 3 aprile 2008

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di commercio di prodotti con segni falsi, perchè il falso possa essere considerato innocuo e grossolano, e dunque, perchè il reato possa essere ritenuto impossibile, occorre che le caratteristiche intrinseche del prodotto e del marchio che con esso si identifica siano tali da escludere immediatamente la possibilità che una persona di comune avvedutezza e discernimento possa essere tratta in inganno: tale giudizio va formulato con criteri che consentano una valutazione "ex ante" della riconoscibilità "ictu oculi" della grossolanità della falsificazione.

Commentari2

  • 1La configurazione del c.d. “falso grossolano” in riferimento al delitto di cui all’art. 474, comma 2 c.p.
    Michele Gesualdi · https://www.diritto.it/ · 29 settembre 2015

    Il delitto di contraffazione, meglio denominato dalla rubrica dell'art. 474 c.p. “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”, si configura come un reato di mero pericolo per la cui integrazione non occorrerebbe la realizzazione dell'inganno del singolo consumatore. Gli Ermellini sul punto specificano che “la norma in commento tutelerebbe in via principale e diretta non già la libera determinazione del singolo acquirente, bensì la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione” (in tal senso si v. Cass. Pen., Sez. II, sent. 3.4.2008, …

     Leggi di più…

  • 2Prodotti con segni falsi, contraffazione grossolana, fede pubblicaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 ottobre 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 03/04/2008, n. 16821
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16821
Data del deposito : 3 aprile 2008

Testo completo