Sentenza 3 aprile 2008
Massime • 1
In tema di commercio di prodotti con segni falsi, perchè il falso possa essere considerato innocuo e grossolano, e dunque, perchè il reato possa essere ritenuto impossibile, occorre che le caratteristiche intrinseche del prodotto e del marchio che con esso si identifica siano tali da escludere immediatamente la possibilità che una persona di comune avvedutezza e discernimento possa essere tratta in inganno: tale giudizio va formulato con criteri che consentano una valutazione "ex ante" della riconoscibilità "ictu oculi" della grossolanità della falsificazione.
Commentari • 2
- 1. La configurazione del c.d. “falso grossolano” in riferimento al delitto di cui all’art. 474, comma 2 c.p.Michele Gesualdi · https://www.diritto.it/ · 29 settembre 2015
Il delitto di contraffazione, meglio denominato dalla rubrica dell'art. 474 c.p. “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”, si configura come un reato di mero pericolo per la cui integrazione non occorrerebbe la realizzazione dell'inganno del singolo consumatore. Gli Ermellini sul punto specificano che “la norma in commento tutelerebbe in via principale e diretta non già la libera determinazione del singolo acquirente, bensì la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione” (in tal senso si v. Cass. Pen., Sez. II, sent. 3.4.2008, …
Leggi di più… - 2. Prodotti con segni falsi, contraffazione grossolana, fede pubblicaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 ottobre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/04/2008, n. 16821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16821 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 03/04/2008
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 406
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 011279/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di GENOVA;
nei confronti di:
1) DI MA NE, N. IL 20/05/1963;
avverso SENTENZA del 14/04/2 004 TRIB. SEZ. DIST. di VENTIMIGLIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. NUZZO LAURENZA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO O., che ha concluso per l'annullamento senza rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 14.4.2004 con cui il Tribunale di Sanremo - sez. distac. di Ventimiglia - assolveva OP DO LA dai delitti di cui agli artt. 648 e 474 c.p., per ricettazione e commercio di merce contraffatta (orologi recanti i marchi Rolex, RA, LA, RA, CI e JA Le OU, occhiali con i marchi CI e AR, e cinture Nike), perché il fatto non sussiste.
Il Tribunale rilevava che gli oggetti in sequestro, palesemente contraffatti per la scadente qualità del materiale usato ed offerti in vendita da un ambulante extracomunitario ad un prezzo di gran lunga inferiore rispetto a quello del prodotto originale, per la grossolanità della contraffazione, non poteva arrecare alcun danno alla fede pubblica ne' alle ditte il cui marchio era stato contraffatto. Con il ricorso si denunciava violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) posto che, nella specie, il falso non poteva ritenersi innocuo ne' grossolano alla luce di quanto affermato in materia dalla S.C. in ordine alla esigenza che l'inidoneità dell'atto a ledere la fede pubblica, in rapporto alla condotta originaria dell'agente, fosse assoluta "nel senso che, rispetto ad essa il verificarsi dell'evento deve connotarsi come impossibile e non soltanto come improbabile" sicché, nel caso in esame, la falsità, non essendo rilevabile ictu oculi da tutti i consumatori, non poteva ritenersi grossolana.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del PG. è fondato.
Va, infatti, evidenziato che il delitto di cui all'art. 474 c.p. è posto a tutela della fede pubblica, intesa come affidamento della collettività nei marchi e segni distintivi e, quindi, come interesse non solo del singolo compratore occasionale ma della generalità dei possibili destinatari dei prodotti oltre che delle imprese titolari dei marchi che hanno interesse a mantenere la certezza sulla funzione del segno distintivo come garanzia di particolare qualità e originalità della propria produzione (Cass. n. 45545/05; n. 44297/05). Consegue che non può ritenersi esclusa la punibilità di chi detiene per vendere prodotti con marchi contraffatti sulla base solo delle condizioni di vendita, del prezzo o della qualità del venditore che rendono solo probabile ma non impossibile la lesione della fede pubblica e dell'affidamento del consumatore. Per ritenere il cd. falso innocuo e grossolano, non è sufficiente, pertanto, fare riferimento alle modalità circostanziali della vendita in base alle quali, nella sentenza impugnata,è stato escluso la lesione alla fede pubblica. In particolare il Tribunale di San Remo sez. dist. di Ventimiglia ha ritenuto che "il fatto di un ambulante extracomunitario che, sulla pubblica via, offre in vendita ai passanti orologi con i marchi contraffatti e ad un prezzo, certamente di gran lunga inferiore rispetto a quello del prodotto originale, non possa arrecare alcun danno alla fede pubblica", omettendo di considerare che può configurarsi il falso grossolano e quindi il reato impossibile solo ove i requisiti intrinseci del prodotto (genericamente rapportati, nel caso in esame, solo alla qualità dei cinturini degli orologi) e le caratteristiche del marchio che con esso si immedesima siano tali da escludere, in base a criteri di valutazione ex ante, riferibili a qualsiasi persona di comune discernimento e avvedutezza, l'errore degli acquirenti. La sentenza impugnata non ha, inoltre, tenuto conto della potenzialità lesiva del marchio contraffatto in relazione all'azione di diffusione del prodotto falsificato ad un numero indeterminabile di consociati nonché alla idoneità del marchio stesso a fare falsamente apparire un dato prodotto come proveniente da un determinato produttore. Al riguardo il Tribunale di San Remo ha fatto generico riferimento alla grossolanità della contraffazione dei marchi senza, peraltro, nulla specificare sulle modalità di tale contraffazione e sulla sua riconoscibilità ictu oculi. Consegue da quanto osservato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Genova per l'ulteriore giudizio.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2008