Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/10/1998, n. 397
CASS
Sentenza 1 ottobre 1998

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Ove le parti abbiano formulato richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, a norma dell'art. 452, comma secondo, cod. proc. pen., e, rinviatosi il dibattimento ad altra udienza senza che il giudice abbia ancora provveduto su tale richiesta, intervenga un mutamento dell'organo giudicante, la richiesta non deve essere reiterata dinanzi al nuovo giudice. Infatti, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, conseguente al mutamento del giudice, non investe affatto la richiesta di giudizio abbreviato, che è atto del predibattimento, e che ovviamente prescinde dalla composizione fisica dell'organo giudicante. Non può d'altro canto sostenersi che la richiesta di ammissione di prove formulata nella nuova udienza da parte del difensore equivalga a revoca implicita della richiesta; e ciò sia perché lo speciale rito in questione non è incompatibile con assunzioni probatorie sia perché ne' la richiesta di giudizio abbreviato ne' il consenso del pubblico ministero sono revocabili sia, infine, perché la richiesta è atto personale dell'imputato su cui non potrebbe comunque interferire il difensore.

Lo speciale giudizio abbreviato previsto dall'art. 452, comma secondo, cod. proc. pen., si caratterizza per il fatto che, a differenza di quanto previsto per la forma tipica di tale rito, che ha sede nell'udienza preliminare, esso non è legato alla valutazione giudiziale della decidibilità allo stato degli atti. In altri termini, se la richiesta dell'imputato riceve il consenso del pubblico ministero, l'organo giudicante non può non ammetterlo. Proprio per ciò è previsto che in tale atipico rito abbreviato possano essere introdotte le prove ritenute dal giudice necessarie ai fini del decidere.

In tema di giudizio abbreviato, una volta riconosciuto all'imputato da parte del giudice della impugnazione la diminuente conseguente, ex art. 442 cod. proc. pen., al rito abbreviato erroneamente negatogli dal giudice di primo grado, la deduzione dell'imputato di inutilizzabilità di atti di indagine posti a fondamento della sentenza impugnata perde di rilevanza, perché, ove si fosse proceduto, come avrebbe dovuto farsi, con il richiesto rito abbreviato, tali atti sarebbero stati pienamente utilizzabili. In altri termini, se l'imputato sollecita la diminuzione di pena ex art. 442 cod. proc. pen. allegando che gli è stato ingiustamente precluso l'accesso al giudizio abbreviato, e tale doglianza viene accolta, egli perde il diritto a proporre questioni di utilizzabilità in sede dibattimentale di atti di indagine che bene avrebbero potuto costituire il materiale valutabile dal giudice in sede di giudizio abbreviato.

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    Lorenzo Miazzi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 29 novembre 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/10/1998, n. 397
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 397
Data del deposito : 1 ottobre 1998

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