Sentenza 1 ottobre 1998
Massime • 3
Ove le parti abbiano formulato richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, a norma dell'art. 452, comma secondo, cod. proc. pen., e, rinviatosi il dibattimento ad altra udienza senza che il giudice abbia ancora provveduto su tale richiesta, intervenga un mutamento dell'organo giudicante, la richiesta non deve essere reiterata dinanzi al nuovo giudice. Infatti, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, conseguente al mutamento del giudice, non investe affatto la richiesta di giudizio abbreviato, che è atto del predibattimento, e che ovviamente prescinde dalla composizione fisica dell'organo giudicante. Non può d'altro canto sostenersi che la richiesta di ammissione di prove formulata nella nuova udienza da parte del difensore equivalga a revoca implicita della richiesta; e ciò sia perché lo speciale rito in questione non è incompatibile con assunzioni probatorie sia perché ne' la richiesta di giudizio abbreviato ne' il consenso del pubblico ministero sono revocabili sia, infine, perché la richiesta è atto personale dell'imputato su cui non potrebbe comunque interferire il difensore.
Lo speciale giudizio abbreviato previsto dall'art. 452, comma secondo, cod. proc. pen., si caratterizza per il fatto che, a differenza di quanto previsto per la forma tipica di tale rito, che ha sede nell'udienza preliminare, esso non è legato alla valutazione giudiziale della decidibilità allo stato degli atti. In altri termini, se la richiesta dell'imputato riceve il consenso del pubblico ministero, l'organo giudicante non può non ammetterlo. Proprio per ciò è previsto che in tale atipico rito abbreviato possano essere introdotte le prove ritenute dal giudice necessarie ai fini del decidere.
In tema di giudizio abbreviato, una volta riconosciuto all'imputato da parte del giudice della impugnazione la diminuente conseguente, ex art. 442 cod. proc. pen., al rito abbreviato erroneamente negatogli dal giudice di primo grado, la deduzione dell'imputato di inutilizzabilità di atti di indagine posti a fondamento della sentenza impugnata perde di rilevanza, perché, ove si fosse proceduto, come avrebbe dovuto farsi, con il richiesto rito abbreviato, tali atti sarebbero stati pienamente utilizzabili. In altri termini, se l'imputato sollecita la diminuzione di pena ex art. 442 cod. proc. pen. allegando che gli è stato ingiustamente precluso l'accesso al giudizio abbreviato, e tale doglianza viene accolta, egli perde il diritto a proporre questioni di utilizzabilità in sede dibattimentale di atti di indagine che bene avrebbero potuto costituire il materiale valutabile dal giudice in sede di giudizio abbreviato.
Commentari • 3
- 1. L’immutabilità del giudice del dibattimento dopo la sentenza delle SS.uu. “Bajrami”: istruzioni per la sopravvivenzaLorenzo Miazzi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Lorenzo Miazzi Sommario: Paragrafo zero; 1. Il mutamento del giudice del dibattimento da SS.UU. Iannasso a SS.UU. Bajrami; 3. I principi affermati dalla sentenza Bajrami e l'unicità del giudice ex art. 525 comma 2 c.p.p.; - 2. L'intervento della Corte costituzionale 4. Il principio di conservazione della validità degli atti non espressamente revocati e le questioni preliminari ex art. 591 c.p.p.; - 5. La richiesta di riti alternativi; -6. Principio di conservazione della validità degli atti non espressamente revocati, apertura del dibattimento e richiesta di prove; - 7. L'ordinanza ammissiva delle prove; - 8. Utilizzabilità delle dichiarazioni già assunte; - 9. Valore del consenso …
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di Lorenzo Miazzi Sommario: Paragrafo zero; 1. Il mutamento del giudice del dibattimento da SS.UU. Iannasso a SS.UU. Bajrami; 3. I principi affermati dalla sentenza Bajrami e l'unicità del giudice ex art. 525 comma 2 c.p.p.; - 2. L'intervento della Corte costituzionale 4. Il principio di conservazione della validità degli atti non espressamente revocati e le questioni preliminari ex art. 591 c.p.p.; - 5. La richiesta di riti alternativi; -6. Principio di conservazione della validità degli atti non espressamente revocati, apertura del dibattimento e richiesta di prove; - 7. L'ordinanza ammissiva delle prove; - 8. Utilizzabilità delle dichiarazioni già assunte; - 9. Valore del consenso …
Leggi di più… - 3. L’immutabilità del giudice del dibattimento dopo la sentenza delle SS.uu. “Bajrami”: istruzioni per la sopravvivenzaLorenzo Miazzi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 29 novembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/10/1998, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dai Signori: Udienza pubblica
Dott. Renato Fulgenzi Presidente del 1/10/1998
1. Dott. Bruno Oliva Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giovanni Caso Consigliere N.1221
3. Dott. Francesco Serpico Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giovanni Conti Consigliere N.1224/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AL DR, n. a Roma l'11.10.1967
avverso la sentenza in data 24 settembre 1997 della Corte di appello di Roma Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Gianfranco Iadecola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Fatto
Con sentenza in data 24 settembre 1997, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza in data 24 febbraio 1997 del Tribunale di Roma, appellata da AL DR, con la quale il medesimo, all'esito di giudizio direttissimo, veniva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione a fine di spaccio di gr. 500 circa di hashish accertata il 2 ottobre 1996) e condannato, concesse le attenuanti generiche, alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione e lire 8.000.000 di multa. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione motivo, la violazione di l'imputato, denunciando, con un primo legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 442 c.p.p.. Si espone al riguardo che l'imputato, tratto a giudizio direttissimo, aveva richiesto di procedersi con rito abbreviato, ricevendo il consenso del pubblico ministero di udienza, richiesta sulla quale peraltro il Tribunale non aveva provveduto;
e che illegittimamente non era stata riconosciuta all'esito del dibattimento di primo grado, come anche in sede di giudizio di appello, la riduzione di pena ex art. 442 c.p.p. Con un secondo motivo, si denuncia la illegittima utilizzazione delle dichiarazioni rese in sede di convalida dell'arresto dai coimputati poi patteggianti, in violazione della disciplina transitoria introdotta, a seguito della riforma dell'art. 513 c.p.p., dalla legge 7 agosto 1997, n. 267. Con un terzo motivo, il ricorrente si duole della manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze processuali, essendo non rispondente al vero l'affermazione testimoniale, data per buona dai giudici di merito, per cui l'abitazione del Palomba era in tutt'altra direzione rispetto al tragitto che egli segui arrivando infine in via Carlo Lorenzini, ove venne tratto in arresto, il che era facilmente verificabile consultando una normale carta stradale di Roma.
Altra censura di carenza e illogicità della motivazione riguarda la mancata identificazione del giovane visto dai carabinieri in compagnia dell'imputato che avrebbe potuto riferire sulle ragioni di tale incontro.
Infine, il ricorrente si duole della illogicità della motivazione in ordine alla valutazione del testimone a discarico Rossini, che ha riferito di essere stato per tutto il giorno in compagnia del Palomba, circostanza questa irragionevolmente ritenuta irrilevante dalla Corte di appello.
Diritto
Il primo motivo di ricorso appare fondato.
Lo speciale giudizio abbreviato previsto dall'art. 452 comma 2 c.p.p. si caratterizza per il fatto che, a differenza di quanto previsto per la forma tipica di tale rito, che ha sede nell'udienza preliminare, esso non è legato alla valutazione giudiziale della decidibilità allo stato degli atti. In altri termini, se la richiesta dell'imputato riceve il consenso del pubblico ministero, l'organo giudicante non può non ammetterlo (Cass. , sez. VI, 24 maggio 1993, Mercuri). Proprio per ciò è previsto che in tale atipico rito abbreviato possano essere introdotte le prove ritenute dal giudice necessarie ai fini del decidere.
La mancata pronuncia del Tribunale circa la richiesta di trasformazione del rito può essere alternativamente interpretata come un illegittimo diniego implicito o come una omissione dovuta a dimenticanza;
ma ciò che è certo è che il giudizio abbreviato avrebbe dovuto aver luogo e che, ove ciò fosse avvenuto, all'imputato si sarebbe dovuta necessariamente applicare la diminuente ex art. 442 c.p.p. Erra la Corte di appello nel ritenere che la richiesta di giudizio abbreviato avrebbe dovuto essere reiterata in seconda udienza dinanzi al diverso Collegio investito del giudizio dopo che il primo Collegio si era astenuto dal giudicare il Palomba. La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, conseguente a mutamento dei magistrati componenti l'ufficio giudicante, non investe affatto la richiesta di giudizio abbreviato, che è atto del predibattimento, e che ovviamente prescinde dalla composizione fisica dell'organo giudicante.
Altrettanto errato è ritenere che la richiesta di ammissione di prove formulata nella nuova udienza da parte del difensore equivalesse a revoca implicita della richiesta;
e ciò sia perché lo speciale rito in questione non è incompatibile con assunzioni probatorie sia perché ne' la richiesta di giudizio abbreviato ne' il consenso del pubblico ministero sono revocabili (Cass., sez. I, 1^ febbraio 1993, Barbato) sia, infine, perché la richiesta è atto personale dell'imputato su cui non potrebbe comunque interferire il difensore.
L'illegittima mancata applicazione della diminuente ex art. 442 c.p.p. può essere sanata da questa Corte, trattandosi di diminuzione da apportare nella misura fissa di un terzo. Conseguentemente, la sentenza impugnata va in parte qua annullata con nuova determinazione della pena. previa applicazione della predetta diminuente, in mesi dieci, giorni venti di reclusione e lire 5.333.000 di multa. Quanto alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di convalida dell'arresto, va ritenuto che, una volta riconosciuto all'imputato il beneficio in termini sanzionatori conseguenti al rito abbreviato illegittimamente negatogli, la censura perde di rilevanza, poiché, ove si fosse proceduto con tale rito, le dichiarazioni sarebbero state pienamente utilizzabili. In altri termini, se l'imputato sollecita la diminuzione di pena ex art. 442 c.p.p. allegando che gli è stato ingiustamente precluso l'accesso al giudizio abbreviato, egli perde il diritto a proporre questioni di utilizzabilità in sede dibattimentale di atti di indagine o del predibattimento che avrebbero costituito il materiale esaminabile in sede di giudizio abbreviato.
Manifestamente attinenti ad aspetti implicanti valutazioni in punto di fatto, e come tali inammissibili, appaiono i restanti motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata riduzione di pena ex art. 442 c.p.p. e ridetermina la pena stessa in mesi dieci, giorni venti di reclusione e lire 5.333.000 di multa.
Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 1999