Cass. civ., sez. III, sentenza 07/03/2003, n. 3424
CASS
Sentenza 7 marzo 2003

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L'impugnazione con cui l'appellante si limiti a dedurre soltanto vizi di rito avverso una pronuncia al lui sfavorevole (anche) nel merito è ammissibile nei soli limiti in cui i vizi denunciati, se fondati, imporrebbero una rimessione del procedimento al primo giudice ex artt. 353, 354 del codice di procedura civile, e non anche nel caso in cui i vizi medesimi non rientrino nelle ipotesi tassativamente elencati dalla norme predette, essendo, per converso, necessario che l'appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito. Ne consegue che, qualora, come nella specie, sia dedotta, con l'atto di impugnazione, una pretesa nullità della citazione per assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge, e tale doglianza costituisca l'unico motivo di censura avverso la sentenza di primo grado, l'impugnazione va dichiarata inammissibile, atteso che il vizio dedotto in rito integra la denuncia di una violazione del contraddittorio non dipendente da difetto di notificazione di atti diretti a provocare la costituzione delle parti, bensì da un modo di svolgimento del processo, e cioè da situazione non assimilabile a quelle tassativamente previste dai richiamati artt. 353, 354 cod. proc. civ.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 07/03/2003, n. 3424
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3424
    Data del deposito : 7 marzo 2003

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