Sentenza 28 marzo 2008
Massime • 1
In tema di c.d. patteggiamento in appello il giudice d'appello nell'accogliere la richiesta avanzata a norma dell'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. nè sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità della prova, in quanto a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen..
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Antonietta D. ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale le è stata applicata la pena concordata ai sensi degli artt. 599-bis e 605 c.p.p. deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso è palesemente inammissibile per una causa che può dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., introdotto dall'art. 1, comma 62, della l. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Sul punto va peraltro ricordato che, condivisibilmente, di recente questa Corte di …
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La massima La restituzione delle cose sequestrate e non confiscate va operata in favore di colui che vanti su di esse una pretesa giuridicamente meritevole e dia prova positiva del suo ius possidendi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento che ha escluso la restituzione di una somma di denaro all'imputato assolto dal reato di riciclaggio - Cassazione penale , sez. II , 11/09/2019 , n. 3788). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 23/11/2017, per quello che ancora in questa sede rileva, in parziale …
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MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Antonietta D. ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale le è stata applicata la pena concordata ai sensi degli artt. 599-bis e 605 c.p.p. deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso è palesemente inammissibile per una causa che può dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., introdotto dall'art. 1, comma 62, della l. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Sul punto va peraltro ricordato che, condivisibilmente, di recente questa Corte di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/03/2008, n. 15601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15601 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 28/03/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 929
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 10110/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL AE, N. IL 31/05/1971;
avverso SENTENZA del 11/10/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VECCHIO MASSIMO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Dott. GALATI Giovanni, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa per le ammende. RILEVA IN FATTO
1. - Con sentenza, deliberata il 11 ottobre 2006 e depositata il 13 ottobre 2006, la Corte di appello di Napoli, deliberando à termini dall'articolo 599 c.p.p., comma 4, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, 2 dicembre 2004, ha rideterminato, nella misura concordata di anni otto di reclusione la pena principale, inflitta a LL RA, imputato del delitto di associazione di tipo mafioso armata, commesso in Napoli con condotta perdurante alla attualità e dei concorrenti delitti concernenti le armi, perpetrati in epoca anteriore e prossima al gennaio 1999 e posteriormente.
La Corte territoriale, preso atto della rinuncia dei motivi di gravame diversi da quello relativo alla determinazione della pena, ha valutato che non erano "enucleabili elementi su cui fondare alcuna delle ipotesi di proscioglimento di cui all'articolo 192 c.p.p., comma 2", richiamando la motivazione della sentenza appellata.
2. - Ricorre per cassazione l'imputato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Antonio Morra, mediante atto del 3 novembre 2006, col quale denunzia, à sensi dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), "difetto assoluto di motivazione", dolendosi della (asserita) omessa verifica della insussistenza delle cause di non punibilità ai sensi dell'articolo 129 c.p.p., e opponendo che alla stregua delle dichiarazioni dei collaboranti AN MO, AN RA e SO FA ricorrerebbe l'ipotesi di nullità del fatto diverso ai sensi dell'articolo in relazione ai riferimenti cronologici operati dai dichiaranti e che le loro propalazioni non suffragherebbero la dimostrazione della responsabilità del giudicabile.
Con memoria, recante la data del 25 settembre 2007, depositata il 26 settembre 2007, i difensori del ricorrente, avvocati Antonio Morra e Claudio Botti instano per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, deducendo che l'Autorità giudiziaria britannica (Corte dei magistrati di Westminster), con provvedimento del 23 febbraio 2007, non ha accordato l'estradizione dell'imputato per i delitti oggetto del presente giudizio.
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 14 novembre 2007, oppone: il giudice di appello, in ipotesi di accodo sulla pena e di rinunzia dell'appellante agli altri motivi di gravame, non è tenuto a motivare in ordine al mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'articolo 129 c.p.p., ne' sulle esclusione delle cause di nullità assoluta, in quanto, per effetto della rinuncia dell'appellante, la cognizione del giudice ad quem è circoscritta i motivi non rinunziati;
peraltro, nella specie, la Corte territoriale ha verificato la inesistenza delle condizioni pel proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 c.p.p.; nulla rileva il provvedimento della autorità giudiziaria straniera.
4. - Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente ripropone questioni ed eccezioni, già formulate con i motivi di appello e oggetto della espressa rinuncia davanti alla Corte territoriale.
Questa Corte, peraltro, ha più volte ribadito il principio di diritto secondo il quale, "in tema di cd. patteggiamento in appello il giudice d'appello nell'accogliere la richiesta avanzata a norma dell'art. 599 c.p.p., comma 4, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 c.p.p., ne' sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità della prova, in quanto a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 c.p.p." (Sez. 6^, 8 maggio 2003, n. 35108, Zardini, massima n. 226707, cui adde: Sez. 7^, 17 ottobre 2001, n. 40767, Pugliese, massima n. 220428 e Sez. 6^, n. 1754, 30 novembre 2005, Moliterno, massima n. 233393, secondo cui "il potere dispositivo riconosciuto alla parie dall'art. 599 c.p.p., comma 4, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado,
ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione").
Affatto ininfluente ai fini del presente giudizio è, infine, la decisione della autorità giudiziaria straniera.
Conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione - al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2008