Sentenza 26 febbraio 2009
Massime • 1
Il giudice di appello che accolga la richiesta formulata a norma dell'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste nell'art. 129 stesso codice, né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, anche a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice deve essere necessariamente limitata ai motivi non fatti oggetto di rinuncia.
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MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Antonietta D. ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale le è stata applicata la pena concordata ai sensi degli artt. 599-bis e 605 c.p.p. deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso è palesemente inammissibile per una causa che può dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., introdotto dall'art. 1, comma 62, della l. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Sul punto va peraltro ricordato che, condivisibilmente, di recente questa Corte di …
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La massima La restituzione delle cose sequestrate e non confiscate va operata in favore di colui che vanti su di esse una pretesa giuridicamente meritevole e dia prova positiva del suo ius possidendi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento che ha escluso la restituzione di una somma di denaro all'imputato assolto dal reato di riciclaggio - Cassazione penale , sez. II , 11/09/2019 , n. 3788). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 23/11/2017, per quello che ancora in questa sede rileva, in parziale …
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MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Antonietta D. ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale le è stata applicata la pena concordata ai sensi degli artt. 599-bis e 605 c.p.p. deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso è palesemente inammissibile per una causa che può dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., introdotto dall'art. 1, comma 62, della l. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Sul punto va peraltro ricordato che, condivisibilmente, di recente questa Corte di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/02/2009, n. 20967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20967 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 26/02/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 217
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 039483/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI RI, N. IL 10.09.1967;
2) BU DOMENICO, N. IL 15.10.1969;
3) CA NICOLA, N. IL 13.10.1977;
4) DI UE RO, N. IL 02.06.1974;
5) RE IO, N. IL 17.4.1974;
6) AN RO, N. IL 26.11.1984;
7) LO ONOFRIO FABIO, N. IL 15.03.1979;
8) MARRO MICHELE, N. IL 09.09.1956;
9) LO VITOIO, N. IL 12.04.1975;
avverso SENTENZA del 20/02/2008 CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CAPOZZI RAFFAELE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Ciampoli Luigi, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore avv. Bellino Augusto, che per Fiore ha concluso per l'accoglimento del rico.
FATTO E DIRITTO
con sentenza del 21.12.06 il G.I.P. presso il Tribunale di Bari, col rito abbreviato di cui all'art. 438 c.p. e segg., ha ritenuto:
- RI AR penalmente responsabile:
- del reato di cui al capo A27) della rubrica (art. 110 c.p.; D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 comma 1).
Concessegli le attenuanti generiche, con la diminuente di pena connessa al rito abbreviato prescelto, l'ha condannato alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed Euro 16.000,00 di multa, dichiarando la pena detentiva interamente condonata e quella pecuniaria estinta per intervenuto condono nella misura di Euro 10.000,00;
- BU NI penalmente responsabile:
- del reato di cui al capo B) della rubrica (art. 81 c.p.; D.P.R. n.309 del 1990, art. 74 commi 1, 2, 3 e 4, art. 73 commi 1 e 4 e art. 80 comma 2,);
- del reato di cui al capo R) della rubrica (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1);
- del reato di cui al capo S) della rubrica (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80 comma 2);
- del reato di cui al capo T) della rubrica (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4,);
- del reato di cui al capo U) della rubrica (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1);
- del reato di cui al capo Z) della rubrica (artt. 110 e 81 c.p.;
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73);
- del reato di cui al capo A3) della rubrica (art. 110 c.p.; D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73);
- del reato di cui al capo A4) della rubrica (art. 110 c.p.; D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73);
- del reato di cui al capo A5) della rubrica (art. 110 c.p.; D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73);
- del reato di cui al capo A10) della rubrica (art. 110 c.p.; D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 comma 4), ritenendo in esso assorbito anche il successivo reato di cui al capo A15);
- del reato di cui al capo A13) della rubrica (art. 110 c.p.; D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1);
- del reato di cui al capo A17) della rubrica (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, limitatamente alla parte relativa alla detenzione a fini di spaccio di grammi 200 di cocaina allo stato puro;
- del reato di cui al capo A24) della rubrica (art. 81 c.p.; D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73). Ritenuta la continuazione fra detti reati, nonché col delitto giudicato dal G.I.P. del Tribunale di Bari con sentenza del 2.3.04, irrevocabile il 20.9.04; ritenuto più grave il delitto associativo di cui al capo B); concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 3 e 4; esclusa l'aggravante dell'ingente quantitativo di cui al
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, in relazione al reato di cui al capo S) della rubrica, con la diminuente di pena connessa la rito abbreviato prescelto, il G.I.P. presso il Tribunale di Bari ha condannato BU NI alla pena di anni 10 di reclusione, di cui anni 3 dichiarati estinti per indulto.
- CA CO penalmente responsabile:
- del reato ascrittigli al capo B) (reato associativo in materia di stupefacenti sopra indicato);
- del reato di cui al capo C) (artt. 81 e 110 c.p., art. 629 c.p.p., comma 2, aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7);
- dei reati di cui ai capi E) ed F), entrambi concernenti violazione legge sulle armi;
- dei reati di cui ai capi H), I), L), O), Q), S), T), U), V), Z), A3), A4), A5), A6), A7), A89, A9), A10), nel quale è stato ritenuto assorbito il reato sub A15), siccome riferito al medesimo fatto, A13), A16), A17), A18), A19), A21), A23), A24), A25), A27) ed A28), tutti reati satelliti, concernenti violazione del D.P.R. n. 309 del 1990 in materia di stupefacenti.
Ritenuta la continuazione fra detti reati, nonché con quelli giudicati dal G.I.P. presso il tribunale di Bari con sentenza del 19.1.05, irrevocabile il 17.5.05, considerato più grave quello associativo in materia di stupefacenti contestato sub B), concessegli le attenuanti generiche equivalenti rispetto alle aggravanti, di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 3 e 4; esclusa l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 in relazione ai reati sub C), E) ed F); esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 2, in relazione al reato di cui al capo I) della rubrica e la circostanza aggravante dell'ingente quantitativo di stupefacente, con riferimento al capo S) della rubrica, con la diminuzione di pena connessa al rito abbreviato prescelto, il G.I.P. presso il Tribunale di Bari ha condannato CA CO alla pena complessiva di anni 16 e mesi 8 di reclusione, dichiarando estinti per indulto 3 dei 5 anni di reclusione complessivamente riferiti ai reati satelliti;
- AN RO penalmente responsabile:
- del reato di cui al capo B) della rubrica (art. 81 c.p., D.P.R. n.309 del 1990, art. 74, commi 1, 2, 3 e 4; art. 73 commi 1 e 4; art. 80, comma 2);
- del reato di cui al capo M) della rubrica (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73);
- del reato di cui al capo A30) della rubrica (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73). Ritenuta la continuazione fra detti reati, con le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1 e 4, con la diminuente del rito, il G.I.P.
presso il Tribunale di Bari ha condannato AN RO alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione;
- DI UE RO penalmente responsabile:
-del reato di cui al capo B) della rubrica (art. 81 c.p.; D.P.R. n.309 del 1990, art. 74, commi 1, 2, 3 e 4;
- del reato di cui al cit. D.P.R., art. 73, commi 1 e 4 ed art. 80, comma 2);
- del reato di cui al capo R) della rubrica (cit. D.P.R., art. 73, comma 1);
- del reato di cui al capo A29) della rubrica (art. 110 c.p.; cit. D.P.R., art. 73);
- del reato di cui al capo A30) della rubrica (cit. D.P.R., art. 73). Ritenuta la continuazione fra detti reati, con le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante di cui al cit. D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 3 e 4, con la diminuente di pena connessa al rito abbreviato prescelto, il G.I.P. presso il Tribunale di Bari ha condannato DI UE RO alla pena di anni 8 di reclusione;
- LO VI NI penalmente responsabile:
- del reato di cui al capo B) della rubrica (art. 81 c.p.; D.P.R. n.309 del 1990, art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, art. 73 commi 1 e 4, art. 80 comma 2);
- del reato di cui al capo H) della rubrica (cit. D.P.R., art. 73, comma 1);
- del reato di cui al capo A13) della rubrica (art. 110 c.p.; cit. D.P.R., art. 73, comma 1);
- del reato di cui al capo A19) della rubrica (art. 110 c.p.; cit. D.P.R., art. 73, comma 4).
Ritenuta la continuazione fra detti reati, con le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante di cui al cit. D.P.R., art. 74, commi 3 e 4, con la diminuente di pena connessa al rito abbreviato prescelto, il G.I.P. presso il Tribunale di Bari ha condannato LO VI NI alla pena di anni 16 e mesi 8 di reclusione;
- MARRO EL penalmente responsabile:
- del reato di cui al capo B) della rubrica (art. 81 c.p.; cit. D.P.R., art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, art. 73, commi 1 e 4, art. 80, comma 2);
- del reato di cui al capo M) della rubrica (cit. D.P.R., art. 73);
- del reato di cui al capo A19) della rubrica (art. 110 c.p.; cit. D.P.R., art. 73, comma 4).
Ritenuta la continuazione fra detti reati, con le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 3 e 4, con la diminuente del rito, il G.I.P.
presso il Tribunale di Bari ha condannato LO VI NI alla pena di anni 8 di reclusione. Con la medesima sentenza il G.I.P. presso il Tribunale di Bari ha mandato assolto RE NI dal reato di cui al capo A) della rubrica (art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3 e 4);
dal reato di cui al capo B) della rubrica (art. 81 c.p.; D.P.R. n.309 del 1990, art. 74 commi 1, 2, 3 e 4; art. 73, commi 1 e 4; art. 80, comma 2); dal reato di cui al capo D) della rubrica (L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14, aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7); dal reato di cui al capo A8) della rubrica (art. 81 c.p.; D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 comma 1);
dal reato di cui al capo A11) della rubrica (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1); dal reato di cui al capo A13) della rubrica (art.110 c.p.; D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 comma 1); dal reato di cui al capo A25 della rubrica (art. 110 c.p., cit. D.P.R., art. 73, comma 4) con la formula "per non aver commesso il fatto".
Ha altresì mandato assolto LO RI AB dal reato di cui al capo B) della rubrica (art. 81 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2, 3 e 4; art. 73 commi 1 e 4; art. 80, comma 2);
dal reato di cui al capo T) della rubrica (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4; dal reato di cui al capo A10) della rubrica (art.110 c.p.; D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4); dal reato di cui al capo A15) della rubrica (cit. D.P.R., art. 73, comma 4) con la formula "per non aver commesso il fatto". Il G.I.P. presso il Tribunale di Bari ha valorizzato, per le sentenze di condanna anzidette, le risultanze delle intercettazioni telefoniche, riferite all'utenza cellulare in uso a TARANTINO Marco;
le intercettazioni ambientali all'interno dell'autovettura FIAT Punto in uso al CA ed all'interno della Renault Twingo in uso al DI UE;
la complessa ed articolata attività investigativa svolta dai carabinieri del nucleo operativo di Modugno, condensata nell'informativa di reato del 31.5.04, che aveva consentito di individuare un consistente traffico di sostanze stupefacenti prevalentemente del tipo cocaina ed hashish, ma anche marijuana, svolta in forma associativa, individuandone i relativi componenti ed il ruolo di capo del sodalizio svolto da LO VI NI e da CA CO.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello innanzi alla Corte d'Appello di Bari RI AR, BU NI, CA CO, DI UE RO, AN RO, LO VI NI e MARRO EL.
I medesimi, rinunciando ad ogni altro motivo di appello, hanno raggiunto un accordo con il P.G. in ordine al trattamento sanzionatone, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate al BU, al CA, al DI UE ed al MARRO, si che la pena è stata determinata per ciascuno degli appellanti come segue:
- per RI AR in anni 1 e mesi 4 di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa;
- per BU NI in anni 8 di reclusione, con riduzione della misura di sicurezza della libertà vigilata ad anni 1;
- per CA CO in anni 13 di reclusione;
- per DI UE RO in anni 6 e mesi 8 di reclusione, con riduzione della misura di sicurezza della libertà vigilata ad anni 1;
- per AN RO ad anni 4 e mesi 8 di reclusione;
- per LO VI NI ad anni 13 di reclusione, con riduzione della misura di sicurezza della libertà vigilata ad anni 1;
- per MARRO EL ad anni 6 e mesi 5 di reclusione, con riduzione della misura di sicurezza della libertà vigilata ad anni 1.
Innanzi alla Corte d'Appello di Bari ha altresì proposto appello il P.M. presso il Tribunale di Bari avverso l'anzidetta sentenza del G.I.P. presso il Tribunale di Bari nella parte in cui ha mandato assolti alcuni imputati, fra i quali RE NI e LO RI AB, dai reati ad essi rispettivamente ascritti. La Corte d'Appello di Bari ha accolto l'impugnazione proposta dal P.M.:
- nei confronti di RE NI, solo con riferimento al reato di cui al capo A11) della rubrica, del quale ha ritenuto il RE penalmente responsabile, valorizzando, oltre che una conversazione telefonica intercettata (progress. n. 65 del 17.10.03), il riscontro costituito dalla circostanza che effettivamente il RE aveva subito il 20.8.03 e quindi in epoca anteriore a detta telefonata intercettata, una perquisizione domiciliare ex R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 41, con esito negativo.
Per il reato anzidetto la Corte d'Appello di Bari ha condannato il RE, previa concessione delle attenuanti generiche e con la diminuzione di pena connessa al rito abbreviato prescelto, alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa;
- nei confronti di LO RI AB, solo con riferimento al reato di cui al capo T) della rubrica, del quale ha ritenuto il LO penalmente responsabile, valorizzando, oltre che alcune conversazioni telefoniche intercettate (progressivi nn. 3 e 18 del 15.10.03; 72 del 18.10.03; 3203 e 205 del 22.10.03; 220 e 228 del 23.10.03), il riscontro costituito dalla circostanza che effettivamente il LO era titolare del garage San Remo, presso il quale l'auto in uso al coimputato CA aveva prelevato 2 kg di hashish in data 18.10.02.
Per detto reato la Corte d'Appello di Bari ha condannato il LO, previa concessione delle attenuanti generiche e con la diminuzione di pena connessa al rito abbreviato prescelto, alla pena di anni 3 di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa.
Contro tale ultima sentenza propongono ricorso per Cassazione RI AR, BU NI, CA CO, DI UE RO, RE NI, AN RO, LO RI AB, MARRO EL e LO VI NI, il primo, il quinto ed il nono per il tramite dei rispettivi difensori, tutti gli altri personalmente, deducendo i seguenti motivi di ricorso:
L'unico motivo proposto dal difensore dell'RI:
- violazione art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per carenza di motivazione:
la Corte territoriale si era limitata a recepire la richiesta di concordato formulata dalle parti, omettendo di valutare la posizione di esso ricorrente, senza indicare i motivi per i quali era da escludere l'applicabilità dell'art. 129 c.p.p.. La sentenza impugnata doveva pertanto essere annullata;
L'unico motivo proposto dal TE personalmente:
- nullità della sentenza per violazione art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 599 c.p.p., comma 4 e art. 129 c.p.p.:
pur avendo proceduto ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4, la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare, con congrua motivazione, se esso appellante avrebbe potuto essere prosciolto dai reati ascrittigli ex art. 129 c.p.p.. Tale operazione non era stata compiuta, si che la sentenza impugnata doveva essere annullata;
L'unico motivo proposto dal CA personalmente:
- nullità della sentenza per violazione art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 599 c.p.p., comma 4 e art. 129 c.p.p.:
pur avendo proceduto ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4, la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare, con congrua motivazione, se esso appellante avrebbe potuto essere prosciolto dai reati ascrittigli ex art. 129 c.p.p.. Tale operazione non era stata compiuta, si che la sentenza impugnata doveva essere annullata;
L'unico motivo proposto dal Di CI personalmente;
- violazione art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all'art.62 bis c.p.p.:
non era stata motivata la mancata concessione delle attenuanti generiche in suo favore;
la sentenza impugnata doveva essere pertanto annullata;
L'unico motivo proposto dal difensore del RE;
- violazione art. 606 c.p.p., lett. e) per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del fatto ricostruito su congetture e supposizioni:
la motivazione della sentenza con la quale esso ricorrente era stato condannato solo per il reato di cui al capo A11) della rubrica era carente ed illogica.
La Corte territoriale aveva desunto la sua colpevolezza da una conversazione intercettata (progressiva 65 del 17.10.03), durante la quale un soggetto, identificato per esso ricorrente, aveva dichiarato che, durante una perquisizione domiciliare, era riuscito a nascondere alla p.g. 10 grammi di stupefacente, buttandone 5 grammi nel w.c. ed altri 5 grammi dalla finestra della cucina;
ma l'elemento di riscontro, costituto da un non meglio precisato verbale di perquisizione, mai prodotto fra gli atti processuali, pur avendo il P.M. sostenuto di averlo posto a disposizione del G.I.P.. Non era stato poi certo il riconoscimento vocale di esso ricorrente in quella conversazione intercettata.
Non era stato infine accertato di quale sostanza esso ricorrente si sarebbe disfatto in detta perquisizione domiciliare. Gli elementi a suo carico non consentivano di ritenerlo colpevole del reato ascrittogli oltre ogni ragionevole dubbio.
La sentenza impugnata andava pertanto annullata;
L'unico motivo proposto dal AN personalmente:
- violazione art. 606 c.p.p., lett. e): non era stata esclusa in modo adeguato l'eventuale ricorrenza derapplicabilità dell'art. 129 c.p.p.;
L'unico motivo proposto dal CO personalmente:
- violazione art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per difetto e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 125 c.p.p. e art. 192 c.p.p., commi 1 e 2, circa l'affermazione di responsabilità per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73: la sentenza impugnata meritava di essere annullata perché, con motivazione del tutto laconica, aveva ribaltato la sentenza assolutoria del giudice di primo grado.
A sostegno del giudizio di sua responsabilità erano stati posti solo alcuni frammenti di elementi, senza una rivalutazione completa del materiale probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari. Era stato ritenuto colpevole del reato di cui al capo T) della rubrica, concernente violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commesso in Bari il 17.10.03 sulla base di una captazione telefonica (progressivo n. 72 del 18.10.03), concernente una trattativa intercorsa fra il CA ed il BU ed un altro soggetto denominato AB, accompagnato dal riscontro della sua titolarità del garage San Remo, sito in Bari, via Amendola nn. 17/19, nei cui paraggi si erano trovati il CA ed il BU nel giorno della captazione telefonica. La sentenza del giudice di primo grado aveva invece ritenuta sostanzialmente incerta la sua identificazione per il AB, presso il quale il CA ed il BU si sarebbero riforniti di hashish, non essendo stata riconosciuta la sua voce. Inoltre nella conversazione intercettata il 23.10.03, CA ed il BU avevano dialogato parlando di tale "Pap Russ e non già di AB;
ed il primo giudice aveva ritenuto che non sussistevano elementi per identificare il AB nel soggetto denominato "Pap Russ". La Corte territoriale aveva riassemblato l'intero compendio probatorio secondo una lettura parziale e meno analitica, omettendo qualsiasi riferimento a tutti quegli elementi a discarico opportunamente valutati dal primo giudice nella pronuncia assolutoria.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice di appello che riformava una sentenza di primo grado era invece tenuto a confutare specificamente ed adeguatamente i più rilevanti argomenti di motivazione della prima sentenza, specie quando all'assoluzione si sostituiva la decisione di colpevolezza. La sentenza impugnata doveva pertanto essere annullata;
L'unico motivo proposto dal MARRO personalmente:
- violazione art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione all'art. 62 bis c.p.p.:
non era stata motivata la mancata concessione delle attenuanti generiche in suo favore;
la sentenza impugnata doveva essere pertanto annullata;
L'unico motivo proposto dal difensore di LO:
- violazione art. 606 c.p.p., lett. e) per mancanza di motivazione:
la Corte territoriale si era limitata a recepire la richiesta di concordato formulata dalle parti, omettendo di valutare la posizione di esso ricorrente, senza indicare i motivi per i quali era da escludere l'applicabilità dell'art. 129 c.p.p.. La sentenza impugnata doveva pertanto essere annullata;
1. Vanno trattati congiuntamente, siccome strettamente correlati fra di loro, l'unico motivo di ricorso proposto da RI AR;
l'unico motivo di ricorso proposto da BU NI;
l'unico motivo di ricorso proposto da CA CO;
l'unico motivo di ricorso proposto da DI UE RO;
l'unico motivo di ricorso proposto da AN RO;
l'unico motivo di ricorso proposto da MARRO EL, nonché l'unico motivo di ricorso proposto da LO VI.
I motivi di ricorso anzidetti sono infatti accomunati tutti dall'essere stati proposti da imputati, che hanno chiesto in appello di concordare con il P.G. l'applicazione della pena, previa rinuncia a tutti gli altri motivi di appello, ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4, prima della sua abrogazione, avvenuta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 1, comma 1, lett. i), convecrtito con modificazioni nella L. 24 luglio 2008, n. 125. Trattasi di motivi tutti inammissibili, siccome proposti per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. L'orientamento prevalente di questa Corte è nel senso che, in tema di c.d. patteggiamento in appello, il giudice di appello, nell'accogliere le richiesta avanzate, come nella specie in esame, ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per talune delle cause previsti dall'art. 129 c.p.p., ne sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'appello, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione del giudice deve essere necessariamente limitata ai motivi non rinunciati, anche per la radicale diversità che sussiste fra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, disciplinato dall'art. 444 c.p.p. e segg. ed il c.d. patteggiamento in appello, di cui all'art.599 c.p.p., comma 4; invero tale ultima norma di legge non riproduce,
ne richiama l'art. 444 c.p.p., comma 2, che espressamente fa salva l'eventuale pronuncia di sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p. (cfr., in termini, Cass. 6A
8.5.03 n. 35108;
Cass. 1A 28.3.08 n. 15601; Cass. 1A 15.11.07 n. 43721, rv. 238686). Palesemente inammissibile è in particolare, alla stregua di quanto sopra esposto, l'unico motivo di ricorso proposto dal DI UE e dal MARRO, riferiti entrambi alla mancata applicazione in loro favore delle attenuanti generiche.
Essendo infatti intervenuto accordo in sede di appello fra detti ricorrenti ed il P.G. circa l'applicazione della pena, con rinuncia a tutti gli altri motivi di appello, è da ritenere che, in detto accordo, sia stata altresì ricompresa la rinuncia a far valere le attenuanti generiche.
2. È poi inammissibile, siccome manifestamente infondato, l'unico motivo di ricorso proposto dal ricorrente RE NI. Va premesso che, nella presente sede di legittimità, non è dato a questa Corte esaminare la consistenza nel merito degli elementi di prova posti dal giudice di merito a fondamento della sentenza di colpevolezza, essendo il controllo di legittimità operato da questa Corte finalizzato unicamente a verificare se le argomentazioni poste dal giudice di merito a fondamento della decisione conseguano ad un apprezzamento ragionevole e coerente del materiale probatorio sottoposto al suo esame (cfr., in termini, Cass. 2A 23.5.07 n. 23419). Ora, nella specie in esame, la Corte d'Appello di Bari ha ribaltato la sentenza assolutoria dell'odierno ricorrente in primo grado ed ha accolto l'appello del P.M., limitatamente al reato contestatogli al capo A11) della rubrica, relativo alla illecita detenzione a fini di spaccio presso la sua abitazione di grammi 10 di cocaina, sulla base di una conversazione telefonica intercettata (progress. N. 65 del 17.10.03), nel corso della quale il RE ha riferito al CA ed al LO che egli, nel corso di una precedente perquisizione domiciliare, era riuscito a disfarsi di grammi 10 di cocaina, parte nel water e parte gettandola dal balcone della cucina. La Corte territoriale ha rilevato la sussistenza di un riscontro obiettivo a detta conversazione intercettata, in quanto il RE, in data 20.8.03 e quindi epoca antecedente a detta conversazione, aveva effettivamente subito una perquisizione domiciliare con esito negativo. Lamenta il ricorrente nella presente sede che il verbale di perquisizione in esame non sarebbe stato da lui rinvenuto negli atti processuali;
trattasi comunque di una doglianza di fatto, posto che la sentenza impugnata fa sicuro riferimento a detto verbale;
d'altra parte non risulta ne' che il ricorrente abbia escluso che una perquisizione negativa presso la sua abitazione abbia avuto luogo, ne che il ricorrente, nel corso del giudizio di appello, abbia contrastato in qualche modo le deduzioni formulate nei suoi confronti dal P.M. appellante.
La motivazione addotta dalla sentenza impugnata per ritenere il RE penalmente responsabile del delitto anzidetto è quindi congrua, logica ed esente da contraddizioni, essendo stato con essa apprezzato in modo ragionevole e coerente il materiale probatorio sottoposto al suo esame.
3. È infine inammissibile, siccome manifestamente infondato, l'unico motivo di ricorso proposto dal ricorrente LO RI AB. Anche nei suoi confronti la Corte di Appello di Bari, accogliendo l'appello proposto dal P.M., ha ribaltato nei suoi confronti la sentenza assolutoria emessa dal giudice di primo grado e lo ha ritenuto penalmente responsabile del solo reato di cui al capo T) della rubrica, concernente violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commessa in Bari il 17.10.03 e riferita alla detenzione a fini di spaccio di due kg. di hashish.
Il LO lamenta che la Corte territoriale, nel dichiararlo penalmente responsabile del reato anzidetto, abbia valorizzato solo gli elementi di colpevolezza addotti dal P.M. appellante, omettendo invece di far riferimento agli elementi a suo favore, che avevano indotto il giudice di primo grado a mandarlo assolto dal medesimo reato. Anche con riferimento a tale motivo di ricorso va rilevato che non è dato a questa Corte di legittimità esaminare la consistenza nel merito degli elementi di prova posti dal giudice di merito a fondamento della sentenza di colpevolezza, ne esprimere valutazioni per avere il medesimo privilegiato alcuni elementi di prova rispetto ad altri, essendo il controllo demandato a questa Corte solo finalizzato a verificare se le argomentazioni poste dal giudice di merito a fondamento della decisione conseguano ad un apprezzamento ragionevole e coerente del materiale probatorio sottoposto al suo esame (cfr., in termini, Cass. 2A 23.5.07 n. 23419). Nella specie in esame la Corte territoriale ha ritenuto il LO penalmente responsabile del reato anzidetto sulla base di intercettazioni telefoniche effettuate a carico dei coimputati CA e BU, i quali avevano fra l'altro concordato la pena in appello anche per detto reato.
Da tali intercettazioni, specificamente indicate in numero di sette, era emerso che il CA era in trattative per l'acquisto di due kg. di hashish, effettivamente da lui prelevati assieme al BU presso il garage San Remo, sito in Bari, via Amendola, angolo via Postiglione, di cui il LO era titolare;
ed in dette conversazioni il fornitore di hashish, oltre ad essere stato indicato col nome di AB, corrispondente al nome dell'odierno ricorrente, è stato altresì indicato come presente presso il garage anzidetto.
Da rilevamenti effettuati dalla p.g. sul gps montato sull'auto in uso al CA era emerso che, nel corso della conversazione intercettata al n. progressivo 72 del 18.10.03, l'auto anzidetta era stata proprio localizzata in prossimità del garage, di cui sopra.
Ulteriore riscontro alla tesi accusatoria era stato poi costituito dalla circostanza che il LO era, all'epoca, effettivo titolare del garage San Remo anzidetto, si da poter utilizzare il garage per le proprie illecite attività senza dar conto ad altri. Anche con riferimento al ricorrente LO, può pertanto rilevarsi che la motivazione addotta dalla sentenza impugnata per ritenerlo penalmente responsabile del delitto contestatogli al capo T) della rubrica è congrua, logica ed esente da contraddizioni, essendo stato con essa apprezzato in modo ragionevole e coerente il materiale probatorio sottoposto all'esame della Corte territoriale.
4. I ricorsi proposti da RI AR, BU NI, CA CO, DI UE RO, AN RO, MARRO EL, LO VI, RE NI e LO RI AB vanno pertanto dichiarati inammissibili, con loro condanna, ex art. 616 c.p.p., in solido al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2009