Cass. pen., sez. III, sentenza 25/06/2024, n. 39478
CASS
Sentenza 25 giugno 2024

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Il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si perfeziona al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno d'imposta, non essendo altresì necessario che l'Agenzia delle entrate validi l'effettuata compensazione del debito tributario con i crediti indicati nel modello, atteso che questa è un'operazione successiva e l'eventuale disconoscimento del credito costituisce un elemento suscettibile di aggravare il reato, quantomeno sotto il profilo dell'intensità del dolo.

Integra un unico reato l'indebita compensazione, da parte del medesimo contribuente, di crediti inesistenti di due distinte entità giuridiche, relativi al medesimo periodo d'imposta, assumendo rilievo il complessivo ammontare annuo delle poste attive portate in compensazione e non la loro diversa titolarità.

Ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere è necessaria l'esistenza di un programma criminoso che preveda la commissione di un numero indeterminato di reati, ben potendo, tuttavia, la "societas sceleris" essere progettata per operare per un tempo determinato. (Fattispecie relativa ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, in cui la Corte, in applicazione del principio, ha disatteso la deduzione difensiva che propugnava la configurabilità del concorso di persone nel reato continuato sul rilievo della temporaneità dello scopo di sottrarre le società del gruppo ad accertamenti fiscali).

Commentari2

  • 1NASpI ottenuta con assunzioni fittizie: è truffa aggravata, non indebita percezione (Cass. Pen. n. 30485/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 16 settembre 2025

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  • 2Indebita compensazione e associazione per delinquere a scopo di frode fiscale
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    Il reato di indebita compensazione di crediti inesistenti, previsto dall'art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000, si configura quando un soggetto utilizza crediti fittizi o inesistenti per compensare debiti fiscali, eludendo così il pagamento delle imposte dovute. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39478 del 2024, ha chiarito che per la configurazione del reato è necessario un insieme di prove concrete che dimostrino la natura fraudolenta della compensazione. La pronuncia si è soffermata anche sui requisiti necessari per configurare il reato di associazione per delinquere a scopo di frode fiscale (art. 416 c.p.), stabilendo che la mera esistenza di un'organizzazione non basta a …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 25/06/2024, n. 39478
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39478
Data del deposito : 25 giugno 2024

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