Articolo 416 del Codice della navigazione
Articolo 415Articolo 417
Versione
21 aprile 1942
Art. 416.
(Pegno legale sul bagaglio).

Il vettore ha diritto di pegno legale sul bagaglio per i crediti verso il passeggero nascenti dal contratto di trasporto. Quando il passeggero adempie ai propri obblighi, il vettore e' tenuto a riconsegnare il bagaglio nel luogo stabilito dal contratto.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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