Sentenza 27 settembre 2023
Massime • 1
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25, 27 e 117 Cost. in relazione all'art. 7 CEDU, nella parte in cui non prevede che il beneficio dell'ulteriore riduzione di pena di un sesto per mancata impugnazione della sentenza di condanna si applichi anche ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione e a quelli definiti con sentenza divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, posto che la condizione processuale che ne consente l'applicazione, costituita dall'irrevocabilità della sentenza per mancata impugnazione, in quanto soggetta al principio del "tempus regit actum", è ravvisabile solo rispetto a sentenze di primo grado divenute irrevocabili dopo l'entrata in vigore dell'indicato d.lgs., pur se pronunciate antecedentemente, sicché non risulta violato né il principio di retroattività della "lex mitior", che riguarda le sole disposizioni che definiscono i reati e le pene che li sanzionano e la cui applicazione è preclusa ex art. 2, comma quarto, cod. pen. ove sia stata pronunziata sentenza definitiva, né quelli di eguaglianza e di responsabilità penale, in quanto il trattamento sanzionatorio difforme è giustificato dalla diversità delle situazioni da disciplinare e non può essere percepito come ingiusto dal condannato che abbia inteso perseguire il medesimo obiettivo con una diversa scelta processuale.
Commentario • 1
- 1. Indebita compensazione e associazione per delinquere a scopo di frode fiscalehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Il reato di indebita compensazione di crediti inesistenti, previsto dall'art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000, si configura quando un soggetto utilizza crediti fittizi o inesistenti per compensare debiti fiscali, eludendo così il pagamento delle imposte dovute. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39478 del 2024, ha chiarito che per la configurazione del reato è necessario un insieme di prove concrete che dimostrino la natura fraudolenta della compensazione. La pronuncia si è soffermata anche sui requisiti necessari per configurare il reato di associazione per delinquere a scopo di frode fiscale (art. 416 c.p.), stabilendo che la mera esistenza di un'organizzazione non basta a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/09/2023, n. 42681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42681 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 4/05/2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione, proposto nell'interesse di IM SH, teso a ottenere l'applicazione, in sede esecutiva, della riduzione, ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., di un sesto della pena di 9 anni e 8 mesi di reclusione e di 30.000 euro di multa inflitta dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Como il 7/05/2019, irrevocabile il 18/09/2019. Ciò sul presupposto della impossibilità di Penale Sent. Sez. 1 Num. 42681 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 27/09/2023 una applicazione retroattiva della norma in questione dopo la formazione del giudicato in virtù del principio dettato dall'art. 2, quarto comma, cod. pen. 2. IM SH ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Antonio Buondonno, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 2 cod. pen. e 7 Cedu in relazione all'art. 442, comma 2-bis, cod. pen. L'ordinanza impugnata, dinnanzi alla richiesta di applicazione retroattiva del comma 2-bis dell'art. 442 cod. proc. pen., in quanto norma sostanziale in bonam partem, l'avrebbe respinta sul presupposto che la sentenza sia divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia. L'argomento non terrebbe conto, però, che il nostro ordinamento consentirebbe di infrangere il giudicato laddove intervenga una norma sostanziale più favorevole, come nel caso della declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma incidente sul trattamento sanzionatorio, o della revoca della sentenza per abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma incriminatrice ex art. 673 cod. proc:. pen., della deroga alla stabilità del giudicato nelle tassative ipotesi previste dall'art. 630 cod. proc. pen. O si pensi al caso Scoppola
contro
Italia, ove, a seguito della sentenza della Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell'Uomo n. 10249/2003 del 17/09/2009, si è ritenuto che il condannato con sentenza passata in giudicato alla pena dell'ergastolo ha diritto di ottenere la revoca della condanna e la conseguente riduzione della pena ex art. 442 cod. proc. peri. ove avesse richiesto l'applicazione del rito abbreviato, secondo le modalità più favorevoli esistenti anteriormente all'entrata in vigore del d.l. n. 341 del 2000, convertito in legge n. 4 del 2001. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 125 cod. proc. pen., avendo l'ordinanza impugnata omesso di motivare in relazione alla richiesta di parere consultivo alla Corte EDU ai sensi del protocollo n. 16 della Convenzione sulla salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali circa l'interpretazione o l'applicazione dell'art. 442„ comma 2-bis, cod. proc. pen. alla luce dell'art. 7 CEDU. 3. In data 24/07/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Muovendo dal primo motivo di censura, va innanzitutto ricordato che l'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 24, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, stabilisce che «quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione», il quale vi provvede de plano ai sensi degli artt. 676, comma 1 e 667, comma 4, cod. proc. pen. La nuova disciplina, rispetto alla quale non sono state previste disposizioni transitorie, è stata ritenuta di natura sostanziale, con conseguente possibilità di applicazione retroattiva ove più favorevole, con l'unico limite costituito dal giudicato, secondo la previsione generale dell'art. 2, quarto cornma, cod. pen., che la Corte costituzionale ha ritenuto legittimo, riconoscendone il fondamento nella «esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti ormai esauriti» (Corte cost., 20 maggio 1980, n. 74). E nel caso in esame, correttamente, l'ordinanza impugnata ha escluso la possibilità di applicazione retroattiva della disciplina di nuovo conio, considerato che la sentenza con la quale SH è stato condannato è divenuta irrevocabile in data 18/09/2019, prima dell'introduzione del comma 2- bis dell'art. 442 cod. proc. pen. ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. 2.1. Né può ravvisarsi, nella specie, alcun profilo di illegittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25, 27 e 117 Cost. in relazione all'art. 7 CEDU, nella parte in cui non prevede che il beneficio dell'ulteriore riduzione di pena si applichi anche ai procedimenti penali definiti con sentenza divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Invero, il principio di retroattività della lex mitior e, in particolare, «le norme in materia di retroattività contenute nell'art. 7 della Convenzione» riguardano le sole disposizioni che definiscono i reati e le pene che li sanzionano e la cui applicazione è preclusa ai sensi dell'art. 2, comma quarto, cod. pen. ove sia stata pronunziata sentenza definitiva (v. sentenza della Corte costituzionale n. 236 del 2011), né quelli di eguaglianza e di responsabilità penale, in quanto il trattamento sanzionatorio difforme è giustificato dalla diversità delle situazioni da disciplinare e non può essere percepito come ingiusto dal condannato che abbia inteso perseguire il medesimo obiettivo con una diversa scelta processuale» (così Sez. 1, n. 16054 del 10/03/2023, Rv. 284545 - 01). 3. Infondata è, poi, la doglianza articolata con il secondo motivo, atteso che il Protocollo n. 16 della Convenzione sulla salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali non risulta essere stato ancora ratificato dalla Repubblica 3 Il P esidente Il Consigliere estensore italiana. Ne consegue che, correttamente, l'ordinanza impugnata ha escluso la possibilità di inoltrare una domanda di parere consultivo alla Corte EDU. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 27/09/2023