Sentenza 31 gennaio 2008
Massime • 1
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, laddove il giudice abbia omesso di condannare l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, può farsi ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, sempre che non emergano specifiche circostanze idonee a giustificare l'esercizio della facoltà di compensazione, totale o parziale, delle stesse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 31/01/2008, n. 7945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7945 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dai Sigg,ri:
Dott. Vincenzo Carbone Presidente
1. Dott. Francesco Morelli Componente
2. Dott. Giorgio Lattanzi
3. Dott. Giuliana Ferrua
4. Dott. Silvana Iacopino
5. Dott. IO Canzio
6. Dott. Arturo Cortese rel.
7. Dott. Amedeo Franco
8. Dott. Alberto Macchia
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
IA IA IS, n. il 04.05.1971
avverso l?ordinanza emessa il 06.07.2006 dal Tribunale di Torre Annunziata visti gli atti, l?ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere dott. Arturo Cortese;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, che ha concluso per l?annullamento senza rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 9 marzo 2006 il Tribunale di Torre Annunziata in composizione collegiale applicava ex art. 444 c.p.p. la pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 1.850,00 di multa a BO IA IS per i reati, tra loro unificati ex cpv. art. 81 c.p., di cui all?art. 644 c.p., omettendo, pur a fronte della attestazione, ritualmente verbalizzata, di deposito della relativa nota, di condannare l?imputata alla rifusione delle spese di costituzione e patrocinio sopportate dalla parte civile UV IO, già ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Conseguentemente quest?ultima, in data 24 marzo 2006, formulava al Tribunale, sul presupposto della omessa liquidazione delle spese in proprio favore, richiesta di ?voler assumere le determinazioni del casò.
Con ordinanza del 6 luglio 2006, emessa a seguito di udienza camerale appositamente fissata, il Tribunale, considerata la predetta richiesta quale istanza di correzione di errore materiale, disponeva correggersi la sentenza del 9 marzo 2006 mediante l?aggiunta, nella parte finale del dispositivo, della seguente disposizione: ?Letto l?art. 444, comma 2, c.p.p., condanna IA IA IS al pagamento delle spese di assistenza legale sostenute dalla parte civile UV IO, spese che si liquidano in complessivi ? 900,00, oltre IVA e CPA come per leggè.
Il Tribunale addiveniva a tale decisione in adesione alle argomentazioni espresse dalla Suprema Corte in numerose pronuncè, pur nella consapevolezza di arresti di contrario tenore. Avverso l?ordinanza l?imputata BO interponeva, a mezzo del difensore, ricorso per cassazione sul presupposto della violazione ed erronea applicazione della legge, assumendo che la procedura di correzione dell?errore materiale, ammessa per legge, quanto alle statuizioni in tema di spese, per la sola omissione della condanna dell?imputato alle spese processuali ex art. 535 cod. proc. pen., non era utilizzabile nella diversa ipotesi della (omessa) condanna dell?imputato alle spese sopportate dalla parte civile, non potendo la procedura stessa, circoscritta ad operazioni meramente meccaniche di stretta inserzione, nel provvedimento, di elementi che necessariamente ne avrebbero dovuto far parte ab origine, risolversi in modifiche dipendenti dall?esercizio di un potere discrezionale, quale era, nella specie, quello correlato all?an debeatur della condanna dell?imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, delle quali poteva infatti sempre disporsi la compensazione (totale o parziale), come espressamente previsto dall?art. 444, comma secondo, cod. proc. pen. Sul conseguente rilievo che la parte civile avrebbe dovuto, nella specie, proporre ricorso per cassazione, l?imputata chiedeva pertanto l?annullamento senza rinvio dell?ordinanza impugnata. All?udienza in camera di consiglio del 6 novembre 2007, la Seconda sezione penale di questa Corte, assegnataria del processo, rilevata l?esistenza sul punto di un contrasto giurisprudenziale, rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quesito
Oggetto del contrasto segnalato è la seguente questione:
'Se, nel caso di mancata pronuncia sulle spese richieste dalla parte civile, sia esperibile la procedura di correzione di errore materiale ovvero l?unico rimedio sia l?impugnazione della parte contro tale capo della sentenzà.
La questione peraltro, nella specie, attiene, e va risolta con specifico riguardo, all?ipotesi, che presenta tratti peculiari, della mancata pronuncia nella sentenza di applicazione della pena concordata.
Termini del contrasto giurisprudenziale
Il contrasto giurisprudenziale in tema di correggibilità ex art. 130 c.p.p. dell?omessa pronuncia sulle spese della parte civile vede un orientamento favorevole alla correggibilità incentrato essenzialmente sulla estensione all?ipotesi in esame della regola di cui all?art.535, comma quarto, cod. proc. pen., relativa alla mancata condanna dell?imputato al pagamento delle spese processuali in favore dell?Erario, sottolineandosi al riguardo che in entrambe le fattispecie l?onere della rifusione delle spese ?è collegato alla soccombenzà e che, ?tenuto conto del significato e valore normativo della procedura di cui all?art. 130 c.p.p. .- tesa ad ovviare all?omissione di una pronuncia necessariamente conseguente ad una situazione processuale ormai definita - e della peculiarità del tutto simile delle due posizioni disciplinate dagli art. 530 [rectius, 535] e 541 c.p.p.,? la procedura prevista per la correzione di errori materiali è esperibile per analogia anche nell?ipotesi di liquidazione delle spese in favore della parte civilè (così Sez. VI, 22 settembre 1998, n. 2644/99, Passamonte;
in termini assolutamente conformi, Sez. VI, 9 ottobre 2002, n. 71/03, p. c. in proc. Martinelli). Con specifico riferimento alla omissione che intervenga in sede di sentenza di applicazione della pena (ossia in caso analogo a quello rimesso oggi alla valutazione delle Sezioni Unite), si è precisato poi come ?la sentenza di patteggiamento? in ragione della peculiarità del rito che preclude alla parte civile di coltivare ulteriormente nel procedimento la domanda restitutoria ovvero risarcitoria, ponga l?imputato in una condizione di soccombenza ai limitati fini del recupero delle spese già affrontate dalla parte civile medesimà (Sez. V, 2 marzo 2006, n. 16499, Minuto). Argomenti anche di carattere ?equitativo? si rinvengono invece in Sez. V, 23 settembre 2002, n. 35128, Azzolini, che, nell?aderire, in una fattispecie di omessa statuizione sulle spese della parte civile in pronuncia di annullamento senza rinvio per maturata prescrizione dei reati, all?orientamento favorevole in ragione della obbligatorietà della pronuncia sulle spese (e, nella fattispecie esaminata, consequenziale alla conferma delle statuizioni civili), aggiunge che l?orientamento contrario, pur altrettanto plausibile, ?lascia senza rimedio un errore omissivo che certamente non presuppone una decisione negativa del diritto della parte civile a ripetere le spese. Sicché, in un contesto normativo che evolve verso un ampliamento degli interventi correttivi del giudicato erroneo, appare preferibile la tesi favorevole alla possibilità di correggere l?omessa pronuncia sulle spesè.
Su un piano più nettamente pragmatico si muove la sentenza Sez. V, 10 maggio 1993, n. 6524, p.c. in proc. Vicinanza, secondo cui la legittimità del ricorso, da parte della stessa Corte di Cassazione, allo strumento della correzione ex art. 130 cod. proc. pen. al fine di 'colmarè l?omissione rappresentata dalla mancata condanna in sede di merito al pagamento delle spese sopportate dalla parte civile, si giustifica per la necessità di ?non ?spendere? inutilmente una maggiore attività processualè, quale sarebbe quella dell?annullamento con rinvio rispetto a quella della mera correzione, e ciò in ossequio al ?generale principio di ?economia processuale?, posto a governo di ogni attività del giudicè.
Particolarmente articolata e interessante si presenta, infine, la motivazione di Sez. V, 15 novembre 2007, n. 46349, p.c in proc. Maiolo, che, in una ipotesi di omissione verificatasi in sede di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall?imputato, ha ritenuto esperibile la procedura correttiva, valorizzando la previsione sull?inessenzialità della modificazione ammessa dall?art. 130 c.p.p. e facendo leva, da un lato, sul carattere accessorio della statuizione in tema di spese sostenute dalla parte civile e, dall?altro, sul carattere necessitato di essa e sulla assenza concreta, nella fattispecie, di apprezzabili margini di discrezionalità in punto compensabilità e criteri di liquidazione delle spese.
L?orientamento (di più risalente conio) contrario all?utilizzo dello strumento della correzione ex art. 130 cod. proc. pen., in relazione alle lacune decisionali in materia di spese in favore della parte civile, si fonda, da un lato, sulla estraneità dell?omissione di pronuncia sulle spese alla nozione dell?errore ?materiale? e, dall?altro, sull?impossibilità di argomentare per analogia rispetto alla previsione dell?art. 535, comma quarto, cod. proc. pen. Già nel vigore del codice di rito del 1930 si precisava che la procedura della correzione, espressamente prevista dall?allora art.488 cod. proc. pen. in relazione alle spese processuali anticipate dallo Stato, non poteva ritenersi estensibile alla omissione relativa alla condanna alle spese in favore della parte civile, non avente i medesimi caratteri di conseguenzialità obbligatoria della condanna dell?imputato alle spese processuali (in tal senso v. Sez. II, 2 maggio 1961, Ardizzone;
Sez. II, 6 maggio 1959, Calzolaio), e che ?la correzione deve consistere sempre in un?operazione meccanica limitata all?aggiunta di elementi che dovevano necessariamente far parte del provvedimentò, sul presupposto che ?l?omissione rappresenti una difformità puramente esteriore tra l?effettivo pensiero del giudice e la sua letterale formulazionè (Sez. V, 10 novembre 1983, n. 3147/84, Maraschiello)
Da allora si è ulteriormente specificato, da un lato, che non appare casuale che in un codice impostato su un ricorrente tecnicismo si sia menzionato lo speciale procedimento di correzione in una norma (art. 535) e non nell?altra (541) e, dall?altro, e soprattutto, che l?argomento della eadem ratio, qual è sostanzialmente quello della sentenza Passamonte, non risulta affatto utilizzabilè, non essendo esatto, in sostanza, ?che la condanna alle spese ex art. 541 c.p.p. segua ineluttabilmente alla sentenza di accoglimento della domanda di restituzione o risarcimento del danno, potendo sempre il giudice disporre la compensazione totale o parziale delle spese stesse, come non sarebbe esatto sostenere che anche quando non ricorrono motivi giustificativi di compensazione il giudice non debba compiere valutazioni di carattere discrezionale, perché tale valutazione va fatta quanto meno ai fini della liquidazione degli onorari (ben diversa risulta intuitivamente la pronuncia sulle spese processuali ex art. 535 c.p.p. che può essere - ed è - generica proprio perché la determinazione della somma a debito viene poi operata ex post sulla base di semplici operazioni matematiche)' (Sez. VI, 12 luglio 2001, n. 33215, US;
negli stessi termini, Sez. V, 10 marzo 2004, n. 22446, Torresi). Tutto ciò, evidentemente, sul presupposto, inespresso nella sentenza US appena ricordata, ma cionondimeno fondamentale anche in tale prospettazione, che, esclusa l?applicabilità della norma di cui all?art. 535 cod. proc. pen., non possa ricorrersi alla correzione neppure in base alla generale previsione dell?art. 130 cod. proc. pen. In altre pronunce di segno negativo si è al riguardo chiarito che ?la omessa pronuncia in ordine alla condanna delle spese giudiziali in relazione al rapporto civile tra le parti definito con sentenza, integra una vera e propria omissione di carattere concettuale e sostanziale, che non può essere ovviata con un provvedimento di correzionè (Sez. I, 7 maggio 1993, n. 2094, Ruggiero, adottata in procedimento che riguardava la richiesta di correzione di ordinanza della Corte di cassazione che non aveva statuito sulle spese, asseritamente dovute, sostenute ai fini del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione;
in senso analogo, Sez. II, 16 giugno 2003, n. 29749, Donzella). Il concetto della possibilità di compensazione delle spese quale elemento ostativo all?estensione della correggibilità della omissione alla fattispecie dell?art. 541 cod. proc. pen. appare ripreso poi da ulteriori pronunce, tutte sostanzialmente ripropositive, sempre sul punto della condanna alle spese di parte civile, di quanto già affermato dalla sentenza US (v. ad esempio, Sez. VI, 28 novembre 2005, n. 3441/06, Piacentino). Anche l?argomento della soccombenza, utilizzato, come visto, dalla sentenza Passamonte, e che condurrebbe a considerare in qualche modo automatica e consequenziale alla sentenza, per effetto appunto dell?applicazione dell?art. 91 cod. proc. civ., la statuizione sulla condanna alle spese in favore della parte civile, non appare, nella prospettiva sin qui considerata, utilmente praticabile. Si è infatti al riguardo osservato che, pur realizzando, l?esercizio dell?azione civile nel processo penale, un rapporto processuale avente ad oggetto una domanda privatistica con la conseguenza della soggezione del relativo regime delle spese al principio della soccombenza di cui all?art. 91 c.p.c., ?il parallelismo ravvisabile in materia tra la normativa del codice di procedura penale e quella del codice di procedura civile si estende però anche alla eccezione al criterio della soccombenza, costituita dalla possibilità di compensare le spese ove ne ricorrano giusti motivi;
ed infatti l?art. 541, comma 1, c.p.p., contempla la possibilità di compensare le spese della parte civile in caso di condanna dell?imputato, in analogia a quanto previsto dall?art. 92, comma 2, c.p.c.' (Sez. VI, 22 maggio 2003, n. 31744, Cosma). Con riferimento alla pronuncia emessa ai sensi dell?art. 444 cod. proc. pen. si è altresì precisato che in essa ?manca la condanna dell?imputato al risarcimento dei danni,?e, pertanto, simmetricamente non è configurabile una situazione di soccombenza da cui derivi, ex lege, il diritto della parte vittoriosa alla ripetizione delle spese sostenutè, con conseguente impossibilità, tra l?altro, di liquidare le spese stesse in assenza di una domanda dell?interessato in tal senso (Sez. Un. 27 ottobre 1999, n. 20, Fraccari;
nello stesso senso, Sez. VI, 24 settembre 2001, n. 45130, P.G. in proc. Acerboni;
Sez. IV, 5 maggio 2005, n. 27931, P.G. in proc. Saoner). Dottrina in tema di errore materiale
Dal tenore dei rilievi posti a sostegno dei descritti opposti orientamenti si evince che, per risolvere compiutamente la questione oggetto di contrasto, con specifico riferimento all?ipotesi dell?omissione intervenuta nella sentenza di applicazione della pena concordata, non può prescindersi da un, sia pur rapido, esame della elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale sul tema generale della correggibilità dell?errore nel processo penale.
L?errore cui si riferisce l?art. 130 cod. proc. pen. è da sempre individuato dalla dottrina nell?errore materiale, contrapposto all?errore concettuale, incidente sulla fase formativa del ragionamento del giudice, e distinto anche da quello c.d. ostativo, incidente nella dichiarazione, che non corrisponde alla reale volontà. La ?materialità? dell?errore viene considerata sussistente in senso proprio solo quando vi è divergenza, manifesta e casuale, tra la volontà del giudice e il correlativo mezzo di espressione: divergenza di immediata rilevabilità ed emendabile con semplici operazioni meccaniche di adeguamento sostitutivo o integrativo, che non potranno mai riguardare il processo di formazione del giudizio o richiedere un?indagine diretta a stabilire quale fu la reale volontà o l?idea manifestata col processo di documentazione.
Secondo tale ricostruzione, l?istituto della correzione consente solo di adeguare la struttura del linguaggio all?univoco e trasparente contenuto del concreto comando giudiziale, e anche l?errore omissivo andrebbe inteso come una mera incompletezza dell?espressione adoperata dal giudice rispetto alla sua reale e individuabile volontà, con conseguente desumibilità dell?elemento da ?aggiungere? dalla restante parte dell?atto.
Né, per la delimitazione concettuale dell?errore materiale, vengono generalmente considerate utili quelle norme, e segnatamente gli artt. 66, comma terzo, 535 comma quarto, 547, 619 e 668 del codice, che contemplano casi specifici di correzione (a volte, per vero, definita come ?rettificazione?), posto che le stesse non sempre (in particolare, per quel che qui interessa, l?art. 535) individuerebbero casi di errori od omissioni effettivamente materiali, bensì al contrario, e in deroga al sistema, consentirebbero ipotesi di correzione che, alla luce del solo disposto dell?art. 130, non sarebbero permesse.
Riguardo all?omissione, peraltro, facendo leva sul carattere 'necessitatò dell?elemento mancante e da inserire, si ammette, da una parte della dottrina, la correzione integrativa dell?atto anche per le statuizioni che, pur non risultando con certezza volute dal giudice, dovevano essere da lui emesse, senza margine di discrezionalità, in forza di un obbligo normativo.
Non manca infine chi, basandosi sul concetto della non essenzialità della modificazione, considera correggibile qualsiasi errore, anche non omissivo, che derivi dalla necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria conseguenziale a contenuto predeterminato ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio, anche se a contenuto discrezionale.
Giurisprudenza in tema di errore materiale
Esaminando ora la giurisprudenza di legittimità in tema di errore materiale, e ricordando che l?art. 130 cod. proc. pen. subordina la correggibilità di tale errore (commissivo od omissivo) alla duplice condizione che esso non determini nullità e che la sua rimozione non si traduca in una ?modificazione essenziale dell?atto?, occorre richiamare anzitutto la sentenza delle Sez. Un., 1 8 maggio 1994, n. 8, Armati, la quale, intervenuta per risolvere il contrasto insorto in precedenza circa in particolare i limiti di correzione di errori materiali afferenti i provvedimenti della Corte di Cassazione, ha, in via generale, delimitato i confini applicativi del rimedio di cui all?art. 130, in tal modo fornendo indicazioni suscettibili di impiego in altre fattispecie.
Premettendo che ?la duplice condizione prevista dall'art. 130 c.p.p?rappresenta il confine invalicabile per qualsiasi intervento correttivò, il Supremo Consesso ha puntualizzato che la seconda condizione ?si armonizza compiutamente con la prima e, senza porre limiti alla sua osservanza a seconda della tipologia dei provvedimenti del giudice ed ai loro effetti, utilizza pur essa la ricognizione anticipata del risultato della correzione allo scopo di impedire che l?uso illimitato di tale rimedio possa trasformarlo in un anomalo mezzo d'impugnazione. E se non è consentita dalla legge una correzione che determini la modificazione essenziale del provvedimento che tale intervento subisce, a maggior ragione deve essere interdetta quella correzione che si risolve nella sostituzione di una decisione già assunta dal giudicè. Sicché, la decisione, quantunque affetta da errori che ne abbiano potuto influenzare il processo formativo, ?nella sua organica unità e nelle sue essenziali componenti, non può subire interventi correttivi, per quanto ampio significato si voglia dare alla nozione di ?errore materiale?, suscettibile di correzione. Viceversa, gli interventi correttivi imposti soltanto dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale contenuto, proprio perchè intrinsecamente incapaci di incidere sulla decisione già assunta, sono sempre ammissibilì. Deriva da ciò che ?la correzione integrativa sarà consentita solo se la stessa sarà riconducibile nell?ambito di un rapporto di stretta dipendenza logico-giuridica con il contenuto di una decisione, perché soltanto in presenza di tale rapporto l?integrazione rispetta l?intangibilità del contenuto essenziale del provvedimento e lo rende conforme ai parametri normativi di riferimento. Né l?impossibilità di rimuovere diversamente un?erronea decisione può giustificare, di per sé sola, una diversa conclusione. Il doveroso rispetto dell?immodificabilità di una pronuncia, allorquando questa non presenti vizi così radicali da renderla inesistente, è esso stesso un valore altamente positivo tutelato, e con appropriato rigore, dall?ordinamento processualè. Tali principi sono stati sostanzialmente richiamati da Sez. Un., 27 marzo 2002, n. 16103, Basile, secondo cui l?errore rimediabile con la procedura di cui all?art. 130 cod. proc. pen. consiste, ?nella sostanza, nel frutto di una svista, di un ?lapsus? espressivo, da cui derivano il divario tra volontà del giudice e materiale rappresentazione grafica della stessa e difformità tra il pensiero del decidente e l?estrinsecazione formale dello stesso, senza alcuna incidenza sul processo cognitivo e valutativo da cui scaturisce la decisionè.
In applicazione del principio per cui solo l?errore dato dalla disarmonia tra estrinsecazione formale della decisione e suo intangibile contenuto sarebbe suscettibile di correzione attraverso il rimedio processuale dell?art. 130, è stata in concreto esclusa, nella giurisprudenza di questa Corte, la possibilità di correggere: - l?avvenuta erronea concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena in sentenza di applicazione della pena, senza, in tal caso, potersi neppure dare prevalenza alla volontà delle parti come verbalizzata (Sez. VI, 24 febbraio 1999, n. 742, Zanichelli;
nel medesimo senso, anche in ipotesi di avvenuta erronea concessione del beneficio in sentenza pronunciata all?esito di giudizio ordinario, Sez. III, 13 gennaio 2000, n. 93, Massaro); - l?omissione, pur se priva di giustificazione, della concessione del detto beneficio, richiesto come conditio sine qua non, sempre in sentenza di applicazione della pena (Sez. V, 20 dicembre 2005, n. 4654/06, Iammarino); - l?omessa disposizione dell?ordine di demolizione di opere abusive non contenuto in sentenza, non essendo detta statuizione una conseguenza automatica della decisione, specie nei casi di nulla osta paesaggistico, ambientale, idrogeologico, ecc., e di sanatoria (Sez. III, 22 marzo 2007, n. 17380, Ruocco, richiamata anche da Sez. III, 22 maggio 2007, n. 21894, Sartori. Contra, tuttavia, sulla base del fatto che l?ordine in oggetto sarebbe ?atto dovuto?, Sez. III, 24 febbraio 1999, n. 768, P.G. in proc. Scognamiglio). Ribadendosi l?inaccettabilità di ?letture? dell?art. 130 che conducano a ?piegare? il rimedio della correzione a una nuova e/o diversa esteriorizzazione di una decisione compiuta, già pubblicata e pienamente valida, si è, ancora, escluso che il giudice dell?esecuzione possa provvedere: - a rideterminare, con la procedura di correzione, l?importo liquidato a titolo di risarcimento del danno dal giudice di cognizione (Sez. IV, 27 novembre 2002, n. 12738/03, Scarpa); - a elidere dal dispositivo della sentenza di patteggiamento la pena accessoria erroneamente disposta, assumendosi che in tal caso 'si tratterebbe di operare una modifica sostanziale del dictum della sentenza possibile solo nel giudizio di cognizione attraverso il rimedio della impugnazionè (Sez. I, 20 marzo 2007, n. 14007, Fragnito).
Interessanti, in quanto recano un?applicazione ?estensiva? dell?area di rinvenimento dell?effettiva volontà del giudice, appaiono quelle pronunce che legittimano la correzione sulla base di atti diversi da quello da correggere. Così, ad es., le omissioni del dispositivo della sentenza si ritengono integrabili ex art. 130c.p.p. in base (alla motivazione e) al dispositivo letto in udienza (Sez. IV, 27 gennaio 1998, Pagliaro) e, in generale, il dispositivo della sentenza di patteggiamento si ritiene correggibile in base al verbale di udienza, che attesta il contenuto del pactum (Sez. III, 4 luglio 2001, Tartamella;
Sez. V, 20 settembre 1999, Gabriele;
Sez. VI, 22 gennaio 1999, Aquaro). Un ulteriore allargamento dell?ambito applicativo della procedura correttiva si ha in quelle pronunce che, sul presupposto che il tratto saliente della correzione è nel suo consistere in un?operazione meramente meccanica, la ritengono possibile anche nei casi in cui essa si risolva nell?aggiunta, non comportante esercizio di potere discrezionale, di elementi che (pur se non tenuti realmente presenti dal giudice) dovevano ex lege far parte del provvedimento. Si è sostenuta così la legittima applicazione dello strumento de quo per ovviare a omissioni in punto di: - applicazione di pena accessoria non rimessa alla valutazione discrezionale del giudice né in relazione alla durata né in relazione alla specie (Sez. I, 12 marzo 1991, n. 6848, P. M. in proc. Bonetti;
nel medesimo senso, Sez. I, 26 novembre 1998, n. 5881, Ruggiu;
Sez. I, 28 aprile 2004, n. 23196, Bagedda); - statuizione della confisca obbligatoria nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (Sez. I, 13 giugno 1994, n. 2881, P. M. in proc. Smaldone); - applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza (Sez. III, 27 maggio 1998, n. 7843, Pontieri); - condanna dell?imputato, in sentenza di applicazione della pena, alle spese concernenti la custodia del bene sequestrato, spese, secondo la sentenza, unicamente anticipate dallo Stato e dunque gravanti, anche in caso di ?patteggiamento?, in via definitiva sull?imputato (Sez. I, 27 gennaio 2005, n. 5101, Cianciano). Sulla stessa linea si è giunti ad affermare l?esperibilità del rimedio, anche in chiave ?sostitutiva?, nel caso di erronea condanna del minore, il cui ricorso sia stato giudicato inammissibile, al pagamento delle spese (Sez. I, 26 maggio 1995, n. 3279, Ciprio;
Sez. I, ord. 17 dicembre 1999, n. 7236/2000, Markovic). In adesione a tale assunto, le Sezioni Unite (31 maggio 2000, n. 15, Radulovic), sottolineando che la correzione della sentenza in punto di condanna alle spese incide ?non sul contenuto intrinseco della pronuncia relativa al ?thema decidendum ma semplicemente su una pronuncia conseguenziale ed accessoria alla prima e non implicante alcuna discrezione valutativa da parte del giudicè, hanno rilevato come in tal caso ?il problema della correggibilità dell?errore materiale può legittimamente porsi al fine di emendare il testo della sentenza, rendendolo conforme al dettato normativo con l'unico mezzo previsto dall'ordinamento, per tutti i casi in cui possa ritenersi che il Collegio sia incorso in errore e non abbia, invece, ritenuto di aderire, per scelta positiva, ad uno specifico orientamento giurisprudenziale giustificativo della decisione sulle spese. La correzione dell?errore materiale in tal caso non si pone come (inammissibile) rimedio ad un vizio della volontà del giudice o ad un suo errore di giudizio ma è soltanto lo strumento per eliminare la disarmonia tra la manifestazione esteriore costituita dal documento-sentenza e quanto poteva e doveva essere statuito ?ex lege?, senza che si venga ad incidere, modificandolo, né sul processo volitivo o valutativo del giudice né sulla sua decisione di interpretazione che, anche se errata, sia stata posta a fondamento della pronuncia finale sul ?thema decidendum?'.
Parallelamente, nell?ipotesi di omessa condanna, in caso di assoluzione dell?imputato, del querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato ex artt. 427 e 542 cod. proc. pen., si è esclusa la esperibilità del rimedio della correzione, in ragione del contenuto discrezionale della statuizione omessa (incompatibile con la natura meccanica della correzione), derivante dalla necessità (imposta dalle sentenze della Corte Costituzionale nn. 180 e 423 del 1993) che previamente si valuti se l?attribuzione del reato all?imputato sia ascrivibile a colpa del medesimo querelante (Sez. V, 8 novembre 2006, n. 41547, Nicoli). In senso ancora più aperto, rispetto alle prospettazioni fin qui delineate, si muovono quelle pronunce che fanno leva su argomentazioni di natura, per così dire, ?equitativa?; così è a dire per le pronunce che, in ipotesi di disposta condanna dell?imputato minorenne al pagamento delle spese processuali pur in presenza della norma di 'esenzionè di cui all?art. 29 del d.P.R. 28 luglio 1989, n. 272, hanno riconosciuto l?esperibilità della correzione dell?errore non già sulla base dell?affermata inclusione dell?ipotesi all?interno della nozione di ?errore materiale?, bensì esplicitando il principio secondo cui ?l?istituto in argomento può trovare applicazione anche per modificare in toto la volontà espressa dal giudice, quando sia palesemente manifesta l?ingiustizia del provvedimento e non esistano né esistevano rimedi diversi per eliminare la stessà (vedi Sez. I, 23 settembre 1992, n. 3527, Di Balsamo;
sez. I, 23 settembre 1992, n. 3529, Attanasio). Altrettanto deve dirsi per quegli arresti che, sempre argomentando sulla base della ?necessità di evitare un danno ingiusto e non altrimenti eliminabile con rimedi diversi, quali le impugnazioni ordinarie o straordinariè, come nel caso di provvedimenti della Corte di Cassazione, hanno riconosciuto correggibile l?erronea indicazione della data di commissione del fatto (Sez. III, 16 marzo 1988, Ghilardini).
Rilievi del Collegio
Dalla descritta panoramica dottrinale e giurisprudenziale in tema di errore materiale, correggibile a sensi dell?art. 130 c.p.p., emerge con chiarezza che tale errore viene anzitutto, e unanimemente, ravvisato nell?ipotesi di divergenza manifesta e casuale tra la volontà del giudice e il correlativo mezzo di espressione. Tipici in tal senso l?errore linguistico e l?errore evidenziabile immediatamente dal contesto interno dell?atto.
In tali situazioni, che si risolvono in sostanza in mere irregolarità formali, riparabili attraverso la semplice esplicitazione della volontà effettiva del giudice enucleabile dall?atto stesso, è evidente che non possono in radice operare le preclusioni di cui all?art. 130 c.p.p., non potendo, l?irregolarità, determinare nullità, né, la sua rimozione, una modificazione essenziale dell?atto. Non si differenziano concettualmente da tali ipotesi, anche se comportano in concreto un?estensione dell?area di ricognizione della volontà del giudice, quelle pronunce che ammettono la correzione sulla base di atti diversi da quello da correggere.
Una variante qualitativa, rispetto all?impostazione di base, si coglie invece in quella (prevalente) giurisprudenza, seguita da parte della dottrina, che, con riferimento in particolare a casi di errore omissivo, ritiene esperibile la procedura correttiva a fronte della divergenza tra l?espressione usata dal giudice e quanto egli, pur nell?assenza di dirette risultanze della sua volontà in tal senso, avrebbe comunque dovuto univocamente esprimere in forza di un obbligo normativo.
Si evidenzia, invero, in tale indirizzo come nelle ipotesi de quibus ricorra ugualmente la necessità e automaticità dell?intervento correttivo, diretto a esplicitare un comando giudiziale ?tradito?
dalla concreta realizzazione espressiva. Il dato peculiare è che quello che si ?ricostruisce? non è la volontà ?soggettiva? del giudice emergente dallo stesso atto (o da atti allo stesso collegati), bensì la sua volontà ?oggettiva?, da considerarsi (necessariamente) immanente nell?atto per dettato ordinamentale.
Questa ?estensione? della nozione di errore materiale nel processo penale deve essere condivisa, per i motivi e nei sensi di cui appresso.
Dal tenore dell?art. 130 c.p.p., invero, non si evince alcun vincolo nel senso che il risultato dell?operanda correzione debba essere stato imprescindibilmente oggetto della effettiva volontà cosciente del giudice. Quello che si richiede è solo che dall?errore non derivi la nullità dell?atto e che la sua rimozione non ne determini una modificazione essenziale. E se il carattere ?materiale? e ricognitivo dell?operazione non può evidentemente mai legittimare processi concettuali di revisione o formulazione ex novo della volontà giudiziale, non per questo debbono considerarsi inibiti, nei limiti delle condizioni normativamente previste, interventi correttivi di automatica applicazione di quanto sia imposto dall?ordinamento (e non sia stato, beninteso, ?deliberatamente? disatteso dal giudice). L?unica verifica da compiere è quella relativa all?insussistenza delle condizioni preclusive previste dall?art. 130 c.p.p. Si può anzi affermare, riprendendo un rilievo già sopra accennato, che la previsione di tali preclusioni acquista un senso concreto proprio in relazione alle situazioni ? di cui conferma così sistematicamente la compatibilità con la procedura in esame ? che non si risolvono nella mera esplicitazione della volontà effettiva del giudice enucleabile dallo stesso atto.
Senza pretendere di delineare qui dei criteri esaustivi di carattere generale, appare indubitabile che non possano, per coerenza del sistema, determinare nullità e attenere a componenti essenziali dell?atto quelle omissioni per le quali lo stesso ordinamento prevede la correggibilità mediante la procedura di cui all?art. 130 c.p.p. Il riferimento è in particolare alle ipotesi di cui all?art. 535, comma 4, c.p.p., e al coordinato disposto degli artt. 536, comma 3, e 547 c.p.p.
Analoghe ragioni sistematiche impongono di ritenere insussistenti le condizioni preclusive di cui all?art. 130 c.p.p. anche per quelle omissioni in ordine alle quali sia previsto un automatico intervento integrativo da parte del giudice dell?esecuzione, come ad es. nei casi in cui sia mancata (non per scelta consapevole del giudice) la statuizione di pena accessoria obbligatoria o di confisca obbligatoria.
L?elemento che accomuna le situazioni descritte è all?evidenza la realizzabilità dell?integrazione dell?atto mediante operazioni meccaniche di carattere obbligatorio e conseguenziale. Tale elemento può, dunque, considerarsi presupposto sostanziale per la (implicita) valutazione normativa di non essenzialità della componente dell?atto omessa e di esclusione del carattere invalidante dell?omissione. Ad esso, peraltro, al di fuori delle omissioni previste come specificamente rimediabili dal giudice dell?esecuzione, se ne aggiunge un altro, in relazione alle ipotesi di correggibilità di cui all?art.535, comma 4, c.p.p., e al coordinato disposto degli artt. 536, comma
3, e 547 c.p.p.: quello della natura accessoria, rispetto al thema decidendum, della (obbligatoria) statuizione omessa. Dal complesso delle previsioni esaminate appare, dunque, emergere, in un contesto di lettura del sistema che ne rispetti doverosamente le interne esigenze di coerenza logica e comparativa, il principio minimo per il quale la omissione di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato non determina nullità e non attiene a una componente essenziale dell?atto, onde ad essa può porsi rimedio con la procedura di correzione di cui all?art. 130 c.p.p. Risoluzione del quesito
Alla stregua degli esposti rilievi può ora risolversi la questione specificamente demandata all?esame di queste Sezioni Unite. La condanna dell?imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che ne abbia fatto richiesta (cfr. Sez. Un. 27 ottobre 1999, n. 20, Fraccari), anche solo, come nella specie, attraverso la presentazione della nota spese (cfr. Sez. V, 8 giugno 1992, n. 9102, Renotti;
sez. V, 17 ottobre 2002, n. 3555/03, Lancella;
Sez. V, 2 marzo 2006, n. 16499, Minuto), è prevista, dal penultimo periodo del comma 2 dell?art. 444 c.p.p., come una conseguenza della sentenza di applicazione della pena concordata fra le parti, che prescinde da qualsivoglia vaglio di merito della domanda.
Quanto alla subordinazione di tale condanna all?esclusione dei presupposti per la compensazione (totale o parziale) delle spese, deve rilevarsi che, non potendo ravvisarsi nella ipotesi in discorso i tipici e più diffusi motivi per l?esercizio di tale facoltà (soccombenza reciproca, accoglimento parziale della domanda, novità o complessità delle questioni da essa implicate et similia), esso deve ritenersi senz?altro escluso salvo che ricorrano circostanze del tutto particolari, emergenti dagli atti, idonee a giustificarlo. Quando, come nella specie, non si verte in tale situazione, la pronuncia di condanna in esame segue doverosamente alla sentenza di applicazione della pena concordata.
Sulla natura accessoria della statuizione in parola, rispetto al thema decidendum della causa (attinente al recepimento dell?accordo fra imputato e P.M. sulla pena), non possono nutrirsi dubbi. Resta la questione della ?liquidazione? delle spese. Tale compito, tuttavia, si risolve, in particolare nell?ipotesi in esame, in una mera operazione tecnico-esecutiva, ancorata a precisi presupposti e parametri oggettivi, e non priva, quindi, la statuizione de qua del requisito del contenuto predeterminato.
Consegue da tanto, alla stregua di quanto sopra rilevato, che alla sua omissione può porsi rimedio mediante la procedura della correzione di cui all?art. 130 c.p.p. Principio di diritto
Può dunque formularsi il seguente principio di diritto:
'La omissione di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato non determina nullità e non attiene a una componente essenziale dell?atto, onde ad essa può porsi rimedio con la procedura di correzione di cui all?art. 130 c.p.p. In tale ipotesi rientra, in tutti i casi in cui non emergano specifiche circostanze idonee a giustificare l?esercizio della facoltà di compensazione (totale o parziale) delle spese, la omissione della condanna dell?imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile (che ne abbia fatto richiesta), in cui sia incorso il giudice nell?emettere sentenza di applicazione della pena concordata fra le parti, stante il carattere accessorio, rispetto al ?thema decidendum?, della statuizione omessa, e la sua previsione normativa come conseguenza obbligatoria della pronuncia penale, richiedente, da parte del giudice, una mera operazione tecnico-esecutiva, da svolgersi sulla base di precisi presupposti e parametri oggettivi, di ?liquidazione?
dell?importo dovuto.'
Notazioni finali
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Occorre da ultimo precisare che, in relazione alla asserita ammissione della p. c. al patrocinio dello Stato a favore dei non abbienti, la condanna dell?imputato alla rifusione delle spese per essa sostenute deve intendersi disposta, a sensi dell?art. 110, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a favore dello Stato.
P. Q. M.
Visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma il 31 gennaio 2008
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
IL PRESIDENTE
A. Cortese
V. Carbone