Cass. pen., sez. III, sentenza 22/05/2007, n. 21894
CASS
Sentenza 22 maggio 2007

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In tema di reati edilizi e/o paesaggistici, qualora il giudice, in sede di emissione del decreto penale di condanna, ometta di applicare l'ordine di demolizione del manufatto abusivo e/o l'ordine di rimessione in pristino stato dei luoghi, l'unico rimedio esperibile per il P.M. - nel caso di non esecutività del decreto - è rappresentato dal ricorso "per saltum" in cassazione a norma dell'art. 111 Cost., non essendo esperibile la procedura di correzione degli errori materiali prevista dall'art. 130 cod.proc. pen.; laddove, invece, il decreto sia divenuto esecutivo, il P.M. deve promuovere incidente di esecuzione davanti al giudice competente.

Il termine per impugnare mediante ricorso "per saltum" in cassazione il decreto penale di condanna, privo della statuizione in ordine all'applicazione delle sanzioni amministrative degli ordini di demolizione e di rimessione in pristino, è quello di trenta giorni ex art. 585, comma primo, lett. b) cod.proc.pen. e decorre dalla data di comunicazione al P.M. della copia del decreto di condanna. (La Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha altresì affermato che la ricorribilità in cassazione rimane preclusa in caso di revoca espressa o tacita del decreto penale di condanna, posto che, in tal caso, la competenza a provvedere sull'applicazione delle predette sanzioni amministrative compete al giudice dell'opposizione).

In tema di reati urbanistici, il giudice, in sede di emissione del decreto penale di condanna, deve applicare, anche d'ufficio, sia l'ordine di demolizione del manufatto abusivo che quello di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, attesa la loro natura di sanzioni amministrative, prive di contenuto discrezionale e consequenziali ad un provvedimento di condanna. (V., in senso conforme: Sez. III, 22 maggio 2007 n. 21895; Sez. III, 22 maggio 2007 n. 21896; Sez. III, 22 maggio 2007, n. 21897; Sez. III, 22 maggio 2007 n. 21898, non massimate).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 22/05/2007, n. 21894
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21894
    Data del deposito : 22 maggio 2007

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