Sentenza 17 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/07/2001, n. 9690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9690 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2001 |
Testo completo
E A N L O L I E Z D A " R 7 9 1 T . 3 S T I . R G N E A ' R 7 L 6 L REPUBBLICA ITALIANA 9 A E 1 D - D 5 I - E 3 S T IN NOME D N N E E E G S S G E LA CONTE S MADR ASSAZIONE I E " Oggetto A L SEZIONE PRIMA CIVILE SANZIONE AMMINISTRAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3692/99 Dott. Corrado CARNEVALE Presidente Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Dott. Mario ADAMO Rel. Consigliere 22292 Cron. Dott. Giuseppe AR BERRUTI Consigliere Rep. Ud. 26/03/2001Dott. Luigi MACIOCE Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: OL ER MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 131, presso l'avvocato SERRA IGNAZIO, rappresentato e difeso dall'avvocato CALFAPIETRO GIACINTO, giusta delega in calce al ricorso;
ricorrente -
contro
PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI;
- intimato avversO la sentenza n. 46/98 della Pretura di 2001 BISCEGLIE, depositata il 29/09/98; 885 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/2001 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità ○ in subordine il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 17.11.1997 Ruggier- francesco AR CO proponeva opposizione avversO l'ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto di Bari per violazione dell'art. 142 comma 9, del C.d.S., perchè in data 28.8.1994 in località Trani conduceva l'autovettu- ra tg. BA D 1222ļ;di proprietà di HE CO ad una velocità che superava di 40 kmh il limite di velocità Millany stabilito dall'ente proprietario della strada. A sostegno della propria opposizione il CO ri- levava alcune irregolarità formali del provvedimento e la tardività della contestazione dell'infrazione. Con sentenza in data 29.9.1998 il RE circonda- riale di Trani respingeva l'opposizione. Per la cassazione della sentenza del RE propo- ricorso, fondato su unico motivo, GG ne CO. Non svolge attività difensiva il Prefetto di Bari. Motivi della decisione 2 Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta che, non essendo stata l'infrazione contestata nel ter- mine di gg. 150 previsti dall'art. 201 C.d.S. nessun provvedimento sanzionatorio poteva essere adottato nei suoi confronti. Rileva altresì che a tutt' oggi nessuna valida con- testazione è stata effettuata nei suoi confronti posto che nel verbale redatto in data 28.8.1994, redatto al momento dell'infrazione, si legge che l'infrazione me- desima è avvenuta alle ore 3.35 in corrispondenza del km 762,300, mentre nel verbale di contestazione è indi- cato invece che l'infrazione è avvenuta alle ore 3,21 alla progressiva chilometrica 763.100, talchè è lecito dubitare che esso ricorrente sia mai stato oggetto, nei tempi e luoghi indicati nella contestazione, di accer- tamento da parte degli organi di polizia. Il ricorso è inammissibile e va pertanto disatteso. Invero il ricorso proposto dal CO contiene esclusivamente censure dirette a dimostrare pretese ir- regolarità afferenti le operazioni compiute dai verba- lizzanti, mentre nessuna censura è proposta nei confron- ti della impugnata sentenza. Ne consegue che le censure proposte, attinendo al merito, non possono essere esaminate in questa sede sentenza, non raggiunta da censuramentre l'impugnata 3 alcuna, è ormai passata in giudicato. Nulla spese non avendo il Prefetto di Bari svolto attività difensiva.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 26.marzo.2001 Il Consigliere estensore Il Presidente Corrado CarnevaleMario Adamo lazio a lower lav IA OZ BU 17 LUG 2001 IN DEPOSITATA 3 รายONVO 7! CANCELLIERE irane 26 блоге Oggi, ZZ IL CANCELLIERE AR Di ZZ нйого 16 E N A L O I L Z E A D R " 9 T 7 1 S . I T 3 G R . E 'A N R L 7 L A 6 E 9 D 1 P - E I 4 T - S 3 N N E E E S S Q E L Q A C 4