Sentenza 20 marzo 2007
Massime • 1
Non è deducibile con il rimedio dell'incidente di esecuzione l'errore commesso dal giudice nell'applicare in sede di patteggiamento la pena accessoria, trattandosi di modifica sostanziale del "dictum" della sentenza, possibile solo nel giudizio di cognizione attraverso il rimedio dell'impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/03/2007, n. 14007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14007 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 20/03/2007
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 1206
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 035459/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AG AR, N. IL 16/04/1947;
avverso ORDINANZA del 29/03/2006 TRIBUNALE di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dott. De Sandro Anna Maria, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso con i provvedimenti consequenziali.
OSSERVA
Il Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la opposizione proposta da TO RI contro il precedente provvedimento 3.11.2005 dello stesso Tribunale che aveva rigettato la istanza di rettifica della sentenza emessa il 31.10.2003 ex art. 444 c.p.p., comma 2 nella parte in cui aveva dichiarato il TO
interdetto dai pubblici uffici per la durata di cinque anni e lo aveva condannato al pagamento delle spese processuali. Il Tribunale ha rilevato che con la sentenza 31.10.2003, sull'accordo delle parti, unificati sotto il vincolo della continuazione i reati in contestazione e quelli già giudicati con la sentenza 7.12.1999 ugualmente di applicazione della pena concordata, era stata applicata la pena complessiva di due anni e dieci mesi di reclusione, determinando in dieci mesi l'aumento ex art. 81 c.p.p., comma 2 per cui non si trattava di un errore contenuto nella sentenza bensì della corretta applicazione, oltretutto su richiesta dello stesso imputato, dell'art. 445 c.p.p., che imponeva, se la pena superava i due anni di reclusione, come nel caso in esame, anche se in conseguenza della applicazione della continuazione, la applicazione della pena accessoria e la condanna al pagamento delle spese processuali.
Ha proposto ricorso per cassazione la difesa del TO lamentando:
il Tribunale non aveva dato risposta in sede di opposizione ai nuovi motivi proposti con la opposizione limitandosi a ricopiare il precedente provvedimento dopo avere affermato che le doglianze dell'opponente coincidevano con le argomentazioni poste alla base della istanza di rettifica;
inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 445 c.p.p., poiché ai fini della non applicazione della pena accessoria doveva aversi riguardo al solo aumento di pena irrogato con la sentenza di condanna patteggiata, pari a dieci mesi di reclusione, che escludeva le pene accessorie, essendo il reato oggetto della prima condanna irrogata con sentenza divenuta definitiva in data 27.12.1999 ormai estinto per non avere l'imputato commesso altro delitto nel termine di cinque anni;
violazione ed erronea applicazione dell'art. 445 c.p.p., e art. 31 c.p., poiché la condanna a pena patteggiata, se non superiore a due anni di reclusione, escludeva le pene accessorie ed a tale fine doveva aversi riguardo alla pena base e non a quella complessiva, comprensiva dell'aumento per la continuazione.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la inammissibilità del ricorso rilevando che veniva chiesta nella sostanza la correzione non già di un errore materiale bensì del decisum sostanziale della sentenza che avrebbe dovuto costituire eventualmente oggetto di impugnazione, a prescindere dalla circostanza che il decisum fosse corretto o meno poiché il cd. patteggiamento allargato prevedeva espressamente, nel caso di condanna superiore a due anni, senza alcuna distinzione fra reato semplice e reato continuato, sia la condanna alle spese che alle pene accessorie.
Con successiva memoria la difesa del ricorrente ha replicato che i rimedi invocati rientravano nella competenza del giudice dell'esecuzione e che le censure relative alla mancanza di motivazione ed alla illogicità della motivazione erano preliminari rispetto alle considerazioni relative alla erronea interpretazione della legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre rilevare che il primo motivo di ricorso è generico e come tale inammissibile poiché si adduce che il Tribunale non avrebbe dato risposta alle doglianze presentate in sede di opposizione, ma non vengono indicate le doglianze che sarebbero rimaste senza risposta, considerato anche che il giudice di merito non è tenuto a dare risposta separata alle singole censure, ben potendo trattarle per gruppi ed omettere la risposta per quelle che rimangono assorbite.
È pretestuosa anche la doglianza che attiene alla estinzione della pena con riguardo alla sentenza divenuta definitiva in data 27.11.1999 in quanto al momento della pronuncia della sentenza 31.10.2003 non erano trascorsi i cinque anni dalla precedente pronuncia e comunque la estinzione non sarebbe intervenuta neppure all'attualità poiché l'art. 137 disp. att. c.p.p., prevede che, nel caso di applicazione della pena con più sentenze per reati unificati ai sensi dell'art. 81 c.p., il termine di estinzione previsto dall'art. 445 c.p.p., comma 2 del codice decorre per tutti i reati dalla data in cui è divenuta irrevocabile l'ultima sentenza e cioè, nella specie, dal 23.1.2004.
Deve pertanto passarsi all'esame della questione, ugualmente preliminare, della deducibilità attraverso il rimedio dell'incidente di esecuzione del preteso errore commesso dal giudice della cognizione nell'applicare con la sentenza di condanna la pena accessoria e quella alle spese.
Poiché il preteso errore sarebbe contenuto in una sentenza impugnabile ma di fatto non impugnata e divenuta esecutiva si pone un primo problema relativo alla possibilità di fare valere in sede di esecuzione gli eventuali errori in tema di pene accessorie non fatti valere in sede di cognizione.
Il secondo problema, posto che il preteso errore sarebbe contenuto in una sentenza emessa ai sensi dell'art. 445 c.p.p., comma 1 come sostituito dalla L. 12 giugno 2003, n. 134, art. 1, riguarda poi la denunciabilità in sede esecutiva di errori relativi alla sentenza di patteggiamento che, come tale, non può essere messa parzialmente nel nulla, neppure in sede di cognizione, poiché cade altrimenti l'intero patto che deve essere accettato dal giudice così come proposto dalle parti oppure respinto, ma non modificato, neppure con riguardo, ad esempio, ad aspetti non principali della condanna come la applicazione della sospensione condizionale della pena ovvero il giudizio di comparazione fra aggravanti o attenuanti o la misura della pena la cui legalità deve essere verificata dal giudice che però, se rileva la sussistenza di condizioni ostative, non può sostituirsi alla volontà delle parti con intrusione nel negozio processuale di patteggiamento, alterandone i termini, essendo tenuto in tal caso a rigettarlo in toto se le parti non correggono o non integrano la proposta illegale (v. Cass. 2.5.1994, Puntaloro;
Cass.27.5.1992, Merolla;
Cass. 16.3.200, Farci, rv. 217597; Cass.5.11.1998, Bruno, rv. 212905).
Quanto al primo profilo, gli interventi in sede esecutiva manipolatori della sentenza sono ritenuti rimedi di carattere eccezionale poiché gli errori della sentenza, che non siano di carattere meramente materiale ai sensi dell'art. 130 c.p.p., devono essere fatti valere, in via generale, attraverso le impugnazioni. È vero che già con l'impianto del nuovo codice di procedura penale il cd. "mito" del giudicato ha subito notevoli fratture, ad esempio attraverso la applicazione della continuazione in sede esecutiva e le manipolazioni in tema di revoca della sospensione condizionale della pena, fino a giungere alla recente introduzione della L. 24 febbraio 2006, n. 85, art. 2, comma 3 in virtù che impone la conversione della pena detentiva in quella corrispondente pecuniaria se vi è stata condanna alla pena detentiva ed una legge posteriore prevede esclusivamente quella pecuniaria. Ed è vero anche che la giurisprudenza è poi intervenuta attraverso una interpretazione adeguatrice degli istituti, ad esempio in tema di concessione della sospensione condizionale della pena, negata in sede di cognizione, per effetto della abolitio criminis (v. Cass. Sez. Un. n. 4687 del 2005, Rv. 232610). È stato però anche ripetutamente e concordemente affermato che gli interventi in executivis sul giudicato, proprio perché eccezionali, sono possibili soltanto qualora siano espressamente previsti da una norma e che non è invece possibile in tale materia la applicazione analogica poiché l'ordinamento processuale vigente non prevede mai il diretto intervento del giudice dell'esecuzione sul giudicato, ma lo consente soltanto quando consegue ad altra delle funzioni attribuitegli dalla legge, nell'ambito di un esame complessivo della situazione esecutiva (v. Cass. sez. 1^ n. 18465 del 2006, Rv. 234671; Cass. n. 4687 del 2005, Rv. 232610).
Nel caso specifico della applicazione delle pene accessorie i poteri del giudice dell'esecuzione sono disciplinati dagli artt. 662 e 676 c.p.p., ed è stato ritenuto, in tale ambito, che possa farsi luogo in executivis alla applicazione di una pena accessoria che consegua ex lege alla condanna e sia predeterminata in ogni suo elemento, così da non comportare alcuna discrezionalità del giudice in ordine alla sua applicazione ed alla sua misura, qualora il giudice della cognizione abbia omesso la pronuncia per dimenticanza materiale, attraverso la procedura di correzione degli errori materiali (v. Cass. 22.4.1993, Filippi;
Cass. 26.11.11 98, Rugghi); nel caso invece in cui non di errori materiali si tratti, ma eventualmente di errori di diritto ovvero di valutazioni discrezionali del giudice della cognizione o ancora qualora il giudice della cognizione si sia pronunciato espressamente sulla applicazione o sulla esclusione, fosse pure in modo erroneo (v. Cass. 25.6.1997, Miglini;
Cass, 2.10.1997, Mainolfi), è stato escluso il potere di intervento correttivo da parte del giudice dell'esecuzione rispetto alla esplicita pronuncia del giudice della cognizione.
Tale soluzione appare del tutto condivisibile non potendosi riconoscere un potere generale del giudice della esecuzione, non previsto dalla legge ed anzi escluso dai principi generali in materia di giudicato, di correggere gli errori reali o supposti del giudice della cognizione.
Nel caso in esame, trattandosi di sentenza di patteggiamento, deve poi, a maggior ragione, escludersi la possibilità di manipolazione in sede esecutiva dell'accordo delle parti di cui la sentenza costituisce mera ratifica, sol che si consideri che è stata esclusa addirittura la possibilità di revoca, ai sensi dell'art. 669 c.p.p., comma 8 in conseguenza di una successiva pronuncia assolutoria per lo stesso fatto, sulla base del rilievo che la applicazione della pena su richiesta costituisce un effetto della definizione negoziale e non può pertanto essere revocata (v. Cass. sez. 1^ n. 32307 del 2003, Rv. 226145).
Si deve quindi escludere che il giudice dell'esecuzione abbia il potere di correggere l'eventuale errore contenuto nel dispositivo della sentenza di patteggiamento, elidendo la pena accessoria posto che comunque, come già rilevato, si tratterebbe di operare una modifica sostanziale del dictum della sentenza possibile solo nel giudizio di cognizione attraverso il rimedio della impugnazione, nella specie non esperita (v. Cass. sez. 1^ n. 7176 del 2006, Suljevic;
Cass. sez. 1^ n. 38653 del 2004, Hallami Kakaria). È infatti evidente che la eliminazione della pena accessoria non può rientrare nella specie fra gli errori materiali che possono essere corretti con la procedura di cui all'art. 130 c.p.p., poiché si tratterebbe eventualmente di un vero e proprio errore di giudizio la cui emenda comporterebbe una inammissibile modifica del contenuto sostanziale della decisione, in assenza comunque di una previsione di legge in tal senso.
In ogni caso, anche con riguardo alla questione della applicabilità della pena accessoria nella ipotesi di sentenza di condanna a pena concordata superiore a due anni per effetto della continuazione, vi è già un indirizzo di questa Corte nel senso che la pena accessoria è applicabile anche nel caso in cui la pena superiore ai due anni derivi da continuazione poiché si tratta di una scelta discrezionale del legislatore che, nell'ampliare il limite di pena che consente di patteggiare, portandolo a cinque anni, ha voluto tenere conto della entità della pena applicata, indice di maggiore gravità indipendentemente dal fatto che tale pena derivi da un solo reato oppure da più reati unificati ai sensi dell'art. 81 c.p., (v. Cass. sez. 4^ n. 104 del 2005, Rv. 232622). Il ricorso deve essere in definitiva dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato in ordine a tutti i motivi addotti (art. 606 c.p.p., n. 3). Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2007