Sentenza 28 novembre 2005
Massime • 1
In sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, qualora il giudice ometta di provvedere sulle spese processuali sostenute dalla parte civile, è esperibile da quest'ultima il ricorso per cassazione, in applicazione dell'art.111 Cost., deducendo la violazione della legge processuale a suo danno, e non quello della correzione dell'errore materiale, previsto dall'art. 130 cod. proc. pen. Tale procedura è infatti limitata dall'art. 535, comma quarto, dello stesso codice all'omessa condanna al pagamento delle spese processuali che sono sempre poste a carico del condannato a norma del comma primo del medesimo art. 535, mentre la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile non è una conseguenza ex lege dell'accoglimento della domanda di restituzione o risarcimento del danno, potendo sempre il giudice disporre la loro compensazione, totale o parziale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/2005, n. 3441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3441 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 28/11/2005
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 2082
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 11343/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI OV, nato in [...] il [...];
contro l'ordinanza 3 febbraio 2005 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Domenico Carcano. Lette la richiesta, formulata dal Procuratore generale presso questa Corte, di annullamento dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA
Ritenuto che il difensore di OV PI ricorre per Cassazione contro l'ordinanza 3 febbraio 2005 col quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani ha disposto la correzione ex art. 130 c.p.p. della sentenza 11 novembre 2004 di applicazione di pena su richiesta delle parti nel senso che nel dispositivo debba aggiungersi la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile costituita PA ST, liquidate in complessive Euro 675,00 di cui Euro 75,00 per spese generali 12,5%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
che, con unico motivo, il ricorrente deduce l'illegittimità dell'ordinanza impugnato, in quanto il rimedio di correzione di errore materiale ex art. 130 c.p.p. non è esperibile dalla parte civile in caso di omessa pronuncia sulle sue spese, trattandosi di procedura limitata dall'art. 535 c.p.p., comma 4, al pagamento delle spese processuali da porre sempre a carico del condannato a norma del primo comma del medesimo articolo;
che, ad avviso del ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile non è una conseguenza ex lege, potendo il Giudice disporre la loro compensazione totale o parziale ex art. 444 c.p.p., comma 2;
che tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, delle questioni poste col ricorso.
Considerato che l'integrazione della sentenza 11 novembre 2004 di applicazione di pena su richiesta delle parti con la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile costituita è stata illegittimamente disposta con la procedura di correzione di errore materiale ex art. 130 c.p.p., in quanto tale procedura è ammessa soltanto per porre rimedio a omissioni, senza modificare il contenuto essenziale del provvedimento e l'integrazione deve pertanto consistere in un'operazione meramente meccanica con la quale si aggiungano elementi che necessariamente avrebbero dovuto fare parte del provvedimento, con esclusione di qualsiasi modifica che comporti l'esercizio di un potere discrezionale (Sez. 6^, 25 febbraio 2003, Olivieri rv. 225898);
che l'ordinanza impugnata giunge a conclusioni non corrette, poiché non tiene conto del principio di diritto enunciato e della regola iuris secondo cui la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile non è una conseguenza ex lege dell'accoglimento della domanda di restituzione o risarcimento del danno, potendo sempre il Giudice disporre la loro compensazione, totale o parziale;
che, per le ragioni esposte, non è condivisibile l'opposto indirizzo giurisprudenziale (Sez. 6^, 22 settembre 1998, Passamonte, rv. 213576; Id. 9 ottobre 2002, Martinelli, rv. 223112) secondo cui la procedura de qua è ammissibile anche nell'ipotesi di omessa condanna al pagamento delle spese de quibus;
che questo Collegio ritiene di aderire all'opposto indirizzo giurisprudenziale per il quale in tema di applicazione di pena su richiesta delle parti, allorché con la relativa sentenza si ometta di provvedere sulle spese processuali sostenute dalla parte civile, tale parte deve proporre ricorso per Cassazione, in applicazione dell'art. 111 Cost., deducendo la violazione della legge processuale a suo danno e non può, invece, esperire il rimedio di correzione di errore materiale, previsto dall'art. 130 c.p.p., in quanto tale procedura è limitata dall'art. 535 c.p.p., comma 4, all'omessa condanna al pagamento delle spese processuali, che sono sempre poste a carico del condannato a norma del medesimo art. 535, comma 1, mentre la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile non è una conseguenza ex lege dell'accoglimento della domanda di restituzione o risarcimento del danno, potendo sempre il Giudice disporre la loro compensazione, totale o parziale (Sez. 6^, 12 luglio 2001, Ruscalla, rv. 220791);
che l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio e ciò comporta l'eliminazione dell'integrazione apportata alla sentenza 11 novembre 2004 in punto di condanna dell'imputato OV PI al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile costituita ST PA, liquidate in complessive Euro 675,00 di cui Euro 75,00 per spese generali 12,5%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2006