Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/2005, n. 3441
CASS
Sentenza 28 novembre 2005

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In sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, qualora il giudice ometta di provvedere sulle spese processuali sostenute dalla parte civile, è esperibile da quest'ultima il ricorso per cassazione, in applicazione dell'art.111 Cost., deducendo la violazione della legge processuale a suo danno, e non quello della correzione dell'errore materiale, previsto dall'art. 130 cod. proc. pen. Tale procedura è infatti limitata dall'art. 535, comma quarto, dello stesso codice all'omessa condanna al pagamento delle spese processuali che sono sempre poste a carico del condannato a norma del comma primo del medesimo art. 535, mentre la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile non è una conseguenza ex lege dell'accoglimento della domanda di restituzione o risarcimento del danno, potendo sempre il giudice disporre la loro compensazione, totale o parziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/2005, n. 3441
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3441
    Data del deposito : 28 novembre 2005

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