Sentenza 26 novembre 1998
Massime • 1
L'omessa applicazione di una pena accessoria - quando non sia rimessa alla valutazione discrezionale del giudice in ordine alla sua applicazione ne' in relazione alla durata o alla specie, ma consegue "ex lege" alla pronuncia di condanna (ed è predeterminata da essa) - può essere corretta attraverso la procedura prevista dagli artt. 130 e 547 cod. proc. pen. In tal caso, infatti, l'omissione non è concettuale, ma soltanto materiale, e la sua eliminazione, mediante la procedura di correzione degli errori materiali, non produce modificazioni della sentenza, ma ne completa il contenuto, in armonia con la statuizione fondamentale, già attuata. Le pene accessorie, inoltre, possono essere applicate - qualora conseguano "ex lege" alla condanna e siano già predeterminate nella specie e nella durata - in sede di esecuzione, onde la mancata applicazione di esse in sede di cognizione non comporta la nullità della sentenza.
Commentario • 1
- 1. Pena accessoria, durata, criteri determinazione, errore, incidente di esecuzioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 novembre 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/11/1998, n. 5881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5881 |
| Data del deposito : | 26 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. . Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 26.11.1998
1.Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2.Dott. GIORDANO UMBERTO " N. 08546/1998
3.Dott. GIRONI EMILIO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. VANCHERI ANGELO " N. 08546/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ricorso proposto da
1) UG IU n. il 19.09.1932
avverso ordinanza del 02.02.1998 C.ASS. APP. di BOLOGNA
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VANCHERI ANGELO lette le conclusioni del P.G. Dr. MARIO FRATICELLI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Ricorre per cassazione UG IU avverso l'ordinanza emessa il 2.2.1998 dalla Corte di Assise di Appello di Bologna, con la quale è stata disposta, ai sensi dell'art.130 c.p.p., la correzione del dispositivo della sentenza, passata in giudicato ed emessa dalla medesima Corte il 6.6.1992 nel confronti del predetto UG - condannato alla pena di anni 20 di reclusione per i reati di omicidio ed altro - mediante l'aggiunta "Dichiara l'imputato legalmente interdetto durante la pena"
Ha lamentato il ricorrente violazione di legge, in quanto la "condanna" alla interdizione legale avrebbe dovuto essergli applicata con il giudizio di merito e doveva considerarsi ormai preclusa la possibilità di applicarla con lo strumento della correzione dell'errori materiali, a distanza di quasi otto anni. Il ricorso, in quanto manifestamente infondato, va dichiarato inammissibile.
Bisogna infatti tenere presente che l'interdizione legale è una pena accessoria, la cui applicazione non è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, ma consegue alla condanna quando la pena è superiore ad una certa misura.
L'art.32, comma terzo, c.p.p., dispone che "il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato di interdizione legale". Ciò significa, da un lato, che l'applicazione della interdizione legale consegue automaticamente e alla condanna ad una pena che vada dal cinque anni in poi e non è affatto, come impropriamente ritenuto dal ricorrente, una "condanna" autonoma e diversa da quella principale, e, per l'altro, che il provvedimento che la dispone non ha carattere costitutivo, ma ha natura semplicemente dichiarativa. Tale principio è stato già affermato da questa Corte, la quale ha precisato, con riferimento ad un caso analogo, che "L'omessa applicazione di una pena accessoria - quando non sia rimessa alla valutazione discrezionale del giudice ne' in ordine alla sua applicazione ne' in relazione alla durata o alla specie, ma consegue ed è predeterminata "ex lege" alla pronuncia di condanna - può essere corretta attraverso la procedura prevista dall'art. 149 cod. proc. pen. del 1930 e dagli artt. 130 e 547 cod. proc. pen. del 1988. In tal caso, infatti, l'omissione non è
concettuale, ma soltanto materiale e la sua eliminazione, mediante la procedura di correzione degli errori materiali, non produce modificazioni della sentenza, ma ne completa il contenuto, in armonia con la statuizione fondamentale, già attuata. Le pene accessorie, possono, inoltre, essere applicate - qualora conseguano "ex lege" alla condanna e siano già predeterminate nella specie e nella durata - in sede di esecuzione, onde la mancata applicazione di esse in sede di cognizione non comporta la nullità della sentenza". (v. Cass., Sez. I, sent. n. 6848 del 21-06-1991, Bonetti). Da tale principio, ritenuto corretto e condivisibile, questo Collegio non intende distaccarsi.
Il ricorso "de quo" va pertanto dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di L. 500.000 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L. 500.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 1999