3. Se vi e' colpa grave, il giudice puo' condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda.
4. Contro il capo della sentenza di non luogo a procedere che decide sulle spese e sui danni possono proporre impugnazione, a norma dell'articolo 428, il querelante, l'imputato e il responsabile civile.
5. Se il reato e' estinto per remissione della querela, si applica la disposizione dell'articolo 340 comma 4.
-------------- AGGIORNAMENTO (47)
La Corte costituzionale, con sentenza 2-21 aprile 1993, n. 180 (in G.U. 1a s.s. 28/4/1993, n. 18) ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo " nella parte in cui prevede, nel caso di proscioglimento dell'imputato per non aver commesso il fatto, che il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche quando risulti che l'attribuzione del reato all'imputato non sia ascrivibile a colpa del querelante." -------------- AGGIORNAMENTO (50)
La Corte costituzionale, con sentenza 18 novembre-3 dicembre 1993, n. 423 (in G.U. 1 a s.s. 9/12/1993, n. 50) ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo " nella parte in cui prevede, nel caso di proscioglimento dell'imputato perche' il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, che il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche in assenza di qualsiasi colpa a questi ascrivibile nell'esercizio del diritto di querela."