Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2006, n. 16499
CASS
Sentenza 2 marzo 2006

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Nel caso in cui con la sentenza di "patteggiamento" si ometta di provvedere sulle spese processuali sostenute dalla parte civile, tale parte può esperire il rimedio offerto dalle norme degli artt. 130 e 535, ultimo comma, cod. proc. pen., sulla correzione degli errori materiali, sul presupposto, di ordine generale, che la condanna alle spese, nel processo penale, è collegata alla soccombenza, con conseguente obbligo del soggetto sottoposto a condanna alla rifusione delle spese processuali (art. 535 cod. proc. pen.) e di quelle giudiziali sostenute dalla parte civile (art. 541 cod. proc. pen.). (In motivazione la Corte ha osservato che, anche se quest'ultima norma non reca una previsione analoga a quella dell'art. 535 cod. proc. pen., secondo cui, in caso di omessa pronuncia sulle spese, deve provvedersi con lo strumento della rettificazione di cui all'art. 130 cod. proc. pen., tale previsione si deve, comunque, ritenere applicabile in quanto la statuizione sulle spese della parte civile, in caso di "patteggiamento" - sentenza avente natura di condanna salvo che per determinati effetti espressamente previsti - è da reputarsi dovuta alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 443 del 1990, che ha dichiarato la illegittimità dell'art. 444 comma secondo nella parte in cui non prevedeva l'obbligo della condanna al pagamento delle spese della parte civile, salva, per giusti motivi, la compensazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2006, n. 16499
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16499
    Data del deposito : 2 marzo 2006

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