Sentenza 2 marzo 2006
Massime • 1
Nel caso in cui con la sentenza di "patteggiamento" si ometta di provvedere sulle spese processuali sostenute dalla parte civile, tale parte può esperire il rimedio offerto dalle norme degli artt. 130 e 535, ultimo comma, cod. proc. pen., sulla correzione degli errori materiali, sul presupposto, di ordine generale, che la condanna alle spese, nel processo penale, è collegata alla soccombenza, con conseguente obbligo del soggetto sottoposto a condanna alla rifusione delle spese processuali (art. 535 cod. proc. pen.) e di quelle giudiziali sostenute dalla parte civile (art. 541 cod. proc. pen.). (In motivazione la Corte ha osservato che, anche se quest'ultima norma non reca una previsione analoga a quella dell'art. 535 cod. proc. pen., secondo cui, in caso di omessa pronuncia sulle spese, deve provvedersi con lo strumento della rettificazione di cui all'art. 130 cod. proc. pen., tale previsione si deve, comunque, ritenere applicabile in quanto la statuizione sulle spese della parte civile, in caso di "patteggiamento" - sentenza avente natura di condanna salvo che per determinati effetti espressamente previsti - è da reputarsi dovuta alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 443 del 1990, che ha dichiarato la illegittimità dell'art. 444 comma secondo nella parte in cui non prevedeva l'obbligo della condanna al pagamento delle spese della parte civile, salva, per giusti motivi, la compensazione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2006, n. 16499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16499 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 02/03/2006
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 350
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 4688/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NU AN n. il 26/06/1952;
Avverso sentenza 18/05/2004 del Tribunale di CI e Decreto 9 novembre 2004 dello stesso Tribunale;
visti gli atti, la sentenza ed il decreto impugnati;
udita in Camera di consiglio a relazione fatta dal Consigliere Dott. Marini P.;
lette le conclusioni del P.G. Dott. V. Martusciello, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso ed annullarsi con rinvio il provvedimento 09/11/2004.
La Corte:
OSSERVA
Con unico atto, IN AN, parte civile nel procedimento definito con sentenza applicativa della pena nei confronti di SI MO, pronunciata in data 18.5.2004 dal Tribunale di CI, ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza nonché contro l'ordinanza dello stesso Tribunale in data 9.11.2004, con la quale è stata rigettata la richiesta di correzione di errore materiale dedotto nella specie di omessa statuizione sulle spese della parte civile. Il ricorrente deduce violazione di legge e motivazione carente e contraddittoria con riferimento sia alla sentenza sia all'ordinanza, censurando che sia stata omessa una statuizione dovuta per legge e negata la correzione ritenendosi necessaria una specifica istanza di condanna dell'imputato nell'udienza quando in realtà l'istanza era già ricompresa nell'atto di costituzione sulla quale il difensore aveva espressamente insistito una volta preso atto del raggiunto accordo fra le parti interessate sulla misura della pena. Deve anzitutto dichiararsi inammissibile il ricorso avverso la sentenza, in quanto intempestivo;
anziché essere proposto nei termini di legge, gg. 15 ex art. 85 cod. proc. pen., comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a) il ricorso è stato proposto abbondantemente oltre tale termine e, cioè il 2.12.2004 a fronte di sentenza emessa il 18.5.2004 in Camera di consiglio ed in presenza della parte, tanto che il cancelliere ha attestato in calce alla pronuncia la irrevocabilità maturata alla data del 13.7.2004.
Fondata, viceversa, è la censura in punto di rigetto dell'istanza di correzione pronunciato con il provvedimento 9.11.2004. Va premesso che il giudice di legittimità ha ritenuto applicabile il rimedio previsto nell'art. 130 cod. proc. pen., in analoga fattispecie, sul rilievo che la condanna alle spese, nel processo penale, è collegata alla soccombenza con conseguente obbligo del soggetto sottoposto alla condanna alla rifusione delle spese processuali (art. 535 cod. proc. pen.) e di quelle giudiziali sostenute dalla parte civile (art. 541 cod. proc. pen.), anche se tale ultima norma non reca una previsione analoga a quella di cui all'art. 535 c.p.p., secondo cui, in caso di omessa pronuncia sulle spese, deve provvedersi con lo strumento della rettificazione di cui all'art. 130 c.p.p.; tale norma, infatti, "si deve comunque ritenere applicabile per il significato e il valore normativo della procedura ivi prevista, tesa ad ovviare all'omissione di una pronuncia necessariamente conseguente a una situazione processuale ormai definita" (Cass. Sez. 6^, 22.9.1998/11.3.1999 n. 2644, Passamonte). Vero è che con altra sentenza la Suprema Corte ha giudicato in senso opposto, ritenendo infatti possibile, nella fattispecie, soltanto il ricorso per Cassazione ex art. 3 Cost., sul rilievo che la procedura di correzione ex art. 130 cod. proc. pen. è limitata dall'art. 535 c.p.p., comma 4 all'omessa condanna al pagamento delle spese processuali, che sono sempre poste a carico del condannato a norma del comma 1 di tale articolo, mentre la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile "non è una conseguenza ex lege dell'accoglimento della domanda di restituzione o risarcimento del danno, potendo sempre il giudice disporre la loro compensazione, totale o parziale (Cass. Sez. 6^, 12.7.2001, Ruscalla). E, tuttavia, non ritiene questa Corte doversi discostare dal principio dettato in sent. Passamonte, posto che la statuizione sulle spese della parte civile costituita, in caso di accoglimento della concorde richiesta di patteggiamento, è ritenuta "dovuta", quale che ne siano i termini, da tutta la giurisprudenza di legittimità in adesione alla sent. 12 ottobre 1990, n. 443 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo periodo dell'art. 444 cod. proc. pen. comma 2 "nella parte in cui non prevede che il giudice condanni l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporre, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale".
Perde dunque pregio il rilievo, in sent. Ruscalla, affidato alla previsione, nell'art. 541 cod. proc. pen., di una condanna ex lege alla rifusione delle spese in favore della parte civile in conseguenza dell'accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento del danno, dovendosi invece ritenere che la sentenza di patteggiamento - cui va riconosciuta natura di sentenza di condanna, tranne che per alcuni effetti esclusi per espressa deroga di legge - in ragione delle peculiarità del rito che preclude alla parte civile di coltivare ulteriormente nel procedimento la domanda restitutoria ovvero risarcitoria, ponga l'imputato in una condizione di soccombenza ai limitati fini del recupero delle spese già affrontate dalla parte civile medesima;
spese, peraltro, "comunque processuali" e relative ai reati cui la sentenza si riferisce, anche se non si tratta di spese anticipate dallo Stato ex art. 691 cod. proc. pen.. Tanto premesso, e dunque consentito alla parte civile di promuovere la procedura di correzione - che, del resto, è attivabile anche d'ufficio dal giudice nel rispetto delle forme ex art. 127 cod. proc. pen. - deve dirsi evidente l'error in iudicando del provvedimento
9.11.2004, per avere il giudice ritenuto preclusiva (impeditiva) della correzione la mancata formulazione, nell'udienza, dell'istanza della parte civile intesa alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali;
quando, invece, risulta dagli atti che la parte civile insistette nella costituzione rimandando all'atto che ricomprendeva la richiesta di condanna dell'imputato alla refusione delle spese e degli onorari di difesa, si da non necessitare, in reiterazione, una nuova specifica richiesta, neppure prevista tassativamente pena ex art. 444 cod. proc. pen.. E, peraltro, il giudice di legittimità ha pur stabilito che, nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, non può ritenersi che la pronuncia di condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile sia condizionata alla presentazione delle conclusioni da parte di questa, in quanto, avvenuta la richiesta di patteggiamento e rimanendo esclusa la possibilità della pronuncia sull'azione civile, è addirittura superflua la presentazione di conclusioni - atto che sarebbe ed è ex se deputato, in ragione del meccanismo che non consente "interferenze" di altro tipo della parte civile dopo la formulazione della richiesta concordata, ad ospitare la richiesta di rifusione delle spese - essendo sufficiente, ai fini della sola liquidazione delle spese, la presentazione della relativa nota (Cass. Sez. 5^, 8.6.1992 n. 9102, Renotti); e, ancora (come ricordato nella requisitoria scritta del Procuratore Generale presso questa Corte) che, in simili ipotesi, il giudice è addirittura tenuto a provvedere d'ufficio alla condanna al pagamento delle spese in favore della parte civile costituita, anche senza l'esplicita richiesta di questa (e sempre che non vi sia stata espressa rinuncia dell'avente diritto), liquidandole, in assenza della nota di cui al D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 153 con riferimento alla tariffa professionale vigente (Cass. Sez. 6^, 24.9.2001 n. 45130, P.C. in proc. Acerboni ed altri).
Conclusivamente - escluso che la correzione produca alcuna modifica essenziale della sentenza (la statuizione sulle spese non rientra nel patto) - il provvedimento 9.11.2004 deve essere annullato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di CI (non potendo provvedervi questa Corte se non a rischio di emettere un giudizio di merito, dato dalla possibilità di compensazione); dichiarato inammissibile, come detto, il ricorso avverso la sent. 18 maggio 2004 del medesimo Tribunale, con la condanna del ricorrente del pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento 9.11.2004, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di CI;
dichiara inammissibile il ricorso avverso la sent. 18 maggio 2004 del medesimo Tribunale e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2006