Sentenza 27 maggio 1998
Massime • 2
Il delitto di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, di cui all'art 516 cod.pen., rappresenta una forma di tutela avanzata rispetto al reato di frode in commercio, di cui all'art. 515 cod.pen., in quanto relativo ad una fase preliminare e comunque autonoma riguardo alla relazione commerciale vera e propria tra due soggetti, e presenta un ambito più vasto rispetto al delitto previsto dall'art. 515, poiché si consuma con la messa in commercio delle cose non genuine, configurando un reato di pericolo.
Alla omissione dell'ordine di pubblicazione della sentenza, pena accessoria prevista dall'art. 518 cod. pen. per le condanne per i delitti ivi indicati, può rimediarsi mediante la procedura di cui all'art. 130 cod.proc.pen., poiché la predetta non è discrezionale per la applicazione e le modalità. Ciò non comporta, pertanto, la violazione del principio del divieto di "reformatio in peius" perché trattasi di pubblicazione obbligatoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/1998, n. 7843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7843 |
| Data del deposito : | 27 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri: Udienza pubblica
Dott. AVITABILE Davide Presidente del 27/5/98
1. Dott. ACCATTATIS EN Consigliere SENTENZA
2. " DE AI UI " N. 1925
3. " ET LI " REGISTRO GENERALE
4. " NOVARESE Francesco " N. 46784/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RI EN n. a Nocera Tirinese in data 11 giugno 1946
avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 21 ottobre 1997 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Novarese
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Di Zenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
ON EN ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, emessa in data 21 ottobre 1997, con la quale veniva condannato per il delitto di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art.516 c.p.) deducendo quali motivi l'omessa motivazione e la violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente, giacché la schiacciata di suino è composta anche da latte in polvere di bovino e da insaccato di bovino, onde non è stato dimostrato il fatto addebitato di aver posto in vendita insaccato di suino commisto con carne bovina, l'erronea applicazione dell'art.516 c.p. non configurabile nella fattispecie, punibile solo in virtù
della contravvenzione dichiarata prescritta all'art.5 lett. a) della legge n. 283 del 1962, l'omessa motivazione sulla posa in vendita o messa in commercio della schiacciata e sulla sussistenza dell'elemento psicologico.
Motivi della decisione
I motivi addotti sono infondati ed alcuni inammissibili, perché propongono censure in fatto (il primo) o perché non sono stati dedotti in appello, il cui nucleo centrale consisteva, oltre ad una diversa lettura delle risultanze probatorie, nell'assorbimento del delitto nella contravvenzione, mentre l'impossibilità di configurare lo stesso era espressa in maniera generica e perplessa e perciò non ammissibile e comunque tale da non dover essere considerata nella sua interezza dalla Corte di appello di Catanzaro, giacché si tratta di una mera elencazione non supportata da argomenti (omessa motivazione sulla messa in commercio del prodotto alimentare, mancanza di genuinità e carenza di (motivazione?) sull'elemento soggettivo). Pertanto il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Infatti il giudice di merito con motivazione esente da vizi logici e giuridici ha valutato le risultanze probatorie ed in particolare le analisi effettuate ed ha affermato la responsabilità del ricorrente perché la natura bovina del budello e l'eventuale presenza di proteine del latte non possono aver influito sull'esito delle analisi, in quanto si deve escludere la possibilità di "migrazione di piccolissime quantità di liquido di budello al contenuto dell'insaccato" in base alla metodologia seguita e della parte esaminata.
Inoltre la Corte catanzarese ha fornito adeguata risposta circa la problematica del concorso del delitto con la contravvenzione e la configurabilità del reato di cui all'art.516 c.p. nella vendita di un insaccato dichiarato di puro suino con carne anche bovina, anche se la giurisprudenza di questa Corte non è univoca al riguardo, giacché alcune pronunce risolvono detta questione in base al principio di assorbimento della contravvenzione nel delitto (Cass.sez. VI 4 ottobre 1982, D'Azzò cui adde Cass. sez. III ud. 14 ottobre 1994, Fiorito) soprattutto dopo la modificazione apportata dalla legge n.441 del 1963 all'art.6 l.n.283 del 1962 e la chiara dizione dell'art.18 della legge da ultimo citata, mentre altre, cui aderisce la Corte d'appello di Catanzaro, ritengono sussistente il concorso formale di reati (Cass. sez. VI 2 marzo 1990 n. 9963, Lisa e Cass. sez. VI 22 luglio 1992 n. 8212, Borelli), ma nessuna, contrariamente all'assunto del ricorrente ed all'erronea indicazione di una decisione di questa Corte (Cass. sez. VI 31 dicembre 1968 n. 1484, Marchese rv.109873), assume l'assorbimento del delitto nella contravvenzione di cui all'art.5 lett. a) l. n. 283 del 1962. Infatti la sentenza citata appartiene a quel l'orientamento secondo cui i due reati concorrono e, quindi, la vendita di CI IS come di puro suino integra la contravvenzione citata, ma non esclude il delitto ex art.516 c.p.. Peraltro detti difformi orientamenti non assumono rilevanza nella fattispecie in esame, poiché la contravvenzione è stata zià dichiarata estinta per prescrizione ed i differenti indirizzi lascerebbero, comunque, sussistere il delitto, sicché anche sotto questo profilo la censura è infondata.
Inoltre il delitto di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine rappresenta una forma di tutela avanzata rispetto al reato di frode in commercio , in quanto relativo ad una fase preliminare e comunque autonoma riguardo alla relazione commerciale vera e propria tra due soggetti (Cass.sez. III 5 novembre 1965, Rosato in Giust.pen.1966, II, 668) e presenta un ambito più vasto, sotto un certo profilo, rispetto al delitto previsto dall'art.515 c.p., relativo, però, a qualsiasi cosa mobile, perché l'art.516 c.p. ha specifico riferimento alle sole sostanze alimentari ed il delitto si consuma con la messa in commercio delle cose non genuine (Cass. sez. VI 6 giugno 1967, Benetti), configurando un reato di pericolo. Perciò, sebbene in maniera non diffusa a causa della genericità del motivo dedotto con l'impugnazione, il giudice di appello si riferisce alla nozione di non genuinità della sostanza alimentare, seguendo giurisprudenza costante di questa Corte (Cass.sez. VI 20 gennaio 1970, Pallante), giacché opera la distinzione fra non genuinità naturale e formale: la prima attinente a quelle sostanze alimentari che abbiano subito un'artificiosa alterazione nella loro essenza e nella loro composizione normale mediante commistione di sostanze estranee o sottrazione di principi nutritivi caratteristici e la seconda concernente quelle che, dovendo contenere determinate sostanze o ben precisati quantitativi di esse, non le contengano nella misura richiesta oppure siano confezionate con additivi non consentiti.
Infatti si riferisce sia alla genuinità naturale sia alla "composizione formalizzata dal legislatore del prodotto alimentare", pur se la recente normativa in tema di etichettatura (d.leg.vo 30 dicembre 1992 n. 537) ha abrogato espressamente alcune disposizioni del R.D. 20 dicembre 1928 n. 3298 ed in particolare l'art.53, ma consente, comunque, di ritenere ancora sussistente una particolare presunzione di confezionamento delle salsicce con carne suina in mancanza di differenti cartelli indicatori, sicché la caratteristica peculiare di questo prodotto alimentare è quella di essere confezionato generalmente con carne suina, onde la predetta sostanza appare non genuina sotto un duplice profilo: quello legislativamente imposto e quello derivante dalla sottrazione di principi nutritivi caratteristici.
Non ignora il collegio un'isolata pronuncia che ritiene configurabile la contravvenzione di cui all'art.13 l. n.283 del 1962 nell'ipotesi in cui si pongano in vendita salsicce confezionate con carne IS, mentre il cartello le indica contenenti solo carne suina. Tuttavia tale decisione non è condivisibile perché, a parte la necessaria applicazione del principio di assorbimento, sono diversi il bene giuridico protetto (la lealtà pubblicitaria), l'oggetto della norma (la pubblicità ingannevole) e gli elementi costitutivi dei due reati, giacché non puo, qualificarsi come reclame pubblicitaria il cartello indicatore della composizione del prodotto alimentare, tanto è vero che viene considerata ipotesi di scuola per la sussistenza di questa contravvenzione la vendita di ricotta, confezionata con latte non di pecora, secondo l'esatta indicazione riportata negli ingredienti, e pubblicizzata con un'illustrazione di un regge di pecore al pascolo. Le argomentazioni finora svolte confermano l'assenza di ogni violazione di legge nell'esegesi dell'art.516 c.p., operata dalla sentenza impugnata, e l'esatta qualificazione giuridica del fatto contestato.
Le sentenze dei giudici di merito, poi, hanno omesso di ordinare la pubblicazione obbligatoria della sentenza, pena accessoria prevista dall'art.518 c.p., onde, poiché la predetta non è discrezionale per l'applicazione e le modalità, può rimediarsi mediante la procedura di cui all'art.130 c.p.p. (cfr. sul punto Cass. sez. III 29 aprile 1998 n. 874.P.G. in proc. De Stefano) disponendosi l'inserimento nel dispositivo della sentenza impugnata la frase "ordina pubblicarsi la sentenza per estratto sul giornale "La Repubblica", giacché tale previsione non comporta la violazione del principio del divieto di reformatio in pejus, perché trattasi di pubblicazione obbligatoria.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone che nel dispositivo della sentenza impugnata venga aggiunta la seguente frase: "ordina pubblicarsi la sentenza per estratto sul giornale "La Repubblica".
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 27 maggio 1998. Depositato in Cancelleria il 3 luglio 1998