Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/1998, n. 7843
CASS
Sentenza 27 maggio 1998

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Il delitto di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, di cui all'art 516 cod.pen., rappresenta una forma di tutela avanzata rispetto al reato di frode in commercio, di cui all'art. 515 cod.pen., in quanto relativo ad una fase preliminare e comunque autonoma riguardo alla relazione commerciale vera e propria tra due soggetti, e presenta un ambito più vasto rispetto al delitto previsto dall'art. 515, poiché si consuma con la messa in commercio delle cose non genuine, configurando un reato di pericolo.

Alla omissione dell'ordine di pubblicazione della sentenza, pena accessoria prevista dall'art. 518 cod. pen. per le condanne per i delitti ivi indicati, può rimediarsi mediante la procedura di cui all'art. 130 cod.proc.pen., poiché la predetta non è discrezionale per la applicazione e le modalità. Ciò non comporta, pertanto, la violazione del principio del divieto di "reformatio in peius" perché trattasi di pubblicazione obbligatoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/1998, n. 7843
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7843
    Data del deposito : 27 maggio 1998

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