Sentenza 5 maggio 2005
Massime • 2
Nella sentenza emessa ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., qualora la parte civile abbia tempestivamente presentato la domanda di rifusione delle spese, ma non la relativa nota, il giudice del patteggiamento può procedere alla liquidazione sulla base della tariffa professionale vigente. Se invece l'interessato non ha presentato la relativa domanda, poichè non può essere pronunciata la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni e non è configurabile una situazione di soccombenza da cui derivi, ex lege, il diritto della parte vittoriosa alla ripetizione delle spese sostenute per far valere la sua pretesa nel processo, deve escludersi che, nell'applicare la pena concordata, il giudice possa liquidare d'ufficio le spese processuali a favore della parte civile.
Con la sentenza di "patteggiamento" vanno applicate le sanzioni amministrative accessorie, essendo il divieto, eccezionale, dell'art. 445 cod. proc. pen. limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria. Ne consegue che con la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 222 D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), e ciò persino se essa sia stata già disposta dal prefetto, posto che, una volta stabilita dal giudice la durata della sospensione, da questa dovrà detrarsi il periodo di tempo già scontato per effetto della sospensione ordinata dal prefetto. Non rileva che nella richiesta di patteggiamento non sia stata fatta menzione della sanzione amministrativa, giacchè essa non può formare oggetto dell'accordo tra le parti, limitato alla pena, e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia. Nè potrebbe opporsi che la sanzione amministrativa verrebbe applicata in difetto di accertamento del reato, in quanto nel patteggiamento, anche se non si fa luogo all'affermazione della responsabilità dell'imputato, si procede comunque all'accertamento del reato, sia pure sui generis, essendo fondato sulla descrizione del fatto reato, nei suoi elementi, soggettivo ed oggettivo, contenuta nel capo d'imputazione, e non contestata dalle parti nel formulare la richiesta, perchè stimata rispondente al vero o, quanto meno, non contestabile.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza emessa il 4 ottobre 2018, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Saymon M. la pena concordata di mesi tre e giorni venti di arresto ed euro millecinquecento di ammenda, sostituita con la sanzione del lavoro di pubblica utilità da svolgere per centosedici giorni, in relazione al reato di cui agli artt. 186-bis, commi 1, lett. a), e 3, seconda ipotesi, e 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, allo stesso contestato perché, minore degli anni ventuno e titolare di patente di guida conseguita da meno di tre anni, aveva circolato alla guida del veicolo Renault Clio targato DY678NY in stato di …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 21 settembre 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza emessa il 4 ottobre 2018, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Saymon M. la pena concordata di mesi tre e giorni venti di arresto ed euro millecinquecento di ammenda, sostituita con la sanzione del lavoro di pubblica utilità da svolgere per centosedici giorni, in relazione al reato di cui agli artt. 186-bis, commi 1, lett. a), e 3, seconda ipotesi, e 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, allo stesso contestato perché, minore degli anni ventuno e titolare di patente di guida conseguita da meno di tre anni, aveva circolato alla guida del veicolo Renault Clio targato DY678NY in stato di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/05/2005, n. 27931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27931 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 05/05/2005
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. SPAGNUOLO ON - Consigliere - N. 934
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - N. 30352/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA, dal P.G. generale presso la Corte d'appello di Venezia, dalle parti civili FRAULIN ON, n. a Caorle il 20.1.1956, MARTELLO RI, n. a Mondragone il 29.9.1960, FRAULIN LA, n. a Venezia il 2.10.1983;
nel procedimento penale a carico di:
ER DO n. a Venezia il 12.7.1942;
nei confronti della sentenza ex art. 444 c.p.p. in data 26 febbraio 2004 del GIP. di Venezia;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale in persona del Dott. Vittorio Meloni, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ed all'omessa pronuncia sulle spese a favore della parte civile.
FATTO E DIRITTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia ed il Procuratore generale presso la locale Corte di appello propongono ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe, pronunciata ex art. 444 c.p.p., nei confronti di ON DO per il reato di omicidio colposo aggravato ai sensi dell'art. 589, 2 comma c.p., dolendosi del fatto che il Giudice aveva omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida derivante ope legis (art. 222 d.lgs. n. 285/92) dalla consumazione del reato in questione;
concludono, pertanto, chiedendo l'annullamento della sentenza in parte qua con i conseguenti provvedimenti.
Propongono ricorso per Cassazione le costituite parti civili, UL ON, LO RI e UL LA deducendo, con due motivi strettamente connessi, la violazione di legge con riferimento agli artt. 573 e 575 c.p.p. per l'omessa condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute, il GIP aveva disatteso la relativa domanda, in conformità ad un orientamento di legittimità risalente nel tempo, tale provvedimento con la mancanza di deposito della nota spese e la lettera dell'art. 153 disp. att. c.p.p.. I ricorsi sono fondati.
Con riferimento a quelli proposti dai rappresentanti della pubblica accusa, rileva la Corte che per assunto non controverso con la sentenza di "patteggiamento" vanno applicate le sanzioni amministrative accessorie, essendo il divieto, eccezionale, dell'art. 445 c.p.p. limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria. Ne deriva che con la sentenza ex art. 444 c.p.p. deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada); e ciò persino se la sospensione sia stata già disposta dal prefetto, posto che, una volta stabilita dal giudice la durata della sospensione, da questa dovrà detrarsi il periodo di tempo già scontato per effetto della sospensione ordinata dal prefetto. In senso contrario, non potrebbe neppure opporsi che nella richiesta di patteggiamento non sia stata fatta menzione della sanzione amministrativa, giacché detta sanzione non può formare oggetto dell'accordo tra le parti, che deve essere limitato alla pena, e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia. Nè potrebbe opporsi che la sanzione amministrativa verrebbe applicata in difetto di accertamento del reato, in quanto nel patteggiamento, anche se non si fa luogo all'affermazione della responsabilità dell'imputato, si procede comunque all'accertamento del reato, sia pure sui generis, essendo fondato sulla descrizione del fatto reato, nei suoi elementi, soggettivo ed oggettivo, contenuta nel capo d'imputazione, e non contestata dalle parti, nel formulare la richiesta, perché stimata rispondente al vero o, quanto meno, non contestabile (ex pluribus, da ultimo, Cass., Sez. 4^, 15 gennaio 2003, Proc. gen. App. L'Aquila in proc. Francesconi).
Parimenti fondato è il ricorso delle parti civili.
Risulta dagli atti (la cui consultazione è consentita dalla natura della censura) che la domanda alla rifusione delle spese è stata ritualmente proposta dalle parti civili, che non hanno però presentato la relativa nota.
Come evidenziato dalle parti ricorrenti, sulla questione si sono pronunciate le sezioni Unite di questa Corte (sent. 27 ottobre 1999, n. 20) che, con motivazione condivisa dal Collegio, ha affermato che nella sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nell'ipotesi in cui l'interessato abbia tempestivamente presentato la domanda di rifusione delle spese, ma non la relativa nota, il giudice del patteggiamento può procedere alla liquidazione sulla base della tariffa professionale vigente.
Diversa è l'ipotesi in cui l'interessato non abbia presentato la relativa domanda: in tal caso, poiché ex art. 444 c.p.p. non può essere pronunciata la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni e, pertanto, non è simmetricamente configurabile una situazione di soccombenza da cui derivi, "ex lege". il diritto della parte vittoriosa alla ripetizione delle spese sostenute per far valere la sua pretesa nel processo, deve escludersi che, nell'applicare la pena concordata, il giudice possa liquidare d'ufficio, in mancanza della domanda dell'interessato, le spese processuali a favore della parte civile.
La sentenza deve essere quindi annullata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nonché alla omessa liquidazione delle spese delle parti civili, con rinvio al GIP presso il Tribunale di Venezia per l'applicazione della sanzione amministrativa e la liquidazione delle spese a favore delle costituite parti civili.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e limitatamente alla omessa liquidazione delle spese delle parti civili a carico dell'imputato e rinvia limitatamente a tali punti al GIP del Tribunale di Venezia.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2005