Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/05/2005, n. 27931
CASS
Sentenza 5 maggio 2005

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Nella sentenza emessa ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., qualora la parte civile abbia tempestivamente presentato la domanda di rifusione delle spese, ma non la relativa nota, il giudice del patteggiamento può procedere alla liquidazione sulla base della tariffa professionale vigente. Se invece l'interessato non ha presentato la relativa domanda, poichè non può essere pronunciata la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni e non è configurabile una situazione di soccombenza da cui derivi, ex lege, il diritto della parte vittoriosa alla ripetizione delle spese sostenute per far valere la sua pretesa nel processo, deve escludersi che, nell'applicare la pena concordata, il giudice possa liquidare d'ufficio le spese processuali a favore della parte civile.

Con la sentenza di "patteggiamento" vanno applicate le sanzioni amministrative accessorie, essendo il divieto, eccezionale, dell'art. 445 cod. proc. pen. limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria. Ne consegue che con la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 222 D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), e ciò persino se essa sia stata già disposta dal prefetto, posto che, una volta stabilita dal giudice la durata della sospensione, da questa dovrà detrarsi il periodo di tempo già scontato per effetto della sospensione ordinata dal prefetto. Non rileva che nella richiesta di patteggiamento non sia stata fatta menzione della sanzione amministrativa, giacchè essa non può formare oggetto dell'accordo tra le parti, limitato alla pena, e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia. Nè potrebbe opporsi che la sanzione amministrativa verrebbe applicata in difetto di accertamento del reato, in quanto nel patteggiamento, anche se non si fa luogo all'affermazione della responsabilità dell'imputato, si procede comunque all'accertamento del reato, sia pure sui generis, essendo fondato sulla descrizione del fatto reato, nei suoi elementi, soggettivo ed oggettivo, contenuta nel capo d'imputazione, e non contestata dalle parti nel formulare la richiesta, perchè stimata rispondente al vero o, quanto meno, non contestabile.

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  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza emessa il 4 ottobre 2018, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Saymon M. la pena concordata di mesi tre e giorni venti di arresto ed euro millecinquecento di ammenda, sostituita con la sanzione del lavoro di pubblica utilità da svolgere per centosedici giorni, in relazione al reato di cui agli artt. 186-bis, commi 1, lett. a), e 3, seconda ipotesi, e 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, allo stesso contestato perché, minore degli anni ventuno e titolare di patente di guida conseguita da meno di tre anni, aveva circolato alla guida del veicolo Renault Clio targato DY678NY in stato di …

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  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 21 settembre 2020

    RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza emessa il 4 ottobre 2018, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Saymon M. la pena concordata di mesi tre e giorni venti di arresto ed euro millecinquecento di ammenda, sostituita con la sanzione del lavoro di pubblica utilità da svolgere per centosedici giorni, in relazione al reato di cui agli artt. 186-bis, commi 1, lett. a), e 3, seconda ipotesi, e 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, allo stesso contestato perché, minore degli anni ventuno e titolare di patente di guida conseguita da meno di tre anni, aveva circolato alla guida del veicolo Renault Clio targato DY678NY in stato di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/05/2005, n. 27931
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27931
Data del deposito : 5 maggio 2005

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