Art. 536. Pubblicazione della sentenza come effetto della condanna 1. Nei casi previsti dall' articolo 36 del codice penale , il giudice stabilisce nel dispositivo se la sentenza deve essere pubblicata per intero o per estratto e designa il giornale o i giornali in cui deve essere inserita.
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24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
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- 1. La manovra finanziaria (d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 106/2011)Paolo Caccialanza · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
[…] Per tali specifiche ipotesi continuerà dunque a trovare autonoma applicazione la normativa processuale dettata dal codice di rito: il Giudice, pertanto, dovrà indicare nel dispositivo della sentenza di condanna i titoli dei quotidiani in cui dovrà trovare pubblicazione la pronuncia, specificando se sia necessaria la pubblicazione integrale della decisione o se invece sia sufficiente dare notizia della condanna mediante diffusione dell'estratto (cfr. art. 536 c.p.p.); la materiale esecuzione della sanzione avverrà a cura del Pubblico Ministero, e potrà essere eventualmente contenuta in apposito supplemento alla pubblicazione cartacea (cfr. art. 694, co. 2 e 3, c.p.p.). […]
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Giurisprudenza • 39
- 1. Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/02/2014, n. 36492Provvedimento: […] Il riferimento è in particolare alle ipotesi di cui all'art. 535 c.p.p., comma 4, e al coordinato disposto dell'art. 536 c.p.p., comma 3, e art. 547 c.p.p.. […]Leggi di più...
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