Articolo 536 del Codice di procedura penale
Articolo 459Articolo 459
Versione
24 ottobre 1989
Art. 536. Pubblicazione della sentenza come effetto della condanna 1. Nei casi previsti dall' articolo 36 del codice penale , il giudice stabilisce nel dispositivo se la sentenza deve essere pubblicata per intero o per estratto e designa il giornale o i giornali in cui deve essere inserita.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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