Sentenza 24 febbraio 1999
Massime • 1
In tema di correzione di errori materiali, poiché l'art. 130 cod. proc. pen. è applicabile solo quando la correzione non comporti una modifica essenziale del provvedimento o la sostituzione di una decisione già assunta, non è ammissibile il ricorso a tale procedimento se esso si concluda con l'emanazione di un provvedimento di correzione con il quale il giudice ordini la cancellazione, da una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, della frase "Dispone la sospensione condizionale della pena per il tempo e alle condizioni di legge". (Nel caso, in cui la richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena non era contenuta nell 'accordo delle parti - per non poterne l'imputato beneficiare per i suoi precedenti penali - la Corte di cassazione ha ritenuto trattarsi di errore concettuale e non di errore materiale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/02/1999, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUCIANO DI NOTO Presidente del 24.2.1999
Dott. UGO CANDELA Consigliere SENTENZA
Dott. ANTONINO ASSENNATO Consigliere N.742
Dott. ARTURO CORTESE Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. GIAN GIULIO AMBROSINI Consigliere N.32054/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
LE LL, nato a [...] il [...],
avverso l'ordinanza per correzione di errore materiale emessa il 6.7.1998 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena.
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Dott. Assennato;
udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto, Dottor Antonio Albano, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
osserva
IN FATTO
Con ordinanza del 6.7.1998 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Modena in esito a procedimento camerale per correzione di errore materiale ordinava la cancellazione della frase "Dispone la sospensione condizionale della pena per il tempo e alle condizioni di legge" dal dispositivo della sentenza da lui medesimo emessa il 19.2.1998 e applicativa di pena concordata a DA LI.
Fondava la decisione sul rilievo che, prevedendo la richiesta concordata dalle parti "l'applicazione della pena di un anno e quattro mesi di reclusione e lire otto milioni di multa senza il beneficio della sospensione condizionale della pena", del quale l'imputato non poteva fruire per i suoi precedenti, e sulla considerazione che, non avendo il Giudice in caso di patteggiamento "alcun potere di influire sul contenuto della decisione di merito" e potendo la sua decisione muoversi soltanto sull'alternativa del rigetto o dell'integrale accoglimento della richiesta delle parti, salvo applicazione al caso di specie dell'art. 129 c.p.p. e dell'art. 240/2 c.p.; la clausola predetta, "assolutamente spuria" rispetto all'accordo delle parti, era all'evidenza "un mero refuso grafico" "frutto del mancato controllo intellettuale sull'operazione materiale di redazione del segno grafico", derivante dall'uso - imposto da esigenze universalmente note e ineludibili di velocizzazione delle procedure - di un prestampato diverso di quello predisposto al caso di specie e concretante un errore materiale, suscettibile di correzione secondo la disciplina di cui agli artt. 130 e 127 c.p.p..- Tramite il proprio difensore ricorre per cassazione lo LI e denunzia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 130 e 547 c.p.p.. Premessa breve narrativa in tutto rispondente a quella sottesa al provvedimento impugnato e ammesso che effettivamente "la sospensione condizionale della pena non poteva essere concessa e che il Giudice si è sbagliato", nega che l'errore sia rimediabile con la procedura in fattispecie applicata, non risultando dal provvedimento medesimo la divergenza tra dispositivo e volontà del Giudice, per tale ragione non conoscibile dalle parti e integrando la concessione del beneficio una modifica essenziale del provvedimento, postulante non già un errore materiale, ma un errore concettuale emendabile eliminabile soltanto coi normali mezzi d'impugnazione esperiendi prima del suo passaggio in giudicato.
IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Di vero, intervenuta a dirimere il precedente contrasto la pronunzia delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (S.U. 11.6.1993 n. 5882, rv. 193417), è ormai jus receptum che nel procedimento speciale di applicazione della pena a richiesta delle parti il beneficio della sospensione condizionale, oltreché nell'ipotesi di subordinazione dell'efficacia della richiesta della sua concessione, specificatamente prevista dal comma terzo dell'art. 444 c.p.p., può essere concesso solamente quando la relativa domanda abbia formato oggetto della pattuizione intervenuta fra le parti, di guisa che esso non poteva essere in fattispecie concesso dal giudice procedente. Vero è infatti che la severa ed eccezionale limitazione del potere discrezionale dalla legge in via generale attribuito al Giudice in ordine alla concessione del beneficio predetto fonda, nel rito speciale, sull'attribuzione delle parti di poter - ordinariamente propri del giudice - di determinare la pena irroganda in concreto e addirittura di chiedere e ottenere l'irrogazione di detta pena senza il previo accertamento di penale responsabilità, del quale la legge fa obbligo al giudice, nemmeno per ammissione;
ma è pur vero che la specialità del rito, profondamente diverso nei suoi presupposti, nelle modalità di uno svolgimento e nei suoi effetti;
la diversa rilevanza, formale e sostanziale, dell'intervento e dei poteri delle parti rispetto all'intervento, limitato, e alla rilevanza, correlatamente sminuita, dei poteri del giudice;
il diverso fondamento - la concorde volontà delle parti e la sua adeguatezza formale ai vincoli di legge - e la valenza della sentenza - diversa di quelle delle altre sentenze quanto agli effetti civili e amministrativi - che egli emette a chiusura del procedimento, non consentono tuttavia vie e spazi più ampi all'accertamento e quindi alla correzione dell'errore materiale, che in ogni caso non può ricomprendere in sè l'errore concettuale, dal quale deve restare ben distinto.
Secondo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte (Sez. Un.14.6.1993 n. 6019, riv. 198543, imp. Armati) in tema di correzione di errori materiali si deve infatti ritenere esclusa l'applicabilità dell'art. 130 c.p.p. quando la correzione si risolve nella modifica essenziale o nella sostituzione di una decisione già assunta. L'errore, quale che ne sia la causa determinante, una volta divenuto partecipe del processo formativo della volontà del giudice, non può che diffondere i suoi effetti sulla decisione;
ma questa nella sua organica unità e nelle sue essenziali componenti non può subire interventi correttivi, qualunque sia l'ampiezza che si voglia dare alla nozione di errore materiale, suscettibile di correzione. Viceversa sono sempre ammissibili gl'interventi correttivi imposti solo dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione col suo reale intangibile contenuto, proprio perché intrinsecamente incapaci di incidere sulla decisione già assunta. Coerentemente questa Suprema Corte ha ritenuto che, se di norma, in caso di discordanza tra il dispositivo letto in udienza e quello trascritto nella sentenza successivamente depositata, deve prevalere il primo, siccome mezzo attraverso il quale trova immediata estrinsecazione la volontà del giudice, nella procedura disciplinata dall'art. 444 c.p. riveste invece decisiva rilevanza il verbale di udienza, nel quale vengono consacrate le convergenti volontà delle parti, poi recepite e fatte proprie dalla sentenza dopo le verifiche richieste dalla legge, di guisa che in detta procedura è al detto verbale che si deve attribuire prevalenza, anche nel caso che esso contrasti col dispositivo, dovendosi le diverse indicazioni contenute in quest'ultimo ritenere frutto di errore materiale, da correggere in applicazione dell'art. 130 c.p.p. (cfr. Cass. II, 3.8.1992 n. 8679, rv. 191539; Cass. VI, 2.9.1995 n. 2908, rv. 203196 e, più recentemente, Cass. V, 28.3.1996 n. 55, rv. 204242). Tali pronunzie però afferiscono ad errori materiali, in genere errori di computo eseguito dal giudice su indicazioni delle parti o errate trascrizioni dei dati dalle stesse forniti;
ma non afferiscono - e non potrebbero per le ragioni sucennate - ad un errore concettuale a qualsiasi causa dovuto, che va - e andava in fattispecie - corretto mediante esperimento delle opportune impugnazioni.
La statuizione, della quale col provvedimento impugnato è stata disposta la cancellazione, modifica infatti in modo essenziale la posizione dell'imputato e, sia essa addebitabile ad un difetto di attenzione del Giudice di merito, al sovraccarico di lavoro o a qualsiasi altra causa, indifferentemente, esorbita dai limiti propri dell'errore materiale e assume i connotati propri di un errore concettuale, di guisa che la sua correzione assume le caratteristiche di una inammissibile sostituzione di una decisione già assunta. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 1999.-
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 1999