Sentenza 8 novembre 2006
Massime • 1
È illegittima l'ordinanza con cui il Tribunale, a correzione, ex art. 130 cod. proc. pen., della sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto previamente pronunciata, disponga - unitamente alla revoca della condanna dell'imputato al risarcimento del danno - la condanna del querelante al pagamento delle spese del procedimento, considerato che il rimedio di correzione di errore materiale, esperibile nel caso di omessa condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 535, comma quarto, cod. proc. pen., trattandosi di conseguenza "ex lege" della pronuncia di condanna dell'imputato, non è, invece, adottabile nel caso di omessa condanna del querelante alle spese anticipate dallo Stato di cui agli art. 427 e 542 cod. proc. pen., la quale non costituisce conseguenza "ex lege", vale a dire automatica, del proscioglimento o dell'assoluzione dell'imputato e può essere adottata solo quando risulti che l'attribuzione del reato all'imputato sia ascrivibile a colpa del querelante. Ne deriva che, in tal caso, è necessaria una valutazione di merito rimessa al potere discrezionale del giudice, con la conseguenza che, ove manchi la pronuncia di condanna del querelante alle spese del procedimento, è possibile esperire solo il rimedio dell'impugnazione e non quello della correzione di errori materiali (Vedi Corte cost., sent. n. 180 e 423 del 1993).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/11/2006, n. 41547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41547 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 08/11/2006
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - N. 1899
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 038923/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI NA, N. IL 08/11/1942;
nel procedimento
contro
:
2) NI ET N. IL 25/07/1946;
avverso SENTENZA del 26/11/2004 TRIBUNALE di TORINO;
e ordinanza del medesimo tribunale in data 22/12/2004;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE RENATO LUIGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Vito D'ambrosio che ha concluso per l'annullamento s.r. limitatamente alla condanna della querelante al pagamento delle spese del procedimento;
udito il difensore avv. Claudia D'Amato.
OSSERVA
1. Con sentenza 26 novembre 2004 il Tribunale di Torino,in riforma della decisione del locale giudice di pace, assolveva CO RO dai reati di ingiuria e minaccia per insussistenza del fatto, ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p.. Successivamente, il 22 dicembre 2004, con ordinanza adottata ex art.130 c.p.p., lo stesso giudice, a correzione dell'anzidetta sentenza,
disponeva la revoca della condanna dell'imputato al risarcimento del danno e la con danna della querelante CO EN al pagamento delle spese del procedimento.
Ricorre per cassazione la nominata CO lamentando erronea interpretazione e falsa applicazione dell' art. 130 c.p.p. nel combinato disposto con l'art. 535 u.c., c.p.p., artt. 542 e 427 c.p.p.. 2. Il rimedio di correzione di errore materiale, previsto dall'art.130 c.p.p., è esperibile nel caso di omessa condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, come stabilisce espressamente l'art. 535 c.p.p., comma 4: disposizione che si giustifica in quanto il carico delle spese processuali è una conseguenza ex lege della pronuncia di condanna dell'imputato, disciplinata dal medesimo art. 535, comma 1.
Non costituisce invece conseguenza ex lege, vale a dire automatica, del proscioglimento o dell'assoluzione dell'imputato la condanna del querelante alle spese anticipate dallo Stato, prevista dagli artt.427 e 542 c.p.p.. Tale condanna è infatti possibile solo quando risulti che l'attribuzione del reato all'imputato sia ascrivibile a colpa del querelante (v. sent. Corte cost. n. 180 e 423 del 1993). Ciò comporta, com'è evidente, una valutazione di merito affidata al potere discrezionale del giudice, sicché, ove manchi la pronuncia di condanna del querelante alle spese del procedimento, tale omissione è soggetta soltanto al rimedio dell'impugnazione, non essendo emendabile con il ricorso alla procedura di correzione di errore materiale.
3. Per questa parte merita dunque accoglimento il ricorso in scrutinio, che va invece dichiarato inammissibile, per carenza di interesse dell'impugnante, relativamente alla disposta revoca della condanna dell'imputato al risarcimento del danno, del resto inutile perché una tale condanna è incompatibile con una pronuncia di assoluzione.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza di correzione ex art. 130 c.p.p. nella parte riguardante la condanna della querelante al pagamento delle spese del procedimento.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2006