Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/2000, n. 93
CASS
Sentenza 13 gennaio 2000

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La procedura di correzione degli errori materiali non è consentita allorché determini la modifica essenziale del provvedimento o si risolva addirittura nella sostituzione della decisione assunta, con la conseguenza che il ricorso alla detta procedura non è possibile per modificare l'essenza della decisione, sia pure adottata dal giudice per errore materiale, mentre ad essa si può fare ricorso allorché l'errore materiale incida su elementi della pronuncia estranei al "thema decidendum" e conseguenti alla stessa per dettato legislativo non implicante alcuna discrezionalità da parte del giudice. (Fattispecie nella quale la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha annullato senza rinvio l'ordinanza con la quale il giudice di merito aveva, a norma dell'art.130 cod.proc.pen., escluso i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione applicati in sentenza, sul presupposto che i benefici stessi non figuravano nel dispositivo letto in udienza e depositato in atti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/2000, n. 93
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 93
    Data del deposito : 13 gennaio 2000

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