Sentenza 13 gennaio 2000
Massime • 1
La procedura di correzione degli errori materiali non è consentita allorché determini la modifica essenziale del provvedimento o si risolva addirittura nella sostituzione della decisione assunta, con la conseguenza che il ricorso alla detta procedura non è possibile per modificare l'essenza della decisione, sia pure adottata dal giudice per errore materiale, mentre ad essa si può fare ricorso allorché l'errore materiale incida su elementi della pronuncia estranei al "thema decidendum" e conseguenti alla stessa per dettato legislativo non implicante alcuna discrezionalità da parte del giudice. (Fattispecie nella quale la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha annullato senza rinvio l'ordinanza con la quale il giudice di merito aveva, a norma dell'art.130 cod.proc.pen., escluso i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione applicati in sentenza, sul presupposto che i benefici stessi non figuravano nel dispositivo letto in udienza e depositato in atti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/2000, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Avitabile Davide Presidente del 13/01/2000
1. Dott. Rizzo Aldo Consigliere SENTENZA
2. Dott. Onorato P. Luigi Consigliere N.93
3. Dott. Grillo Carlo Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Fiale Aldo Consigliere N.16775/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di AR CO, nato a [...] il [...],
avverso l'ordinanza del 18/12/98 emessa dal Pretore di S. Maria Capua Vetere - Sezione distaccata di Capua - Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
- lette le conclusioni del P.G., con cui chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
la Corte rileva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il menzionato Pretore disponeva la correzione dell'errore materiale contenuto nella propria sentenza n. 54 del 2/2/96, consistente nella indicazione di aver concesso a AS CO - condannato alla pena di mesi 10 di reclusione e L. 800.000 di multa per abusi edilizi e violazione dei sigilli - i benefici della sospensione della pena e non menzione della condanna. Affermava, infatti, il Pretore che la concessione di detti benefici non figurava nel dispositivo letto in udienza e depositato in atti, per cui l'indicazione di essi, sia nella parte motiva che nel dispositivo della sentenza, doveva ritenersi frutto di mero errore materiale in cui egli era incorso nella stesura della decisione. Ricorre per cassazione la difesa, chiedendo l'annullamento di tale ordinanza, in quanto l'effettuata correzione determina una modificazione essenziale della sentenza e non è pertanto applicabile la procedura di cui agli artt. 127 e 130 c.p.p.; inoltre la sentenza, nella stesura depositata, non era stata impugnata sul punto dall'imputato, ne' poteva esserlo per evidente carenza di interesse. Il ricorso è fondato.
La correzione di cui si discute è stata effettuata, con la procedura dell'incidente di esecuzione, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di appello, che ovviamente non ha statuito sul punto della concessione dei benefici di legge all'imputato, non essendo lo stesso oggetto di impugnazione. In definitiva il AS - contumace nel giudizio pretorile, e dunque non presente alla lettura del dispositivo in udienza - non ha avuto la possibilità, ignorandolo, di impugnare la mancata concessione dei benefici di legge. Ma la pronunzia in esame, oltre a violare il principio dell'intangibilità del giudicato ed a ledere sostanzialmente i diritti della difesa, non è in linea con l'orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui la procedura di correzione degli errori materiali inficianti provvedimenti giurisdizionali non è consentita allorché determini la modifica essenziale del provvedimento ovvero si risolva addirittura nella sostituzione della decisione assunta, con la conseguenza che il ricorso alla detta procedura non è possibile per modificare l'essenza della decisione, sia pure adottata dal giudice per errore materiale, mentre ad essa si può fare ricorso allorché l'errore materiale incide su elementi della pronuncia estranei al "thema decidendum" e conseguenti alla stessa per dettato legislativo non implicante alcuna discrezionalità da parte del giudice.
Ne discende l'annullamento del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza. Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2000