Sentenza 12 luglio 2001
Massime • 1
In tema di applicazione di pena su richiesta delle parti, allorché con la relativa sentenza si ometta di provvedere sulle spese processuali sostenute dalla parte civile, tale parte deve proporre ricorso per cassazione, in applicazione dell'art.111 Cost., deducendo la violazione della legge processuale a suo danno e non può, invece, esperire il rimedio di correzione di errore materiale, previsto dall'art.130 cod. proc.pen., in quanto tale procedura è limitata dall'art.535, comma 4, dello stesso codice all'omessa condanna al pagamento delle spese processuali, che sono sempre poste a carico del condannato a norma del comma 1 del medesimo art.535, mentre la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile non è una conseguenza ex lege dell'accoglimento della domanda di restituzione o risarcimento del danno, potendo sempre il giudice disporre la loro compensazione, totale o parziale. (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha annullato la sentenza di patteggiamento senza rinvio, limitatamente all'omessa pronuncia sulle spese processuali in favore della parte civile e ha trasmesso gli atti al Tribunale competente per i conseguenti provvedimenti)
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/07/2001, n. 33215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33215 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUIGI SANSONE - Presidente - del 12/07/2001
1. Dott. FRANCESCO ROMANO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. RENATO FULGENZI - Consigliere - N. 2805
3. Dott. RAFFAELE LEONASI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. NICOLA MILO - Consigliere - N. 21679/2000
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
US ER, parte civile, nei confronti di TO ES. avverso la sentenza del 16/2/2000 del GIP Tribunale Crema. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso,
Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. Leonasi
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sost. Procuratore Generale Dr. Carmine Di Zenzo che ha concluso per l'annullamento della sentenza con trasmissione degli atti al Tribunale di Crema per il giudizio
Premesso
AL ER è ricorrente, quale, parte civile avverso la sentenza del 16/2/2000 del GIP Tribunale Crema che ha applicato a TO ES pena concordata ex art. 444 C.P. per il reato di cui agli artt. 81 cp., 646 e 61 n. 11 C.P. commesso in danno di lei. Deduce che, dopo una prima sentenza di condanna da parte del Pretore di Crema, impugnata dal Procuratore della Repubblica e annullata con rinvio dalla Corte di cassazione per la omessa considerazione di una circostanza aggravante, l'imputato era stata tratto nuovamente a giudizio con decreto del Presidente del Tribunale di Crema, essendo nel frattempo divenuta efficace la legge sulla soppressione degli uffici pretorili, per l'udienza del 20 marzo 2000. Solo in questa circostanza si era appreso che nel frattempo con sentenza del 16/2/2000, il GIP aveva applicato pena concordata tra le parti, senza che della relativa udienza fosse dato avviso ad essa parte civile. Di qui la nullità della sentenza sia per la irregolare regressione del procedimento dalla fase del giudizio a quella davanti al GIP, sia per l'omessa partecipazione della parte privata che avrebbe avuto quanto meno diritto a chiedere anche in sede di "patteggiamento" la liquidazione delle spese ad essa spettanti.
Si osserva
1. Non è anzitutto dubbio che il giudizio relativo ad applicazione della pena su richiesta - ancorché nella specie svoltosi in modo del tutto singolare davanti al GIP (quando già del processo era investito il giudice del dibattimento) - abbia dato luogo a una sentenza che ha un suo preciso rilievo processuale e che non può essere rimossa come atto deliberativo sul negozio processuale intercorso tra le due parti legittimate in mancanza di impugnazione ad opera di taluna di queste (arg. ex art. 448 CPP).
2.Su opposto versante, pacifico che la costituzione di parte civile della AL era ritualmente avvenuta già prima del giudizio in cassazione che diede luogo al rinvio davanti ala stessa A.G, di Crema, è evidente che la predetta col rimanere esclusa dalla fase procedimentale conclusasi con la sentenza qui impugnata, abbia subito un pregiudizio costituito, almeno e in tesi dalla mancata condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute (Corte cost. n 443/1990).
3. Peraltro questa circostanza, se dà conto dell'interesse ad impugnare, non è di per sè sufficiente a risolvere la questione dell'esistenza di un mezzo di impugnazione (la cui categoria, come si sa, conosce solo casi tassativi) o di un qualsiasi strumento processuale che consenta a quella parte di rimuovere il provvedimento, quanto meno nei limiti del proprio interesse.
3.1. Non può tornare utile allo scopo l'art. 576 CPP neppure per la prima parte - dov'è prevista in generale la possibilità d'impugnazione col mezzo riconosciuto al p.m. "contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile" - perché la regola pare riguardare soltanto i casi nei quali vi sia stata una qualsiasi pronuncia di accoglimento o di rigetto, sulla domanda civilistica, non pure un'ipotesi come quella all'esame, certamente marginale sul piano della casistica. Ciò tenuto anche conto del fatto che la parte civile ha, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta, acquisito il limitato spazio di riconoscimento solo per effetto della nota pronunzia della Consulta, continuando peraltro a rimanere estranea al rapporto processuale in senso stretto, secondo lo schema originariamente disegnato. dal codice di rito: tanto che la sentenza di "patteggiamento" - persino quando pronunziata, ricorrendone le condizioni, dopo la chiusura del dibattimento - non fa in alcun caso stato nei di lei confronti (art.445, primo comma CPP).
3.2. Neppure sembra potersi pensare alla più semplice delle soluzioni ossia al procedimento di correzione di errore materiale (art. 130 CPP), giacché a questo - come si sa - si può far luogo solo in caso di discordanza fra l'effettivo pensiero del giudice e la sua esternazione nel provvedimento e sempre che all'operazione si possa procedere senza alcuna ulteriore valutazione discrezionale da parte del giudicante (cfr. per tutte, da sez. 1^ 12/3/1991, Bonetti a sez. 1^, 18/1/1999, Ruggiu): è questa la ragione per la quale il nuovo codice di rito, recependo un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha espressamente previsto (art. 535 ult. cpv.) la "rettifica" della sentenza per il caso di omessa pronunzia sulle spese processuali.
In verità, con decisione 22/9/1998, Passamonte P. (RV 21576) di questa sezione, si è ritenuto applicabile il procedimento di correzione anche alla rifusione delle spese giudiziali sostenute dalla parte civile (art. 541 CPP), ancorché quest'ultima norma non contenga disposizione analoga a quella dell'art. 535 proprio perché - si è detto - anche rispetto alla parte civile si tende ad ovviare alla omissione di una pronuncia "necessariamente conseguente a una situazione processuale ormai definita". Non condivide questo Collegio tale orientamento intanto perché non sembra casuale che in un codice impostato su un ricorso tecnicismo si sia menzionato quello speciale procedimento in una norma e non nell'altra, ma soprattutto perché l'argomento della eadem ratio, qual'è sostanzialmente quello della sentenza Passamonte, non risulta affatto utilizzabile non è esatto, in sostanza - che la condanna alle spese ex art. 541 CPP segua ineluttabilmente alla sentenza di accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento del danno, potendo sempre il giudice disporre la compensazione totale o parziale delle spese stesse, come non sarebbe esatto sostenere che anche quando non ricorrono motivi giustificativi di compensazione il giudice non debba compiere valutazioni di carattere discrezionale, perché tale valutazione va l'atta quanto meno ai fini della liquidazione degli onorari (ben diversa risulta intuitivamente la pronuncia sulle spese processuali ex art. 535 CPP che può essere - ed è - generica proprio perché la determinazione della somma a debito viene poi operata ex post sulla base di semplici operazioni matematiche).
4. D'altronde la parte civile che risulti lesa da un provvedimento come quello all'esame non avrebbe neppure il rimedio alternativo della richiesta di condanna in giudizio civile ad hoc - ovvero in quello nel quale fa valere le sue istanze di restituzione o di risarcimento del danno - in quanto per principio generale dei sistemi processuali la pronunzia sulle spese di lite proprio perché fondamentalmente basata sugli effetti della soccombenza, non può che appartenere al giudice che decide sul merito e che è il solo in grado di giudicare cognita causa se e in qual misura l'una o l'altra parte possa dirsi vittoriosa.
5. Tutto considerato, si deve concludere che la parte civile ha bene azionato il ricorso per cassazione ma solo in forza del principio generale di cui all'art. 111 Cost., essendo in discussione una sentenza che ha violato la legge in di lei pregiudizio.
6. L'annullamento deve riguardare, peraltro, la sola parte della sentenza che ha pretermesso la pronunzia: e ciò sia per quanto detto sub 1) circa la perdurante piena validità del negozio processuale intercorso fra le parti interessate (non sovrapponibile è il caso deciso da cass. 21/1/1999, ric. Mingon, nel quale l'accordo riguardava anche la rifusione delle spese alla parte civile), sia nel rispetto del generale principio di economia processuale. Il richiamo fatto dal ricorrente alle nullità previste rispettivamente dall'art. 178 lett. c) e dall'art. 127 CPP non è pertinente: nel primo caso perché la parte civile, ancorché già costituita, resta estranea, come accennato, allo speciale rapporto processuale che s'instaura con la richiesta di applicazione di pena, nel secondo perché a detta richiesta segue la speciale procedura prevista dall'art. 447 CPP che è affatto diversa da quella generale dettata dall'art. 127 per i procedimenti camerali e che sostanzialmente si basa sul principio individuante nell'imputato e nel pubblico ministero soltanto le parti dello speciale rapporto processuale. È una scelta del legislatore che la ricordata sentenza della Consulta ha censurato, come si sa, soltanto per la non previsione della pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la impugnata sentenza limitatamente alla omessa pronunzia sulle spese sostenute dalla parte civile e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Crema per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2001