Cass. pen., sez. V, sentenza 15/11/2007, n. 46349
CASS
Sentenza 15 novembre 2007

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La procedura di correzione degli errori materiali (art. 130 cod. proc. pen.), è applicabile nel caso in cui la Corte di cassazione abbia dichiarato l'inammissibilità del ricorso omettendo la statuizione sulle spese giudiziali sostenute dalla parte civile in sede di legittimità, considerato che detta omissione si concreta in un nocumento ingiusto e non altrimenti emendabile per una delle parti e che la relativa statuizione riveste natura accessoria e obbligatoria e, nella specie, anche consequenziale, nel senso che essa consegue dalle statuizioni principali adottate, in termini agevolmente determinabili sulla base delle stesse.

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    Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 6 luglio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 15/11/2007, n. 46349
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46349
Data del deposito : 15 novembre 2007

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