Sentenza 15 novembre 2007
Massime • 1
La procedura di correzione degli errori materiali (art. 130 cod. proc. pen.), è applicabile nel caso in cui la Corte di cassazione abbia dichiarato l'inammissibilità del ricorso omettendo la statuizione sulle spese giudiziali sostenute dalla parte civile in sede di legittimità, considerato che detta omissione si concreta in un nocumento ingiusto e non altrimenti emendabile per una delle parti e che la relativa statuizione riveste natura accessoria e obbligatoria e, nella specie, anche consequenziale, nel senso che essa consegue dalle statuizioni principali adottate, in termini agevolmente determinabili sulla base delle stesse.
Commentario • 1
- 1. Il concorso di colpa nell’omicidio stradaleMariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 6 luglio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/11/2007, n. 46349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46349 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 15/11/2007
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 1715
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 14453/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sulla richiesta di correzione della sentenza 4.4.2007 di questa Corte, proposta nell'interesse di:
EL IA AR, parte civile;
nei confronti di.
LO IA, nata il [...], imputata;
Visti gli atti;
Sentita la relazione fatta dal consigliere Dr. M. Stefania Di Tomassi;
Sentito il Procuratore generale, dott. Oscar Cedrangolo, che chiede la declaratoria d'inammissibilità dell'istanza;
Udito per l'imputata l'avvocato Giuseppe Benedetto, in sostituzione dell'avvocato Balzano, che riportandosi alla memoria depositata si associa alla richiesta del Procuratore generale.
RITENUTO IN FATTO
1. Con istanza depositata il 14.4.2007 il difensore di LL IA AR, parte civile nel procedimento definito con la declaratoria d'inammissibilità del ricorso dell'imputata LO IA pronunziata da questa Corte il 4.4.2007, chiedeva la correzione di tale decisione nella parte relativa all'omessa condanna della ricorrente a rifondere alla parte civile le spese di difesa sostenute nel grado.
2. Osservava che il difensore della parte civile aveva partecipato all'udienza di discussione in Cassazione e aveva presentato conclusioni e nota spese per iscritto. Sicché l'omessa condanna della ricorrente alle spese di controparte non poteva che essere dovuta ad un difetto di comunicazione o ad un errore materiale.
3. In prossimità dell'udienza il difensore dell'imputata ha prodotto memoria nella quale sostiene l'inammissibilità della domanda di correzione, che importerebbe una modificazione essenziale di un provvedimento inoppugnabile.
Deduce a sostegno che la statuizione in ordine alle spese sostenute dalla parte civile non è parte necessaria (alla validità o all'esistenza) del provvedimento;
l'omissione della pronunzia sul punto si risolve perciò in una "omissione di carattere sostanziale e concettuale" non emendabile con la procedura dell'errore materiale (cita Cass. sez. 5, 10.3.2004, 22446 che motiva sulla discrezionalità della liquidazione e sul potere di compensare le spese).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'istanza è fondata e può essere accolta.
Va premesso che l'art. 130 c.p.p. espressamente si riferisce anche agli errori o alle omissioni la cui rimozione postula un mutamento non essenziale della decisione. È la stessa lettura congiunta dell'ari 546 c.p.p., comma 3, e art. 547 c.p.p. che consente, d'altro canto, di affermare che la correzione possa concernere anche il dispositivo della sentenza nella parte in cui manchi o sia carente di elementi inessenziali, così ammettendo che l'essenza della decisione non necessariamente corrisponde al dispositivo, così come formulato.
2. Ora è pacifico che la statuizione sulle spese processuali non è essenziale alla decisione, come conferma l'art. 535 c.p., u.c., laddove espressamente prevede la correzione, ex art. 130 c.p.p., in caso di omissione di una statuizione espressa in proposito. Pur essendo obbligatoria, detta statuizione è certamente non essenziale al thema decidendum, che è quello sulla responsabilità e sulla punibilità, sul trattamento sanzionatorio e, eventualmente, sul danno, ed è perciò che la dimenticanza che la conceme è ovviabile mediante rettificazione. La qual cosa consente di affermare che la integrazione è imposta proprio perché si tratta di statuizione obbligatoria e consequenziale all'accertamento del fatto reato e alle pronunzie di proscioglimento (in senso lato) e/o di condanna che ne conseguono, da un lato;
meramente accessoria dall'altro, non coincidendo con l'oggetto della regiudicanda.
I medesimi argomenti sono però spendibili, a certune condizioni che si vedranno, anche con riferimento all'omissione della statuizione sulle spese cosiddette giudiziali, cioè, per quanto qui interessa, a quelle sostenute dalla parte civile nel caso di rigetto o, come nel caso in esame, d'inammissibilità del ricorso dell'imputato. Anche in questo caso, infatti, si tratta di statuizione inessenziale rispetto al thema decidendum (rappresentato, nel giudizio di Cassazione, dalla fondatezza, infondatezza o inammissibilità, alla stregua del paradigma degli artt. 581 e 606 c.p.p., del ricorso), consequenziale al rigetto o all'inammissibilità del ricorso (cfr. sul punto S.U. n. 5466 del 28/01/2004, Gallo) e per sua natura accessoria.
3. Nel caso di omissione della statuizione in sede di legittimità, l'impossibilità di configurare un qualsivoglia diverso rimedio alternativo impone, d'altro conto, di verificare sia in astratto sia in concreto la praticabilità di una interpretazione estensiva della procedura della correzione, dovendosi per quanto è possibile evitare che la domanda di refusione delle spese rimanga inesorabilmente priva di risposta quando il sacrificio così imposto alle parte non risulta in alcun modo giustificato o giustificabile.
Non è in termini, perciò, il problema oggetto del contrasto di giurisprudenza segnalato nella giurisprudenza di questa Corte con riferimento alla possibilità di procedere mediante la procedura della correzione dell'errore materiale allorché la medesima omissione si sia verificata in precedenti gradi di giudizio e, in particolare in una sentenza di patteggiamento, dal momento che al centro di tale contrasto v'è l'alternativa tra la praticabilità dello strumento dell'impugnazione ovvero l'attivabilità del rimedio della correzione (cfr. da un lato, nel senso della ricorribilità sez. 6, n. 2805, del 12.7.2001, Ruscalla;
Sez. 6, n. 3441/06 del 28.11.2005, Piacentino;
Sez. 2, Ordinanza n. 29749 del 16/06/2003;
dall'altro, nel senso della corregibilità, Sez. 6, n. 2644/99 del 22.9.1998, Passamonte;
Sez. 5, n. 16499 del 2.3.2006, Minuto;
Sez. 6, Sentenza n. 2644 del 22/09/1998, Passamonte). Alternativa che come è evidente non si pone nel caso in esame.
3.1. Esistono, è vero, anche numerose decisioni che escludono in linea generale che possa farsi ricorso a correzione in caso di omessa statuizione sulle spese giudiziali anche nel caso di sentenza della Cassazione (cfr. Sez. 5, n. 22446 del 10.3.2004, Torresi, citata dalla difesa dell'imputato; Sez. 2, n. 29749 del 16/06/2003, Donzella), motivando sulla base della "discrezionalità" della liquidazione delle spese ovvero del carattere, definito come "concettuale e sostanziale", di tale errore.
Non condivide tuttavia il Collegio tale orientamento.
3.2. La connotazione del provvedimento come discrezionale, che escluderebbe tout court la predicabilità del suo carattere meramente consequenziale, non può difatti essere affermata con riferimento all'an e non ricorre necessariamente per il quantum. Va chiarito che quello di cui si parla non è senz'altro o solamente la "condanna" di un parte al pagamento delle spese sostenute dall'altra, ma, prima, la risposta alla domanda in tal senso formulata, che non può mai essere, "discrezionalmente", omessa. La statuizione è dunque obbligatoria nell'an nel senso che alla domanda sulle spese deve per legge darsi risposta, in un modo o nell'altro: accogliendola o respingendola o motivatamente dichiarandosi la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 541 c.p.p., comma 2. La direzione di tale risposta è poi assistita da regole sistematiche, oltreché specificamente disciplinate, che non lasciano margini apprezzabili alla discrezionalità, in specie nel giudizio di Cassazione.
Allorché si tratta d'impugnazione l'art. 592 c.p.p., comma 1 è difatti espressione di un più ampio assetto sistematico che, collegando il principio di soccombenza a quelli di responsabilità e di causalità, non lascia dubbi sul fatto che la parte privata che abbia dato causa al giudizio d'impugnazione con gravame rigettato o dichiarato inammissibile, sia responsabile anche delle spese sostenute dalla controparte per resistere e sia perciò tenuta a pagare, secondo i principi generali prima richiamati, sia le spese processuali che quelle giudiziali. Tant'è che è consolidata nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione che, ai fini della valutazione della soccombenza, ciò che è decisivo è che l'imputato sia riuscito - o meno - ad escludere o a ridimensionare il diritto della parte civile al risarcimento dei danni conseguenti al reato per cui si procede: se l'impugnazione dell'imputato non ottiene questo risultato, lo stesso è tenuto al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile (Sez. 3, n. 10581 del 20.11.1993; sez. 6, n. 23017 del 19/01/2004; Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone). Ove poi il ricorso sia stato, come nel caso in esame, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento, oltre che delle spese processuali, della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., è lo stesso tenore formale della decisione che consente di ritenere già valutata (ai sensi di C. cost. n. 186 del 2000) la sussistenza di profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione. Proprio la liquidazione della sanzione pecuniaria contiene inoltre in embrione il parametro d'"importanza" delle questioni dedotte, rapportato al minimo e al massimo stabilito dalla legge per detta sanzione. Sicché neppure nel quantum residuano in realtà, perlomeno in situazioni quali quella in esame, margini significativi di discrezionalità.
3.3. Quanto al carattere concettuale e sostanziale dell'errore, potrebbe riconoscersi fondamento all'argomento ove si trattasse di liquidazione errata o trapelasse da qualche atto di causa un errore di giudizio (come nel caso in cui, non essendosi depositata nota spese, si potesse opinare che sia stata ritenuta inaccoglibile un'istanza generica di condanna). Ma quando, come nel caso in esame, la presenza della parte civile in udienza, la sua discussione orale, la rituale presentazione di conclusioni e nota spese risultano attestate dal verbale d'udienza e dalla stessa epigrafe della sentenza impugnata, la mancanza di statuizioni in proposito non può che essere attribuita ad una svista, ad una caduta d'attenzione, che non può definirsi "concettuale" perché non è errore di giudizio e neppure "sostanziale" se non a pena di escludere l'applicabilità della previsione che ammette l'emendabilita dell'errore inessenziale.
4. Può dunque concludersi che ove la Corte di cassazione sia incorsa in una svista che ha determinato l'omissione di una statuizione accessoria, obbligatoria e consequenziale (nel senso che essa non poteva non conseguire dalle statuizioni principali adottate, in termini agevolmente determinabili sulla base delle stesse) con nocumento ingiusto e non altrimenti emendabile per una delle parti, l'errore di fatto non può che essere considerato alla stregua di un errore materiale, e deve essere corretto.
Da quanto detto consegue che deve procedersi alla correzione della sentenza n. 34827 pronunziata da questa sezione il 4.4.2007 mediante integrazione della sua parte dispositiva con la condanna del ricorrente alla rifusione alla parte civile delle spese sostenute nell'ulteriore grado di giudizio che, sulla base dei parametri di valutazione desumibili dalla decisione d'inammissibilità in esame, vanno liquidate in complessivi 1.500,00 Euro, comprensivi di onorari, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Dispone procedersi all'integrazione del dispositivo della sentenza n. 34827/07 del 4.4.2007 emessa da questa Sezione, apponendo la seguente dicitura: "nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00 comprensivi di onorari difensivi, oltre accessori come per legge".
Di detta integrazione va fatta annotazione sull'originale della sentenza.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2007