Sentenza 22 novembre 2007
Massime • 1
Le armi e gli oggetti atti ad offendere di cui è disposta la confisca ai sensi dell'art. 6 L. 22 maggio 1975 n. 152 devono essere versati alla competente direzione dell'artiglieria; pertanto deve essere annullata la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 697 cod. pen. nella parte in cui, oltre a disporre la confisca dell'arma in sequestro, ne ha ordinato la distruzione.
Commentario • 1
- 1. Reato di rissa aggravata: esclusione della legittima difesa e responsabilità penale di tutti i partecipantihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/11/2007, n. 44622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44622 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 22/11/2007
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 1451
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 012581/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di ANCONA;
nei confronti di:
1) IS ER N. IL 06/05/1981;
avverso SENTENZA del 22/12/2006 TRIBUNALE di URBINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Stabile chiedeva l'inammissibilità del ricorso;
Rilevato che il difensore non è comparso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Urbino condannava SU LG per il reato di cui all'art. 697 c.p., per aver detenuto illegalmente una spada da samurai con lama lunga cm. 95, alla pena di due mesi di arresto. Avverso la decisione presentava ricorso il P.G. deducendo violazione di legge in relazione alla L. n. 152 del 1975, art. 6 in quanto il giudice aveva disposto la confisca e la distruzione dell'arma in sequestro senza applicare l'art. 6, legge citata che prevede il deposito presso la direzione di artiglieria competente affinché avvenga in quella sede la distruzione, oppure il riconoscimento dell'eventuale valore storico - artistico dell'arma, ai sensi della L. n. 110 del 1975, art. 32. La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto in quanto la L. n. 152 del 1975, art. 6 nell'imporre la confisca di ogni tipo di arma, comprensiva degli oggetti atti ad offendere, impone anche che debbano essere distrutti ad opera dell'artiglieria competente, a meno che non siano individuate come oggetti di interesse artistico e storico. In merito deve rilevarsi che un precedente della Suprema Corte (Sez. 1^ 3 novembre 1997 n. 6146, rv. 209666) nel quale si è affermato che la destinazione alla competente direzione di artiglieria è atto consequenziale alla confisca e, quindi, non occorre che sia espressamente disposta dal giudice, non si attaglia al caso in questione in cui il giudice non si è limitato a disporre la confisca ma ha anche disposto la distruzione, con ciò impedendo alla competente direzione di artiglieria di decidere in relazione all'eventuale valore storico - artistico dell'arma confiscata. La Corte ritiene, quindi, che la sentenza debba essere annullata senza rinvio nella parte in cui ordina la distruzione dell'arma, provvedendosi, ai sensi dell'art. 619 c.p.p., a disporre il deposito presso la direzione di artiglieria competente.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla distruzione dell'arma e dispone che la stessa sia versata alla Direzione d'artiglieria competente per territorio. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2007