Sentenza 12 dicembre 2016
Massime • 1
Non sussiste la nullità della sentenza qualora la discussione finale sia stata frazionata dinanzi a collegi diversamente composti ed il tribunale non si sia limitato alla rinnovazione mediante lettura dei verbali delle prove raccolte, ma abbia espressamente disposto anche la lettura degli interventi conclusivi svolti dinanzi al precedente collegio - registrati e trascritti - senza opposizione delle parti, in quanto, in tal caso, si deve intendere che esse abbiano prestato consenso, sia pure implicitamente, alla lettura degli atti suddetti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/12/2016, n. 4940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4940 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2016 |
Testo completo
04940-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 12/12/2016/15/11/2016 Composta da: Sent. n. sez. 3346/2016 Presidente- GIACOMO FUMU REGISTRO GENERALE DOMENICO GALLO N.19175/2016 UGO DE CRESCIENZO - Rel. Consigliere - STEFANO FILIPPINI SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AT VA nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 23/10/2015 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/11/2016, la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI Udito il Procuratore Generale in persona del dr. Giulio Romano che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del Marchese e per il rigetto di tutti gli altri;
udito il difensore della parte civile che chiede il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori avv.ti Civita Di Russo, Vincenzo Merlino, Francesco Maria Marchese, Ernesto Pino e SA Pace che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi. Rilevato che la camera di consiglio è stata differita al 12.12.2016 per la molteplicità delle questioni da trattare. Udit i difensor Avv.; 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 23.10.2015, la Corte di appello di Catania confermava nei confronti degli attuali ricorrenti la sentenza resa dal Tribunale della stessa città il 20.7.2012 che aveva condannato AR RI, AT SA, SA GR, VE MO, AR VA, CH EL, GR LO MA, SA NT, UI CO BE TA e LA AN FI (oltre ad altri soggetti rimasti estranei al presente grado di giudizio) alle pene ritenute di giustizia per plurimi episodi di estorsione aggravata anche ai sensi dell'art. 7 della legge 203/1991. 1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse dai predetti con gli atti di appello in punto di riconosciuta responsabilità degli imputati rispetto ai reati loro rispettivamente ascritti, contestata dai predetti per la presunta inattendibilità delle dichiarazioni rilasciate dai collaboratori di giustizia, nonchè le doglianze relative al trattamento sanzionatorio.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto separati ricorsi gli imputati, per mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, sollevando i seguenti motivi di impugnazione, che si riassumono nei termini che seguono: -AR RI, tramite difensore, lamenta, 2.1. violazione di legge nonché mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 192 comma 3 cod. proc. pen. Censura al riguardo la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, costituenti doppia chiamata in correità de relato, evidenziando come le dichiarazioni etero accusatorie dei predetti non siano state sottoposte ad alcun effettivo vaglio di credibilità e coerenza intrinseca, nonché risultino prive di riscontri esterni individualizzanti in relazione alle estorsioni ai titolari del Bar Etna;
2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 7 della legge 203/1991; lamenta al riguardo che la sussistenza dell'aggravante non è stata valutata in relazione alle specifiche condotte attribuite all'imputato, bensì in ottica ambientale sulla base dell'esistenza di possibili clan alle spalle degli imputati. -AT SA, tramite difensore, deduce, 2.3. violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al contributo offerto alla commissione dei reati ascritti, e in particolare al ruolo apicale rivestito dallo stesso all'interno della consorteria criminale, ritenuto in ? sentenza sulla base delle solo dichiarazioni dei collaboratori di giustizia EL e NA, senza che alcuna condotta estorsiva concreta sia attribuita all'AM diversa da quella di aver custodito per qualche tempo la "carta degli stipendi" e aver contemporaneamente raccolto il denaro estorto.
2.4. violazione di legge e vizio della motivazione sulla attribuzione dei reati di estorsione di cui ai capi 16 e 17, attinenti a fatti (accertati sino al maggio 2000) antecedenti all'epoca (luglio 2000) nella quale la carta degli stipendi era stata affidata all'imputato da RI AM, e dunque attribuiti all'AM sulla base di una presunzione di prosecuzione dei pagamenti (come sostenuto dai collaboranti), senza però che nessuna delle parti processuali avesse chiesto alle vittime dell'estorsione se effettivamente avessero continuato a pagare dopo che avevano deposto dinanzi agli inquirenti (agosto 2000); né la Corte di appello ha provveduto a sanare detta lacuna istruttoria ai sensi dell'art. 603 cod. proc.pen.. -SA GR, tramite difensore, con ricorso contestuale a quello di AM SA, deduce 2.5. violazione di legge e vizio della motivazione in relazione ai medesimi profili di cui al punto che precede, rispondendo la stessa, in concorso con il coniuge AM SA, dei medesimi fatti di cui ai capi 16 e 17. -VE MO, lamenta 2.6. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla genericità del capo di imputazione per carenza di precisione dell'arco temporale di commissione dei fatti (contestati come commessi in Belpasso tra il 1990 e il 1997) e dunque violazione del diritto di difesa al riguardo.
2.7. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla utilizzazione delle dichiarazioni del collaboratore CA DO, che all'udienza del 30.3.2007 non ha fatto riferimento al NI come compartecipe all'unico episodio estorsivo contestatogli;
la Corte di appello, investita del gravame sul punto, non ha dato risposte, limitandosi a ribadire il ruolo di esattore del NI, senza precisare in relazione a quali fatti, in assenza di riscontri oggettivi e individualizzanti, nonostante la vaghezza delle dichiarazioni delle vittime (che parlano genericamente di pagamenti mensili ad esponenti del gruppo QU).
2.8. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena irrogato a titolo di continuazione con la pena inflitta con altra sentenza (quella in data 25.3.2004 della Corte di appello di Catania); 2 R infatti, nel presente giudizio è stata inflitta la pena di due anni di reclusione per un episodio estorsivo a fronte dei sei mesi per episodio irrogati con la precedente condanna.
2.9. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, negate per i precedenti penali senza giudizio di bilanciamento con i restanti elementi di cui all'art. 133 cod.pen.. -AR VA, tramite difensore, lamenta, 2.10. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia CA, che in relazione al AL ha fatto affermazioni vaghe, e in relazione al teste LL, ritenuto attendibile in assenza di riscontri, nonostante la ridotta finestra temporale nella quale l'imputato è stato fuori di prigione contemporaneamente allo QU (soggetto con cui si sarebbe accompagnato per le richieste estorsive); la Corte territoriale avrebbe omesso di vagliare la genuinità e attendibilità del racconto al fine di superare ogni ragionevole dubbio.
2.11. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena irrogato a titolo di continuazione rispetto alla pena inflitta con altra sentenza (quella in data 25.3.2004 della Corte di appello di Catania); infatti, nel presente giudizio è stata inflitta la pena di due anni di reclusione per un episodio estorsivo a fronte dei sei mesi per episodio irrogati con la precedente condanna.
2.12. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, negate per i precedenti penali senza giudizio di bilanciamento con i restanti elementi di cui all'art. 133 cod.pen.. -CH EL, tramite difensore, lamenta, 2.13. violazione di legge nonché mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 192 comma 3 cod. proc. pen.. Lamenta al riguardo la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, evidenziando come le dichiarazioni etero accusatorie dei predetti non siano state sottoposte ad alcun effettivo vaglio di credibilità e coerenza intrinseca, nonché risultino prive di riscontri esterni individualizzanti in relazione alle estorsioni ascritte. 3 R 2.14. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla entità della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. -GR LO MA, tramite difensore, deduce 2.15. violazione di legge nonché mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 192 comma 3 cod. proc. pen.. Lamenta al riguardo la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia EL, CH, Di ZI, EL, NA, IA e La IA, evidenziando come le dichiarazioni etero accusatorie dei predetti non siano state sottoposte ad alcun effettivo vaglio di credibilità e coerenza intrinseca, nonché risultino prive di riscontri esterni individualizzanti in relazione alle estorsioni ascritte.
2.16. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla richiesta difensiva, avanzata in sede di discussione finale in appello, di applicazione della continuazione tra gli episodi del presente giudizio, denominato "Fiducia 3" (nel quale sono ascritti i capi 13, 21 e 24), e quelli di altra sentenza di condanna (pronunciata dalla Corte di appello di Catania in data 8.7.2005 nel processo "Fiducia 1"); infatti la Corte territoriale, sul rilievo che nella presente sentenza di condanna (c.d. "Fiducia 3") è già stata riconosciuta in primo grado sia la continuazione interna tra gli episodi qui ascritti, sia con quelli oggetto di condanna nel giudizio c.d. "Fiducia 2" (di cui alla sentenza della Corte di appello di Catania del 29.6.2009), nonchè sulla constatazione che la continuazione tra le sentenze "Fiducia 1" e "Fiducia 2" è pure stata riconosciuta con ordinanza del giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile la richiesta anche in considerazione del fatto che gli aumenti per la continuazione rispetto al reato base non potevano più essere modificati. Il ricorrente lamenta l'erroneità dell'assunto, sia in relazione al perdurante interesse di vedere unificati i reati di cui al presente processo ("Fiducia 3") con quelli del c.d. "Fiducia 1", sia in considerazione della circostanza che i fatti in questione sono anteriori al 5.12.2005, data di entrata in vigore dell'attuale testo dell'ultimo comma dell'art.81 cod.pen.. -SA NT, tramite difensore, lamenta, 2.17. violazione di legge in relazione all'art. 525 cod. proc.pen. per essere stata effettuata la discussione finale del primo grado dinanzi a collegio diverso da quello che ha deliberato la sentenza;
la decisione di appello che 4 R ha rigettato il motivo sul rilievo della mancata di eccezioni di parte al momento in cui fu disposta la rinnovazione degli atti viola la inderogabilità del richiamato art. 525 cod.proc.pen.. 2.18. vizio di motivazione in relazione al travisamento della prova testimoniale di CA IG, che ha dichiarato di non riconoscere l'Intelisano, condannato ugualmente in base alle affermazioni del collaboratore EL. -UI CO BE TA, tramite difensore, lamenta 2.19 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla lamentata carenza di determinatezza del capo d'imputazione sub 10, sia in relazione al fatto che al tempo di commissione.
2.20. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazione di penale responsabilità, fondata esclusivamente sulle dichiarazioni del teste LL, posto che il collaborante CA, pur autoaccusandosi delle estorsioni alla ditta dove lavorava detto teste, non ha menzionato lo QU come suo correo in tale vicenda;
parimenti insufficiente risulta la motivazione in ordine alla attendibilità delle persone offese OR e LL, nonostante le rilevate discrasie nel dichiarato e i lunghi periodi di detenzione dell'imputato, che dunque non può essere stato "quasi sempre" lui a riscuotere il pizzo, come invece detto dal LL, la cui deposizione, dunque, non può da sola fondare la condanna.
2.21. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle ritenute circostanze aggravanti (art. 629 commi 1 e 2 in relazione all'art. 628 comma 3, nn. 1 e 3; art. 7 della legge 203/1991): in ordine alle prime la Corte di appello ha omesso del tutto la motivazione, richiamando la sostanziale disapplicazione degli aumenti di pena per effetto della ritenuta continuazione;
per la seconda ha utilizzato espressioni di stile, non rilevando che l'imputato è un aderente all'associazione mafiosa ed ha anche riportato condanne per il delitto associativo (mentre l'aggravante in parola dovrebbe applicarsi solo a chi non è associato);
2.22. vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, alla continuazione e alle statuizioni civili;
infatti, non è argomentato il diniego delle circostanze attenuanti generiche né il diniego della continuazione rispetto al reato associativo;
la pena non tiene conto del modesto ruolo comunque rivestito la sanzione inflitta, sebbene sia stata aggiunta in continuazione ad altra precedente condanna per 5 R estorsione, è sproporzionata, concessa d'ufficio in relazione a precedente per estorsione e non già rispetto a quello associativo, come invece aveva chiesto l'imputato, cui comunque è stato applicato un trattamento sanzionatorio che non dà conto della disamina degli elementi di cui all'art. 133 cod.pen.. -LA AN FI, tramite difensore, lamenta 2.23. violazione di legge in relazione all'art. 157 cod.pen. (nel testo previgente rispetto alla riforma del 2005) poichè, in relazione alla concessione delle attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 8 della legge 203/1991 prevalenti sulle aggravanti, è decorso il termine di prescrizione per gli episodi più remoti del reato continuato.
2.24. Vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, dal momento che la sentenza di appello non ha tenuto conto delle censure mosse in secondo grado e non ha esplicitato le ragioni della subvalenza degli elementi a favore dell'imputato (quali la collaborazione e il ravvedimento). Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 15.11.2016 ai sensi dell'art. 615 comma 1, cod. proc.pen., in relazione alla molteplicità delle questioni da decidere, la deliberazione in camera di consiglio è stata differita al 12.12.2016. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi, basati su motivi manifestamente infondati, devono essere dichiarati inammissibili.
1. Giova formulare alcune premesse comuni. Molti ricorsi censurano, tra i vari motivi, la valutazione contenuta nella sentenza impugnata circa l'attendibilità riconosciuta alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, costituenti la struttura portante della decisione. Rileva il Collegio che la sentenza impugnata, oltre a richiamare e condividere le affermazioni contenute in quella di primo grado, contiene un'articolata motivazione in ordine al vaglio di attendibilità al quale sono state sottoposte le dichiarazioni rese dai suddetti dichiaranti. Osserva altresì il Collegio che, secondo la condivisa giurisprudenza di legittimità, ai fini di una corretta valutazione di una chiamata in correità, il giudice deve in primo luogo verificare la credibilità del dichiarante, valutando la sua personalità, le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i suoi rapporti con i chiamati in correità e le ragioni che lo 6 hanno indotto alla confessione ed all'accusa dei coautori e complici;
in secondo luogo, deve verificare l'attendibilità delle dichiarazioni rese, valutandone l'intrinseca consistenza e le caratteristiche, avendo riguardo, tra l'altro, alla loro spontaneità ed autonomia, alla loro precisione, alla completezza della narrazione dei fatti, alla loro coerenza e costanza;
deve, infine, verificare l'esistenza di riscontri esterni, onde trarne la necessaria conferma di attendibilità. (Sez. 2, Sentenza n. 21171 del 07/05/2013, Rv. 255553). Tale compito risulta svolto nella sentenza in esame laddove, alle pagg. 6 e segg., affronta il tema della credibilità dei dichiaranti. Analoga verifica di attendibilità era già stata effettuata in primo grado, giungendo a conformi risultati (si vedano le pagg.
5-15 della relativa sentenza, contenenti l'indicazione dei canoni ermeneutici seguiti al riguardo e le singole valutazioni di attendibilità). Quanto alla disamina delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, entrambe le sentenze, all'esito della disamina degli argomenti difensivi, giungono a conclusione affermativa, poiché tutti i dichiaranti hanno chiarito le ragioni della collaborazione offerta in questo e in precedenti processi già conclusi con sentenza definitiva di condanna, ove la loro credibilità è stata già attentamente vagliata;
i dichiaranti hanno reso anche confessioni autoaccusandosi di gravi reati ed hanno fatto emerge situazioni di generale e diffusa soggezione dei titolari di imprese del territorio rispetto al clan AO ed alle sue ben organizzate ripartizioni territoriali. Va poi considerato il poderoso riscontro oggettivo derivante alle dichiarazioni dei collaboratori dal rinvenimento e sequestro della c.d. "carta degli stipendi", importante documento contabile riepilogativo delle estorsioni in atto. La verifica della attendibilità delle dichiarazioni è pure stata positiva, attesa la dovizia di particolari forniti e la diretta partecipazione agli eventi. Quanto all'esistenza di riscontri, il materiale probatorio indicato dai giudici del merito ne offre una gran messe;
essi vengono illustrati all'interno della disamina della singola posizione.
1.1. Va poi ricordato che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per 7 tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003-06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.
2. Passando ora alla analitica trattazione dei singoli argomenti utilizzati nei ricorsi, può iniziarsi da quelli proposti dal AR RI.
2.1. Richiamate le considerazioni sopra esposte a proposito della manifesta infondatezza dell'argomento relativo alla mancata valutazione critica delle chiamate di correo, si rileva che parimenti privi di influenza e rilevanza, oppure insussistenti, appaiono i singoli profili evidenziati dalle difese per sostenere l'invocata violazione di legge o il vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.. In particolare, segnatamente: - quanto alla pretesa violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 192 comma 3 cod. proc. pen., rileva il Collegio che la sentenza di appello, dopo la citata conferma della attendibilità dei collaboratori di giustizia (pag. 6), indica quelli (nel caso di specie EL e NA) che hanno fatto riferimento al reato ascritto al ricorrente (capo 4, cfr. pag. 9) e, alle pagg. 24 e segg. offre analitica disamina, logicamente corretta e pienamente condivisibile, delle risultanze accusatorie e della convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori, derivanti da affermazioni dello stesso imputato e quindi sottratte alla disciplina dell'art. 195 cod.proc.pen (cfr. Cass., sez. 5., n. 32834/2015), come pure della non decisività del mancato riconoscimento effettuato dalle persone offese (circostanza spiegata con il lasso di tempo trascorso dai fatti e con il diffuso timore delle persone offese ad esporsi, aspetto peraltro indicativo del clima di soggezione mafiosa rilevato in sentenza). - quanto alla pretesa violazione di legge in relazione all'art. 7 della legge 203/1991, i giudici di appello (pag. 25 e seg.) hanno chiarito come dalle dichiarazioni dei collaboratori sia adeguatamente dimostrato sia il clima di diffusa sottomissione alla intimidazione mafiosa (costituente, peraltro, l'unica circostanza idonea a spiegare la ragione di regalie di beni e denaro a soggetti sconosciuti e privi di titolo di credito alcuno, non indicato neppure dall'imputato), sia la minaccia tipicamente mafiosa ("per non avere problemi") che era alla base di ogni richiesta. 8 3. Possono ora affrontarsi gli argomenti proposti dall'imputato AT SA.
3.1. Anche a tale proposito vanno richiamate le considerazioni sopra esposte a proposito della manifesta infondatezza dell'argomento relativo alla mancata valutazione critica delle chiamate di correo;
inoltre, parimenti privi di influenza e rilevanza, oppure insussistenti, appaiono i molteplici profili tesi a sostenere l'invocata violazione di legge nonché il vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.. A tale riguardo, in relazione alla specifica posizione dell'AM, giova premettere che le risultanze accusatorie risultano integrate dalla chiamata di correo riscontrata da plurimi elementi.
3.2 In relazione al primo motivo di ricorso, relativo a violazione di legge e vizio della motivazione rispetto al ruolo svolto nelle estorsioni ed alla posizione apicale all'interno della consorteria criminale, ritenuto in sentenza sulla base delle solo dichiarazioni dei collaboratori di giustizia EL e NA, senza che alcuna attività estorsiva concreta sia attribuita all'AM diversa da quella di custodire la "carta degli stipendi" e raccogliere il denaro estorto, senza precisazione del contributo causale offerto alle condotte estorsive, osserva il collegio che la Corte territoriale, a pag. 16 e segg., rileva come l'AM risponda delle singole estorsioni ascritte in relazione alla veste di percettore dei ricavi ed al connesso ruolo rivestito nella fase deliberativa e preparatoria, attesa anche l'assoluta inverosimiglianza di condotte estorsive non programmate in un contesto, quale quello di specie, ferreamente regolato dal clan egemone;
al riguardo sono decisive le risultanze relative alle dichiarazioni del NA circa la riunione con l'imputato nell'estate 2000 per il subentro di quest'ultimo nella gestione della carta degli stipendi e nella ricezione delle somme derivanti dalle estorsioni ivi riportate (tra le quali pacificamente figurano quelle per le quali vi è stata condanna). Chiara, dunque è l'esplicitazione della ragione di concorso nei reati ascritti.
3.3. Quanto al secondo motivo, attinente alla attribuzione dei fatti di estorsione di cui al capo 16 (il capo 17, indicato nel ricorso, è attribuito ad altro imputato), si lamenta che l'accertamento dei pagamenti mensili dovrebbe ritenersi effettuato sino al maggio 2000, dunque antecedentemente all'epoca (luglio 2000) nella quale la carta degli stipendi è stata affidata all'AM; infatti, la persona offesa Finocchiaro, ascoltata nell'agosto del 2000, ebbe a dire di aver interrotto i pagamenti circa tre 9 mesi prima). A ben vedere l'argomento è manifestamente infondato posto che, anche in questo caso, se dalle dichiarazioni della vittima non è risultato possibile raccogliere tutti i dettagli dei reati, non di meno la Corte territoriale ha ritenuto di poter affermare la prosecuzione delle condotte estorsive sulla base delle dichiarazioni dei collaboranti, i quali hanno riferito di condotte sussistenti sino a metà del 2001, epoca di inizio della collaborazione del EL e del NA (cfr. pagg. 21 e segg.). Né può ravvisarsi la presenza di contrastanti dichiarazioni sul punto da parte della persona offesa, stante l'assenza di specifiche risultanze al riguardo (sulla definitiva cessazione dei pagamenti) nel corso dell'esame. Dunque, a fronte delle affermazioni univoche e concordanti dei collaboratori di giustizia, neppure la difesa, nel corso dell'esame dibattimentale della persona offesa, ha inteso formulare richieste al riguardo, segno evidente della ultroneità della questione rispetto alle risultanze già acquisite. Né può imputarsi alla pubblica accusa o alla Corte di appello di non aver provveduto a sanare detta lacuna istruttoria, dal momento che, evidentemente, lacune non se ne ravvisavano.
4. Discorso del tutto analogo deve farsi per la ricorrente SA GR, moglie dell'AM, che ha formulato questione identica a quella appena affrontata, a proposito della quale è sufficiente richiamare i rilievi di cui al punto 3.3, non senza richiamare quanto esposto dalla Corte di appello a pag. 23 della sentenza, circa la conferma che deriva alle accuse relative all'AM dalla dichiarazione del collaboratore UF, il quale ha precisato di aver personalmente versato alla AO alcune mensilità (5) dell'estorsione a danno del Finocchiaro, circostanza che si giustifica proprio in relazione al ruolo di gestore della cassa da parte dell'AM.
5. Può ora esaminarsi il ricorso proposto da VE MO, il quale con il primo motivo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla genericità del capo di imputazione (questione già sollevata in appello per la ritenuta carenza di precisione dell'arco temporale di commissione dei fatti, contestati come commessi in Belpasso tra il 1990 e il 1997). La manifesta infondatezza del motivo emerge dalla lettura del capo d'imputazione e delle pagg. 38 e segg. della sentenza di appello, laddove i giudici del gravame hanno argomentato come debbano considerarsi specifiche le modalità e i tempi di commissione della vicenda estorsiva ai danni di NO SA, la cui descrizione ha certamente consentito 10 all'imputato di comprendere i fatti di cui è accusato .
5.1. In relazione al secondo motivo, attinente al preteso vizio nella valutazione delle dichiarazioni del collaboratore CA DO, che all'udienza del 30.3.2007 non avrebbe fatto riferimento al NI come compartecipe all'unico episodio estorsivo contestatogli, deve preliminarmente rilevarsi come a pag. 39 della sentenza di appello si ricordi che l'imputato è stato riconosciuto dalla persona offesa come uno dei soggetti che si è concretamente occupato della riscossione del pizzo ai suoi danni, onde la prova di reità è stata adeguatamente fondata su tale deposizione, rispetto alla quale non ha senso invocare l'assenza di riscontri, non richiesti dalla norma;
peraltro, quanto alle dichiarazioni del collaboratore, egli risulta aver fatto riferimento al NI, indicandolo come uno dei soggetti addetti alla riscossione e precisando anche il momento della partecipazione.
5.2. Quanto al terzo motivo, attinente alla violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena irrogato a titolo di continuazione con la pena inflitta con altra sentenza (quella in data 25.3.2004 dalla Corte di appello di Catania), si lamenta l'eccessiva durezza della condanna, essendo stata inflitta nel presente giudizio la pena di due anni di reclusione per un episodio estorsivo a fronte dei sei mesi per episodio irrogati con la precedente condanna. L'argomento è inammissibile, avendo la Corte territoriale, in adesione al primo giudice, motivato la scelta con la elevata capacità a delinquere dimostrata dai significativi precedenti penali. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Cass. Sez. 5, sent. n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142).
5.3. Ultimo motivo di ricorso proposto dalla difesa del NI è quello attinente alla violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, negate per i precedenti 11 ? penali senza giudizio di bilanciamento con i restanti elementi di cui all'art. 133 cod.pen.; invero, come rilevato dalla Corte di appello (pag. 42) nessun elemento a favore dell'imputato è stato evidenziato né ravvisato e, in ordine al diniego delle generiche, deve ritenersi che il mancato riconoscimento delle stesse venga legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Cass. Sez. 3, sent. n. 44071 del 25/09/2014, dep. 23/10/2014, Rv. 260610).
6. Possono ora affrontarsi gli argomenti proposti dall'imputato AR VA.
6.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia CA, che in relazione al AL ha fatto affermazioni vaghe, e in relazione al teste LL, ritenuto attendibile in assenza di riscontri, nonostante la ridotta finestra temporale nella quale l'imputato è stato fuori di prigione contemporaneamente allo QU (soggetto con cui si sarebbe accompagnato per le richieste estorsive); la Corte territoriale avrebbe omesso di vagliare la genuinità e attendibilità del racconto al fine di superare ogni ragionevole dubbio. Al riguardo, debbono ancora richiamarsi le considerazioni sopra svolte a proposito del vaglio di credibilità effettuato dalla Corte territoriale in relazione alla attendibilità di tutti i collaboratori di causa, e dunque anche del Maccarone;
quanto alle restanti risultanze la Corte di appello, investita del gravame sul punto, ha rilevato che la prova di reità si fonda, oltre che su quanto riferito del detto collaboratore, sulle concordanti dichiarazioni della persona offesa OR e dei suoi dipendenti BO e LL;
è quest'ultimo, in particolare, che riconosce l'imputato, che afferma che la parola d'ordine degli autori dell'estorsione era "Pippo", che lo QU era "quasi sempre" presente al momento della consegna del denaro e che il AL è uno dei soggetti che nel tempo ha accompagnato detto coimputato. La Corte (pagg. 29 e segg.) si sofferma sull'elevato grado di certezza mostrata dal teste nel riconoscimento (anche in dibattimento, secondo quanto espressamente detto in motivazione e non adeguatamente 12 : confutato dal ricorrente), evidenziando come si tratti di dichiarazioni ponderate perchè non omogenee a quelle rese per altri imputati (in particolare per il EC) . Pienamente condivisibile è l'affermazione, conforme alla giurisprudenza di legittimità, della non necessarietà dei riscontri rispetto alla dichiarazione del testimone puro;
né emergono o sono documentate circostanze idonee a privare di credibilità il narrato del teste o significative inesattezze nella ricostruzione, peraltro conforme alle ulteriori risultanze citate .
6.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena irrogato a titolo di continuazione con la pena inflitta con altra sentenza (quella in data 25.3.2004 dalla Corte di appello di Catania); infatti, nel presente giudizio è stata inflitta la pena di due anni di reclusione per un episodio estorsivo a fronte dei sei mesi per episodio irrogati con la precedente condanna. La Corte territoriale (cfr. pag. 32) ha confermato la determinazione della pena operata in primo grado richiamando, a confutazione del motivo di appello, i parametri di cui all'art. 133 cod.pen. e, in particolare l'elevata gravità delle modalità di commissione dei reati nonchè la personalità del reo, recidivo reiterato specifico e infraquinquennale, non certo per la pluralità dei processi subiti, bensì per la pluralità di reati commessi. Vanno qui richiamate le ulteriori considerazioni esposte al punto 5.2. 6.3. Ultimo motivo di ricorso proposto dalla difesa del AL è quello attinente alla violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Il motivo è inammissibile perchè, da quanto risultante dalla sentenza di appello, non adeguatamente contrastato dal ricorrente ove non conforme a realtà, non ha formato oggetto di motivo di appello. Peraltro, a proposito della determinazione della pena, la Corte ha implicitamente spiegato le ragioni per le quali il beneficio in parola non è stato concesso, attesa la qualità di reo recidivo reiterato specifico e infraquinquennale.
7. Posizione di CH EL.
7.1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione di legge nonché vizio della motivazione in relazione all'art. 192 comma 3 cod. proc. pen., lamentandosi che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, e le chiamate in correità, non siano state sottoposte ad alcun effettivo vaglio di credibilità e coerenza intrinseca, nonché risultino prive di riscontri esterni 13 individualizzanti in relazione alle estorsioni ascritte. Il motivo, laddove possa essere considerato non generico (attesa l'assenza di riferimenti specifici al singolo dichiarante di cui si contesta l'attendibilità), è comunque manifestamente infondato alla luce del richiamato vaglio di credibilità dei collaboratori di giustizia operato dalla Corte territoriale e sopra indicato al punto 1. Nello specifico delle imputazioni ascritte al Marchese, alle pagg. 44 e seguenti della sentenza di appello si analizzano le dichiarazioni del EL, ribadendone l'attendibilità con argomenti logici e adeguati, escludendo contrasti con ulteriori risultanze (quali le dichiarazioni del NA) o la rilevanza di dissapori personali. Peraltro, in relazione alle differenti imputazioni, le accuse provengono da più parti (La IA, UF e . EL), desumendosi così ulteriore riscontro sulla effettività dell'attività estorsiva esercitata.
7.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla entità della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte territoriale ha confermato le valutazioni al riguardo del primo grado ricordando la gravità dei reati, la personalità dell'imputato e il ruolo di spicco ricoperto nelle estorsioni. Il motivo risulta dunque manifestamente infondato, atteso che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Cass. Sez. 5, sent. n. 5582 del 30/09/2013, dep. 04/02/2014, Rv. 259142). Quanto poi alle attenuanti generiche, questa Suprema Corte ha più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze di cui all'art. 62 bis c.p., il giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento (si veda, ad esempio, Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004, Rv. 230691). D 14 8. Ricorso di GR LO MA.
8.1. Con il primo motivo lamenta anch'egli violazione di legge nonché vizio di motivazione, in relazione all'art. 192 comma 3 cod. proc. pen., posto che la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (EL, CH, Di ZI, EL, NA, IA e La IA) avrebbe omesso ogni valutazione critica sulla attendibilità intrinseca delle dichiarazioni etero-accusatorie dei predetti;
difettano altresì riscontri esterni individualizzanti in relazione alle estorsioni ascritte. L'argomento, anche in questo caso è manifestamente infondato in relazione a quanto già esposto al punto 1, laddove si sono evidenziate le adeguate e logiche argomentazioni utilizzate al proposito dei giudici di appello. Quanto alla questione dei riscontri rispetto allo specifico addebito e alla complessiva valutazione delle risultanze relative ai reati ascritti, la sentenza di appello, alle pagg. 32 e segg., offre ampia trattazione;
in relazione a ciascuna estorsione attribuita al RÌ vi sono le dichiarazioni di almeno tre collaboratori che, all'esito della attenta disamina risultante a pag. 33 della sentenza impugnata, debbono giudicarsi compatibili e convergenti in senso accusatorio, specie alla luce delle precisazioni relative al gruppo di appartenenza del ricorrente (c.d. SA RG), differente da quello di riferimento del NA, e (in relazione al capo 13) delle affermazioni del CH, che esplicitamente attribuisce al RÌ il prelievo del denaro presso il BO. Analogamente, quanto al capo 21, ricorrono le convergenti dichiarazioni di IA e EL circa il ruolo di riscossione ricoperto dall'imputato, come è anche per il capo 24 alla luce delle concordi affermazioni di La IA, IA e EL. Del tutto infondato è dunque l'argomento relativo alla presunta mancata chiarezza in relazione al ruolo ricoperto dal RÌ nelle estorsioni in parola.
8.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla richiesta difensiva, avanzata in sede di discussione finale, di applicazione della continuazione tra gli episodi del presente giudizio, denominato "Fiducia 3" (nel quale è imputato delle estorsioni di cui ai capi 13, 21 e 24), e quelli di altra sentenza di condanna (pronunciata dalla Corte di appello di Catania in data 8.7.2005 nel processo "Fiducia 1").
8.2.1. Occorre premettere che già in primo grado il Tribunale di Catania aveva ritenuto la continuazione interna tra i 3 episodi ancora sub iudice 15 R nonché la continuazione tra questi e quelli oggetto di condanna della Corte di appello di Catania del 29.6.2009 (c.d. Fiducia 2), ritenendo reato più grave un episodio di estorsione contestato in quest'ultimo processo, applicando dunque solo gli aumenti di pena per ciascun nuovo episodio. Con l'atto di appello il GR si era limitato a lamentare l'eccessività di tali aumenti di pena stabiliti in primo grado (due anni di reclusione per ciascuna estorsione) rispetto a quelli applicati nel processo Fiducia 2 (mesi 4 di reclusione per ogni estorsione ulteriore rispetto a quella considerata come reato più grave in quest'ultimo giudizio) pur in presenza di una (ritenuta) pari gravità oggettiva dei fatti e del ruolo rivestito dall'imputato. In ordine a tale argomento, la sentenza ora impugnata ha rigettato l'appello condividendo la quantificazione operata dal primo giudice in base alla estrema gravità delle vicende (giudizio già espresso per altre posizioni processuali) e aggiungendo il riferimento all'art. 81 ultimo comma cod.pen. nonché alla qualità di recidivo qualificato (reiterato, specifico, infraquinquennale), già riconosciuta in sentenze passate in giudicato. Con istanza avanzata in sede di discussione in appello, la difesa del GR ha richiesto altresì il riconoscimento della continuazione tra la presente vicenda e ulteriore sentenza di condanna (quella della Corte di appello di Catania del 8.7.2005, c.d. Fiducia 1), sempre per analoghi fatti estorsivi (4 episodi), nel frattempo passata in giudicato. A tale proposito la Corte territoriale, all'esito della disamina dei citati titoli giudiziali, ha giudicato inammissibile la richiesta, osservando che la sentenza 29.6.2009 (c.d. Fiducia 2), oggetto della già riconosciuta continuazione con i fatti in esame, comprende pure ulteriore vicenda estorsiva (condanna 1.5.2005 della Corte di appello di Catania) ma, soprattutto, che in differente sede (quella esecutiva) è già stata riconosciuta la continuazione tra "Fiducia 2" (condanna 29.6.2009, all'interno della quale è stato ugualmente individuato il reato più grave) e "Fiducia 1" (condanna 8.7.2005). Comunque, nel merito, la quantificazione in due anni di ciascun aumento doveva considerarsi legittima perché, applicando la continuazione per i fatti di cui al presente giudizio ("Fiducia 3"), non sussiste vincolo di giudicato né rispetto alla pena complessiva né rispetto a quella irrogata per i reati satellite (art. 671 comma 2 cod. proc.pen.), operando solo il "tetto" del cumulo materiale o giuridico ordinario. In tal senso, e proprio per il Macrì, si è già espressa la Corte di cassazione, con sentenza 5.3.2013, relativa al ricorso dell'imputato avverso la quantificazione operata nella richiamata 16 sede esecutiva.
8.2.2. Il motivo di ricorso in esame contesta tale specifica affermazione, deducendo l'erroneità del giudizio di inammissibilità, sussistendo l'interesse dell'imputato alla giudiziale affermazione della continuazione tra i fatti ancora sub iudice (Fiducia 3) e quelli oggetto della condanna Fiducia 1, non potendosi ritenere tale accertamento implicitamente assorbito dalla ritenuta continuazione (già in primo grado) tra Fiducia 3 e Fiducia 2. E comunque, si ribadisce l'eccessività del trattamento sanzionatorio, basato sulla ritenuta vincolatività della previsione di cui all'ultimo comma dell'art.81 cod.pen. Gli argomenti sono entrambi manifestamente infondati. Quanto alla richiesta di affermazione della continuazione tra la presente condanna (Fiducia 3) e quella c.d. Fiducia 1, si osserva che l'identità del disegno criminoso ai sensi dell'art. 81 cod. pen. non può essere presunta e l'imputato ha un onere di allegazione di sentenze, di prove e di argomentazioni tali da dimostrare l'unicità del disegno criminoso in cui devono essere ricomprese le diverse azioni od omissioni fin dal primo momento (Sez. 1 sent. n. 5518 del 18.11.1994, rv 200212); sicchè, quand'anche potesse superarsi l'argomento del giudice di appello relativo alla carenza di interesse rispetto alla pronuncia in parola, dovrebbe comunque rilevarsi che, non essendo allegati o trascritti nel ricorso gli atti o argomenti necessari per formulare il giudizio in tema di maggiore gravità dei reati, il motivo deve ritenersi inammissibile perché generico, in quanto non consente al Collegio di apprezzare il profilo suddetto. E comunque, neppure può affermarsi la presenza dell'interesse in questione;
infatti, avendo già il giudice di appello chiaramente esplicitato, attraverso il richiamo alla gravità dei fatti e alla ricorrenza di recidiva qualificata, la correttezza degli aumenti di pena già stabiliti, non vi è spazio per ravvisare ulteriori profili di interesse per il ricorrente, che comunque non sono esplicitamente indicati, risultando così il ricorso generico anche in relazione a tale aspetto. Né è condivisibile l'assunto difensivo secondo il quale l'incremento di pena sarebbe fondato esclusivamente sul dettato di cui all'art. 81 ultimo comma cod.pen., posto che il giudice di appello ha esplicitato le differenti ragioni poste a base della decisione con il richiamo alla soglia di gravità estremamente elevata delle estorsioni in questione, con la conseguenza che la pena inflitta in primo grado non appare 17 comunque suscettibile di riduzione. Al riguardo, la consolidata giurisprudenza di legittimità afferma che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Cass. Sez. 5, sent. n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142). Da ultimo preme segnalare, comunque, l'inammissibilità del rilievo attinente alla anteriorità dei fatti rispetto alla entrata in vigore del testo dell'art. 81 ultimo comma cod.pen., trattandosi di motivo non dedotto in appello.
9. Ricorso proposto da SA NT.
9.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge in relazione all'art. 525 cod.proc.pen. per essere stata effettuata la discussione finale del primo grado dinanzi a collegio diverso da quello che ha deliberato la sentenza;
la decisione di appello, che ha rigettato il motivo sul rilievo della mancanza di eccezioni di parte al momento in cui fu disposta la rinnovazione degli atti, violerebbe la inderogabilità del richiamato art. 525 cod.proc.pen., secondo cui alla deliberazione della sentenza concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento.
9.1.1. Attesa la natura processuale della questione, il Collegio ha ritenuto di procedere alla disamina degli atti. Già dalla sentenza di appello (pag. 37) risulta che, all'udienza di primo grado in data 22.12.2010, il Tribunale, ravvisata la diversa composizione, ha disposto la rinnovazione degli atti dibattimentali mediante lettura dei verbali delle trascrizioni delle registrazioni di udienza e nessuno dei difensori presenti si è opposto a tale soluzione. Alla successiva udienza del 16.6.2011, disposta per acquisire il consenso della parte civile (non comparsa il precedente 22.12.2010) alla utilizzabilità degli atti, ancora nessuna opposizione veniva sollevata da alcuno al riguardo e, con ordinanza a verbale il Tribunale ha disposto "...rinnovarsi il dibattimento 18 R mediante lettura degli atti sino ad ora compiuti, comprese le discussioni ...”.
9.1.2. Ciò posto, risulta altresì evidente dagli atti che la rinnovazione della composizione del collegio è avvenuta dopo che la discussione finale era già iniziata e, di conseguenza, tale atto, frazionato in una molteplicità di udienze, si è materialmente compiuto, per alcune delle parti, dinanzi ad un Tribunale avente composizione differente da quella che ha pronunciato la sentenza.
9.1.3. Al riguardo giova premettere che questo Collegio condivide la dominante giurisprudenza di legittimità secondo cui non sussiste la nullità della sentenza qualora le prove siano valutate da un collegio in composizione diversa da quello davanti al quale le stesse siano state acquisite e le parti presenti non si siano opposte, né abbiano esplicitamente richiesto di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in quanto, in tal caso, si deve intendere che esse abbiano prestato consenso, sia pure implicitamente, alla lettura degli atti suddetti (cfr. Sez. 5, n. 44537 del 10/03/2015, Rv. 264683; in senso analogo, i precedenti conformi sono rappresentati da Cass. n. 17804 del 2001, rv. 221694; n. 34723 del 2008 rv. 241000; n. 35975 del 2008 rv. 241583; n. 2918 del 2009 rv. 245768; n. 18308 del 2011 rv. 250220; n. 5581 del 2013 rv. 259518; n. 53118 del 2014 rv. 262295; n. 14227 del 2015 rv. 264079 ).
9.1.4. Tale soluzione, tuttavia, riguarda la questione, parzialmente diversa da quella in questione, della rinnovazione mediante lettura delle attività di istruzione dibattimentale. Nel caso di specie, invece, viene in rilievo il differente tema della violazione del principio dell'immutabilità del giudice in caso di frazionamento degli interventi conclusivi delle parti, svolti dinanzi a collegi diversamente composti (per la peculiarità di tale questione si veda Sez. 5, n. 45649 del 25/09/2012, Rv. 254004). In tale ipotesi, secondo il condiviso orientamento di legittimità, ricorre un caso di nullità assoluta per violazione del principio dell'immutabilità del giudice, posto che il sistema delineato dall'art. 525, comma 2 cod.proc.pen. esige che a deliberare la sentenza concorrano, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. E, poiché quest'ultima fase processuale consta dell'istruzione dibattimentale e della discussione, l'identità del giudice, tanto monocratico che collegiale, deve sussistere nell'arco di ambedue detti momenti, così come nella fase successiva della decisione, per l'ovvio motivo che, in virtù della scelta dell'oralità del procedimento, la sentenza 19 deve essere deliberata da chi ha presieduto alla raccolta delle prove e alla successiva discussione, avendo in tal modo acquisito la conoscenza di prima mano del materiale probatorio e, in successione, delle argomentazioni delle parti, pubblica e private, a sostegno delle rispettive conclusioni. Tanto premesso, si osserva che nella specie il Tribunale, nella richiamata udienza del 16.6.2011 non si è limitato a disporre la rinnovazione mediante lettura dei soli verbali delle prove raccolte, bensì ha espressamente disposto la lettura, in assenza di opposizioni, (anche) delle trascrizioni degli interventi conclusivi di tutti i soggetti processuali che li avevano già formulati dinanzi al Tribunale differentemente composto. Con tale modalità di rinnovazione degli atti risulta evidente come nessun vulnus al principio dell'immutabilità del giudice possa ravvisarsi nella fattispecie. Infatti, la lettura dinanzi al rinnovato collegio (anche) della requisitoria e delle arringhe precedentemente formulate al cospetto di altro collegio (tutte registrate e trascritte, con resoconti ritualmente depositati a distanza di pochissimi giorni dalla relativa udienza) rappresenta all'evidenza solamente una particolare modalità di rinnovazione dell'atto, a cui le stesse parti interessate hanno aderito mediante la mancata opposizione al provvedimento che disponeva la lettura delle trascrizioni già presenti agli atti, nonché mediante la mancata richiesta di integrazione o modificazione degli argomenti e delle istanze conclusive già contenute nei resoconti in parola. Una differente opinione al riguardo non rappresenterebbe altro che una irragionevole limitazione delle facoltà processuali delle parti, che invece, pur nell'ambito delle modalità previste dal codice di rito (e la rinnovazione mediante lettura è una di queste), debbono ritenersi libere di optare per forme di riedizione di lunghe attività processuali che risultino idonee a contemperare il pieno esercizio dei diritti difensivi con le esigenze di celerità e di ragionevole durata dei processi. E dunque, avendo il difensore dell'imputato in questione, prestato adesione alla rinnovazione della discussione mediante lettura del relativo verbale, manifestamente infondato deve ritenersi il motivo di ricorso in esame.
9.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione in relazione al travisamento della prova testimoniale di CA IG, che ha dichiarato di non riconoscere l'Intelisano, condannato ugualmente in base alle 20 R affermazioni del collaboratore EL. Anche tale argomento è manifestamente infondato, attesa la logica e adeguata ricostruzione degli elementi di accusa riportata a pagg. 37 e 38 della sentenza di appello, nelle quali si evidenziano le collimanti dichiarazioni di EL e di NA (destinatario del provento dell'estorsione prima del passaggio di consegne a salvatore AM) nonché si giustifica il mancato riconoscimento dell'imputato da parte della persona offesa con la pluralità di addetti alla riscossione succedutisi nel lungo periodo (1996-2000) nel quale si è protratta. 10. Ricorso di UI CO BE TA. 10.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla pretesa indeterminatezza del capo d'imputazione sub 10, sia in relazione al fatto che al tempo di commissione. Rileva il Collegio, così come già fatto dalla Corte territoriale, che l'argomento è lo stesso sollevato dalla difesa di NI MO. Debbono dunque anche in questa sede richiamarsi le argomentazioni svolte al punto 5 di questa sentenza a proposito della manifesta infondatezza del motivo, emergente dalla lettura dello specifico capo d'imputazione e delle pagg. 38 e segg. della sentenza di appello, laddove i giudici del gravame hanno argomentato come debbano considerarsi specifiche le modalità e i tempi di commissione della vicenda estorsiva ai danni di un determinato soggetto e di una certa azienda, la cui descrizione ha certamente consentito all'imputato di comprendere i fatti di cui è accusato. Peraltro, il motivo di ricorso in cassazione appare del tutto generico, posto che, dopo aver dato atto delle argomentazioni operate dalla Corte di appello, non offre specifici argomenti a confutazione delle stesse. 10.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazione di penale responsabilità, fondata esclusivamente sulle dichiarazioni del teste LL;
infatti il collaborante CA, pur autoaccusandosi delle estorsioni alla ditta dove lavorava detto teste, non ha menzionato lo QU come suo correo in tale vicenda;
parimenti insufficiente risulterebbe la motivazione in ordine alla attendibilità delle persone offese OR e LL, nonostante le rilevate discrasie nel dichiarato e i lunghi periodi di detenzione dell'imputato, che dunque non può essere stato "quasi sempre" lui a riscuotere il pizzo, come 21 invece detto dal LL, la cui deposizione, dunque, non può da sola fondare la condanna. L'assoluta inconsistenza del motivo è ben spiegata dalla Corte di appello a pag. 43 con il riferimento alla lunga durata dell'estorsione, al succedersi nel tempo dei soggetti incaricati della riscossione e della piena attendibilità del teste LL e dei suoi ripetuti riconoscimenti dell'imputato. I periodi di detenzione dello QU, accertati dalla Corte di appello (cfr. pag. 31 della relativa sentenza), lasciano ampi spazi di libertà compatibili con le dichiarazioni del teste LL;
inoltre, come già detto, la deposizione di quest'ultimo oggetto, teste puro, non necessita di riscontro alcuno (cfr. sentenza di appello a pag. 30) e ben può essere posta a base della condanna ove giudicata attendibile con motivazione adeguata, come è nel caso di specie;
del resto, nel riconoscere al LL la qualità di parte offesa, se indubbiamente deve considerarsi che egli sia stato il dipendente materialmente incaricato, dal titolare della ditta, ad effettuare i pagamenti, deve pure valutarsi il fatto che lo stesso non sia colui che ha subito il danno economico conseguente dalla commissione del reato, sicchè neppure astrattamente si ravvisano ragioni capaci di incidere sulla genuinità della deposizione. 10.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle ritenute circostanze aggravanti (art. 629 commi 1 e 2 in relazione all'art. 628 comma 3, nn. 1 e 3; art. 7 della legge 203/1991): in ordine alle prime la Corte di appello ha omesso del tutto la motivazione, richiamando la sostanziale disapplicazione degli aumenti di pena per effetto della ritenuta continuazione;
per la seconda ha utilizzato espressioni di stile, non rilevando che l'imputato è un aderente all'associazione mafiosa ed ha anche riportato condanne per il delitto associativo (mentre l'aggravante in parola dovrebbe applicarsi solo a chi non è associato). La Corte territoriale, al riguardo, richiama gli argomenti esposti a proposito dell'analogo motivo di appello proposto dal NI (cfr. pagg. 43 e 39-42 della sentenza di appello). Rileva collegio che detti argomenti, risultati convincenti per il NI (il quale non li ha riproposti in sede di legittimità) debbono giudicarsi pienamente adeguati ed immuni da vizi di legittimità. Non risponde dunque a realtà il fatto che la Corte territoriale non abbia risposto al motivo di appello. Invero, quanto alla compatibilità tra 22 aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 3 cod.pen. e quella di cui all'art. 7 della legge 203/1991, vi è il richiamo alla condivisa giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 2907 del 23/10/2013, Rv. 258464). Quanto poi alla sussistenza dell'aggravante, per tutti i reati di causa, di cui all'art. 7 della legge 203/1991, la Corte di appello, alle pagg. 40 e 41, dedica espressa e lunga motivazione, pienamente conforme alla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio. Non è invece ammissibile il profilo di ricorso attinente all'aggravante delle più persone riunite (nella parte relativa alla necessaria contemporanea presenza dei correi dinanzi alla vittima), non emergendo dalla motivazione di appello che sia stato sollevato specifico motivo di gravame sul punto;
tale risultanza, ove non conforme a realtà, non è stata adeguatamente contrastata dal ricorrente. 10.4. Con quarto motivo di ricorso si lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, alla continuazione e alle statuizioni civili;
infatti, non sarebbe argomentato il diniego delle circostanze attenuanti generiche né il diniego della continuazione rispetto al reato associativo (richiesta dall'imputato) a fronte del riconoscimento d'ufficio della continuazione rispetto a precedente condanna per estorsione;
la pena non tiene conto del modesto ruolo comunque rivestito e la sanzione inflitta, sebbene aggiunta in continuazione con precedente condanna per estorsione, è sproporzionata, concessa d'ufficio, non rispetto al reato associativo;
comunque il trattamento sanzionatorio non dà conto della disamina degli elementi di cui all'art. 133 cod.pen. . 10.4.1. L'argomento relativo alle attenuanti generiche è manifestamente infondato. Al riguardo la Corte territoriale richiama le considerazioni espresse per la posizione del NI, e cioè sia la mancata specificazione delle ragioni astrattamente idonee a fondare la concessione delle attenuanti in parola, sia la gravità del reato, sia i significativi precedenti penali, tutti elementi sintomatici di elevata capacità a delinquere. Va dunque richiamato quanto già indicato al punto 5.3. Peraltro, questa Suprema Corte ha più volte affermato che, ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p., il giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che 23 specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento (si veda ad esempio Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004, Rv. 230691). 10.4.2. Quanto al tema della continuazione, il ricorrente premette di aver richiesto, in sede di appello, il riconoscimento di tale istituto in relazione alla condanna riportata in data 21.4.2009 dalla Corte di appello di Catania nel processo c.d. Cassiopea per il reato di associazione mafiosa aggravata (che già a sua volta costituiva aumento in continuazione su pena inflitta con sentenza 23.11.1996 della medesima Corte di appello), da ritenere reato più grave rispetto all'estorsione di causa;
al contrario, la sentenza impugnata ha ravvisato, d'ufficio, la continuazione rispetto a precedente ulteriore condanna per fatti di estorsione (sentenza della Corte di appello di Catania del 6.3.2008, procedimento c.d. Fiducia 2), basando la propria decisione sui medesimi erronei argomenti utilizzati in primo grado e applicando un aumento sproporzionato. Rileva il Collegio che la sentenza impugnata, a pag. 44, esplicitamente afferma che la richiamata pronuncia del 6.3.2008 ha applicato la continuazione tra il reato di estorsione ivi giudicato ed il reato associativo di cui alla condanna del 23.11.1996, giudicando più grave il primo, statuizione sulla quale si è anche formato giudicato. Si è così ritenuto di non dissentire dalla valutazione espressa nel 2008 rispetto alla individuazione del reato più grave. Tanto premesso, si osserva ancora che l'identità del disegno criminoso ai sensi dell'art. 81 cod. pen. non può essere presunta e l'imputato ha un onere di allegazione di sentenze, di prove e di argomentazioni tali da dimostrare l'unicità del disegno criminoso in cui devono essere ricomprese le diverse azioni od omissioni fin dal primo momento. La valutazione della sussistenza di tale unicità è compito del giudice di merito, la cui decisione sul punto, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità. (V. Cass. Sez. 1 sent. n. 5518 del 18.11.1994 dep. 30.1.1995 rv 200212). E dunque, non essendo allegati o trascritti nel ricorso gli atti o argomenti necessari per dimostrare l'eventuale fallacia del giudizio operato in tema di maggiore gravità dei reati, il motivo deve ritenersi inammissibile perché generico. 10.4.3. Manifestamente infondata deve anche ritenersi la censura relativa alla entità dell'aumento in continuazione applicato, giustificato dalla Corte 4 8 2 2 24 territoriale con il richiamo agli stessi argomenti utilizzati per negare le attenuanti. Si consideri infatti che, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142). 10.4.4. Inammissibile per genericità è anche il profilo di ricorso relativo alle statuizioni civili, indicato nella intestazione del motivo ma poi non sviluppato in via argomentativa. Peraltro, anche a tale proposito, la corte territoriale offre motivazione per relationem (cfr. pag. 44), non oggetto di puntuale e specifica contestazione. 11. Ricorso di LA AN FI. 11.1. Manifestamente infondato è il motivo (il secondo) attinente al preteso vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena (dal momento che la sentenza di appello non avrebbe tenuto conto delle doglianze mosse in secondo grado e non avrebbe esplicitato le ragioni della subvalenza degli elementi a favore dell'imputato, quali la collaborazione e il ravvedimento). Invero, a pag. 15 della sentenza di appello, con richiamo anche a quella del primo grado, si evidenzia come, a fronte della ritenuta responsabilità per ben sei vicende estorsive continuate nel tempo, la pena è stata determinata in 3 anni di reclusione (dunque 6 mesi per ciascuna imputazione), misura giudicata come pienamente adeguata alla gravità dei fatti;
osserva al riguardo il Collegio che tale quantificazione appare assai inferiore rispetto a quella operata per tutti i correi ai quali non sono state riconosciute le attenuanti generiche e quella dell'art. 8 legge 203/1991, sicchè risulta pienamente rispettosa del parametro della ragionevolezza e adeguatamente motivata. Pertanto, deve richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra 25 ? nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142). 11.2. Inammissibile, perché generico, e comunque manifestamente infondato, deve ritenersi il motivo di ricorso attinente alla pretesa violazione di legge in relazione all'art. 157 cod.pen. (nel testo previgente rispetto alla riforma del 2005) poichè, in relazione alla concessione delle attenuanti generiche prevalenti, sarebbe decorso il termine di prescrizione per gli episodi più remoti del reato continuato. Deve premettersi che il La IA è stato ritenuto responsabile per i fatti di cui ai capi 5, 6, 19, 20, 24 e 31 e le estorsioni in questione sono contestate come permanenti sino al 2000 (capo 20), al 2001 (capi 19 e 31) e al 2002 (capi 5, 6 e 24). Al medesimo sono state contestate e ritenute già dal primo grado (con pronuncia non impugnata sul punto) l'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 3 cod.pen. e la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, giudicate tuttavia subvalenti rispetto alle attenuanti generiche, e dunque non concretamente computate. Al caso di specie, in considerazione del tempus commissi delicti, debbono applicarsi i termini di prescrizione vigenti anteriormente al 2005, più favorevoli e, considerando il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, per le ipotesi ritenute in sentenza deve applicarsi il termine di prescrizione di 10 anni, a cui va aggiunta l'interruzione (e dunque ulteriori 5 anni) e la durata delle sospensioni (indicate in sentenza di appello in complessivi 8 mesi e 1 giorno, cfr. relative pagg. 3 e 4). A proposito della data di commissione dei fatti più risalenti (capo 20), dalla sentenza di primo grado (cfr. pagg.54 e segg.) emerge che il La IA ha avviato tale estorsione nel 2000 ed è poi proseguita mensilmente. Non risultano poi formulate doglianze in appello al riguardo. Dunque, in presenza di una sentenza di secondo grado del 23.10.2015 e di un ricorso che non indica neppure la data in cui le condotte estorsive (che in sentenza di primo grado si dicono proseguite nel corso del 2000) sarebbero cessate, deve ritenersi che il ricorso in parola risulti generico poiché non esplicita la 26 ragione e il momento nel la quale la prescrizione dovrebbe ritenersi maturata, essendo per giunta precluso in sede di legittimità qualsiasi accertamento di merito. Fermo restando ovviamente che, in presenza di ricorso per cassazione inammissibile, come nella fattispecie, il riferimento per la determinazione del termine di prescrizione è costituito dalla sentenza di appello (S.U., n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266). 12. In conclusione, con riferimento a tutti i ricorsi che hanno sollevato la relativa questione, deve ribadirsi, come sopra esposto, che il vaglio di attendibilità delle dichiarazioni rese dai chiamanti i correità è risultato svolto in maniera conforme ai canoni interpretativi della disposizione contenuta nell'art. 192 comma 3 cod. proc. pen. dettati costantemente da questa Corte di legittimità, e cioè attraverso un esame, condotto nella sentenza impugnata alla luce delle censure mosse con gli atti di appello, della credibilità intrinseca dei dichiaranti, della adeguata coerenza interna delle dichiarazioni rese dagli stessi e dell'esistenza di plurimi riscontri esterni ed individualizzanti. 12.1. Ciò consente di escludere l'esistenza di qualsiasi illogicità della motivazione in conseguenza di un asserito, ma in realtà, inesistente travisamento della prova;
tale è, difatti, soltanto quello idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l'essenziale dimostrativa del dato forza processuale/probatorio, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetto "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (sez. 1 n. 24667 del 15/6/2007, Rv. 237207). 12.2. Va comunque evidenziato che, nel caso di specie, ci si trova dinanzi ad una doppia conforme>> e cioè doppia pronuncia di eguale segno (nel nostro caso, di condanna) per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla legge n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può 27 essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (sez. 2 n. 5223 del 24/1/2007, Rv. 236130). Nel caso di specie, invece, il giudice di appello ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunto alla medesima conclusione della assenza di responsabilità. 12.3. Orbene, alla luce delle considerazioni sopra svolte circa gli specifici motivi di ricorso, deve ritenersi che la sentenza impugnata regge al vaglio di legittimità, non palesandosi assenza, contraddittorietà od illogicità della motivazione, ovvero travisamento del fatto o della prova. In particolare il giudice di merito ha già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni degli imputati in ordine al giudizio di attendibilità reso sulle dichiarazioni dei chiamanti in correità. Né sussistono, per le ragioni esposte, gli ulteriori vizi prospettati. 13. Consegue a ciò la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna degli imputati che li hanno proposti al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in € 1.500,00 ciascuno. 13.1. Segue altresì la condanna degli imputati in solido, essendo comune l'interesse dedotto in giudizio, alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro millecinquecento ciascuno a favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, ASAEC Associazione Onlus, che liquida in complessivi Euro 4.000,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, CPA 28 e Iva . Così deciso, il 12 dicembre 2016. Il Consigliere estensore dr. Stefano Filippin Il Présidente dr. Giacomo Fumu Humu DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 12 FEB. 2017 IL EMA DI Il Cancelliere CANCELLIERE S E R Claudia Planelli T P U R S ски O C 29