Sentenza 6 luglio 2017
Massime • 1
In tema di ordinamento penitenziario, è inibita al magistrato di sorveglianza, investito di reclamo contro l'irrogazione di una sanzione disciplinare diversa dall'isolamento e dall'esclusione dalle attività in comune, ogni valutazione sul merito della sanzione stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/2017, n. 56714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 56714 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2017 |
Testo completo
5 67 14-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 06/07/2017 MARIASTEFANIA DI TOMASSI -- Presidente - Sent. n. sez. 2537/2017 - Rel. Consigliere - VINCENZO SIANI REGISTRO GENERALE GAETANO DI GIURO N.48133/2016 ANTONIO MINCHELLA N. 19 ALESSANDRO CENTONZE Motivazione Semplificata ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN LO nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 14/09/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
lette/sentite le conclusioni del PG DOTT. MARKIA DI NARDO, CHE HA CHIESTO LA DECLARATORIA Di INAM MistiBILITA' DEL RICORSO, ON LA PEMISSIONE DELLR STATU ZIONI UNSEQUENZIALI RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, reso il 14 settembre 2016, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo proposto, ex art. 35-bis Ord. pen. (così riqualificato dalla Corte di cassazione), da AO IN, detenuto nella Casa circondariale di Asti, avverso l'ordinanza emessa in data 21 aprile 2016 dal Magistrato di sorveglianza di Torino con cui era rigettato il reclamo del detenuto avverso la sanzione disciplinare dell'esclusione per cinque giorni dalle attività ricreative e sportive inflittagli con delibera del Consiglio di disciplina del 17 febbraio 2016, con sospensione della sanzione ex art. 80 Ord. pen.
2. Avverso l'ordinanza sopra individuata ha interposto ricorso il IN difensore dell'Amato chiedendone l'annullamento e prospettando a sostegno un unico motivo con cui lamenta violazione di legge, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione, in quanto: il procedimento era viziato dal non avere il Magistrato di sorveglianza provveduto ad escuterlo prima dell'udienza, come prescriveva l'art. 75 del Regolamento;
era mancata l'assunzione di prova decisiva con riferimento al regolamento interno della Casa di reclusione di Asti onde stabilire la disposizione che vietava ai detenuti di detenere in cella le vitamine Omega 3, il LO, il UL e gli antinfiammatori per curare le accertate patologie, farmaci prescritti dal Servizio sanitario, come era specificato dalla cartella medica che lo riguardava, punto in ordine al quale non era avvenuta nemmeno l'acquisizione della documentazione da cui sarebbe emerso che il comandante del reparto non aveva apposto alcuna firma sul verbale;
la motivazione resa era conseguentemente manchevole, essendo pervenuta ad un esito fondato su prove inesistenti o diverse da quelle reali.
3. Il Procuratore generale ha prospettato l'inammissibilità dell'impugnazione in quanto non sussisteva la violazione procedimentale giacché per la procedura in questione, attinente alla decisione sui provvedimenti disciplinari, non erano previste convocazioni per l'udienza (vizio, quest'ultimo, nemmeno dedotto) e, per il resto, il Magistrato di sorveglianza aveva rispettato l'ambito del controllo demandatogli sull'irrogazione di una sanzione disciplinare.
4. L'impugnazione si profila infondata e va pertanto rigettata.
4.1. Il Tribunale ha esaurientemente considerato che il primo provvedimento era stato ritualmente reso dal Magistrato di sorveglianza, non essendo consentito al IN, che ne aveva fatto richiesta, di conferire con lo stesso giudice al di fuori del modulo procedimentale previsto dagli artt. 666 e 678 c.p.p.(in relazione 2 agli artt. 69 e 35-bis legge n. 354 del 1975), posto che il detenuto (nel carcere di Asti, sito nella stessa circoscrizione) non aveva fatto richiesta di partecipare all'udienza per essere sentito personalmente, mentre il giudice del procedimento non era tenuto a consentire alla richiesta di colloquio avulso dall'udienza e non regolato secondo le suddette forme, avanzata dall'interessato. Il giudici di merito, così argomentando, hanno reso una motivazione appropriata in tema applicazione del rito camerale anche alla materia disciplinare, alla stregua degli artt. 69, comma 6, lett. a), e 35-bis Ord. pen., post d.l. n. 146 del 2013. La partecipazione della parte al procedimento camerale è regolata dall'art. 666 cod. proc. pen. Ed è assodato che il detenuto abbia diritto di presenziare al procedimento camerale, a condizione che abbia tempestivamente manifestato, secondo qualsiasi modalità ma con istanza chiara e specifica, la volontà di comparire all'udienza in camera di consiglio. Il riferimento operato dal ricorrente ai colloqui con il Magistrato di sorveglianza regolati dall'art. 75 d.P.R. n. 230 del 2000 non è conferente, attenendo tale disciplina ai colloqui periodici individuali finalizzati a mantenere il contatto fra Magistrato di sorveglianza e detenuti.
4.2. Per quanto concerne la deduzione della mancata firma del verbale da parte del comandante di reparto della Polizia penitenziaria (la cui presenza alla fase di contestazione dell'addebito è stabilita dall'art. 61, comma 2, d.P.R. n. 230 del 2000), la censura si è esaurita in mero lamento declamatorio, a fronte della posizione assunta dal provvedimento impugnato in senso adesivo al ragionamento del Magistrato di sorveglianza che aveva dato congrua risposta in merito rilevando che dalla documentazione trasmessa dalla Casa circondariale risultava che al momento della contestazione della contestazione(17 febbraio 2016) era presente il suddetto comandante che aveva anche sottoscritto l'atto.
4.3. Infine, in ordine alla contestazione della previsione del comportamento sanzionato dal Regolamento, in coordinazione con il disposto dell'art. 38 Ord. pen., la notazione del Tribunale, in ordine al carattere puramente rotatorio della doglianza svolta senza articolare censure effettive degli argomenti offerti dal primo giudice dal IN integra una risposta adeguata, dal momento che il - Magistrato di sorveglianza, apprezzando come conforme alla disciplina di cui all'art. 77, n. 8, d.P.R. n. 230 del 2000, la sanzione inflitta al detenuto per avere accumulato un quantitativo del tutto anomalo di farmaci, che gli erano stati man mano somministrati dal sanitario e che egli non aveva assunti disattendendo la prescrizione, così finendo per instaurare il possesso (da lui rivendicato) di oggetti non consentiti, aveva reso un provvedimento fondato su valutazioni ragionevoli. Si è affermato il principio secondo cui l'ambito del controllo demandato al magistrato di sorveglianza in sede di decisione sul reclamo proposto dal detenuto avverso l'irrogazione di una sanzione disciplinare è circoscritto alla verifica 3 dell'osservanza delle norme riguardanti l'esercizio del relativo potere, la costituzione e la competenza dell'organo che ha irrogato la sanzione, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa, restando estranea ogni questione attinente al merito della sanzione (Sez. 1, n. 4776 del 25/01/2011, Zanetti, Rv. 249561). Deve però precisarsi che la nuova articolazione dell'art. 69, comma 6, Ord. pen. ha stabilito la sindacabilità nel merito dei - più gravi provvedimenti irrogativi delle sanzioni dell'isolamento e dell'esclusione dalle attività in comune (art. 39, comma 1, nn. 4 e 5, Ord. pen.). Il caso di specie esula da quest'ultimo ambito, in quanto la sanzione irrogata è l'esclusione dalle attività ricreative e sportive per la durata di cinque giorni, sicché per esso la valutazione del merito resta inibita. Certo, l'esclusione del comportamento oggetto di sanzione da quelli previsti come infrazioni si profila argomento deducibile dal detenuto innanzi al magistrato di sorveglianza, perché involge il potere sanzionatorio esercitato. Deve, però, convenirsi che la soluzione adottata in concreto dal Magistrato di sorveglianza e confermata dal Tribunale circa il carattere vietato del possesso di farmaci accumulati, quali "oggetti", per gli effetti di cui all'art. 77, n. 8, del Regolamento · appare conforme a norma ed a logica, dal momento che i farmaci vengono prescritti per essere assunti, non per essere tesaurizzati: l'accantonamento di una quantità anomala di medicinali finisce, infatti, per costituire una consistenza oggettuale diversa dal singolo farmaco, per tutti gli effetti che l'accumulato coacervo di medicine (ciascuna delle quali costituisce, per definizione, una sostanza capace di produrre in un organismo vivente modificazioni funzionali mediante un'azione chimico-fisica) è potenzialmente idoneo a produrre. sugli effetti dei farmaci in Oltre a ciò, le ulteriori disquisizioni sulla natura campo delle valutazioni di fatto concreto accumulati dal detenuto invadono compiute dall'autorità titolare del potere disciplinare.
5. Discende da tali considerazioni il rigetto del mezzo e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6 luglio 2017 DEPOSITATA Il Consigliere estensor Il Presidente IN CANCELLERIA MariaStefania Di Tomassi Vincenzo Siani Qu 19 DIC 2017 A M E R ⑪CANCELLIERE P U Pietro Di Meo