Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/02/2012, n. 6903
CASS
Sentenza 14 febbraio 2012

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Massime1

Il reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti di cui all'art. 366 cod. pen. sanziona comportamenti prodromici all'assunzione di funzioni pubbliche, con l'esclusione, pertanto, di quelli riguardanti la fase dell'esecuzione dell'incarico, i quali possono rilevare ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 328, comma primo, cod. pen. (Fattispecie relativa all'omesso deposito della relazione da parte di un consulente tecnico d'ufficio nominato in una causa civile).

Commentario1

  • 1Art. 366 - Rifiuto di uffici legalmente dovuti
    https://www.filodiritto.com/

    1. Chiunque, nominato dall'autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 30 a euro 516 (1). 2. Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime. 3. Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'autorità …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/02/2012, n. 6903
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6903
Data del deposito : 14 febbraio 2012

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