Sentenza 9 marzo 2015
Massime • 1
Non sussiste la nullità della sentenza qualora le prove siano valutate da un collegio in composizione diversa da quello davanti al quale le stesse siano state acquisite e le parti presenti non si siano opposte né abbiano esplicitamente richiesto di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in quanto, in tal caso, si deve intendere che esse abbiano prestato consenso, sia pure implicitamente, alla lettura degli atti suddetti. (Fattispecie in cui il Collegio che aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione era diverso da quello dinanzi al quale erano state raccolte le prove).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2015, n. 14227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14227 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Presidente - del 09/03/2015
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 823
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO G. - rel. Consigliere - N. 29572/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO SI N. IL 17/07/1952;
TO RO N. IL 06/12/1960;
avverso la sentenza n. 30/2010 CORTE APPELLO di SALERNO, del 07/01/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
Udito il Procuratore Generale che ha concluso per l'annullamento per prescrizione;
Udito il difensore Avv. De Caro Agostino anche in sost. dell'avv. Anna Romani che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 07/01/2014 la Corte d'appello di Salerno ha confermato la decisione di primo grado, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di OL OS e MA MU in ordine ai reati loro ascritti, per essere gli stessi estinti per prescrizione.
La Corte territoriale ha ritenuto che, nel caso di specie, alla luce delle risultanze istruttorie non sussistesse quella situazione di evidenza idonea a giustificare una pronuncia di assoluzione nel merito, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2 e che, sebbene il collegio che aveva dichiarato non doversi procedere fosse diverso da quello dinanzi al quale erano state raccolte le prove, non trovasse applicazione la regola di cui all'art. 525 c.p.p., comma 2, operante solo per le decisioni emesse dopo la chiusura del dibattimento.
2. Avverso tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dei due imputati.
3. Il ricorso proposto nell'interesse del OL si affida ai seguenti motivi.
3.1. Con i primi due motivi, si lamentano inosservanza o erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e correlati vizi motivazionali, sottolineando l'assenza di elementi probatori acquisiti e utilizzabili idonei a giustificare l'affermazione di responsabilità e ciò soprattutto con riferimento al contestato reato associativo, la cui sussistenza, persino sul piano indiziario, era stata esclusa in sede cautelare. Peraltro, aggiunge il ricorrente, non era stato acquisito alcun elemento difensivo.
3.2. Con il terzo e il quarto motivo, si lamentano inosservanza o erronea applicazione dell'art. 525 c.p., comma 2 e correlati vizi motivazionali, per avere il giudice di merito utilizzato, al fine di escludere la sussistenza dei presupposti per una pronuncia di proscioglimento nel merito di cui all'art. 129 c.p.p., comma 2, elementi istruttori raccolti da un collegio diverso da quello che aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
4. Il ricorso proposto nell'interesse del MA si affida ai seguenti motivi.
4.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali nonché inosservanza o erronea applicazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2 sviluppando considerazioni analoghe a quelle contenute nei primi due motivi del ricorso OL e aggiungendo, con specifico riguardo alla posizione del MA, che le motivazioni della sentenza di primo grado e il materiale probatorio indicato dalla decisione comunque riguardavano fatti diversi da quelli contestati.
4.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali nonché inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 525 c.p.p., comma 2, per considerazioni analoghe a quelle di cui al terzo e quarto motivo del ricorso OL.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il terzo e il quarto motivo del ricorso presentato nell'interesse del OL e il secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse del MA, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione logica, sono nel loro complesso infondati. Ed, invero, con riguardo alla questione centrale dell'utilizzazione, al fine di escludere la sussistenza dei presupposti per una pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, dei risultati dell'istruttoria svolta dinanzi ad un collegio in composizione diversa da quella del collegio che aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è assorbente il rilievo che, nel corso dell'udienza del 30/04/2009, nessuna delle parti processuali ha chiesto procedersi alla rinnovazione dell'istruttoria. Al riguardo, va ribadito che non sussiste la nullità della sentenza qualora le prove siano valutate da un collegio in composizione diversa da quello davanti al quale le stesse sono state acquisite e le parti presenti non si siano opposte alla lettura degli atti del fascicolo dibattimentale precedentemente assunti ne' abbiano esplicitamente richiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in quanto, in tal caso, si deve intendere che esse abbiano prestato consenso, sia pure implicitamente, alla lettura degli atti suddetti (Sez. 5, n. 5581 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Righi, Rv. 259518).
2. I primi due motivi del ricorso presentato nell'interesse del OL e il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse del MA sono invece inammissibili per assenza di specificità, dal momento che, senza operare una specifica confutazione degli elementi istruttori valorizzati dal giudice di primo grado, quali richiamati dalla sentenza impugnata, si limitano a denunciare genericamente che sussistevano le condizioni per giungere all'assoluzione degli imputati, al più valorizzando il dato, in sè privo di decisività, che in sede cautelare era stata esclusa la sussistenza della gravità indiziaria rispetto al reato associativo.
Al riguardo, va, infatti, ribadito che, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2 soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274, la quale ha puntualmente sottolineato che "fuori dal caso in cui non opera il principio di economia processuale - dovendo essere valutata la responsabilità ex professo ai fini civilistici - l'unico modo per ottenere un esame più approfondito, in mancanza della evidenza che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso, ecc, consisterà, dunque, nel rinunciare alla causa estintiva").
In tale prospettiva, non assume alcun rilievo che non siano state assunte prove addotte dalla difesa, per le quali peraltro neppure si è insistito all'udienza del 30/04/2009.
3. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2015