Sentenza 16 maggio 2008
Massime • 1
Non sussiste la nullità della sentenza qualora le prove acquisite da un collegio siano valutate da un collegio in composizione diversa qualora le parti presenti non si siano opposte alla lettura degli atti del fascicolo dibattimentale precedentemente assunti e non abbiano esplicitamente richiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in quanto, in tal caso, si deve intendere che esse abbiano prestato consenso, sia pure implicitamente, alla lettura degli atti suddetti.
Commentario • 1
- 1. Collegio, sostituzione giudice: prove testimoniali utilizzabili se parte non si opponeAccesso limitatoMaria Elena Bagnato · https://www.altalex.com/ · 26 maggio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/05/2008, n. 35975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35975 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 16/05/2008
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 2285
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 012510/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA PORTA RAIMONDO, N. IL 24/08/1954;
avverso SENTENZA del 31/10/2006 CORTE APPELLO di SALERNO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Galasso Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato avv. Bellocci Francesco, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte di Cassazione:
OSSERVA
La OR DO, nella sua qualità di titolare della omonima ditta individuale dichiarata fallita il 5 maggio 1993, veniva condannato nei due gradi di merito - sentenze del Tribunale di Vallo della Lucania del 18 dicembre 2003 e della Corte di Appello di Salerno del 31 ottobre 2006 - alle pene ritenute di giustizia per i reati di bancarotta documentale e patrimoniale per essersi appropriato di danaro, titoli e beni strumentali dell'azienda. La Corte di merito con la citata sentenza rigettava anche numerose eccezioni procedurali tutte puntualmente riproposte in sede di legittimità.
Con il ricorso per Cassazione La OR DO ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione:
1) la nullità della notificazione del decreto che disponeva il giudizio di primo grado e degli atti consequenziali per violazione dell'art. 161 c.p.p., comma 2, artt. 157 e 171 c.p.p. e vizio di motivazione sul punto perché il ricorrente aveva dichiarato il domicilio presso la casa del padre e l'atto venne notificato, dopo l'accertamento che aveva cambiato residenza, al difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, senza previamente accertare la impossibilità di altra modalità di notifica presso il luogo ove era stato notificato il primo atto;
2) la violazione dell'art. 161 c.p.p., comma 1, e art. 171 c.p.p., lett. e), ed omessa motivazione sul punto perché non vennero dati all'imputato gli avvertimenti previsti dalla legge;
3) la nullità della sentenza per violazione dell'art. 179 c.p.p. perché in effetti non si trattava di dichiarazione di domicilio, ma di elezione di domicilio con indicazione del padre quale domiciliatario;
4) la violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. a), artt. 179 e 190 c.p.p., art. 493 c.p.p., comma 3, art. 511 c.p.p., commi 2 e 3, artt.514, 525 e 526 c.p.p. e vizio di motivazione sul punto perché in primo grado la causa venne decisa da un collegio diverso da quello che aveva raccolto le prove;
5) la violazione dell'art. 493 c.p.p., comma 2 e art. 511 c.p.p. perché illogicamente è stata ritenuta utilizzabile la relazione del curatore fallimentare, ma non l'audizione, mentre la lettura della relazione sarebbe stata possibile soltanto dopo l'esame del perito (ovvero il curatore);
6) la violazione di legge in ordine al valore da attribuire al comportamento processuale della difesa ai fini della utilizzabilità di prove assunte da collegio diverso fondata su una errata interpretazione dell'art. 511 c.p.p.;
7) la violazione degli artt. 525 e 179 c.p.p.;
8) il vizio di motivazione in ordine alla effettiva consistenza del patrimonio aziendale ed alla ritenuta natura dolosa della inattendibilità delle scritture contabili e ravvisabilità nei fatti della ipotesi di cui alla L. Fall., art. 236;
9) l'omessa valutazione della richiesta di riduzione della pena e di concessione delle attenuanti generiche.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da La OR DO non sono fondati.
Il primo motivo di impugnazione è infondato per le ragioni che correttamente sono state indicate dalla Corte territoriale. È, infatti, risultato che l'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. venne notificato a mani dell'imputato La OR DO in Omignano, via Roma n. 13, luogo ove il La OR dichiarò di voler ricevere le ulteriori notifiche di atti processuali. Senonché la notifica del decreto che dispone il giudizio nel domicilio dichiarato - vedi dichiarazione del 20 maggio 2001 - non andò a buon fine per trasferimento del destinatario, trasferimento che non era stato comunicato, come di dovere, all'Autorità procedente.
Essendosi resa impossibile la notifica dell'atto nel domicilio dichiarato correttamente l'atto venne notificato al difensore dell'imputato ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4. Non era necessario nessun ulteriore adempimento ne' altra verifica, come erroneamente sostenuto dal difensore, prima di procedere alla notifica dell'atto con le modalità indicate.
Quanto al secondo motivo di impugnazione non è vero che la Corte di merito non abbia risposto alla eccezione perché nella sentenza impugnata si legge ricevendo i rituali avvertimenti di cui all'art.161 c.p.p., comma 2. D'altro canto proprio la lettura della dichiarazione di domicilio prodotta dall'imputato in sede di appello rende convinti che gli avvisi di cui all'art. 161 c.p.p. siano stati dati con la precisa indicazione che le notifiche non possibili nel domicilio dichiarato sarebbero state effettuate presso il difensore.
Il motivo è infondato.
Infondato è anche il terzo motivo di impugnazione perché l'atto prodotto in sede di appello contiene una dichiarazione di domicilio, come si desume dal tenore letterale dello stesso, dal momento che l'imputato dichiara di abitare in Omegna via Roma n. 13, e non una elezione di domicilio così come correttamente stabilito dalla Corte territoriale;
la precisazione che si trattava della casa di proprietà del padre - ma era anche quella dove abitava il ricorrente - non significa che avesse indicato il genitore come domiciliatario. Anche i motivi di impugnazione nn. 4, 5, 6 e 7, con i quali è stata eccepita la nullità della sentenza perché le prove acquisite da un collegio sono state valutate da un collegio in composizione diversa in violazione dell'art. 525 c.p.p., non sono fondati. Orbene è pacifico che nel caso di specie sia mutata la composizione del collegio di primo grado nella persona di un giudice e che il giudizio sia avvenuto sulla base delle prove raccolte dal precedente collegio.
Certamente il nuovo Collegio deve ripetere la sequenza procedimentale prevista dal codice, come precisato dalle Sezioni Unite penali (SS.UU. 15 gennaio 1999 - 17 febbraio 1999, n. 2 Jannasso), ma può, senza procedere a nuova assunzione delle prove, anche procedere alla lettura delle dichiarazioni testimoniali e dei documenti acquisiti nel fascicolo del dibattimento dal collegio precedente che intenda utilizzare ai fini del giudizio.
Ciò perché, come è stato efficacemente rilevato, la pregressa fase dibattimentale conserva il carattere di attività processuale espletata legittimamente (ex multis vedi Cass., Sez. 2, 1 luglio 1998- 7 ottobre 1998, n. 10590, Silvestri, CED 211658). Secondo parte della giurisprudenza tuttavia in casi siffatti è necessario il consenso delle parti alla lettura degli atti da utilizzare (secondo altra parte minoritaria della giurisprudenza siffatto consenso non sarebbe necessario), consenso che, però, non deve essere espresso in modo formale, potendo risultare anche da comportamenti concreti (vedi Cass., Sez. 1 penale, 7 dicembre 2001 - 10 maggio 2002, n. 17804, CED 221694). Orbene dal momento che il nostro sistema processuale, specialmente nella fase dibattimentale ove il contraddittorio delle parti ha la sua massima espressione, è costruito come un processo di parti, ove le stesse non assistono passivamente ad un rito, essendo, invece, richiesta la loro attiva partecipazione ad ogni passaggio procedurale, è logico ritenere che le parti presenti che non si siano opposte alla lettura degli atti del fascicolo dibattimentale precedentemente assunti e che non abbiano esplicitamente richiesto la rinnovazione della istruttoria dibattimentale, abbiano prestato il consenso alla lettura non essendo, peraltro, previsto che siano interrogati specificamente in ordine al problema;
il silenzio serbato, invero, non può essere interpretato in maniera diversa, dovendosi, invece, ritenere che si tratti di consenso implicitamente prestato. Nè vale obiettare che alla udienza in cui era stata decisa la lettura degli atti era presente un difensore di ufficio perché è del tutto pacifico che il difensore di ufficio presente in udienza abbia gli stessi poteri e gli stessi doveri del difensore fiduciario. Nè, infine, ha rilievo la circostanza che la relazione del curatore fallimentare sia stata letta prima della audizione del curatore perché il curatore fallimentare non è un perito, come erroneamente ritenuto dal ricorrente, e la relazione ex L. Fall., art. 33 non è una perizia, ma un documento acquisibile ai sensi dell'art. 234 c.p.p. (vedi ex multis Cass., Sez. 5, penale, 3 febbraio 2004 - 27
febbraio 2004 n. 8857, CED 228756). Una ulteriore considerazione si impone.
Non è vero, come ha, invece, sostenuto il ricorrente, che sia possibile rilevare in ogni stato e grado del procedimento la nullità di atti acquisiti mediante lettura senza consenso delle parti nel caso di rinnovazione della istruttoria dibattimentale per mutamento della persona fisica del giudice.
Ciò perché non si tratta di elementi probatori assunti in violazione di una norma di legge, ma, come si è segnalato in precedenza, di atti assunti legittimamente.
Ne consegue che la eccezione di inutilizzabilità, o meglio di nullità, deve essere eccepita con il primo atto mediante il quale si abbia la possibilità di farlo (vedi in proposito Cass., Sez. 1 penale, 30 novembre 1999 - 22 gennaio 2000, n. 781). Come ha rilevato il giudice di appello nel caso di specie dopo la lettura degli atti il difensore non ha eccepito la mancanza del consenso alla lettura della relazione del curatore e della audizione dello stesso, ma si è limitato a presentare le conclusioni. Di merito è l'ottavo motivo di impugnazione perché il ricorrente in effetti ha contestato le valutazioni di merito compiute dalla Corte di secondo grado, la quale, con motivazione immune da vizi logici, ha stabilito, essenzialmente in base a quanto risultava dalla relazione del curatore fallimentare, che vi era stata una commistione tra l'attività dell'impresa e l'attività personale dell'imputato e che vi era stata attività distrattiva desunta non solo dalla relazione suddetta, ma anche dal fatto che quanto risultante dall'inventario redatto in sede di proposta di concordato non era stato poi reperito al momento del fallimento. La circostanza è risultata poi confermata dal fatto che il La OR ha condotto una vita ben al di sopra delle sue possibilità, cosa spiegabile soltanto con la sottrazione di beni del patrimonio aziendale per utilizzazione a fini personali. Si tratta di motivazione del tutto logica che non merita alcuna censura sotto il profilo della legittimità.
Infondato è poi l'ultimo motivo di impugnazione perché è del tutto pacifico che il ricorrente non abbia richiesto con l'atto di appello il riconoscimento delle attenuanti generiche, tanto è vero che il ricorrente ha cercato di sostenere che vi era stata una richiesta implicita, mentre in sede di conclusioni dibattimentali la richiesta è stata del tutto generica.
La Corte di merito non era, pertanto, tenuta ad una motivazione specifica sul punto.
D'altra parte dal contesto motivazionale del provvedimento impugnato si desume una valutazione dei giudici di merito di gravità della condotta e di assenza di ragioni specifiche che giustificassero il riconoscimento delle richieste attenuanti.
Per tutte le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 maggio 2008. Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2008