Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2012, n. 45649
CASS
Sentenza 25 settembre 2012

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Costituisce un'ipotesi di nullità assoluta per violazione del principio dell'immutabilità del giudice il frazionamento degli interventi conclusivi delle parti svolti dinanzi a due collegi diversamente composti. (Fattispecie in cui il PG, le parti civili ed uno dei difensori dell'imputato avevano formulato ed illustrato le proprie conclusioni dinanzi ad un collegio poi mutato, per due dei suoi componenti, rispetto a quello dinanzi al quale, invece, aveva rassegnato le proprie conclusioni l'altro difensore dell'imputato).

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  • 1Giudizio abbreviato e principio di immutabilità del giudice: la Cassazione ribadisce l'obbligo di rinnovare la discussione (Cass. Pen. n.23640/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 26 giugno 2025

    Anche nel giudizio abbreviato privo di integrazione probatoria, il giudice chiamato a decidere deve coincidere con quello che ha assistito alla discussione. In caso contrario, la sentenza è nulla. La Cassazione interviene con un importante arresto sul principio di immutabilità del giudice, tutelando il contraddittorio e il diritto di difesa. Il fatto Con sentenza dell'11 giugno 2024, la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna di Ma.Ga. per il reato di riciclaggio ex art. 648-ter c.p., pronunciata in primo grado dal G.i.p. del Tribunale di Palermo il 19 ottobre 2021. L'imputato, rappresentante legale di una ditta specializzata nello smaltimento di rifiuti ferrosi, era accusato …

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  • 2Il principio di immutabilità del giudice si applica anche nel caso in cui l'attività dibattimentale consista nella sola discussione
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 agosto 2020

    (Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: C.p.p., art. 525, c. 2) Il fatto La Corte di appello di Catania confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Catania aveva condannato gli imputati alle pene e per i delitti di seguito indicati: 1) M. alla pena di trenta anni di reclusione per i reati di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso armata (capo A), organizzazione di un'associazione finalizzata al traffico di droga (capo B), acquisto e cessione di sostanze stupefacenti (capo B1), trasferimento fraudolento di valori (capi C e D); 2) G.M. alla pena di sedici anni di reclusione per i reati di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di droga (capo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2012, n. 45649
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45649
Data del deposito : 25 settembre 2012

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