Sentenza 16 dicembre 2022
Massime • 2
L'errata indicazione, nel decreto di citazione per il giudizio immediato, di un termine più breve per la richiesta di riti alternativi (nella specie sette, anziché quindici giorni per il giudizio abbreviato) comporta la nullità a regime intermedio dell'atto, che è sanata se l'imputato non abbia formulato istanza di rito alternativo. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'imputato avrebbe potuto richiedere il rito abbreviato anche dopo la scadenza del termine di legge, formulando istanza di rimessione in termini fondata sulla fuorviante indicazione contenuta nel decreto).
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma primo, cod. pen., nella parte in cui prevede la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, sollevata in relazione agli artt. 3, 27, 41, 111 e 117 Cost. nonché 8 Convenzione EDU, trattandosi di sanzione inserita in un meccanismo punitivo graduale che differenzia la durata della pena accessoria in rapporto a due soglie distinte (tre anni di reclusione per l'interdizione temporanea e cinque per l'interdizione perpetua), e che, agganciandosi all'entità della pena principale inflitta, presuppone una valutazione in concreto della gravità del fatto rimessa al potere discrezionale del giudice, sicché, escluso ogni automatismo, la norma non è irragionevole, né distonica rispetto al principio di personalizzazione ed individualizzazione del trattamento sanzionatorio.
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- 2. L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nella giurisprudenza della Corte di cassazioneAccesso limitatoLuigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 10 luglio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/2022, n. 9062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9062 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2022 |
Testo completo
09062-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da NA Petruzzellis Presidente - Sent.n.sez.1912/2022 NA Criscuolo UP 16/12/2022-- R.G.N. 33603/2022Riccardo SO Relatore - Martino Rosati Debora Tripiccione ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. AN IR, nato a [...] il [...] 2. CC TA, nata a [...] il [...] 3. MB EL, nata a [...] il [...] 4. DE UD CE, nato a [...] il [...] 5. TT AR, nato a [...] il [...] 6. TE EN, nato a Giugliano in [...] il [...] 7. AS FA, nata a [...] il [...] 8. LI AR NA nata Forio D'Ischia il 22/08/1957 9. LL RO, nata a [...] il [...] 10. RE NC, nato a [...] il [...] 11. Di EG AN, nato a [...] il [...] 12. IT AN, nato a [...] il [...] 13. ER IN, nato a [...] [...] 14. DA AL, nato a [...] il [...] 15. MA CA, nato a [...] il [...] 16. MP EP, nato a [...] il [...] 17. CE IO, nato a [...] il [...] 18. TT NN, natoa PO il 29/10/1957 19. AN AR, nata a [...] il [...] 20. IM ARno nato a [...] il [...] 21. NE CE, nato a [...] il [...] 22. IV AN, nato a [...] [...] 23. ZO TE, nato a [...] il [...] 24. TA IA, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/05/2022 della Corte di appello di PO visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo SO;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo che tutti i ricorsi siano dichiarati inammissibili ad eccezione dei ricorsi di AS FA e TE EN per i quali conclude per l'annullamento senza rinvio limitatamente al capo AV di imputazione per intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza di secondo grado e rideterminazione della pena ad anni quattro di reclusione ai sensi dell'art. 620 lett. 1) cod. proc. pen. e per l'inammissibilità nel resto. udito l'avvocato De MO ON difensore di fiducia di ST AR R NA che si riporta ai motivi di ricorso;
udito l'avvocato Vignola NN Battista difensore di fiducia di Di EG AN che chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso;
udito l'avvocato Migliaccio Gianluca AR difensore di fiducia di Di EG AN che si riporta ai motivi di ricorso;
udito l'avvocato Piombino Rosario difensore di fiducia di IV AN che insiste per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato Amoriello Massimo, in sostituzione dell'avvocato Gentile Celestino difensore di fiducia di IT AN, che si riporta ai motivi di ricorso;
udito l'avvocato Amoriello Massimo difensore di fiducia di NE CE che si riporta ai motivi di ricorso;
udito l'avvocato Fariello IT NN difensore di fiducia di TT AR che chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso;
udito l'avvocato Greco Fabio difensore di fiducia di ER IN che conclude per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato Ferraro AN difensore di fiducia di MP EP che conclude per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato CE Giacomo difensore di fiducia di AN AR, IM ARno e ZO TE che si riporta ai motivi di ricorso;
udito l'avvocato CE Giacomo, in sostituzione dell'avvocato Spina Rocco AR difensore di fiducia di MP EP, che si riporta ai motivi di ricorso;
2 D udito l'avvocato Rumolo ON difensore di fiducia di TT NN che chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso;
udito l'avvocato Arena Laura difensore di fiducia di TT NN che si riporta ai motivi di ricorso;
udito l'avvocato AS Michele difensore di fiducia di AN IR e CC TA che si riporta ai motivi di ricorso;
udito l'avvocato Perone Leopoldo difensore di fiducia di AN IR, CC TA e DA AL che si riporta ai motivi di ricorso;
L udito l'avvocato Canta IG difensore di fiducia di LL RO e RE NC, unitamente all'avvocato Grimaldi CE, che si riportano ai motivi di ricorso;
udito l'avvocato Impradice Salvatore difensore di fiducia di MB EL, TT AR e DE UD CE che chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso;
udito l'avvocato Scarlata Fabio difensore di fiducia di MA CA e TA IA che conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
udito l'avvocato Irace Camillo difensore di fiducia di AS FA e TE EN che si riporta ai motivi di ricorso;
udito l'avvocato Paone CE difensore di fiducia di CE IO che conclude per l'accoglimento del ricorso e chiede che il reato venga dichiarato prescritto;
udito l'avvocato Gaito Alfredo difensore di fiducia di CE IO insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza del 2 maggio 2022 la Corte di appello di PO riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di PO del 24 luglio 2020 che aveva condannato i nominati in epigrafe per i reati agli stessi rispettivamente ascritti. In particolare, le imputazioni hanno ad oggetto una pluralità di corruzioni in atti giudiziari, sottrazione e occultamento di atti processuali, rivelazione di notizie coperte da segreto ed accessi abusivi a sistema informatico, che scaturiscono da intercettazioni disposte nell'ambito di un più ampio procedimento nel quale si procedeva originariamente per i soli reati di cui agli articoli 416-bis e 629 cod. pen., con l'aggravante di cui all'articolo 7 della legge n. 203 del 1991. Nel corso delle attività tecniche venivano captate intercettazioni di conversazioni che facevano nascere un nuovo filone investigativo relativo a soggetti orbitanti all'interno degli uffici giudiziari di PO, in particolare, cancellieri e impiegati della Corte d'appello di PO (come IV AN, IM ARno, NE CE, TT AR, CE NN, quest'ultimo poi deceduto), dipendenti della Procura della Repubblica (AN AR) e del Tribunale di Sorveglianza (IT AN), avvocati (come ZO TE, Di EG AN, CE IO, AL US, quest'ultimo deceduto ed il suo collaboratore di studio, ER IN), personale della Polizia Giudiziaria (come TE NO), imputati dei procedimenti oggetto del mercimonio e loro stretti congiunti (TE IC, AS FA, ST AR, AN IR, IT AN, CC TA, DE UD CE, MB EL, DA AL, MA CA, MP EP, RO NA, TT NN), ed infine, faccendieri che a vario titolo collaboravano con gli studi legali (come OL NC, AD NN, RA AN). Attraverso le intercettazioni proseguite per i reati di corruzione in ambito giudiziario sulle nuove utenze così individuate, venivano accertate plurime condotte illecite finalizzate a far ottenere a soggetti rimasti coinvolti in indagini giudiziarie favori di varia natura grazie alla complicità di pubblici ufficiali, dipendenti della Corte d'appello, del Tribunale penale, del Tribunale di Sorveglianza, di un Commissariato di polizia (TE NO), risultati in affari con soggetti estranei all'amministrazione giudiziaria. Dalle medesime indagini si sono sviluppati due procedimenti in cui si è suddiviso l'originario procedimento, che ha poi subito ulteriori separazioni per effetto delle diverse scelte operate dagli imputati, alcuni dei quali hanno già definito la propria posizione con sentenze passate in giudicato all'esito di giudizio CHE PER abbreviato e di patteggiamento, oltre a sopravvenuti decessi di alcuni imputati (CE, US). I due iniziali tronconi all'esito dei separati decreti di rinvio a giudizio del 2 luglio 2013 (n.19894/13; chiamato prima tranche o troncone "Arnese") e del 23 maggio 2014 (n.16824/2014, chiamato seconda tranche o troncone "AN") sono stati poi riuniti in un unico procedimento davanti al Tribunale di PO, IV sezione penale, con inizio dell'istruttoria, cui faceva seguito l'astensione del Presidente del collegio e nuova assegnazione ad altro collegio della stessa Sezione che ha poi emesso la sentenza di primo grado dopo aver disposto la rinnovazione degli atti e accolto la richiesta di riunione al procedimento n. 16824/2014 rg. dib. a carico di AN IR+altri, pendente davanti ad una diversa Sezione del Tribunale di PO. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di PO - prescindendo dalle posizioni diverse dai ricorrenti in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di PO, ha assolto IM ARno e ER IN dal capo AA seconda tranche (vicenda NO) e rideterminato la pena nei loro confronti, ha rideterminato la pena nei confronti di DA AL, elidendo la parte di 4 pena relativa al reato ex artt. 110, 490 cod.pen. di cui al capo AA (vicenda UO-DA) prima tranche, già dichiarato prescritto, ha ridotto la pena inflitta nei confronti di IV, ha dichiarato inammissibili gli appelli di AN per i capi A1 e B1 - prima tranche (reati di cui agli artt. 326 e 615-ter cod.pen.), e di TT, per quest'ultimo limitatamente ai capi C) e E), seconda tranche, ha rideterminato la pena complessiva inflitta a ZO TE riconoscendogli la continuazione rispetto ai reati già giudicati con la sentenza n.8820/2020 della Corte di appello di PO, ha dichiarato la prescrizione di alcuni reati e confermato nel resto integralmente la sentenza di primo grado. La descrizione delle imputazioni per le quali è intervenuta la condanna viene riportata, per evitare duplicazioni e per maggiore chiarezza, a margine dell'esposizione dei singoli ricorsi, essendo stati già stati dichiarati estinti per prescrizione i reati oggetto di una parte delle imputazioni con le sentenze di primo e secondo grado ed essendo anche intervenute sentenze di assoluzione in primo grado nei confronti di AR TT e AN IT dal reato associativo di cui all'art. 416 cod.pen. (capo A), del Di EG AN dai reati ascrittigli ai capi E,F,Ai -prima tranche- nonchè i), seconda tranche, perché il fatto non sussiste, AN AR dal reato sub C1) - prima tranche - perché il fatto non costituisce L reato, IM ARno dai reati ascritti sub N, P, Q limitatamente alla terza ipotesi, nonché AA - prima tranche -perché il fatto non sussiste, di IV AN dai capi E e Ai prima tranche ed i) seconda tranche perché il fatto non - - sussiste.
2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati in epigrafe indicati, denunciando, a mezzo dei rispettivi difensori, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen.
3. Ricorso congiunto dell'avv. Michele AS per IR AN e TA CC (per AN e CC sono stati presentati ulteriori separati ricorsi dall'avv. Leopoldo Perone). Nei confronti dei predetti ricorrenti è stata confermata la condanna per il reato di cui al capo AE con irrogazione, per AN, applicata la -seconda tranche - recidiva reiterata e infraquinquennale, della pena di anni sei e mesi otto di reclusione (p.b. anni quattro, aumentata per la recidiva), per la CC, della pena di anni tre e mesi sei di reclusione, esclusa la recidiva e con le circostanze attenuanti generiche. La contestazione riguarda il reato di cui all'art. 319-ter cod.pen. per avere concorso all'accordo corruttivo del cancelliere IM, in servizio presso la Corte 5 di appello di PO, la CC nell'interesse del marito AN, interessato ad accelerare il rilascio dell'attestazione dell'esecutività della sentenza di condanna al fine di avanzare davanti al Giudice dell'esecuzione istanza per il riconoscimento della continuazione, dietro il compenso di 500 euro. La vicenda dipanatasi dall'agosto al novembre del 2012 è ricostruita a pag.449 della sentenza di primo grado ed a pag. 136 della sentenza di appello.
3.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio motivazione in merito alla integrazione della fattispecie prevista dall'art. 319-ter cod. pen. La Corte di appello ha ritenuto configurabile il reato di corruzione in atti giudiziari con riferimento all'atto del funzionario di cancelleria che esercita il potere di attestazione di irrevocabilità della sentenza con priorità rispetto ad altri provvedimenti in quanto atto idoneo ad incidere sul concreto funzionamento e sull'esito del procedimento giudiziario, nel caso di specie posto dal cancelliere IM il quale ha anticipato tale attestazione dietro pagamento di una somma di denaro da parte dell'avv. ZO. Secondo i ricorrenti la nozione di atto giudiziario delineato dalla Sesta Sezione della Corte di Cassazione (sentenza n. 19496 del 4/05/2018), richiedendo la esistenza di un nesso funzionale tra l'atto ed un procedimento giudiziario non si attaglia al caso in esame non essendovi stata alcuna alterazione della dialettica processuale, avendo tale attività inciso solo sull'accelerazione dei tempi di definizione della pratica. La circostanza che tale attività avrebbe poi solo indirettamente influito sui tempi di fissazione dell'udienza davanti al giudice per la decisione da assumere sulla continuazione dei reati andrebbe qualificato come condotta contraria ai doveri di imparzialità del pubblico ufficiale senza incidenza diretta sulla decisione giudiziaria, e quindi come una condotta inquadrabile nell'ipotesi di corruzione ex art. 318 cod. pen. per atto conforme ai doveri di ufficio.
3.2. Con il secondo motivo si censura la motivazione relativa al ravvisato concorso dei due ricorrenti, atteso che alla data del 13 luglio 2012 l'attestazione di esecutività della sentenza era già stata predisposta dal cancelliere IM in accordo con l'avv. TE ZO ed il fratello di AN IR che si è occupato del pagamento della somma di denaro, mentre le condotte dei ricorrenti sono intervenute dopo la conclusione dell'accordo illecito, nella fase di attuazione che secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità non integrano gli estremi del concorso di persona nel delitto di corruzione: la circostanza che AN fosse interessato alla pronta definizione dell'istanza ex art. 671 cod.proc.pen. e che CC TA abbia consegnato il denaro all'avv. ZO, costituiscono elementi irrilevanti perché costituenti un "post factum". 6 др 4. Ricorso dell'avv. Leopoldo Perone per AN IR e CC TA.
4.1. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione in ordine alla esclusa illegalità della pena irrogata dal Tribunale che ha applicato la legge 6 novembre 2012, n. 190 in violazione del divieto di irretroattività della normativa sanzionatoria che ha modificato la pena edittale prevista per il reato di cui all'art. 319-ter, cod. pen. introducendo un aggravamento del minimo da tre a quattro anni di reclusione e del massimo da otto a dieci anni. In particolare il Tribunale senza fornire alcuna motivazione sui criteri seguiti per la determinazione della pena ha irrogato la pena di anni quattro di reclusione che la Corte di appello in modo presuntivo ha ritenuto essere riferita alla normativa previgente, avendola intesa come determinata in misura superiore al minimo edittale.
4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione del reato ai sensi dell'art. 319-ter cod. pen. (capo AE) per travisamento degli elementi di prova. L Si obietta che l'art. 319-ter cod. pen. è norma posta a presidio della funzione giurisdizionale e quindi attiene ad atti che incidono sulla decisione e l'attività in esame non rientra tra i casi considerati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 19496 del 21/12/2018) ed è improprio il riferimento alla sentenza Caristo n. 44971/2005 operato dalla Corte di appello, trattandosi nel caso di specie di un atto di natura sostanzialmente amministrativa mentre il precedente di legittimità riguardava la corruzione di un magistrato di sorveglianza. Sotto altro profilo relativo alla dedotta nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza si censura la motivazione con cui il giudice di appello ha ritenuto che la corruzione integrata fosse quella prevista nella forma antecedente e non susseguente, dando per certo che nel luglio 2012 l'atto indebito non fosse stato già compiuto sulla base di mere illazioni sui tempi di consumazione dell'accordo corruttivo. Si censura poi la valutazione delle prove in ordine allo stato confusionale del ricorrente AN sotto il profilo della consapevolezza dell'accordo intercorso con il difensore ed il cancelliere per la ritenuta falsità della consulenza di parte.
4.3. Con il terzo e quarto motivo (per AN) si censura la motivazione della sentenza in punto di recidiva e di diniego delle attenuanti generiche avendo la Corte operato una valutazione del tutto apparente incentrata sulla prospettiva di una riduzione di pena che non dipendeva dalla condotta del cancelliere infedele, nonché sulla valorizzazione di precedenti penali espressivi di una diversa logica criminale e dell'interesse del tutto fisiologico a conoscere l'esito del procedimento esecutivo sulla continuazione. 7 07 4.4. Con il terzo motivo dedotto nel ricorso di CC si censura la decisione della Corte di appello che ha sopperito all'assenza di motivazione del primo Giudice che non aveva chiarito il computo della pena, avendo irrogato la reclusione di anni tre e mesi sei, al netto della riduzione delle attenuanti generiche, ed ha motivato l'applicazione delle attenuanti generiche in misura ridotta per ragioni prive di contenuto effettivo perché incentrate su aspetti fattuali inerenti la essenza stessa del reato: la gravità dei comportamenti inerenti la distorsione della pubblica funzione per interessi privati.
5. Ricorsi degli avv.ti G. Cappuccio e S. Impradice, nell'interesse di EL MB e CE DE UD. Nei confronti di EL MB, esercente la professione di avvocato, e DE UD CE, dipendente del Tribunale di Sorveglianza di PO, coniugato con la prima, è stata confermata la condanna per il reato di cui all'art. 319-ter cod. pen. ascritto al capo S) -prima tranche- e dichiarata la prescrizione del connesso reato di cui all'art. 490 cod.pen., ascritto al capo capo T), nonché la condanna per il capo AG) - seconda trance nei confronti del solo DE UD, - con irrogazione della pena della reclusione, rispettivamente, di anni quattro per MB e di anni quattro e mesi nove per DE UD. I predetti capi S) e T) si riferiscono alla vicenda della sottrazione del fascicolo del procedimento penale a carico di AR RE ricostruita a pag. 167 della sentenza di secondo grado ed a pag. 219 della sentenza di primo grado - fissato per l'udienza del 30 aprile 2012 davanti alla Corte di appello di PO, concordata con i cancellieri NE e IM, affinchè il fascicolo non venisse trovato per l'udienza suddetta in cambio di 1.000,00 euro. Il capo AG) seconda tranche riguarda il solo DE UD, per il reato di cui agli artt.56, 317 cod. pen., per avere minacciato di un male ingiusto CO NC, recandosi presso il suo esercizio commerciale, dopo avergli fatto capire di poter influire anche negativamente sui tempi di definizione del procedimento penale a suo carico, accelerandone la definizione - facendolo "risalire a galla" - se non gli avesse consegnato un televisore, non realizzando il proprio intento per il netto rifiuto della parte lesa (nel mese di ottobre del 2012).
5.1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla utilizzabilità delle intercettazioni per violazione dell'art. 270 cod. proc.pen. in riferimento alla nozione di procedimento diverso secondo la interpretazione adottata dalle Sez. U. con la nota sentenza VA. Si osserva che la Corte di appello, per uniformarsi all'interpretazione delle Sez. U., ha dichiarato l'inutilizzabilità delle sole intercettazioni disposte con i Rit 2267-2703-3372 del 2011 perché relative ad altro procedimento, ma ha 8 of erroneamente ritenuto utilizzabile le altre operazioni di intercettazione senza considerare che si tratta di operazioni autorizzate secondo il diverso regime previsto dall'art. 13 legge 203/1991 per i reati di criminalità organizzata, quindi con proroghe della durata di venti giorni e sulla base dei "sufficienti indizi" di reato ed in assenza dei presupposti per i limiti edittali di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod.proc.pen. Si obietta che è assertivo dedurre dalla locuzione "318 c.p. e seguenti" il riferimento alle ipotesi delittuose dell'art. 319 cod. pen. diverse dall'art. 318 cod.pen., per le quali soltanto le intercettazioni potevano ritenersi autorizzate, reato che all'epoca dei fatti era però punito con pena massima fino a tre anni di reclusione quindi escluso dal novero dei reati per i quali erano consentite le intercettazioni, e comunque la inutilizzabilità discende dall'assenza dei presupposti iniziali essendo le proroghe ed i nuovi decreti sorretti da una motivazione che rimanda sempre alle risultanze di intercettazioni autorizzate solo per i diversi reati di criminalità organizzata oggetto delle iniziali autorizzazioni con la conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni anche quale base giustificativa per l'emissione dei nuovi decreti per i reati di corruzione. Con riguardo alla rilevanza delle intercettazioni indica i Rit 5200/2011 e 168/2012 come quelli relativi alle posizioni dei due ricorrenti e richiama le pagine della sentenza di primo grado (pag.11) e di secondo grado (pag. 168) in cui è stata rimarcata la decisività delle intercettazioni telefoniche per la ricostruzione della vicenda.
5.2. Con il secondo motivo deduce nullità del decreto di giudizio immediato e degli atti conseguenti per la errata indicazione del termine in giorni sette anzichè quindici, entro il quale gli imputati avevano la facoltà di richiedere il giudizio abbreviato. Si censurano come erronee le valutazioni espresse dal Tribunale nell'ordinanza del 10 dicembre 2013 allegata al ricorso e ribadite dalla Corte di appello per rigettare l'eccezione, da ritenersi tempestivamente dedotta prima della deliberazione della sentenza di primo grado ex art. 180 cod.proc.pen., per il riferimento alla mancata richiesta di abbreviato da parte degli imputati che non poteva essere considerata sanante avendo tale errata comunicazione inciso sull'esercizio delle facoltà difensive spettanti all'imputato e sulla corretta delimitazione del tempo entro il quale tali facoltà potevano essere legittimamente esercitate.
5.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla valutazione delle intercettazioni da cui è stata tratta la prova della responsabilità dell'avvocato EL MB, sul rilievo che la Corte di appello, sebbene abbia preso atto dell'errore in cui era incorso il primo giudice 9 nell'affermare che la predetta non avrebbe assunto il ruolo di difensore di fiducia di AR RE, ha illogicamente negato che il pagamento emerso dalle intercettazioni non potesse essere relativo al suo onorario. Le intercettazioni prese in esame attengono ad una conversazione tra due cancellieri (NE e IM), in cui uno di essi (NE) faceva presente di essere stato contattato nell'imminenza del processo dalla moglie del collega DE UD, che si era dichiarata "disposta a tutto" pur di sistemare la faccenda, venendo rimproverata per essersi rivolta a lui tardivamente perché il fascicolo era già all'attenzione dei magistrati. Quindi, in assenza di elementi ulteriori di prova, si censurano come illogiche le valutazioni con cui la Corte di merito ha escluso che l'interessamento dell'MB potesse essere ricollegato al mandato difensivo.
5.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla valutazione delle intercettazioni da cui è stata tratta la prova della responsabilità di DE UD in relazione al capo S), atteso che le doglianze devolute nei motivi di appello sono rimaste prive di risposta essendosi la Corte di appello occupata di vagliare la posizione di DE UD unicamente sul capo AG, seconda tranche.
5.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ہا ordine alla corretta qualificazione del reato ascritto al capo AG "seconda tranche" al solo DE UD. La qualificazione ai sensi dell'art. 56, 319-quater cod. pen. è stata esclusa con argomentazioni viziate ed erronee, dovendosi ritenere più favorevole la nuova norma penale che per la fattispecie della concussione mediante induzione ha previsto una pena più mite. In particolare, il ricorrente censura la valutazione con cui la Corte di appello, richiamandosi alla nota sentenza delle Sez. U. Maldera sul discrimine tra l'art. 317 cod. pen. e l'art. 319-quater cod. pen., ha ritenuto ravvisabile la condotta concussiva e non quella dell'induzione indebita senza analizzare le s.i.t. rese da NC CO (allegate al ricorso) acquisite ai sensi dell'art. 512 cod.proc.pen. per esserne sopravvenuto il decesso, e da cui emergerebbe che il CO non si è mai sentito minacciato dalle pressioni di DE UD 5.6. Con il sesto motivo censura la motivazione della sentenza in punto di diniego delle attenuanti generiche, essendo mancata per entrambi i ricorrenti una disamina dei profili positivi tra cui lo stato di incensuratezza ed il corretto comportamento processuale.
6. Per TT AR sono stati proposti due distinti ricorsi dai suoi due difensori di fiducia, avvocati G. IT Fariello e Salvatore Irnpradice. a) Il ricorso dell'avv. G. IT Fariello 10 Nei suoi confronti è stata confermata la condanna ad anni cinque di reclusione (p.b. anni quattro e mesi sei aumentata per continuazione) per i capi B (vicenda AN), D (vicenda D'RS), e S (vicenda MA)- seconda trance ed è stata - dichiarata la prescrizione dei reati di cui agli art. 110, 490 cod.pen. ascritti ai capi C ed E. Si tratta di due procedimenti per abusi edilizi seguiti dall'avv. Di EG, il quale, in concorso con il cancelliere IV ed i faccendieri RA e AD (già separatamente condannati con sentenza definitiva) si accordava per evitare che i predetti procedimenti venissero fissati dietro compenso in denaro di cui 200 euro pagati in riferimento al procedimento AN, rispetto al quale si registrava anche il malcontento dell'avv. Di EG che rimprovera a IV di non aver fatto abbastanza per impedire che venisse fissata l'udienza, con il conseguente intervento di TT chiamato a sopperire a tale mancanza per provvedere materialmente alla sottrazione del fascicolo fissato per l'udienza del 28 maggio 2012. Il capo S) si riferisce ad una condotta analoga posta in essere nella vicenda MA, rispetto alla quale è mancata la identificazione del pubblico ufficiale che ha condiviso con TT il compenso di 3.500 euro. I capi B) e D) sono trattati a pag. 178 e segg. della sentenza di secondo grado ed alle pagine 520 della sentenza di primo grado, il capo S )alla pag. 186 della 2 sentenza di appello ed alla pag.565 di quella di primo grado.
6.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione ai reati di corruzione in atti giudiziari ascritti ai capi B), D) e S) - seconda tranche in assenza di elementi di prova certa rinvenibili dalle intercettazioni e - tenuto conto che l'TT non rivestiva la qualifica di pubblico ufficiale essendo chiamato a rispondere quale extraneus per il ruolo svolto di commesso incaricato di portare i fascicoli dalla cancelleria all'aula di udienza. Si osserva che le prove fondate sulle intercettazioni sono per loro essenza fallaci, perché intercorse inter alios e senza che si possa distinguere tra verità, falsità e millanterie. Il ricorrente passa poi in rassegna le tre vicende che lo hanno riguardato. La vicenda AN CI, in cui la sottrazione del fascicolo processuale gli viene ascritta in concorso con l'avv. Di EG AN, difensore del AN, e dei cancellieri della Corte di appello di PO, NE CE e IV AN, senza alcuna prova del suo coinvolgimento, né di un suo rapporto diretto con i cancellieri, considerato il riferimento in sentenza ad un suo intervento sollecitato dall'avvocato che non si fidava più del cancelliere NE per ritardare la celebrazione e la fissazione di alcuni processi. Nelle vicende AN e D'RS è stato chiarito che i fascicoli erano custoditi in armadi aperti senza lucchetti e non emerge alcuna prova che sia stato TT ad 11 occultare o sottrarre il fascicolo AN in difetto di elementi che attestino un suo accordo con i cancellieri IV e NE. Secondo la ricostruzione del ricorrente il riferimento a "AR" emerso dalle intercettazioni comprova solo la millanteria con cui altri due soggetti (RA e AD) spiegavano all'avv. Di EG quanto asseritamente fatto per rallentare la fissazione delle udienze. Analoghe critiche investono anche la valutazione delle prove in merito al capo S)- seconda tranche - relativo alla vicenda MA rispetto alla quale la mancata identificazione del funzionario corrotto non consente di spiegare perché TT sia stato ritenuto suo concorrente, considerato che il ritardo nell'iscrizione presso il Registro Generale della Cancelleria della Corte di appello non può essere imputato ad TT, in assenza di prove di rapporti del predetto con il personale di questo ufficio, considerato che l'assegnazione del fascicolo è poi avvenuta ad una sezione diversa da quella in cui il predetto prestava servizio 6.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione dell'incensuratezza e della sporadicità e minimalità dei contatti avuti con gli altri soggetti coinvolti. b) Il ricorso di TT dell'avv. Salvatore Impradice 2 6.3. Con il primo motivo deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni per le stesse ragiono illustrate nei ricorsi di EL MB e CE DE UD, essendo anche per TT decisive le intercettazioni di cui ai Rit 5109/2011, 168/2012, 357/2012 e 1602/2012 come emerge dalla sentenza di appello alle pagine 179-180. 6.4. Con il secondo motivo ripropone la stessa questione della dedotta nullità del decreto di giudizio immediato per l'inesatta indicazione del termine per richiedere il giudizio abbreviato.
6.5. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla qualifica di commesso non inquadrabile né nella nozione di pubblico ufficiale né in quella di incaricato di pubblico servizio. Si censura la motivazione della sentenza d'appello per avere attribuito al ricorrente la veste di extraneus rispetto ai fatti ascrittigli ai capi B e D (vicende AN/D'RS) per il concorso di altri pubblici ufficiali (IV e NE), in assenza di elementi di prova di un accordo tra i predetti e l'TT, e quella di pubblico ufficiale rispetto al capo S, relativo alla vicenda MA, in rapporto ad una veste di funzionario di fatto, per avere bloccato l'iter processuale del fascicolo impedendone la fissazione dell'udienza. 12 Con riguardo a tale capo si censura l'attribuzione di una qualifica non coerente alle mansioni d'ordine di tipo esecutivo consistenti nella movimentazione dei fascicoli processuali, attraverso il riferimento ad una nozione di funzionario di fatto che presuppone (si richiama la giurisprudenza di legittirnità, tra cui Sez. 6, n. 9438/2016) una acquiescenza della pubblica amministrazione di riferimento, mancante nel caso in esame in cui non vi è stata la prova dell'esercizio di mansioni superiori in un quadro di tacita acquiescenza.
6.6. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata derubricazione ai sensi degli artt. 56, 319-ter cod. pen. rispetto alla mancata definizione di un accordo tra il privato ed il pubblico agente a seguito dell'imprevista fissazione dell'udienza e del coinvolgimento solo postumo dell'TT dopo l'accordo raggiunto tra altri soggetti. In particolare TT viene compulsato da soggetti privati (AD e RA) al di fuori dell'accordo intercorso tra l'avvocato Di EG ed i cancellieri IV e NE.
6.7. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di in relazione al diniego delle attenuanti generiche, in considerazione dell'incensuratezza e la estraneità all'associazione originariamente contestata.
7. I ricorsi dell'avv. Camillo Irace, difensore di EN TE e FA AS. Entrambi condannati per il reato di cui all'art. 319-ter cod.pen. ascritto al capo C1) - prima tranche e per il reato di cui agli artt. 318 e 321 cod.pen., ascritto al - capo AV - prima tranche- alla pena di anni quattro e mesi tre di reclusione (p.b. anni quattro, aumentata per la continuazione). La sentenza di appello tratta le due vicende a pag. 196 e seguenti. Il capo AV) si riferisce alla corruzione ex artt. 318 e 321 cod.pen. del perito RI Pannain, volta a compensarlo con una somma non inferiore a 1000 euro perché redigesse una consulenza psichiatrica di favore per l'imputato TE, al fine di determinare la sospensione del processo (giugno-luglio 2012), con la intermediazione della moglie AS FA e dell'avv. ZO TE. Il capo C1) si riferisce alla corruzione in atti giudiziari (ex art.319-ter cod. pen.) relativa al pagamento di un compenso di 1000 euro per eseguire un accesso abusivo al SICP della Procura presso il Tribunale di PO, da parte della dipendente AN, nell'interesse di TE, AS e ZO.
7.1. Con il primo motivo deducono violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria della prescrizione del reato ascritto al capo AV) - prima tranche commesso in data 22 giugno 2012, considerato che all'epoca del fatto per il delitto di cui all'art. 318 cod. pen. era prevista la pena di anni tre nel 13 g massimo, con la conseguenza che il termine di prescrizione massimo è di sette anni e sei mesi e non di anni dieci come sostenuto dalla Corte di appello.
7.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione al capo C1) per travisamento della prova poiché non è vero che dalle intercettazioni emergerebbe la prova che TE o AS abbiano consegnato 1000 euro all'avv. ZO o al cancelliere IM. Non vi è prova che AS o TE abbiano chiesto all'avvocato ZO di avere notizie riservate sull'iscrizione del proprio nome nel registro degli indagati o che dovessero pagare per averle. In altri termini, il IM ha comunicato all'avv. ZO che per avere notizie sulla AS avrebbe dovuto pagare mille euro ma non vi è traccia di una richiesta avanzata dalla AS o dal TE diretta ad ottenere dette informazioni in modo illecito dietro pagamento di detta somma di denaro.
7.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di in relazione al diniego delle attenuanti generiche, in considerazione dell'incensuratezza.
8. Il ricorso dell'avv. A. Di MO in difesa di AR NA ST. Nei suoi confronti è stata confermata la condanna ad anni tre e mesi sei di reclusione con le attenuanti generiche per il capo O), seconda tranche, che si riferisce alla corruzione in atti giudiziari consumata in concorso con IV e Di EG ed i due faccendieri RA e AD separatamente giudicati e già condannati per questo fatto, sempre al fine di ritardare la iscrizione del procedimento in appello e la fissazione dell'udienza in cambio di euro 3.500. La sentenza di appello tratta la vicenda ST a pag. 132. 8.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'accertamento della responsabilità per il reato di corruzione in atti giudiziari di cui al capo O) - seconda tranche -per avere la Corte di merito fornito risposte non adeguate ai motivi di appello che vengono riproposti pedissequamente nel corpo del ricorso. In breve si sottolinea la carenza di prove certe di una condotta di istigazione da parte della ricorrente nella corruzione posta in essere dal suo legale, l'avvocato Di EG, che avrebbe agito invece di propria iniziativa per ritardare la fissazione dell'udienza del giudizio di appello, non essendo implausibile la versione resa dall'imputata di aver corrisposto la somma di denaro richiestale dall'avvocato solo perché la riteneva giustificata dalla redazione di motivi nuovi di appello. Si rappresenta che per le stesse ragioni il Tribunale del riesame aveva annullato la misura cautelare con motivazione di cui si riporta la parte saliente nel corpo del ricorso per evidenziare l'assenza di nuovi elementi di valutazione, anche perchè nessun colloquio è mai stato intercettato tra Di EG e la ST. 14 Si obietta che la Corte ha contraddittoriamente affermato che l'imputata non avrebbe reso una versione alternativa dopo aver al contempo considerato non plausibile quella fornita sul pagamento dell'onorario per la redazione dei nuovi motivi di appello. Inoltre, si adduce che è stato fatto riferimento erroneo ad una affermazione resa dalla ST ovvero quella di aver avuto contatti solo con il RA, mentre è vero il contrario, avendo ammesso di avere avuto contatti solo con il proprio difensore l'avvocato Di EG del tutto fisiologici.
8.2. Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione in relazione alla determinazione della pena per la eccessività della pena irrogata di anni tre e mesi sei di reclusione, per il ruolo subalterno rispetto agli altri coimputati.
9. Per LL RO e RE NC hanno proposto ricorso gli avvocati IG Canta e CE Grimaldi. Nei confronti di entrambi è stata confermata la condanna per il reato ascritto al capo T) - seconda tranche- con irrogazione della pena di anni tre e mesi sei di reclusione per LL, esclusa la continuazione interna e la recidiva e con le attenuanti generiche, mentre per RE, della pena di anni sei e mesi otto di reclusione, esclusa la continuazione interna e con la recidiva reiterata e infraquinquennale (p.b. anni quattro, aumentata per la recidiva). R La vicenda è descritta a pag. 108 e segg. della sentenza di appello e riguarda la corruzione in atti giudiziari per condizionare la trattazione del procedimento penale pendente a carico di RE davanti alla Corte di appello di PO, in concorso con OL (già condannato con sentenza irrevocabile in giudizio abbreviato), IM, CE (deceduto) e LL, moglie del RE, che si accordano per fare rinviare l'udienza del 22 ottobre 2012 dietro pagamento del compenso di 1.500 euro (di cui 500 a OL e 1000 a IM), ma non riuscendovi concordano di fare ritardare la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione, dietro pagamento di 5 mila euro, di cui 1.500 per OL.
9.1. Con il primo motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussumibilità del fatto ascritto agli imputati nel reato di cui all'art. 319-ter cod. pen. Si osserva che non basta essere il beneficiario di una condotta illecita posta in essere da altri per ravvisare il concorso nel reato, essendo le intercettazioni utili solo a dimostrare l'accordo intercorso tra EN OL (il faccendiere) e IM (il cancelliere) per la sottrazione del fascicolo del procedimento a carico di RE per ritardare la definizione del giudizio di appello in cambio di 1.500 euro da dividere tra OL e IM. Manca cioè la prova che RE e LL, moglie del RE, abbiano aderito all'accordo corruttivo intercorso tra OL e IM 15 in assenza di un contatto diretto tra i ricorrenti ed il cancelliere IM e del riscontro certo del passaggio di denaro da RE all'OL, tenuto conto del mancato slittamento anche dei tempi di fissazione dell'udienza che contraddice l'esistenza di un accordo corruttivo. 10. Per AN Di EG sono stati proposti due distinti ricorsi, il primo dall'avvocato G.M. Migliaccio, ed il secondo dall'avvocato G.B. Vignola. a) Ricorso avv. G.M. Migliaccio Nei suoi confronti è stata confermata la condanna per i capi AC), AG) - prima tranche - e per i capi D),H),M),0),S)- seconda tranche- alla pena di anni sette di reclusione (p.b. anni cinque e mesi sei, aumentata per la continuazione di mesi 3 per ciascun ulteriore reato). Le vicende che lo riguardano sono descritte a pag.237 e segg. della sentenza di secondo grado. 10.1. Con il primo motivo ripropone la stessa questione della dedotta nullità del decreto di giudizio immediato per l'inesatta indicazione del termine per richiedere il giudizio abbreviato. Evidenzia il ricorrente che la questione è stata dedotta tempestivamente nei termini di legge in apertura del dibattimento e riproposta nelle conclusioni davanti al giudice di primo grado e poi nei motivi di appello. Si obietta che la carenza di interesse presuppone la piena realizzazione del risultato che la previsione di legge violata mira a garantire, quindi trattandosi dell'esercizio di un diritto, ricorre solo se il diritto sia stato esercitato. 10.2. Con il secondo motivo deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni per le stesse ragioni illustrate nel ricorso di MB, DE UD e TT, che vengono ulteriormente approfondite per sostenere che la decisione della Corte di appello partenopea ha di fatto violato i principi affermati dalla nota sentenza VA delle Sezioni Unite, pur avendone dichiaratamente accolto e condiviso le ragioni poste a fondamento dell'inutilizzabilità delle intercettazioni disposte per un reato diverso. Si osserva che l'assenza di connessione tra i reati ascritti all'avv. Di EG con quelli ascritti all'avv. La Rotonda, oltre a quelli ascritti ai cittadini ucraini, rende inutilizzabili le intercettazioni per i noti principi affermati dalla sentenza VA delle Sezioni Unite, indipendentemente dalla unicità ed identità formale del procedimento in cui sono state autorizzate. In particolare si censura che la connessione tra i reati di corruzione ascritti all'avv. La Rotonda è stata presunta sulla base del medesimo filone investigativo, per essere reati della stessa tipologia perchè commessi tutti nel Palazzo di Giustizia di PO. Inoltre, la genericità del riferimento ai reati di cui "agli artt. 318 e segg. c.p." non è idonea a conferire giustificazione sul piano della valutazione dei gravi indizi ai fini della validità dei decreti autorizzativi che si ricollegano ai primi decreti 16 сод autorizzativi emessi per altri diversi reati, senza essere stati neppure preceduti da una nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato. Quindi, anche le intercettazioni relative ai diciotto RIT specificati nel ricorso, successivi ai tre precedenti decreti ritenuti inutilizzabili dal Tribunale, dovevano essere anch'essi dichiarati inutilizzabili per violazione oltre che dell'art. 270 cod.proc.pen. anche degli artt. 266 e 267 cod. proc. pen. in relazione ai presupposti che legittimano le intercettazioni sotto il profilo dell'indicazione dei titoli di reato, della durata delle intercettazioni e della gravità indiziaria. 10.3. In ordine al capo AC) - vicenda AN UC accertata fino a giugno - deduce vizio della motivazione e violazione di legge in relazione alla 2012- valutazione delle prove, in particolare si allegano i motivi di appello e la relativa motivazione della sentenza per ribadire la illogicità delle valutazioni operate dai giudici di merito per la irrilevanza ingiustificata delle seguenti circostanze di fatto: 1) che l'udienza era stata rinviata perché le notifiche non erano "tornate" e non perchè il fascicolo fosse smarrito;
2) che l'assenza del difensore era dovuta al suo impegno concomitante davanti al G.u.p. oltre che alla mancanza della notifica;
3) che il processo è stato definito con giudizio abbreviato in due anni e otto mesi con conferma della condanna, quindi con una scelta processuale contraria a quella di mirare alla prescrizione;
4) assenza di prova della consegna di denaro tra Di EG e IV;
5) sono stati monitorati solo tre incontri tra IV e l'avv. Di EG. Е 10.4. Con il quarto motivo si censura come illogica la motivazione relativa al capo AG ("vicenda Arnese") sempre attraverso una preliminare riproduzione dei motivi di appello e della motivazione della sentenza impugnata nella parte di interesse, per ribadire la illogicità delle valutazioni operate dai giudici di merito per la irrilevanza ingiustificata delle seguenti circostanze di fatto, oggetto di travisamento: 1) la prova dell'inesistenza di un figlio maschio dell'Arnese, avendo questa solo due figlie femmine;
2) l'assenza di incontri tra il presunto faccendiere RA ed il pubblico ufficiale rimasto non identificato;
3) la esistenza di un rapporto di lecita collaborazione esterna tra l'avv. Di EG ed il RA;
4) la tempistica di fissazione dell'udienza in linea con la media degli altri processi con imputati liberi (pervenuto il 19.5.11, iscritto l'11.11.2011, assegnato alla seconda sezione il 23.11.2011, con fissazione prima udienza l'1 Luglio 2014; come emerge dal confronto dell'attestazione in allegato 26 del ricorso) 10.5. Con il quinto motivo deduce vizio della motivazione in ordine al capo D) seconda tranche (vicenda D'RS) sempre attraverso una preliminare - - riproduzione dei motivi di appello e della motivazione della sentenza impugnata nella parte di interesse, per ribadire la illogicità delle valutazioni operate dai giudici di merito per la irrilevanza ingiustificata delle seguenti circostanze di fatto, oggetto di travisamento: 1) tra IV (cancelliere) e RA non risultino incontri ma 17 sono stati monitorati solo tre incontri tra IV e l'avv. Di EG;
2) non vi è prova della consegna di denaro tra Di EG e IV;
3) il giorno dell'udienza le notifiche erano regolari ed il rinvio fu disposto ad una settimana dopo perché il fascicolo era in bagno;
4) il magistrato Abbamondi ha escluso di aver mai detto che avrebbe inviato gli atti in procura;
il giorno dell'udienza del 20 giugno 2012 l'avv. Di EG era impegnato in altra sede;
il processo D'RS è stato sentenziato nel giugno 2012 con conferma della condanna;
il carattere millantatorio delle condotte di RA e AD. 10.6. Con il sesto motivo deduce vizio della motivazione in ordine al capo H) seconda tranche (vicenda TA) - sempre attraverso una preliminare - riproduzione dei motivi di appello e della motivazione della sentenza impugnata nella parte di interesse, per ribadire la illogicità delle valutazioni operate dai giudici di merito per la irrilevanza ingiustificata delle seguenti circostanze di fatto, oggetto di travisamento: 1) non vi sono intercettazioni tra IV e Di EG riguardanti TA ma solo tra Di EG e RA;
2) la presunta telefonata tra Di EG e IA TA è contraddetta dal fatto che Di EG aveva tutti i suoi telefoni sotto intercettazione;
3) la moglie di TA ON ha riferito in sede di testimonianza di essersi occupata solo lei del processo del marito dopo la sua morte;
4) la tempistica di fissazione dell'udienza in appello del processo TA è in linea con quella degli altri processi (come da attestazione in allegato 27); 5) RA era un collaboratore dello studio Di EG regolarmente retribuito. Si censura, infine, il provvedimento impugnato sulla questione già devoluta della derubricazione nel reato di tentata corruzione essendo mancata la realizzazione del risultato ai fini della prescrizione, essendo stata pronunciata la conferma in appello della condanna. 10.7. Con il settimo motivo deduce vizio della motivazione in ordine al capo M (vicenda NO-D'BU) sempre attraverso una preliminare riproduzione dei motivi di appello e della motivazione della sentenza impugnata nella parte di interesse, per ribadire la illogicità delle valutazioni operate dai giudici di merito per la irrilevanza ingiustificata delle seguenti circostanze di fatto, oggetto di travisamento: 1) il Di EG non è risultato essere il difensore dei predetti NO e D'BU nel procedimento n. 7070/2010 Rg App., mentre nell'elenco rinvenuto in possesso del IV e del Di EG, il nominativo di NO IG era associato al procedimento n. 10689/2009 RGNR, che era un procedimento diverso da quello contestato recante il n. 7070/2010 ed anche il procedimento del quale discorrono RA e AD a carico di D'BU era un diverso procedimento nel quale il difensore era l'avv. Tedesco subentrato a Di EG. 18 др 10.8. Con l'ottavo motivo deduce vizio della motivazione in ordine al capo O (vicenda ST), sempre attraverso una preliminare riproduzione dei motivi di appello e della motivazione della sentenza impugnata nella parte di interesse, per ribadire la illogicità delle valutazioni operate dai giudici di merito per la irrilevanza ingiustificata delle seguenti circostanze di fatto, oggetto di travisamento: 1) il nominativo della ST non è presente nell'elenco dei processi del Di EG rinvenuto nella disponibilità del cancelliere IV ma solo nell'elenco del RA;
2) non vi sono intercettazioni tra IV e RA, ma solo tre incontri tra IV e l'avv. Di EG;
3) manca la prova della consegna di denaro dal Di EG al IV;
4) non è stato identificato il parente che avrebbe fatto da collegamento tra ST e Di EG;
3) la tempistica di registrazione in appello del processo che pervenuto il 10/06/2011 iscritto il 3/01/2012 e non ancora fissato in aprile del 2012 sebbene assegnato alla settima sezione il 10/01/2012 è in linea con quella degli altri processi (come da attestazione in allegati 31 e 32); 10.9. Con il nono motivo deduce vizio della motivazione in ordine al capo S (vicenda MA CA) sempre attraverso una preliminare riproduzione dei motivi di appello e della motivazione della sentenza impugnata nella parte di interesse, per ribadire la illogicità delle valutazioni operate dai giudici di merito per la irrilevanza ingiustificata delle seguenti circostanze di fatto, oggetto di travisamento: 1) il commesso TT era in servizio presso la Sesta Sezione mentre il fascicolo di MA era stato assegnato ad altra sezione della Corte di appello (la Sez. 5^); 2) i tempi di fissazione dell'udienza non presentavano anomalie rispetto ai tempi medi di assegnazione e di fissazione degli altri procedimenti;
3) la mancata individuazione del pubblico ufficiale corrotto, la cui partecipazione viene desunta dal metodo operativo emerso dalle altre vicende;
4) la tempistica di definizione tra assegnazione e sentenza di un anno e quattro mesi costituisce un tempo record per la Corte di appello (come da attestazione in allegati 31 e 32). 10.10. Con il decimo motivo deduce vizio di motivazione e di violazione di legge in riferimento alla qualificazione del reato ai sensi dell'art. 319-ter cod. pen. anziché ai sensi dell'art. 346-bis cod. pen. sulla base dei seguenti rilievi. Nell'agenda di IV (il cancelliere) non sono state trovate cifre, che invece risultano dalle annotazioni rinvenute nella disponibilità di RA, che era un collaboratore dello studio Di EG. Pertanto, non essendovi la prova che delle somme di denaro siano state consegnate al IV da Di EG, ma al solo RA, deve ritenersi che tali pagamenti ove non correlati con il rapporto di collaborazione lecita, potrebbero rilevare solo come prezzo del traffico di influenze illecite. 19 Inoltre, se poi il IV viene ad essere considerato il destinatario dei pagamenti illeciti, sarebbe carente la titolarità di dirette attribuzioni rispetto ai procedimenti assegnati alle diverse sezioni della Corte di appello, essendo impiegato presso il Re.Ge della Corte di appello. 10.11. Con l'undicesimo motivo deduce vizio di motivazione e di violazione di legge in riferimento alla qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 346-bis cod. pen., riportando nel corpo del ricorso uno stralcio dell'atto di appello (pagg. 68- 69) e di una memoria difensiva che reitera quanto già osservato nel precedente motivo di ricorso, circa l'assenza di prove del pagamento delle somme di denaro al cancelliere IV, che farebbe ricondurre le vicende nello schema del traffico di influenze illecite, se non in quello del millantato credito posto in essere dal RA anche ai danni dell'avv. Di EG. 10.12. Con il dodicesimo motivo deduce vizio di motivazione e di violazione di legge in riferimento all'individuazione del tempus commissi delicti e conseguentemente della prescrizione del reato pari ad anni dieci per il reato di cui all'art. 319-ter cod. pen. Secondo l'assunto difensivo non essendoci prova certa della consegna di denaro il reato si è perfezionato con la mera accettazione della promessa di denaro. Quindi poiché gli incontri monitorati tra Di EG e IV si sono svolti solo in data 4/11/11, 7/12/2011 e 20/04/2012 e le due agende sequestrate a casa di IV sono relative agli anni 2010 e 2011 si deve ritenere che il pactum sceleris è precedente al 4 novembre 2011, collocabile nel 2010. Il ricorrente contesta le argomentazioni della Corte di appello che valorizzano dati incerti per sorreggere l'assunto della pluralità degli accordi corruttivi protrattisi anche durante tutto il corso dell'anno 2012. 10.13. Con il tredicesimo motivo deduce vizio di motivazione e di violazione di legge in riferimento alla esclusione del carattere unitario del reato di corruzione che devono ritenersi esecutivi in un unico accordo originario. Si censura la motivazione della sentenza impugnata che ha sostenuto la pluralità degli accordi corruttivi in contrasto con il rinvenimento degli elenchi nella disponibilità di IV e RA comprovanti l'esistenza di un unico accordo "a monte" di cui le singole dazioni e successivi atti posti in essere dal pubblico ufficiale sono riconducibili con conseguente unicità del reato posto che la pluralità di atti pubblici posti in essere dal pubblico ufficiale corrotto non dà luogo alla continuazione del reato che dipende dalla pluralità delle pattuizioni. 10.14. Con il quattordicesimo motivo deduce vizio di motivazione e di violazione di legge in riferimento alla determinazione della pena base, discostatasi dal minimo edittale di anni tre di reclusione e della mancata specificazione degli aumenti per la continuazione, considerato anche l'improprio riferimento al minimo 0 я 2 20 edittale di anni quattro di reclusione, poiché la pena per il reato di cui all'art.319- ter cod. pen. era nel 2012 da tre a otto anni di reclusione. 10.15. Con il quindicesimo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in ragione dell'omessa valutazione del "dato positivo" della collaborazione riconosciuta in sede di perquisizione conseguente all'esecuzione dell'ordinanza custodiale, indice di resipiscenza. b) Ricorso dell'avv. G.B. Vignola per AN Di EG, che ha articolato dieci motivi. 10.16. Con il primo motivo deduce nullità delle sentenze di I e II grado conseguente alla nullità del decreto di citazione a giudizio immediato per la erronea indicazione del termine entro il quale l'imputato poteva richiedere riti alternativi (sette giorni anziché quindici giorni), nonché, violazione dell'art. 183 cod. proc.pen. e contraddittorietà della motivazione. La questione è stata trattata anche nei ricorsi di IV e riproduce gli argomenti esposti in una memoria difensiva del 4 gennaio 2022 allegata al ricorso che muovono dalla sentenza della Corte Cost. n. 148 del 2004. E si censura, in breve, che la mancata proposizione della richiesta di abbreviato possa avere esplicato un effetto sanante della nullità di ordine generale a regime intermedio che deriva dalla violazione dell'errato avviso del termine per avanzare la richiesta del giudizio abbreviato a seguito della citazione per il giudizio immediato, che è stata tempestivamente dedotta in sede di questioni preliminari e nei motivi di appello;
in particolare si affronta il tema dell'interesse di cui all'art. 182 cod. proc. pen. e si censura il ragionamento della Corte di appello per il paradosso che ne deriverebbe per la sanatoria dell'atto nullo e la ineccepibilità della eccezione sia che l'imputato avesse optato per il rito abbreviato e sia nel caso contrario, con la conseguente inutilità di prevedere una sanzione di nullità per una tale violazione da parte della stessa Corte Costituzionale la cui affermazione di principio sulla nullità conseguente alla errata comunicazione dell'avviso sarebbe stato sostanzialmente disattesa dall'interpretazione seguita dai Giudici di merito. 10.17. Con il secondo motivo deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali per violazione del disposto di cui all'art. 270 cod.proc.pen., nonché degli artt. 267 e 271 cod. proc.pen. Si obietta che l'attuale procedimento è germinato da un procedimento iniziale che aveva ad oggetto solo reati di cui agli artt. 416-bis e 629 cod. pen. nei confronti di cittadini ucraini, da cui poi è scaturito un nuovo filone di indagini relativo ai reati di truffa e corruzione a carico dell'avv. La Rotonda e di altri, non 21 connesso al primo, ed un secondo filone di indagini relativo ad altre corruzioni ascritte agli imputati del presente procedimento, prive di connessione con entrambe le due predette vicende. Pertanto, l'assenza di connessione tra i reati avrebbe determinato l'inutilizzabilità delle intercettazioni disposte per altri reati in applicazione dei principi affermati dalla nota sentenza delle Sez. U. VA e nel ricorso sono sviluppati vari argomenti per censurare la contraria decisione del Tribunale e della Corte di appello di limitare la sanzione dell'inutilizzabilità ai soli tre Rit iniziali (R.I.T. 2267/11, 3372/11 e 2703/11) relativi alla vicenda a carico dell'avv. La Rotonda, con la conseguente utilizzabilità di tutte le successive intercettazioni desunta dal fatto che, a partire dal decreto R.I.T. 3345/11 "le intercettazioni venivano eseguite anche in relazione ai reati di cui agli artt. 318 e seguenti c.p. e, dunque, a fattispecie corruttive corrispondenti a quelle ascritte agli odierni appellanti". In particolare si osserva che la dizione "e 318 e segg. c.p.", senza alcuna altra indicazione fattuale e/o indiziaria, per la sua genericità è del tutto inidonea a conferire "copertura giurisdizionale" ad alcuna ipotesi di reato. In sostanza si eccepisce che le intercettazioni di cui ai successivi RIT n. 3439/11 - 3552/2011 - 4792/11 5109/11 - 5485/11 - 5748/11- 494/11 - 2565/12 - 168/12 - 1673/12 - 1602/12 - 357/12 - 407/12 - 2870/12 - 4865/12 - 494/11 - 5303/12 (i cui relativi decreti vengono allegati al ricorso) sono inutilizzabili al pari di quello di cui al n. 3345/11 perché affetti dallo stesso vizio dei tre precedenti che già erano stati dichiarati inutilizzabili dal Tribunale. 10.18. Con il terzo motivo deduce l'inutilizzabilità delle medesime intercettazioni per la mancanza della idonea motivazione richiesta dall'art. 15 della Costituzione, dagli artt. 125, 267 e 271 cod. proc.pen., nonché, per la impropria valutazione probatoria erroneamente attribuita alla nozione di "notitia criminis". Si osserva che per il divieto posto dall'art. 270 cod. pron. pen. il riferimento al contenuto di precedenti intercettazioni inutilizzabili, che possono avere valenza di semplici "notitiae criminis", non consente di integrare una valida motivazione del presupposto dei gravi indizi di reato sui quali si fonda il provvedimento così come richiesto dall'art. 267 cod.proc.pen. Sicchè tutti i R.I.T. (da quello n. 3345/2011 a seguire) dovevano essere dichiarati inutilizzabili proprio perché privi di congrua motivazione non potendo essere ritenuta tale (in assenza della indicazione di ulteriori e gravi indizi di reato) quella fondata esclusivamente su di una notitia criminis che, non ha alcuna valenza probatoria. 10.19. Con il quarto motivo deduce l'inutilizzabilità, per violazione del disposto di cui all'art. 266 cod. proc.pen., dei decreti autorizzativi emessi con riferimento al reato di cui all'art. 318 cod.proc.pen. punibile, all'epoca dei fatti, 22 Of con pena inferiore ad anni cinque di reclusione, stante la genericità del riferimento ai reati seguenti a quello dell'art. 318 cod. pen. e l'infondatezza del richiamo del reato di cui all'art. 416 cod. pen. che emerge per la prima volta solo nel decreto autorizzativo del 19 ottobre 2011 e quindi resterebbero fuori quelli intercorsi tra il 15 luglio 2011 ed il 19 ottobre 2011. 10.20. Con il quinto motivo ulteriore violazione del disposto di cui all'art. 13 della L. 203 del 1991 essendo stata autorizzata parte delle intercettazioni per periodi più lunghi di quelli "ordinari" e sulla base di "sufficienti" e non "gravi indizi di reato". 10.21. Con il sesto motivo deduce la mancanza di motivazione della sentenza perché soltanto apparente, con riferimento alla asserita sussistenza di idonea motivazione dei singoli decreti autorizzativi. Si allega al riguardo un estratto della informativa della Polizia Tributaria del 27/07/2011 richiamata dalla Corte di appello a supporto del decreto n. 3552 R.I.T., quale esempio significativo della fondatezza dell'assunto difensivo e della fuorviante considerazione svolta in sentenza che basa la gravità indiziaria sulle risultanze delle conversazioni dichiarate inutilizzabili richiamate nelle predette informative. Per l'esame analitico di tutte le illegittimità delle quali sono viziati i singoli R.I.T., si rinvia alle pag. da 30 a 60 dei motivi di appello del co-difensore avv. Migliaccio allegate in copia con cui si invoca l'annullamento con rinvio per procedere alla c.d. "prova di resistenza" per verificare quale sia la valenza probatoria dei residuali elementi di accusa. 10.22. Con il settimo motivo deduce violazione dell'art. 319-ter cod.pen. in ordine alla individuazione del momento consumativo del reato, e dell'art. 157 cod.pen. in tema di prescrizione e del relativo termine di decorrenza. 10.23. Con l'ottavo motivo deduce violazione del disposto di cui agli artt. 81 e 319-ter cod. pen. in relazione al tema della applicazione o meno della continuazione ad episodi corruttivi che siano esecuzione di un unico accordo originario. Adduce il ricorrente che vi è palese contraddizione con quanto affermato in premessa dalla Corte per la individuazione del momento dal quale far decorrere il termine di prescrizione, non essendo dimostrato (in conformità con la premessa) se e quando vi sia stata una pluralità di dazioni o di promesse accettate, poichè la motivazione si dilunga soltanto nella descrizione di condotte che riguardano, con ogni evidenza, la fase meramente esecutiva dell'unico accordo originario la cui datazione è consacrata nel sequestro delle agende del IV degli anni 2010 e 2011 ove vi sono già riportati gli estremi dei vari fascicoli ed i nomi degli imputati del tutto corrispondenti a quelli annotati sui fogli sequestrati al RA ed al Di EG. 23 97 Il ricorrente si riporta comunque anche alla memoria dell'avv. Piombino per l'analisi della prescrizione dei singoli reati allegata al ricorso, mentre con riguardo alla ritenuta continuazione tra più reati, si adduce che andava verificata la prescrizione in relazione ad ogni singolo reato ritenuto sussistente (cfr. giurisprudenza unanime e costante sul punto) e non con riferimento alla data relativa all'ultimo reato contestato in continuazione né, tantomeno, alla data dello "accertamento". 10.24. Con il nono motivo deduce violazione ed erronea applicazione del disposto di cui all'art. 319-ter cod.pen. nei casi nei quali sono rimasti ignoti i pubblici ufficiali che avrebbero partecipato agli accordi corruttivi, in particolare per i casi Arnese e La Manna. 10.25. Con il decimo e ultimo motivo deduce violazione degli artt. 62 e 133 cod.pen. con riferimento alla determinazione della pena ed al diniego delle attenuanti generiche tenuto anche conto del disposto di cui al comma 2 dell'art. 319-ter cod. pen. censurandosi il riferimento della motivazione alla qualità di avvocato, da considerarsi tipica del reato di corruzione in atti giudiziari e quindi già considerata nella valutazione del disvalore del reato e la reiterazione degli episodi corruttivi, e non essendosi tenuto conto che i reati sui quali i contestati episodi di corruzione andavano ad incidere sono costituiti da semplici contravvenzioni urbanistiche, della assenza di un danno alla corretta amministrazione della giustizia poiché nessuno dei reati in esame è stato dichiarato prescritto né alcuna procedura di abbattimento sarebbe stata illegittimamente evitata e nessun rilievo è stato dato agli accertamenti sui tempi di decisione e definizione dei processi pervenuti alla Corte che sono risultati mediamente gli stessi rispetto a quelli interessati dalle condotte corruttive (come da allegate attestazioni degli uffici di Cancelleria). 11. Ricorso di IT AN (avv. C. Gentile) È stato assolto dal reato associativo ed è stato condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione per il reato di corruzione in atti giudiziari ex art. 319-ter cod. pen. di cui al capo G) -prima tranche-. La vicenda è trattata da pag. 125 della sentenza di appello ed alle pagg. 35 e segg. della sentenza di primo grado. Nel capo G) si contesta all'IT, in qualità di commesso del Tribunale di Sorveglianza di PO, in concorso con TE NO, pubblico ufficiale in quanto ispettore della Polizia di Stato, IV NC quale intermediario, MP EP quale diretto beneficiario, e della moglie di quest'ultimo RO NA, di avere sostituito la relazione di P.S. negativa del 21 settembre 2011 contenuta nel fascicolo di MP con una favorevole all'affidamento ai servizi 24 sociali redatta dallo stesso TE per ottenere una decisione del magistrato di sorveglianza di accoglimento della misura per l'udienza del 20 ottobre 2011. I reati connessi di falso e soppressione atti ex art. 490 cod. pen. sono stati già dichiarati prescritti. 11.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'accertamento della sostituzione del documento e della consapevolezza da parte di IT del "maneggio" ordito da TE e OL. 11.2. Con il secondo motivo deduce vizio per violazione di legge in relazione all'art. 117 cod. pen., essendo stata esclusa l'applicazione dell'attenuante valorizzando la consapevolezza della qualifica soggettiva del concorrente che costituisce il presupposto del concorso dell'extraneus nel reato più grave. Si ribadisce che peraltro manca la prova che IT fosse a conoscenza del ruolo di TE, essendosi interfacciato solo con IV. 11.3. Con il terzo motivo deduce vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche per essere stato dato rilievo solo alla gravità dei fatti. 12. ER IN (ricorso dell'avv. Fabio Greco). J Nei suoi confronti è stata confermata la condanna per il reato di cui all'art. 319-ter cod.pen. ascritto al capo Z) - seconda tranche alla pena di anni quattro di reclusione. Al predetto capo Z) gli viene contestato di avere quale intermediario, in cambio di una somma non determinata, in concorso con l'avv. AL US, nelle more deceduto, pattuito con ARno IM, in servizio presso la cancelleria della Sesta Sezione della Corte di appello di PO, sottrazione del fascicolo del procedimento penale pendente a carico di CE NO, per determinare il rinvio delle udienze, la prima del 6 luglio 2012 e la seconda del 13 luglio 2012. 12.1. Con il primo motivo deduce la mancata valutazione di una prova decisiva in ordine alla precisa collocazione temporale dell'accordo corruttivo intercorso tra l'avvocato AL US ed il cancelliere IM, ai fini della valutazione della rilevanza del contributo causale offerto dal ricorrente che prestava servizio presso lo studio del predetto legale. Tale accertamento assume rilevanza in forza del consolidato orientamento di legittimità secondo cui la condotta del terzo che interviene successivamente all'accordo e che attiene alla sola fase esecutiva ove non comporti novazione dell'accordo già concluso, assume rilevanza solo per altre fattispecie di reato, ma non con riferimento al delitto di corruzione già realizzato dai soggetti contraenti (Sez. 6, n. 18125 del 12 giugno 2020). 25 In particolare, la Corte di appello non ha considerato che dalla conversazione intercorsa il 27 giugno 2012 tra US e IM nell'affrontare altri affari i due parlano anche del fascicolo la cui udienza è fissata per il 6 luglio 2012 rispetto alla quale IM tranquillizza US che nonostante la presenza delle notifiche "è tutto a posto", alludendo evidentemente all'accordo già concluso per fare comunque rinviare l'udienza. L'incontro di ER con IM del successivo 9 luglio comprova il mero ruolo esecutivo rispetto ad un accordo cui il predetto non ha partecipato, anche in base all'ulteriore richiesta di denaro avanzata dal IM con il messaggio SMS del 16 luglio 2012. Le stesse argomentazioni vengono riproposte nei motivi nuovi di appello depositati dall'avv. Greco in data 1 dicembre 2022 12.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla individuazione delle condotte del ER aventi rilevanza causale ex art. 110 cod. pen. per il riferimento al "modus operandi" che si fonda su episodi diversi. C Inoltre, si obietta che US e IM non avessero la necessità di un intermediario per concordare i loro affari illeciti, come si evince dalla moltitudine di contatti telefonici e de visu accertati. 12.3. Con il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante dell'art.114 cod.pen., che è stato argomentato solo per il riferimento ai precedenti affari illeciti coperti dalla prescrizione, senza valorizzare la ridotta importanza del contributo offerto per l'episodio corruttivo ascritto al capo Z), in cui la condotta del IM si è risolta nel recarsi il 9 luglio a parlare con IM dopo che l'accordo era stato già raggiunto ed il fascicolo era stato già sottratto. 12.4. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche facendo riferimento solo alla gravità e ripetitività dei fatti, senza considerare il ruolo svolto rispetto al suo dominus essendo un mero dipendente dell'avv. US, l'incensuratezza e l'assenza di un tornaconto personale. 12.5. Con il quinto motivo deduce l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, ultimo periodo, cod. pen. relativamente alla pena accessoria dell'interdizione legale per la durata di anni cinque recte interdizione dai pubblici uffici in relazione agli artt. 3,27, 41, 111 e 117 Cost. e art. 8 Cedu, perchè - prevista in misura fissa ed automatica come conseguenza di una condanna a pena non inferiore a tre anni di reclusione, sulla falsariga di quanto affermato dalla sentenza n.222 del 2018 della Corte Costituzionale in tema di bancarotta patrimoniale per la pena accessoria prevista dall'art. 216 u.c. legge fallimentare. 13. Ricorso dell'avv. Leopoldo Perone, difensore di DA AL 26 07 Nei suoi confronti è stata confermata la condanna con riduzione in appello della pena ad anni sei e mesi otto di reclusione per il capo Z)-prima tranche - per effetto della prescrizione del reato di cui all'art. 476 cod.pen. ascritto al capo AA)- prima tranche - e con l'applicazione della recidiva reiterata infraquinquennale. Gli si contesta il reato di corruzione in atti giudiziari ex art. 319-ter cod.pen. per avere insieme alla moglie RM UO, come diretti interessati, concorso nell'accordo corruttivo con il cancelliere IM, il faccendiere OL, per conseguire, in cambio di denaro o altra utilità non determinata, la sottrazione dei fascicoli dei procedimenti penali pendenti a loro carico davanti alla Corte di appello di PO. 13.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al capo Z) per travisamento degli elementi di prova. In particolare, secondo la ricostruzione fattuale dei giudici di merito l'accordo corruttivo avrebbe preceduto il compimento degli atti contrari da parte del pubblico ufficiale, ma le intercettazioni sembrano delineare una vicenda inquadrabile nello schema della corruzione susseguente, considerato che IM sollecitava OL perché verificasse la disponibilità di tale "AL" (inteso DA) a corrispondere loro una somma di denaro per omettere o ritardare la trasmissione degli atti relativi al suo fascicolo ed a quello della moglie RM UO. In ogni caso, la sentenza non avrebbe fornito alcuna risposta su tale questione fondando la tesi della corruzione antecedente sulla base di mere supposizioni, sintetizzabili nel seguente assunto: poichè gli interlocutori fanno riferimento ad un soggetto chiamato "AL" ricoverato all'Ospedale TA e AL DA è risultato ricoverato in detto ospedale nello stesso periodo si deve ritenere che si identifichi nel ricorrente. In secondo luogo si obietta che l'esistenza dell'accordo antecedente è basata sulla conversazione dell'11 febbraio 2012 in cui IM riferiva a OL: "ce l'ho detto... mi devi dare altri 200 euro" - che sarebbe invece riferita ad altro reato secondo l'impostazione del Tribunale. Inoltre, l'esistenza dell'accordo viene ricollegato in modo congetturale al ritardo con cui il procedimento pervenuto nel 2006 non era stato lavorato, mentre le conversazioni fanno riferimento ad un periodo successivo che si ricollega all'associazione dedita alle corruzioni in atti giudiziari (capo A) contestata a partire dal maggio 2011. 13.2. Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione e violazione di legge in relazione all'applicazione della recidiva per la laconica motivazione sul punto che attiene alla valutazione in concreto se la reiterazione sia indicativa di una maggiore pericolosità e riprovevolezza della condotta. 2 85 2 27 14. Nell'interesse di CA MA è stato proposto ricorso dall'avv. Fabio Scarlata. Nei suoi confronti è stata confermata la condanna ad anni tre e mesi sei di reclusione per il reato di corruzione in atti giudiziari ex art. 319-ter cod. pen. di cui al capo S) - seconda tranche - con il riconoscimento delle attenuanti generiche, relativo ad un accordo corruttivo tra l'avv. Di EG ed un cancelliere non individuato, che grazie all'apporto materiale del commesso della Corte di appello di PO, TT AR, serviva a ritardare la iscrizione e l'assegnazione del procedimento penale a carico di CA MA in cambio di 3.500 euro, che i due faccendieri RA e AD prendevano per sé, ma da dividere anche con un funzionario non identificato. 14.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in ordine alle intercettazioni di cui era stata eccepita l'inutilizzabilità per le stesse ragioni già illustrate dagli altri ricorrenti evidenziando che anche i decreti di intercettazione relativi ai reati di corruzione ascritti all'avv. La Rotonda, e quindi non solo quelli afferenti i reati di criminalità organizzata, non potevano ritersi relativi a reati connessi ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen. a quelli oggetto delle imputazioni ascritte all'avv. Di EG, involgenti il ricorrente, con la conseguente integrazione della nozione di "diverso procedimento" che ne preclude l'utilizzazione secondo l'orientamento espresso dalla sentenza "VA" delle Sezioni Unite. 14.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in punto di valutazione della prova indiziaria in relazione agli elementi tipici del reato di corruzione in atti giudiziari con riguardo: 1) alla individuazione del pubblico ufficiale;
2) alla prova dell'accordo corruttivo;
3) alla adesione del ricorrente al pactum sceleris. In particolare si evidenzia: il carente approfondimento dell'aspetto segnalato nell'appello del carattere millantatorio e fraudolento dell'operato di RA e AD, riscontrato dall'assoluzione intervenuta per insussistenza del fatto ascritto al capo AA), in cui era emerso che il fascicolo oggetto dei maneggi per ritardarne la trasmissione era in realtà già pervenuto in Corte di Cassazione;
- l'eccessivo valore probatorio riconosciuto agli elenchi dei procedimenti rinvenuti in possesso di Di EG e di RA, in cui rientrava anche il nominativo di MA;
- l'assenza di prova certa sull'esistenza di un pagamento e della sua riconducibilità all'onorario dovuto al proprio difensore;
-la circostanza che all'epoca delle intercettazioni (aprile-giugno 2012) il fascicolo non fosse ancora in carico alla Corte di appello, atteso che era pervenuto in data 28 16 gennaio 2012 ma veniva iscritto solo in data 3 ottobre 2012 e assegnato alla quinta sezione il 25 ottobre 2012; - l'assenza di collegamenti certi tra le conversazioni intercorse tra Di EG ed i suoi collaboratori RA e AD con il coinvolgimento di TT, invitato a prendere un caffè dal AD, tenuto conto anche della diversità della sezione in cui operava TT (sesta) rispetto a quella cui è stato assegnato il procedimento MA (quinta); - l'assenza di prova del coinvolgimento di un funzionario di cancelleria desunto dal modus operandi e l'erroneo riferimento ad una nozione di funzionario di fatto riferita al commesso TT senza specificazione delle modalità operative con cui detto commesso avrebbe potuto influire sull'iter di un fascicolo in carico ad altro ufficio, quello del Registro Generale con la postulata dazione finale di 3500 euro all'TT; -la inconciliabile stranezza dell'intervento di un commesso esterno all'ufficio interessato per incidere sull'iter di un fascicolo che poteva essere maneggiato dal IV, emerso in altri fatti, ma che sarebbe rimasto estraneo a questa vicenda, sebbene in servizio presso l'ufficio del Registro Generale, a fronte dell'estraneità di TT alla vicenda TA che invece riguardava un fascicolo assegnato alla sua Sezione (la Sesta). 14.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione alle attenuanti generiche concesse ma non nella loro massima estensione ed al trattamento sanzionatorio, tenuto conto della pena base irrogata superiore al minimo edittale. 15. MP EP (ricorso dell'avv. A. Ferraro). È stata confermata la condanna alla pena di anni quattro di reclusione per il capo G prima tranche in concorso con IT AN, con esclusione della recidiva Si tratta del reato di corruzione in atti giudiziari già esaminato in riferimento al ricorso di IT, in cui il MP compare come parte interessata del procedimento pendente davanti al Tribunale di Sorveglianza di PO, per avere in concorso con la moglie NA RO, con il pubblico ufficiale NO TE, ispettore di Polizia di Stato, e NC IV quale intermediario, fatto sostituire grazie al commesso IT AN la relazione di P.S. negativa del 21 settembre 2011 contenuta nel suo fascicolo con una favorevole all'affidamento ai servizi sociali, redatta dallo stesso TE, per ottenere una decisione del Magistrato di Sorveglianza di accoglimento della misura per l'udienza del 20 ottobre 2011. I reati connessi di falso e soppressione atti sono stati già dichiarati prescritti. 15.1. Con il primo motivo deduce la questione della inutilizzabilità delle intercettazioni evidenziando che il vizio denunciato non afferisce alla violazione 29 dell'art. 270 cod. proc. pen. ma all'assenza dei requisiti richiesti dall'art. 267 tra cui l'esistenza di un provvedimento motivato. A tale riguardo si osserva che ogni decreto successivo ad una "notitia criminis" non può esaurire la propria motivazione con riferimento al contenuto di un atto inutilizzabile o comunque privo di valore probatorio come la semplice notitia criminis e se è privo di indicazione di altri elementi di valore indiziante deve ritenersi viziato per carenza dei gravi indizi di reato con la conseguente inutilizzabilità a norma degli artt. 271 e 267 cod. proc. pen. Pertanto, il decreto di cui al RIT 3345/11 motivato solo sulla "notitia criminis" è nullo per carenza di motivazione. 15.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove rispetto alla regola del ragionevole dubbio essendo stata accordata prevalenza ad una tesi colpevolista circa la partecipazione del ricorrente all'accordo corruttivo intercorso tra altre persone, tra cui la moglie che pure aveva un proprio interesse personale affinchè il marito uscisse quanto prima dal carcere. 16. CE IO (ricorso degli avv.ti Alfredo Gaito e CE Paone). Nei confronti del predetto ricorrente è stata confermata la condanna per il capo AO) - prima tranche - ad anni quattro di reclusione. Si tratta della cd. vicenda ET, trattata a pag. 203 della sentenza di appello e a pag. 262 della sentenza di primo grado. Il reato contestato è l'art. 319-ter cod.pen. perché quale difensore di IR ET si accordava con IN IM, cancelliere della Corte di appello di PO ed in accordo con NN CE, commesso in servizio presso la stessa cancelleria, perché il fascicolo del ET fosse tenuto sotto controllo dietro compenso di 2.500 euro, di cui versava la prima tranche di 300 euro, al fine di ostacolare l'aggravamento della misura degli arresti domiciliari a seguito di un suo successivo arresto. 16.1. Con il primo motivo deduce la questione della nullità del decreto di giudizio immediato già sollevata da altri ricorrenti per l'errata indicazione del termine per la scelta del giudizio abbreviato, evidenziando che nessuna sanatoria della nullità è intervenuta essendo stata tempestivamente eccepita secondo i tempi previsti per le nullità di ordine generale a regime intermedio. 16.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'oggetto ed al tempo dell'accordo corruttivo. Si obietta che non è stato specificato il contegno operativo che avrebbe dovuto tenere IM per favorire il ET non potendo ovviamente incidere sulla revoca della misura cautelare. Inoltre, risulta che l'accordo è intervenuto il 2 dicembre 2011 quando era già stata disposta la revoca degli arresti domiciliari e la sostituzione con la custodia in 30 carcere, con la conseguenza che l'accordo non avrebbe più potuto trovare esecuzione. Si rimarcano poi le date della procedura di aggravamento per dimostrare come fosse impossibile un intervento del IM: il 7 novembre si verifica l'evasione, il 30 novembre il P.G. chiede l'aggravamento ed il 2 dicembre la Corte di appello dispone la sostituzione della misura. Quindi, si censura la motivazione per non aver ricondotto l'accordo nello schema della truffa-millanteria o del reato impossibile sotto il profilo della consumazione della corruzione per il compimento di un atto che non avrebbe potuto essere eseguito con conseguente violazione della regola di giudizio che impone di esaminare compiutamente le osservazioni e gli argomenti delle parti nonché di pervenire a condanna solo ove non ricorra un ragionevole dubbio. 16.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in merito alla pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche sotto il profilo del mancato raggiungimento del risultato processuale avuto di mira e quindi del fatto che la correttezza dell'attività giudiziaria non sarebbe stata intaccata dal patto corruttivo, anche a prescindere dalla fondatezza o meno della ipotesi del reato impossibile. Inoltre, non è stato dato adeguato rilievo al contegno processuale per le giustificazioni fornite sul contenuto delle intercettazioni intese come dissimulazione di una disponibilità a raggiungere l'accordo illecito ed alla condotta serbata dopo la commissione del reato per l'attività di volontariato svolta in strutture ospedaliere, oltre alla mancanza di elementi certi da cui desumere il riferimento ad una tendenziale abitudine alle condotte poste in essere dall'imputato 17. TT NN (ricorso dell'avv. Laura Arena). Nei confronti del predetto è stata confermata la condanna ad anni quattro di reclusione per il reato di cui all'art.319-ter cod. pen. ascritto al capo U) - prima tranche. Gli si contesta di aver concordato con l'intermediario NC OL la consegna di cinquemila euro per fare scomparire tre fascicoli pendenti davanti alla Corte di appello di PO grazie all'opera di due cancellieri infedeli, IM e CE (deceduto). 17.1. Con il primo ed il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in merito alla valutazione delle prove essendo il giudizio di responsabilità fondato esclusivamente sull'esito delle intercettazioni in assenza di altri riscontri anche con riguardo alla consapevolezza del carattere indebito della retribuzione offerta al pubblico ufficiale corrotto per le giustificazioni fornite 31 dall'imputato che ha riferito di avere avuto rapporti solo con OL e non con i due cancellieri Raimondo e CE. 17.2. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in merito alla pena ed al diniego delle attenuanti generiche per la diversa indole dei suoi precedenti penali che ha giustificato la mancata applicazione della contestata recidiva. 17.3. Con atto depositato in data 7 novembre 2022 dall'avv. ON Rumolo, subentrato nella difesa di TT, sono stati articolati motivi nuovi con cui si rileva essenzialmente l'errata qualificazione del fatto che andava derubricato nell'ipotesi del tentativo, poiché la Corte di appello avrebbe omesso di valutare le dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio con le quali il predetto, dopo aver ammesso di avere concordato per il tramite di OL la sottrazione dei fascicoli, ha poi riferito di aver desistito dal dare seguito all'accordo dopo essersi consultato con il proprio legale. 18. AN AR (ricorso dell'avv. Giacomo CE). È stata dichiarata nei suoi confronti la prescrizione in primo grado dei reati ascrittile ai capi A1) di cui all'art. 326 cod.pen. e B1) di cui all'art. 615-ter cod. pen. (accessi abusivi al SICP da parte della AN quale impiegata della Procura della Repubblica di PO, coniugata con IM: fatti commessi il 26/10/2012) e l'appello è stato dichiarato inammissibile perché volto ad ottenere una assoluzione nel merito ex 129 cod. proc. pen. senza rinuncia alla prescrizione ma con motivi improntati ad una rivalutazione del merito del materiale probatorio in chiave alternativa a quella accusatoria. 18.1. Con unico motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in merito alla mancata assoluzione con formula piena ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. essendovi elementi idonei a confermare l'innocenza dell'imputata. Quindi senza rinunciare alla prescrizione contesta l'interpretazione seguita dalla Corte di appello che non ha ritenuto di esaminare gli elementi di prova favorevoli indicati nei motivi di appello 19. IM ARno (ricorso dell'avv. Giacomo CE). É stata confermata nei suoi confronti la condanna per i capi A,D,O, Q per le prime due ipotesi, S, U,AO,AQ, AR, C1-prima tranche;
nonché T,Z,AD,AE - seconda tranche. La Corte di appello ha riformato la sentenza del Tribunale solo per il capo AA seconda tranche, assolvendolo perché il fatto non sussiste e rideterminato per l'effetto la pena a nove anni e sei mesi di reclusione (p.b. anni sei e mesi tre, aumentata di mesi tre per ogni ulteriore reato in continuazione). In primo grado 32 क era stato assolto dai capi N,P,Q terza ipotesi, e AA prima tranche (in concorso con ER) perché il fatto non sussiste ed era stato condannato ad anni nove e mesi nove per le altre imputazioni 19.1. Il ricorrente deduce sei motivi. Con il primo motivo deduce la questione della nullità del decreto di giudizio immediato. Con il secondo motivo deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. corne interpretato dalle Sez. U. VA (vedi sopra). Con il terzo motivo deduce violazione di legge in punto di qualificazione giuridica, chiedendo che i fatti siano riqualificati ai sensi dell'art. 319 cod.pen. mancando lo sviamento del potere giurisdizionale, essendo le condotte del IM inidonee ad incidere sull'esito delle decisioni che competono ai giudici. In breve, si adduce che IM, come da lui stesso ammesso, non faceva nulla, ma si limitava ad accreditarsi come capace di poter operare sui fascicoli, sfruttando il malfunzionamento endemico degli uffici giudiziari di PO. In ogni caso si sostiene che l'alterazione dei tempi di definizione del procedimento possono integrare solo il reato di corruzione ex art. 319 cod.pen. (punito all'epoca dei fatti fino a cinque anni nel massimo) con conseguente prescrizione dei reati già alla data della sentenza di appello. Con il quarto motivo deduce errata determinazione del tempus commissi delicti con riferimento al reato associativo che pur se permanente non è proseguito oltre il mese di ottobre dell'anno 2012 con conseguente prescrizione del capo a). Con il quinto e sesto motivo deduce vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche e per la determinazione della pena che viene considerata eccessiva e superiore ai minimi edittali senza ragione. 20. NE CE (ricorso dell'avv. Massimo Amoriello). È stata confermata nei suoi confronti la condanna ad anni sette di reclusione, esclusa la recidiva, per i reati di cui ai capi A (art. 416 cod. pen), Q (art. 319-ter cod. pen.) limitatamente alle due prime ipotesi, S), AC) prima tranche, nonché AF) seconda tranche (p.b. anni sei per il più grave reato non specificato, aumentato di 3 mesi per ognuno degli altri in continuazione). 20.1. Il ricorrente deduce otto motivi. Con il primo denuncia violazione di legge in relazione alla questione dell'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche con riferimento non all'art. 270 cod. proc. pen. ma alla violazione dell'art. 267 cod. proc. pen., sotto il profilo della violazione del presupposto dei gravi indizi di reato, essendo le motivazioni dei decreti autorizzativi fondati su elementi di prova inutilizzabili, costituiti dalle 33 の intercettazioni disposte per altri reati diversi, privi di connessione qualificata ex art. 12 cod. proc. pen. con i reati oggetto delle nuove autorizzazioni. Quindi, non già per effetto di una non consentita trasmissione della inutilizzabilità derivata, ma per l'autonoma valutazione delle motivazioni dei decreti autorizzativi che il Tribunale e la Corte di appello hanno ritenuto validamente motivati sebbene fondati unicamente sugli esiti delle intercettazioni che lo stesso Tribunale ha ritenuto inutilizzabili in applicazione del divieto di utilizzazione posto dall'art: 270 cod. proc. pen., come interpretato dalla sentenza VA delle Sezioni Unite. Si ritiene che altro è l'utilizzo delle predette intercettazioni quale notitia criminis, altro è ritenere che tali risultati possano fondare il presupposto dei gravi indizi richiesto ai sensi dell'art. 267 cod. proc. pen. per l'autorizzazione delle intercettazioni. Con riferimento al decreto n. 3552/11 del G.i.p. emesso in data 27 luglio 2011 (allegato in copia) si rileva che il riferimento ai reati di corruzione è argomentato solo in modo generico attraverso il richiamo all'informativa del 26 luglio 2011 in cui si assume che vi siano fondati elementi "di attività corruttive poste in essere in ambienti giudiziari". Inoltre si fa menzione della sussistenza di sufficienti indizi e non di gravi indizi 4 stante il richiamo operato all'art. 13 I.n.203/1991. Stesse considerazioni valgono anche per il decreto n. 3371/11 (allegato 1 bis del ricorso) che riguarda le intercettazioni a carico di tale IL IS, soggetto sconosciuto nel presente procedimento ma che viene indicata come figura di primo ordine di una organizzazione camorristica. Stesse considerazioni per il decreto n. 3289/11 Rit. (allegato 1 ter) 20.2. Con il secondo motivo deduce la nullità del decreto di giudizio immediato per le stesse ragioni già illustrate per gli altri ricorrenti (nullità tempestivamente dedotta in primo grado, non sanata). 20.3. Con il terzo motivo deduce nullità della sentenza per erronea valutazione delle prove perché basate solo sulle intercettazioni senza alcuna disamina comparata con le altre emergenze di prova, come la testimonianza del giudice Abbamondi e le notifiche prodotte dalla difesa del procedimento TE attesa l'inutilizzablità delle dichiarazioni confessorie rese dal coimputato ZO (capo Q). 20.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 319- ter cod. pen. Si osserva che ritardo delle notifiche degli avvisi di deposito della sentenza è dipeso dal fatto che il procedimento è stato definito in camera di consiglio (ex art. 599 cod.proc.pen.) ed il teste Aversa dirigente della cancelleria 34 della Sesta Sezione ha confermato le ragioni per le quali il processo non potesse essere inviato in Cassazione senza le notifiche effettuate agli imputati. 20.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo S (vicenda RE), evidenziando che le intercettazioni afferenti la contestazione in esame sono state poste a fondamento del giudizio di responsabilità benchè non trascritte. La confusione probatoria emerge dall'esame della dott.ssa Abbamondi (allegato n. 3) che confonde tra i vari fascicoli D'RS e RE e non ricorda quale dei due fosse stato trovato nel bagno e che comunque poi ha concluso nel senso che il fascicolo del procedimento RE sarebbe poi stato regolarmente ritrovato e definito. Si obietta che il reato edilizio non risultava commesso ad Ischia come sostenuto dalla Corte e che la sparizione del fascicolo ha trovato una spiegazione alternativa altrettanto valida e l'inutilizzabilità nei confronti del ricorrente delle dichiarazioni rese dalla coimputata RE. 20.6. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al capo AC) - vicenda AN - per l'omessa valutazione delle dichiarazioni dibattimentali della dott.ssa Abbamondi in data 17 marzo 2015, la quale ha riferito che il fascicolo AN fu trovato fuori posto in camera di consiglio e che l'udienza poi fu fatta regolarmente (alleg. n.3). Anche la dazione di 200 euro ha trovato una sua alternativa spiegazione come da allegate trascrizioni delle conversazioni intercettate sulle polizze assicurative (alleg. 5). 20.7. Con il settimo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al capo AF) - vicenda CO TA rispetto alla quale si allegano al ricorso le trascrizioni eseguite dal perito RD al fine di confutare l'affermazione che il NE avrebbe rifiutato l'offerta di denaro solo per ragioni di prudenza per non esporsi al telefono, perché sufficienti a escludere la possibilità di configurare a carico del prevenuto la fattispecie delittuosa contestata 20.8. Con l'ottavo motivo deduce errata determinazione del tempus commissi delicti con riferimento al reato associativo che pur se permanente non è proseguito oltre l'anno 2012 atteso che anche il Giudice di primo grado ha affermato che il sodalizio ha operato "quanto meno tra il 2011 ed il 2012. Si contesta poi l'assunto della Corte della genericità delle doglianze dedotte in appello, allegando al presente ricorso (all.7) il provvedimento del dirigente amministrativo della Corte di appello del 16 gennaio 2013 con il quale a seguito del provvedimento coercitivo del Gip è stata disposta la sospensione dal servizio. Inoltre si rappresenta che l'ultimo reato fine si colloca nel novembre del 2012. Si chiede pertanto che sia dichiarata la prescrizione del reato associativo ascritto al capo a). 35 of 21) IV AN (ricorso dell'avv. Rosario Piombino). È stata nei suoi confronti ridotta la pena ad anni sei di reclusione per i reati di cui ai capi A), D), AC),- prima tranche - nonché D),H),M), O) - seconda tranche - (così rideterminata in appello: p.b. anni cinque per il capo D - prima tranche, vicenda Troia, ritenuto il più grave, aumentata di due mesi per ciascuno degli altri reati in continuazione (in primo grado la pena era stata di anni sei aumentata di mesi tre per ogni reato in continuazione = sette anni) 21.1. Con il primo motivo con ampia dissertazione e riferimenti giurisprudenziali (Corte Cost. n.148 del 2004 sulla questione di illegittimità costituzionale dell'art. 456 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la nullità del decreto che ha disposto il giudizio immediato nel caso di mancanza, insufficienza o inesattezza dell'avviso di cui al comma 2 del medesimo articolo;
Corte Cost. n. 19 del 2020 sul non previsto avviso della facoltà di scelta della "messa alla prova", nonchè precedenti di legittimità n.233783/2009; 41646/2004, n. 25386/2007; n. 8450/2011; 21897/2017) deduce la questione della nullità del decreto di giudizio immediato per l'errata indicazione del termine per la scelta del giudizio abbreviato, evidenziando che nessuna sanatoria della nullità a norma dell'art. 183 cod. proc.pen. è intervenuta essendo stata tempestivamente eccepita secondo i tempi previsti per le nullità di ordine generale a regime intermedio ex artt. 180 e 182 cod.proc.pen., adducendo che i precedenti di legittimità citati anche se riferiti a casi diversi sconfessano la linea interpretativa seguita dalla Corte di appello che non avrebbe considerato immotivatamente pertinenti i richiami alla normativa sovranazionale ed alle decisioni della CEDU in tema di termini concessi alla difesa sotto il profilo della loro adeguatezza rispetto alla complessità del processo. 21.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione alla questione dell'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche con riferimento non all'art. 270 cod. proc. pen. ma alla violazione dell'art. 267 cod. proc. pen., sotto il profilo della violazione del presupposto dei gravi indizi di reato, essendo le motivazioni dei decreti autorizzativi fondati su elementi di prova inutilizzabili, costituiti dalle intercettazioni disposte per altri reati diversi, privi di connessione qualificata ex art. 12 cod. proc. pen. con i reati oggetto delle nuove autorizzazioni. Quindi non già per effetto di una non consentita trasmissione della inutilizzabilità derivata, ma per l'autonoma valutazione delle motivazioni dei decreti autorizzativi che il Tribunale e la Corte di appello hanno ritenuto validamente motivati sebbene fondati unicamente sugli esiti delle intercettazioni che lo stesso Tribunale ha ritenuto inutilizzabili in applicazione del divieto di utilizzazione posto dall'art. 270 cod. proc. pen., come interpretato dalle Sezioni Unite VA. 36 Si ribadiscono le stesse argomentazioni già dedotte dagli altri ricorrenti per erroneità della decisione del Tribunale che nel dichiarare inutilizzabili i risultati delle intercettazioni di cui ai soli tre RIT 2267/2011, 2703/2011 e 3372/11 perché disposti per i reati non connessi di cui agli artt. 416-bis, 629 c.p. e 7 1.203/91, 648 e 640-bis cod.pen., ha invece ritenuto utilizzabili le altre intercettazioni sebbene i relativi decreti autorizzativi fossero motivati sul piano della valutazione degli indizi di reato sulla base delle risultanze di dette intercettazioni, ed essendo inoltre calibrati sui presupposti differenti previsti dall'art. 13 della legge 203/91 che fanno riferimento a sufficienti indizi e si differenziano per la maggiore durata delle intercettazioni. Si sofferma poi il ricorrente lungamente ad evidenziare gli errori logici in cui sarebbe incorso la Corte di appello nell'esposizione delle ragioni avverse all'accoglimento dell'eccezione. Si censura il riferimento nei nuovi decreti ai reati di cui agli "artt. 318 e segg cod.pen." che per la sua indeterminatezza non può giustificare il riferimento anche al reato di cui all'art. 319-ter, cod.pen., considerato che il reato di cui all'art. 318 cod. pen. all'epoca dei fatti era punito con pena non superiore a tre anni, e quindi restava al di fuori dei reati per i quali l'art. 266 cod.proc.pen. consente le intercettazioni e che il reato associativo ex art. 416 cod.pen. non è emerso ab initio come titolo di reato posto a fondamento delle disposte intercettazioni, ed in ogni caso la connessione ex art. 12 cod. proc. pen. sotto il profilo della continuazione tra il reato associativo ed i reati fine è esclusa per consolidata giurisprudenza, di talché l'utilizzazione delle intercettazioni non avrebbero potuto estendersi alle singole ipotesi di reato ascritte ai ricorrenti. Partendo, quindi, dal presupposto della inutilizzabilità delle prime intercettazioni anche ai fini della motivazione della gravità indiziaria dei nuovi decreti autorizzativi estesi oltre che ai reati di criminalità organizzata anche a quelli di corruzione, il ricorrente procede ad una disamina dei singoli decreti autorizzativi per dedurne la nullità in quanto sorretti essenzialmente da dette captazioni iniziali, da valutarsi nella loro progressione temporale: Rit. n. 3345/2011 del 13 luglio 2011 che nel fare riferirnento ai gravi indizi di reato ex art. 318 e segg. li ricollega alle captazioni di cui ai rit 2703/21 del 31/05/2011, rit 2267/11 del 10/05/11 e del Rit 3289/2011, tutti già dichiarati inutilizzabili dal Tribunale perchè afferenti le indagini tecniche autorizzate per i predetti reati di criminalità organizzata privi di connessione qualificata con i reati di corruzione in ambito giudiziario. Rit. n. 3439/2011 relativo al decreto di urgenza del 20 luglio 2011, convalidato dal Gip per i reati di cui agli artt. 318 e segg. c.p., ugualmente motivato per la gravità indiziaria sulla base delle medesime captazioni inutilizzabili 37 richiamate dalla informativa del 20/07/2011, e per il 318 e segg. non poteva applicarsi l'art. 13 I. 203/91 e quindi la durata di 40 gg. in luogo di quella di gg. 20; Rit. 407/2012 in relazione al decreto di urgenza del Pubblico Ministero in data 25 gennaio 2012, in relazione al quale si era dedotta anche una ulteriore ragione di nullità perché mentre il P.M. aveva motivato la richiesta sulla base dei gravi indizi di reato ex art. 318 e segg. cod.pen., il G.i.p, aveva convalidato sulla base della sufficienza indiziaria;
Rit. 4792/11 in relazione al quale si aggiunge che la difesa aveva sollevato questione di nullità della convalida che il Gip aveva disposto con decreto emesso in data 19/10/11, inizialmente per la durata di venti giorni e che su sollecitazione del P.M. ha poi corretto in gg. quaranta, senza specificare la data della rettifica, che si assume essere avvenuta dopo il termine delle 48 ore previsto per la convalida. Inoltre, si denuncia anche l'omessa valutazione di altra questione di nullità dedotta con riferimento ad una proroga concessa il 16/12/11 che non sarebbe stata in realtà concessa perché priva di sottoscrizione del Gip. Si ribadiscono le altre censure su durata delle intercettazioni che si assumono inutilizzabili per le intercettazioni eccedenti i giorni venti;
Rit. 3552/11 è relativo a decreto di urgenza disposto per giorni quaranta, convalidato dal G.i.p. in data 27/07/11 che non si pronuncia sui gravi indizi di reato per le ipotesi corruttive ma solo sull'associazione mafiosa e si basa su informativa che richiama le captazioni inutilizzabili;
Rit. 3371/11 fa riferimento solo ai reati di criminalità mafiosa Rit. 3289/11 si fonda sugli esiti delle captazioni inutilizzabili. Rit. 1602/11 si riferisce al decreto di convalida del G.i.p. emesso per giorni quaranta in data 23/03/2012 che riguarda le utenze di NN AD e AN Di EG con riferimento oltre che ai reati di cui al 416-bis cod.pen. anche ai reati "ex art. 318 e ss c.p.", rispetto ad esso si evidenzia che con una prima richiesta il P.M. chiedeva di rettificare la durata da 20 a 40 gg. e poi il G.i.p. dopo interlocuzione con il P.M. aveva corretto in data 16 aprile 2012 la durata indicando quindici giorni anziché venti, confermando che si tratta di autorizzazione per reati comuni ed anche le successive proroghe sono state disposte per giorni venti anziché per quindici, quindi in violazione dei termini di scadenza delle proroghe e senza considerare il modificato termine del decreto inziale rettificato in giorni quindici, ma quello di quaranta giorni non considerato dal G.i.p.; Rit 5109/2011 e Rit. 357/2012 relative al decreto disposto anche per i gravi indizi dei reati di cui all'art. 318 c.p. e segg., oltre che per i reati ex art. 13 I. 203/91, rispetto ai quali le doglianze afferiscono all'inutilizzabilità delle fonti di 38 prova per le medesime ragioni già dette e per l'applicazione della disciplina speciale non consentita per i reati di corruzione;
Rit. 5200/11 riguarda le ambientali svolte nella stanza del cancelliere IM autorizzate con decreto emesso in data 8/11/2011 e sono indicati come reati oltre quelli di associazione mafiosa, anche i sufficienti indizi dei reati di cui agli artt. 416 e 319 cod.pen., su cui si argomenta che si fondano sugli esiti delle captazioni inutilizzabili della prima fase di indagini. Rit. 5748/11 e 168/12 riguardano solo i reati di 416 cod.pen. e corruzione, relativi ai decreti emessi per 40 gg. in data 7/12/2011 e 16/01/2012 su cui si argomenta che si fondano sugli esiti delle captazioni inutilizzabili della prima fase di indagini. 21.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416 cod. pen. (capo a). Si rileva che per effetto delle decisioni intervenute nei confronti dei coimputati (RA e AD assolti in abbreviato;
OL ha patteggiato;
Di EG non è stato rinviato a giudizio per 416) l'associazione si è ridotta ai dipendenti di cancelleria IM e NE quali promotori e IV come partecipe. Si osserva che i tre predetti imputati non sono rimasti coinvolti insieme in alcun reato fine, e si riproducono le argomentazioni dedotte in appello a pag. 134 dell'atto di impugnazione per denunciare il vizio di motivazione della sentenza atteso che i rapporti del IV con gli altri due "non vanno oltre le due specifiche vicende Troia e AN". Si censura poi la valutazione sulla prescrizione del reato, atteso che il Tribunale riferisce la durata dell'associazione ai reati fine consumati negli anni 2011 e 2012 e che per il partecipe IV si arrestano all'ultimo del giugno 2012 con conseguente prescrizione, computando la sospensione di mesi 6 e gg. 29 al gennaio del 2020. Si censura che Corte di appello per protrarre la durata dell'associazione per effetto della contestazione aperta ha utilizzato argomenti calibrati sull'associazione mafiosa e che non tengono conto dei diversi principi affermati nella giurisprudenza di legittimità in tema di esecuzione (Sez. 1, n. 53686 del 4.5.2016, Spinelli) e circa la natura meramente processuale della regola correlata alla contestazione aperta che non esime dall'accertare in concreto la durata della permanenza del reato (Sez. 5, n. 25578 del 15/05/2007). 21.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al momento consumativo del reato di cui agli artt. 319-ter cod.pen. Si argomenta che il reato si basa su un accordo necessariamente precedente la data del primo incontro monitorato il 4 novembre 2011 e quindi collocabile al 2010 ovvero l'anno di una delle due agende del 2010 e del 2011 sequestrate in data 15 gennaio 2013 e che recano i nominativi dei procedimenti che IV teneva 39 sotto controllo in accordo con l'avv. Di EG, ciò anche per il principio del favor rei che nel dubbio sulla collocazione temporale del mornento consumativo privilegia la causa di estinzione del reato. Si censura la motivazione della sentenza di appello che oltre a richiamare quanto già affermato per la posizione di Di EG, che non risponde del reato associativo, reputa sussistenti plurimi accordi corruttivi mentre unico deve essere il riferimento temporale alla fase iniziale in cui il procedimento viene ritardato nella sua iscrizione presso la Corte di appello in applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza sulla rilevanza dell'accordo e dell'estraneità al reato di corruzione del compimento dell'atto che segue l'accordo, rilevando solo l'eventuale dazione successiva di denaro o di altra utilità se provata. Si esaminano poi i singoli capi ai fini del computo della prescrizione: capo D -prima tranche - (vicenda Troia) il riferimento in sentenza alla data del 27 febbraio 2012 non specifica quale sia stato il momento iniziale dell'accordo; per il capo AC (vicenda AN) lo stesso ricorrente evidenzia la dazione di 200 euro del 20 aprile 2012 e quindi concorda che il reato non era ancora prescritto alla data della sentenza di appello;
per il capo D seconda tranche (vicenda D'RS) si rileva che il 20 giugno vi sarebbe stata una consegna di denaro che però non riguarda IV, per il quale l'accordo corruttivo deve essere fatto coincidere con l'arrivo del fascicolo in Corte di appello per ritardarne l'iscrizione e le assegnazioni, quindi in epoca prossima al gennaio 2010; per il capo H vicenda TA il ricorrente individua la consumazione con la consegna del caffè, che dissimula il pagamento della quota spettante a IV in data 8 maggio 2012; per i capi M e N (vicenda NO-D'AB) si reputa che l'accordo inziale sia avvenuto in coincidenza dell'epoca in cui il fascicolo è pervenuto in Corte di appello il 4/03/2010, quindi da collocarsi nell'anno 2010, mentre le considerazioni della sentenza di merito sono prive di riferimenti certi ad accordi successivi;
per il capo O (vicenda CO) si adduce che il reato è prescritto perché l'accordo coincide con il periodo intercorrente tra l'arrivo del fascicolo (10/06/2011) e la sua iscrizione (3/01/2012). 21.5. Con il quinto motivo denuncia violazione di legge e si solleva questione di legittimità costituzionale in relazione all'interdizione perpetua dai pubblici uffici prevista dall'art. 29 cod. pen. sulla base di quanto affermato dalla Corte Cost. nella sentenza n.222 del 2018 e dell'ordinanza della Sesta Sezione che ha sollevato identica questione in rapporto all'art. 317-bis cod.pen. che è stata respinta solo per aspetti specifici riferiti al patteggiamento. 4 40 0 Inoltre si rileva che anche con riferimento alla sospensione dall'esercizio della potestà genitoriale per la durata della pena inflitta è stato asserito che la legge non consente di determinarne una diversa durata, in contrasto con l'art. 32 cod. pen. 21.6. Con il sesto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova con riferimento al capo D (vicenda Troia), per non essere stata disposta perizia al fine di verificare la concreta possibilità di incidere sull'assegnazione del fascicolo alla quinta sezione e non si è dato rilievo alle deposizioni dei testi che hanno spiegato come il sistema prevedeva comunque un controllo da parte del Presidente e neppure alle dichiarazioni del coimputato IM che avrebbe scagionato il IV, ed infine, sulla rilevanza probatoria del contenuto delle conversazioni intercettate che si risolvono in poche battute di pochi secondi (37 secondi). Si rappresenta, inoltre, sotto il profilo della prova di resistenza, che le intercettazioni hanno avuto una rilevanza decisiva, in particolare la n. 6060 del Rit 5200/11 di cui è stata eccepita l'inutilizzabilità. Si denuncia, poi, l'omessa valutazione dei motivi di appello in ordine alle censure dedotte con riferimento alle vicende contestate in concorso con l'avv. Di EG, il cui rapporto era improntato da una collaborazione volta fornire informazioni lecite su iscrizioni e fissazione delle udienze ad un avvocato che aveva studio fuori sede (Ischia), considerato che gli assistiti del predetto legale erano soggetti liberi ed il IV si occupava solo dei detenuti, inoltre che i tempi di fissazione erano in linea con i tempi mediamente lunghi di fissazione delle udienze per gli imputati liberi come dimostrato attraverso la produzione di elenchi comparativi (allegati nn.10 e 11). In relazione al capo H (vicenda TA) il ricorrente, dopo aver riportato per esteso il capo di imputazione, censura come illogica la valutazione operata dalla Corte di appello in ordine all'oggetto dell'accordo corruttivo che avrebbe avuto un duplice fine quello di monitorare il fascicolo perchè non venisse fissata l'udienza ed al contempo che ove fissata che venisse rinviata, attraverso l'intervento di altri pubblici ufficiali non identificati: si reputa che tale descrizione già di per sé tradisca una contraddizione interna tra il compito di IV e quello degli altri concorrenti RA e AD che avrebbero dovuto controllare che le indicazioni fornite da IV fossero esatte per poi intervenire ponendovi rimedio nel caso l'udienza fosse fissata. Si osserva che manca nel caso di specie l'atto contrario ai doveri di ufficio a fronte di una attività che si limitava al monitoraggio del fascicolo non competendo al IV la fissazione dell'udienza ed essendo altri pubblici ufficiali che si sarebbero occupati di doverla posticipare. 41 of Si ribadisce che il ritardo della fissazione non è elemento di prova, ma assume una valenza neutra nel contesto dei tempi medi di iscrizione dei procedimenti e di fissazione delle udienze presso la Corte di appello di PO. Si analizzano, poi, ulteriori profili problematici per la mancanza di chiarezza dell'oggetto dell'accordo corruttivo rispetto al reato di corruzione in atti giudiziari. Si rappresenta sotto il profilo della prova di resistenza che le intercettazioni di cui è stata eccepita l'inutilizzabilità hanno avuto una rilevanza decisiva. In relazione ai capi M e N (vicenda NO-D'AB) vengono riprodotti i motivi di appello ed i relativi rilievi critici alla motivazione della sentenza di appello (IV si occupava solo dei detenuti e non dei liberi, i fascicoli smarriti erano numerosi, lo smarrimento è avvenuto presso la Sezione VI e non presso il Rege, il riferimento al suo contributo nella sparizione del fascicolo viene tratto dall'annotazione del nominativo di NO nella sua agenda, ma non vengono individuati i pubblici ufficiali che interloquivano con RA e AD). Viene fornita la c.d. prova di resistenza per la rilevanza decisiva che hanno avuto le intercettazioni di cui si è eccepita l'inutilizzabilità. In relazione al capo O (vicenda ST) si ribadiscono le medesime censure dell'atto di appello evidenziando la illogicità delle valutazioni operate rispetto ai rilievi dedotti afferenti il dato che l'oggetto dell'accordo corruttivo consisterebbe in una "sorveglianza attiva" del fascicolo che si traduce nella mancata fissazione dell'udienza ovvero in una attività che non spettava al ricorrente, sia perchè si tratta di un fascicolo assegnato alla Settima Sezione in cui il IV non rivestiva alcun ruolo operativo. Si rileva poi un travisamento del dato probatorio che si assume in sentenza, ovvero dell'accordo desunto dai contatti tra RA e AD con il IV che non sono affatto dimostrati. Viene poi rimarcata ai fini della prova di resistenza la rilevanza decisiva che hanno avuto le intercettazioni dei RIT 5109/11 e 1602/11 di cui si è eccepita l'inutilizzabilità. In relazione al capo AC (vicenda AN) si obietta che non è stata fornita risposta adeguata ai motivi di appello con cui si censurava la partecipazione di IV sia all'accordo della prima fase volta ad impedire la fissazione dell'udienza e sia della seconda fase volta a ritardare l'udienza già fissata facendo scomparire il fascicolo, essendo un procedimento assegnato alla Sezione Sesta in cui IV non aveva alcuna competenza, diversamente dal NE preposto a preparare ( l'udienza Anche la frase "tieni 200" pronunciata da IV al cospetto di NE interpretata come dazione di 200 euro registrata dall'ambientale non è coerente i con il dato che IV aveva mancato di annotare sul proprio elenco il nome di AN che non risultava tra i procedimenti fissati e quindi che non poteva avere cooperato per farlo rinviare. Inoltre si sottolinea che il riferimento agli incontri tra l'avv. Di EG con IV, GU e AD nei bar del centro direzionale A 42 costituisce un travisamento del dato probatorio non essendovi stati incontri tra IV ed i due predetti collaboratori del Di EG.Anche per questo capo si evidenzia la rilevanza decisiva delle intercettazioni ai fini della c.d. prova di resistenza. LEIn relazione al cap o D seconda tranche - (vicenda D'RS) reitera stesse - censure dedotte nei motivi di appello con cui si era assunto che l'unico comportamento del IV, consistente nell'essersi attivato per fare ritrovare il fascicolo precedentemente sottratto, ma ad opera degli altri complici (AD e RA) dopo che i giudici insospettiti minacciavano di trasmettere gli atti in procura, non integra un atto contrario ai doveri di ufficio perché anzi ripristina l'ordinario iter del procedimento. Quindi si censura come illogica la contraria valutazione che ritiene IV partecipe dell'accordo per la sottrazione del fascicolo. Si ribadisce che senza le intercettazioni il quadro degli elementi di prova sarebbe inidoneo a fondare il giudizio di responsabilità. 21.7. Nel settimo motivo deduce l'assenza di motivazione sui capi AD) prima tranche ed E) dichiarati prescritti rispetto ai quali era stata richiesta l'assoluzione nel merito. 21.8. Nell'ottavo motivo si censura il trattamento sanzionatorio per la pena elevata ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si denuncia l'assenza di motivazione sugli aumenti per la continuazione che sono stati disposti nella misura fissa di tre mesi per ciascuna delle imputazioni. Si obietta che non si comprende perché la pena per il reato più grave (capo D) fosse stata stabilita dal Tribunale in misura maggiore di quella irrogata ad altri cancellieri (DE UD e IT) e sul punto si censura come illogica la valutazione della Corte di appello che ne ha individuato la ragione con la partecipazione del IV all'associazione di cui al capo A), pena che ha però ridotto da sei a cinque anni in relazione al ruolo di mero partecipe del IV. Tale argomento viene considerato illogico, in breve perché si confondono aspetti fattuali che afferiscono imputazioni differenti da quella associativa. Si censura poi l'omessa considerazione dei criteri attinenti la capacità a delinquere, il contesto familiare e la condotta susseguente al reato non essendo bastevole il riferimento ai criteri oggettivi di gravità del reato. Nella memoria depositata in data 21 novembre 2022 l'avv. Piombino si sofferma ulteriormente sulla c.d. prova di resistenza, ribadendo la decisività delle intercettazioni ai fini della ricostruzione accusatoria rispetto ai singoli capi di imputazione, con argomenti che sono essenzialmente ripetitivi del motivo già dedotto con il ricorso. 22) ZO TE (ricorso dell'avv. Giacomo CE). 43 of È stata riconosciuta nei suoi confronti la continuazione con i reati già giudicati con la sentenza n.8820/2020 emessa all'esito di giudizio abbreviato, irrevocabile dal 26/10/21, con rideterminazione della pena in anni sei e mesi sette di reclusione. Nel presente giudizio era stata determinata in primo grado la pena di anni quattro e mesi nove per i reati sub AD) vicenda AR AE) - vicenda AN IR seconda tranche (così determinata: p.b. anni quattro, aumentata di mesi tre per ogni reato in continuazione). Nella vicenda MM al capo AD), ZO, in qualità di avvocato di OP interessato ad ottenere il rapido dissequestro dell'immobile, sollecita IM per accelerare la trasmissione del fascicolo dal Tribunale di Frattamaggiore alla Corte di appello di PO che viene effettivamente anticipata perché si accelera il trasporto in macchina in cambio di 400 euro, suddivise tra IM e ZO, ed il IM solo dopo aver ricevuto la sua parte (euro 200) si attiva per portare il fascicolo in visione al Presidente della IV Sezione. Nella vicenda AN, ZO e IM si accordano con CC TA, moglie di AN IR, che era detenuto al carcere di Spoleto, per accelerare l'iter dell'attestazione di esecutività della sentenza di condanna al fine di anticipare la trattazione della richiesta di continuazione dietro compenso di 500 euro. 22.1. Con il primo motivo deduce la nullità del decreto di giudizio immediato per l'errata indicazione del termine di 7 giorni per la richiesta dei riti alternativi, senza però specificare se tale questione sia stata dedotta nel corso del giudizio di primo grado e nei motivi di appello. 22.2. Con il secondo motivo deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per violazione dell'art. 270 cod. proc.pen. come interpretato dalla sentenza della sentenza VA delle Sezioni Unite. 22.3. Con il terzo motivo denuncia la erronea qualificazione dei reati di cui ai capi AD) e AE) seconda tranche, invocandone la derubricazione nel reato previsto dall'art. 319 cod. pen., punito all'epoca dei fatti da due a cinque anni di reclusione, con conseguente prescrizione dei reati già al momento della pronuncia della sentenza di appello. Si rappresenta che in entrambe le due ipotesi di reato ascritte ai predetti capi l'imputato ha consegnato del denaro al cancelliere IM al solo fine di accelerare l'iter giudiziario, quindi non già per arrecare un indebito vantaggio al proprio assistito ma per rimediare al disservizio dell'ufficio di cancelleria. Inoltre il riferimento in sentenza all'alterazione dell'ordine cronologico di trattazione rispetto agli altri procedimenti non è corretto, in quanto non è previsto alcun ordine temporale nella trattazione dei procedimenti, sicchè alcuna norma processuale è stata violata. 44 5 . 22.4. Con il quarto motivo deduce violazione del divieto di reformatio in pejus, in quanto la Corte di appello ha applicato la continuazione con i reati oggetto di precedente giudicato, individuando per errore la sentenza irrevocabile in quella recante il n. 8828/2020 che è in realtà una sentenza di assoluzione emessa dalla Corte di appello di PO in sede di giudizio di rinvio, a seguito dell'annullamento parziale della sentenza di condanna emessa sempre dalla Corte di Appello di PO in data 21/10/2016 da parte della Corte di Cassazione con sentenza del 21/02/2018. In particolare, la sentenza passata in giudicato era da intendersi la prima con riferimento alle imputazioni ascritte al ricorrente, che non si esaurivano nel solo capo Q, che è stato invece preso in considerazione rispetto alle due sole ipotesi per le quali è intervenuta condanna dalla Corte di appello nel computo della pena finale in sede di nuova determinazione per effetto del riconoscimento della continuazione, prescindendo dalle altre imputazioni. Si osserva poi che la Corte di appello ha rideterminato la pena ai fini della continuazione, considerando più grave il capo AD) del presente giudizio, laddove anche nel separato procedimento vi sono state condanne per lo stesso titolo di reato per la corruzione in atti giudiziari, cosicchè l'aumento per continuazione avrebbe dovuto essere disposto facendo salvo il giudicato già F formatosi sui capi di imputazione già giudicati, disponendo un aumento pari a quello di mesi tre stabilito nelle sentenze di primo grado, ridotto di 1/3 a due mesi per i reati giudicati con rito abbreviato. 22.5. Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche per essere stato dato rilievo ai fatti già giudicati in separato procedimento come indice di abitualità delle condotte, sebbene la duplicazione dei procedimenti è dipesa da una scelta discutibile dell'accusa. 23. TA IA (ricorso dell'avv. Fabio Scarlata) Nei suoi confronti è stata confermata la sua condanna a tre anni e mesi sei di reclusione per il solo capo H) - seconda tranche. Si tratta della stessa imputazione ex artt. 100, 81, 319, 319-ter, 321 cod. pen. contestata ai ricorrenti IV e Di EG per la vicenda legata al procedimento penale per reati di abuso edilizio pendente presso la Corte di appello di PO nei confronti di TA ON, deceduto, e della moglie di nazionalità tedesca e che IV si era impegnato a tenere sotto vigilanza per bloccarne l'iter processuale in accordo con l'avv. Di EG ed i coimputati separatamente giudicati RA e AD. La ricorrente articola quattro motivi. 23.1. Con il primo motivo deduce vizio della motivazione in ordine alla prescrizione del reato di cui all'art. 319-ter cod.pen., evidenziando che l'accordo 45 corruttivo coincide con l'arrivo del fascicolo TA presso la Corte di appello e può essere collocato in una data compresa entro l'anno 2010, come confermano i rinvenimenti delle due agende del IV datate 2010-2011 con le relative annotazioni considerate elemento di prova del monitoraggio del fascicolo, considerato altresì che TA IA è subentrata in una fase esecutiva dell'accordo, concluso dal padre, coimputato con la moglie di nazionalità tedesca nel procedimento per abuso edilizio, deceduto nel novembre del 2011. 23.2. Con il secondo motivo deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione dell'art. 270 cod.proc.pen. in relazione all'utilizzazione di intercettazioni autorizzate per reati privi di connessione ai reati di corruzione ascritti alla ricorrente, anche rispetto ai reati di corruzione emersi dalle intercettazioni disposte nei confronti di La Rotonda, essendo i nuovi decreti riferiti a ipotesi di reato neppure ben delineate ("art. 318 e segg"). 23.3. Con il terzo motivo vizio della motivazione con riguardo alla valutazione della prova indiziaria in ordine all'individuazione del pubblico ufficiale e dell'atto oggetto del mercimonio, della prova dell'accordo corruttivo e dell'identificazione dell'imputata quale parte dell'accordo. Il motivo, oltre a richiamare anche l'ordinanza cautelare del 22/10/2013 (allegata per stralcio al ricorso) che per sei vicende analoghe ha escluso la gravità indiziaria, è articolato su plurimi profili: il primo attiene alla sottovalutazione del carattere millantatorio delle condotte promesse di monitoraggio del fascicolo, emerso in altri episodi (capo AA) dove per la discrasia temporale con le risultanza del REGE è stato ritenuto impossibile il reato perché relativo a fascicolo già trasmesso in cassazione. Si censura poi la rilevanza degli indizi tratti dal rinvenimento degli elenchi posseduti dal Di EG e dal RA, potendosi trattare di collaborazione lecita offerta allo studio legale dell'avv. Di EG, la individuazione di "IA" e della IG TA" nell'odierna ricorrente, che sarebbe subentrata al padre deceduto, considerato che anche la madre dell'imputata era chiamata da tutti signora TA per l'oggettiva difficoltà di chiamarla con il suo nome (AN LD). Ulteriore critica viene sviluppata sull'individuazione del pubblico ufficiale corrotto in assenza di intercettazioni tra IV e RA e AD per la rilevanza probatoria ingiustificata data all'invito telefonico del Di EG rivolto al IV per "un caffè". Infine, altre critiche riguardano l'oggetto dell'accordo, trattandosi della consultazione del "RE.GE" ovvero di un registro generale liberamente fruibile anche dagli avvocati e considerata l'illogicità di un intervento di IV nella fase in cui il fascicolo TA era stato già assegnato alla Sezione Sesta, che si aggancia all'altrettanto illogicità invece del mancato coinvolgimento del predetto cancelliere 46 A in servizio presso il Rege nella vicenda MA (capo S), in cui il fascicolo interessato era ancora giacente al Registro Generale della Corte di appello, e nel quale è stato individuato il commesso TT come il dipendente intervenuto nella sottrazione del fascicolo. 23.4. Con il quarto motivo denuncia vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio per violazione del divieto di reformatio in peius e illogicità della motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione. Si censura il ragionamento della Corte di appello, che ha confermato la pena irrogata dal primo giudice, che già aveva concesso le circostanze attenuanti generiche senza prendere atto della incongruente meritevolezza della loro concessione rispetto all'applicazione di una pena base superiore al minimo edittale che era all'epoca di anni tre di reclusione. Si ravvisa la violazione del divieto di reformatio in peius nella giustificazione che la Corte ha reso sulla mancata applicazione della massima riduzione delle attenuanti generiche con cui è stata censurata inammissibilmente una valutazione operata dal primo giudice che le avrebbe concesse “generosarnente.... nonostante la gravità della condotta e l'assenza di qualsivoglia contributo alla ricostruzione della verità", alludendo in tal modo alla mancanza di ragioni valide non più suscettibili di rivalutazione da parte del Giudice dell'appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Per ragioni di ordine metodologico ed espositivo prima di procedere alla disamina dei motivi di ricorso di ciascun ricorrente è necessario anticipare la trattazione di alcuni temi comuni, che, pur nella diversa, maggiore o minore, analiticità degli argomenti spesi da ciascuno di essi, involgono le medesime questioni di diritto penale processuale e sostanziale. Si tratta delle due questioni di ordine processuale, la prima, afferente la dedotta nullità del decreto di giudizio immediato per l'erronea indicazione del termine per esercitare la facoltà di richiedere i riti alternativi, la seconda, afferente la dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni. Vi è una ulteriore questione di diritto penale sostanziale, comune ad alcuni ricorrenti, che attiene alla delimitazione dell'ambito di applicazione della fattispecie penale prevista dall'art. 319-ter cod. pen., con riferimento alla natura dell'atto giudiziario richiesto per la configurazione del reato.
2. In particolare, quanto alla prima questione, i ricorrenti EL MB, AR TT, CE DE UD, AN Di EG, IO CE, ARno IM, CE NE, AN IV e TE ZO 47 hanno tutti censurato la decisione della Corte di appello con la quale è stata ritenuta sanata la violazione delle norme processuali correlata alla erronea indicazione del termine di sette giorni per la richiesta dei riti alternativi anziché quello di quindici giorni previsto inderogabilmente dall'art. 458 cod. proc. pen. La manifesta infondatezza della questione, quale emerge dalla consolidata giurisprudenza di legittimità correttamente richiamata nelle sentenze dei due gradi di merito (Sez. 2, n. 8450 del 18/01/2011, Cavazza e altro, Rv. 249951; Sez. 4, n. 41830 del 29/09/2009, Bergamin, Rv. 245461; Sez. 6, n. 24571 del 01/03/2005, ROno, Rv. 231980; Sez.4, n.36745 del 06/05/2004, Pagano, Rv.229681; Sez. 4, n. 41646 del 05/05/2004, Abdullani ed altro, Rv. 230322) di recente ribadita (vedi, Sez. 2, n. 45414 del 07/11/2019, Aloisi, non mass.), rende superfluo evidenziare che la rilevanza della questione riguarda solo una parte delle imputazioni, essendovi stata la riunione di un procedimento diverso da quello indicato come troncone "Arnese" o "prima trance" per il quale soltanto è stata dedotta la nullità del decreto di giudizio immediato. Quindi, sotto tale profilo, va comunque evidenziata l'aspecificità del motivo di ricorso che appare del tutto ininfluente per le imputazioni contenute nel rinvio a giudizio del 23 maggio 2014 per il procedimento n.16824/2014, denominato "troncone AN" o "seconda tranche". Ed è ugualmente superfluo distinguere le posizioni dei ricorrenti (IM, ZO) che non hanno neppure specificato se la questione della nullità sia stata da essi tempestivamente dedotta nel corso del giudizio di primo grado e riproposta nei motivi di appello, così da rendere palese un ulteriore e diverso profilo di inammissibilità dei loro ricorsi. Solo per una esigenza di maggiore chiarezza del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, è opportuno sottolineare, quanto per altro correttamente già argomentato nella sentenza impugnata (vedi pag. 93 e segg.), che la sanatoria della nullità, indiscutibilmente qualificata come di ordine generale a regime intermedio ex art. 180 cod. proc. pen., trova il suo fondamento normativo nel disposto dell'art. 183, lett. a), cod. proc. pen. nella parte in cui stabilisce che le nullità, che rientrano in questa tipologia, sono sanate se la parte interessata abbia accettato gli effetti dell'atto, senza che assuma qui rilevanza la differente ipotesi di sanatoria che pacificamente non ricorre - - dell'espressa rinuncia ad eccepirle. Peraltro, proprio la richiamata giurisprudenza della Corte Costituzionale nel ricorso di IV che contraddice in modo palese l'assunto difensivo che si riporta ad unica remota sentenza della Corte di Cassazioneuna (Sez. 4, Sentenza n. 41646 del 2004, non mass.), che si è limitata ad affrontare il tema ora non più controvertibile della nullità conseguente all'inosservanza 48 della normativa introdotta dalla legge n. 63 dell'1/03/2001 che ha sostituito il termine di giorni sette, in precedenza previsto, con quello di giorni quindici, quale spatium deliberandi per la scelta dei riti alternativi, escludendo la tesi della mera irregolarità priva di conseguenze sanzionatorie, senza affrontare il tema della sanatoria conseguente alla mancata formulazione nel termine di legge di una richiesta di un giudizio alternativo (abbreviato o patteggiamento). Contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti IV e Di EG, tutte le pronunce della Corte Costituzionale richiamate, e precisamente la n. 148 del 13 maggio 2004, la n. 201 del 21 luglio 2016 e la n. 19 del 14 febbraio 2020, hanno come loro antecedente un giudizio di merito nel quale la parte interessata non si era limitata a dedurre soltanto la nullità di ordine generale conseguente all'omesso o insufficiente avviso della facoltà di optare per un rito alternativo, inclusa la sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464-bis cod. proc. pen., ma aveva concretamente e non solo in modo meramente ipotetico espresso la volontà dell'imputato di accedere ad uno specifico rito alternativo, avanzando contestualmente la relativa istanza, seppure tardiva e chiedendo di essere rimessa in termini per poter essere ammessa al rito richiesto. La valutazione della rilevanza della questione di legittimità costituzionale è stata oggetto della verifica della concreta e non meramente ipotetica intenzione dell'imputato di accedere alla messa alla prova, alla luce dell'istanza all'UEPE e della documentazione prodotta nel giudizio a quo che ha portato alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 456, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il decreto che dispone il giudizio immediato contenga l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. Analogamente, anche nel giudizio a quo da cui è poi derivata la dichiarazione di illegittimità dell'art. 460, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna contenga l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere mediante l'opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova, l'imputato aveva chiesto la sospensione del procedimento con messa alla prova, allegando l'istanza di elaborazione del programma di trattamento presentata al competente ufficio di esecuzione penale esterna, sebbene fosse scaduto il termine per formalizzarla nell'atto di opposizione. La concreta rilevanza della questione è stata ritenuta sussistente proprio in ragione del comportamento processuale tenuto dall'imputato che non si è doluto solo astrattamente del mancato avvertimento nel decreto di giudizio immediato, nell'un caso, e nel decreto penale di condanna, nell'altro, della facoltà di accedere ai riti alternativi, ma aveva avanzato davanti al giudice del dibattimento, seppure 49 0 tardivamente, la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, allegando l'istanza di elaborazione del programma di trattamento presentata al competente ufficio di esecuzione penale esterna. Le stesse considerazioni valgono anche per la citata sentenza n.148 del 2004 con cui è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 456 del codice di procedura penale, sollevata dalla Corte di appello di Palermo, in ragione della errata e non condivisa interpretazione seguita dal giudice a quo, secondo cui dall'assenza di una espressa previsione della nullità del decreto che ha disposto il giudizio immediato nel caso di mancanza, insufficienza o inesattezza dell'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena, ne sarebbe derivata l'assenza di una sanzione per detta violazione dei diritti della difesa. In questo caso, la Corte Costituzionale, dopo aver ribadito all'opposto che l'effettivo esercizio della facoltà di chiedere i riti alternativi costituisce infatti una delle più incisive forme di "intervento" dell'imputato, cioè di partecipazione "attiva" alle vicende processuali, con la conseguenza che ogni illegittima menomazione di tale facoltà, risolvendosi nella violazione del diritto sancito dall'art. 24, secondo comma, Cost., integra la nullità di ordine generale sanzionata dall'art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.>>, ha implicitamente valutato come rilevante la questione dedotta nel caso concreto proprio in ragione del fatto che nella fase degli atti introduttivi del giudizio di primo grado la difesa dell'imputato aveva non solo eccepito la nullità del decreto di giudizio immediato per l'erronea indicazione del termine, ma aveva contestualmente chiesto che l'imputato fosse rimesso in termini per la richiesta di patteggiamento o di giudizio abbreviato, richieste che erano state entrambe respinte dal primo giudice. Manifestamente infondata è quindi la critica all'orientamento consolidato di giurisprudenza condiviso dai Giudici di merito, che muove dall'assunto che un tale orientamento avrebbe creato un circolo vizioso che priva di sanzione la violazione della norma processuale che impone di dare avviso all'imputato delle facoltà di richiedere i riti alternativi. Si è obiettato, infatti, da parte della difesa che detta nullità sarebbe inevitabilmente in ogni caso sanata, sia nel caso di esercizio della facoltà nei termini di legge con conseguente ammissione del relativo rito speciale richiesto, ma anche nel caso opposto per carenza di interesse ad eccepirla quando la richiesta non venisse formulata. È evidente la infondatezza di un tale capzioso ragionamento, con cui i difensori dei ricorrenti (in particolare Di EG, NE e IV) hanno inteso superare l'orientamento consolidato seguito dai giudici di merito, di guisa che il 50 d motivo di ricorso deve ritenersi non soltanto infondato ma inammissibile, con effetti determinanti in sede di rilevabilità della prescrizione dei reati maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello. Costituisce, invero, principio pacifico che il ricorso per cassazione che deduca inosservanza od erronea applicazione di legge è inammissibile per manifesta infondatezza ove sia connotato da evidenti errori di diritto nell'interpretazione della norma posta a sostegno del ricorso, come accade allorché si invochi una norma inesistente nell'ordinamento o si disconosca l'esistenza ○ il senso assolutamente univoco di una determinata disposizione di legge, ovvero ancora si riproponga una questione già costantemente decisa dalla Corte di cassazione in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, senza addurre motivi nuovi o diversi (Sez. 2 n. 17281 del 08/01/2019, DEle Cave, Rv. 276916). Invero, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, la nullità che discende dall'errata indicazione del termine di sette giorni anziché di quello legale di quindici giorni non si sarebbe sanata in ogni caso, ma anzi avrebbe al contrario imposto necessariamente la emissione di un nuovo decreto di immediato, con la rettifica del termine di legge e conseguente regressione del procedimento alla fase in cui si è determinata, solo se l'imputato non avesse con la propria condotta processuale dimostrato di non avere alcuna effettiva intenzione di chiedere un rito diverso da quello ordinario. In altri termini, non è in discussione la sussistenza dell'interesse astratto a eccepire la violazione di legge, essendo evidente che la norma violata posta a presidio di una facoltà processuale che spetta all'imputato e che, conseguentemente, nel caso di specie, è ravvisabile certamente la legittimazione richiesta dall'art. 182, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui la nullità non è deducibile dalla parte che non ha interesse all'osservanza della disposizione violata. Ciò che deve rimarcarsi, in considerazione della natura della tipologia della nullità suscettibile di sanatoria, è che l'interesse ad eccepire la violazione deve essere anche concreto ed effettivo, come si evince dai casi di sanatoria previsti dall'art. 183 cod. proc. pen., accomunati essenzialmente dall'assenza di un interesse effettivo e concreto all'osservanza della disposizione violata, evincibile proprio dalla condotta processuale della parte, per effetto o di una rinuncia espressa o di un contegno processuale che di fatto contraddice l'interesse ad avvalersi delle facoltà processuali il cui esercizio è stato compromesso dalla violazione della disposizione di legge interessata. Va ricordato che nella sentenza n. 120 del 16 aprile 2002 della Corte Costituzionale, proprio in relazione al termine per presentare richiesta di giudizio abbreviato dopo la notificazione del decreto di giudizio immediato, è stato 51 oy puntualizzato che il diritto di difesa va inteso come possibilità di ricorrere anche all'assistenza tecnica del difensore, stabilendo che il termine deve decorrere dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, del decreto ovvero dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato con conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 458, comma 1, cod. proc. pen. Ne discende che l'imputato, con l'assistenza del proprio difensore, avrebbe avuto senz'altro pieno titolo per richiedere il giudizio abbreviato - come peraltro avvenuto per alcuni degli imputati separatamente giudicati - non solo nel termine di legge di quindici giorni, insuscettibile di essere ridimensionato per effetto di un errato avviso contenuto nel decreto di giudizio immediato, evidentemente non aggiornato rispetto alla nuova normativa di legge, ma avrebbe potuto legittimamente farlo anche dopo la scadenza di detto termine, avanzando richiesta di essere rimesso in termini ai sensi dell'art. 175, coma 1, cod. proc. pen., giustificando l'inosservanza del termine di legge proprio a causa della fuorviante comunicazione contenuta nel decreto di giudizio immediato. Solo in tal modo la parte avrebbe dato dimostrazione della effettiva e concreta intenzione di optare per un giudizio alternativo, con la conseguenza che l'eventuale rigetto della richiesta formulata dopo la scadenza del termine di legge avrebbe escluso l'operatività della speciale causa di sanatoria prevista dall'art. 183, lett. a), cod. proc. pen. Diversamente opinando, l'accoglimento dell'eccezione di nullità avrebbe comportato l'irragionevole regressione del procedimento alla fase di emissione del decreto di giudizio immediato, senza alcun vincolo per l'imputato che avrebbe potuto nuovamente ribadire la scelta, già di fatto operata, di non optare per un giudizio alternativo, sia esso abbreviato o patteggiamento, con la conseguente ingiustificata ripetizione del giudizio ordinario in ragione dell'assenza di una vincolante manifestazione di volontà da parte dell'imputato di definire il giudizio con un rito alternativo. In definitiva, la regressione del procedimento avrebbe avuto l'unica finalità di ridare ex novo alla parte il termine di legge per deliberare una scelta processuale di fatto già esercitata, nonostante che nessuna compressione di detto termine legale fosse stata mai disposta da parte del Giudice, ma solo dando rilievo ad un astratto ed ipotetico fraintendimento frutto di un erroneo avviso, peraltro difficilmente ipotizzabile nel caso concreto a fronte della già incardinata assistenza della difesa tecnica, che costituisce presupposto per il computo di decorrenza delolle ト termine stesso (vedi sentenza n. 120 del 16 aprile 2002 della Corte Costituzionale). Con la richiesta espressa di rito alternativo la parte avrebbe, invece, dimostrato il concreto interesse a non definire il processo con il giudizio ordinario, 52 vincolandosi a tale scelta nel caso in cui il giudice, preso atto della sussistenza della dedotta nullità, avesse dato seguito alla richiesta, rimettendo la difesa in termini per proporre istanza di ammissione al giudizio abbreviato. In estrema sintesi, la condotta processuale tenuta dagli imputati ha comportato una rinuncia tacita ad avvalersi della facoltà di chiedere la definizione del processo nelle forme del giudizio abbreviato, e sarebbe del tutto eccentrico rispetto al sistema delle sanatorie dare rilevanza ad una violazione di legge rispetto alla quale il comportamento processuale tenuto in concreto dalla parte sia in evidente contrasto con l'esercizio di una facoltà processuale alla quale la stessa abbia di fatto rinunciato. Non assume qui rilievo, poi, stabilire se la competenza a decidere sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre istanza di ammissione al giudizio abbreviato spetti, ex art. 175, comma 4, cod. proc. pen., al giudice che procede e, quindi, ove sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio immediato, al tribunale, quale "giudice competente per il giudizio" ai sensi dell'art. 457, comma 1, cod. proc. pen., e non al giudice per le indagini preliminari (vedi, in tal senso, Sez. 3, n. 37202 del 27/11/2020, Lo Iacono Rv. 280187), essendo indubbio che il giudice competente a celebrare l'abbreviato nel caso di emissione del decreto di giudizio immediato è comunque il giudice per le indagini preliminari al quale, una volta riaperto il terrnine per formulare la richiesta, gli atti andavano restituiti, senza alcuna indebita regressione del processo, non determinandosi alcun passaggio "a ritroso" dalla fase del giudizio a quella delle indagini preliminari (Sez. 1, n. 10190 del 26/10/2017 dep. 06/03/2018, Bidognetti, Rv. 272488; Sez. 4, n. 26253 del 14/05/2013, Leone, Rv. 256944; Sez. 1, n. 19946 del 23/05/2006, Demicheli, Rv. 234675). In definitiva, va osservato che la questione è stata decisa dai Giudici di merito in applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di sanatoria delle nullità a regime intermedio di ordine generale e che i rilievi difensivi essendo in aperto contrasto con principi di diritto ripetutamente affermati dalla Corte di cassazione devono ritenersi manifestamente infondati.
3. Passando alla disamina della diversa questione processuale della dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni se ne deve rilevare ugualmente la manifesta infondatezza con la conseguente inammissibilità dei relativi motivi di ricorso, in ragione della correttezza delle argomentazioni in diritto ed in fatto con le quali i Giudici di merito di primo e secondo grado hanno già respinto le eccezioni riproposte in questa sede dai ricorrenti senza evidenziare alcuna ragione che possa giustificare un superamento della consolidata giurisprudenza di legittimità richiamata nella decisione impugnata. 53 Sono essenzialmente due le questioni centrali dedotte, la prima attiene all'ambito di applicazione del divieto posto dall'art. 270 cod. proc. pen. all'utilizzo delle intercettazioni in procedimento diverso da quello in cui sono state autorizzate, la seconda al profilo della valutazione degli elementi indiziari che costituisce uno dei presupposti legittimanti l'autorizzazione delle operazioni di intercettazione ai sensi dell'art. 267 cod. proc. pen. nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. Con riguardo al primo profilo, che attiene alla delimitazione dell'ambito di applicazione del divieto di utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti posto dall'art. 270 cod. proc. pen., appare in questa sede superfluo ribadire i principi già affermati dalla Corte di Cassazione rispetto al tema della irrilevanza di tale divieto rispetto alla piena utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ove considerati non già ai fini della prova dei reati in sede di accertamento della responsabilità, tanto sul piano cautelare che del giudizio di cognizione, ma unicamente quale strumento di ricerca delle prove, e quindi quale punto di partenza di nuove indagini e quale base per dare avvio a nuove intercettazioni, che costituiscono per definizione codicistica un mezzo di ricerca delle prove. Come correttamente evidenziato nelle esaustive e pregiate motivazioni delle decisioni emesse nei due gradi di merito, la linea interpretativa tracciata dalla nota sentenza VA delle Sezioni Unite n.51 del 28/11/2019 Rv. 277395, che pure ha comportato una nuova e sicuramente più stringente lettura della nozione di "procedimento diverso", non ha alcuna attinenza con il tema che è stato affrontato dai giudici di merito nel caso in esame e che riguarda un ambito operativo diverso da quello interessato dalla questione risolta dalle Sezioni Unite, afferente il tema della definizione corretta della nozione di "procedimento diverso" senza minimamente incidere sul diverso profilo della piena utilizzabilità delle operazioni di intercettazioni ai soli fini investigativi, che per giurisprudenza costante non è mai stato ritenuto interessato dal divieto regolato dall'art. 270 cod. proc. pen. È sufficiente a tale fine riportare per esteso un passaggio inequivocabile della motivazione della citata sentenza VA per dare conto della manifesta infondatezza delle censure difensive che hanno inteso estendere impropriamente il divieto previsto dall'art. 270 cod. proc. pen. anche all'ambito investigativo di ricerca della prova, oltre i limiti di operatività del divieto stesso, che le Sezioni Unite hanno, al contrario, espressamente inteso preservare, ribandendo la volontà di dare piena continuità alle numerosissime decisioni di legittimità su tale specifico punto. Nella sentenza VA le Sezioni Unite hanno, infatti, tenuto a precisare ed a premettere che « Non è in discussione l'orientamento, del tutto consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il divieto di utilizzazione dei risultati 54 delle intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, attiene solo alla valutazione di tali risultati come elementi di prova, ma non preclude la possibilità di dedurre dagli stessi notizie di nuovi reati, quale punto di partenza di nuove indagini (Sez. 2, n. 17759 del 13/12/2016, dep. 2017, TE, Rv. 270219; conf. Sez. 2, n. 19699 del 23/04/2010, Trotta, Rv. 247104; Sez. 4, n. 2596 del 03/10/2006, dep. 2007, Abate, Rv. 236115; Sez. 5, n. 23894 del 02/05/2003, UCni, Rv. 225946; Sez. 6, n. 31 del 26/11/2002, dep. 2003, Chiarenza, Rv. 225709): orientamento, questo, del tutto in linea con le indicazioni del giudice delle leggi, secondo cui "il divieto disposto dall'art. 270 cod. proc. pen. è estraneo al tema della possibilità di dedurre "notizie di reato" dalle intercettazioni legittimamente disposte nell'ambito di altro procedimento (Corte cost., sent. n. 366 del 1991)" ». Orbene, è sufficiente leggere alcune delle numerose sentenze sopra richiamate dalla Sentenza VA, oltre alle più recenti che hanno dato continuità a tale orientamento, per dare conto della correttezza della linea interpretativa seguita dai Giudici di merito. In tal senso, nella sentenza Trotta della Sez. 2, n. 19699 del 23/04/2010, è stato affermato chiaramente che "il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi attiene solo alla valutazione degli stessi come elementi di prova e non anche come notizia di reato ai fini dell'avvio di nuove indagini e dell'acquisizione di ulteriori fonti probatorie" Stesso principio stato ribadito più di recente dalla sentenza n. 44114 del 10/10/2019, Giaimo, Rv. 277432, secondo cui l'inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni telefoniche non preclude la possibilità di condurre indagini per l'accertamento dei fatti di reato eventualmente emersi dalle stesse, non operando, in materia di inutilizzabilità, il principio, previsto dall'art. 185 cod. proc. pen. per le nullità, della trasmissibilità del vizio agli atti consecutivi a quello dichiarato nullo (in motivazione la Corte ha precisato, sulla scorta di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 219 del 2019, che non può trovare applicazione un principio di "inutilizzabilità derivata" in assenza di una espressa previsione legislativa). Passando poi alla seconda questione di rilievo pregiudiziale, in merito alla pretesa di confinare la rilevanza delle intercettazioni inutilizzabili ex art. 270 cod. proc. pen. alla nozione di mera "notitia criminis", intesa come insuscettibile di ogni valutazione quale base indiziaria per dare avvio a nuove intercettazioni, si tratta nuovamente di una interpretazione che si pone in aperta contrapposizione con la consolidata giurisprudenza di legittimità che ha, invece, da sempre attribuito rilevanza alle intercettazioni quale notitia criminis, senza escluderne l'utilizzo quale presupposto indiziario legittimante l'autorizzazione delle intercettazioni, 55 essendo la rilevanza di ogni notitia criminis fisiologicamente e per sua natura diversa a seconda dell'oggettiva consistenza e credibilità del suo contenuto. Non si tratta, infatti, di dare seguito ad una onnicomprensiva autorizzazione "in bianco", eludendo il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen., ma di sottoporre nuovamente al vaglio del giudice la rilevanza degli elementi emersi dalle intercettazioni legittimamente autorizzate per altri diversi reati, al fine di estendere l'autorizzazione delle intercettazioni all'accertamento di un diverso titolo di reato, dopo una puntuale e rinnovata verifica dei presupposti richiesti dall'art. 267 cod. proc. pen. entro i limiti di ammissibilità regolati dall'art. 266 cod. proc. pen. Sempre al solo fine di evidenziare la manifesta infondatezza della censura difensiva è opportuno rammentare che persino le intercettazioni c.d. di prevenzione ex art. 78 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia), che sono per legge inutilizzabili quale prova dei reati, sono ritenute invece legittimamente valutabili per l'autorizzazione di nuove intercettazioni, essendosi affermato che i limiti di utilizzabilità previsti dal comma terzo del predetto art. 78 (secondo cui gli elementi acquisiti possono essere utilizzati solo per la prosecuzione delle indagini e sono privi di ogni valore a fini processuali) escludono che le conversazioni captate possano assumere valore di prova o di indizio cautelare, ma non anche che tali conversazioni possano essere poste a fondamento di un successivo provvedimento di autorizzazione all'esecuzione di intercettazioni telefoniche o ambientali, essendo quest'ultima una attività correlata alla specifica fase della prosecuzione delle indagini, che non assume diretto valore processuale (Sez. 2, n. 4777 del 19/01/2016, Di Silvio, Rv. 266234). Ben diversa è invece la rilevanza dell'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni prevista dall'art. 271 cod. proc. pen., che discende dall'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 266, 267 e 268, commi 1 e 3, cod. proc. pen., come si evince dalla necessaria distruzione della relativa documentazione imposta dal comma 3 del citato articolo. Ma anche sotto tale profilo le censure dei ricorrenti sono manifestamente infondate, essendo state respinte con argomenti coerenti nelle impugnate decisioni di merito che investono profili di fatto correttamente ricostruiti e verificati. Per quanto riguarda, infatti, la motivazione dei decreti autorizzativi ne è stata verificata da parte dei Giudici dei due gradi di merito la corrispondenza alle emergenze processuali, relativamente sia alla individuazione dei reati oggetto dell'investigazione e sia alla valutazione della necessaria base indiziaria richiesta ai sensi dell'art. 268 cod. proc. pen. quale presupposto che legittima l'autorizzazione delle intercettazioni, anche con particolare riguardo alla diversa 56 disciplina prevista dall'art. 13 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla I. 12 luglio 1991, n. 203 per i reati di criminalità organizzata. Sotto tale diverso profilo si deve, infatti, osservare che i ricorrenti MB EL, TT AR, DE UD CE, Di EG AN, MA CA, MP EP, IM ARno, NE CE, IV AN, ZO TE e TA IA hanno tutti denunciato, sia pure con diverso grado di approfondimento, - quasi nullo, in verità, per i ricorsi di ZO e IM la violazione degli artt. 266, 267, e 271 cod. proc. pen, in - rapporto all'art. 15 Cost, sebbene solo nei ricorsi di NE, Di EG e IV sia stata operata una disamina più specifica dei decreti autorizzativi, di autorizzazione iniziale e di proroga, allegandoli anche ai ricorsi, senza tuttavia oltrepassare il vaglio dell'ammissibilità in ragione della parzialità delle censure e della manifesta infondatezza del punto di partenza del loro argomentare, condizionato dall'errore, già sopra evidenziato, dell'applicazione del principio di diritto affermato nella sentenza VA intervenuta nelle more di questo giudizio. Prescindendo dalla evidente genericità delle censure degli altri ricorrenti, già solo per questa ragione inammissibili, si deve osservare che la disamina dei ricorrenti NE, IV e Di EG è viziata dall'assimilazione della inutilizzabilità che discende dalle specifiche violazioni previste dall'art. 271 cod. proc. pen. con quella regolata dall'art. 270 cod. proc.pen. A La disamina delle motivazioni dei decreti autorizzativi operata nei ricorsi di IV, NE e Di EG muove dal presupposto errato che le intercettazioni disposte per il diverso procedimento - originato dalle prime intercettazioni che avevano ad oggetto i reati di criminalità organizzata correlati alle estorsioni ai danni di una comunità ucraina - essendo inutilizzabili anche ai fini della valutazione del presupposto degli indizi di reità, dovrebbero essere espunte dalla motivazione dei decreti stessi, così che indistintamente questi andrebbero ritenuti tutti immotivati e quindi nulli con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni nella loro globalità. La inconsistenza di tale argomento, per le ragioni già esposte, contraddice anche la ritenuta carenza di motivazione dei decreti autorizzativi e rende inammissibili, sotto diverse angolazioni, i motivi di ricorso sviluppati sul punto, anche con riguardo alle altre censure che investono il diverso profilo della carente indicazione dei titoli di reato considerati quale presupposto delle disposte intercettazioni. Innanzitutto, in ragione della insufficienza della c.d. prova di resistenza articolata nei ricorsi, atteso che la pure evidenziata carenza descrittiva dei titoli di reato, riscontrata con riferimento al decreto contraddistinto dal RIT 3345/11 in cui vi è un generico riferimento ai reati di cui "agli artt. 318 e seguenti", trattandosi 57 9 di un vizio che afferisce solo tale unico decreto, avrebbe imposto di verificare non già la rilevanza di tale decreto rispetto alla motivazione degli altri, in ragione della evidenziata insussistenza della cd. inutilizzabilità derivata, ma di valutare quali capi di imputazione, elidendo le risultanze delle sole intercettazioni viziate sotto tale limitato profilo, sarebbero rimasti privi di un sufficiente supporto probatorio. Al contrario la prova di resistenza è stata articolata dai ricorrenti in modo generico ed indifferenziato, reputando inutilizzabili le intercettazioni nella loro totalità, sull'assunto errato che i vizi afferenti solo alcuni dei decreti autorizzativi si dovessero estendere per una sorta di effetto "a cascata" anche agli altri. Peraltro, con riguardo al suddetto decreto è stato già evidenziato dai Giudici di merito che la motivazione è stata effettuata anche per relationem, ossia per rinvio alle informative di polizia giudiziaria, che i ricorrenti hanno erroneamente ritenuto, invece, irrilevanti sempre sull'assunto errato della loro inutilizzabilità derivata dall'essere dette informative basate essenzialmente sul contenuto delle intercettazioni iniziali ritenute inutilizzabili anche per l'avvio delle nuove intercettazioni. Va ricordato che la motivazione dei decreti di autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni, ove sia manchevole, non può essere integrata nel senso proprio del termine da quella contenuta in altri, successivi provvedirnenti giudiziari, ma questi possono, però, fornirne una interpretazione che valga a chiarirne, anche con riferimento ad altri atti del procedimento, la effettiva portata (Sez. 6, n. 33750 del 11/05/2005, Longoni, Rv. 232041), ciò con riguardo alla indubbia valenza indiziaria che è stata riconosciuta alle intercettazioni evincibili dalle informative di polizia giudiziaria richiamate "per relationem" nei provvedimenti autorizzativi. L'unico errore in cui è incorsa la Corte di appello, relativo alla ritenuta ammissibilità delle intercettazioni per il reato previsto dall'art. 318 cod. pen., per il quale, al contrario, essendo prevista all'epoca dei fatti una pena massima di tre anni, inferiore a quella richiesta dall'art. 266 cod. proc pen., le intercettazioni non sarebbero state consentite, è evidentemente del tutto ininfluente, atteso che le operazioni di intercettazione sono state inequivocabilmente autorizzate anche per i reati di cui all'art. 416 cod. pen. e 319 e 319-ter cod. pen., e d'altra parte neppure è stato illustrato se i relativi esiti siano stati utilizzati per l'accertamento di detto meno grave reato. La manifesta infondatezza delle argomentazioni sviluppate nei ricorsi, anche in quelli più accurati ed approfonditi (NE, IV e Di EG), rende superflua una disamina delle censure mosse rispetto ai singoli decreti autorizzativi, atteso che anche un ipotetico vizio di alcuni di essi avrebbe imposto un vaglio della 58 сод decisività delle specifiche operazioni di intercettazione interessate da tali vizi, che non è stato operato. Appare evidente che i rilievi dei ricorrenti rispetto ai singoli decreti (vedi ricorso di IV in merito al Rit. 4792/11 per i vizi dedotti rispetto ad una proroga risultata priva della sottoscrizione del Gip, ed all'errata indicazione del termine di durata di giorni venti anziché quaranta, come anche la questione dedotta con riferimento al Rit 1602/11 alla errata indicazione della durata in quindici giorni anziché venti, peraltro anche inammissibili per l'omessa verifica della effettiva durata delle operazioni, evincibile dai verbali di inizio e fine delle intercettazioni) sono stati svolti senza verificare se le operazioni di intercettazioni residue, validamente autorizzate, perché non interessate dai vizi dedotti, fossero ugualmente sufficienti a sostenere l'impianto accusatorio. Al contrario i ricorsi censurano anche i decreti autorizzativi relativi ad intercettazioni rimaste pacificamente del tutto prive di rilevanza sul piano probatorio per loro stessa asserzione (vedi ricorso di NE per il decreto n. 3371/11 che riguarda le intercettazioni a carico di tale IS IL). È pacifico che nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303).
4. Anche rispetto ai termini di durata della proroga era onere del ricorrente non solo specificare quali intercettazioni avessero effettivamente sforato il termine di durata delle proroghe, ma soprattutto indicare anche quali di queste avessero effettivamente avuto un rilievo decisivo ai fini della decisione, essendo rimasta priva di verifica, anche sotto tale profilo, la cd. prova di resistenza, che andava operata rispetto alle residue intercettazioni valide, e non - come fatto dai ricorrenti - in modo indifferenziato, sul presupposto errato che la totalità delle intercettazioni dovessero essere ritenute inutilizzabili. Per mera completezza, prescindendo anche dalla prova di resistenza articolata in modo solo apparente, deve comunque ribadirsi la piena condivisibilità delle argomentazioni dei Giudici di merito che avevano concordemente già respinto tali eccezioni con riguardo alla durata delle intercettazioni, evidenziando come anche per il reato di associazione di cui all'art.416 cod. pen. trovi applicazione la disciplina derogatoria delle norme codicistiche prevista dall'art. 13 del D.L. n. 152 59 8 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, in quanto rientrante tra i delitti di criminalità organizzata (Sez. U, n. 26889 del 28/04/2016, Scurato, Rv. 266906), considerato, altresì, che la valutazione del reato per il quale si procede, da cui dipende l'applicazione della disciplina ordinaria ovvero di quella speciale per la criminalità organizzata di cui al d.l. 13 maggio 1991, n. 151, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, va fatta in relazione all'indagine nel suo complesso e non con riguardo alla responsabilità di ciascun indagato (Sez. 2, n. 31440 del 24/07/2020, Galea, Rv. 280062). Con riferimento alla motivazione dei decreti autorizzativi è stato, inoltre, correttamente evidenziato che la verifica dei presupposti indiziari per l'autorizzazione delle intercettazioni è stata operata con riferimento alle risultanze investigative disponibili all'inizio delle indagini, al momento in cui l'autorizzazione è stata concessa, e che quindi il riferimento all'art. 416 cod. pen. poteva giustificare anche le intercettazioni mirate ad individuare i reati di corruzione in ambito giudiziario, non essendo evidentemente possibile in quella fase dell'avvio delle indagini, caratterizzata da una imputazione tipicamente fluida, distinguere l'ambito in cui si inserivano le condotte criminose dei diversi soggetti indagati in contatto tra loro, essendo in quel momento unica ed indifferenziata l'ipotesi di una associazione a delinquere che poteva abbracciare anche diverse tipologie di е condotte criminose, che solo la prosecuzione delle intercettazioni e la loro estensione ai soggetti a vario titolo coinvolti ha permesso di chiarire, portando alla distinzione di tre diversi "filoni" di indagine, quando le associazioni a delinquere sono risultate essere tra loro nettamente distinte. Anche dopo la sentenza VA delle Sezioni Unite, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare il principio della irrilevanza del mutamento dell'addebito ed in tal senso si valorizza la valenza della verifica c.d. statica da parte del giudice, di quella cioè da collocare nel momento genetico della intercettazione, ovvero in quelli successivi di autorizzazione di proroghe, della sussistenza del rispetto dei presupposti previsti dalla legge per disporre il mezzo di ricerca della prova, e, in particolare, della esistenza dei gravi indizi della esistenza del reato (art. 267 cod. proc. pen.). La Corte di cassazione ha in più occasioni ritenuto utilizzabili i risultati delle operazioni disposte in riferimento ad un titolo di reato per il quale le stesse sono consentite, anche quando vi sia stata una successiva diversa qualificazione giuridica del fatto (Sez. 1, n. 12749 del 19/03/2021, Cusumano, Rv. 280981; Sez. 1, n. 24163 del 19/05/2010 Rv. 247943; Sez. 6, n. 50072 del 20/10/2009, Rv. 245699). Si tratta di un principio di più ampia portata, che discende dalla ovvia considerazione del carattere fluido dell'imputazione nel corso delle indagini, e della necessità di operare il vaglio della motivazione dei decreti autorizzativi non all'esito 50 60 degli accertamenti sopravvenuti, ma tenendo conto delle conoscenze processuali di cui si dispone al momento in cui le intercettazioni sono state autorizzate. In definitiva, va osservato che le questioni di inutilizzabilità delle operazioni di intercettazione telefonica ed ambientale sono state decise dai Giudici di merito in applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di sindacato della motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni e che i rilievi difensivi, essendo in aperto contrasto con principi di diritto ripetutamente affermati dalla Corte di cassazione devono ritenersi nel loro complesso manifestamente infondati. opportuno anche5. Prima di passare all'esame delle singole posizioni dare conto della corretta applicazione da parte dei Giudici di merito dei principi di diritto espressi dalla Corte di cassazione in tema di corruzione in atti giudiziari (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246582), peraltro ribaditi anche nella sentenza della Sez. 6, n. 19496 del 21/02/2018, Rv. 273278, pronunciata nell'ambito proprio di questo medesimo procedimento, nei confronti degli imputati giudicati nelle forme del rito abbreviato. Con riguardo alle censure formulate dai ricorrenti AN, CC, NE, IM, Di EG, IV e ZO sulla configurabilità del delitto previsto dall'art. 319-ter cod. pen. va ribadito che a tali fini è considerato "atto giudiziario" quello funzionale ad un procedimento giudiziario e, pertanto, anche l'atto del funzionario di cancelleria, collocato nella struttura dell'ufficio giudiziario, che esercita un potere idoneo ad incidere sul suo concreto funzionamento e sull'esito dei procedimenti. Va, poi, ricordata che l'elencazione contenuta nella surrichiamata sentenza della Corte di Cassazione è ovviamente solo esemplificativa e non esaurisce la tipologia di atti rilevanti che non si riducono a quelli individuati nelle fattispecie concrete esaminate in quel separato giudizio e che pure hanno riguardato la manipolazione dei criteri di assegnazione dei procedimenti, l'occultamento dei fascicoli in modo da impedire di fissare l'udienza, la sottrazione delle notifiche, o il ritardo nella loro effettuazione per determinare i rinvii del processo al fine di far maturare il termine di prescrizione, o il ritardo della trasmissione degli atti alla Corte di cassazione in modo da assicurare al privato corruttore di poter scontare la pena in regime di arresti domiciliari e di detenzione domiciliare. In definitiva anche le attività di cancelleria che non influiscono nel merito della decisione di competenza dell'Autorità Giudiziaria, ma solo sui tempi di definizione del procedimento, rientrano in questa nozione perché in grado di produrre effetti processuali e sostanziali indiretti, favorevoli o sfavorevoli a seconda dei casi, per le parti interessate. 61 of Ugualmente infondate sono le censure dei ricorrenti che hanno inteso attribuire rilievo ad aspetti del tutto irrilevanti per la configurabilità del delitto in esame, come il riferimento alla corruzione susseguente o antecedente, o alla natura di atto contrario o meno ai doveri di ufficio. Costituisce principio consolidato che il delitto di corruzione in atti giudiziari si perfeziona non solo quando il pubblico ufficiale riceve un'utilità per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio, ma anche nell'ipotesi in cui accetta una retribuzione o una prestazione patrimoniale per compiere o per aver già compiuto un atto del proprio ufficio;
in tal caso l'accertamento del collegamento causale tra l'erogazione dell'utilità diretta ad alterare la dialettica processuale e l'atto del pubblico ufficiale è sufficiente ad integrare il reato, senza che sia necessario verificare se l'atto compiuto sia o meno legittimo, o se la utilità o il denaro siano ricevuti per un atto da compiersi o già compiuto (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246582; Sez. 6, n. 44971 del 09/11/2005, Caristo, Rv. 233505).
6. Sempre per ragioni di comodità espositiva vanno ricordati i criteri di valutazione dell'ammissibilità delle censure proposte sia dal punto di vista della specificità delle doglianze sia relativamente alla portata del vizio di motivazione, di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., più volte dedotto dai ricorrenti. Relativamente al primo aspetto, va ribadito che non è consentita - pena la inammissibilità per aspecificità del ricorso la reiterazione degli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (ex multis, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970). principioQuanto ai vizi della motivazione rilevanti in sede di legittimità, oramai consolidato quello secondo cui, ai fini del controllo ex art. 606, lett. e) cod. proc. pen., la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (per tutte, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Va altresì rammentato il perimetro del sindacato di legittimità sulla logicità della motivazione: l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di 62 of cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza la possibilità di verificare il significato probatorio delle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Alla Corte di cassazione, infatti, non è consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi e più convincenti rispetto a quelli fatti propri dal giudice del merito. Così come non è affatto consentito che, attraverso il richiamo agli "atti del processo", possa esservi spazio per una rivalutazione dell'apprezzamento del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice del merito. In altri termini, al giudice di legittimità resta preclusa in sede di controllo la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della della motivazione- decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa: un tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto (tra tante, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217). Pertanto, la Corte, anche nel quadro nella nuova disciplina, è e resta giudice della motivazione. Corollario di tale pacifico approccio è il principio, ribadito anche dal Massimo NS della corte di legittimità e di rilievo nel procedimento in esame, in cui le prove sono costituite in larga parte da captazioni di conversazioni, secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). A ciò va aggiunto che il contenuto di intercettazioni telefoniche dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, anche quando siano captate fra terzi, può costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontri, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica, come sopra indicato (tra tante, Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414). Ciò premesso, di seguito vengono esaminati i motivi di ricorso di ciascun ricorrente seguendo, per facilitare la lettura della motivazione, l'ordine e la numerazione ad essi data nella loro esposizione in premessa. 63 3 8 7. I ricorsi congiunti dell'avv. Michele AS per IR AN e TA CC, così come il ricorso dell'avv. Leopoldo Perone proposto sempre in difesa dei predetti imputati sono inammissibili. Incominciando dal ricorso dell'avv. AS, si deve rilevare la manifesta infondatezza del primo motivo essendo evidente la sussistenza del nesso funzionale tra l'atto del funzionario di cancelleria IM, oggetto del mercimonio, ed il procedimento giudiziario relativo al riconoscimento della continuazione, la cui definizione presupponeva necessariamente il tempestivo rilascio dell'attestazione dell'esecutività della sentenza di condanna da parte del predetto cancelliere. La vicenda dipanatasi dall'agosto al novembre del 2012 è ben ricostruita a pag. 449 e segg. della sentenza di primo grado ed a pag. 136 e segg. della sentenza di appello. Non vi è dubbio alcuno che la tempistica della decisione giudiziaria dipenda anche dalla tempestività degli adempimenti di cancelleria che se vengono subordinati al pagamento di un compenso indebito, configurano in ogni caso un i atto contrario ai doveri di ufficio per favorire la parte processuale interessata, essendo irrilevante, come già precisato in premessa, per la configurabilità del reato previsto dall'art. 319-ter cod. pen. se l'atto che condiziona la funzione giudiziaria sia in sé conforme o contrario alla legge. Infondato manifestamente è anche il secondo motivo alla luce della ricostruzione della vicenda desunta dalle intercettazioni, secondo cui la CC, moglie di AN, si è accordata per pagare una ulteriore somma di denaro al IM in aggiunta a quella già versata dal fratello del proprio coniuge, per conseguire l'attestato di esecutività, somma ulteriore richiesta dall'avv. ZO per conto del IM e per sé stesso. Come già correttamente evidenziato dalla Corte di merito, il pagamento del prezzo della corruzione non può essere mai considerato un "post factum", poiché la corruzione è delitto a duplice schema, che si perfeziona con lo scambio di promesse, ma se la dazione di denaro interviene essa pure costituisce elemento integrante della fattispecie (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills Rv. 246583). Inoltre, è stato accertato che entrambi i coniugi hanno agito con la consapevolezza di ottenere un beneficio processuale a pagarnento da parte del cancelliere per accelerare i tempi di fissazione dell'udienza davanti al giudice dell' esecuzione. Per le medesime considerazioni sono manifestamente infondate anche le censure sviluppate nel secondo motivo del ricorso dell'avv. Perone, perché la casistica citata nei precedenti di legittimità non ha ovviamente carattere tassativo, 64 श्र mentre non è revocabile in dubbio che l'attestazione di irrevocabilità della sentenza da cui dipende la tempistica non solo dell'esecuzione della pena ma tutta la materia di competenza del magistrato di sorveglianza costituisca atto funzionale ad incidere sull'esercizio della funzione giudiziaria, con riferimento nel caso concreto alla fase dell'esecuzione della pena che è comunque governata da un giudice. Nel caso di specie la finalità dell'accordo corruttivo era evidentemente quella di accelerare i tempi della decisione sul riconoscimento della continuazione, quindi pur senza incidere sul contenuto della decisione di competenza dell'Autorità Giudiziaria, ma solo attraverso l'adempimento dell'atto di cancelleria per favorire la parte attraverso un suo più rapido espletamento. Anche la questione di nullità per violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza è destituito di qualsiasi fondamento, perché la forma "antecedente" o "susseguente" della corruzione non rileva rispetto alla sostanziale identità del fatto-reato in ragione della identica qualificazione giuridica. L'art. 319-ter cod. pen. include indifferentemente le condotte di reato previste dagli artt. 318 e 319 cod. pen. senza fare alcuna distinzione, assimilando il C trattamento sanzionatorio tanto per gli atti contrari che quelli conformi alla legge (salvo prevedere delle ipotesi aggravate al secondo comma, allorchè dal mercimonio sia derivata una ingiusta condanna), e senza distinguere tra corruzione antecedente o susseguente. Inoltre, dalla ricostruzione della vicenda emerge che il pagamento e l'accordo hanno preceduto l'attestazione di esecutività che il IM ha accelerato su richiesta dell'avv. ZO, con la consapevolezza di entrambi i ricorrenti dell'indebito pagamento servito per ottenere "la cortesia" del cancelliere. Anche per il terzo punto dedotto nel ricorso dell'avv. Perone solo per AN, relativo alla consulenza sul suo stato mentale, la valutazione dei giudici di merito non può essere ritenuta illogica o basata su un travisamento della consulenza stessa, considerato quanto osservato sull'accertato coinvolgimento del consulente in altre vicende corruttive per pareri "di favore". In definitiva, si tratta di censure nel loro complesso tutte inammissibili perché rivolte essenzialmente a ricostruire la vicenda storica in modo alternativo senza delineare vizi logici della motivazione impugnata.
8. Quanto al trattamento sanzionatorio si osserva che la dedotta violazione di legge è manifestamente infondata perché anche se il Tribunale non aveva motivato sul computo della pena non è sostenibile che avesse inteso applicare il minimo edittale entro il nuovo range di pena più sfavorevole introdotto dalla legge Severino (da quattro a dieci anni di reclusione), perché si tratta di una pena 65 compresa entro il valore medio tra il minimo ed il massimo (da tre a otto anni) previsti dalla normativa più favorevole vigente all'epoca del fatto (agosto 2012). Quindi la Corte di appello ha legittimamente confermato la pena irrogata dal primo Giudice dopo aver congruamente motivato, dando conto di avere applicato la pena superiore al minimo edittale previsto dalla più favorevole normativa vigente all'epoca del fatto, in considerazione delle valutazioni espresse sulla gravità del fatto. La Corte di appello, quale giudice di merito, non era affatto vincolata ad applicare il minimo edittale previsto dalla normativa vigente all'epoca del fatto, potendo e dovendo solo valutare in base ai corretti parametri edittali legali vigenti all'epoca del fatto se la pena in concreto irrogata fosse o meno congrua, ed ha deciso di confermarla, senza operare alcun aggravamento rispetto alla pena in concreto irrogata dal primo Giudice che nulla aveva specificato sul computo della pena. Parimenti inammissibili sono il terzo e quarto motivo (per AN) in punto di recidiva e di diniego delle attenuanti generiche avendo la Corte operato una valutazione del tutto coerente e logica ai fini della valorizzazione di precedenti penali. Altrettanto dicasi anche per il terzo motivo dedotto nel ricorso di CC, avendo la Corte ugualmente motivato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in misura ridotta alla loro massima estensione per valutazioni di fatto che investono la gravità dei comportamenti inerenti la distorsione della pubblica funzione per interessi privati la cui congruenza logica non può essere ritenuta viziata in quanto espressione della discrezionalità propria del giudice di merito, cui solo compete il potere di commisurare la pena adeguandola alla gravità del fatto ed alle condizioni personali del reo, entro i limiti edittali di pena previsti anche per effetto delle circostanze attenuanti ritenute sussistenti.
9. I ricorsi congiunti di EL MB e CE DE UD proposti dagli avvocati G. Cappuccio e S. Impradice sono inammissibili. Prescindendo dal primo motivo che investe la questione dell'inutilizzabilità delle intercettazioni e dal secondo motivo che attiene alla questione della sanatoria della nullità del decreto di giudizio immediato, già esaminate, deve innanzitutto rilevarsi la inammissibilità deli terzo motivo che investe la ricostruzione della vicenda posta a base dei capi S) e T), relativi alla sottrazione del fascicolo del procedimento penale a carico di RE AR (ricostruita a pag. 167 della sentenza di secondo grado ed a pag. 219 della sentenza di primo grado). Le censure incentrate sull'errore in cui era incorso il primo Giudice che aveva escluso la veste di difensore della RE assunta dalla MB sono state già 66 क i affrontate e risolte dalla Corte di appello con argomentazioni coerenti e logiche, rispetto alle quali nessuna illogicità è stata evidenziata dai ricorrenti, che si sono limitati a riproporle pedissequamente in questa sede. La sottrazione del fascicolo del procedimento a carico della RE è un dato pacifico emerso dalle intercettazioni e dal rinvio dell'udienza, ricollegato all'intermediazione svolta da DE UD, coniugato con l'MB. Pertanto, la circostanza che l'MB sia risultata essere il difensore di RE non muta la valenza delle intercettazioni in cui la predetta è stata descritta come "disposta a tutto" rispetto all'intervento dei due cancellieri NE e IM coinvolti nella sottrazione del fascicolo. Inoltre, che il pagamento si riferisca al prezzo della corruzione e non all'onorario era un profilo problematico che poteva riguardare soltanto la RE - peraltro già condannata con sentenza irrevocabile per concorso nella corruzione in separato giudizio che poteva astrattamente supporre che il denaro richiestole dal proprio avvocato, in una fase in cui l'appello era stato già da tempo redatto e non vi erano altre attività difensive ulteriori da compiere, potesse costituire una parte dell'onorario già pagato in precedenza. Ma è evidente che una tale perplessità non poteva riguardare l'MB in quanto coinvolta direttamente nel pagamento del prezzo della corruzione preteso dai due cancellieri IM e NE (pag. 226 sentenza di primo grado). In breve l'errore di valutazione del primo giudice viene superato dalla Corte di appello in modo coerente, perché irrilevante per escludere il dolo della corruzione da parte dell'avvocato che interviene in prima persona per offrire ai due cancellieri la ricompensa dagli stessi richiesta, essendo semmai solo la imputata che poteva essere ritenuta in buona fede. Il quarto motivo, in ordine alla valutazione delle intercettazioni da cui è stata tratta la prova della responsabilità di DE UD in relazione al capo S), è inammissibile perché le doglianze devolute nei motivi di appello erano rivolte unicamente a censurare la ricostruzione della vicenda in termini di corruzione o meno, senza distinguere la posizione di DE UD da quella del proprio coniuge. Pertanto, le valutazioni espresse sui punti devoluti nell'appello sono stati affrontati in modo congiunto per i due imputati, in difetto di censure specifiche che investissero la rilevanza del ruolo svolto dal predetto imputato. Conseguentemente, la denunciata carenza di motivazione della sentenza di appello è manifestamente infondata non essendo state devolute con l'atto di appello censure specifiche alle valutazioni operate dal primo giudice in merito all'accertamento del concorso di DE UD nella corruzione per l'intermediazione svolta tra la propria moglie ed i due cancellieri corrotti. 67 10. Passando al quinto motivo, in ordine alla corretta qualificazione del reato ascritto al solo DE UD al capo AG "seconda tranche" relativo alla tentata concussione ai danni di CO NC, se ne deve rilevare ugualmente la manifesta infondatezza. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione della richiamata sentenza Maldera delle Sez. n. 12228 del 24/10/2013 Rv. 258474 sul discrimine tra l'art. 317 cod. pen. e l'art. 319-quater cod. pen. avendo ritenuto ravvisabile la condotta concussiva e non quella dell'induzione indebita sulla base della ricostruzione della vicenda che ha attribuito al CO la veste di persona offesa in quanto vittima della minaccia di un male ingiusto. Per la configurabilità della coercizione non è necessario che la vittima abbia percepito o meno una situazione di pericolo, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire in ragione della prospettazione di un male ingiusto, mentre l'induzione si configura nel caso della prospettazione di un indebito vantaggio da cui dipende la convenienza da parte dell'indotto ad accedere all'accordo illecito. Va ricordato che la sentenza Maldera delle Sez. U. ha precisato che, nei casi ambigui, l'indicato criterio distintivo del danno antigiuridico e del vantaggio indebito va utilizzato, all'esito di un'approfondita ed equilibrata valutazione del fatto, cogliendo di quest'ultimo i dati più qualificanti idonei a contraddistinguere la vicenda concreta. Nel caso in esame, secondo la ricostruzione della vicenda emersa dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni rese dalla stessa persona offesa, DE UD avrebbe preteso che CO gli consegnasse un televisore gratuitamente prospettandogli il rischio di vedersi anticipare la trattazione del suo appello così da non potersi avvalere della prescrizione, e quindi con la prospettazione di un danno ingiusto più che di un vantaggio indebito per le modalità concrete con cui tale richiesta è stata fatta. La sentenza impugnata ha, quindi, fatto buon governo della legge penale ed ha sviluppato un percorso giustificativo della conclusione alla quale perviene, che si connota per logicità e persuasività. Le doglianze incentrate sull'asserito vizio di motivazione non evidenziano alcuna reale contraddizione logica, irrazionalità delle regole di inferenza, nè alcuna effettiva descrizione incompleta degli elementi di prova rilevanti per la decisione e desumibili dagli atti processuali. Trattasi, pertanto, di censure inammissibili. Analoghe considerazioni vanno ribadite anche per il sesto ed ultimo motivo di ricorso in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sorretto da una motivazione coerente alle risultanze processuali non scalfita dalle censure 68 incentrate su aspetti fattuali che non contraddicono i passaggi argomentativi della sentenza impugnata per la negativa valutazione del comportamento processuale e l'assenza di elementi favorevoli utili a contrastare la evidenziata gravità dei fatti per i ruoli rivestiti, rispettivamente di avvocato e di cancelliere. 11. Inammissibili sono anche i ricorsi proposti per AR TT con separati atti dai suoi due difensori di fiducia, avvocati G. IT Fariello e Salvatore Impradice, che possono essere trattati congiuntamente in relazione alle questioni dedotte in riferimento ai capi B) e D) - seconda trance - relativi alle vicende AN" e "D'RS", mentre appaino fondate le censure articolate rispetto alla questione del cd. funzionario di fatto in riferimento al capo S ("vicenda MA"). I motivi del ricorso dedotti sui capi B) e D) sono inammissibili perché svolgono deduzioni unicamente in fatto, volte a sollecitare una diversa lettura del compendio probatorio, ed in particolare della rilevanza delle intercettazioni con argomenti che presuppongono una rivalutazione del merito non consentita in questa sede. È indiscutibile che il concorso di TT rispetto ai predetti capi di imputazione sia riferito alla condotta materiale di sottrazione dei fascicoli di cui il predetto si è personalmente occupato in accordo con i cancellieri IV e IM, la cui veste di pubblico ufficiale assume rilievo essenziale ai fini della integrazione del reato di corruzione in atti giudiziari. E d'altra parte le conversazioni intercettate intercorse tra IV e Di EG (riportate a pag. 524 della sentenza di primo grado e richiamate dal Giudice di appello), poste a fondamento dell'accordo intercorso tra i cancellieri e TT (individuato con il nome "AR"), non possono essere rivalutate in questa sede, in assenza di travisamenti obiettivi in merito alla ravvisata partecipazione concorsuale dell'TT alla corruzione dei predetti cancellieri, essendo stato valutato come essenziale il suo contributo per la stessa ideazione oltre che per l'esecuzione dell'accordo illecito sulla base di argomenti logici del tutto persuasivi, non scalfiti dalle divergenti e solo alternative ricostruzioni difensive. Con riferimento, invece, alla vicenda MA di cui al capo S) dell'imputazione deve ritenersi fondata la eccepita assenza della veste di funzionario di fatto attribuita all'TT ritenuta decisiva per l'integrazione della fattispecie corruttiva. Il mancato accertamento del coinvolgimento di un soggetto che rivestiva la figura professionale di cancelliere nella vicenda in esame non consente, infatti, di ricondurre la pattuizione del compenso per la materiale sottrazione del fascicolo processuale alla fattispecie corruttiva, non essendo la qualifica di commesso 69 of inquadrabile né nella nozione di pubblico ufficiale né in quella di incaricato di pubblico servizio. La carenza di prove del concreto coinvolgimento nella vicenda di un cancelliere per la sottrazione del fascicolo processuale ad opera dell'TT, non desumibile né dalle intercettazioni e né dalle agende rinvenute nella disponibilità del cancelliere IV, non consente neppure di attribuire al predetto commesso la veste di funzionario di fatto, essendo la sottrazione del fascicolo una condotta materiale che pacificamente non richiede l'esercizio di mansioni superiori o diverse rispetto a quelle formalmente assegnate al commesso di un ufficio giudiziario, che in quanto costituite dallo svolgimento di semplici mansioni di ordine e da prestazioni di opera di natura meramente materiale, sono indiscutibilmente fuori dalle nozioni di pubblico ufficiale e di persona incaricata di un pubblico servizio come definite dagli artt. 357 e 358 cod. pen. Per effetto dell'accoglimento di detto motivo, deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo S), seconda tranche perché il fatto non sussiste, con rideterminazione della pena per le residue imputazioni in anni quattro e mesi nove di reclusione, che può essere effettuata direttamente in questa sede non implicando apprezzamenti di merito ed essendo sufficiente l'eliminazione della frazione di pena pari a mesi tre di reclusione irrogata per questa condotta di reato, a titolo di aumento per continuazione con le altre imputazioni per le quali resta ferma la pena come già determinata nel giudizio di merito. Inammissibili sono, infine, anche le doglianze sviluppate nel motivo del ricorso in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche, perché sorretto da una motivazione coerente alle risultanze processuali per la evidenziata gravità L dei fatti, mentre per i motivi dedotti sulla questione dell'inutilizzabilità delle intercettazioni e della nullità del decreto di giudizio immediato valgono le considerazioni già esposte in premessa. 12. I ricorsi di TE EN e AS FA sono inammissibili. Manifestamente infondato è il primo motivo relativo alla mancata declaratoria della prescrizione del reato ascritto al capo AV) prima tranche commesso in data 22 giugno 2012. Deve al riguardo rilevarsi che il riferimento nel capo di imputazione agli artt. 318 e 321 cod. pen. anziché all'art. 319-ter cod. pen. non può costituire che un mero errore materiale, poiché non solo la descrizione del fatto materiale è pacificamente riconducibile alla fattispecie punita dall'art. 319-ter cod pen., ma soprattutto perché tale qualificazione giuridica è del tutto conforme alle altre imputazioni relative a condotte corruttive similari consumate al fine di favorire una 70 Ф parte processuale, contestate nel medesimo decreto di rinvio a giudizio, con la conseguenza che il termine di prescrizione massimo è stato correttamente computato in quello di anni dieci da parte della Corte di appello, come per tutte le altre imputazioni per reati di corruzione in atti giudiziari. Nel caso in esame non si tratta di una disposta modifica della qualificazione giuridica dall'art. 318 all'art. 319-ter cod. pen. che imporrebbe anche in questa sede di legittimità la concessione di un termine alla difesa (v. Sez. 6, n. 36323 del 25/05/2009, Drassich, Rv. 244974), ma della presa d'atto di un mero errore materiale che può essere rettificato in qualsiasi momento ed in qualunque fase processuale, tenuto conto della serialità delle imputazioni, riferite tutte a condotte similari per mercimonio di atti funzionali a favorire una parte processuale, rispetto alle quali sarebbe del tutto incongruo ritenere che rispetto a una di esse soltanto fosse stata operata una distinta qualificazione della condotta, tanto palesemente arbitraria da rendere evidente a chiunque l'errore della rubrica normativa indicata nel capo di imputazione. Inammissibile è anche il secondo motivo in relazione al capo C1) per travisamento della prova circa l'accertamento dell'effettivo pagamento da parte di TE o di AS della somma di 1.000 euro richiesta dal cancelliere IM per effettuare l'accesso abusivo al SICP della Procura delle Repubblica presso il Tribunale di PO. Il ricorso pur denunciando la mancanza, la illogicità manifesta della motivazione e il travisamento della prova, ripropone doglianze già formulate in sede di appello e che trovano adeguata e logica risposta nella sentenza in verifica (vedi pagg. 201 e segg.), il cui percorso argomentativo incentrato sui dati desunti dalle intercettazioni che comprovano il diretto coinvolgimento della AS per acquisire l'informazione riservata, non è posto in crisi e non è intaccato nella sua valenza giustificativa rispetto alla ravvisata insensatezza di una prestazione illecita operata a pagamento senza il concorso del TE, quale diretto interessato. Inammissibili sono, infine, anche le doglianze sviluppate nel motivo del ricorso in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche, perché sorretto da una motivazione coerente alle risultanze processuali per la evidenziata gravità dei fatti, non intaccato nella sua valenza giustificativa in assenza dei denunciati vizi di illogicità e di illegittimità della decisione impugnata. 13. il ricorso di AR NA ST è inammissibile. La vicenda della corruzione descritta nel capo O), seconda tranche, incentrata sull'accordo con l'avv. Di EG ed il cancelliere IV volto a ritardare la iscrizione del procedimento in appello e la fissazione dell'udienza in cambio di euro 3.500,00 è stata adeguatamente trattata dalla sentenza di appello (vedi pag. 132 71 e segg.) con una motivazione esaustiva e completa che ha fornito risposta a tutte le censure di merito che vengono qui riproposte, senza che emergano i denunciati vizi di legittimità. La tesi della corruzione posta in essere dal suo legale, l'avvocato Di EG, senza che la parte fosse stata messa a conoscenza della destinazione della somma di denaro richiestale è stata respinta sulla base di una ricostruzione logica della dinamica dei rapporti intercorsi tra i diversi soggetti interessati che vanno ben oltre quelli fisiologici che ricorrono tra avvocato e proprio cliente. La lettura alternativa condivisa dal Tribunale del riesame non è evidentemente vincolante per il Giudice di merito che, dopo averla esaminata ha provveduto a confutarla con argomenti ben più persuasivi, grazie ad una disamina più accurata delle intercettazioni. In particolare è stato evidenziato come dalle conversazioni intercettate tra RA e Di EG (telefonata n. 603) si ricavi la circostanza che l'avvocato prima di dare a RA l'assenso all'operazione corruttiva del cancelliere IV, si premurava di interpellare la parte interessata per informarla di quanto le sarebbe costato tale indebito favore. Il riferimento all'onorario per i "motivi di appello nuovi" non è stato ritenuto coerente con l'iter processuale, trattandosi di un procedimento sostanzialmente quiescente per il quale non risultavano presentati motivi nuovi di appello, essendo questa soltanto una supposizione difensiva. Inoltre, vi è anche il riferimento in sentenza ad un parente non identificato di ST che si premura di parlare con RA per raccomandarsi che l'accordo fosse rispettato. Tale complessiva e articolata motivazione, incentrata essenzialmente sulla valutazione in fatto della vicenda, non evidenzia alcuno dei denunciati vizi di illogicità essendo quelle del ricorrente doglianze già formulate in sede di appello che trovano adeguata e logica risposta nella sentenza impugnata, il cui percorso argomentativo non è posto in crisi e non è neppure minimamente intaccato nella sua valenza giustificativa. Analoghe considerazioni valgono anche sulle censure articolate con riguardo al trattamento sanzionatorio, adeguatamente motivato (vedi pagg.135-136) pure considerando la posizione di parte processuale rivestita dalla ST. 12. I ricorsi di RO LL e NC RE sono inammissibili. L'unico motivo dedotto per entrambi è volto unicamente a riproporre doglianze già dedotte in appello e adeguatamente esaminate nella sentenza in verifica. 72 La partecipazione dei due imputati all'accordo corruttivo ascritto al capo T) - seconda tranche è stata descritta compiutamente nelle pag. 108 e segg. della - sentenza di appello e la tesi difensiva dell'inconsapevolezza del coinvolgimento del cancelliere IM è stata respinta sulla base del contenuto delle intercettazioni che documentano l'accordo dei predetti con OL che agisce come intermediario tra la coppia dei coniugi ed il cancelliere infedele. La Corte motiva coerentemente sulla mancanza di contatti diretti tra la coppia di coniugi ed il cancelliere coinvolto (IM), valorizzando il fatto che le richieste di denaro loro rivolte erano dirette a compensare il predetto pubblico ufficiale (vedi le intercettazioni richiamate a pag. 113), mentre solo una parte sarebbe spettata all'intermediario, nella piena consapevolezza da parte della coppia LL-RE della corruzione di un cancelliere, il cui intervento era necessario per fare slittare i tempi di fissazione dell'udienza. Si tratta, in definitiva, di censure che mirano solo ad una nuova valutazione del compendio probatorio riservata al giudizio di merito e non consentita in questa sede. 13. Entrambi i ricorsi proposti nell'interesse di AN Di EG dagli avvocati Migliaccio e Vignola sono inammissibili, salvo quanto già rilevato per il capo S seconda tranche- in relazione al ricorso di AR TT. Premesso quanto già evidenziato sulle dedotte questioni processuali in tema di intercettazioni e di nullità del decreto di giudizio immediato, deve essere rilevata la manifesta infondatezza e genericità di tutti i residui motivi, che ripropongono doglianze già formulate in sede di appello e che trovano adeguata e logica risposta nella sentenza in verifica, cui percorso argomentativo non è posto in crisi e non è intaccato nella sua valenza giustificativa. Ciò va rilevato rispetto ai motivi sopra riportati sub paragrafi 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, del ritenuto in fatto. In particolare con riferimento al capo di imputazione AC), relativo alla vicenda AN UC, il ricorso ripropone la propria lettura del compendio probatorio trascurando di confrontarsi con le inequivocabili risultanze delle intercettazioni (riportate a pag. 243 e segg. della sentenza di appello, e più nel dettaglio a pag. 506 e segg. della sentenza di primo grado), per dare credito alla versione resa dall'imputato che ha sostenuto di avere interloquito con i cancellieri solo per informarsi in anticipo se l'udienza si sarebbe tenuta regolarmente. In relazione al capo AG) relativo alla "vicenda Arnese" nella sentenza di appello viene fornita puntuale risposta a tutti i rilievi difensivi, che svalutano la rilevanza delle intercettazioni ritenute al contrario utili alla ricostruzione dell'accordo corruttivo, pur in difetto dell'accertamento in questo caso dell'identità 73 cancelliere corrotto, per il suo verificato coinvolgimento necessario ad interferire sui tempi di fissazione delle udienze del giudizio di appello nel processo a carico di Arnese RM, allo scopo di fare maturare la prescrizione del reato urbanistico. In particolare sono state descritte le conversazioni intercettate, che dimostrano il ruolo di intermediario svolto da RA, collaboratore dell'avv. Di EG, per posticipare la fissazione dell'udienza, dietro pagamento di somme di denaro che hanno trovato riscontro nelle annotazioni considerate il promemoria della contabilità delle corruzioni rinvenute nella disponibilità del RA (già condannato per questo fatto in separato giudizio). In ragione della inequivocabile rilevanza delle conversazioni intercettate l'assimilazione dei ritardi registrati nei processi oggetto del mercimonio con quelli fisiologici dovuti al cattivo funzionamento degli uffici giudiziari partenopei è stata ritenuta logicamente insostenibile. Analoghe considerazioni vanno ripetute in merito al capo D) - seconda (vicenda D'RS) - essendo palese la totale mancanza di confronto con tranche gli esiti delle intercettazioni che comprovano gli accordi tra l'avv. Di EG ed i cancellieri IV e NE perché costoro si occupassero dietro compenso di ostacolare la fissazione dell'udienza o di compiere altre azioni di intralcio per impedire che il processo pervenisse a sentenza, sottraendo il fascicolo. -In ordine al capo H) seconda tranche relativa alla c.d. vicenda TA, ricostruita a pag. 250 e seguenti della sentenza di appello vengono ignorate nei motivi di ricorso le triangolazioni delle conversazioni intercettate tra IV e RA e quelle intercorse tra Di EG e RA poste a supporto del ruolo di intermediario svolto dal predetto RA nel rapporto tra IV e l'avv. Di EG, oltre alle risultanze tratte dalle agende rinvenute nella disponibilità del predetto cancelliere in cui sono stati rinvenuti gli elenchi dei nominativi delle parti dei processi penali per i quali il predetto cancelliere si era impegnato a sabotare il regolare iter processuale, tra cui compare anche il nominativo di TA. DE tutto destituita di fondamento è poi la questione già devoluta nei motivi di appello della invocata derubricazione nel reato di tentata corruzione essendo del tutto irrilevante per la consumazione del reato di corruzione in atti giudiziari la mancata realizzazione del risultato avuto di mira della prescrizione del reato, per le ovvie ragioni correttamente già illustrate dalla sentenza impugnata. 14. Manifestamente infondato è anche il settimo motivo relativo al capo M) che attiene alla vicenda NO-D'BU, in cui contrariamente a quanto dedotto la Corte di appello ha chiarito che l'accordo corruttivo ricostruito inequivocabilmente dalle intercettazioni ha riguardato il procedimento penale a 74 के carico dei predetti soggetti pendente nel grado di appello, essendo irrilevante la correttezza o meno del numero di procedimento indicato nelle agende rinvenute in possesso del IV (vedi pag. 260 della sentenza di appello). In particolare, viene chiarito che nella conversazione intercettata n. 637 (riportata a pag. 576 della sentenza di primo grado) Di EG interloquisce con RA certamente del fascicolo di NO IG che è stato fissato davanti alla Sesta sezione della Corte di appello e si accordano perché sia rallentato. Il riferimento al ruolo svolto da IV appare comunque sorretto dall'annotazione del procedimento nel "libro mastro" delle corruzioni, rinvenuto a casa di IV, considerato che il diverso numero di iscrizione (RG 88/07) in realtà corrisponde al numero dello stesso procedimento pendente davanti al Tribunale che è ovviamente diverso da quello che ha poi assunto in grado di appello (n.7070/10 RGAP). DE tutto irrilevante è, inoltre, la circostanza che l'avvocato Di EG fosse o meno il difensore di NO per le ragioni già illustrate nella sentenza di appello (vedi pag. 260), non essendo imprescindibile che il suo interessamento illecito nella vicenda presupponesse tale veste processuale. Manifestamente infondato è anche l'ottavo motivo in ordine al capo O) relativo alla vicenda ST che ripropone pedissequamente l'identico motivo di appello senza considerare quanto evidenziato nella sentenza in verifica, che attraverso la complessiva ed unitaria lettura delle intercettazioni ricostruisce il rapporto di RA con l'avv. Di EG evidenziando come il predetto faccendiere, dopo aver concordato con il cancelliere IV il pagamento del prezzo della corruzione da richiedere alla ST, si rapporti poi con il Di EG perché questi, sua volta, si faccia latore della richiesta alla sua assistita per garantire il monitoraggio del fascicolo in modo che il procedimento non venga fissato celermente. Infine, il ruolo di IV in questa vicenda emerge chiaramente dalle intercettazioni senza che rilevi il fatto che il nominativo della ST non sia inerito tra quelli annotati nelle sue agende (vedi pag. 262 della sentenza di appello). -15. Il nono motivo riguarda il capo S) seconda tranche relativo alla vicenda MA già trattata in relazione al ricorso di AR TT, il cui accoglimento comporta per effetto estensivo l'annullamento della sentenza impugnata anche nei confronti di Di EG perché il fatto non sussiste, con rideterminazione della pena in anni sei e mesi nove di reclusione per le residue imputazioni che può essere disposta in questa sede, non implicando 75 apprezzamenti di merito, attraverso l'eliminazione della frazione di pena irrogata in continuazione per il predetto capo di imputazione pari a mesi tre di reclusione. 16. Manifestamente infondati sono il decimo ed undicesimo motivo - esposti sub par. 10.10. e 10.11. del ritenuto in fatto in riferimento alla invocata riqualificazione del reato ai sensi dell'art. 346-bis cod. pen. in luogo dell'art. 319- ter cod. pen. Si tratta di una questione di diversa qualificazione giuridica argomentata non sulla base della medesima ricostruzione della vicenda storica ritenuta accertata nel giudizio di merito ma attraverso una radicale rivisitazione del fatto, che muove dall'assunto secondo cui l'intermediario RA non sarebbe altri che un millantatore o piuttosto che le somme da lui riscosse non sarebbero destinate a pagare il prezzo della corruzione ma solo per remunerare la sua influenza, vantata o reale, sulle attività di cancelleria. Si tratta, quindi, di una questione che solo apparentemente denuncia un vizio della qualificazione giuridica, in quanto sollecita in realtà una diversa ricostruzione del fatto in contrasto con le valutazioni delle risultanze processuali ed in particolare delle intercettazioni che chiariscono come il IV partecipi personalmente all'accordo corruttivo occupandosi del c.d. monitoraggio dei fascicoli dietro compenso che viene suddiviso con il RA. 17. Manifestamente infondati oltre che generici sono anche il dodicesimo ed il tredicesimo motivo che reiterano la questione già devoluta nel giudizio di appello in riferimento all'individuazione del tempus commissi delicti ai fini della prescrizione del reato. Anche per tale profilo, il ricorrente si discosta radicalmente dalle emergenze processuali che hanno consentito di chiarire come non vi sia stato un unico accordo corruttivo, ma che molteplici sono state le pattuizioni e le rinegoziazioni delle richieste di nuove somme di denaro durante tutto il corso dell'anno 2012. Correttamente è stata evidenziata l'irrilevanza della data di stampa delle due agende (una del 2010 e l'altra del 2011) utilizzate per annotare le cifre delle corruzioni, perché come osservato vi sono annotazioni riferite all'anno 2012 e non è comunque in base alla data di stampa dell'agenda che può stabilirsi l'epoca di consumazione degli accordi corruttivi. La verifica è stata, poi, giustamente operata dalla Corte di appello per singoli capi di imputazione, intesi come autonomi e separati accordi corruttivi consumatisi in epoca coincidente con le indicazioni temporali desunte dalle intercettazioni. 76 Ugualmente inammissibili sono le censure dedotte negli ultimi due motivi del ricorso dell'avv. Migliaccio relativi al trattamento san zionatorio. Come già osservato in riferimento ad analoga questione sollevata da altro ricorrente, la pena è stata correttamente parametrata in rapporto ai limiti edittali di pena previsti prima della riforma introdotta dalla legge 6 novembre 2012 n.190, quindi entro la cornice edittale più favorevole della normativa vigente al tempo di consumazione dei reati, compresa tra i tre e gli otto anni di reclusione, essendo stata irrogata una pena valutata come adeguata rispetto alla gravità dei fatti ed alla loro reiterazione. 18. Per le stesse ragioni deve rilevarsi l'inammissibilità della totalità dei motivi articolati nel ricorso proposto dall'avv. Vignola che prescindendo dalle - questioni processuali già esaminate in premessa reiterano le medesime doglianze articolate nel ricorso dell'avv. Migliaccio sia in punto di accertamento dei fatti che di prescrizione e determinazione della pena, censure anch'esse tutte già formulate in sede di appello e che sono state adeguatamente esaminate nella sentenza in verifica, il cui percorso argomentativo non è posto in crisi né è intaccato nella sua valenza giustificativa. Peraltro, le considerazioni sviluppate sulla gravità dei fatti, per la veste di avvocato da considerarsi secondo il ricorrente tipica del reato di corruzione in atti giudiziari e sulla reiterazione degli episodi corruttivi, oltre che per l'incidenza degli episodi di corruzione in procedimenti penali aventi ad oggetto imputazioni per semplici contravvenzioni urbanistiche, sono assolutamente prive di pregio considerate le gravi conseguenze che i reati urbanistici possono avere per la devastazione del territorio e tenuto conto che la veste di avvocato non è affatto elemento tipico del reato in esame. 19. il ricorso di AN IT è inammissibile. L'accertamento del ruolo svolto dal ricorrente, nella corruzione ascritta al capo G) prima tranche- è stato trattato in modo completo ed esaustivo a pag. 125 della sentenza di appello che ha fornito risposta alle doglianze del ricorrente che sono state qui pedissequamente riproposte Con il primo e secondo motivo si rimette nuovamente in discussione la prova della consapevolezza da parte di AN IT, commesso del Tribunale di Sorveglianza di PO, dell'accordo corruttivo intercorso tra l'ispettore della Polizia di Stato, TE NO, pubblico ufficiale, IV NC quale intermediario, e MP EP quale diretto beneficiario, e della moglie di quest'ultimo NA RO, per sostituire la relazione di P.S. negativa contenuta nel 77 fascicolo di MP con una favorevole all'affidamento ai servizi sociali redatta dallo stesso TE. Si tratta di censure del tutto generiche che non si confrontano affatto con le valutazioni degli elementi tratti dalle conversazioni intercettate comprovanti la conoscenza da parte di IT della provenienza del documento falsificato da parte di un pubblico ufficiale corrotto e che rendono evidente anche la manifesta infondatezza della richiesta di applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 117 cod. pen., già respinta con motivazione ineccepibile da parte della Corte di appello che ha evidenziato come in questo caso non si tratti di un reato comune che muta titolo per taluno dei concorrenti, ma del concorso in un reato proprio ex 110 cod.pen. rispetto ad una condotta in cui è essenziale per l'incriminazione la veste di pubblico ufficiale. Manifestamente infondato è, infine, il terzo motivo in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche atteso che la sentenza impugnata, nel rispetto dei principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio con l'estrema gravità del delitto, quale desumibile dalla sua natura e dalle modalità di realizzazione, oltre che con l'intensità del dolo sotteso alla condotta illecita. 20. Inammissibile è anche il ricorso di IN ER. Quanto al primo e secondo motivo si deve rilevare la manifesta infondatezza della questione già esaminata dalla Corte di appello, in riferimento al suo concorso nella corruzione ascritta al capo Z) - seconda tranche per avere quale intermediario, in cambio di una somma non determinata, in concorso con l'avv. US AL nelle more deceduto, pattuito con IM ARno (dipendente della Corte di appello di PO alla Sezione Sesta) di occuparsi della sottrazione del fascicolo del procedimento penale a carico di NO CE per determinare il rinvio delle udienze, la prima del 6 luglio 2012 e la seconda del 13 luglio 2012. La collocazione temporale dell'accordo corruttivo intercorso tra l'avvocato US AL ed il cancelliere IM (vedi pagg. 159 e segg.), è stata attentamente vagliata nella sentenza di appello per escludere la invocata estraneità del ricorrente atteso che anche la partecipazione alla fase esecutiva dell'accordo assume rilevanza quando attenga alla consegna del denaro pattuito quale prezzo della corruzione o comunque assume rilievo sotto il profilo morale per l'ausilio fornito alle parti direttamente interessate. È stato osservato come ER fosse solito remunerare IM per conto del titolare dello studio legale per il quale collaborava e che il suo ruolo di 78 a intermediario era, pertanto, essenziale perché già considerato al momento della conclusione dell'accordo corruttivo. La giurisprudenza richiamata (Sez. 6, n. 46404 del 29/10/2019,Genco, Rv. 277308) afferisce al caso diverso in cui il terzo si limita a dare esecuzione ad una prestazione materiale che costituisce essa stessa l'oggetto dell'utilitas senza prendere parte all'accordo corruttivo né favorendolo in alcun modo. Invece, nella fattispecie in esame, il ruolo svolto dall'imputato, nella veste di collaboratore di studio, è stata ritenuta essenziale per la stessa conclusione dell'accordo, svolgendo il ER il ruolo di portavoce, necessario per consentire all'avv. US di accordarsi con IM. Quindi, non solo l'imputato era al corrente dell'accordo corruttivo, ma vi ha concorso perché suo apporto ha influito sulla determinazione del US che altrimenti avrebbe dovuto esporsi personalmente con maggiori rischi. DE tutto generica perchè in fatto è, poi, la censura articolata nel secondo motivo circa la rilevanza del ruolo svolto dal ER, quale intermediario dell'accordo corruttivo intervenuto tra US e IM, atteso che i precedenti affari vedono l'utilizzo di ER come essenziale anello di collegamento tra il corruttore ed il corrotto, ed è quindi logico il riferimento al modus operandi per riscontrare il contributo dato anche nel caso in esame dal ER 21. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen., considerato che l'asserita ridotta importanza del contributo offerto per l'episodio corruttivo ascritto al capo Z) costituisce oggetto di una valutazione contrapposta rispetto a quella accertata nel giudizio di merito con riguardo proprio alla essenzialità del suo ruolo di intermediario tra il corrotto ed il corruttore. Per le stesse ragioni è inammissibile anche il quarto motivo in ordine al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche, perché basato su una diversa ricostruzione del fatto e dell'importanza del ruolo svolto dall'imputato, quale stretto collaboratore di fiducia dell'avvocato coinvolto nella corruzione di un cancelliere. 22. Manifestamente infondata è, infine, la dedotta questione di illegittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1, ultimo periodo, cod. pen. relativa alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, sollevata in relazione agli artt. 3,27, 41, 111 e 117 Cost. ed all'art. 8 CEDU. Sul punto è sufficiente osservare che non vi è alcuna analogia con la pena accessoria prevista dall'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare di cui è stata 79 dichiarata l'illegittimità costituzionale con la sentenza n.222 del 2018 della Corte Costituzionale. Non si tratta, infatti, in questo caso di una pena prevista in misura fissa ed automatica che prescinde dalla valutazione della gravità del reato, essendo la sua applicazione regolata come conseguenza di una condanna ad una pena non inferiore a tre anni di reclusione, ed essendo quindi rimesso al potere del giudice la possibilità di determinarne o meno il relativo presupposto applicativo attraverso la modulazione della pena in concreto sotto la soglia prevista. Non vi è, quindi, alcun automatismo sanzionatorio, vertendosi nel caso di una pena la cui applicazione dipende pur sempre dal vaglic discrezionale della gravità del fatto in ragione della determinazione della pena oltre una certa soglia. Nel caso della bancarotta, invece, la speciale pena accessoria afferente l'esercizio dell'attività di impresa per la durata fissa di anni dieci era prevista come conseguenza automatica ed indifferenziata per tutte le variegate ipotesi di bancarotta comprese tra i tre ed i dieci anni di reclusione, senza possibilità di adeguarne la misura alla diversa gravità dei fatti compresi nella stessa disposizione di legge ed irragionevolmente assimilati nonostante la diversa gravità correlata alla differente pena principale irrogata. Nell'art. 29 cod. pen., invece, il riferimento ad una soglia di pena minima oltre la quale la legge ritiene sempre giustificabile la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per una prestabilita durata fissa non appare di per sé irragionevole, né si palesa come sproporzionato o incongruo rispetto a fattispecie di reato previste da differenti disposizioni di legge ma che sono state nondimeno accomunate e valutate dal legislatore come ugualmente meritevoli della stessa pena accessoria in ragione del superamento di una soglia di pena principale predeterminata, non richiedendo una graduazione di sanzione. Quindi, non ricorre quella irrazionalità del sistema delle sanzioni accessorie che contraddistingueva la bancarotta patrimoniale prima dell'intervento della Corte Costituzionale in ragione della durata delle pene accessorie temporanee comminate dall'art. 216, ultimo comma, della legge fallimentare indefettibilmente prestabilita in dieci anni quale che fosse la gravità concreta delle condotte costitutive di tale reato. Nel caso in esame l'entità della pena principale inflitta rimessa al potere discrezionale del giudice condiziona in concreto l'applicazione della pena accessoria in rapporto ad un giudizio di gravità predeterminato dalla legge che differenzia la durata della pena accessoria in rapporto al superamento di due soglie distinte, quella di anni tre di reclusione per l'interdizione temporanea e quella di anni cinque di reclusione per l'interdizione perpetua, quindi, attraverso un meccanismo punitivo graduale che presuppone una valutazione in concreto della gravità della 80 condotta incriminata da parte del giudice attraverso la determinazione della durata della pena principale della reclusione, e che, pertanto, non si presenta distonico rispetto al principio della personalizzazione ed individualizzazione del trattamento sanzionatorio. 23. Il ricorso di AL DA è inammissibile. Il primo motivo di ricorso con il quale si censura il giudizio di responsabilità dell'imputato in relazione al reato di corruzione in atti giudiziari ascritto al capo Z) - prima tranche al di là del richiamo ad una non meglio chiarita rilevanza della distinzione tra corruzione susseguente ed antecedente, non pone in crisi il corrispondente percorso argomentativo su cui riposa la sentenza impugnata e maschera il tentativo di sollecitare una diversa e non consentita lettura delle risultanze processuali. La Corte territoriale giustifica in maniera coerente e persuasiva la conclusione alla quale perviene (vedi pag. 166 e segg.) dando atto dell'accordo corruttivo già intervenuto al momento in cui i due cancellieri corrotti si lamentano per il mancato pagamento del prezzo della corruzione da parte di DA, perché all'epoca delle conversazioni intercettate si trovava ricoverato in ospedale. DE tutto generico è il secondo motivo relativo all'applicazione della recidiva rispetto alla corretta valutazione dei gravi e plurimi precedenti penali anche A ravvicinati (rapine, armi, droga) quale indice di maggiore riprovevolezza per la correlazione della corruzione con la finalità di rimanere impunito rispetto ai reati commessi. 24. il ricorso di CA MA deve essere accolto perché fondato con riferimento alla questione del cd. funzionario di fatto dedotta con riguardo all'unico capo di imputazione per il reato di corruzione in atti giudiziari ex art. 319-ter ascrittogli al capo S) - seconda tranche- per il quale ha riportato condanna. L'assenza di prova del coinvolgimento di un funzionario di cancelleria e l'erroneo riferimento alla nozione di funzionario di fatto riferita al commesso TT è stata già oggetto di disamina con riferimento ai ricorsi dei coimputati TT e Di EG AN. Nei suoi confronti, pertanto, per quanto sopra osservato, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. 25. Il ricorso di EP MP è inammissibile. Prescindendo dal primo motivo afferente la questione dell'inutilizzabilità delle intercettazioni perché già trattata, il secondo motivo tende a ribadire la tesi 81 difensiva già respinta dalla Corte di appello, della mera connivenza dell'imputato, che, sebbene diretto interessato in quanto parte del procedimento pendente davanti al Tribunale di Sorveglianza di PO, non avrebbe dato alcun contributo alla consumazione del reato di corruzione ascritto al capo G - prima tranche in concorso con AN IT la cui posizione è stata sopra esaminata - avendo beneficiato di una attività corruttiva posta in essere esclusivamente dalla propria moglie, NA RO, per aiutarlo ad ottenere l'affidamento ai servizi sociali per anticipare la sua uscita dal carcere. La sentenza in verifica ha confermato il giudizio di responsabilità a carico del ricorrente, valorizzando i dati conoscitivi offerti dall'attività intercettativa, in particolare evidenziando (pag. 131 della sentenza) la telefonata n.1776 tra la moglie di MP ed il faccendiere OL NC, nel corso della quale OL richiede una sorta di nulla osta da parte del detenuto, e la moglie di MP lo rassicura riferendogli che anche il coniuge detenuto era d'accordo e che quando sarebbe uscito "avrebbe risolto", alludendo al pagamento del prezzo della corruzione. A fronte di tale quadro probatorio, analizzato con coerenza logica e con chiara esposizione degli esiti della disamina condotta in riferimento al coinvolgimento anche del ricorrente nell'attività corruttiva, palesemente infondato è l'assunto difensivo perché non correlato al percorso logico-giuridico, seguito dai giudici di appello. 26. Il ricorso di IO CE è inammissibile. Prescindendo dal primo motivo afferente la questione di nullità del decreto di giudizio immediato perché già esaminata, il secondo motivo tende a ribadire la tesi difensiva del reato impossibile con rilievi che si palesano manifestamente infondati perché non correlati al percorso logico-giuridico della motivazione della sentenza in verifica. La vicenda afferisce alla corruzione del cancelliere IM, ascritta al capo AO) prima tranche per avere, quale difensore di IR ET, richiesto che il fascicolo del predetto assistito fosse tenuto "sotto controllo", dietro compenso di 2.500 euro, di cui versava la prima tranche di 300 euro, al fine di impedire l'aggravamento della misura degli arresti domiciliari a seguito di una evasione. Le intercettazioni e le videoriprese attestano la consegna della somma di trecento euro da parte dell'avv. CE nella mattina dello stesso giorno del 2 dicembre 2011 in cui il ET veniva arrestato per aggravamento della misura degli arresti domiciliari, con notevole ritardo rispetto all'evasione del 7 novembre 2011 che ne aveva giustificato la sostituzione con la custodia cautelare in carcere. 82 In modo del tutto coerente alle risultanze processuali (vedi pag. 203 e segg.), la Corte di appello ha evidenziato l'irrilevanza, ai fini dell'integrazione del reato, della circostanza che a causa dell'aggravamento della misura il patto corruttivo non fosse stato più portato a compimento, essendo la dazione del denaro avvenuta prima che i due soggetti ne avessero avuto contezza, tanto che lo stesso IM, appreso dell'aggravamento e preso atto dell'impossibilità di intervenire, si accordava per restituire il denaro, dimostrando concretamente di non aver agito per mera millanteria, ma con la seria intenzione di tenere fede al patto criminoso. Le censure difensive appaiono, pertanto, reiterative e manifestamente infondate essendo del tutto coerente la ricostruzione della vicenda operata dalla sentenza impugnata, in considerazione del fatto che era stato proprio il lungo lasso temporale decorso dall'evasione che aveva indotto l'avvocato a confidare che, ove i giudici della Corte di appello di PO competenti sulla misura cautelare non fossero venuti a conoscenza dell'evasione, la misura degli arresti domiciliari non sarebbe stata aggravata, essendo la ricezione della comunicazione dell'evasione. un atto che poteva essere controllato dal cancelliere, e tenuto conto della inerzia del pubblico ministero che sembrava non essersi più attivato per richiedere l'aggravamento della misura. Ciò anche in considerazione del carattere obbligato dell'aggravamento della misura degli arresti domiciliari in caso di evasione che poteva essere disposto di ufficio da parte del giudice competente secondo la disciplina vigente all'epoca dei fatti. Inoltre, come evidenziato correttamente dai Giudici di appello, il comportamento di IM che appena apprende dell'arresto di ET si attiva spontaneamente per restituire l'acconto ricevuto, contraddice logicamente la tesi difensiva della millanteria. In definitiva, la decisione è caratterizzata da un apparato argomentativo esaustivo e logico, dunque non censurabile nel giudizio di legittimità. 27. Anche l'ultimo motivo di ricorso è manifestamente destituito di fondamento. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato giustificato nella sentenza in esame con l'assenza di elementi positivi di valutazione e con la svalutazione delle circostanze favorevoli indicate nell'appello perché ritenute non meritevoli di attenuare la gravità della condotta posta in essere da un avvocato che corrompe un cancelliere e che turba l'attività giudiziaria con tale contegno anche se il risultato processuale avuto di mira non si è conseguito. or 83 Non può certamente ritenersi illogico quanto argomentato a tale proposito nella sentenza impugnata, che ha condivisibilmente ritenuto immutato il grave disvalore del fatto correlato al ruolo professionale rivestito, in considerazione anche degli ulteriori elementi negativi di valutazione tratti dalle intercettazioni, indicativi della condivisione da parte dell'imputato di un costume diffuso di offerte di denaro rivolte a cancellieri compiacenti. 28. Il ricorso di NN TT proposto dall'avv. Laura Arena è inammissibile, come anche conseguentemente i motivi aggiunti articolati dall'avv. ON Rumolo, subentrato nella difesa di TT. I primi due motivi articolati nel ricorso originario sono del tutto generici perché censurano la ricostruzione del fatto senza evidenziare alcun profilo di illogicità della valutazione del compendio probatorio costituito non solo dalle intercettazioni ma anche dalle dichiarazioni rese dallo stesso imputato che ha parzialmente ammesso di avere offerto del denaro per ottenere la sottrazione dei fascicoli del tre processi a suo carico pendenti davanti alla Corte di appello di PO. Correttamente nella sentenza di appello (vedi pag.121) è stata rimarcata la ovvia consapevolezza del carattere indebito della retribuzione offerta al pubblico ufficiale da corrompere sia pure per il tramite della mediazione di un altro soggetto. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo, poiché nella sentenza di appello il diniego delle circostanze attenuanti generiche è ampiamente motivato р (vedi pag. 124 sentenza di appello). Quanto ai motivi aggiunti si deve osservare che oltre ad essere inammissibili perché reiterativi dell'assunto difensivo della desistenza volontaria già respinta dai Giudici di appello con motivazione condivisibile per la ritenuta inverosimile - versione resa dall'imputato di non aver compreso il carattere illecito dell'accordo oltre che del necessario coinvolgimento di alcuni cancellieri la inammissibilità discende anche dall'inammissibilità dei motivi del ricorso originario non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale dell'impugnazione originaria per effetto di motivi nuovi (Sez. 5 n. 8439 del 24/01/2020, Filippi, Rv. 278387). Va peraltro ricordato che il delitto di corruzione in atti giudiziari si consuma con l'accettazione della promessa di denaro o di altra utilità da parte del pubblico ufficiale indipendentemente dalla realizzazione del vantaggio perseguito dal corruttore (Sez. 6, n. 5264 del 26/01/2016, Bindi, Rv. 265842) e che, pertanto, la desistenza non sarebbe neppure configurabile nel caso concreto secondo quanto correttamente esposto nella sentenza di appello dopo il supposto tardivo ripensamento intervenuto quando l'accordo si era già perfezionato. dor 84 29. Il ricorso di AR AN è inammissibile. L'unico motivo dedotto per violazione di legge e vizio della motivazione in merito alla mancata assoluzione con formula piena ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. senza rinunciare alla prescrizione è manifestamente infondato. La Corte di appello ha fatto buon governo del consolidato principio di diritto secondo cui nel caso di prescrizione del reato la sentenza di assoluzione nel merito con formula più favorevole presuppone che l'estraneità al fatto risulti evidente sicchè l'imputato che, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata (Sez. U, n. 35490, Tettamanti, Rv. 244274). Non essendo la Corte territoriale chiamata ad effettuare un nuovo, L completo, esame del merito della regiudicanda, bensì a rilevare l'evidenza di alcuna delle cause di proscioglimento nel merito richiamate nell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la specificità dei motivi idonei a sorreggere il ricorso per cassazione richiedeva necessariamente, l'individuazione di tale evidenza percettiva che non risulta neppure prospettata dalla ricorrente. 30. Il ricorso di ARno IM è nel suo complesso inammissibile, fatta eccezione per il quarto motivo relativo alla prescrizione del reato associativo ascritto al capo A) che è, invece, fondato. Si deve osservare che la questione dell'accertamento del tempus commissi delicti con riferimento al reato associativo è stata affrontata dalla sentenza di appello a pag. 235 ed è stata risolta sulla base di mere presunzioni senza fornire adeguata risposta alle censure devolute con i motivi di appello. In particolare, si è affermato che non essendovi nella sentenza di primo grado elementi certi per ritenere provata la cessazione dell'associazione, né essendo stati allegati dagli imputati, la data di consumazione deve necessariamente coincidere con quella del giorno in cui è stata emessa la sentenza 85 di primo grado in ragione della contestazione formulata in forma aperta, ovvero con indicazione della sola decorrenza iniziale (dal maggio 2011). Si tratta di un ragionamento errato, perché essendo la questione stata peraltro anche oggetto di specifico motivo di appello, l'accertamento della durata della permanenza della associazione andava operato alla stregua delle risultanze istruttorie disponibili e non sulla base di mere congetture, considerato che nel caso di incertezza o dubbio sui riferimenti temporali evincibili dall'istruttoria trova l'applicazione il principio del favor rei, valido anche quando si tratti di decidere sulla intervenuta maturazione del termine di prescrizione del reato ed in base al quale, nel dubbio sulla data di decorrenza del termine di prescrizione, il momento iniziale va fissato in modo che risulti più favorevole all'imputato, sempre che non sia possibile eliminare tale incertezza (Sez. 3, n. 46467 del 16/06/2017, Rv. 271146). L'accertamento della durata dell'associazione ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del reato è una questione di fatto che richiede un puntuale accertamento di merito e non può essere risolto sulla base della formula aperta o chiusa della contestazione che risponde ad altre finalità di carattere meramente processuale. La giurisprudenza di legittimità, che ricollega alla data della sentenza di condanna di primo grado la cessazione della protrazione del delitto di partecipazione ad una determinata associazione criminosa, si riferisce ad istituti giuridici diversi dalla prescrizione nei quali si pone il problema di stabilire un limite temporale certo necessario a delimitare l'efficacia del giudicato, ai fini della regola del divieto del ne bis in idem, nei casi in cui la contestazione sia formulata senza specificazione del termine finale della condotta. In tal senso la data della sentenza di primo grado viene presa come riferimento per delimitare il termine ultimo e invalicabile della protrazione della permanenza del reato, ma anche con riferimento alla delimitazione del giudicato, ciò non significa che in ogni caso la data della sentenza di primo grado segni la cessazione della permanenza del reato associativo, essendo pur sempre necessaria la verifica in concreto dell'accertamento istruttorio da cui possa trarsi la prova della effettiva prosecuzione della associazione anche durante tutta la durata del giudizio di primo grado. Diversamente, la durata dell'associazione finirebbe con dipendere dalla maggiore o minore durata del processo di primo grado, per eventi accidentali, senza alcuna verifica dell'effettiva ed ancora attuale persistenza degli elementi di fatto che ne connotano la sussistenza. La regola per cui in costanza di contestazione aperta la permanenza della condotta si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado ha 86 valore processuale e non sostanziale ed è fondata su un criterio formale e presuntivo, di guisa che, qualora dalla data della cessazione della permanenza debba farsi derivare, anche in sede di cognizione, un qualsiasi effetto giuridico (come l'eventuale dichiarazione ai sensi dell'art. 649 cod. proc.pen. relativa al divieto di un secondo giudizio per un medesimo fatto) non può bastare il mero riferimento alla data della sentenza di primo grado, ma occorre verificare se, implicitamente ovvero esplicitamente, l'accertamento della condotta risulti soddisfatto oltre la relativa data e, se del caso, fino alla sentenza di primo grado. Tale principio, come chiarito da numerose pronunce di legittimità sempre costanti sul punto (Sez. 1, n. 14994 del 10/03/2015, Bonito, Rv. 263688), ha valore esclusivamente processuale e non certamente sostanziale, di inversione dell'onere della prova: "quasi che debba essere l'imputato, sol perchè accusato di un reato di carattere permanente, a dimostrare, a fronte di una presunzione contraria, la cessazione dell'illecito prima della data della condanna in primo grado" (Sez. U. 13/7/1998 n. 11029, Montanari). In effetti la indicazione della data iniziale del fatto, senza la data di cessazione della permanenza, secondo detto consolidato insegnamento risponde alla finalità di poter estendere l'originaria contestazione anche oltre la data del rinvio a giudizio in modo che l'imputato sia conseguentemente chiamato a difendersi, fin dall'origine, non soltanto in ordine alla parte già realizzatasi di tale fattispecie, ma anche con riguardo a quella successiva, perdurante fino alla cessazione della condotta o dell'offesa e comunque non oltre la sentenza di primo grado, senza che sia necessaria un'ulteriore specifica contestazione da parte del pubblico ministero (Sez. U, 11/11/1994, n. 11930, Polizzi). Pertanto, non è in base a tale criterio processuale che i giudici di appello, chiamati a verificare la data di consumazione del reato associativo ai fini del computo del termine di prescrizione, possano fare affidamento, ponendo a carico dell'imputato l'onere della prova contraria, facendone discendere dal dubbio sulla data di consumazione finale l'effetto di ritenere presunta la permanenza del reato fino alla data della sentenza di primo grado. Le doglianze del ricorrente, comuni a quelle dedotte anche dagli altri due ricorrenti AN IV e CE NE, evidenziano che le risultanze istruttorie, ed in particolare gli elementi tratti dalle intercettazioni, avevano consentito di acclarare la prosecuzione del reato associativo non oltre la fine del 2012, poiché la totalità dei reati di corruzione e sottrazione di atti processuali, che costituivano espressione del relativo programma criminoso, sono risultati commessi non oltre i mesi di novembre e dicembre di quell'anno, come desumibile anche dalla stessa sentenza di primo grado. 87 Si tratta di censure fondate, a fronte della emersa assenza di elementi certi per affermare come sostenuto nella sentenza di appello, che la permanenza del reato associativo sia proseguita anche successivamente all'epoca di consumazione dei c.d. reati-fine, e persino dopo il disvelamento delle indagini e l'applicazione delle misure cautelari personali nei confronti dei ricorrenti, destinatari anche del provvedimento del dirigente amministrativo della Corte di appello del 16/01/2013 di sospensione dal servizio. Pertanto, considerando come data di consumazione del reato per favor rei quella dell'1 dicembre 2012, tenuto conto del periodo di sospensione della prescrizione computato da parte della stessa Corte di appello in mesi sei e giorni ventinove, e pur considerando la qualità di promotori-organizzatori dell'associazione (contestata e riconosciuta ai soli IM e NE, ma non anche a IV), punita nel massimo con la pena di anni sette di reclusione, il termine massimo di prescrizione pari ad anni otto e mesi nove era già maturato in data 30 marzo 2022, quindi prima della pronuncia della sentenza di appello, emessa in data 2 maggio 2022. D'altra parte deve rilevarsi che la fondatezza del motivo comporta che rispetto al solo capo A), per il principio dell'autonomia delle azioni penali per ciascuno dei capi di imputazione in caso di condanna cumulativa (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966), il rapporto processuale deve ritenersi instaurato validamente anche in sede di legittimità con conseguente rilevanza ai fini della prescrizione dell'ulteriore tempo decorso nelle more del giudizio in cassazione e conseguente maturazione del termine di prescrizione del reato anche a voler ritenere come dies a quo la data di sospensione dal servizio del 16 gennaio 2013. Si ritiene, pertanto, superfluo disporre un annullamento con rinvio per una verifica di tale profilo fattuale, dovendosi ritenere oramai decorso il termine di prescrizione anche ove si volesse prolungare la durata dell'associazione fino a tale evento, in assenza di ulteriori elementi di prova da valutare, desumibile dall'analisi delle due decisioni di merito. 31. Le censure mosse alla sentenza impugnata con i residui tre motivi di ricorso prescindendo dai primi due motivi che riguardano le già esaminate - questioni processuali e da quello riferito alla configurabilità del reato di corruzione in atti giudiziari, anch'esso già esaminato nella premessa generale - sono prive di seria consistenza, in quanto, al di là del dato enunciativo, non evidenziano alcuna erronea applicazione della legge penale, né travisamento della prova, né passaggi contraddittori o manifestamente illogici della motivazione. 88 of Alcuni dei rilievi formulati, dotati di un'apparente suggestività, circa il carattere millantatorio delle condotte agevolate dal malfunzionamento endemico degli uffici giudiziari di PO, trovano puntuale risposta nella sentenza in verifica, caratterizzata da un apparato argomentativo esaustivo e logico, dunque non censurabile in sede di legittimità. La tesi della millanteria che IM adduce a propria difesa è stata motivatamente esclusa dai giudici di merito (vedi pag. 217 della sentenza primo grado, richiamata da quella di appello a pag. 287) perché platealmente sconfessata dalle intercettazioni, dalle verificate materiali sottrazioni di atti processuali o di interi fascicoli, e dall'accortezza con cui i cancellieri coinvolti, tra cui il IM stesso, si adoperavano per portare a compimento quanto promesso e mantenere elevata la propria credibilità, evitando di accettare denaro per richieste che non potevano esaudire o impegnandosi a restituirlo ove il risultato promesso non fosse conseguito. Manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo, poiché nella sentenza di appello il trattamento sanzionatorio ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche è ampiamente motivato, mentre nel ricorso neppure si spiegano le ragioni per le quali la pena irrogata dovrebbe essere ritenuta eccessiva. Conseguentemente, in accoglimento del motivo sulla prescrizione del reato associativo, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di ARno IM limitatamente al capo A) perché il reato è estinto per prescrizione, con rideterminazione della pena in anni nove e mesi tre di reclusione per le residue imputazioni, attraverso la eliminazione della frazione di pena irrogata per detto reato pari a mesi tre di reclusione. 32. Il ricorso di CE NE è nel suo complesso inammissibile fatta eccezione per l'ottavo motivo relativo alla prescrizione del reato associativo ascritto al capo A) che è, invece, fondato per le ragioni appena esposte nell'esaminare il medesimo motivo dedotto dal ricorrente IM. Prescindendo dai primi due motivi già esaminati con riguardo al tema dell'inutilizzabilità delle intercettazioni e della nullità del decreto di giudizio immediato, si deve rilevare la manifesta infondatezza delle residue doglianze articolate nei motivi dal terzo al settimo, che appaiono volti a censurare le valutazioni del compendio probatorio senza evidenziare vizi logici della motivazione. In particolare, del tutto generiche sono le doglianze sviluppate in relazione all'accertamento del reato di corruzione ascritto al capo Q) che al di là di una apodittica enunciazione non chiariscono né evidenziano alcun effettivo 89 の travisamento del contenuto delle intercettazioni rispetto alle dichiarazioni confessorie rese dal coimputato TE ZO. Inammissibili sono anche i motivi quarto e quinto, articolati per spiegare i ritardi delle notifiche senza considerare il contenuto delle intercettazioni riportate a pag. 220 della sentenza di appello e per dare rilievo alla testimonianza resa dal giudice Abbamondi, o censurare aspetti marginali del tutto inidonei a sorreggere i denunciati vizi di manifesta illogicità della sentenza, attraverso una rilettura arbitraria delle risultanze processuali, neppure risultando chiara la rilevanza delle pretese difformità (fascicolo ritrovato "regolarmente" in un bagno piuttosto che smarrito). Manca nel ricorso qualunque confronto con la rilevanza delle videoriprese effettuate nella stanza del cancelliere e che nella sentenza in verifica sono state ritenute utili alla dimostrazione della sottrazione dei fascicoli processuali nelle vicende D'RS e RE, né con le ragioni del ritrovamento dei fascicoli per effetto della segnalazione alla Procura della Repubblica, per l'eccessivo conseguente rischio di essere scoperti ove i fascicoli non fossero stati più ritrovati, che non contraddice affatto gli accordi corruttivi secondo le condivisibili valutazioni della sentenza di appello. Ugualmente inammissibili, perché debordanti il sindacato di legittimità, sono le censure articolate con il sesto motivo in ordine al capo AC) relativo alla vicenda AN", per la credibilità incondizionata attribuita alle spiegazioni alternative sulla causale della consegna di 200 euro, per il riferimento a delle polizze, considerato all'opposto dai giudici di merito, in modo più coerente alle altre risultanze istruttorie, un mero espediente dovuto all'ingresso imprevisto ed inaspettato di persone nella sua stanza per il timore di essere scoperto. Anche il settimo motivo in ordine al capo AF) relativo alla vicenda "CO TA", è inammissibile perché rivolto a sostenere una diversa interpretazione del contenuto delle intercettazioni senza evidenziare alcun effettivo obiettivo travisamento per il ravvisato uso di una terminologia più prudente solo per non esporsi al telefono, sebbene l'accettazione del denaro offertogli dalla moglie del detenuto TA CO, per fare anticipare l'udienza di sorveglianza per l'affidamento in prova ai servizi sociali, sia stata ritenuta coerente con l'assoluta mancanza di scrupoli da parte dell'imputato, già emersa nelle altre vicende processuali in cui il predetto è rimasto coinvolto. Si tratta nel loro complesso di rilievi dotati di una apparente suggestività, ma che hanno già trovato puntuale risposta nella sentenza in verifica, la cui tenuta persuasiva non ne risulta affatto incrinata. Come osservato è, invece, fondato per le ragioni già sopra esposte l'ottavo motivo di ricorso sulla prescrizione del capo A) - prima tranche. 90 Conseguentemente, in accoglimento del solo motivo sulla prescrizione del reato associativo, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di CE NE per capo A) perché il reato è estinto per prescrizione, e l'annullamento può essere disposto senza rinvio con rideterminazione della pena per le residue imputazioni in anni sei e mesi nove di reclusione, non implicando apprezzamenti di merito, attraverso la eliminazione della frazione di pena irrogata per detto reato pari a mesi tre di reclusione. 33. Il ricorso AN IV è nel suo complesso inammissibile fatta eccezione per il terzo motivo relativo alla prescrizione del reato associativo ascritto al capo A), ritenuto fondato per le ragioni già esposte nell'esaminare il medesimo motivo dedotto dal ricorrente IM. Va osservato che il ricorso per buona parte del suo sviluppo argomentativo è dedicato alle questioni di inutilizzabilità delle intercettazioni e della nullità del decreto di giudizio immediato già esaminate. Si prescinde, poi, dal terzo motivo, perchè, oltre alla prescrizione del reato associativo, include le doglianze formulate sull'accertamento della sussistenza degli elementi costitutivi di detta fattispecie, in considerazione della rilevata prescrizione del reato che rende tali censure nel merito dell'accusa non più conformi alla regola di giudizio secondo cui si deve trattare di rilievi che rendano ravvisabile in atti, in modo evidente e non contestabile, la insussistenza del fatto affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 35490, Tettamanti, Rv. 244274), laddove si tratta, invece, nel caso di specie di motivi che non presentano certamente tali caratteristiche in considerazione del vaglio accurato operato dalla sentenza di appello dell'ipotesi associativa (vedi pag. 323 e segg.). Manifestamente infondati sono poi le censure articolate nel quarto motivo in relazione al momento consumativo del reato di cui agli artt. 319-ter cod.pen. ai fini della prescrizione, che ricalcano le analoghe considerazioni sviluppate nel ricorso di Di EG, sul carattere unitario dell'accordo corruttivo, e sulle date di consumazione dei reati singolarmente ascritti ai diversi capi di imputazione attraverso una lettura alternativa dei dati probatori che sono stati, invece, posti a fondamento della sentenza di appello per ricostruire anche le plurime date di consumazione dei reati, tenendo conto della rinnovazione degli accordi intervenuti anche con riguardo alla medesima vicenda processuale per escludere la maturazione del termine di prescrizione prima della pronuncia della sentenza di appello. 91 Si deve rilevare che le censure sono assolutamente generiche anche perché neppure distinguono i reati per i quali la prescrizione sarebbe maturata prima o dopo la sentenza di appello. Si deve ricordare che ove il ricorso risulti inammissibile la decorrenza del termine di prescrizione maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello non assume rilevanza e che nel ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna cumulativa, relativa a più reati ascritti allo stesso imputato col vincolo della continuazione, l'autonomia delle singole fattispecie di reato e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per questi ultimi, sui quali si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione (Sez. 6, n. 20525 del 13/04/2022, Komarov, Rv. 283269). Con riguardo al capo D) - prima tranche - (vicenda Troia) il riferimento in sentenza alla data del 27 febbraio 2012 non è indicativo dell'unico accordo corruttivo, atteso che per fare fronte alle emergenze nuove, all'accordo del febbraio 2012 è seguito un nuovo accordo per la consegna del denaro, nel mese di aprile dello stesso anno (vedi pagg. 297 e segg.). Per il capo AC (vicenda AN) lo stesso ricorrente evidenzia la dazione di 200 euro del 20 aprile 2012 e, quindi, concorda che il reato non era ancora prescritto alla data della sentenza di appello. Per il capo D) - seconda tranche (vicenda D'RS), l'indicazione della data di consumazione prossima al gennaio 2010 è basata su censure inammissibili che evocano una lettura alternativa della ricostruzione del reato, avendo la sentenza impugnata (pag. 315) motivato adeguatamente sul "nuovo accordo" del 4 giugno 2012 per fare ritardare anche l'udienza già fissata al 20 giugno del 2012, con impliciti rideterminati nuovi compensi. Per il capo H) relativo alla vicenda "TA" il ricorrente individua la consumazione con la consegna del caffè, che dissimula il pagamento della quota spettante a IV in data 8 maggio 2012, quindi in epoca tale da escludere la prescrizione del reato al momento della pronuncia della sentenza di appello per ammissione dello stesso. Per i capi M) e N) "vicende NO-D'DO la collocazione temporale dell'accordo inziale in coincidenza dell'epoca in cui il fascicolo è pervenuto in Corte di appello il giorno 4 marzo 2010 è ugualmente argomentata sulla base di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, avendo la sentenza di appello (pag. 318) spiegato che vi è stato un nuovo accordo in epoca coincidente con le 92 intercettazioni del maggio 2012, diverso da quello iniziale riferito al mero monitoraggio finalizzato a non fissare l'udienza. Analoghe considerazioni valgono per il capo O) relativo alla vicenda "CO", perché oltre all'accordo coincidente con l'arrivo del fascicolo (10/06/11) e la sua iscrizione (3/01/2012), è stato ravvisato (vedi pag. 321 della sentenza) un nuovo accordo nel marzo 2012, oltre alla sicura rilevanza ai fini della consumazione del reato anche del successivo pagamento del prezzo della corruzione da parte della signora CO individuata come avvenuta nel mese di aprile del 2012. 34. Manifestamente infondato è anche il quinto motivo con cui si solleva la questione di legittimità costituzionale in relazione all'interdizione perpetua dai pubblici uffici prevista dall'art. 29 cod. pen. per la quale valgono le considerazioni già espresse sul medesimo tema sollevato dal ricorso di ER. Mentre è inammissibile perché non devoluta specificamente nei motivi di appello la questione riferita alla sospensione dall'esercizio della potestà genitoriale irrogata per la stessa durata della pena inflitta anziché per una inferiore. 35. Manifestamente infondato è il sesto motivo con riferimento al capo D (vicenda Troia) con cui si censura il rigetto della richiesta di una perizia al fine di verificare la concreta possibilità di incidere sulle assegnazione dei procedimenti pendenti presso la Corte di appello di PO, nonché la sottovalutazione del controllo ultimo affidato al Presidente dell'ufficio giudiziario che firmava l'assegnazione, trattandosi nuovamente di rilievi basati su una assoluta e totale mancanza di confronto con la valutazione delle risultanze delle intercettazioni e delle deposizioni testimoniali che pure hanno evidenziato le criticità del sistema informatico di assegnazioni dei processi (vedi pag. 300 e segg.), oltre a sottolineare che essendo proprio IV l'informatico che aveva ideato il relativo programma era dotato delle necessarie competenze per manipolarlo. 36. Ugualmente inammissibili perché estranee al perimetro del sindacato di legittimità sono le censure dedotte con riferimento alla natura del rapporto di collaborazione con l'avv. Di EG, improntato secondo la difesa ad una forma di mera cortesia giustificata dal fatto che si trattava di un avvocato che aveva il proprio studio fuori sede, e le altre considerazioni sui tempi di fissazione delle udienze per gli imputati liberi, che appaiono evidentemente volte a sollecitare un nuovo giudizio di merito, tenuto conto della coerenza logica delle difformi valutazioni operate nelle due sentenze di primo e secondo grado per spiegare perché proprio il malfunzionamento degli uffici costituisse l'alibi che agevolava le corruzioni dei cancellieri infedeli. 93 37. Risulta anche superfluo esaminare tutti i singoli rilievi rispetto alla difforme valutazione delle medesime circostanze di fatto, che vengono lette in modo alternativo a quello posto a fondamento del giudizio di responsabilità in relazione al capo H (vicenda TA), attesa la manifesta infondatezza della denunciata illogicità degli interventi concordati di volta in volta dal cancelliere IV per ritardare la definizione del giudizio di appello, in una prima fase per ritardare quanto più possibile la fissazione dell'udienza, ed in una seconda fase, dopo che l'udienza era stata nonostante tutto fissata per determinarne il rinvio (vedi pag. 307 della sentenza di appello). 38. Le stesse considerazioni devono essere ripetute in relazione ai capi M) e N) relativi alla vicenda "NO-D'DO, trattandosi di motivi di ricorso che si risolvono in una riproposizione dei motivi di appello non incidenti affatto sul percorso argomentativo della sentenza in verifica, per evidenziarne eventuali vizi di contraddittorietà o di manifesta illogicità, con l'effetto che la decisione resiste alle censure mosse e non ne viene indebolita la valenza dimostrativa, considerati gli esiti delle intercettazioni e delle altre emergenze (pag. 260 e segg.) da cui si evince che il fascicolo processuale era tra quelli smarriti ed i nominativi degli imputati NO-D'AB comparivano negli elenchi di RA, di IV e di Di EG, contenenti l'annotazione dei procedimenti oggetto del mercimonio. 39. Manifestamente infondato è anche il motivo relativo al capo O (vicenda ST), atteso che il dedotto travisamento circa l'esistenza di contatti diretti tra RA e AD con il IV, non tiene conto delle triangolazioni dei contatti che IV aveva con l'avv. Di EG, e dei contatti che quest'ultimo aveva con i primi due soggetti che tenevano le fila delle relazioni necessarie a seguire l'andamento dei fascicoli nel loro percorso presso i diversi uffici giudiziari interessati (vedi pp. 261 e segg. della sentenza impugnata). 40. Stessa sorte deve riservarsi al motivo articolato in relazione al capo AC (vicenda AN"), essendo stato già chiarito nella sentenza impugnata (vedi pag. 312 e segg.) che il IV si interessava dei fascicoli al momento del loro arrivo presso l'ufficio centrale della Corte di appello essendo in servizio presso il RE.GE. e che ne seguiva gli sviluppi anche dopo l'assegnazione alle diverse sezioni, come nel caso in esame, accordandosi con il coimputato CE NE preposto a preparare l'udienza. La ricostruzione, poi, degli incontri al bar del centro direzionale tra l'avv. Di EG con IV, GU e AD, non evidenzia alcun obiettivo travisamento del dato probatorio, trattandosi di incontri non simultanei, ma mediati dai rapporti che IV aveva con Di EG, e quest'ultimo con i due 94 B predetti soggetti, peraltro già condannati definitivamente per questi medesimi fatti in separato giudizio, oltre che riscontrato dalle conversazioni intercettate che presuppongono la consapevolezza del loro specifico contributo svolto in sinergia. 41. Ancora più evidente è l'inammissibilità del motivo articolato in relazione al capo D seconda tranche (vicenda "D'RS"), in cui la partecipazione del IV consistita nell'essersi attivato per fare ritrovare il fascicolo precedentemente sottratto ad opera degli altri complici (AD e RA), viene letta senza considerare come essa sia stata coerentemente ritenuta significativa del pieno coinvolgimento nella sottrazione del fascicolo, essendo l'estraneità al fatto da parte del IV contraddetta proprio da tale aiuto fornito agli altri suoi complici per contenere i rischi conseguenti alle segnalazioni da parte dei magistrati della sezione alla Procura della Repubblica per la sparizione di alcuni fascicoli. Nessuna illogicità può, pertanto, ravvisarsi nella valutazione operata nella sentenza di merito (vedi pagg. 314 e segg.), basata sulla disamina completa delle risultanze tratte dalle intercettazioni rispetto alle quali è, invece, del tutto carente un serio ed analitico confronto da parte del ricorrente. 42. Inammissibile è anche il settimo motivo sui capi AD) - prima tranche- ed E) seconda tranche - relativi a reati di cui all'art. 490 cod. pen. già dichiarati - prescritti con la sentenza di primo grado, rispetto ai quali la richiesta di assoluzione ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è basata essenzialmente sulla dedotta questione di inutilizzabilità delle intercettazioni, ritenuta condivisibilmente infondata da parte dei Giudici dei due gradi di merito. 43. Manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo di ricorso con il quale vengono denunciati violazione di legge e vizio della motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al complessivo trattamento sanzionatorio. La sentenza impugnata, nel rispetto dei principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio con l'estrema gravità dei reati, quale desumibile dalla loro natura, modalità di realizzazione, reiterazione e con l'intensità del dolo sotteso alla condotta illecita,con il comportamento susseguente al reato, espressivo dell'assenza di qualsiasi forma di resipiscenza. Nella sentenza è stato fatto un corretto richiamo, alla stregua di detti parametri, anche alla rilevanza della accertata partecipazione del IV all'associazione a delinquere che rende più grave la sua condotta. 95 44. Come osservato è, invece, fondato per le ragioni già sopra esposte il terzo motivo di ricorso sulla prescrizione del capo A) - prima tranche. Conseguentemente, in accoglimento del motivo sulla prescrizione del reato associativo, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di IV AN, con rideterminazione della pena per le residue imputazioni in anni cinque e mesi dieci di reclusione, attraverso la eliminazione della frazione di pena irrogata per detto reato pari a mesi due di reclusione, alla stregua del nuovo computo operato dalla Corte di appello che ha determinato in mesi due gli aumenti di pena per ciascuno dei sei reati-satellite e non in tre mesi ciascuno, avendo corretto l'errore del primo giudice che aveva fissato in tre mesi gli aumenti senza considerare che avrebbe dovuto applicare una pena complessiva maggiore 18 - mesi - ove avesse conteggiato tutti i reati in aumento che erano sei e non quattro. Per il resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 45) Il ricorso di TE ZO è inammissibile. I primi due motivi sono relativi a questioni già esaminate, afferenti l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per violazione dell'art. 270 cod.proc.pen, la nullità del decreto di giudizio immediato per l'errata indicazione del termine di sette giorni per la richiesta dei riti alternativi, mentre il terzo motivo investe la nozione di atto giudiziario richiesto per l'integrazione della fattispecie di reato di cui all'art. 319-ter cod. pen., rispetto alla quale, anche per la estrema genericità delle doglianze, è sufficiente richiamare quanto esposto al par. 5 del considerato in diritto. Inammissibile per manifesta infondatezza è la questione dedotta nel quarto motivo per violazione del divieto di reformatio in pejus. Con la sentenza impugnata è stata riconosciuta la continuazione con i reati già giudicati con la sentenza n.8820/2020 emessa all'esito di giudizio abbreviato, irrevocabile dal 26/10/21, con rideterminazione della pena complessiva finale in anni sei e mesi sette di reclusione. Nel presente giudizio era stata determinata in primo grado la pena finale di anni quattro e mesi nove per i reati sub AD) - vicenda OP MM - AE) - vicenda AN IR seconda tranche (così determinata: p.b. anni quattro- aumentata di mesi tre per ogni reato in continuazione). Nella sentenza impugnata, dopo aver rettificato l'errore di calcolo in cui era incorso il primo giudice nel determinare un aumento per continuazione per due reati anziché per l'unico reato accertato, è stato operato il seguente calcolo: p.b. anni quattro per il reato più grave di cui al capo AD, aumentato di tre mesi per 96 capo AE, con ulteriore aumento per la continuazione per il capo Q prima ipotesi pari ad un anno e mesi quattro (anni due, ridotti di 1/3 per il rito) e di un ulteriore aumento di un anno (anni 1 e mesi 6, ridotti di 1/3 per rito). Nella sentenza 8828/20 del 17/12/2020 risulta essere stato operato il calcolo seguente: anni tre di reclusione per il reato più grave 319-ter cod.pen. di cui al capo Q, aumentata per la continuazione ad anni 6 per la continuazione interna sempre al capo Q, diminuita per il rito ad anni quattro. Sulla base degli atti disponibili si evince, pertanto, che la Corte di appello ha applicato la continuazione con i reati oggetto di precedente giudicato, con riguardo alla sentenza irrevocabile recante il n. 8828/2020 che in sede di giudizio di rinvio, ha rideterminato la pena per le imputazioni ascritte al ricorrente a seguito dell'annullamento parziale della sentenza di condanna emessa sempre dalla Corte di Appello di PO in data 21/10/2016 da parte della Corte di Cassazione con sentenza del 21/02/2018. La doglianza del ricorrente secondo cui la sentenza predetta sarebbe stata una sentenza di assoluzione non tiene conto che detta sentenza, rispetto alla quale soltanto era stata avanzata dalla stessa parte la richiesta di applicare la continuazione dei reati, riguardava anche le due residue ipotesi ascritte sub capo Q, rispetto alle quali è stata operata la rideterminazione della pena, con sentenza divenuta definitiva e che non risulta essere stata impugnata. Quindi, correttamente nella sentenza qui impugnata l'applicazione della continuazione è stata disposta sulla base di questa unica sentenza rispetto alla quale soltanto era stata la difesa ad avanzare la relativa richiesta. Pertanto, gli eventuali errori di computo della pena operati in quella sentenza non possono essere oggetto di censura in questa sede, pur rilevandosi che vi erano altre imputazioni ascritte nel procedimento definito con giudizio abbreviato, rispetto alle quali non risulterebbe essere stata irrogata alcuna pena (capi: AV - art. 318-321, C1 art. 319-ter cod.pen., A1 -art. 326 cod. pen., B1-art. 615-ter - cod. pen.). Con riferimento, pertanto, alla determinazione della pena in continuazione, alcuna violazione del divieto di reformatio in pejus è ravvisabile, essendo stata irrogata una pena comunque inferiore a quella complessivamente irrogata nella sentenza presa in esame (già definitiva emessa nel giudizio abbreviato), e neppure essendo stata irrogata per i reati giudicati nel presente procedimento una pena più elevata di quella irrogata nella sentenza di primo grado. Non è poi possibile in questa sede neppure sindacare la diversa entità degli aumenti di pena operati per la continuazione rispetto ai reati separatamente giudicati, non essendo vincolante per la Corte di appello, il parametro di mesi tre per ciascun aumento in continuazione adottato dal Tribunale per le imputazioni 97 giudicate nel presente procedimento, che è stato mantenuto inalterato solo per la determinazione dell'aumento relativo al capo di imputazione di detto procedimento (capo AE), e valendo per gli altri reati, oggetto del separato giudizio, soltanto il limite del cumulo materiale delle pene richiamato dall'art. 81 comma 3, cod. pen. che non è stato superato. Manifestamente infondato è anche il quinto motivo poiché il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato giustificato non già in ragione della duplicazione dei processi, non dipesa evidentemente dall'imputato, ma dalla reiterazione delle condotte illecite ritenute espressione di una consuetudine esecrabile, indice non illogico di una maggiore riprovevolezza del suo comportamento. 46. Il ricorso di IA TA è inammissibile. Si tratta di un'unica imputazione, contestata in concorso con IV e Di EG, per la vicenda legata al procedimento penale per reati di abuso edilizio nei confronti di ON TA, deceduto, e della moglie di nazionalità tedesca, che IV si era impegnato a tenere sotto vigilanza per bloccarne l'iter processuale in accordo con l'avv. Di EG ed i coimputati separatamente giudicati, RA e AD. Nella vicenda è stata ritenuta coinvolta anche la ricorrente, perché dopo la morte del padre è stata lei che si è adoperata per mantenere fede agli accordi già presi con il cancelliere IV, rendendosi disponibile a versare il denaro richiestole. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il termine di prescrizione non può essere fatto decorrere dall'accordo corruttivo intervenuto verosimilmente con l'arrivo del fascicolo presso la Corte di appello entro l'anno 2010, considerato che TA IA è subentrata in una fase successiva, che non può essere considerata un post factum come addotto dalla ricorrente, tenuto conto di quanto già in precedenza osservato sul momento consumativo del delitto di corruzione, che si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione dell'utilità, sicchè quando alla promessa segua l'effettiva dazione del denaro, il termine di prescrizione decorrere da tale momento TA IA-come chiarito a pag. 146 della sentenza di appello - è la persona che risulta personalmente coinvolta nell'accordo emerso dalle intercettazioni del 2 maggio 2012 per il pagamento della somma che si assume essere (di 350 o di 3.500) corrispondente alla cifra "3,5" annotata sull'agenda rinvenuta al coimputato RA in corrispondenza della data del 7 maggio che 98 è il giorno dell'accordo corruttivo che investe la fase successiva al monitoraggio del fascicolo durante il suo primo stazionamento presso l'ufficio centrale del REGE. 47. Prescindendo dal secondo motivo che investe la questione già esaminata dell'inutilizzabilità delle intercettazioni, deve rilevarsi la inammissibilità per manifesta infondatezza delle censure articolate nel terzo motivo con riguardo alla valutazione della prova indiziaria in ordine all'individuazione del pubblico ufficiale, dell'atto oggetto del mercimonio, della prova dell'accordo corruttivo .e dell'identificazione dell'imputata quale parte dell'accordo. I motivi di ricorso, che ripropongono le stesse doglianze formulate in sede di appello, non incidono positivamente sul percorso argomentativo della sentenza in verifica, per evidenziarne eventuali vizi di contraddittorietà o di manifesta illogicità, con l'effetto che la decisione resiste alle censure mossele e non ne viene indebolita la valenza dimostrativa. Innanzitutto va osservato che la valutazione della gravità indiziaria operata in sede cautelare con l'ordinanza di rigetto si riferisce ad altre differenti vicende rispetto alle quali non vi è possibilità di fare un raffronto per il diverso compendio probatorio. È sufficiente, poi, evidenziare (vedi pag. 58 dell'ordinanza allegata al ricorso) che sono stati esclusi i gravi indizi rispetto ai procedimenti che non risultavano tra quelli menzionati nell'agenda rinvenuta a casa del cancelliere IV, mentre nel caso in esame tale riscontro risulta sussistere (vedi pag. 147 della sentenza di appello in cui si dà atto del rinvenimento a casa di IV di appunti relativi al procedimento di TA ON sia nell'agenda del 2010 che nell'agenda del 2011). Quanto alla identificazione di TA IA, nella sentenza di appello (vedi pag. 148) è stato evidenziato come il suo coinvolgimento emerga chiaramente dalle intercettazioni telefoniche del 2 maggio 2012 e dei giorni seguenti, da cui risulta che l'avv. Di EG la convoca nel proprio studio dopo averla chiamata per nome ("IA") su una diversa linea telefonica, mentre è in linea con il complice RA (già condannato con sentenza definitiva per questo fatto) che gli chiede conferma se può attivarsi per TA, così da non potersi dubitare che sia lei e non la madre - dal difficile ed impronunciabile cognome tedesco ad essere la persona implicata nella vicenda corruttiva. 48. Manifestamente infondato è, infine, anche il quarto motivo in relazione al trattamento sanzionatorio per violazione del divieto di reformatio in peius e illogicità della motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione. 99 La Corte di merito ha confermato la pena del primo giudice e colmato adeguatamente la lacuna della motivazione della sentenza di primo grado che non aveva fornito una spiegazione del calcolo della pena. Essendo la pena rimasta immutata nessuna riforma in senso peggiorativo della decisione del primo giudice è ravvisabile nella fattispecie. Le altre considerazioni sulle ragioni dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in misura inferiore alla massima riduzione consentita non possono essere ritenute illogiche ma appaiono coerenti con la ravvisata assenza di elementi favorevoli tali da giustificarne una piena rilevanza ai fini della riduzione della pena in misura non eccedente un terzo, avendo la Corte di appello ritenuto adeguata e commisurata alla gravità del fatto la stessa pena stabilita nella sentenza di primo grado, nè potendola aumentare in assenza di appello del pubblico ministero. In conclusione, per quanto esposto ai paragrafo n. 30 del considerato in diritto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di IM ARno, NE CE e IV AN limitatamente al capo A) perché il reato è estinto per prescrizione, conseguentemente, il trattamento sanzionatorio deve essere ridederminato per le residue imputazioni nei confronti di IM ARno in anni nove e mesi tre di reclusione, nei confronti di NE CE in anni sei e mesi nove di reclusione e nei confronti di IV AN in anni cinque e mesi dieci di reclusione. Per quanto esposto al paragrafo n. 11 del considerato in diritto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di TT AR, Di EG AN e MA CA, limitatamente al capo S), seconda tranche, perché il fatto non sussiste, conseguentemente, la pena deve essere rideterminata per le residue imputazioni nei confronti di TT AR in anni quattro e mesi nove di reclusione e nei confronti di Di EG AN in anni sei e mesi nove di reclusione. I ricorsi di IM ARno, NE CE e IV AN TT AR, Di EG AN devono essere dichiarati inammissibili nel resto. Tutti gli altri ricorsi di AN IR, MB EL, AS FA, TE EN, ST NA AR, LL RO, CC TA, DE UD CE, IT AN, ER IN, RE NC, DA AL, MP EP, CE IO, TT NN, AN AR, ZO TE e TA IA, devono essere dichiarati inammissibili, ed i predetti ricorrenti a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. vanno condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. 100
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IM ARno, NE CE e IV AN limitatamente al capo A) perché il reato è estinto per prescrizione, dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Ridetermina la pena per le residue imputazioni nei confronti di: IM ARno in anni nove e mesi tre di reclusione;
NE CE in anni sei e mesi nove di reclusione;
IV AN in anni cinque e mesi dieci di reclusione. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di TT AR, Di EG AN e MA CA, limitatamente al capo S), seconda tranche, perché il fatto non sussiste. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di TT e Di EG. Ridetermina la pena per le residue imputazioni nei confronti di TT AR in anni quattro e mesi nove di reclusione e nei confronti di Di EG AN in anni sei e mesi nove di reclusione. Dichiara inammissibili i ricorsi di AN IR, MB EL, AS FA, TE EN, ST NA AR, LL RO, CC TA, DE UD CE, IT AN, ER IN, RE NC, DA AL, MP EP, CE IO, TT NN, AN AR, ZO TE e TA IA, che condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno 16 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Riccardo SO NA Petruzzellis Nunothe ми Depositato in Cancelleria M DICA 0 2 MAR 2823 E R P oggi, U S IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO pina Cirimete 101