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Sentenza 14 settembre 2023
Sentenza 14 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/09/2023, n. 37504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37504 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DEUA TO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/11/2022 del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
sentite le conclusioni dell'AVV. GEN. PASQUALE FIMIANI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito l'avv. GIUSEPPE ALVARO, anche in sostituzione dell'avv. MIRNA RASCHI del foro di REGGIO CALABRIA in difesa del ricorrente, che ha cihesto l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37504 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 30/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giu- dice del riesame, ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. da ELUA RE avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Reggio Cala- bria del 24 settembre 2022 di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 1, 2, 8, 9, 10, 11 e 14). La vicenda criminosa in esame costituisce la risultante di un'attività di indagine - compendiata nell'informativa di P.G. della Guardia di Finanza - G.I.C.O. - Sez. G.O.A. di Reggio Calabria del 17 febbraio 2022 - che ha portato in luce l'esistenza, nel territorio interessato, di un gruppo criminale articolato su più livelli, dotato di elevatissime disponibilità finanziarie, dedito alla commissione di più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e, in particolare, al reperimento ed acquisto all'estero, all'importazione e al trasporto in Italia, attraverso le navi cargo in arrivo al porto di Gioia Tauro, nonché alla commercializzazione, di ingenti quantitativi di cocaina, individuando i componenti delle squadre - ossia gruppi organizzati di portuali infedeli - deputate all'esfiltrazione della droga giunta dall'America latina, occultata all'interno dei container riposti sulle navi cargo in transhipment al porto gioiese, so- stanza poi portata fuori dalla zona portuale e consegnata alle diverse organizzazioni criminali committenti. In ordine all'eccezione preliminare di inutilizzabilità delle chat Sky ECC, il Tribu- nale del riesame ha osservato che il compendio indiziario era costituito in gran parte dalle comunicazioni intercorse tra gli indagati tramite il sistema informatico di comu- nicazione criptato "Sky ECC". Sky ECC consente lo scambio di conversazioni, utilizzando i c.d. criptofonini, smartphone opportunamente modificati nel software, con l'unico scopo di garantire l'inviolabilità poiché il relativo sistema operativo è caratterizzato da particolari requi- siti di sicurezza, tra cui la disabilitazione della localizzazione GPS, dei servizi Google, del Bluetooth, della fotocamera, blocco di ogni altro servizio che possa generare un rischio di intercettazione o localizzazione. Le chiamate possono avvenire solo in mo- dalità VOIP, quindi senza l'uso della rete GSM, ma con applicazioni proprietarie e crittografate. Attraverso una specifica applicazione fornita dal gestore del servizio, le telefonate e le chat intercorse tra due criptofonini - appartenenti alla stessa rete - c.t.y sono crittografate, con sistemi di cifratura a più livelli [crittografia Diffie-Hellman, a curve ellittiche (ECC), PGP (Pretty Good Privacy), ecc]. Detti apparati, che potrebbero funzionare anche senza SIM, utilizzando esclusivamente una rete Wi-Fi - sono dotati di SIM dedicate, diverse da quelle dei carrier tradizionali. Una caratteristica essenziale di questi dispositivi è la presenza - necessaria - di un'infrastruttura di server messa 3 a disposizione dal fornitore del servizio a fronte del pagamento di un canone. Tali dispositivi sono anche dotati di una funzione che consente la cancellazione totale del sistema cifrato e che può essere attivata direttamente sullo Smartphone oppure da remoto, utilizzando la rete di server a cui questi dispositivi si appoggiano. Detti dispositivi sono risultati attivi sino al mese di marzo 2021, in concomitanza con la diffusione della notizia della violazione della piattaforma Sky ECC da parte delle law enforcement agencies. Infatti, a seguito dell'azione condotta da una squadra investigativa costituita dalle competenti autorità francesi, belghe ed olandesi, si era riusciti ad accedere al sistema criptato Sky ECC;
le indagini avevano poi consentito di acquisire ed analiz- zare milioni di messaggi scambiati tra membri di organizzazioni criminali operanti in diversi Paesi UE, attraverso dispositivi caratterizzati da questo sistema di protezione. Ora, nel corso delle indagini preliminari relative al presente procedimento, la P.G., grazie all'incrocio di dati - provenienti in particolare dall'analisi del traffico tele- fonico storico delle celle abitualmente agganciate dalle utenze "ufficiali" in uso agli indagati - individuava i PIN collegati alla piattaforma Sky ECC utilizzati dagli indagati sino al mese di marzo 2021, epoca nella quale si diffondeva la notizia della violazione del relativo server. Pertanto, la Procura, attraverso l'emissione di specifici O.I.E. (tutti versati in atti, ivi incluso il n. 44/2021 relativo al PIN in uso al ricorrente) chiedeva all'autorità giu- diziaria di Parigi la trasmissione dei messaggi decifrati riferibili alle comunicazioni di interesse, già avvenute e conservate all'interno del relativo server. L'Autorità fran- cese dunque trasmetteva su CD i fíles integrali, estratti dal server e decriptati, delle comunicazioni riferibili allo specifico PIN oggetto di richiesta e in atti risulta versata la copia di detti files. La messaggistica non era stata acquisita mediante operazioni di intercettazioni di comunicazioni telematiche ma attraverso la richiesta ad uno Stato estero, la Fran- cia, con ordine di indagine europeo, di trasmettere, previa decriptazione, messaggi di comunicazioni già avvenute e conservati presso il server della società che gestisce il servizio di messaggistica ed acquisiti nell'osservanza dell'ordinamento interno fran- cese. Le richieste della Procura concernevano l'acquisizione di esiti di attività di inda- gine già svolte dall'autorità straniera nel corso di autonome investigazioni e nel ri- spetto della sua legislazione;
non riguardavano la captazione e la registrazione del messaggio cifrato in tempo reale, ossia mentre lo stesso è in transito dall'apparecchio del mittente a quello del destinatario, che viaggia attraverso reti internet messe a disposizione in ogni paese da gestori di servizi telematici e che, lungo tale tragitto, transita di regola da un server, non necessariamente collocato nel paese o in uno dei paesi nei quali si trovano fisicamente i soggetti che stanno comunicando tra loro. 4 Pertanto, si verte in una ipotesi di documentazione a posteriori dei flussi telefonici. Gli O.E.I. avevano avuto ad oggetto la trasmissione di comunicazioni già pervenute ai relativi destinatari e memorizzate nel server allocato in Francia. Quanto alla natura giuridica, il mezzo di prova in argomento va ricondotto nell'al- veo dell'art. 234 bis cod. proc. pen., secondo cui è sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare, atteso che l'acquisizione ha riguardato non un documento cartaceo o analogico, ma un docu- mento inteso come rappresentazione comunicativa incorporata in una base materiale con un metodo digitale ovvero dati informatici il cui contenuto comunicativo è reso intellegibile tramite l'apposito algoritmo che ha decriptato il contenuto di stringhe redatte secondo il metodo binario. Ciò posto, va ribadito il principio di diritto, già espresso in tema di rogatoria internazionale, secondo cui trovano applicazione, per il principio locus regit actum e in conformità ai canoni di diritto internazionale della prevalenza della lex loci sulla lex fori, le norme dello Stato in cui l'atto viene compiuto e non quelle del codice di rito del Paese richiedente che disciplinano il processo: la prova non può essere in contra- sto coi principi fondamentali e inderogabili dell'ordinamento giuridico italiano e, quindi, con l'inviolabile diritto di difesa;
le concrete modalità di assistenza difensiva sono regolate, per la prevalenza della lex /oci, dalla legge dello Stato in cui viene compiuto l'atto; l'utilizzo degli atti trasmessi dalle autorità giudiziarie straniere non è condizionata all'accertamento, da parte del giudice italiano, della loro regolarità vi- gendo una presunzione di legittimità dell'attività svolta, spettando al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità riscontrate coi principi inderogabili dell'ordinamento interno. Proprio in tema di valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'adozione di provvedimenti di cautela personale nella fase delle indagini preliminari, era stata affermata "l'utilizzabilità della documentazione di atti compiuti autonomamente da autorità straniere in un diverso procedimento penale all'estero, anche al di fuori dei limiti stabiliti per la loro utilizzabilità dagli artt. 238 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen., con il solo limite che tale attività non sia in contrasto con norme inderogabili e principi fondamentali, i quali, però, non si identi- ficano necessariamente con il complesso delle regole dettate dal nostro codice di rito, spettando inoltre a chi eccepisca tale incompatibilità l'onere di dare la prova di tale incompatibilità", nonché ribadito il principio che è precluso all'autorità richiedente un vaglio in ordine alla legittimità delle modalità di esecuzione dell'atto rogatoriale, qua- lora non sia stata indicata alcuna specifica formalità nella richiesta di assistenza giu- diziaria, ed a maggior ragione quando l'atto di indagine sia stato svolto in precedenza, nel corso di autonome investigazioni intraprese dallo Stato estero, fermo restando 5 che tale atto, una volta introdotto nel procedimento italiano a seguito di relazioni rogatoriali, e quindi utilizzabile, sarà poi sottoposto a tutte le regole processuali e sostanziali proprie dell'ordinamento italiano, in particolare quanto alla valutazione da parte del giudice del compendio delle acquisizioni documentali ed investigative ed alle possibilità di esercitare le prerogative difensive di tutela da parte dell'indagato. L'algoritmo - che consente di rendere criptati i messaggi che solo attraverso la decriptazione possono essere resi intellegibili - non altera in alcun modo il contenuto del dato, evenienza che il ricorrente, deducendo un'omessa diretta verifica, solo astrattamente ipotizza;
in base alla scienza informatica, in assenza dell'algoritmo necessario alla decodificazione è impossibile ottenere un testo intellegibile con con- tenuto in lingua italiana difforme dal reale, potendosi al più avere, se del caso, una sequenza alfanumerica o simbolica (come avviene con l'utilizzo del codice Hash o altri similari) priva di alcun senso, analogamente a quanto avviene in ipotesi di flussi che inviano immagini criptate. Peraltro, sul punto, il Tribunale del riesame ha valorizzato quanto emerso dalla consulenza tecnica depositata in atti dal P.M. nel corso delle precedenti udienze re- lative alle impugnazioni promosse dagli altri indagati e le cui conclusioni erano state altresì allegate dalla difesa nel presente procedimento, redatta dal dr. Sergio Civino, su incarico della Procura della Repubblica di Roma. Il consulente, confermando che si trattasse di attività di mera acquisizione e non di intercettazione, chiariva che per le chat in questione erano state utilizzate le chiavi di cifratura unitamente ad un algoritmo predisposto, per decifrarne il contenuto. Quindi, non era avvenuta una vio- lazione diretta della cifratura e non era stato pregiudicato il corretto ed esatto risul- tato di decriptazione della messaggistica. Trattasi di atti investigativi assunti dall'autorità giudiziaria estera nel corso di autonome investigazioni dalla stessa intraprese per i quali vige la presunzione di le- gittimità dell'attività svolta, fermo restando che tali atti, una volta introdotti nel pro- cedimento italiano, e quindi utilizzabili, debbano essere sottoposti a tutte le regole processuali e sostanziali proprie del nostro ordinamento, in particolare quanto alla valutazione da parte del giudice del compendio delle acquisizioni documentali ed in- vestigative ed alle possibilità di esercitare le prerogative difensive di tutela da parte dell'indagato. In definitiva, secondo i giudici della cautela non era stato violato il principio del contraddittorio e le chat Sky ECC acquisite dalla Procura e versate in atti erano legit- timamente utilizzabili. Il Tribunale del riesame ha poi ritenuto correttamente configurate le circostanze aggravanti della transnazionalità (art. 61 bis cod. pen.) e dell'agevolazione mafiosa 6 (art. 416 bis.1 cod. pen.), rilevando in ogni caso l'insussistenza di un interesse con- creto ed attuale a ricorrere, non riverberandosi la loro eventuale esclusione sulle esigenze cautelari. Ha poi rilevato che , che l'aggravante in questione non riverbera alcun effetto sul piano cautelare, atteso che, in ragione delle imputazioni provvisorie mosse al ricor- rente (art. 74, TU Stup.; artt. 73-80 TU Stup.), il termine massimo di fase, ex art. 303, comma primo, lett. a), n. 3, cod proc. pen., per quanto concerne le indagini preliminari, è comunque di un anno, con la conseguenza, pertanto, che difetta nel caso in esame un interesse concreto ed attuale. Il Tribunale del riesame ha poi ritenuti sussistenti le esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. a) e c), cod. proc. pen. e l'impossibilità di soddisfarle mediante gli arresti domiciliari. 2. Il ELUA, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, proponendo quattro motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 234 bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riferi- mento all'inutilizzabilità dei contenuti delle chat scambiate tramite il sistema di Sky ECC. Si deduce l'inutilizzabilità delle comunicazioni (che sarebbero intercorse tra gli indagati mediante il sistema criptato Sky ECC), non essendo note e verificabili le loro modalità di acquisizione e decriptazione. Si trattava dei risultati di un'attività compiuta da organi inquirenti esteri, avve- nuta secondo procedure di acquisizione, estrazione e decriptazione ignote, non esa- minabili dalla difesa dell'indagato italiano. L'indagato del procedimento italiano subiva le ricadute e gli effetti probatori di un'attività di indagine che, secondo il Tribunale del riesame, trovava automatico ingresso nel processo italiano in forza di un mero O.E.I. e in ragione di un'inesistente presunzione di legittimità degli atti esteri, che, in concreto e in tal modo, li sottrarrebbe alla dialettica processuale e al controllo delle parti. L'indagato del procedimento penale italiano potrebbe sindacare la legittimità dell'attività di acquisizione, estrazione e decriptazione dei dati ove avvenuta in Italia e su iniziativa degli inquirenti italiani (e nel rispetto delle regole italiane), ma non potrebbe verificare e censurare in ordine ai dati "importati" dall'estero, costituenti il risultato di un'attività di indagine, acquisizione, estrazione e decriptazione, alle quali non aveva partecipato né avrebbe potuto partecipare (perché riguardante altri pro- cedimenti ed altri individui). Il principio del contraddittorio implica che la dialettica procedimentale non si esplichi soltanto relativamente al vaglio del materiale acquisito, ma si estenda alle modalità di acquisizione del predetto materiale. Ciò è funzionale al controllo della 7 legittimità del procedimento acquisitivo, anche nell'ottica delineata dall'art. 191 cod. proc. pen., il quale stabilisce l'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, proiettando i propri effetti anche nello specifico contesto del procedimento incidentale de libertate, a condizione, naturalmente, che, come nel caso di specie, risulti l'effettiva incidenza dell'elemento dimostrativo in disamina sul convincimento del giudice. La necessità di valutare le modalità di acquisizione del materiale rimane indero- gabile e indefettibile in ogni caso, per cui il Tribunale del riesame non coglie nel segno laddove introduce (e prova a valorizzare) una distinzione tra acquisizione mediante organo di P.G. ed acquisizione diretta dall'A.G. estera. Le esigenze costituzionali, in- fatti, non cambiano. Il diritto di difesa non si atteggia diversamente e le regole del contraddittorio non mutano a seconda che le chat siano state importate in un modo o nell'altro. Il diritto di difesa e il principio del contraddittorio non possono essere obliterati da una norma che giammai potrebbe consentire l'acquisizione (interna) di dati acqui- siti illegittimamente all'estero. La necessità del sindacato e del controllo sulle moda- lità di acquisizione dei dati, pertanto, rimane non intaccata dall'eventuale applica- zione dell'art. 234 bis cod. proc. pen., al quale il Tribunale del riesame vorrebbe, invece, riconnettere un'efficacia sanante di qualsiasi vizio o illegittimità riguardanti l'acquisizione - estera - del dato informatico da "importare" nel procedimento penale italiano. L'inosservanza dell'art. 234 bis cod. proc. pen. deriva dalla mancanza del con- senso del «titolare». Il Tribunale del riesame forza il concetto di «titolare» dei docu- menti e dei dati, deformandolo e snaturandolo in quello di «possessore» degli stessi. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'erroneo riconoscimento della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa. Si rileva che l'aggravante agevolatrice dell'attività mafiosa prevista dall'art. 416 bis.1 cod. pen. ha natura soggettiva ed è caratterizzata da dolo intenzionale;
nel reato concorsuale si applica al concorrente non animato da tale scopo, che risulti consapevole dell'altrui finalità. Nel caso concreto il Tribunale del riesame non ha chiarito chi sarebbe il partecipe dell'associazione dedita al narcotraffico animato dal dolo intenzionale di agevolare le cosche di 'ndrangheta. Individuato tale soggetto, il Giudice a quo avrebbe dovuto poi illustrare le ragioni per ritenere sussistente il dolo intenzionale del sodale qualificante nonché per ritenere il ELUA non animato dallo scopo agevolativo ma a cono- scenza del dolo intenzionale in capo al concorrente qualificante. La dimostrazione della consapevolezza in capo al ELUA dell'altrui intenzio- nale finalità agevolatrice non poteva ricavarsi dalla conversazione intercorsa tra Va- lente ZA e LL ER del 12 novembre 2020, alla quale il ELUA 8 non partecipava. Né v'era prova che i contenuti di quella conversazione gli fossero stati riferiti da altri. Nella conversazione, inoltre, la sua persona non era menzionata. Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale del riesame, sussisteva un in- teresse del ELUA ad ottenere l'esclusione della predetta aggravante, in quanto le impugnazioni cautelari non perseguono la sola finalità di ridurre il termine massimo di fase delle misure né mirano soltanto a escludere la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. L'esclusione della gravità indiziaria relativa alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod.. pen., piuttosto, produce indubbi vantaggi per il soggetto attinto dalla misura cautelare del fatto, attenua le esigenze cautelari (so- prattutto quelle connesse al pericolo di reiterazione del reato), declassifica il regime carcerario da alta a media sicurezza ed incide sulla futura scelta del rito di celebra- zione del processo. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla circostanza aggravante della transnazionalità del reato. Si osserva che, nonostante la portata interamente devolutiva della richiesta di riesame (anche nel merito) e pur a fronte della specifica censura esposta dai difensori all'udienza camerale di trattazione del gravame, il Tribunale non ha rivalutato la gra- vità indiziaria relativamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 bis cod. pen. (transnazionalità del reato). La speciale aggravante prevista dall'art. 4 I. 16 marzo 2006, n. 146 è applicabile al reato associativo, sempreché il gruppo criminale organizzato non coincida con l'as- sociazione stessa. Ai fini dell'operatività dell'aggravante, alla commissione del reato oggetto di aggravamento deve aver dato il suo contributo un gruppo dedito ad attività criminali a livello internazionale...». Debbono coesistere un gruppo criminale orga- nizzato transnazionale (esterno) e l'associazione, e, ai fini dell'operatività dell'aggra- vante in questione, il primo deve fornire un contributo all'esistenza e all'operatività della seconda. Sul punto, difetta l'indicazione specifica degli stabili appartenenti al (fantomatico) gruppo criminale transnazionale ma non anche dell'associazione dedita al narcotraffico, non potendo coincidere le due entità. 2.4. Violazione degli artt. 274, 275, 275 bis e 284 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Si deduce che il pericolo di reiterazione dei reati deve essere concreto e attuale e che tale valutazione non può atteggiarsi nei termini di una mera potenzialità ipote- tica desunta da circostanze distanti nel tempo o aventi esclusivo riferimento alla gra- vità del reato, ma deve fondarsi su dati concreti ed oggettivi, attinenti al caso di specie, che rendano il pericolo attuale, cioè effettivo nel momento in cui si procede all'applicazione della misura cautelare. Il giudizio deve basarsi su elementi concreti e non meramente congetturali, per i quali sia possibile affermare che l'indagato, verificandosi l'occasione, possa reiterare 9 in futuro, da solo ovvero in concorso, la commissione di condotte criminose che offendono il medesimo bene giuridico per il quale si procede. La necessaria concre- tezza del giudizio impone di considerare tutti gli elementi emersi, tanto che lo stesso, pure considerato il carattere prognostico, va effettuato in termini tali da ancorare la valutazione alla specifica situazione in cui si trova l'indagato al momento in cui viene disposta la misura, così da scongiurare automatismi nell'applicazione delle misure dipendenti dalla mera gravità in astratto del titolo di reato contestato. L'ordinanza impugnata non contiene l'indicazione delle ragioni per ritenere effet- tivo e concreto il pericolo di reiterazione del reato nei confronti del ELUA, incen- surato e immune da carichi pendenti. All'esito dell'arresto per questa causa, il ELUA era stato subito sospeso dallo svolgimento delle sue mansioni di lavoratore portuale (e oggi anche licenziato). I giudici cautelari non hanno indicato come il ELUA, presunto partecipe del soda- lizio con il ruolo (e a causa del ruolo) di lavoratore portuale, avrebbe potuto reiterare il reato ove ristretto presso la sua abitazione, controllato negli spostamenti dal brac- cialetto elettronico, inibito nell'accesso all'area portuale e sospeso sine die dallo svol- gimento dell'attività lavorativa. Il Tribunale del riesame ha illegittimamente escluso la possibilità di concedere al ELUA la misura degli arresti domiciliari con l'ausilio del cd. braccialetto elettro- nico sul presupposto della sua idoneità a scongiurare il pericolo di fuga ma non ad impedire i possibili contatti illeciti dell'indagato con altri soggetti. Le circostanze suindicate erano idonee a vincere la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Il primo motivo di ricorso ha ad oggetto la natura delle chat trasmesse dall'A.G. francese anche ai fini della operatività del protocollo di utilizzabilità interno, rinveni- bile nell'art. 234 bis cod. proc. pen. nonché alla ritenuta titolarità di tali dati in capo al Tribunale di Parigi, che li aveva acquisiti autonomamente nel corso di indagini effettuate in quel Paese. Il P.M. ha agito nell'ambito dei poteri previsti nel Capo I del Titolo III (Procedura attiva) del d.Igs. 21 giugno 2017, n. 108, contenente le norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, re- lativa all'ordine europeo d'indagine penale. Il P.M. non ha richiesto all'autorità giudi- ziaria dell'altro Stato membro UE di procedere a un atto d'indagine, ma ha agito ai sensi dell'art. 45 del decreto citato (Richiesta di documentazione inerente alle tele- l o comunicazioni), ai limitati fini di chiedere la trasmissione di documentazione acqui- sita, non già d'iniziativa dell'autorità richiedente, bensì in possesso di quella richiesta con l'O.E.I. che l'aveva ottenuta in forza di una propria autonoma iniziativa, nel corso di un diversi procedimento pendente in quel Paese. Occorre, inoltre, chiarire la natura dell'ordine di cui si discute. Si tratta, a ben vedere, di uno strumento inteso a implementare le già esistenti forme di cooperazione penale nell'ambito dell'Unione, in coerenza con le linee poste dalla direttiva recepita: esso rientra nella cooperazione giudiziaria in materia penale di cui all'art. 82, paragrafo 1, TFUE, che si fonda sul principio di riconoscimento reci- proco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie. Tale principio, che costituisce la «pietra angolare» della cooperazione giudiziaria in materia penale, è a sua volta fon- dato sulla fiducia reciproca nonché sulla presunzione relativa che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali [CGUE, 11 no- vembre 2021, Gavanozov, in C-852/19, in cui al § 54, la Corte del Lussemburgo ha operato un richiamo alla sentenza 8 dicembre 2020, Staatsanwaltschaft Wien (Ordini di bonifico falsificati), C-584/19, punto 40]. Nell'ambito di un procedimento riguar- dante un ordine europeo di indagine, la garanzia di tali diritti spetta così in primo luogo allo Stato membro di emissione, che si deve presumere rispetti il diritto dell'U- nione e, in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest'ultimo (v., per ana- logia, sentenza del 23 gennaio 2018, Piotrowski, C-367/16, punto 50, richiamata al § 55). La direttiva 2014/41, inoltre, si basa sul principio dell'esecuzione dell'ordine eu- ropeo di indagine. Il suo art. 11, paragrafo 1, lettera f), consente alle autorità di esecuzione di derogare a tale principio, in via eccezionale, a seguito di una valuta- zione caso per caso, qualora sussistano seri motivi per ritenere che l'esecuzione dell'ordine europeo di indagine sarebbe incompatibile con i diritti fondamentali ga- rantiti, in particolare, dalla Carta. Tuttavia, in assenza di qualsiasi mezzo di impu- gnazione nello Stato di emissione, l'applicazione di detta disposizione diventerebbe sistematica. Una tale conseguenza sarebbe contraria, nel contempo, all'impianto ge- nerale della direttiva 2014/41 e al principio di fiducia reciproca (CGUE C-852/19 cit. § 59). Pertanto, la previsione di tale strumento si correla all'esigenza di assicurare un meccanismo efficace, di carattere generale, rispettoso del principio di proporzione (posto dall'undicesimo Considerando della direttiva), a sua volta collegato a quello del reciproco riconoscimento e della fiducia nel rispetto del diritto dell'Unione (di cui al sesto Considerando) da parte degli Stati membri e che, comunque, deve assicurare il rispetto dei diritti fondamentali (dodicesimo Considerando). In tale cornice, si inse- riscono l'art. 2 della direttiva, secondo cui «Gli Stati membri eseguono un OEI in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alla presente direttiva» e 11 l'art. 9, secondo cui «L'autorità di esecuzione riconosce un 0E1, trasmesso confor- memente alle disposizioni della presente direttiva, senza imporre ulteriori formalità e ne assicura l'esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l'atto d'indagine in questione fosse stato disposto da un'autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione ovvero uno dei motivi di rinvio previsti dalla pre- sente direttiva». Pertanto, l'ordine europeo di indagine deve aver ad oggetto una prova acquisibile nello Stato di emissione e deve essere eseguito in conformità a quanto previsto nello Stato di esecuzione per il compimento di un analogo atto di acquisizione probatoria, potendosi peraltro presumere il rispetto di tale disciplina e dei diritti fondamentali, salvo concreta verifica di segno contrario (Sez. 6, n. 48330 del 25/10/2022, Borrelli, Rv. 284027, in motivazione, in fattispecie analoga a quella all'esame). Nel caso all'esame (come, del resto, in quello esaminato dal giudice di legittimità nel precedente testé richiamato), l'ordine europeo di indagine doveva solo dar conto dello specifico oggetto della prova, essendo rimessa allo Stato di esecuzione, con le modalità previste in quell'ordinamento, la concreta acquisizione della prova, da tra- sferire poi allo Stato di emissione. E, nella specie, la richiesta riguardava le chat del sistema Sky ECC, già acquisite dal Tribunal judiciaire de Paris autonomamente e non su richiesta della Procura procedente nel nostro Paese. È altrettanto certo, poi, per quanto efficacemente evidenziato nel provvedimento impugnato, che l'autorità•richie- sta non ha ottenuto quei dati in forza di un'autorizzazione a procedere a intercetta- zioni di flussi in corso (il punto è analiticamente e ampiamente spiegato nell'ordinanza censurata, nella quale si è dato anche atto delle regole processuali interne, attivate dal Tribunale francese, nonché spiegato il riferimento al periodo di "4 mesi" indicato nei provvedimenti giudiziari francesi, indicativo, non già di un'acquisizione di dato dinamico, ma della validità dell'autorizzazione con riferimento ai singoli accessi per l'acquisizione dei dati conservati nel server. Si è trattato di acquisire una prova statica, già presente, non soggetta ad una procedura dinamica di acquisizione. L'Autorità francese, dunque, in questo caso come in quello nella diversa sede esaminato, si è resa garante, in assenza di specifiche deduzioni di segno diverso, del rispetto delle procedure dello Stato di esecuzione (la Francia), avendo il Tribunale del riesame dato atto che dalla documentazione tra- smessa era possibile verificare la modalità di acquisizione e conservazione dei dati da parte dell'Autorità giudiziaria francese. La difesa, invece, muovendo dalla opposta premessa che, nella specie, si sia trattato di attività di intercettazione del flusso di comunicazioni, ha ritenuto che la loro utilizzabilità non deriverebbe dall'art. 234 bis, cod. proc. pen., norma in relazione alla quale, in ogni caso, difetterebbe a suo dire anche il consenso del legittimo titolare 17 che farebbe recedere il requisito della segretezza, ma dalla procedura descritta dagli artt. 266 e ss., cod. proc. pen. Trattasi di interpretazione non condivisibile. La messaggistica esaminata dal Tribunale di Reggio Calabria non costituisce esito di captazione di conversazioni durante il flusso dinamico delle stesse, bensì acquisi- zione di dati informatici direttamente utilizzabili a fini di prova. In tema di mezzi di prova, la messaggistica su "chat" di gruppo su sistema "Sky ECC", acquisita mediante ordine europeo di indagine da autorità giudiziaria straniera che ne ha eseguito la decriptazione, costituisce dato informativo documentale con- servato all'estero, utilizzabile ai sensi dell'art. 234 bis cod. proc. pen., e non flusso comunicativo, non trovando applicazione la disciplina delle intercettazioni di cui agli artt. 266 e 266 bis cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 16347 del 05/04/2023, Papalia, Rv. 284563; in motivazione, la Corte ha chiarito che non rileva se i messaggi siano stati acquisiti dall'autorità giudiziaria straniera ex post o in tempo reale, poiché al mo- mento della richiesta i flussi di comunicazione non erano in atto). In tema di intercettazioni della messaggistica scambiata con sistema cifrato "Sky Ecc" e "Encrochat", la decriptazione delle conversazioni e delle comunicazioni è atti- vità distinta dalla captazione, tale che il dato informatico in chiaro, ottenuto dalla trasformazione delle "stringhe" in contenuti intellegibili tramite l'apposito algoritmo messo a disposizione dalla società titolare del sistema operativo, è acquisibile a sensi dell'art. 234 bis cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, Calde- ron, Rv. 2839981, inerente a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima, a fini cautelari, l'utilizzazione di "chat" su sistema "Sky Ecc", acquisite mediante ordine europeo di indagine da autorità estera che ne aveva eseguito la decriptazione, quali rappresentazioni comunicative incorporate in una base materiale con un metodo di- gitale). In altre decisioni di questa Corte si è rinvenuta la norma interna di riferimento, alla stregua della quale verificare l'esistenza del potere di procedere con l'ordine eu- ropeo di indagine, proprio nell'art. 234 bis, tit. (introdotto dall'art. 2, c. 1 bis, del d. I. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazione, nella I. 17 aprile 2015, n. 43), a mente del quale «È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati infor- matici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo con- senso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare», affermandosi che la norma è ap- plicabile ai casi come quello all'esame della stante la natura del documento (come sopra chiarita), ritenendo che il consenso all'acquisizione da parte del "legittimo tito- lare" di quei documenti o dati conservati all'estero, deve intendersi come consenso che proviene dal soggetto che di quei documenti o di quei dati poteva disporre: re- quisito in presenza del quale (in alternativa all'ipotesi di documento di pubblico do- minio) è pienamente legittimo il compimento di un'attività di acquisizione diretta di 13 documentazione all'estero e che, invece, se assente, avrebbe reso necessaria l'atti- vazione di procedure di cooperazione giudiziaria internazionale (Sez. 6, n. 18907 del 20/4/2021, Civale, non massimata sul punto). In realtà, come visto, l'infondatezza della doglianza si coglie già in relazione alla ritenuta natura dei dati acquisiti ed è rispetto ad essa che va verificata, ai fini della successiva utilizzabilità nel presente procedimento, la legittimità della loro appren- sione con lo strumento azionato (nella specie, l'ordine di indagine emesso dal pub- blico ministero). Il dato acquisito è pienamente utilizzabile anche sotto tale profilo. Nella specie, i dati non sono stati richiesti a un detentore privato (per esempio, la SKY GLOBAL che gestiva, prima della sua violazione da parte di polizie straniere, la piattaforma della quale si discute), ma ad un'autorità giudiziaria che, nell'ambito di un diverso e autonomo procedimento, li aveva acquisiti dal server ove i dati stessi erano stati immagazzinati nell'ambito di altra indagine, avente ad oggetto proprio la violazione di quella piattaforma (resa pubblica nel marzo del 2021). Rispetto a tale ricostruzione, pertanto, pare del tutto improprio parlare di consenso, dovendosi piut- tosto verificare se, rispetto alla norma interna, chi ha trasmesso i dati ne potesse legittimamente disporne. La risposta non può che essere positiva, sempre nei limiti del vaglio di coerenza coi principi fondamentali del nostro ordinamento, poiché l'atti- vità di acquisizione si è addirittura svolta sotto la direzione di un giudice (il Tribunale di Parigi). La censura difensiva, inoltre, non coglie nel segno anche sotto altro, assorbente profilo: la difesa, infatti, non ha affermato che dal mancato consenso della società di gestione del server sia derivata la violazione di una norma inderogabile o di un prin- cipio fondamentale del nostro ordinamento, né poteva farlo, dal momento che, quella richiamata, è norma processuale interna, che non si identifica necessariamente coi principi fondamentali del nostro ordinamento (sul punto Sez. 5, n. 45002 del 13/7/2016, Crupi, Rv. 268457). E' irrilevante, pertanto, stabilire se quei dati siano stati acquisiti dalla magistra- tura francese ex post o in tempo reale (quindi come "dati freddi" o come "flussi di comunicazioni"). Infatti, quando la magistratura italiana chiese di ottenere quei dati e (a maggior ragione) quando quei dati le furono trasmessi, i flussi di comunicazione non erano più in corso. La situazione non era dissimile, dunque, da quella che si verifica quando viene acquisito ex post un flusso di comunicazioni, scritte o per im- magini, memorizzato sulla memoria di un apparecchio telefonico. In questi casi, la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che la disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. non possa trovare applicazione essendo destinata ad operare solo con riferimento a flussi di comunicazioni in atto (Sez. 5, n. 1822 del 21/11/2017, Parodi, 14 Rv. 272319; Sez. 3, n. 29426 del 16/4/2019, Moliterno, Rv. 276358; Sez. 6, n.22417 del 16/3/2022, Sgronno, Rv. 283319). Con la doglianza (con la quale, con ogni evidenza, si è inteso prospettare in ter- mini meramente ipotetici un problema di impossibilità di verificare la corrispondenza del dato originale con quello trasmesso) si è introdotto il tema della mancata cono- scenza dell'algoritmo utilizzato per la decriptazione della messaggistica acquisita e, in genere, della violazione delle prerogative difensive sul controllo di correttezza delle procedure utilizzate dall'A.G. francese. La censura non coglie nel segno, perché confonde il tema della genuinità del dato decrittato con quello della garanzia di integrità della catena di custodia. Sotto il primo profilo, pare opportuno ribadire che l'attività di acquisizione di dati in giacenza (defi- niti freddi) o l'intercettazione di dati telematici in transito permette l'acquisizione, qualora il messaggio telematico sia criptato mediante un impiego di un algoritmo o di una chiave di cifratura e trasformato in un mero dato informatico, di una stringa informatica composta da un codice binario. In questo caso, l'intelligibilità del mes- saggio è subordinata all'attività di decriptazione che presuppone la disponibilità dell'algoritmo che consente di trasformare il codice binario in un contenuto dimostra- tivo, ma ogni messaggio cifrato è inscindibilmente accoppiato alla sua chiave di ci- fratura, sicché la sola chiave esatta produrrà una decifratura corretta, dovendosi escludere che possa decifrarne una parte corretta e una non corretta;
né vi sono possibilità che una chiave errata possa decrittare il contenuto, anche parziale, del codice umano contenuto (Sez. 1, n. 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, Calderon, Rv. 283998, non nnassimata sul punto;
Sez. 1, n. 6363 del 13/10/2022, Minichino, non massimata). Del tutto pertinente, pertanto, è il rinvio operato dal Tribunale ai principi già affermati da questa Corte di legittimità con riferimento alle intercettazioni di flussi comunicativi, essendo già stato chiarito, sia pur con riferimento alla decriptazione della messaggistica con sistema Blackberry (quindi, "pin to pin" e non "end to end", come nella specie) che l'uso dell'algoritmo esclude la possibilità di alterazioni o ma- nipolazioni dei testi captati, in quanto, secondo la scienza informatica, ne consente la fedele riproduzione, salvo l'allegazione di specifici e concreti elementi di segno contrario (Sez. 4, n. 30395 del 21/4/2022, Chianchiano, Rv. 283454; Sez. 6, n. 14395 del 27/1172019, dep. 2020, Testa, Rv. 275534). Trattasi di principi che, senza alcuna contraddittorietà del ragionamento giustificativo che su di essi si fondi, come denunciato a difesa, possono applicarsi al caso all'esame, restando indifferente la distinzione tra messaggistica già acquisita e captazione di flussi di comunicazione. Del resto, proprio in tema di messaggistica scambiata con sistema cifrato "SKY ECC" e "ENCROCHAT", si è affermato che la decriptazione delle conversazioni e delle 15 comunicazioni è attività distinta dalla captazione, tali dati costituendo rappresenta- zioni comunicative incorporate in una base materiale con un metodo digitale, ovvero dati informatici che hanno consentito la intelligibilità del contenuto di stringhe redatte secondo il sistema binario (Sez. 6, n. 18907 del 20/4/2021, Civale, cit., Rv. 281819, in motivazione;
Sez. 1, nn. 6363 e 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, cit.). Le censure difensive si fondano sull'errato presupposto dell'esistenza di un potere di vaglio della legittimità del procedimento di acquisizione della documentazione de quo in capo all'autorità decidente italiana. L'argomento, tuttavia, è smentito dal contesto normativo di riferimento e dalla natura dello strumento investigativo utilizzato. La critica difensiva sconta l'omesso, effettivo confronto con quanto opportunamente precisato dal Tribunale che, in più passaggi della motivazione censurata, ha sottolineato il distinguo rispetto al prece- dente di questa Sezione richiamato dalla difesa (Sez. 4, n. 32915 del 15/07/2022, Lori, non massimata), nel quale era stata scrutinata una questione processuale par- zialmente diversa (concernente sempre la messaggistica acquisita attraverso l'ac- cesso ai servers di SKY-ECC): in quella sede, infatti, la difesa aveva formulato espressa istanza di accesso al pubblico ministero per avere la disponibilità, tra l'altro, anche della "documentazione" (comprensiva dei files) consegnata da un organo di indagine, quale EUROPOL, a seguito dell'accesso ai server di SKY-ECC, con indica- zione delle modalità di acquisizione da parte di Quella polizia. Situazione, dunque, non sovrapponibile a quella in esame, nella quale la Procura di Reggio Calabria ha chiesto la trasmissione di documenti che erano già stati autonomamente acquisiti dal giudice francese. Sempre con riferimento a tale aspetto, deve rilevarsi la correttezza giuridica del ragionamento svolto nell'ordinanza impugnata, laddove si è richiamato il principio generale di presunzione di legittimità delle prove acquisite dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro dell'Unione Europea: l'utilizzazione degli atti trasmessi, infatti, non è condizionata ad un accertamento da parte del giudice italiano concernente la regolarità delle modalità di acquisizione esperite dall'autorità straniera, in quanto vige la presunzione di legittimità dell'attività svolta e spetta al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità lamentate nella fase delle indagini preliminari (Sez. 3, n. 1396 del 12/10/2021, dep. 2022, Torzi;
Sez. 5, n. 1405 del 16/11/2016, dep. 2017, Ruso, Rv. 269015; Sez. 5, n. 45002 del 13/7/2016, Crupi, Rv. 268457, in cui si è ritenuta la utilizzabilità della documentazione di atti compiuti autonomamente da autorità stra- niere in un diverso procedimento penale all'estero - anche al di fuori dei limiti stabiliti dagli artt. 238 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen., con il solo limite che tale attività non sia in contrasto con norme inderogabili e principi fondamentali, i quali, però, non si identificano necessariamente con il complesso delle regole dettate 16 dal nostro codice di rito, spettando inoltre a chi eccepisca tale incompatibilità l'onere di dare la prova di tale incompatibilità, proprio in un caso in cui la richiesta aveva riguardato l'acquisizione di documentazione, come nella specie, e non l'esecuzione, da parte dell'autorità straniera, di un atto di acquisizione probatoria;
Sez. 2, n. 24776 del 18/5/2010, Mutar, Rv. 247750; Sez. 1, n. 21673 del 22/1/2009, Pizzata, Rv. 243796). In tema di misure cautelari personali, i gravi indizi di colpevolezza possono essere desunti da atti di indagine compiuti all'estero, in un diverso procedimento, da Autorità straniere, la cui utilizzabilità è subordinata all'accertamento, da parte del giudice ita- liano, non della loro regolarità ma del rispetto delle norme inderogabili e dei principi fondamentali dell'ordinamento, ferme restando la presunzione di legittimità dell'atti- vità svolta e la competenza del giudice straniero in ordine alla verifica della corret- tezza della procedura e all'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irre- golarità riscontrate. (Sez. 1, n. 19082 del 13/01/2023, Costacurta, Rv. 284440, re- lativa a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l'utilizzazione di "chat" inter- corse sulla piattaforma di comunicazione criptata "Sky Ecc", acquisite mediante or- dine europeo di indagine dall'autorità francese, che ne aveva eseguito la decripta- zione). Pertanto, deve essere ribadito che il diritto straniero è un fatto e spetta a chi eccepisce il difetto di compatibilità delle norme di quell'ordinamento con quelle in- terne dimostrarne il contenuto, e ciò tanto più laddove si tratti, come nel caso di specie, del diritto di un Paese membro dell'Unione Europea (Sez. 4, n. 19216 del 6/11/2019, dep. 2020, Ascone, Rv. 274296, principio affermato in materia di inter- cettazioni, ma ancor più valido nel caso di acquisizione di documentazione). 2. Quanto al secondo e al terzo motivo di ricorso, deve ritenersi preliminare ed assorbente la considerazione - adeguatamente analizzata anche nell'ordinanza im- pugnata - secondo cui, ai fini della valutazione dell'interesse all'annullamento, deve rilevarsi che, stante la configurabilità di un grave quadro indiziario, la legittimità della misura non può ricondursi all'eventuale difetto dei presupposti delle aggravanti di cui agli artt. 416 bis.1 e 61 bis cod. pen., stante l'assenza di ripercussioni sull'an o sul quomodo della cautela (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489; Sez. 3, n. 20891 del 18/6/2020, Piccirillo, Rv. 279508; Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502, relativa a fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso avverso la ritenuta configurabilità delle aggravanti di cui ai commi terzo e quinto dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990) anche quanto alla riduzione dei termini di fase della misura in atto (Sez. 3, n. 36731 del 17/4/2014, Inzerra, Rv. 260256). 17 Nel caso di specie, infatti, è contestato il delitto previsto dall'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rientrante tra quelli previsti nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., per i quali vige, a norma dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la presunzione di esi- stenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura della custodia in carcere e rientrante, altresì, tra quelli di cui all'art. 407 comma 2 lett. a) cod. proc. pen., per i quali sono previsti i termini più elevati in assoluto della durata della cu- stodia cautelare. Pertanto l'eventuale accoglimento del ricorso, con l'eliminazione delle circostanze aggravanti, non produrrebbe alcun concreto effetto sul dispositivo dell'ordinanza im- pugnata. Risulta, quindi, superfluo esaminare gli elementi indicativi della sussistenza delle circostanze aggravanti analizzati dal Tribunale del riesame. 3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso attengono al tema della sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e alla concre- tezza e all'attualità del pericolo di reiterazione del reato. Va premesso che, in tema di misure coercitive, il pericolo di reiterazione del reato, cioè, deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita;
tale valutazione progno- stica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684). Questa Corte (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242; Sez. 2, n. 55216 del 18/09/2018, S., Rv. 274085) è ormai ferma nel ritenere che, in tema di misure cautelari, il requisito dell'attualità del pericolo, previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cau- tela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità rea- lizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale (condizioni di vita, dati ambientali e di contesto). In altri termini, il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta (Sez. 2, n. 47891 del 7/09/2016, Vicini, Rv. 268366; Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016, Draghici, Rv. 267965), poiché la valutazione di attualità cautelare si risolve nella verifica di una congrua e coerente motivazione sulla "attuale", permanente sussistenza dell'esigenza di disporre o tenere ferma la misura cautelare per il pericolo di reiterazione del reato. 18 Dalla valutazione prognostica del giudice della cautela resta dunque estranea la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 2, n. 53645 dell'08/09/2016, Lucà, Rv. 268977), che, invece, deve effettuare un'analisi accurata della fattispecie concreta, dandone, appunto, compiu- tamente atto in motivazione. Siffatto orientamento supera quello minoritario, secondo cui, dopo l'introduzione legislativa di un espresso parametro normativo di attualità, non sarebbe più suffi- ciente, ai fini di apprezzare le esigenze cautelari, ritenere, in termini di certezza o di alta probabilità, che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma sarebbe altresì necessario, anzitutto, prevedere, negli stessi termini di certezza o di alta probabilità, che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per com- piere ulteriori delitti (in tal senso, Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, Ruggerini, Rv. 273674; Sez. 6, n. 24476 del 4/5/2016, Tramannoni, Rv. 266999). E' opportuno peraltro ricordare che l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'am- biente in cui il fatto illecito contestato è maturato (Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785). In ordine alla scelta della misura va premesso che, in tema di misure cautelari personali, l'inadeguatezza degli arresti domiciliari in relazione alle esigenze di pre- venzione di cui all'art. 274, lett. c) cod. proc. pen. può essere ritenuta quando, alla stregua di un giudizio prognostico fondato su elementi specifici inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità dell'indagato, sia possibile prevedere che lo stesso si sottrarrà all'osservanza dell'obbligo di non allontanarsi dal domicilio (Sez. 6, n. 53026 del 06/11/2017, Crupi, Rv. 271686). L'adeguatezza della misura in con- creto applicata, pertanto, va valutata anche con riferimento alla prognosi di sponta- neo adempimento da parte dell'indagato (Sez. 6, n. 53026 del 06/11/2017, Crupi, Rv. 271686; Sez. 3, n. 5121 del 04/12/2013, dep. 2014, Alija, Rv. 258832) ed as- sume particolare rilievo il dato della sua pericolosità (Sez. 6, n. 2852 del 02/10/1998, Lamsadeq, Rv. 211755). L'inadeguatezza degli arresti domiciliari, in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., può, quindi, essere ritenuta quando elementi specifici in relazione alla personalità del soggetto inducano a rite- nere che quest'ultimo possa essere propenso a violare le prescrizioni della cautela impostagli. 19 Tale valutazione va eseguita soppesando, nella loro globalità, sia gli elementi inerenti alla gravità ed alle circostanze del fatto e sia quelli inerenti alla personalità del prevenuto nel senso che la concessione degli arresti domiciliari è preclusa nella misura in cui - sulla base di dati fattuali concreti, anche desumibili da massime di esperienza, e dunque non meramente astratti o congetturali - sia possibile ritenere che l'imputato si sottragga all'osservanza delle prescrizioni attraverso il mancato as- solvimento degli obblighi connessi all'esecuzione della misura cautelare domestica. Pertanto, con specifico riferimento ai criteri di scelta delle misure coercitive cu- stodiali, l'inadeguatezza degli arresti domiciliari, in relazione alle esigenze di preven- zione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. può essere ritenuta sia quando elementi specifici in relazione alla personalità del soggetto inducano a rite- nere che quest'ultimo possa essere propenso a disubbidire all'ordine di non allonta- narsi dal domicilio, in violazione della cautela impostagli, sia quando la gravità del fatto, le motivazioni di esso e la pericolosità dell'indagato depongano nel medesimo senso, ossia per la propensione all'inosservanza delle prescrizioni. Ciò posto, il Tribunale del riesame ha offerto corretta applicazione dei criteri va- lutativi, indicati dalla giurisprudenza di questa Corte, allineandosi ai predetti superiori principi. I giudici della cautela, infatti, hanno illustrato adeguatamente la sussistenza del pericolo concreto ed attuale di inquinamento probatorio di cui all'art. 274, lett. a), cod. proc. pen., derivante dalla necessità di identificare partecipi non ancora identi- ficati e di individuare ulteriori attività poste in essere dagli indagati di traffico di stu- pefacenti, che potrebbe essere frustrato dall'inquinamento delle fonti di prova da parte degli indagati ove lasciati liberi anche alla luce dell'utilizzo da parte degli inda- gati di criptofonini o di radiotrasmittenti, tesi a sfuggire alle attività di intercettazioni. Inoltre, il Tribunale del riesame ha ravvisato la sussistenza delle esigenze caute- lari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., dovendosi desumere il concreto pericolo di reiterazione dei reati dall'allarmante familiarità dello stesso nel commercio di stu- pefacenti, testimoniata dall'appartenenza ad un'associazione finalizzata al traffico in- ternazionale di stupefacenti, composta da soggetti impegnati in forniture dall'estero di stupefacente, nell'organizzazione degli affari, nella ricezione e nel trasporto di droga, nel reperimento delle risorse economiche teleologicamente funzionali a finan- ziarne acquisti, nel compimenti di rilevanti operazioni di narcoimportazione dall'e- stero, non arrestandosi, nel perseguimento del proprio proposito criminoso, nem- meno in occasione dei sequestri o, ancor di più, dei controlli delle forze di polizia, impegnate a perlustrare per giorni il porto di Gioia Tauro. Tali fattori sono stati logicamente ritenuti sintomatici di una radicata scelta di vita delinquenziale, di intensità tale da indurre fondatamente a ritenere che lo stesso non si asterrà per il futuro dall'intraprendere nuovi propositi criminosi ove rimesso in 70 libertà o, comunque, potendo fruire degli spazi di libertà ed autonomia garantiti da misure meno afflittive, rimesse alla sostanziale autodisciplina del cautelato. Si è ritenuta, pertanto, ogni altra misura inidonea a scongiurare il concreto ed attuale pericolo di reiterazione degli illeciti, posto che le esigenze di prevenzione spe- ciale, legate alla probabilità di commissione di ulteriori reati della stessa specie di quello per cui si procede, postulano come necessario un adeguato controllo sulla per- sona del ELUA. Nell'ordinanza impugnata si è richiamata la presunzione di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e si è evidenziata la mancata prospettazione di circostanze decisive favorevoli all'indagato che consentissero di superarla. Essa, peraltro, contiene plurime indicazioni sulla condotta criminosa, sulla personalità dell'indagato e sulla persistenza dei legami coi trafficanti, che lasciavano concreta- mente presupporre l'esistenza di un effettivo rischio di reiterazione del reato. L'organo giudicante ha formulato una negativa valutazione prognostica circa il rischio di ricaduta nel reato, fondando il giudizio di concretezza ed attualità del peri- colo su elementi significativi e sintomatici di elevata pericolosità. A fronte di tale apparato motivazionale, non manifestamente illogico, il ELAc- qua contesta tale giudizio, senza fornire spunti di critica effettivi, sostanzialmente limitandosi a valutare diversamente i medesimi elementi di fatto già considerati ne- gativamente dal Tribunale. Non coglie nel segno neanche il rilievo difensivo sulla mancata indicazione da parte del giudice della cautela di un'occasione prossima per delinquere, che, come sopra esposto, si ricollega ad una giurisprudenza ormai supe- rata. Il Tribunale, con motivazione lineare ed immune da censure ha dato atto dell'in- sufficienza degli arresti domiciliari, anche con l'uso del braccialetto elettronico, stante il rischio che il ELUA anche indirettamente, riallacciasse concretamente i legami con l'ambiente criminale in cui era maturato il delitto. • Orbene, le puntuali argomentazioni svolte dal giudice del merito per sottolineare, da un lato, la solidità e la gravità del quadro indiziario e, dall'altro, il pericolo concreto e attuale di recidivanza e l'esclusiva adeguatezza della custodia in carcere per fron- teggiare lo stesso, non sono sindacabili in sede di controllo di legittimità del provve- dimento impugnato, non essendo consentito alla Corte di cassazione lo scrutinio fat- tuale della decisione impugnata, laddove correttamente e logicamente motivata. Rispetto all'indicato percorso argonnentativo le doglianze del ricorrente si collo- cano ai confini della inammissibilità, prospettando censure generiche ed aventi ad oggetto rilievi in fatto non proponibili in sede di legittimità. Del pari manifestamente infondata è l'ulteriore doglianza relativa alla mancata motivazione in ordine alla inadeguatezza della misura degli arresti donniciliari con braccialetto elettronico. 21 E' stato, infatti, affermato, in maniera condivisibile, che il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275 bis cod. proc. pen (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762; Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Cate- rino, Rv. 270463). Stante la completezza della motivazione sull'assoluta inderogabilità della custo- dia in carcere, non occorreva un'espressa spiegazione relativamente al diniego di concessione degli arresti domiciliari mediante il c.d. braccialetto elettronico (Sez. 6, n. 1084 del 12/11/2015, Masella, dep. 2016, Rv. 265891). 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.). La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen..
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma il 30 maggio 2023.
sentite le conclusioni dell'AVV. GEN. PASQUALE FIMIANI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito l'avv. GIUSEPPE ALVARO, anche in sostituzione dell'avv. MIRNA RASCHI del foro di REGGIO CALABRIA in difesa del ricorrente, che ha cihesto l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37504 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 30/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giu- dice del riesame, ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. da ELUA RE avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Reggio Cala- bria del 24 settembre 2022 di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 1, 2, 8, 9, 10, 11 e 14). La vicenda criminosa in esame costituisce la risultante di un'attività di indagine - compendiata nell'informativa di P.G. della Guardia di Finanza - G.I.C.O. - Sez. G.O.A. di Reggio Calabria del 17 febbraio 2022 - che ha portato in luce l'esistenza, nel territorio interessato, di un gruppo criminale articolato su più livelli, dotato di elevatissime disponibilità finanziarie, dedito alla commissione di più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e, in particolare, al reperimento ed acquisto all'estero, all'importazione e al trasporto in Italia, attraverso le navi cargo in arrivo al porto di Gioia Tauro, nonché alla commercializzazione, di ingenti quantitativi di cocaina, individuando i componenti delle squadre - ossia gruppi organizzati di portuali infedeli - deputate all'esfiltrazione della droga giunta dall'America latina, occultata all'interno dei container riposti sulle navi cargo in transhipment al porto gioiese, so- stanza poi portata fuori dalla zona portuale e consegnata alle diverse organizzazioni criminali committenti. In ordine all'eccezione preliminare di inutilizzabilità delle chat Sky ECC, il Tribu- nale del riesame ha osservato che il compendio indiziario era costituito in gran parte dalle comunicazioni intercorse tra gli indagati tramite il sistema informatico di comu- nicazione criptato "Sky ECC". Sky ECC consente lo scambio di conversazioni, utilizzando i c.d. criptofonini, smartphone opportunamente modificati nel software, con l'unico scopo di garantire l'inviolabilità poiché il relativo sistema operativo è caratterizzato da particolari requi- siti di sicurezza, tra cui la disabilitazione della localizzazione GPS, dei servizi Google, del Bluetooth, della fotocamera, blocco di ogni altro servizio che possa generare un rischio di intercettazione o localizzazione. Le chiamate possono avvenire solo in mo- dalità VOIP, quindi senza l'uso della rete GSM, ma con applicazioni proprietarie e crittografate. Attraverso una specifica applicazione fornita dal gestore del servizio, le telefonate e le chat intercorse tra due criptofonini - appartenenti alla stessa rete - c.t.y sono crittografate, con sistemi di cifratura a più livelli [crittografia Diffie-Hellman, a curve ellittiche (ECC), PGP (Pretty Good Privacy), ecc]. Detti apparati, che potrebbero funzionare anche senza SIM, utilizzando esclusivamente una rete Wi-Fi - sono dotati di SIM dedicate, diverse da quelle dei carrier tradizionali. Una caratteristica essenziale di questi dispositivi è la presenza - necessaria - di un'infrastruttura di server messa 3 a disposizione dal fornitore del servizio a fronte del pagamento di un canone. Tali dispositivi sono anche dotati di una funzione che consente la cancellazione totale del sistema cifrato e che può essere attivata direttamente sullo Smartphone oppure da remoto, utilizzando la rete di server a cui questi dispositivi si appoggiano. Detti dispositivi sono risultati attivi sino al mese di marzo 2021, in concomitanza con la diffusione della notizia della violazione della piattaforma Sky ECC da parte delle law enforcement agencies. Infatti, a seguito dell'azione condotta da una squadra investigativa costituita dalle competenti autorità francesi, belghe ed olandesi, si era riusciti ad accedere al sistema criptato Sky ECC;
le indagini avevano poi consentito di acquisire ed analiz- zare milioni di messaggi scambiati tra membri di organizzazioni criminali operanti in diversi Paesi UE, attraverso dispositivi caratterizzati da questo sistema di protezione. Ora, nel corso delle indagini preliminari relative al presente procedimento, la P.G., grazie all'incrocio di dati - provenienti in particolare dall'analisi del traffico tele- fonico storico delle celle abitualmente agganciate dalle utenze "ufficiali" in uso agli indagati - individuava i PIN collegati alla piattaforma Sky ECC utilizzati dagli indagati sino al mese di marzo 2021, epoca nella quale si diffondeva la notizia della violazione del relativo server. Pertanto, la Procura, attraverso l'emissione di specifici O.I.E. (tutti versati in atti, ivi incluso il n. 44/2021 relativo al PIN in uso al ricorrente) chiedeva all'autorità giu- diziaria di Parigi la trasmissione dei messaggi decifrati riferibili alle comunicazioni di interesse, già avvenute e conservate all'interno del relativo server. L'Autorità fran- cese dunque trasmetteva su CD i fíles integrali, estratti dal server e decriptati, delle comunicazioni riferibili allo specifico PIN oggetto di richiesta e in atti risulta versata la copia di detti files. La messaggistica non era stata acquisita mediante operazioni di intercettazioni di comunicazioni telematiche ma attraverso la richiesta ad uno Stato estero, la Fran- cia, con ordine di indagine europeo, di trasmettere, previa decriptazione, messaggi di comunicazioni già avvenute e conservati presso il server della società che gestisce il servizio di messaggistica ed acquisiti nell'osservanza dell'ordinamento interno fran- cese. Le richieste della Procura concernevano l'acquisizione di esiti di attività di inda- gine già svolte dall'autorità straniera nel corso di autonome investigazioni e nel ri- spetto della sua legislazione;
non riguardavano la captazione e la registrazione del messaggio cifrato in tempo reale, ossia mentre lo stesso è in transito dall'apparecchio del mittente a quello del destinatario, che viaggia attraverso reti internet messe a disposizione in ogni paese da gestori di servizi telematici e che, lungo tale tragitto, transita di regola da un server, non necessariamente collocato nel paese o in uno dei paesi nei quali si trovano fisicamente i soggetti che stanno comunicando tra loro. 4 Pertanto, si verte in una ipotesi di documentazione a posteriori dei flussi telefonici. Gli O.E.I. avevano avuto ad oggetto la trasmissione di comunicazioni già pervenute ai relativi destinatari e memorizzate nel server allocato in Francia. Quanto alla natura giuridica, il mezzo di prova in argomento va ricondotto nell'al- veo dell'art. 234 bis cod. proc. pen., secondo cui è sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare, atteso che l'acquisizione ha riguardato non un documento cartaceo o analogico, ma un docu- mento inteso come rappresentazione comunicativa incorporata in una base materiale con un metodo digitale ovvero dati informatici il cui contenuto comunicativo è reso intellegibile tramite l'apposito algoritmo che ha decriptato il contenuto di stringhe redatte secondo il metodo binario. Ciò posto, va ribadito il principio di diritto, già espresso in tema di rogatoria internazionale, secondo cui trovano applicazione, per il principio locus regit actum e in conformità ai canoni di diritto internazionale della prevalenza della lex loci sulla lex fori, le norme dello Stato in cui l'atto viene compiuto e non quelle del codice di rito del Paese richiedente che disciplinano il processo: la prova non può essere in contra- sto coi principi fondamentali e inderogabili dell'ordinamento giuridico italiano e, quindi, con l'inviolabile diritto di difesa;
le concrete modalità di assistenza difensiva sono regolate, per la prevalenza della lex /oci, dalla legge dello Stato in cui viene compiuto l'atto; l'utilizzo degli atti trasmessi dalle autorità giudiziarie straniere non è condizionata all'accertamento, da parte del giudice italiano, della loro regolarità vi- gendo una presunzione di legittimità dell'attività svolta, spettando al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità riscontrate coi principi inderogabili dell'ordinamento interno. Proprio in tema di valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'adozione di provvedimenti di cautela personale nella fase delle indagini preliminari, era stata affermata "l'utilizzabilità della documentazione di atti compiuti autonomamente da autorità straniere in un diverso procedimento penale all'estero, anche al di fuori dei limiti stabiliti per la loro utilizzabilità dagli artt. 238 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen., con il solo limite che tale attività non sia in contrasto con norme inderogabili e principi fondamentali, i quali, però, non si identi- ficano necessariamente con il complesso delle regole dettate dal nostro codice di rito, spettando inoltre a chi eccepisca tale incompatibilità l'onere di dare la prova di tale incompatibilità", nonché ribadito il principio che è precluso all'autorità richiedente un vaglio in ordine alla legittimità delle modalità di esecuzione dell'atto rogatoriale, qua- lora non sia stata indicata alcuna specifica formalità nella richiesta di assistenza giu- diziaria, ed a maggior ragione quando l'atto di indagine sia stato svolto in precedenza, nel corso di autonome investigazioni intraprese dallo Stato estero, fermo restando 5 che tale atto, una volta introdotto nel procedimento italiano a seguito di relazioni rogatoriali, e quindi utilizzabile, sarà poi sottoposto a tutte le regole processuali e sostanziali proprie dell'ordinamento italiano, in particolare quanto alla valutazione da parte del giudice del compendio delle acquisizioni documentali ed investigative ed alle possibilità di esercitare le prerogative difensive di tutela da parte dell'indagato. L'algoritmo - che consente di rendere criptati i messaggi che solo attraverso la decriptazione possono essere resi intellegibili - non altera in alcun modo il contenuto del dato, evenienza che il ricorrente, deducendo un'omessa diretta verifica, solo astrattamente ipotizza;
in base alla scienza informatica, in assenza dell'algoritmo necessario alla decodificazione è impossibile ottenere un testo intellegibile con con- tenuto in lingua italiana difforme dal reale, potendosi al più avere, se del caso, una sequenza alfanumerica o simbolica (come avviene con l'utilizzo del codice Hash o altri similari) priva di alcun senso, analogamente a quanto avviene in ipotesi di flussi che inviano immagini criptate. Peraltro, sul punto, il Tribunale del riesame ha valorizzato quanto emerso dalla consulenza tecnica depositata in atti dal P.M. nel corso delle precedenti udienze re- lative alle impugnazioni promosse dagli altri indagati e le cui conclusioni erano state altresì allegate dalla difesa nel presente procedimento, redatta dal dr. Sergio Civino, su incarico della Procura della Repubblica di Roma. Il consulente, confermando che si trattasse di attività di mera acquisizione e non di intercettazione, chiariva che per le chat in questione erano state utilizzate le chiavi di cifratura unitamente ad un algoritmo predisposto, per decifrarne il contenuto. Quindi, non era avvenuta una vio- lazione diretta della cifratura e non era stato pregiudicato il corretto ed esatto risul- tato di decriptazione della messaggistica. Trattasi di atti investigativi assunti dall'autorità giudiziaria estera nel corso di autonome investigazioni dalla stessa intraprese per i quali vige la presunzione di le- gittimità dell'attività svolta, fermo restando che tali atti, una volta introdotti nel pro- cedimento italiano, e quindi utilizzabili, debbano essere sottoposti a tutte le regole processuali e sostanziali proprie del nostro ordinamento, in particolare quanto alla valutazione da parte del giudice del compendio delle acquisizioni documentali ed in- vestigative ed alle possibilità di esercitare le prerogative difensive di tutela da parte dell'indagato. In definitiva, secondo i giudici della cautela non era stato violato il principio del contraddittorio e le chat Sky ECC acquisite dalla Procura e versate in atti erano legit- timamente utilizzabili. Il Tribunale del riesame ha poi ritenuto correttamente configurate le circostanze aggravanti della transnazionalità (art. 61 bis cod. pen.) e dell'agevolazione mafiosa 6 (art. 416 bis.1 cod. pen.), rilevando in ogni caso l'insussistenza di un interesse con- creto ed attuale a ricorrere, non riverberandosi la loro eventuale esclusione sulle esigenze cautelari. Ha poi rilevato che , che l'aggravante in questione non riverbera alcun effetto sul piano cautelare, atteso che, in ragione delle imputazioni provvisorie mosse al ricor- rente (art. 74, TU Stup.; artt. 73-80 TU Stup.), il termine massimo di fase, ex art. 303, comma primo, lett. a), n. 3, cod proc. pen., per quanto concerne le indagini preliminari, è comunque di un anno, con la conseguenza, pertanto, che difetta nel caso in esame un interesse concreto ed attuale. Il Tribunale del riesame ha poi ritenuti sussistenti le esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. a) e c), cod. proc. pen. e l'impossibilità di soddisfarle mediante gli arresti domiciliari. 2. Il ELUA, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, proponendo quattro motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 234 bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riferi- mento all'inutilizzabilità dei contenuti delle chat scambiate tramite il sistema di Sky ECC. Si deduce l'inutilizzabilità delle comunicazioni (che sarebbero intercorse tra gli indagati mediante il sistema criptato Sky ECC), non essendo note e verificabili le loro modalità di acquisizione e decriptazione. Si trattava dei risultati di un'attività compiuta da organi inquirenti esteri, avve- nuta secondo procedure di acquisizione, estrazione e decriptazione ignote, non esa- minabili dalla difesa dell'indagato italiano. L'indagato del procedimento italiano subiva le ricadute e gli effetti probatori di un'attività di indagine che, secondo il Tribunale del riesame, trovava automatico ingresso nel processo italiano in forza di un mero O.E.I. e in ragione di un'inesistente presunzione di legittimità degli atti esteri, che, in concreto e in tal modo, li sottrarrebbe alla dialettica processuale e al controllo delle parti. L'indagato del procedimento penale italiano potrebbe sindacare la legittimità dell'attività di acquisizione, estrazione e decriptazione dei dati ove avvenuta in Italia e su iniziativa degli inquirenti italiani (e nel rispetto delle regole italiane), ma non potrebbe verificare e censurare in ordine ai dati "importati" dall'estero, costituenti il risultato di un'attività di indagine, acquisizione, estrazione e decriptazione, alle quali non aveva partecipato né avrebbe potuto partecipare (perché riguardante altri pro- cedimenti ed altri individui). Il principio del contraddittorio implica che la dialettica procedimentale non si esplichi soltanto relativamente al vaglio del materiale acquisito, ma si estenda alle modalità di acquisizione del predetto materiale. Ciò è funzionale al controllo della 7 legittimità del procedimento acquisitivo, anche nell'ottica delineata dall'art. 191 cod. proc. pen., il quale stabilisce l'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, proiettando i propri effetti anche nello specifico contesto del procedimento incidentale de libertate, a condizione, naturalmente, che, come nel caso di specie, risulti l'effettiva incidenza dell'elemento dimostrativo in disamina sul convincimento del giudice. La necessità di valutare le modalità di acquisizione del materiale rimane indero- gabile e indefettibile in ogni caso, per cui il Tribunale del riesame non coglie nel segno laddove introduce (e prova a valorizzare) una distinzione tra acquisizione mediante organo di P.G. ed acquisizione diretta dall'A.G. estera. Le esigenze costituzionali, in- fatti, non cambiano. Il diritto di difesa non si atteggia diversamente e le regole del contraddittorio non mutano a seconda che le chat siano state importate in un modo o nell'altro. Il diritto di difesa e il principio del contraddittorio non possono essere obliterati da una norma che giammai potrebbe consentire l'acquisizione (interna) di dati acqui- siti illegittimamente all'estero. La necessità del sindacato e del controllo sulle moda- lità di acquisizione dei dati, pertanto, rimane non intaccata dall'eventuale applica- zione dell'art. 234 bis cod. proc. pen., al quale il Tribunale del riesame vorrebbe, invece, riconnettere un'efficacia sanante di qualsiasi vizio o illegittimità riguardanti l'acquisizione - estera - del dato informatico da "importare" nel procedimento penale italiano. L'inosservanza dell'art. 234 bis cod. proc. pen. deriva dalla mancanza del con- senso del «titolare». Il Tribunale del riesame forza il concetto di «titolare» dei docu- menti e dei dati, deformandolo e snaturandolo in quello di «possessore» degli stessi. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'erroneo riconoscimento della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa. Si rileva che l'aggravante agevolatrice dell'attività mafiosa prevista dall'art. 416 bis.1 cod. pen. ha natura soggettiva ed è caratterizzata da dolo intenzionale;
nel reato concorsuale si applica al concorrente non animato da tale scopo, che risulti consapevole dell'altrui finalità. Nel caso concreto il Tribunale del riesame non ha chiarito chi sarebbe il partecipe dell'associazione dedita al narcotraffico animato dal dolo intenzionale di agevolare le cosche di 'ndrangheta. Individuato tale soggetto, il Giudice a quo avrebbe dovuto poi illustrare le ragioni per ritenere sussistente il dolo intenzionale del sodale qualificante nonché per ritenere il ELUA non animato dallo scopo agevolativo ma a cono- scenza del dolo intenzionale in capo al concorrente qualificante. La dimostrazione della consapevolezza in capo al ELUA dell'altrui intenzio- nale finalità agevolatrice non poteva ricavarsi dalla conversazione intercorsa tra Va- lente ZA e LL ER del 12 novembre 2020, alla quale il ELUA 8 non partecipava. Né v'era prova che i contenuti di quella conversazione gli fossero stati riferiti da altri. Nella conversazione, inoltre, la sua persona non era menzionata. Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale del riesame, sussisteva un in- teresse del ELUA ad ottenere l'esclusione della predetta aggravante, in quanto le impugnazioni cautelari non perseguono la sola finalità di ridurre il termine massimo di fase delle misure né mirano soltanto a escludere la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. L'esclusione della gravità indiziaria relativa alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod.. pen., piuttosto, produce indubbi vantaggi per il soggetto attinto dalla misura cautelare del fatto, attenua le esigenze cautelari (so- prattutto quelle connesse al pericolo di reiterazione del reato), declassifica il regime carcerario da alta a media sicurezza ed incide sulla futura scelta del rito di celebra- zione del processo. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla circostanza aggravante della transnazionalità del reato. Si osserva che, nonostante la portata interamente devolutiva della richiesta di riesame (anche nel merito) e pur a fronte della specifica censura esposta dai difensori all'udienza camerale di trattazione del gravame, il Tribunale non ha rivalutato la gra- vità indiziaria relativamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 bis cod. pen. (transnazionalità del reato). La speciale aggravante prevista dall'art. 4 I. 16 marzo 2006, n. 146 è applicabile al reato associativo, sempreché il gruppo criminale organizzato non coincida con l'as- sociazione stessa. Ai fini dell'operatività dell'aggravante, alla commissione del reato oggetto di aggravamento deve aver dato il suo contributo un gruppo dedito ad attività criminali a livello internazionale...». Debbono coesistere un gruppo criminale orga- nizzato transnazionale (esterno) e l'associazione, e, ai fini dell'operatività dell'aggra- vante in questione, il primo deve fornire un contributo all'esistenza e all'operatività della seconda. Sul punto, difetta l'indicazione specifica degli stabili appartenenti al (fantomatico) gruppo criminale transnazionale ma non anche dell'associazione dedita al narcotraffico, non potendo coincidere le due entità. 2.4. Violazione degli artt. 274, 275, 275 bis e 284 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Si deduce che il pericolo di reiterazione dei reati deve essere concreto e attuale e che tale valutazione non può atteggiarsi nei termini di una mera potenzialità ipote- tica desunta da circostanze distanti nel tempo o aventi esclusivo riferimento alla gra- vità del reato, ma deve fondarsi su dati concreti ed oggettivi, attinenti al caso di specie, che rendano il pericolo attuale, cioè effettivo nel momento in cui si procede all'applicazione della misura cautelare. Il giudizio deve basarsi su elementi concreti e non meramente congetturali, per i quali sia possibile affermare che l'indagato, verificandosi l'occasione, possa reiterare 9 in futuro, da solo ovvero in concorso, la commissione di condotte criminose che offendono il medesimo bene giuridico per il quale si procede. La necessaria concre- tezza del giudizio impone di considerare tutti gli elementi emersi, tanto che lo stesso, pure considerato il carattere prognostico, va effettuato in termini tali da ancorare la valutazione alla specifica situazione in cui si trova l'indagato al momento in cui viene disposta la misura, così da scongiurare automatismi nell'applicazione delle misure dipendenti dalla mera gravità in astratto del titolo di reato contestato. L'ordinanza impugnata non contiene l'indicazione delle ragioni per ritenere effet- tivo e concreto il pericolo di reiterazione del reato nei confronti del ELUA, incen- surato e immune da carichi pendenti. All'esito dell'arresto per questa causa, il ELUA era stato subito sospeso dallo svolgimento delle sue mansioni di lavoratore portuale (e oggi anche licenziato). I giudici cautelari non hanno indicato come il ELUA, presunto partecipe del soda- lizio con il ruolo (e a causa del ruolo) di lavoratore portuale, avrebbe potuto reiterare il reato ove ristretto presso la sua abitazione, controllato negli spostamenti dal brac- cialetto elettronico, inibito nell'accesso all'area portuale e sospeso sine die dallo svol- gimento dell'attività lavorativa. Il Tribunale del riesame ha illegittimamente escluso la possibilità di concedere al ELUA la misura degli arresti domiciliari con l'ausilio del cd. braccialetto elettro- nico sul presupposto della sua idoneità a scongiurare il pericolo di fuga ma non ad impedire i possibili contatti illeciti dell'indagato con altri soggetti. Le circostanze suindicate erano idonee a vincere la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Il primo motivo di ricorso ha ad oggetto la natura delle chat trasmesse dall'A.G. francese anche ai fini della operatività del protocollo di utilizzabilità interno, rinveni- bile nell'art. 234 bis cod. proc. pen. nonché alla ritenuta titolarità di tali dati in capo al Tribunale di Parigi, che li aveva acquisiti autonomamente nel corso di indagini effettuate in quel Paese. Il P.M. ha agito nell'ambito dei poteri previsti nel Capo I del Titolo III (Procedura attiva) del d.Igs. 21 giugno 2017, n. 108, contenente le norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, re- lativa all'ordine europeo d'indagine penale. Il P.M. non ha richiesto all'autorità giudi- ziaria dell'altro Stato membro UE di procedere a un atto d'indagine, ma ha agito ai sensi dell'art. 45 del decreto citato (Richiesta di documentazione inerente alle tele- l o comunicazioni), ai limitati fini di chiedere la trasmissione di documentazione acqui- sita, non già d'iniziativa dell'autorità richiedente, bensì in possesso di quella richiesta con l'O.E.I. che l'aveva ottenuta in forza di una propria autonoma iniziativa, nel corso di un diversi procedimento pendente in quel Paese. Occorre, inoltre, chiarire la natura dell'ordine di cui si discute. Si tratta, a ben vedere, di uno strumento inteso a implementare le già esistenti forme di cooperazione penale nell'ambito dell'Unione, in coerenza con le linee poste dalla direttiva recepita: esso rientra nella cooperazione giudiziaria in materia penale di cui all'art. 82, paragrafo 1, TFUE, che si fonda sul principio di riconoscimento reci- proco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie. Tale principio, che costituisce la «pietra angolare» della cooperazione giudiziaria in materia penale, è a sua volta fon- dato sulla fiducia reciproca nonché sulla presunzione relativa che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali [CGUE, 11 no- vembre 2021, Gavanozov, in C-852/19, in cui al § 54, la Corte del Lussemburgo ha operato un richiamo alla sentenza 8 dicembre 2020, Staatsanwaltschaft Wien (Ordini di bonifico falsificati), C-584/19, punto 40]. Nell'ambito di un procedimento riguar- dante un ordine europeo di indagine, la garanzia di tali diritti spetta così in primo luogo allo Stato membro di emissione, che si deve presumere rispetti il diritto dell'U- nione e, in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest'ultimo (v., per ana- logia, sentenza del 23 gennaio 2018, Piotrowski, C-367/16, punto 50, richiamata al § 55). La direttiva 2014/41, inoltre, si basa sul principio dell'esecuzione dell'ordine eu- ropeo di indagine. Il suo art. 11, paragrafo 1, lettera f), consente alle autorità di esecuzione di derogare a tale principio, in via eccezionale, a seguito di una valuta- zione caso per caso, qualora sussistano seri motivi per ritenere che l'esecuzione dell'ordine europeo di indagine sarebbe incompatibile con i diritti fondamentali ga- rantiti, in particolare, dalla Carta. Tuttavia, in assenza di qualsiasi mezzo di impu- gnazione nello Stato di emissione, l'applicazione di detta disposizione diventerebbe sistematica. Una tale conseguenza sarebbe contraria, nel contempo, all'impianto ge- nerale della direttiva 2014/41 e al principio di fiducia reciproca (CGUE C-852/19 cit. § 59). Pertanto, la previsione di tale strumento si correla all'esigenza di assicurare un meccanismo efficace, di carattere generale, rispettoso del principio di proporzione (posto dall'undicesimo Considerando della direttiva), a sua volta collegato a quello del reciproco riconoscimento e della fiducia nel rispetto del diritto dell'Unione (di cui al sesto Considerando) da parte degli Stati membri e che, comunque, deve assicurare il rispetto dei diritti fondamentali (dodicesimo Considerando). In tale cornice, si inse- riscono l'art. 2 della direttiva, secondo cui «Gli Stati membri eseguono un OEI in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alla presente direttiva» e 11 l'art. 9, secondo cui «L'autorità di esecuzione riconosce un 0E1, trasmesso confor- memente alle disposizioni della presente direttiva, senza imporre ulteriori formalità e ne assicura l'esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l'atto d'indagine in questione fosse stato disposto da un'autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione ovvero uno dei motivi di rinvio previsti dalla pre- sente direttiva». Pertanto, l'ordine europeo di indagine deve aver ad oggetto una prova acquisibile nello Stato di emissione e deve essere eseguito in conformità a quanto previsto nello Stato di esecuzione per il compimento di un analogo atto di acquisizione probatoria, potendosi peraltro presumere il rispetto di tale disciplina e dei diritti fondamentali, salvo concreta verifica di segno contrario (Sez. 6, n. 48330 del 25/10/2022, Borrelli, Rv. 284027, in motivazione, in fattispecie analoga a quella all'esame). Nel caso all'esame (come, del resto, in quello esaminato dal giudice di legittimità nel precedente testé richiamato), l'ordine europeo di indagine doveva solo dar conto dello specifico oggetto della prova, essendo rimessa allo Stato di esecuzione, con le modalità previste in quell'ordinamento, la concreta acquisizione della prova, da tra- sferire poi allo Stato di emissione. E, nella specie, la richiesta riguardava le chat del sistema Sky ECC, già acquisite dal Tribunal judiciaire de Paris autonomamente e non su richiesta della Procura procedente nel nostro Paese. È altrettanto certo, poi, per quanto efficacemente evidenziato nel provvedimento impugnato, che l'autorità•richie- sta non ha ottenuto quei dati in forza di un'autorizzazione a procedere a intercetta- zioni di flussi in corso (il punto è analiticamente e ampiamente spiegato nell'ordinanza censurata, nella quale si è dato anche atto delle regole processuali interne, attivate dal Tribunale francese, nonché spiegato il riferimento al periodo di "4 mesi" indicato nei provvedimenti giudiziari francesi, indicativo, non già di un'acquisizione di dato dinamico, ma della validità dell'autorizzazione con riferimento ai singoli accessi per l'acquisizione dei dati conservati nel server. Si è trattato di acquisire una prova statica, già presente, non soggetta ad una procedura dinamica di acquisizione. L'Autorità francese, dunque, in questo caso come in quello nella diversa sede esaminato, si è resa garante, in assenza di specifiche deduzioni di segno diverso, del rispetto delle procedure dello Stato di esecuzione (la Francia), avendo il Tribunale del riesame dato atto che dalla documentazione tra- smessa era possibile verificare la modalità di acquisizione e conservazione dei dati da parte dell'Autorità giudiziaria francese. La difesa, invece, muovendo dalla opposta premessa che, nella specie, si sia trattato di attività di intercettazione del flusso di comunicazioni, ha ritenuto che la loro utilizzabilità non deriverebbe dall'art. 234 bis, cod. proc. pen., norma in relazione alla quale, in ogni caso, difetterebbe a suo dire anche il consenso del legittimo titolare 17 che farebbe recedere il requisito della segretezza, ma dalla procedura descritta dagli artt. 266 e ss., cod. proc. pen. Trattasi di interpretazione non condivisibile. La messaggistica esaminata dal Tribunale di Reggio Calabria non costituisce esito di captazione di conversazioni durante il flusso dinamico delle stesse, bensì acquisi- zione di dati informatici direttamente utilizzabili a fini di prova. In tema di mezzi di prova, la messaggistica su "chat" di gruppo su sistema "Sky ECC", acquisita mediante ordine europeo di indagine da autorità giudiziaria straniera che ne ha eseguito la decriptazione, costituisce dato informativo documentale con- servato all'estero, utilizzabile ai sensi dell'art. 234 bis cod. proc. pen., e non flusso comunicativo, non trovando applicazione la disciplina delle intercettazioni di cui agli artt. 266 e 266 bis cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 16347 del 05/04/2023, Papalia, Rv. 284563; in motivazione, la Corte ha chiarito che non rileva se i messaggi siano stati acquisiti dall'autorità giudiziaria straniera ex post o in tempo reale, poiché al mo- mento della richiesta i flussi di comunicazione non erano in atto). In tema di intercettazioni della messaggistica scambiata con sistema cifrato "Sky Ecc" e "Encrochat", la decriptazione delle conversazioni e delle comunicazioni è atti- vità distinta dalla captazione, tale che il dato informatico in chiaro, ottenuto dalla trasformazione delle "stringhe" in contenuti intellegibili tramite l'apposito algoritmo messo a disposizione dalla società titolare del sistema operativo, è acquisibile a sensi dell'art. 234 bis cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, Calde- ron, Rv. 2839981, inerente a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima, a fini cautelari, l'utilizzazione di "chat" su sistema "Sky Ecc", acquisite mediante ordine europeo di indagine da autorità estera che ne aveva eseguito la decriptazione, quali rappresentazioni comunicative incorporate in una base materiale con un metodo di- gitale). In altre decisioni di questa Corte si è rinvenuta la norma interna di riferimento, alla stregua della quale verificare l'esistenza del potere di procedere con l'ordine eu- ropeo di indagine, proprio nell'art. 234 bis, tit. (introdotto dall'art. 2, c. 1 bis, del d. I. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazione, nella I. 17 aprile 2015, n. 43), a mente del quale «È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati infor- matici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo con- senso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare», affermandosi che la norma è ap- plicabile ai casi come quello all'esame della stante la natura del documento (come sopra chiarita), ritenendo che il consenso all'acquisizione da parte del "legittimo tito- lare" di quei documenti o dati conservati all'estero, deve intendersi come consenso che proviene dal soggetto che di quei documenti o di quei dati poteva disporre: re- quisito in presenza del quale (in alternativa all'ipotesi di documento di pubblico do- minio) è pienamente legittimo il compimento di un'attività di acquisizione diretta di 13 documentazione all'estero e che, invece, se assente, avrebbe reso necessaria l'atti- vazione di procedure di cooperazione giudiziaria internazionale (Sez. 6, n. 18907 del 20/4/2021, Civale, non massimata sul punto). In realtà, come visto, l'infondatezza della doglianza si coglie già in relazione alla ritenuta natura dei dati acquisiti ed è rispetto ad essa che va verificata, ai fini della successiva utilizzabilità nel presente procedimento, la legittimità della loro appren- sione con lo strumento azionato (nella specie, l'ordine di indagine emesso dal pub- blico ministero). Il dato acquisito è pienamente utilizzabile anche sotto tale profilo. Nella specie, i dati non sono stati richiesti a un detentore privato (per esempio, la SKY GLOBAL che gestiva, prima della sua violazione da parte di polizie straniere, la piattaforma della quale si discute), ma ad un'autorità giudiziaria che, nell'ambito di un diverso e autonomo procedimento, li aveva acquisiti dal server ove i dati stessi erano stati immagazzinati nell'ambito di altra indagine, avente ad oggetto proprio la violazione di quella piattaforma (resa pubblica nel marzo del 2021). Rispetto a tale ricostruzione, pertanto, pare del tutto improprio parlare di consenso, dovendosi piut- tosto verificare se, rispetto alla norma interna, chi ha trasmesso i dati ne potesse legittimamente disporne. La risposta non può che essere positiva, sempre nei limiti del vaglio di coerenza coi principi fondamentali del nostro ordinamento, poiché l'atti- vità di acquisizione si è addirittura svolta sotto la direzione di un giudice (il Tribunale di Parigi). La censura difensiva, inoltre, non coglie nel segno anche sotto altro, assorbente profilo: la difesa, infatti, non ha affermato che dal mancato consenso della società di gestione del server sia derivata la violazione di una norma inderogabile o di un prin- cipio fondamentale del nostro ordinamento, né poteva farlo, dal momento che, quella richiamata, è norma processuale interna, che non si identifica necessariamente coi principi fondamentali del nostro ordinamento (sul punto Sez. 5, n. 45002 del 13/7/2016, Crupi, Rv. 268457). E' irrilevante, pertanto, stabilire se quei dati siano stati acquisiti dalla magistra- tura francese ex post o in tempo reale (quindi come "dati freddi" o come "flussi di comunicazioni"). Infatti, quando la magistratura italiana chiese di ottenere quei dati e (a maggior ragione) quando quei dati le furono trasmessi, i flussi di comunicazione non erano più in corso. La situazione non era dissimile, dunque, da quella che si verifica quando viene acquisito ex post un flusso di comunicazioni, scritte o per im- magini, memorizzato sulla memoria di un apparecchio telefonico. In questi casi, la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che la disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. non possa trovare applicazione essendo destinata ad operare solo con riferimento a flussi di comunicazioni in atto (Sez. 5, n. 1822 del 21/11/2017, Parodi, 14 Rv. 272319; Sez. 3, n. 29426 del 16/4/2019, Moliterno, Rv. 276358; Sez. 6, n.22417 del 16/3/2022, Sgronno, Rv. 283319). Con la doglianza (con la quale, con ogni evidenza, si è inteso prospettare in ter- mini meramente ipotetici un problema di impossibilità di verificare la corrispondenza del dato originale con quello trasmesso) si è introdotto il tema della mancata cono- scenza dell'algoritmo utilizzato per la decriptazione della messaggistica acquisita e, in genere, della violazione delle prerogative difensive sul controllo di correttezza delle procedure utilizzate dall'A.G. francese. La censura non coglie nel segno, perché confonde il tema della genuinità del dato decrittato con quello della garanzia di integrità della catena di custodia. Sotto il primo profilo, pare opportuno ribadire che l'attività di acquisizione di dati in giacenza (defi- niti freddi) o l'intercettazione di dati telematici in transito permette l'acquisizione, qualora il messaggio telematico sia criptato mediante un impiego di un algoritmo o di una chiave di cifratura e trasformato in un mero dato informatico, di una stringa informatica composta da un codice binario. In questo caso, l'intelligibilità del mes- saggio è subordinata all'attività di decriptazione che presuppone la disponibilità dell'algoritmo che consente di trasformare il codice binario in un contenuto dimostra- tivo, ma ogni messaggio cifrato è inscindibilmente accoppiato alla sua chiave di ci- fratura, sicché la sola chiave esatta produrrà una decifratura corretta, dovendosi escludere che possa decifrarne una parte corretta e una non corretta;
né vi sono possibilità che una chiave errata possa decrittare il contenuto, anche parziale, del codice umano contenuto (Sez. 1, n. 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, Calderon, Rv. 283998, non nnassimata sul punto;
Sez. 1, n. 6363 del 13/10/2022, Minichino, non massimata). Del tutto pertinente, pertanto, è il rinvio operato dal Tribunale ai principi già affermati da questa Corte di legittimità con riferimento alle intercettazioni di flussi comunicativi, essendo già stato chiarito, sia pur con riferimento alla decriptazione della messaggistica con sistema Blackberry (quindi, "pin to pin" e non "end to end", come nella specie) che l'uso dell'algoritmo esclude la possibilità di alterazioni o ma- nipolazioni dei testi captati, in quanto, secondo la scienza informatica, ne consente la fedele riproduzione, salvo l'allegazione di specifici e concreti elementi di segno contrario (Sez. 4, n. 30395 del 21/4/2022, Chianchiano, Rv. 283454; Sez. 6, n. 14395 del 27/1172019, dep. 2020, Testa, Rv. 275534). Trattasi di principi che, senza alcuna contraddittorietà del ragionamento giustificativo che su di essi si fondi, come denunciato a difesa, possono applicarsi al caso all'esame, restando indifferente la distinzione tra messaggistica già acquisita e captazione di flussi di comunicazione. Del resto, proprio in tema di messaggistica scambiata con sistema cifrato "SKY ECC" e "ENCROCHAT", si è affermato che la decriptazione delle conversazioni e delle 15 comunicazioni è attività distinta dalla captazione, tali dati costituendo rappresenta- zioni comunicative incorporate in una base materiale con un metodo digitale, ovvero dati informatici che hanno consentito la intelligibilità del contenuto di stringhe redatte secondo il sistema binario (Sez. 6, n. 18907 del 20/4/2021, Civale, cit., Rv. 281819, in motivazione;
Sez. 1, nn. 6363 e 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, cit.). Le censure difensive si fondano sull'errato presupposto dell'esistenza di un potere di vaglio della legittimità del procedimento di acquisizione della documentazione de quo in capo all'autorità decidente italiana. L'argomento, tuttavia, è smentito dal contesto normativo di riferimento e dalla natura dello strumento investigativo utilizzato. La critica difensiva sconta l'omesso, effettivo confronto con quanto opportunamente precisato dal Tribunale che, in più passaggi della motivazione censurata, ha sottolineato il distinguo rispetto al prece- dente di questa Sezione richiamato dalla difesa (Sez. 4, n. 32915 del 15/07/2022, Lori, non massimata), nel quale era stata scrutinata una questione processuale par- zialmente diversa (concernente sempre la messaggistica acquisita attraverso l'ac- cesso ai servers di SKY-ECC): in quella sede, infatti, la difesa aveva formulato espressa istanza di accesso al pubblico ministero per avere la disponibilità, tra l'altro, anche della "documentazione" (comprensiva dei files) consegnata da un organo di indagine, quale EUROPOL, a seguito dell'accesso ai server di SKY-ECC, con indica- zione delle modalità di acquisizione da parte di Quella polizia. Situazione, dunque, non sovrapponibile a quella in esame, nella quale la Procura di Reggio Calabria ha chiesto la trasmissione di documenti che erano già stati autonomamente acquisiti dal giudice francese. Sempre con riferimento a tale aspetto, deve rilevarsi la correttezza giuridica del ragionamento svolto nell'ordinanza impugnata, laddove si è richiamato il principio generale di presunzione di legittimità delle prove acquisite dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro dell'Unione Europea: l'utilizzazione degli atti trasmessi, infatti, non è condizionata ad un accertamento da parte del giudice italiano concernente la regolarità delle modalità di acquisizione esperite dall'autorità straniera, in quanto vige la presunzione di legittimità dell'attività svolta e spetta al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità lamentate nella fase delle indagini preliminari (Sez. 3, n. 1396 del 12/10/2021, dep. 2022, Torzi;
Sez. 5, n. 1405 del 16/11/2016, dep. 2017, Ruso, Rv. 269015; Sez. 5, n. 45002 del 13/7/2016, Crupi, Rv. 268457, in cui si è ritenuta la utilizzabilità della documentazione di atti compiuti autonomamente da autorità stra- niere in un diverso procedimento penale all'estero - anche al di fuori dei limiti stabiliti dagli artt. 238 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen., con il solo limite che tale attività non sia in contrasto con norme inderogabili e principi fondamentali, i quali, però, non si identificano necessariamente con il complesso delle regole dettate 16 dal nostro codice di rito, spettando inoltre a chi eccepisca tale incompatibilità l'onere di dare la prova di tale incompatibilità, proprio in un caso in cui la richiesta aveva riguardato l'acquisizione di documentazione, come nella specie, e non l'esecuzione, da parte dell'autorità straniera, di un atto di acquisizione probatoria;
Sez. 2, n. 24776 del 18/5/2010, Mutar, Rv. 247750; Sez. 1, n. 21673 del 22/1/2009, Pizzata, Rv. 243796). In tema di misure cautelari personali, i gravi indizi di colpevolezza possono essere desunti da atti di indagine compiuti all'estero, in un diverso procedimento, da Autorità straniere, la cui utilizzabilità è subordinata all'accertamento, da parte del giudice ita- liano, non della loro regolarità ma del rispetto delle norme inderogabili e dei principi fondamentali dell'ordinamento, ferme restando la presunzione di legittimità dell'atti- vità svolta e la competenza del giudice straniero in ordine alla verifica della corret- tezza della procedura e all'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irre- golarità riscontrate. (Sez. 1, n. 19082 del 13/01/2023, Costacurta, Rv. 284440, re- lativa a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l'utilizzazione di "chat" inter- corse sulla piattaforma di comunicazione criptata "Sky Ecc", acquisite mediante or- dine europeo di indagine dall'autorità francese, che ne aveva eseguito la decripta- zione). Pertanto, deve essere ribadito che il diritto straniero è un fatto e spetta a chi eccepisce il difetto di compatibilità delle norme di quell'ordinamento con quelle in- terne dimostrarne il contenuto, e ciò tanto più laddove si tratti, come nel caso di specie, del diritto di un Paese membro dell'Unione Europea (Sez. 4, n. 19216 del 6/11/2019, dep. 2020, Ascone, Rv. 274296, principio affermato in materia di inter- cettazioni, ma ancor più valido nel caso di acquisizione di documentazione). 2. Quanto al secondo e al terzo motivo di ricorso, deve ritenersi preliminare ed assorbente la considerazione - adeguatamente analizzata anche nell'ordinanza im- pugnata - secondo cui, ai fini della valutazione dell'interesse all'annullamento, deve rilevarsi che, stante la configurabilità di un grave quadro indiziario, la legittimità della misura non può ricondursi all'eventuale difetto dei presupposti delle aggravanti di cui agli artt. 416 bis.1 e 61 bis cod. pen., stante l'assenza di ripercussioni sull'an o sul quomodo della cautela (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489; Sez. 3, n. 20891 del 18/6/2020, Piccirillo, Rv. 279508; Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502, relativa a fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso avverso la ritenuta configurabilità delle aggravanti di cui ai commi terzo e quinto dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990) anche quanto alla riduzione dei termini di fase della misura in atto (Sez. 3, n. 36731 del 17/4/2014, Inzerra, Rv. 260256). 17 Nel caso di specie, infatti, è contestato il delitto previsto dall'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rientrante tra quelli previsti nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., per i quali vige, a norma dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la presunzione di esi- stenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura della custodia in carcere e rientrante, altresì, tra quelli di cui all'art. 407 comma 2 lett. a) cod. proc. pen., per i quali sono previsti i termini più elevati in assoluto della durata della cu- stodia cautelare. Pertanto l'eventuale accoglimento del ricorso, con l'eliminazione delle circostanze aggravanti, non produrrebbe alcun concreto effetto sul dispositivo dell'ordinanza im- pugnata. Risulta, quindi, superfluo esaminare gli elementi indicativi della sussistenza delle circostanze aggravanti analizzati dal Tribunale del riesame. 3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso attengono al tema della sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e alla concre- tezza e all'attualità del pericolo di reiterazione del reato. Va premesso che, in tema di misure coercitive, il pericolo di reiterazione del reato, cioè, deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita;
tale valutazione progno- stica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684). Questa Corte (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242; Sez. 2, n. 55216 del 18/09/2018, S., Rv. 274085) è ormai ferma nel ritenere che, in tema di misure cautelari, il requisito dell'attualità del pericolo, previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cau- tela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità rea- lizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale (condizioni di vita, dati ambientali e di contesto). In altri termini, il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta (Sez. 2, n. 47891 del 7/09/2016, Vicini, Rv. 268366; Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016, Draghici, Rv. 267965), poiché la valutazione di attualità cautelare si risolve nella verifica di una congrua e coerente motivazione sulla "attuale", permanente sussistenza dell'esigenza di disporre o tenere ferma la misura cautelare per il pericolo di reiterazione del reato. 18 Dalla valutazione prognostica del giudice della cautela resta dunque estranea la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 2, n. 53645 dell'08/09/2016, Lucà, Rv. 268977), che, invece, deve effettuare un'analisi accurata della fattispecie concreta, dandone, appunto, compiu- tamente atto in motivazione. Siffatto orientamento supera quello minoritario, secondo cui, dopo l'introduzione legislativa di un espresso parametro normativo di attualità, non sarebbe più suffi- ciente, ai fini di apprezzare le esigenze cautelari, ritenere, in termini di certezza o di alta probabilità, che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma sarebbe altresì necessario, anzitutto, prevedere, negli stessi termini di certezza o di alta probabilità, che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per com- piere ulteriori delitti (in tal senso, Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, Ruggerini, Rv. 273674; Sez. 6, n. 24476 del 4/5/2016, Tramannoni, Rv. 266999). E' opportuno peraltro ricordare che l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'am- biente in cui il fatto illecito contestato è maturato (Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785). In ordine alla scelta della misura va premesso che, in tema di misure cautelari personali, l'inadeguatezza degli arresti domiciliari in relazione alle esigenze di pre- venzione di cui all'art. 274, lett. c) cod. proc. pen. può essere ritenuta quando, alla stregua di un giudizio prognostico fondato su elementi specifici inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità dell'indagato, sia possibile prevedere che lo stesso si sottrarrà all'osservanza dell'obbligo di non allontanarsi dal domicilio (Sez. 6, n. 53026 del 06/11/2017, Crupi, Rv. 271686). L'adeguatezza della misura in con- creto applicata, pertanto, va valutata anche con riferimento alla prognosi di sponta- neo adempimento da parte dell'indagato (Sez. 6, n. 53026 del 06/11/2017, Crupi, Rv. 271686; Sez. 3, n. 5121 del 04/12/2013, dep. 2014, Alija, Rv. 258832) ed as- sume particolare rilievo il dato della sua pericolosità (Sez. 6, n. 2852 del 02/10/1998, Lamsadeq, Rv. 211755). L'inadeguatezza degli arresti domiciliari, in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., può, quindi, essere ritenuta quando elementi specifici in relazione alla personalità del soggetto inducano a rite- nere che quest'ultimo possa essere propenso a violare le prescrizioni della cautela impostagli. 19 Tale valutazione va eseguita soppesando, nella loro globalità, sia gli elementi inerenti alla gravità ed alle circostanze del fatto e sia quelli inerenti alla personalità del prevenuto nel senso che la concessione degli arresti domiciliari è preclusa nella misura in cui - sulla base di dati fattuali concreti, anche desumibili da massime di esperienza, e dunque non meramente astratti o congetturali - sia possibile ritenere che l'imputato si sottragga all'osservanza delle prescrizioni attraverso il mancato as- solvimento degli obblighi connessi all'esecuzione della misura cautelare domestica. Pertanto, con specifico riferimento ai criteri di scelta delle misure coercitive cu- stodiali, l'inadeguatezza degli arresti domiciliari, in relazione alle esigenze di preven- zione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. può essere ritenuta sia quando elementi specifici in relazione alla personalità del soggetto inducano a rite- nere che quest'ultimo possa essere propenso a disubbidire all'ordine di non allonta- narsi dal domicilio, in violazione della cautela impostagli, sia quando la gravità del fatto, le motivazioni di esso e la pericolosità dell'indagato depongano nel medesimo senso, ossia per la propensione all'inosservanza delle prescrizioni. Ciò posto, il Tribunale del riesame ha offerto corretta applicazione dei criteri va- lutativi, indicati dalla giurisprudenza di questa Corte, allineandosi ai predetti superiori principi. I giudici della cautela, infatti, hanno illustrato adeguatamente la sussistenza del pericolo concreto ed attuale di inquinamento probatorio di cui all'art. 274, lett. a), cod. proc. pen., derivante dalla necessità di identificare partecipi non ancora identi- ficati e di individuare ulteriori attività poste in essere dagli indagati di traffico di stu- pefacenti, che potrebbe essere frustrato dall'inquinamento delle fonti di prova da parte degli indagati ove lasciati liberi anche alla luce dell'utilizzo da parte degli inda- gati di criptofonini o di radiotrasmittenti, tesi a sfuggire alle attività di intercettazioni. Inoltre, il Tribunale del riesame ha ravvisato la sussistenza delle esigenze caute- lari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., dovendosi desumere il concreto pericolo di reiterazione dei reati dall'allarmante familiarità dello stesso nel commercio di stu- pefacenti, testimoniata dall'appartenenza ad un'associazione finalizzata al traffico in- ternazionale di stupefacenti, composta da soggetti impegnati in forniture dall'estero di stupefacente, nell'organizzazione degli affari, nella ricezione e nel trasporto di droga, nel reperimento delle risorse economiche teleologicamente funzionali a finan- ziarne acquisti, nel compimenti di rilevanti operazioni di narcoimportazione dall'e- stero, non arrestandosi, nel perseguimento del proprio proposito criminoso, nem- meno in occasione dei sequestri o, ancor di più, dei controlli delle forze di polizia, impegnate a perlustrare per giorni il porto di Gioia Tauro. Tali fattori sono stati logicamente ritenuti sintomatici di una radicata scelta di vita delinquenziale, di intensità tale da indurre fondatamente a ritenere che lo stesso non si asterrà per il futuro dall'intraprendere nuovi propositi criminosi ove rimesso in 70 libertà o, comunque, potendo fruire degli spazi di libertà ed autonomia garantiti da misure meno afflittive, rimesse alla sostanziale autodisciplina del cautelato. Si è ritenuta, pertanto, ogni altra misura inidonea a scongiurare il concreto ed attuale pericolo di reiterazione degli illeciti, posto che le esigenze di prevenzione spe- ciale, legate alla probabilità di commissione di ulteriori reati della stessa specie di quello per cui si procede, postulano come necessario un adeguato controllo sulla per- sona del ELUA. Nell'ordinanza impugnata si è richiamata la presunzione di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e si è evidenziata la mancata prospettazione di circostanze decisive favorevoli all'indagato che consentissero di superarla. Essa, peraltro, contiene plurime indicazioni sulla condotta criminosa, sulla personalità dell'indagato e sulla persistenza dei legami coi trafficanti, che lasciavano concreta- mente presupporre l'esistenza di un effettivo rischio di reiterazione del reato. L'organo giudicante ha formulato una negativa valutazione prognostica circa il rischio di ricaduta nel reato, fondando il giudizio di concretezza ed attualità del peri- colo su elementi significativi e sintomatici di elevata pericolosità. A fronte di tale apparato motivazionale, non manifestamente illogico, il ELAc- qua contesta tale giudizio, senza fornire spunti di critica effettivi, sostanzialmente limitandosi a valutare diversamente i medesimi elementi di fatto già considerati ne- gativamente dal Tribunale. Non coglie nel segno neanche il rilievo difensivo sulla mancata indicazione da parte del giudice della cautela di un'occasione prossima per delinquere, che, come sopra esposto, si ricollega ad una giurisprudenza ormai supe- rata. Il Tribunale, con motivazione lineare ed immune da censure ha dato atto dell'in- sufficienza degli arresti domiciliari, anche con l'uso del braccialetto elettronico, stante il rischio che il ELUA anche indirettamente, riallacciasse concretamente i legami con l'ambiente criminale in cui era maturato il delitto. • Orbene, le puntuali argomentazioni svolte dal giudice del merito per sottolineare, da un lato, la solidità e la gravità del quadro indiziario e, dall'altro, il pericolo concreto e attuale di recidivanza e l'esclusiva adeguatezza della custodia in carcere per fron- teggiare lo stesso, non sono sindacabili in sede di controllo di legittimità del provve- dimento impugnato, non essendo consentito alla Corte di cassazione lo scrutinio fat- tuale della decisione impugnata, laddove correttamente e logicamente motivata. Rispetto all'indicato percorso argonnentativo le doglianze del ricorrente si collo- cano ai confini della inammissibilità, prospettando censure generiche ed aventi ad oggetto rilievi in fatto non proponibili in sede di legittimità. Del pari manifestamente infondata è l'ulteriore doglianza relativa alla mancata motivazione in ordine alla inadeguatezza della misura degli arresti donniciliari con braccialetto elettronico. 21 E' stato, infatti, affermato, in maniera condivisibile, che il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275 bis cod. proc. pen (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762; Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Cate- rino, Rv. 270463). Stante la completezza della motivazione sull'assoluta inderogabilità della custo- dia in carcere, non occorreva un'espressa spiegazione relativamente al diniego di concessione degli arresti domiciliari mediante il c.d. braccialetto elettronico (Sez. 6, n. 1084 del 12/11/2015, Masella, dep. 2016, Rv. 265891). 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.). La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen..
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma il 30 maggio 2023.