Sentenza 22 gennaio 2009
Massime • 2
La sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'adozione di provvedimenti di cautela personale nella fase delle indagini preliminari può essere accertata anche mediante l'acquisizione della documentazione di atti compiuti autonomamente da autorità straniere in un diverso procedimento penale all'estero, anche al di fuori dei limiti stabiliti per la loro utilizzabilità dagli artt. 238 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen..
In materia di assistenza giudiziaria penale, sono utilizzabili nel procedimento italiano i verbali degli interrogatori di persone imputate di reato connesso contenenti dichiarazioni rese "erga alios" e assunti a seguito di rogatoria all'estero secondo le forme stabilite dallo Stato richiesto, salvo l'eventuale contrasto con norme inderogabili e principi fondamentali che non si identificano necessariamente con il complesso delle regole dettate dal codice di rito e in particolare con le regole relative alle diverse modalità di esercizio dei diritti della difesa, tra le quali la presenza necessaria del difensore agli interrogatori espletati durante la fase delle indagini preliminari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/01/2009, n. 21673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21673 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 22/01/2009
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 308
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 036574/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AT OM N. IL 11/02/1977;
avverso ORDINANZA del 31/12/2007 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Cedrangolo Oscar, il quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
sentito il difensore avv. Russo ON, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO
1. - Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria, investito ex art. 309 c.p.p. dalla richiesta di riesame proposta nell'interesse dell'indagato CO AT, confermava l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari dello stesso Tribunale, che aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, in quanto ritenuto partecipe della consorteria IR - NG da anni impegnata in una guerra ultradecennale con quella dei Pelle- Vottari, caratterizzata anche da numerosi episodi omicidiari, tra cui quelli più recenti e tristemente noti, della strage di Natale del 25 dicembre 2006 e della strage di Duisburg del 15 agosto 2007, all'origine dell'attività investigativa posta a base del provvedimento cautelare.
1.1 - Il Tribunale, dopo una lunga trattazione dedicata specificamente all'evoluzione dell'attività investigativa - sviluppatasi anche mediante rogatorie internazionali, ed incentrata sulla figura di NG VA, personaggio di spicco dell'omonima cosca - ha valorizzato, quali gravi indizi a carico del AT - che secondo l'accusa avrebbe svolto la funzione di coordinatore della "costola" dell'organizzazione mafiosa, costituita in Germania dallo NG, di cui l'indagato appariva la longa manus, curandone gli interessi e mantenendo saldo il legame tra i singoli adepti in posizione subordinata - oltre le risultanze della riferita attività investigativa, da cui emergeva la presenza dello NG in Germania alcuni giorni prima della strage di Duisburg, (a) la significativa circostanza che costui, mentre aveva evitato di frequentare la propria abitazione, di presentarsi nei due ristoranti-pizzerie (Tonì s e San Michele) da lui controllati (direttamente od indirettamente) e di utilizzare la propria autovettura, aveva invece contatto il AT, ed alcuni ragazzi calabresi che lavoravano in detti locali, utilizzandoli per il prelievo dalla propria abitazione in Kaarst di una pistola calibro 9 mm (modello Skorpion), successivamente rinvenuta dalla polizia tedesca, con la relativa custodia, nei locali della pizzeria San Michele, gestita dall'indagato; (b) le dichiarazioni rese da IC ON, pizzaiolo presso il locale Tonì s, in merito agli spostamenti dello NG e l'episodio della pistola, che avendo coinvolto personalmente anche l'indagato, appariva quanto mai indicativo dell'esatta natura del rapporto intrattenuto dallo stesso con lo NG, non circoscritto ai soli rapporti di affari, ma coinvolgente direttamente l'attività della cosca, con specifico riferimento alla preparazione della "risposta" in terra tedesca, al feroce attentato perpetrato in Italia dal gruppo avversario;
(c) il ritrovamento presso il AT di ben due lettere inviategli dallo NG durante un periodo di detenzione sofferto subito dopo la strage di Natale, da cui emergeva, secondo i giudici del riesame, il conferimento dell'incarico di tenere saldo il gruppo, in vista di una imminente attività di reazione ai danni dei Pelle-Vottari, anch'essi presenti in territorio tedesco;
(d) l'utilizzazione da parte dell'indagato di un'autovettura (Fiat Panda), di proprietà dello NG.
3. In relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, il tribunale, oltre ad evidenziare l'operatività della presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., ha comunque argomentato in merito all'esistenza di un concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, desumile dalla elevata capacità criminale del sodalizio, di fuga dell'indagato in ragione della prevedibile entità della sanzione e della disponibilità di stabili legami all'estero, di un possibile inquinamento delle prove in ragione della capacità d'intimidazione dimostrata dalla consorteria criminale. 2. - Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite del suo difensore, deducendone l'illegittimità: 1) con il primo motivo di impugnazione, per violazione di legge (artt. 292 e 273 c.p.p.), evidenziando: (a) che il tribunale aveva recepito acriticamente le argomentazioni svolte nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, senza fornire alcuna risposta in merito alle deduzioni critiche svolte a confutazione dell'assunto secondo cui lo NG avesse già progettato l'esecuzione della strage di Duisburg allorquando aveva indirizzato al AT le due lettere trovate in possesso dell'indagato; (b) che i giudici del riesame avevano riconosciuto elevata rilevanza indiziaria a carico del ricorrente a circostanze che ne erano prive, non avendo adeguatamente considerato, quanto al ritrovamento della pistola nei locali della pizzeria San Michele, che da atti del procedimento (mandato di arresto emesso nei confronti del coimputato LI LU) emergeva che l'arma era stata ivi occultata dal predetto imputato, che ne aveva la materiale disponibilità; quanto alla disponibilità di una Panda, che il predetto veicolo veniva utilizzato esclusivamente per il trasporto delle pizze;
2) con il secondo motivo di gravame, per l'inutilizzabilità nel presente procedimento sia del verbale relativo alla perquisizione dell'abitazione del AT ed al sequestro delle missive a lui indirizzate dalla NG, eseguite dalla polizia tedesca senza il rispetto delle garanzie difensive previste dall'ordinamento italiano, sia del verbale relativo alle dichiarazioni di IC ON, riferendosi tali documenti ad attività investigative già eseguite dall'attività giudiziaria straniera in assenza di rogatoria, ed acquisita in violazione dell'art. 238 c.p.p. e comunque espletate con modalità lesive del diritto di difesa.
3. L'impugnazione proposta nell'interesse del AT si basa su motivi privi di fondamento e va quindi rigettata.
Ritiene infatti il Collegio che l'ordinanza impugnata, adeguatamente motivata ed immune da vizi logici o giuridici, resiste a tutte le censure sviluppate in ricorso.
3.1 Con riferimento alla deduzione difensiva, prospettata per la prima volta in questa sede e di natura preliminare - secondo cui gli atti relativi all'attività investigativa espletata in Germania ed in particolare le dichiarazioni rese da HI ON nel corso di interrogatori resi alla Polizia nei quali non era presente il difensore di fiducia, devono ritenersi inutilizzabili, sta perché relativi ad attività investigativa svolta unilateralmente dall'autorità di polizia dello Stato estero nell'ambito di un diverso procedimento (perquisizioni, acquisizione di documenti, ecc.), sia perché attività espletate con modalità contrarie ai principi fondamentali del nostro ordinamento - occorre considerare, infatti, che rappresenta principio consolidato in giurisprudenza (cfr. tra le ultime Sez. 6A, n. 44830 del 22/09/2004, Cuomo) e condiviso in dottrina, che in materia di assistenza giudiziaria penale sono utilizzabili nel procedimento italiano i verbali degli interrogatori di persone imputate di reato connesso contenenti dichiarazioni rese erga alias ed assunti a seguito di rogatoria all'estero secondo le forme stabilite dallo Stato richiesto, salvo l'eventuale contrasto con norme inderogabili e principi fondamentali, che non si identificano necessariamente con il complesso delle regole dettate dal codice di rito e, in particolare, con le regole codicistiche relative alle diverse modalità di esercizio dei diritti della difesa ne', per quanto interessa H presente caso, alla presenza necessaria del difensore del difensore agli interrogatori espletati durante la fase delle indagini.
3.2 Nè ha pregio l'ulteriore rilevo secondo cui, in violazione dell'art. 238 c.p.p., sono stati acquisiti verbali relativi ad attività svolte da organi di polizia straniera nell'ambito di un diverso procedimento penale, avendo questa Corte da tempo precisato, che in tema di misure cautelari personali, la sussistenza dei gravi indizi richiesti per l'adozione di provvedimenti coercitivi nella fase delle indagini preliminari può essere accertata anche mediante l'acquisizione della documentazione di atti compiuti autonomamente da autorità straniere in un diverso procedimento penale all'estero, anche al di fuori dei limiti stabiliti per la loro utilizzabilità dall'art. 238 cod. proc. pen. e art. 78 disp. att. cod. proc. pen., che operano solo per la fase dibattimentale (in tal senso, Sez. 2, Sentenza n. 20100 del 22/5/2002, Rv. 222025).
3.3 Quanto poi alle ulteriori deduzioni difensive, riguardanti la valutazione di attendibilità e coerenza dei dati puntualmente indicati e adeguatamente valorizzati dal Tribunale del riesame per i profili della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari (contenuto delle lettere inviate all'indagato dallo NG;
ritrovamento di una pistola nella pizzeria San Michele, ritrovamento dei documenti di un veicolo intestato all'indagato in una macchina appartenente ad un familiare dello NG), è agevole rilevare che le stesse risultano sostanzialmente dirette ad una non consentita rilettura degli elementi probatori. Ed invero il giudice di merito ha dato conto, con motivazione logica e perciò incensurabile in sede di controllo di legittimità, delle ragioni per le quali il AT era attinto da gravi indizi di colpevolezza, mediante l'analitica enunciazione degli elementi probatori rilevanti a tal fine, tutti significativamente convergenti, in concreto, nel senso della qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato, evidenziando, in particolare, quanto alle lettere, come dalle stesse traspariva un timore dello NG sulla coesione del gruppo costituito in Germania in caso di attuazione di una eclatante "azione punitiva" nei confronti del gruppo antagonista, non riconducibile soltanto a problematiche lavorative come sostenuto dalla difesa, come dimostrato eloquentemente dal successivo comportamento dello NG, in occasione del suo ritorno in Germania e quanto alla pistola, il significato gravemente indiziante costituito dal luogo in cui l'arma era stata rinvenuta, e cioè all'interno della pizzeria amministrata dall'indagato.
4. Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p. in ordine alla spese del presente procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2009