Cass. pen., sez. I, sentenza 22/01/2009, n. 21673
CASS
Sentenza 22 gennaio 2009

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La sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'adozione di provvedimenti di cautela personale nella fase delle indagini preliminari può essere accertata anche mediante l'acquisizione della documentazione di atti compiuti autonomamente da autorità straniere in un diverso procedimento penale all'estero, anche al di fuori dei limiti stabiliti per la loro utilizzabilità dagli artt. 238 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen..

In materia di assistenza giudiziaria penale, sono utilizzabili nel procedimento italiano i verbali degli interrogatori di persone imputate di reato connesso contenenti dichiarazioni rese "erga alios" e assunti a seguito di rogatoria all'estero secondo le forme stabilite dallo Stato richiesto, salvo l'eventuale contrasto con norme inderogabili e principi fondamentali che non si identificano necessariamente con il complesso delle regole dettate dal codice di rito e in particolare con le regole relative alle diverse modalità di esercizio dei diritti della difesa, tra le quali la presenza necessaria del difensore agli interrogatori espletati durante la fase delle indagini preliminari.

Commentari3

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    Il Pubblico Ministero, per acquisire prove in un procedimento italiano, può agire ai sensi dell'art. 45 del decreto OIE, ai limitati fini di chiedere la trasmissione di documentazione acquisita nel corso di un diverso procedimento pendente in quel Paese; è infatti sempre rimessa allo Stato di esecuzione, con le modalità previste in quell'ordinamento, la concreta acquisizione della prova da trasferire. L'emissione, da parte del Pubblico Ministero, di O.E.I. diretto ad ottenere il contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, dunque, non deve essere preceduta da …

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  • 2Utilizzabile messaggistica criptata “Encrochat” e “Sky-Ecc” anche senza algoritmo (Cass. 23999/23)
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  • 3Sull'acquisizione di documentazione relativa a comunicazioni intercorse sulle piattaforme di messaggistica criptata "Encrochat" e "SkyAccesso limitato
    Giuseppecassano · https://dirittodiinternet.it/ · 19 luglio 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 22/01/2009, n. 21673
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21673
Data del deposito : 22 gennaio 2009

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