Sentenza 21 dicembre 2022
Massime • 1
In tema di procedimento cautelare, sussiste l'interesse concreto e attuale dell'indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione di un'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'"an" o sul "quomodo" della misura. (Fattispecie relativa ad associazione per delinquere di tipo mafioso, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso, in quanto finalizzato alla sola esclusione del ruolo apicale dell'indagato all'interno del sodalizio, elemento privo di riflessi sui presupposti della misura cautelare e sulla sua durata).
Commentari • 3
- 1. Ruolo apicale nelle associazioni mafiose e interesse a ricorrere: la Corte ribadisce la necessità della prova del comando (Cass. Pen. n.18593/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 settembre 2025
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli ha confermato l'ordinanza cautelare emessa in data 28.11 - 17.12.2024 nei confronti di Am.De. con la quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale ha applicato alla predetta la misura della custodia in carcere ritenendo sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 416-bis, comma 2 cod. pen. in relazione alla partecipazione con posizione apicale al clan Am. - Pa. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Am.De. deducendo con unico motivo violazione degli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. e 416-bis, comma 2, cod. pen., avendo la ordinanza …
Leggi di più… - 2. Captatore informatico e associazioni mafiose: tra esigenze investigative e limiti di legittimità (Cass. Pen. n. 29382/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 agosto 2025
1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti, mentre nel resto va rigettato. 2. Il primo motivo principale e il motivo aggiunto sono nel complesso infondati, pur presentando diversi profili di inammissibilità. Il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c), ed e), cod. proc. pen., eccepisce la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni autorizzate con i decreti rit. nn. 3619 e 3620 del 2024 (primo motivo principale e motivo aggiunto) e con i decreti rit. nn. 2872 e 3123 del 2022 (motivo aggiunto), facendo leva essenzialmente sul mancato rispetto dei contenuti minimi dei decreti e dei relativi obblighi motivazionali ex art. 266 e 267 cod. proc. pen., …
Leggi di più… - 3. Desistenza ed estorsione: irrilevante il pentimento dopo la minaccia (Cass. Pen. n. 29333/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 21 agosto 2025
1. Premessa La desistenza volontaria, disciplinata dall'art. 56, comma 3, c.p., è istituto che mira a incentivare l'interruzione spontanea dell'iter criminoso. Essa, tuttavia, trova applicazione solo entro confini ben definiti, che si restringono sensibilmente nei reati di danno a forma libera. La sentenza della Cassazione penale, sez. V, 23 luglio 2025, n. 29333, ribadisce un principio ormai consolidato: in tema di estorsione la desistenza non è configurabile una volta che siano stati compiuti atti idonei e univoci di intimidazione, capaci di integrare il meccanismo estorsivo. 2. La vicenda processuale Il ricorrente era sottoposto a custodia cautelare per tentata estorsione aggravata …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/12/2022, n. 17366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17366 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2022 |
Testo completo
17366-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - sent. n.2477 Sergio Beltrani Pierluigi Cianfrocca Relatore - CC 21/12/2022 Fabio Di Pisa Reg. Gen. n. 30614/2022 Marzia Minutillo Turtur AN Saraco ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di NN AR, nato a [...] l'[...], avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania del 14.7.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14.7.2022, il Tribunale di Catania ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame che era stata proposta nell'interesse di AR NN avverso il provvedimento con cui il GIP presso il Tribunale etneo gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere, ravvisando a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. per aver fatto parte, con il ruolo di capo ed organizzatore, della articolazione del Villaggio Sant'Agata della associazione mafiosa Cosa Nostra della Provincia di Catania;
2. ricorre per cassazione il difensore del NN deducendo violazione di legge: rileva, infatti, che, con la decisione impugnata, il Tribunale si è attribuito il diritto di valutare l'interesse dell'indagato ad impugnare il provvedimento del GIP;
sottolinea peraltro la peculiarità dello strumento del riesame, in quanto caratterizzato dalla piena devoluzione al Tribunale del potere di annullare o confermare la misura impugnata anche per motivi diversi da quelli indicati dalla difesa;
3. il Procuratore Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che l'ordinanza impugnata è coerente con la giurisprudenza di questa Corte, che richiama. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato.
1. Il Tribunale ha preso in esame l'istanza di riesame proposta nell'interesse di AR NN facendo presente che, all'udienza del 12.7.2022, la difesa aveva depositato una memoria in cui aveva contestato esclusivamente la sussistenza della "circostanza aggravante" di cui all'art. 416-bis comma secondo cod. pen., rilevando la genericità della imputazione quanto alla condotta del ricorrente e la inadeguatezza degli elementi acquisiti a sostegno del ruolo di organizzatore o di capo, che gli è stato attribuito. L'istanza è stata giudicata inammissibile per carenza di interesse sul rilievo secondo cui l'impugnazione aveva avuto riguardo ed aveva attinto esclusivamente il ruolo apicale che il NN avrebbe rivestito, ma dalla cui eventuale esclusione non avrebbe potuto conseguire la venuta meno dei presupposti che avevano giustificato la adozione della misura, in quanto anche la condotta di mera partecipazione al sodalizio sarebbe stata comunque idonea a fondare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., con la stessa identica durata del termine di fase.
2. La decisione del Tribunale è corretta: l'interesse all'impugnazione richiesto dall'articolo 568, comma 4, cod. proc. pen., deve essere concreto ed attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di 2 un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 6203 del 11/05/1993, Amato, Rv. 193743; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 20 del 20/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397). Tanto premesso, più volte questa Corte ha affermato che, in tema di impugnazioni avverso misure cautelari personali, vi è carenza di interesse sia al riesame sia al ricorso per cassazione, quando l'indagato tenda ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante, salvo che da tale esclusione derivi, per lui, una concreta utilità, ovvero immediati riflessi sull'an o sul quomodo della - 01; misura (cfr., Sez. 3 -, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508 01; Fucito, Rv. 275028 Sez. 6 , n. 5213 del 11/12/2018, 01; tra le non Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502 - massimate, Sez. 4, Sentenza n. 36806 del 2020). Il principio è stato ribadito in una fattispecie simile a quella che ci occupa ed in cui si è ritenuto che non sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, volto ad escludere la qualifica di organizzatore di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ritenuta sussistente, in quanto già la mera partecipazione al sodalizio integra il fatto costitutivo della presunzione cautelare e, di conseguenza, l'esclusione della suddetta qualifica non produrrebbe per il ricorrente alcuna conseguenza favorevole (cfr., Sez.
3. n. 31633 del 15/03/2019, Irabor, Rv. 276237 01 in cui la Corte, - - in motivazione, ha spiegato che ". la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura custodiale a farvi fronte prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., per il reato di cui all'art. 74, commi 1 e 2, d.P.R. n. 309 del 1990, non subisce flessioni o declinazioni di sorta a seconda del ruolo svolto da ciascun partecipe all'interno del sodalizio" sicché “ l'invocata assenza della qualifica di "organizzatore", ove effettivamente riscontrata, non produrrebbe, da questo punto di vista, alcuna conseguenza favorevole per il ricorrente sia perché il fatto costitutivo della presunzione cautelare è costituito dalla mera partecipazione al sodalizio, a prescindere dal ruolo svolto, sia perché l'ordinanza impugnata non valorizza, a fini cautelari, il suo ruolo organizzativo"). Né, per altro verso, può essere utilmente invocato l'effetto totalmente devolutivo del ricorso per riesame poiché, pur nella peculiarità del contesto decisorio di questo tipo di giudizio, resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., si è chiarito che il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze 3 attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (cfr., Sez.
3 - n. 20003 del 10/01/2020, Di Magggio, Rv. 279505 03; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Contardo, Rv. 272982 - 01). Nel caso di specie, dunque, correttamente il Tribunale ha sostenuto che la eventuale esclusione del ruolo di "organizzatore", su cui era stata incentrata la contestazione difensiva, non faceva certamente venir meno la (doppia) presunzione di cui al comma 3 dell'art. 275, cod. proc. pen. risultando, peraltro, analogo, il termine di fase. Il ricorso va dunque respinto essendo, tuttavia, il caso di puntualizzare che proprio la natura "in rito" della pronuncia qui impugnata (e della conseguente presente decisione) esclude che, sulla questione devoluta, ovvero sul ruolo di organizzatore contestato al ricorrente, possa essersi formato un "giudicato cautelare" insuscettibile di essere rimesso in discussione in assenza di profili di novità.
3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manca alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1ter disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 20.10.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Sergio Beltrani Pierluigi Cianfrocca DEPOSITATO IN CANCELLERA SECONDA SEZIONE PENALE 26 APR. 2023 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Claudia Pianelli