Sentenza 12 ottobre 2021
Massime • 1
In tema di rogatorie verso l'estero, l'autorità rogante, che nella domanda di assistenza giudiziaria non abbia indicato specifiche formalità per il compimento dell'atto istruttorio richiesto, non può compiere alcun vaglio circa la legittimità delle modalità di acquisizione esperite dall'autorità straniera, tanto più ove l'atto di indagine sia stato compiuto in precedenza, nel corso di investigazioni da quest'ultima autonomamente avviate, in quanto vige la presunzione di legittimità dell'attività svolta in forza del principio di reciproca fiducia, fermo restando che l'atto, una volta introdotto nel procedimento penale italiano, soggiace a tutte le regole sostanziali e processuali quanto alla sua valutazione e alla possibilità, da parte dell'imputato, di esercitare le prerogative difensive. (Fattispecie relativa ad atti sequestrati dall'Ufficio del Promotore di Giustizia dello Stato della Città del Vaticano nell'ambito di investigazioni autonomamente avviate e successivamente trasmessi all'autorità italiana su richiesta di quest'ultima).
Commentari • 2
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Il Pubblico Ministero, per acquisire prove in un procedimento italiano, può agire ai sensi dell'art. 45 del decreto OIE, ai limitati fini di chiedere la trasmissione di documentazione acquisita nel corso di un diverso procedimento pendente in quel Paese; è infatti sempre rimessa allo Stato di esecuzione, con le modalità previste in quell'ordinamento, la concreta acquisizione della prova da trasferire. L'emissione, da parte del Pubblico Ministero, di O.E.I. diretto ad ottenere il contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, dunque, non deve essere preceduta da …
Leggi di più… - 2. Ordine di indagine europeo non comporta automatica ammissibilità delle chat SKYECC (Cass. 44154/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 novembre 2023
Nel sistema delineato dalla Direttiva OEI, per l'acquisizione dei risultati di un'intercettazione già svolta all'estero, non è sufficiente che tale prova sia stata autorizzata da un giudice di uno Stato membro nel rispetto della legislazione di tale Stato, ma occorre il controllo - che non può essere affidato che al giudice nazionale dello Stato di emissione - sull'ammissibilità e sulla utilizzazione della prova stessa (l'intercettazione) secondo la legislazione italiana. La Direttiva OEI non ha disciplinato la utilizzabilità della prova acquisita con l'o.e.i., rinviando per tale aspetto al diritto dello Stato di emissione, fatti salvi in ogni caso "i diritti della difesa" e le garanzie …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/10/2021, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2021 |
Testo completo
01396-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Ach Composta da: Sent. n. sez. 1451/2021 - Presidente - GIULIO SARNO CC 12/10/2021- - Relatore ELISABETTA ROSI R.G.N. 22586/2021 ANGELO MATTEO SOCCI ANTONELLA DI STASI SE NOVIELLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZI IG nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/06/2021 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;
sentite le conclusioni del PG CIRO ANGELILLIS, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori Avv. Ambra Giovene e Marco Franco del Foro di Roma, che si riportano ai motivi ed insistono nell'accoglimento del ricorso;
D 14 GEN 2022 RITENUTO IN FATTO 4. 1. Con ordinanza pronunciata in data 26 aprile 2021, il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Roma in data 29 marzo 2021 nei confronti di ZI AN per il reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter 1 cod. pen. e per i reati tributari di cui agli artt. 2 e 8 del D.lgs. n.74/2000, in quanto, dopo aver commesso i delitti presupposto, oggetto di contestazione da parte dell'Autorità Giudiziaria Vaticana con ordine di arresto emesso in data 5 giugno 2020, utilizzava il profitto all'uopo ricavato, di importo pari a 15 milioni di euro, corrisposto dalla Segreteria di Stato a fronte dell'emissione di due fatture inesistenti, effettuando, attraverso lo schermo di una società veicolo con sede estera (Lighthouse Group Investments Unlimited), una serie di investimenti in azioni di società quotate in mercato italiano al fine di occultare la provenienza delittuosa delle somme in contestazione. In particolare, al ZI venivano contestati i delitti di peculato, estorsione, truffa ed autoriciclaggio ai sensi dell'ordinamento dello Stato Vaticano nell'ambito di una complessa operazione di investimento finalizzata all'acquisto di un immobile sito a Londra, in Sloane Avenue, mediante la sottoscrizione di un Framework Agreement che prevedeva l'acquisto da parte della società TT SA, detenuta fiduciariamente dal ZI, dell'intera catena societaria proprietaria dell'immobile (60 SA LIMITED) dietro il pagamento da parte della Segreteria dello Stato di una somma di 40 milioni di GBP ad un fondo di investimenti all'epoca di titolarità di FA ON (ATHENA CAPITAL FUD SICAV), e la successiva sottoscrizione di uno Share Purchase Agreement mediante il quale la Segreteria di Stato si impegnava all'acquisto di 30.000 quote prive del diritto di voto di TT SA detenute dal ZI, allora titolare delle restanti azioni con diritto di voto, il quale avrebbe poi abusato di tale posizione contrattuale, estorcendo una somma indebita come corrispettivo di cessione delle azioni prive di diritto di voto della medesima società; fatti commessi tra il maggio 2018 e il novembre 2019. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione ZI AN tramite i due difensori di fiducia avv. Ambra Giovene e Avv. Marco Franco. Il ricorso presentato dall'Avv. Ambra Giovene è articolato su sette motivi di doglianza. 2 сво 2.1. Con il primo motivo si deduce Inosservanza di norme processuali ex art. 606, lett. c) cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 727, 729, 191 cod. proc. pen. e gli artt. 15,24 e 27 Cost, in relazione alla procedura di rogatoria attiva avviata dalla Procura di Roma. Il ricorrente premetteva che il procedimento aveva tratto origine dalla comunicazione del Promotore di Giustizia dello Stato Città del Vaticano in data 10 ottobre 2019, diretta al Procuratore della Repubblica di Roma con il quale è - stato iscritto un diverso procedimento a carico di altri soggetti contenete il - provvedimento di perquisizione e sequestro emesso dall'Ufficio del Promotore di Giustizia Vaticana e dall'autorità di informazione finanziaria Vaticana in data 1 ottobre 2019, per "avviare forme di cooperazione tra organi di polizia giudiziaria", anche in considerazione della cittadinanza italiana delle persone coinvolte. A tale trasmissione ha fatto seguito una richiesta di assistenza giudiziaria da parte del Promotore alla Procura di Roma in data 26 novembre 2019, i cui atti sono stati inseriti nel presente procedimento. Successivamente la Procura di Roma, in data 10 giugno 2020 ha inoltrato al Promotore di Giustizia una richiesta di assistenza giudiziaria ai sensi degli artt. 727 cod. proc. pen. e seguenti, chiedendo di fornire gli atti presenti nel procedimento presso lo Stato della Città del Vaticano nel quale è indagato ZI, per ottenere elementi di prova, da utilizzare nel presente procedimento, in ordine: a) ai reati presupposto ivi commessi, b) ai rapporti tra l'indagato ed altri soggetti al fine di determinare la configurabilità di indizi di riciclaggio od autoriciclaggio, 3) ai rapporti tra gli indagati ZI e ON per verificare ipotesi di concorso nei successivi investimenti dei profitti dei reati commessi all'estero. La difesa si duole della mancanza agli atti del fascicolo trasmesso al Tribunale del riesame dei documenti che attestassero la richiesta rogatoriale e la sua trasmissione per via ministeriale, documenti che sono stati prodotti solo all'udienza del 22 aprile 2021, produzione che i giudici del riesame hanno ritenuto potesse sanare la violazione che era stata dedotta con il riesame, anche perché il Collegio ha ritenuto che non sia necessaria nelle rogatorie attive il filtro del Ministero della giustizia. Il ricorrente censura tale affermazione perché non è compatibile con i principi fondamentali dell'ordinamento acquisire del materiale probatorio direttamente, per cui ne aveva eccepita la inutilizzabilità, in quanto la documentazione prodotta dal P.M. nel corso dell'udienza non risultava essere transitata per il Ministero, e quindi dovevano dirsi eluse le regole e le garanzie di cui agli artt. 727 cod. proc. pen. e seguenti, considerato che lo Stato Vaticano è un Paese extra-EU non vincolato da accordi o convenzioni internazionali in materia penale. Nella richiesta di rogatoria attiva la Procura di Roma non ha 3 घंटे indicato nessuna prescrizione da rispettare, limitandosi a richiedere la autorizzazione dalle Autorità vaticane, le quali nulla hanno specificato sul punto nella nota di trasmissione del 28 settembre 2020, con la quale hanno trasmesso ampia documentazione, eludendo il parametro della richiesta di rogatoria attiva, per l'utilizzazione dei documenti anche in riferimento ai reati fiscale. Secondo i principi della giurisprudenza di legittimità, gli atti non possono essere acquisiti in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano, e quindi con il diritto di difesa. Si lamenta che Il Tribunale del riesame avrebbe omesso di dare risposta in merito a tali eccezioni, limitandosi a riconoscere la sanatoria dell'inutilizzabilità degli atti trasmessi, per effetto dell'intervenuto deposito della documentazione attestante il carteggio con il Ministero da parte del PM nel corso dell'udienza innanzi al Tribunale del riesame del 22 aprile 2021 ed in forza del richiamo al disposto dell'art. 729 bis cod. proc. pen., laddove invece l'eccezione della difesa era stata articolata su due profili, il primo relativo alle modalità di passaggio degli atti ed il secondo attinente all'incompatibilità di tale metodo diretto di acquisizione, laddove non aveva consentito il vaglio ministeriale sul rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano ed al diritto di difesa, per cui era stata eccepita l'inutilizzabilità degli atti. Inoltre all'udienza del 22 aprile 2021, la difesa aveva dedotto specificamente l'inutilizzabilità dell'altra documentazione prodotta dalla pubblica accusa, pervenuta in data 20 aprile 2021, senza il tramite del Ministero. Su tale eccezione il Collegio del riesame ha omesso di fornire risposta. In sintesi, quindi, il ricorrente sostiene che le concrete modalità di cooperazione giudiziaria tra la Procura di Roma e l'Autorità Vaticana hanno eluso le garanzie di cui agli artt. 727 e seguenti cod. proc. pen. In particolare l'autorità inquirente italiana non avrebbe richiesto a quella Vaticana di assumere prove, ma si sarebbe avvalsa di quelle già assunte dalla stessa in epoca precedente all'iscrizione del procedimento penale italiano e tali atti costituiscono il fondamento dell'incolpazione a carico di ZI. In aggiunta, si denuncia l'elusione delle garanzie prescritte dalla legge ai fini del corretto espletamento della procedura di rogatoria attiva, non avendo la richiesta della Procura di Roma indicato alcuna prescrizione, ma avendo circoscritto l'utilizzo degli atti ai fini di prova: a) dei reati commessi in Vaticano, da considerare presupposto dell'autoriciclaggio, b) dei rapporti degli indagati ZI e ON con i soggetti indagati nel processo colà in corso, c) degli eventuali rapporti tra gli indagati ZI e ON. Impropriamente il materiale trasmesso era stato utilizzato anche in riferimento ai reati fiscali di cui ai capi 2, 4 पाल 3 e 4, privi di qualsivoglia connessione con i reati presupposto, commessi in Vaticano, e con il delitto di autoriciclaggio in contestazione. Inoltre, l'iter motivazionale seguito dal Tribunale del riesame sarebbe illogico nella parte in cui circoscrive la inutilizzabilità degli atti rogatoriali alla violazione delle modalità esecutive della rogatoria, introducendo in tal modo una presunzione generale di legittimità dell'attività svolta dall'autorità estera ogni qual volta non sia vincolata da accordi internazionali o specifiche prescrizioni indicate dall'autorità giudiziaria procedente, in tal mondo esonerandola dalla verifica del rispetto delle garanzie fondamentali. Invero, nel caso di specie, le procedure seguite in Vaticano si palesavano violative sia della lex loci che dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, nello specifico del diritto di difesa e di quello alla riservatezza. In primis, il mandato di cattura per i reati presupposto veniva emesso direttamente dall'Ufficio del Promotore e non dal giudice istruttore come previsto dall'art 319 cod. proc. pen. v. Sul punto i giudici del riesame si sono limitati ad affermare il rispetto del diritto alla difesa e del giudice naturale indipendente e imparziale travisando e facendo un uso parcellizzato del dictum della sentenza del Giudice inglese della Corona (UM) pronunciata in data 10 marzo 2021, in relazione agli stessi elementi di indagine. Per un verso infatti il Giudice inglese si limitava ad escludere nell'ambito dell'ordinamento vaticano una possibile confusione tra organo denunciante e investigatore, in risposta ad una censura della difesa inglese (punto 10), e non già, contrariamente a quanto ritenuto dal Collegio cautelare, ad affermare la compatibilità dell'ordinamento processuale vaticano con i diritti fondamentali e ad escludere la possibile confusione tra organo di accusa ed organo giudiziario. Per altro verso, nessuna rilevanza è stata accordata alla pronuncia inglese nella parte in cui riteneva del tutto infondata l'ipotesi accusatoria del ZI ed anzi metteva in luce gravi travisamenti ad opera del Promotore vaticano. Nella sostanza il Collegio cautelare non ha risposto alla censura di "volatilità" delle norme di procedura penale dell'ordinamento Vaticano, disapplicabili secondo necessità, credendo di trovare una risposta nella sentenza del giudice inglese. Un secondo profilo di illegittimità si riscontrerebbe nell'indebita acquisizione dei dati informatici estratti dai cellulari e dagli account e-mail del ZI, in quanto il provvedimento di sequestro e la successiva estrazione di copia avrebbero avuto carattere omnicomprensivo ed esplorativo senza riconoscere alcuna tutela all'indagato in merito ai dati sensibili ivi contenuti e non pertinenti all'indagine, nonché precludendo ogni verifica sulla genuinità del materiale da parte della difesa, atteso che gli esiti dell'attività di estrazione erano coperti da 5 Ri segreto istruttorio e la Procura di Roma aveva depositato l'hard disk contenete la copia forense dei dispositivi sequestrati direttamente all'udienza del 22 aprile 2021, precludendone il vaglio sul contenuto da parte del G.I.P. che aveva emesso la misura.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale ed inosservanza della legge processuale penale con riferimento all'art 273 cod. proc. pen, in relazione alla regola di giudizio ed al parametro della gravità indiziaria del reato presupposto di autoriciclaggio di cui al capo 1) di imputazione e con riferimento agli artt. 292 e 309 cod. proc. pen. per motivazione apparente, mancando un autonomo vaglio del GIP. In particolare, il Tribunale del riesame sarebbe incorso in una palese contraddizione laddove, richiamando dei precedenti di codesta Corte di legittimità, peraltro non conferenti con il thema decidendum, in quanto relativi a misure cautelari reali, rispetto alle quali la consistenza indiziaria ed i margini di censurabilità sono diversi, ha affermato l'impossibilità di pervenire ad una prova logica della provenienza illecita della utilità quale presupposto imprescindibile della condotta criminosa di riciclaggio, ma ha nel contempo ritenuto necessario accertare tale provenienza. Inoltre il Collegio cautelare ha ritenuto che lo scrutinio sarebbe diverso in caso di riciclaggio di somme provenienti da delitti commessi all'estero, che non essendo, nel caso di specie, ancora oggetto di una sentenza vaticana passata in giudicato, rendono necessario un accertamento in via incidentale da parte del GIP, che non sarebbe stato esperito. Gli accertamenti delegati dalla Procura di Roma alla Guardia di finanza riguardano infatti solo la movimentazione in uscita dalle società Lighthouse e NS, destinatario dei due bonifici disposti dalla Segreteria di Stato il 29 aprile ed il 2 maggio 2019, dando per scontato che i bonifici fossero provento di reato. Si lamenta quindi l'acritico recepimento da parte del Tribunale del riesame dell'impostazione accusatoria dei Promotori di Giustizia del Vaticano e delle loro acquisizioni probatorie, che non sono state oggetto di un vaglio critico in violazione dell'art. 309 cod. proc. pen., avendo il Collegio del riesame cercato di colmare i vuoti motivazionali dell'ordinanza custodiale.
2.3. Con il terzo motivo si eccepisce sia il vizio di violazione di legge processuale penale in ordine agli artt. 273, 292 e 309 cod. proc. pen. sia quello della motivazione quanto ai gravi indizi di colpevolezza per il delitto presupposto di autoriciclaggio. La valutazione del Collegio cautelare sulla gravità indiziaria dei reati presupposto rappresenta una mera riproposizione della relazione di aggiornamento dell'ufficio del Promotore vaticano depositata all'udienza del 22 aprile 2021, la quale si fonda su fonti informative mai allegate, né trasmesse alla 6 aRos Procura di Roma e pertanto non sottoposte ad un vaglio giurisdizionale autonomo ed imparziale. Inoltre la ricostruzione operata nell'ordinanza impugnata presenta molteplici illogicità e contraddizioni. Tra esse si segnala l'affermazione della evasione fiscale quanto agli strumenti negoziali utilizzati per veicolare i pagamenti a ZI, in quanto le fatture di 5 e 10 milioni non sono oggetto di contestazioni di natura fiscale né nel presente procedimento, né in quello pendente in Vaticano. Per quanto attiene all'interpretazione del contratto-quadro stipulato dalla Segreteria Vaticana e dal ZI con l'ausilio di noti studi legali lussemburghesi, nella piena trasparenza delle trattative, il Tribunale del riesame ha ritenuto, in maniera contraddittoria, che fosse stato stipulato con l'obiettivo di vedere riconosciuta una posizione di controllo e gestione diretta dell'investimento in capo alla Segreteria di Stato vaticana, ma anche che avrebbe provocato alla stessa uno svantaggio contrattuale, a fronte del riconoscimento del controllo esclusivo dell'investimento al ZI, per mezzo della società veicolo TT SA dallo stesso detenuta. Tale affermazione a parere della difesa - sarebbe frutto - di mera trasposizione dagli atti dell'autorità inquirente vaticana, non avendo i giudici vagliato gli atti del fascicolo, né gli allegati della difesa. Un'ulteriore contraddizione si ravvisa in relazione al quantum del corrispettivo versato al ZI in cambio delle prestazioni professionali da lui svolte e per la gestione dell'immobile durante le trattative, ammontante a 15 milioni di euro, ritenuto sproporzionato, senza tuttavia che i giudici abbiano fornito alcun parametro di riferimento ed in spregio al contenuto dei contratti, frutto della libera autonomia negoziale delle parti. Parimenti illogica sarebbe la conclusione del Tribunale del riesame in relazione alla commissione del 3% in favore del ZI prevista sin dagli accordi preliminari (come attestato dal contenuto di una mail del 27 dicembre 2018), ritenuta clausola di "carattere posticcio", in quanto oggetto di alterazione nel documento ufficiale, come sarebbe stato accertato dalle indagini della Gendarmeria vaticana, sintetizzate in un'annotazione di PG, che non risulta essere stata però allegata alla relazione di aggiornamento dei Promotori di giustizia. Inoltre, al fine di provare la strategia ricattatoria del ZI, il Tribunale farebbe riferimento ad una brochure per la vendita dell'immobile oggetto di investimento, documento mai prodotto nell'incidente cautelare. Si contesta poi l'esistenza di un accordo pregresso tra il ZI ed il ON, titolare del fondo ATHENA, sulla base del quale il secondo avrebbe coinvolto il primo nella vicenda in virtù di un importante credito vantato nei suoi confronti all'esito dell'operazione POP 12 SARL finalizzata all'acquisto delle azioni 7 Ros Carige, come risultante da una chat intercorsa in data 22 novembre 2018 tra il ZI ed il VI estratta illegittimamente dal cellulare del ricorrente nel procedimento vaticano. Così come difetterebbe la prova di un collegamento, attesa la diversa collocazione temporale, tra l'operazione oggetto del presente procedimento e quella di cartolarizzazione dei crediti sanitari dell'ospedale Fatebenefratelli di Roma per la quale il ZI ed il VI erano stati indagati in concorso per peculato per la distrazione delle somme destinate al c.d. Obolo di San Pietro. A parere della difesa si tratta di elementi desunti acriticamente dalla relazione di aggiornamento dei Promotori, senza che nessuna delle fonti informative ivi menzionate fosse stata trasmessa alla Procura di Roma.
2.4. Con il quarto motivo si deduce vizio di violazione di legge penale e processuale e vizio motivazionale in relazione alla sussistenza del reato di autoriciclaggio e alla idoneità della condotta ad ostacolare l'asserita provenienza delittuosa delle somme. La motivazione fornita dal Tribunale del riesame si risolve in una mera petizione di principio circa la idoneità delle attività di investimento contestate ad integrare il requisito dell'artificiosità per l'impiego di strumenti tali da rendere difficoltoso l'accertamento dei reati presupposto del delitto di autoriciclaggio, laddove invece risulta che i due bonifici effettuati dalla Segreteria di Stato in favore delle società del ZI (Lighthouse group investments unlimited e la NS enterprise LTD) erano stati concordati ed erano altresì tracciabili e che le società in questione erano utilizzate per l'esercizio dell'attività professionale dell'indagato e pertanto non erano oggetto di alcun tipo di schermatura.
2.5. Con il quinto motivo si eccepisce violazione di legge penale e processuale penale in relazione agli artt. 125, 292 e 277 cod. proc. pen. e vizio motivazionale in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, con riferimento alle violazioni fiscali contestate ai capi 2, 3 e 4 dell'incolpazione. In particolare, non è stata fornita alcuna prova della finalità di evasione fiscale sottesa alle operazioni di fatturazione che al contrario, rispondevano ad una logica giustificazione economica, atteso che i costi generati a carico della società METI Capital spa erano corrispondenti ai ricavi generati a vantaggio della S.E.T. s.r.l. con conseguenti oneri fiscali gravanti su quest'ultima. Non risulta perciò sussistente alcuna offensività concreta, né sussiste il dolo specifico di evasione.
2.6. Con il sesto motivo si deduce l'inosservanza della legge processuale penale con riferimento agli artt. 274 lett. b) e c) e 309 comma 9 del cod. proc. pen. e vizio motivazionale in ordine ai requisiti di concretezza e attualità delle esigenze cautelari. Nello specifico, si censura un cattivo uso dei principi di diritto elaborati in sede di legittimità in merito al giudizio prognostico, dovendo la 8 Roa misura cautelare fondarsi sul pericolo di reiterazione delle condotte criminose che scaturisca dalla vicinanza ai fatti nei quali si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato ovvero dalla presenza di elementi positivi recenti, piuttosto che su considerazioni meramente ipotetiche ed astratte quali le segnalazioni pervenute all'Autorità giudiziaria, peraltro risalenti nel tempo.
2.7. Con il settimo motivo si censura il carattere apodittico e laconico della motivazione concernente la scelta della misura cautelare custodiale, eccessivamente gravosa rispetto al caso di specie, peraltro il Tribunale del riesame ha valorizzato il pericolo di inquinamento probatorio, esigenza cautelare non indicata dal GIP in sede di adozione della misura.
3. Il ricorso presentato dall'Avv. Marco Franco è articolato su sette motivi di doglianza.
3.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli artt. 191 e 729 cod. proc. pen. e art. 31 delle preleggi con riferimento al sequestro dei supporti informativi eseguito dall'Autorità Vaticana che sarebbe stato effettuato in violazione dei diritti fondamentali dell'uomo tutelati a livello nazionale e sovranazionale. In particolare, in ossequio alla legge processuale vaticana, l'ordine coercitivo di perquisizione ed il sequestro venivano disposti ed eseguiti dal Promotore senza la possibilità di alcuna verifica giurisdizionale, essendo preclusa la facoltà di impugnazione della misura ablativa. Inoltre, ai sensi dell'art 166 cod. proc. pen. vaticano, il Promotore è autorizzato ad adottare qualsiasi provvedimento cautelare funzionale all'accertamento della verità, senza limiti normativi o giurisdizionali. Ne consegue un indebito vulnus al diritto di difesa, che si sostanzia nella impossibilità per la difesa di accedere al materiale sequestrato, di impugnare il relativo decreto di sequestro e di presentare istanza di restituzione dei beni, nonché in una violazione alla libertà e segretezza delle comunicazioni di cui all'art 15 Cost., per il carattere esplorativo del sequestro eseguito su dispositivi informatici senza alcuna valutazione circa la pertinenzialità del materiale rinvenuto con il reato. A tale proposito, si richiamano diversi precedenti giurisprudenziali che hanno affermato l'illegittimità del sequestro generalizzato di dati su dispositivi telematici ed informatici per contrasto ai principi di proporzionalità ed adeguatezza riconosciuti in ambito sovranazionale dalla CEDU e dal diritto comunitario (art 5 TUE, artt. 49 e 52 della Carta dei diritti fondamentali). Il Tribunale si è limitato ad affermare la compatibilità della disciplina vaticana con i principi fondamentali dello Stato italiano sulla base di una lettura acritica dell'art. 729 cod. proc. pen. e fondandosi su alcuni passaggi 9 Rosi motivazionali della decisione resa dal giudice UM nel procedimento incidentale londinese che, però, avevano ad oggetto il diverso tema della terzietà dei giudici nel procedimento penale vaticano. Tanto considerato, la motivazione fornita dal Tribunale risulta del tutto carente rispetto alla eccezione sollevata dalla difesa.
3.2. Con il secondo motivo si deduce vizio motivazionale e di violazione di legge processuale penale in ordine agli artt. 291 e 292 cod. proc. pen. in quanto il PM, in sede di domanda cautelare, aveva omesso di trasmettere al G.I.P. gli elementi favorevoli all'indagato, tra cui gli interrogatori resi e la memoria difensiva provvista di allegati già depositata dalla difesa. In tale prospettiva, il ricorrente richiama una serie di precedenti della Corte di legittimità al fine di mostrare l'irragionevolezza dell'iter decisionale del Collegio del riesame laddove ha circoscritto l'applicazione dell'art. 291 cod. proc. pen. ai soli elementi sfavorevoli, selezionabili discrezionalmente dall'accusa, negando l'esistenza di un obbligo per la pubblica accusa di trasmettere, a pena di nullità della richiesta cautelare, tutti gli elementi favorevoli all'imputato.
3.3. Con il terzo motivo si censura vizio motivazionale e di violazione di legge processuale penale con riferimento all'art 296 e 125 cod. proc. pen. per avere il Tribunale del riesame omesso di esaminare censura difensiva, sollevata dalla difesa in sede di udienza camerale, relativa alla legittimità del decreto di latitanza. Invero, il decreto sarebbe stato disposto in assenza di una volontaria ed effettiva sottrazione dell'indagato all'esecuzione della misura, posto che da un lato la ricerca dell'indagato sul territorio italiano era risultata vana per essere lo stesso residente e abitualmente dimorante nel Regno Unito ormai da diversi anni, e dall'altro, presumeva la piena conoscenza in capo allo stesso dell'esistenza della misura cautelare sul presupposto dell'avvenuta nomina dei propri difensori che, in realtà, era risalente ai mesi precedenti all'emissione dell'ordinanza.
3.4. Con il quarto motivo si denuncia vizio motivazionale, nella specie travisamento della prova e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, con riferimento alla mancanza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di autoriciclaggio. In particolare, il Tribunale del riesame avrebbe desunto il fumus juris della sussistenza delle condotte criminose presupposte contestate al ZI nell'ordinamento vaticano sulla base di una serie di sospetti e ipotesi prive della gravità indiziaria necessaria, utilizzando una motivazione meramente apodittica, con plurime violazioni di legge: a) Violazione della domanda cautelare, in quanto il Tribunale del riesame riteneva che il denaro asseritamente oggetto di reimpiego potesse essere 10 GRea derivato dai reati presupposti di truffa, estorsione o evasione fiscale;
in tal modo il Collegio cautelare poneva a fondamento della misura un fatto diverso da quello oggetto di domanda cautelare, atteso che l'accusa aveva circoscritto l'oggetto del reato al profitto dell'estorsione e non anche al provento di una ipotetica evasione fiscale, mai stata oggetto di accertamento incidentale da parte del giudice nazionale;
b) Travisamento della prova, in merito al coinvolgimento del ZI nell'operazione di acquisizione dell'immobile a Londra, per avere il Tribunale fondato il proprio convincimento sull'errato presupposto di un precedente presunto accordo intercorso tra ZI ed il ON, laddove invece il primo sarebbe stato coinvolto nella vicenda dall'avv. Emanuele Intendente che lo aveva selezionato quale professionista capace di arginare le conseguenze del cattivo investimento effettuato dalla Santa Sede. Tra l'altro il Tribunale, a sostegno del proprio convincimento, richiamava il contenuto di una chat, indebitamente acquisita, intercorsa tra ZI e VI, nella quale il primo aveva affermato di aver "tolto" il palazzo al ON per ripagarsi di un precedente cattivo investimento (vicenda POP 12), chat che darebbe atto del coinvolgimento del ZI nell'operazione, scelto dalla Santa Sede perché in possesso di leve per convincere il Mancione, in virtù della pregressa operazione finanziaria deficitaria. Tali elementi confermano le tesi della difesa ed escludono perciò la truffa contestata. c) Distorta rappresentazione dell'obiettivo perseguito dalla Segreteria di Stato nella conclusione del Framework Agreement. Il Tribunale è caduto in errore ritenendo che la Santa Sede, a fronte di un investimento mobiliare deficitario nel fondo GOF all'epoca gestito dal ON, relativo all'immobile di Sloane Avenue, avesse di mira il pieno controllo e la gestione diretta dell'investimento immobiliare, quando invece gli elementi di prova disponibili evidenziano il diverso obiettivo di divenire esclusiva titolare del bene immobiliare, da offrire al Credito Svizzero quale garanzia di una apertura di credito di oltre 400 milioni di euro in favore della Santa Sede, per liberarsi dall'investimento mobiliare sul fondo GOF. In tal senso deporrebbero il contenuto del Framework Agreement che riconosceva il ruolo di gestore ("agent") alla TT SA, il cd Memorandum approvato da Sua Ecc. LI (seconda carica dello Stato della Città del Vaticano) che attestava la modifica dell'investimento da finanziario in - patrimoniale, mediante l'acquisizione dell'interna proprietà dell'immobile mediante la società veicolo TT SA -, il documento QA, che riconosceva la Segreteria di Stato quale unico beneficiario economico dell'immobile ed infine le dichiarazioni di Mons. Perlasca circa la volontà di attribuire la gestione 11 Roo dell'immobile al ZI, per il qual fine venivano concordate le mille azioni con diritto di voto, elementi tutti che evidenziano il carattere sostanzialmente patrimoniale dell'investimento. d) Travisamento della relazione di aggiornamento dei Promotori del vaticano in merito al versamento della somma di 5 milioni di euro effettuato dal ON in favore del ZI al fine di sanare il pregresso debito vantato dal primo nei confronti del secondo, laddove invece la relazione parlava della erogazione della somma (consistente nei milioni erogati dalla Segreteria di Stato alla NS enterprise il 2 maggio 2019) dal ZI al ON e non viceversa e, in difetto di una prova effettiva dell'avvenuta cessione, desunta dallo scambio di contratti privi di firma. e) Travisamento del contenuto del Framework agreement accordo quadro non vincolante, che non era finalizzato ad ottenere la gestione dell'immobile, bensì la titolarità esclusiva dello stesso in capo alla Segreteria di Stato e riconosceva il ruolo di Agent al ZI, senza specificare la modalità di gestione. f) Travisamento della prova quanto allo Share Purchase Agreement (SPA) avente ad oggetto la cessione delle quote della GATT SA dal ZI alla Segreteria di Stato in quanto il Tribunale del riesame ha ritenuto che lo stesso fosse stato stipulato con modalità contrarie alla buona fede contrattuale, in relazione all'inserimento della clausola di attribuzione al Vaticano delle sole azioni di risparmio. Il carattere elusivo della contrattazione risulta invece smentito dalle dichiarazioni di Mons. Perlasca, dal contenuto dell'accordo stesso, che delineava con chiarezza le due diverse categorie di azioni, di cui solo una attribuiva diritto di voto, accordo consapevolmente pattuito dalla Segreteria di Stato. g) Travisamento del contenuto del Memorandum, documento di sintesi dei tratti essenziali dell'operazione, inviato il 23 novembre 2018 dopo la conclusione dello SPA e prima della stipulazione dell'accordo definitivo di cessione, al quale il Collegio cautelare ha attribuito erroneamente una finalità ingannevole volta ad impedire alla Santa Sede di recuperare il controllo dell'immobile, laddove invece la modifica delle classi di azioni era nota a tutte le parti contrattuali (essendo stati i documenti predisposti dall'Avv. Squillace sottoposti all'esame del Segretario di Stato LI e delle figure apicali del Vaticano) e la Segreteria di Stato era l'unico beneficiario economico della TT e dei risultati della gestione. Ne consegue che non sarebbero integrati gli estremi della ipotizzata truffa ai danni della Segreteria di Stato, mentre l'acquisizione di una posizione dominante in capo al ZI risulta del tutto lecita in quanto espressamente voluta dalla Segreteria vaticana al fine di affidare la gestione dell'immobile ad un soggetto 12 Roa competente. Ciò considerato, viene meno la possibilità di ritenere ravvisabile la condotta estorsiva del ZI. h) Motivazione apparente in relazione alla composizione del Consiglio d'amministrazione. Il Tribunale del riesame ha affermato, da un lato, la posizione di controllo in capo al ZI delle decisioni dell'intero Consiglio di amministrazione per un presunto, e peraltro non provato, accordo con uno dei componenti (l'Intendente) e, dall'altro, l'acceso contrasto tra il ZI ed il Tirabassi, altro membro del Consiglio, il quale invece perseguiva un piano personale contrario a ZI, pertanto non suscettibile di condizionamenti da parte dell'indagato. i) Omessa motivazione in relazione alla doglianza sollevata dalla difesa concernente il compenso dieci milioni di euro fatturato da Lighthouse, quale compenso per l'intermediazione, che coinciderebbe proprio con il diritto di credito maturato dal ZI come compenso delle prestazioni professionali svolte. I) Omessa risposta alla censura difensiva che rilevava la sussistenza di un titolo legittimo in capo al ZI per contrattare la quantificazione del proprio compenso pari a circa 10 milioni di euro, consistente in un accordo verbale tra l'indagato ed i rappresentanti del Vaticano, autorizzato dal Segretario di Stato LI. m) Omessa motivazione con riferimento al contenuto della decisione del Giudice inglese UM, che riteneva insussistente l'intero impianto accusatorio prospettato dai Promotori di Giustizia nella loro richiesta rogatoriale di sequestro di alcuni conti correnti, intestati a società riferibili a ZI, sul presupposto che la decisione inglese non si riferisse anche a successive investigazioni del Promotore vaticano, laddove invece nell'ultima udienza nel Regno Unito, tenuta nel febbraio 2021, era stata allegata dal Promotore altra documentazione delle indagini. n) Omessa motivazione in merito al parere legale reso dallo Studio Luther Luxembourg che escludeva la configurabilità de qualunque condotta estorsiva, chiarendo la disciplina dei rapporti societari in base al diritto lussemburghese: la classificazione delle azioni tra quelle aventi diritto di voto e quelle prive non influiva sui poteri di gestione del Consiglio di amministrazione della società; la Segreteria di Stato avrebbe potuto attribuire in qualsiasi momento alla propria classe di azioni il diritto di voto e, possedendo il 99.9% del capitale sociale, finanche nominare i membri del CdA escludendo del tutto il ZI dalle gestione dell'immobile. Risultava pertanto smentito che la Segreteria di Stato avrebbe dovuto versare 15 milioni di euro al ZI per ottenere l'esclusiva gestione dell'immobile. 13 Cl i 3.5. Con il quinto motivo si eccepisce la mancanza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto presupposto di estorsione, con conseguente violazione di legge e vizio motivazionale. Invero, il Tribunale del riesame, avrebbe negato elementi di fraudolenta acquisizione di una posizione contrattualmente dominante in capo al ZI, riconoscendo l'impiego di mezzi giuridici legittimi (ovvero l'assegnazione di 100 voting shares), ma avrebbe ritenuto la condotta di ZI, quale abuso di poteri contrattuali, integrante la fattispecie di estorsione, avendo lo stesso avanzato domanda di risarcimento a fronte dell'inadempimento contrattuale della Segreteria di Stato, che si era impegnata a consentirgli la gestione dell'immobile e richiesto il compenso per l'attività professionale svolta fino alla cessione delle quote.
3.6. Con il sesto motivo si deduce vizio motivazionale e violazione di legge in relazione alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del delitto di autoriciclaggio. Il tribunale del riesame, in spregio agli insegnamenti di codesta Corte di legittimità, avrebbe omesso di effettuare una analisi accurata della concreta ed effettiva idoneità della condotta del ZI ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, ritenendo le attività di investimento, realizzate peraltro con modalità tracciabili, elementi di ostacolo all'accertamento dei reati presupposto.
3.7. Con il settimo motivo si eccepisce vizio di violazione di legge e di omessa motivazione in ordine agli elementi di gravità indiziaria dei reati tributari in contestazione. In primis si lamenta l'assenza di elementi in ordine al dolo specifico di evasione caratterizzante le fattispecie di cui agli artt. 2 e 8 del D.lgs. 74/2000, atteso che la scelta di fatturare alla ESC in luogo della SET Srls da parte di METI CAPITAL SPA, amministrata dal ZI, sarebbe stato frutto di una mera valutazione di opportunità, al fine di fare ricorso ad una società più solida per incassare il credito, seppure ciò avrebbe implicato maggiori oneri fiscali, come emergerebbe chiaramente da gli scambi epistolari intervenuti tra il ZI e la sua collaboratrice LA ER. Il Tribunale del riesame avrebbe desunto la finalità elusiva della operazione da tali conversazioni, senza tuttavia spiegarne le ragioni e senza fornire risposta alle censure difensive con le quali si era evidenziato come le due società avevano utilizzato modalità di pagamento legittime per fatturare la prestazione di Grandi alla ESC attraverso un credito di imposta reale, così scongiurando ogni finalità di evasione fiscale. 14 घंटिक CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Appare necessario trattare congiuntamente il primo motivo di ricorso presentato dal difensore Avv. Giovene e la prima censura sollevata dal difensore Avv. Franco, in quanto entrambi attinenti alla medesima questione, avente natura preliminare, concernente l'eccepita inutilizzabilità degli atti assunti mediante rogatoria attiva dello Stato italiano verso la Santa Sede, per asserita incompatibilità con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. Il motivo è infondato.
1.1. Va ricordato che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'utilizzazione degli atti trasmessi mediante rogatoria attiva non è condizionata ad un accertamento da parte del giudice italiano concernente la regolarità delle modalità di acquisizione esperite dall'autorità straniera, in quanto vige la presunzione di legittimità dell'attività svolta e spetta al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità lamentate nella fase delle indagini preliminari (in tal senso, Sez. 5, n. 1405 del 16/11/2016, dep. 12/01/2017, Ruso, Rv. 269015 01; Sez. 2, n. 24776 del 18/05/2010 Ud. Mutari, Rv. 247750 - 01; Sez. 1, n. 21673 del 22/01/2009, Pizzata, Rv. 243796 -01). In particolare, proprio in tema di valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'adozione di provvedimenti di cautela personale nella fase delle indagini preliminari, è stata affermata l'utilizzabilità della documentazione di atti compiuti autonomamente da autorità straniere in un diverso procedimento penale all'estero - anche al di fuori dei limiti stabiliti per la loro utilizzabilità dagli artt. 238 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen., con il solo limite che tale attività non sia in contrasto con norme inderogabili e principi fondamentali, i quali, però, non si identificano necessariamente con il complesso delle regole dettate dal nostro codice di rito, spettando inoltre a chi eccepisca tale incompatibilità l'onere di dare la prova di tale incompatibilità (cfr. Sez. 5, n. 45002 del 13/07/2016, Crupi, Rv. 268457 -01). L'avvenuta consegna di tali atti a seguito di richiesta rogatoriale (della cui ritualità, nel caso di specie contestata, si dirà a breve) consente di realizzare, in forza del principio della reciproca fiducia in forza delle relazioni intercorrenti tra gli Stati, la presunzione di legittimità degli atti compiuti dalla autorità straniera, secondo la legislazione dello specifico Stato straniero: il giudice italiano non può conoscere della regolarità degli atti di esecuzione di un sequestro compiuti dalla autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria straniera, giacché il sequestro viene 15 Ela eseguito secondo la legislazione dello Stato straniero ed a maggior ragione ciò vale ove il sequestro non sia stato richiesto dall'autorità giudiziaria italiana, ma sia stato eseguito, nell'ambito di altro procedimento instaurato nello Stato estero, su iniziativa di quella autorità; nel caso in esame si tratta propriamente non di una richiesta rogatoriale di procedere a perquisizione e sequestro, ovvero di acquisire atti, ma di richiesta di acquisizione degli esiti documentali di attività di indagine che l'autorità straniera ha già svolto, nella sua piena autonomia, nel rispetto della sua legislazione in relazione ad altri reati;
pertanto la tutela giurisdizionale relativa a tali atti non può che trovare spazio in tale ordinamento.
1.2. Per quanto attiene ai rapporti di cooperazione giudiziaria penale tra Stato italiano e Città del Vaticano, occorre innanzitutto ribadire che, in base al dettato di cui all'art. 696 cod. proc. pen., nella disciplina della cooperazione giudiziaria internazionale prevalgono le convenzioni internazionali, anche bilaterali e, in assenza di convenzioni, le norme di diritto internazionale generale, ovvero la c.d. "cortesia internazionale" e solo in via subordinata, le norme del Libro XI del codice di procedura penale. Le relazioni di cooperazione con la Santa Sede si sono sviluppate, da tempo, mediante rapporti bilaterali e, come è noto, nelle rogatorie attive vige il principio del locus regit actum, espressione dell'obbligo dello Stato richiedente di rispettare il sistema giuridico di quello richiesto. In particolare la modifica apportata all'art. 729, comma 1, cod. proc. pen. - con l'eliminazione del richiamo all'art. 696, comma 1, cod. proc. pen. - ha come conseguenza la piena validità dei provvedimenti trasmessi dall'autorità estera e va quindi riconosciuto nei rapporti di cooperazione giudiziaria penale con lo Stato Città del Vaticano, con carattere prioritario ed assorbente, il ruolo della prassi internazionale e delle regole interpretative delle convenzioni internazionali. Risulta, pertanto, residuale la categoria della inutilizzabilità dell'atto, limitata ai soli casi in cui nella richiesta di rogatoria sia stata indicata espressamente una specifica modalità e forma e l'atto trasmesso abbia disatteso la richiesta, cosa non avvenuta nel caso di specie.
1.3. Per quanto attiene alla legislazione vaticana, con legge, entrata in vigore l'1 settembre 2013, lo Stato della Città del Vaticano ha sostituito il testo dell'articolo 635 del codice di procedura penale, relativo alla Cooperazione giudiziaria, prevedendo: «Per quanto concerne le rogatorie, l'estradizione, gli effetti di condanne pronunciate all'estero, e altri rapporti relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, con le autorità di altri Stati, si osservano le convenzioni internazionali ratificate, gli usi internazionali e le 16 Roi leggi;
a quanto non sia per tal modo preveduto si applicano le seguenti disposizioni». Ha poi disciplinato, in via sussidiaria, l'assistenza giudiziaria passiva, sostituendo il testo dell'art. 636 cod. proc. pen.: «Agli Stati richiedenti è assicurata la più ampia assistenza giudiziaria per qualsiasi inchiesta 0 procedimento penale, nei modi e nei limiti previsti dall'ordinamento. L'assistenza giudiziaria può essere concessa per i seguenti motivi: a) acquisire prove o dichiarazioni di persone;
b) notificare documenti di natura giudiziaria;
c) eseguire perquisizioni e sequestri, nonché sequestri conservativi;
d) esaminare oggetti e luoghi;
e) fornire informazioni, prove documentali e perizie tecniche;
f) fornire originali o copie conformi o estratti dei relativi documenti e verbali, compresi i verbali di autorità pubbliche, bancari, finanziari, societari o aziendali;
g) identificare o rintracciare proventi di reato, proprietà, strumenti o altro, ai fini probatori o di confisca;
h) agevolare la comparsa volontaria di persone nello Stato richiedente;
i) ogni altro tipo di assistenza prevista dall'ordinamento. Nei limiti stabiliti dall'ordinamento, le competenti autorità dello Stato possono, senza una precedente richiesta, trasmettere per via diplomatica informazioni in materia penale all'autorità competente di uno Stato estero qualora ritengano che dette informazioni possono essere utili all'autorità ad intraprendere o a concludere con successo inchieste o procedimenti penali o possano giustificare una richiesta di assistenza giudiziaria formulata dallo Stato estero. Allo Stato richiedente sono fornite le copie di atti pubblici, documenti o informazioni, che secondo la legge sono a disposizione del pubblico in generale. Qualora si tratti di atti, documenti o informazioni, che non sono a disposizione del pubblico in generale, esse possono, discrezionalmente e nei limiti previsti dalle leggi vigenti, essere fornite allo Stato richiedente in copia, in tutto, in parte o per estratto, e alle condizioni ritenute necessarie.....>> Non è poi vero, quanto asserito dal ricorrente, ossia che lo Stato Città del Vaticano non ha aderito ad alcuna convenzione internazionale in materia di cooperazione giudiziaria. Valga, per tutti, la ratifica del 25 gennaio 2012 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, con la riserva apposta quanto alle controversie derivanti dalla Convenzione e la dichiarazione apposta a tale atto, che si riassume: "Aderendo alla Convenzione 17 Res delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, la Santa Sede, agendo anche in nome e per conto dello Stato della Città del Vaticano, intende contribuire e dare il suo sostegno morale alla prevenzione globale, alla repressione e al perseguimento della criminalità organizzata transnazionale e alla protezione delle vittime di tali crimini. Conformemente alla propria natura, alla propria missione e al carattere particolare dello Stato della Città del Vaticano, la Santa Sede sostiene i valori della fratellanza, della giustizia e della pace tra le persone e i popoli, la cui protezione e rafforzamento richiedono il primato dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, e ribadisce che gli strumenti di cooperazione penale e giudiziaria costituiscono garanzie efficaci di fronte alle attività criminali che mettono a repentaglio la dignità umana e la pace...... La Santa Sede dichiara che gli articoli 16.14 e 18.21 della Convenzione saranno interpretati alla luce della sua dottrina giuridica e delle fonti del suo diritto (Legge dello Stato della Città del Vaticano LXXI, del 1° ottobre 2008)". Tale Convenzione rappresenta lo strumento base di cooperazione giudiziaria tra gli Stati aderenti in tema di criminalità organizzata e prevede modalità di assistenza giudiziaria nel caso in cui i mezzi di prova pertinenti i reati di criminalità organizzata previsti dalla convenzione, tra i quali risulta incluso il riciclaggio, possano essere forniti da un altro Stato. Va anche rammentato, per completezza, che in applicazione dell'impegno, previsto nella Convenzione monetaria del 2009 tra Unione europea e Stato Città del Vaticano e l'inserimento del Vaticano all'interno del sistema finanziario internazionale, sono state emanate nell'ordinamento vaticano una serie di leggi in materia monetaria, sulla frode e contraffazione dell'euro ed in tema di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Il sistema delle relazioni internazionali dello Sato Città del Vaticano è fortemente cambiato anche a seguito dell'istituzione dell'Autorità di Informazione Finanziaria a scopo antiriciclaggio e della stipula della Convenzione tra Italia e Santa Sede in materia fiscale del 2015, nella quale si dà atto della consapevolezza che le dinamiche di contrasto nel campo delle attività finanziarie, legate a fenomeni di elusione o evasione fiscale possono essere realizzate "esclusivamente attraverso un efficiente scambio di informazioni nell'ambito della cooperazione amministrativa tra Stati".
1.4. Sono pertanto prive di fondamento le censure del ricorrente che sostengono la inutilizzabilità degli atti acquisiti da parte dell'autorità giudiziaria vaticana, il cui sistema processuale considerato "obsoleto" e privo di garanzie difensive, atteso che il principio fondamentale di diritto internazionale 18 ¿Rea consuetudinario della reciproca fiducia, che permea i rapporti di cooperazione giudiziaria con lo Stato vaticano, non risulta scalfito dalle doglianze generiche avanzate negli atti di ricorso, non risultando sottolineato alcun concreto pregiudizio all'esercizio delle prerogative della difesa tecnica in quel processo, avendo la difesa enfatizzato un problema generale ed ordinamentale, afferente la struttura del processo penale vaticano articolata su un sistema processuale emendato, ma riproducente in massima parte il codice Zanardelli - con particolare riferimento al ruolo del Promotore. Orbene, risulta evidente che esula dai poteri dell'autorità giudiziaria italiana operare una valutazione in via generale sul sistema giuridico di un altro Stato in sede di cooperazione giudiziaria, potendosi tale valutazione operare solo in riferimento a specifici atti assunti. Né le doglianze in merito alla violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, quanto ai documenti e dispositivi sequestrati, nonché alla loro conformità all'originale, risultano allo stato pertinenti, non avendo i ricorrenti evidenziato la totale estraneità di tali atti apprensivi alla ricerca di prove per i delitti come ipotizzati. Spetta infatti alla parte che la eccepisca, come già sopra evidenziato, dimostrare la violazione dei principi generali dell'ordinamento italiano, mediante la puntuale indicazione degli elementi dai quali possa evidenziarsi il difetto motivazionale circa le ragioni che hanno giustificato i menzionati decreti di perquisizione e sequestro emessi dall'autorità giudiziaria vaticana ovvero in merito all'eventuale indiscriminata apprensione di documenti o corrispondenza. Quindi va ribadito il principio che è precluso all'autorità richiedente un vaglio in ordine alla legittimità delle modalità di esecuzione dell'atto rogatoriale qualora non sia stata indicata alcuna specifica formalità nella richiesta di assistenza giudiziaria, ed a maggior ragione quando l'atto di indagine sia stato svolto in precedenza, nel corso di autonome investigazioni intraprese dallo Stato estero, fermo restando che tale atto, una volta introdotto nel procedimento italiano a seguito di relazioni rogatoriali, e quindi utilizzabile, sarà poi sottoposto a tutte le regole processuali e sostanziali proprie dell'ordinamento italiano, in particolare quanto alla valutazione da parte del giudice del compendio delle acquisizioni documentali ed investigative ed alle possibilità di esercitare le prerogative difensive di tutela da parte dell'indagato. Pertanto le acquisizioni documentali ed i sequestri, operati in piena autonomia dall'autorità inquirente vaticana, come anche le trasmissioni documentali e di risultanze investigative effettuate anche di iniziativa sono utilizzabili e, nella successiva prospettiva, persino acquisibili al fascicolo del dibattimento, ai sensi dell'art. 78 disp. att. cod. proc. pen. 19 Roo 1.5. Nel caso di specie, la lettera con la richiesta di assistenza del 10 giugno 2020, trasmessa in data 11 giugno 2020 per il tramite del Ministero di Giustizia al Promotore di giustizia vaticano, fondata sui rapporti di cortesia internazionale e di reciprocità tra gli Stati, aveva ad oggetto la richiesta di trasmissione, ed autorizzazione alla utilizzazione nel procedimento italiano, degli atti assunti da quella autorità giudiziaria estera (documenti, anche bancari, copie forensi di supporti informatici o documenti digitalizzati contenuti su server on line, verbali di sommarie informazioni o di interrogatori), al fine di accertare i connessi reati di riciclaggio/autoriciclaggio, commessi in Italia;
ciò dimostra con chiarezza l'intento perseguito dall'autorità italiana di valutare in maniera del tutto autonoma la gravità indiziaria relativa ai delitti in contestazione, in conformità alle norme permeanti l'ordinamento giuridico sostanziale e processuale italiano.
1.6. Quanto, poi, alle modalità di trasmissione degli atti della rogatoria richiesta è infondata la censura relativa alla pretermissione del vaglio ministeriale sugli atti rogatoriali;
il Collegio del riesame ha correttamente fatto riferimento alla prassi internazionale, secondo cui, salva l'ipotesi in cui lo Stato rogante richieda atti e documenti in originale, lo Stato richiesto li trasmette in semplice fotocopia, essendo sufficiente l'atto formale di trasmissione per conferire loro garanzia di autenticità e conformità all'originale (cfr. Sez. 6, n. 46249 del 07/10/2016, Bologna, Rv. 268480-01). A tale proposito va ricordato che la Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 315 del 2020, nel dichiarare manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale degli artt. 727, comma 5-bis e 729, commi 1 ed 1-bis cod. proc. pen. come modificati dagli artt. 12 e 13 della L. n. 367/2001 i contenuti dei quali sono riprodotti nei - vigenti artt. 727, 729 e 729-bis cod. proc. pen. modificati dal D.lgs. n. 149 del 2017 ha espressamente richiamato i principi della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati, Convenzione della quale è parte anche la Santa Sede, il cui art. 31, terzo paragrafo, dispone, quale regola generale per la interpretazione di trattati, che «verrà tenuto conto, oltre che del contesto: a) di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute;
b) di ogni ulteriore pratica seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato». 20 aRoi 2. Passando all'esame del terzo motivo, presentato dal difensore Avv. Marco Franco, asseritamente avanzato per ragioni di sola "giustizia sostanziale" lo stesso risulta inammissibile, dovendosi ribadire la sua a-specificità, non avendo la difesa allegato come tale eccezione sia stata proposta, seppure oralmente, con argomentazioni puntuali, innanzi al Tribunale del Riesame, tanto da richiedere una risposta, parimenti puntuale. Peraltro è bene ribadire il principio che in tema di dichiarazione di latitanza, l'accertamento della volontarietà dell'indagato di sottrarsi alle ricerche, può fondarsi anche su presunzioni, purché le stesse risultino fondate su una base fattuale idonea a dimostrare tale volontà, tenuto anche conto delle concrete abitudini di vita del ricercato (in tal senso, Sez. 5, n. 54189 del 20/10/2016, Buzi, Rv. 268827 - 01), né l'emissione del decreto di latitanza deve essere necessariamente preceduto dallo svolgimento all'estero di ricerche tese a rintracciare il soggetto nei cui confronti è stato adottato il provvedimento cautelare non sussistendo i presupposti per l'applicazione in via analogica delle regole dettate per le ricerche dell'irreperibile dall'art. 169, comma quarto cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 46340 del 19/09/2012, Adler, Rv. 253636 - 01).
3. I motivi ai numeri 2, 3 e 4 della difesa Avv. Giovene ed i motivi di cui ai numeri 4, 5 e 6 della difesa Avv. Franco possono essere trattati congiuntamente, in quanto ineriscono alla questione in merito alla sussistenza della gravità indiziaria relativa all'ipotizzato delitto di autoriciclaggio, in riferimento all'aspetto attinente all'esistenza del reato presupposto.
3.1. Ritiene il Collegio che, correttamente, il Tribunale ha affermato che la prova del delitto di riciclaggio o di autoriciclaggio non richiede l'esatta individuazione del delitto presupposto, né la precisa indicazione delle persone offese, essendo sufficiente la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni economiche effettuate (così, per tutte, Sez.2, n. 20188 del 04/02/2015, Charanek, Rv. 263521 - 01) e che, solo in difetto di suddetta prova logica, si palesa necessario un accertamento incidentale del reato presupposto. Infatti in tema di riciclaggio ed autoriciclaggio, non è necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente per il riciclaggio o autoriciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza (così Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti Cuseri, Rv. 277609 - 02). 21 aRoa Pertanto, nel caso di specie il Tribunale del riesame nell'esaminare, in via incidentale, il materiale acquisito agli atti a seguito di rogatoria per valutare l'operazione contrattuale posta in essere dall'indagato, al fine di qualificare come illecita la provenienza delle somme oggetto della condotta ipotizzata a carico del ZI quale attività di autoriciclaggio del flusso finanziario illecito, deve avere una base cognitiva quanto più completa ed esaustiva possibile.
3.2. Va peraltro ricordato, con ciò dovendosi respingere la doglianza relativa alla violazione della domanda cautelare, che non è in contrasto con tale principio, l'ordinanza emessa dal giudice per un fatto diversamente qualificato rispetto alla richiesta originaria del pubblico ministero, essendo preciso compito del giudice per le indagini preliminari che emette la misura interpretare i termini giuridici dei fatti descritti nella relativa richiesta, anche in modo autonomo rispetto agli intendimenti della pubblica accusa, con la sola preclusione della possibilità di immutarli (cfr. Sez. 2, n. 36159 del 31/03/2017, Zivanovic, Rv. 270745 01), pertanto la diversa qualificazione giuridica del reato presupposto - non assume alcuna incidenza sotto tale profilo.
4. Deve a questo punto rilevarsi che nel secondo motivo del ricorso elaborato dal difensore Avv. Franco si censura di avere evidenziato, in sede di riesame, la violazione degli artt. 291 e 292 cod. proc. pen., in quanto il pubblico ministero, nel richiedere la misura cautelare coercitiva, aveva omesso di trasmettere al G.I.P. gli elementi a favore dell'indagato che erano emersi nell'ambito del procedimento estero, tra i quali viene indicata la particolare rilevanza della memoria difensiva, comprensiva di molti allegati documentali attinenti alle operazioni contrattuali ed economiche, memoria depositata dalle difese del ZI ai Promotori di Giustizia il 12 giugno 2020. Il Tribunale del riesame ha respinto la censura ritenendo che, in forza del dettato di cui all'art. 309, comma 5 cod. proc. pen., non sussiste l'obbligo per il pubblico ministero di trasmettere al G.I.P. la memoria difensiva, che non rappresenta una prova a favore dell'indagato, assumendo inoltre la natura di atto a sorpresa dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare.
4.1. Questo Collegio ritiene non condivisibile tale assunto. Infatti, nel ribadire il principio che la memoria difensiva non costituisce prova a difesa, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Sez.2, n. 40534 del 04/07/2019, Shopov, Rv. 277043), va opportunamente precisato che nella nozione di "eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate" che, ai sensi 22 Grea dell'art. 291, comma 1, cod. proc. pen., il pubblico ministero deve trasmettere al giudice per le indagini preliminari unitamente alla richiesta di misura cautelare, a pena d'una nullità d'ordine generale ex art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen., rientrano soltanto gli elementi indiziari, eventualmente allegati, o comunque contenuti in una memoria difensiva, astrattamente dotati di decisività, in quanto idonei, nella prospettazione difensiva, ad incidere sulla valutazione del compendio indiziario a carico dell'indagato (cfr. Sez. 1, n. 1072 del 20/11/2019, dep. 14/01/2020, Luca, Rv. 278069 01). Infatti l'obbligo previsto dalla disposizione di cui all'art. 291 cod. proc. pen., che è funzionale ad allargare la piattaforma cognitiva del giudice della cautela, non riguarda in maniera assoluta ed incondizionata tutto ciò che proviene dal difensore ed al quale quest'ultimo abbia annesso, sulla base di una propria valutazione, il carattere e la natura di elemento a discarico, non potendosi ritenere che tale trasmissione possa essere finalizzata ad anticipare il contraddittorio possibile in maniera ampia in sede di riesame. Pertanto si è ritenuto, e questo Collegio intende confermare il principio, che alla mancata trasmissione di un qualunque documento proveniente dalla difesa non consegue una sanzione di nullità (seppure a regime intermedio), ma che tale vizio sussiste solo se sia mancata la trasmissione di un elemento dotato di forza dimostrativa tale da essere astrattamente idoneo a disarticolare la ricostruzione accusatoria. Quindi l'obbligo dell'autorità procedente di trasmettere gli elementi a favore della persona sottoposta alle indagini va inteso includendo tra gli elementi a favore solo quelli aventi un'oggettiva natura favorevole (cfr. Sez. 4, n. 31402 del 22/6/2005, Oreste, Rv. 231749) e non, dunque, quelli che consistono in una mera prospettazione o in argomentazioni difensive (così Sez. 1, n. 1575 del 16/3/1998, Hammani, Rv. 210340; Sez. 5, n. 260 del 25/1/1996, Massaro, Rv. 203956).
4.2. Nel caso di specie, il Tribunale del riesame non ha, invece, proceduto a verificare se l'omessa trasmissione delle memorie difensive, alle quali erano allegati documenti e verbali delle dichiarazioni rese dall'indagato - memorie prodotte nel processo vaticano e trasmesse all'Autorità giudiziaria italiana in forza della rogatoria I avrebbero potuto assumere un peso e un significato probatorio di decisività, tale da rendere necessaria la loro piena valutazione già da parte del G.I.P., in riferimento alla sussistenza di elementi indiziari del reato presupposto. Infatti se le memorie, se contenenti mere prospettazioni difensive, non possono avere il connotato di una decisività sotto tale profilo, gli elementi di 23 aron fatto contenuti anche negli allegati possono invece realizzarlo, non trattandosi di mere informazioni provenienti dalla difesa. Avendo la persona sottoposta alle indagini già prodotto elementi di prova a discarico nel procedimento estero in cui è contestualmente indagata, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto vagliare se la base cognitiva sottoposta al G.I.P. nella sede cautelare di adozione della misura genetica fosse stata completa degli elementi documentali acquisiti attraverso la rogatoria, valutando innanzitutto se gli stessi che sono stati prodotti dalle difese in allegato al ricorso innanzi al riesame - presentassero i caratteri della decisività e quindi ne fosse necessaria la trasmissione al G.I.P. per il suo completo esame. Non può infatti essere trascurato che è anche la utilizzabilità degli atti trasmessi in forza dell'attività rogatoriale ad imporre la verifica in ordine alla decisività degli elementi di prova a discarico che siano stati prodotti dalla difesa dell'indagato innanzi all'autorità estera. Di conseguenza, se tale giudizio si conclude positivamente, sussiste l'obbligo per il pubblico ministero, qualora richieda una misura cautelare, di trasmettere tali elementi al G.I.P., affinchè esamini l'intera piattaforma degli elementi di prova acquisiti all'esito della rogatoria, se, invece, tale valutazione si conclude negativamente, tale trasmissione non è obbligatoria ed alla sua mancanza non consegue alcun vizio di nullità dell'ordinanza cautelare. Pertanto l'ordinanza impugnata deve essere annullata ed il Collegio cautelare, in sede di rinvio, procederà alla menzionata verifica, al fine di stabilire le conseguenze della mancata trasmissione al G.I.P. della documentazione difensiva acquisita a seguito dell'assistenza giudiziaria ricevuta dallo Stato Città del Vaticano. In conseguenza dell'annullamento della ordinanza impugnata, ritenuta pregiudiziale la questione relativa all'accertamento incidentale del delitto presupposto del reato di autoriciclaggio, restano assorbite le altre censure attinenti alla sussistenza delle esigenze cautelari ed ai gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati tributari come ipotizzati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2021. Il consigliere estensore Il Presidente Elisabetta RosiCha led Roa Giulio Sarno Se 24 IL C