Cass. pen., sez. III, sentenza 12/10/2021, n. 1396
CASS
Sentenza 12 ottobre 2021

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In tema di rogatorie verso l'estero, l'autorità rogante, che nella domanda di assistenza giudiziaria non abbia indicato specifiche formalità per il compimento dell'atto istruttorio richiesto, non può compiere alcun vaglio circa la legittimità delle modalità di acquisizione esperite dall'autorità straniera, tanto più ove l'atto di indagine sia stato compiuto in precedenza, nel corso di investigazioni da quest'ultima autonomamente avviate, in quanto vige la presunzione di legittimità dell'attività svolta in forza del principio di reciproca fiducia, fermo restando che l'atto, una volta introdotto nel procedimento penale italiano, soggiace a tutte le regole sostanziali e processuali quanto alla sua valutazione e alla possibilità, da parte dell'imputato, di esercitare le prerogative difensive. (Fattispecie relativa ad atti sequestrati dall'Ufficio del Promotore di Giustizia dello Stato della Città del Vaticano nell'ambito di investigazioni autonomamente avviate e successivamente trasmessi all'autorità italiana su richiesta di quest'ultima).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 12/10/2021, n. 1396
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1396
Data del deposito : 12 ottobre 2021

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