Cass. pen., sez. V, sentenza 04/11/2010, n. 5130
CASS
Sentenza 4 novembre 2010

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di stupefacenti, non ha rilevanza, ai fini della integrazione della fattispecie criminosa di detenzione a fini di spaccio (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), il mancato superamento della soglia quantitativa drogante, stante la natura legale della nozione di sostanza stupefacente.

In tema di spaccio di stupefacenti, per stabilire l'effettiva natura stupefacente di una sostanza non è necessario ricorrere ad una perizia tossicologica, essendo del tutto sufficienti altri mezzi di prova, quali le dichiarazioni testimoniali, gli accertamenti di polizia ecc.. (Nella specie l'accertamento sul tipo di sostanza commerciata o da importare è stato effettuato principalmente in base alle intercettazioni telefoniche).

Commentari3

  • 1droghe tra normazione insufficiente e giurisprudenza| Filodiritto
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 12 aprile 2024

    L'invadenza eccessiva della Giurisprudenza di legittimità Nel 1930, la normativa sugli stupefacenti era inserita nel capo II titolo VI CP. Dunque, spacciare o fare uso di droghe era qualificato alla stregua di un “delitto contro l'incolumità pubblica”. In particolar modo, nella stesura primigenia del Codice Rocco, vigevano gli Artt. 446 CP (commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti) e 447 CP (agevolazione dolosa dell'uso di sostanze stupefacenti). Dette norme sono state completamente abrogate dalla L. 685/1975. In Dottrina, Palazzo (1994) ha notato che, nei previgenti Artt. 446 e 447 CP, si presupponeva una “cooperazione da parte del consumatore di cose o sostanze …

     Leggi di più…

  • 2Perizia tossicologica: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 28 settembre 2022

  • 3Coltivazione: il punto della Cassazione Penale
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 04/11/2010, n. 5130
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5130
Data del deposito : 4 novembre 2010

Testo completo