Sentenza 18 aprile 2023
Massime • 1
In tema di mezzi di prova, la messaggistica su "chat" di gruppo su sistema "Sky ECC", acquisita mediante ordine europeo di indagine da autorità giudiziaria straniera che ne ha eseguito la decriptazione, costituisce dato informativo documentale conservato all'estero, utilizzabile ai sensi dell'art. 234-bis cod. proc. pen., e non flusso comunicativo, non trovando applicazione la disciplina delle intercettazioni di cui agli artt. 266 e 266-bis cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha chiarito che non rileva se i messaggi siano stati acquisiti dall'autorità giudiziaria straniera "ex post" o in tempo reale, poiché al momento della richiesta i flussi di comunicazione non erano in atto).
Commentari • 7
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di Federica Resta, dirigente del Garante per la protezione dei dati personali* *Il presente contributo riflette opinioni personali dell'autrice, che non impegnano in alcun modo l'Autorità di appartenenza Con le sentenze nn. 44155 e 44154 del 2023, la Sesta sezione della Corte di cassazione ha affermato alcuni principi rilevanti in tema di acquisizione, mediante ordine europeo di indagine, di messaggi su chat crittografate presso autorità giudiziaria straniera. Innovando rispetto ad altri precedenti, la Corte ha in particolare escluso l'applicabilità, in tali casi, dell'art. 234-bis c.p.p., in favore dell'art. 254-bis relativamente a comunicazioni in fase statica e, rispettivamente, della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/04/2023, n. 16347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16347 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2023 |
Testo completo
il Procuratore generale, in persona del sostituto Felicetta Marinelli, si è riportato alle conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso;
l'avv. Natale Polimeni del foro di Reggio Calabria e l'avv. Manlio Morcella del foro di Terni, per AP TO, hanno illustrato i motivi di ricorso e ne hanno chiesto l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 16347 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 05/04/2023 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato l'ordinanza con la quale il GIP del Tribunale cittadino aveva applicato a AL TO la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato dei reati di cui ai capi 1), 9), 10) e 11) della contestazione provvisoria (partecipazione a un'associazione per delinquere ai sensi dell'art. 74, c. 1, 2 3 e 4, d. P.R. n. 309/1990, reato.aggravato ai sensi degli artt. 61 bis e 416 bis.1, cod. pen. e più reati fine ai sensi degli artt. 73, d. P.R. n. 309/1990 (importazione di ingenti quantitativi di cocaina). 2. Secondo quanto emerge dall'ordinanza impugnata, il compendio probatorio è in prevalenza costituito dal contenuto di comunicazioni tra gli indagati che costoro avevano scambiato giovandosi di un sistema criptato, ma anche da intercettazioni, dagli esiti del controllo dei tabulati telefonici e delle geolocalizzazioni, da riprese video e da attività di riscontro della polizia giudiziaria. In premessa, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità del titolo cautelare, sollevata in relazione alla asserita assenza, nel fascicolo depositato dal PM, di alcuni atti fondanti la formulazione dell'accusa, rilevando, di contro, che i tabulati relativi al traffico telefonico ai quali la difesa si riferiva erano stati trasmessi, quali allegati alla informativa conclusiva del 17/2/2022, altresì precisando che la difesa non aveva mai allegato di non averli conosciuti, ma che essi non sarebbero stati messi a disposizione del GIP, assunto rimasto del tutto indimostrato e tale da non incidere sulla utilizzabilità degli atti, posto che le chat e i tabulati erano riportati nella informativa conclusiva, ma anche nella richiesta di misura cautelare e nella stessa ordinanza di custodia impugnata. Parimenti infondata è stata ritenuta anche la doglianza difensiva fondata sulla mancata trasmissione dei provvedimenti genetici con i quali l'A.G. francese aveva disposto l'acquisizione delle chat dal server SKY ECC, atteso che il PM, non appena avuta la disponibilità della documentazione tradotta, l'aveva messa a disposizione della difesa, producendola all'udienza del 4/11/2022, non essendo ancora disponibile al momento della presentazione della istanza di ostensione. Il Tribunale ha, poi, rigettato la censura, con la quale si era contestata utilizzabilità delle citate comunicazioni (che consistono in messaggistica scambiata su una piattaforma chiamata SKY-ECC, cioè un'applicazione crittografata end-to-end prodotta e fornita dalla società canadese SKY GLOBAL, come precisato nella nota 2 dell'ordinanza genetica) trasmesse su appositi supporti digitali dall'autorità giudiziaria francese (tutti versati in copia agli atti), autorità che, a sua volta, aveva emesso in Francia specifici provvedimenti di acquisizione di quei dati già conservati in un server. Il sistema, com'è ormai emerso in altri procedimenti penali, consente lo scambio di comunicazioni mediante uso di cripto-telefonini o smartphones, modificati in modo da garantirne la inviolabilità (consentendo, cioè, di disattivarne la 2 geolocalizzazione, i servizi Google, il Bluetooth, la fotocamera e quant'altro possa generare rischi di captazione). Il Tribunale ha descritto tale sistema precisando, intanto, che il materiale probatorio rappresentato da queste chat era stato acquisito in forza di specifici 0.E„I. emessi dal pubblico ministero procedente. Ha, dunque, richiamato le origini dell'indagine che aveva consentito la violazione della piattaforma criptata da parte di law enforcement agencies (squadre composte dalle polizie francese, belga e olandese), fermandone l'utilizzo nel marzo 2021, allorquando cioè si era diffusa la notizia dell'avvenuta violazione. Gli esiti dell'indagine presupposta (quella cioè condotta dalle squadre investigative sopra citate sulla piattaforma utilizzata dai dispositivi controllati) avevano poi consentito di acquisire e analizzare milioni di messaggi scambiati tra membri di organizzazioni criminali operanti in vari Paesi UE ed è in questo contesto che si inserisce l'indagine condotta dalla procura della Repubblica di Reggio Calabria. La polizia giudiziaria operante, infatti, analizzando il traffico telefonico storico delle celle abitualmente abbinate alle utenze "ufficiali" in uso agli indagati, aveva individuato alcuni PIN collegati alla citata piattaforma criptata (avendo gli inquirenti appurato che, proprio in concomitanza della divulgazione della notizia che quella applicazione non era più sicura, l'attività dei dispositivi associati a quella piattaforma era stata sospesa). Di qui l'iniziativa investigativa del pubblico ministero procedente di inviare a stretto giro appositi O.E.I. all'AG francese, a partire dal 13 aprile 2021, aventi uno specifico oggetto, ben descritto nell'ordinanza impugnata: la trasmissione dei messaggi già decifrati riferibili alle comunicazioni che avevano riguardato i PIN d'interesse, conservate in un server che, a sua volta, la stessa autorità richiesta (Tribuna! judicial de Paris) aveva acquisito ai sensi dell'art. 706-102-1 del codice di rito penale francese, vale a dire a seguito di richiesta di accesso a dati conservati in un sistema informatico (vedi nota 1 della pag. 6 della ordinanza impugnata). Pertanto, nella specie, secondo il Tribunale del riesame, i singoli O.E.I. non avevano avuto ad oggetto l'acquisizione dell'esito di intercettazioni disposte su ordine di quell'AG francese specificamente richiesta (cioè il citato Tribunale di Parigi), bensì l'acquisizione di dati informatici già decriptati, conservati in un server e riferibili a scambi di comunicazioni (messaggi, video, foto) già avvenuti e non, dunque, di un flusso di comunicazioni in atto al momento della acquisizione autorizzata dal Tribunale di Parigi. Quel giudice ha, poi, ripercorso le fasi dell'acquisizione del materiale informatico, rinviando al contenuto dell'O.E.I., richiamando, ai fini della utilizzabilità interna, il protocollo descritto nell'art. 234 bis, cod. proc. pen. e, stante la natura di dati non pubblici, ha ritenuto integrato il necessario consenso del titolare di essi, identificandolo nel soggetto che ne poteva disporre in maniera autonoma, vale a dire l'autorità giudiziaria francese trasmittente che li deteneva legittimamente. Ribadito, poi, il principio per il quale le regole di acquisizione probatoria sono quelle del Paese membro dell'Unione Europea e non quelle del Paese richiedente, ha richiamato la giurisprudenza formatasi sulle attività d'indagine intraprese dallo Stato estero, rispetto alle quali ha ritenuto quale limite invalicabile quella della non violazione di norme inderogabili e dei principi fondamentali del nostro ordinamento, precisando che essi non coincidono, 3 tuttavia, con il complesso delle regole dettate dal nostro codice di rito, spettando a chi eccepisce una incompatibilità l'onere di dimostrarla, essendo precluso all'autorità richiedente un vaglio sulla legittimità delle modalità esecutive dell'atto, ove non sia indicata una specifica modalità nella richiesta, a maggior ragione allorquando l'atto d'indagine sia stato già compiuto nel corso di autonome iniziative dell'autorità straniera. Inoltre, per quel giudice, dalla mancata conoscenza di dati relativi alla decriptazione della messaggistica, non potrebbe ipso facto inferirsi l'alterazione del dato originale, poiché il relativo algoritmo non muta in alcun modo il contenuto del dato, evenienza che, nella specie, era stata peraltro prospettata in termini astratti e, quindi, ipotetici. Inconferente, poi, è stato ritenuto il rinvio della difesa a un precedente di questa stessa sezione (sez. 4, n. 32915/2022, Lori): secondo il ragionamento rinvenibile nell'ordinanza impugnata, infatti, in quel diverso caso (pur inerente a messaggistica scambiata sulla piattaforma SKY ECC), era stato censurato il provvedimento del PM di rigetto dell'ostensione alla difesa della documentazione riferibile alle comunicazioni criptate, consegnate tramite Europol e non direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato estero, come nella specie, in cui il materiale informatico era stato trasmesso dal Tribunale di Parigi. Il Tribunale ha poi rilevato che in atti erano versati tutti i documenti inviati dall'autorità francese in risposta ai singoli O.E.I. e depositati i provvedimenti genetici con i quali l'AG francese aveva disposto l'acquisizione della messaggistica, emergendo da essi il richiamo delle norme procedurali relative alla acquisizione di dati informatici (già presenti), riferibili alla piattaforma SKY-ECC, esaminate dal Tribunale di Reggio Calabria e riportate nella nota sopra richiamata. Nell'ordinanza si è, infine, ribadito che, nel contesto della cooperazione penale tra Paesi Membri UE, vige una presunzione di legittimità in ordine all'attività di acquisizione dei dati trasmessi, secondo le regole proprie del Paese richiesto, precisandosi al contempo che gli atti così acquisti sono poi sottoposti in ogni caso alle regole processuali e sostanziali proprie del Paese richiedente. Ha, quindi, ricostruito l'intervenuta identificazione degli indagati, tra i quali l'odierno ricorrente, in base alla utilizzazione del PIN oggetto d'indagine, identificazione avvenuta incrociando i plurimi dati disponibili (nickname, nel caso del AL, "gladiatore", riferimenti fatti dai conversanti, riferimenti a particolari di vita o accadimenti storici, la sua vicinanza a AL EP, usuario a sua volta del PIN associato allo pseudonimo "California"; le localizzazioni dell'IMEI, relativo al dispositivo al quale era associato il PIN e il loro confronto con le chat e con il telefonino in uso all'indagato, dato questo ricavato da quanto dallo stesso dichiarato in una denuncia di smarrimento della carta d'identità ai CC. di Delianuova;
la verifica dello spostamento dell'utenza in occasione di trasferte di rilievo indicate nella ordinanza censurata;
gli scambi sulla chat di gruppo, dove il 18/12/2020 CI NI, a sua volta usuario di un PIN attenzionato, aveva rassicurato l'usuario di altro PIN sull'affidabilità del "gladiatore", fratello di "California", per l'appunto AL EP. Ciò premesso, ha ritenuto sussistente una gravità indiziaria in ordine alla sua intraneità al sodalizio di cui al capo 1) della incolpazione provvisoria, ma anche in ordine al suo concorso 4 nei singoli reati-fine, rilevando, quanto alla prima, che gli elementi acquisiti avevano consentito di accertare, anche mediante il monitoraggio delle singole importazioni, il modus operandi del gruppo. Pertanto, muovendo proprio dai reati fine, il Tribunale ha effettuato una ricostruzione di ciascun episodio, sulla scorta degli elementi acquisiti e esposti nell'ordinanza, anche attraverso la trascrizione di alcune comunicazioni, ritenute di pregnante significato. In particolare, ha descritto le singole operazioni di c.d. esfiltrazione dal porto di Gioia Tauro delle partite di cocaina provenienti dal Sudamerica, per le quali si rinvia alle pagg. da 12 a 15 dell'ordinanza impugnata, dando conto di un modus operandi ripetitivo e collaudato, in forza del quale l'organizzazione importatrice si rivolgeva a uno dei gruppi criminali (due dei quali attivi in Gioia Tauro e Palmi) per la esfiltrazione della droga da quel porto;
a loro volta, i gruppi criminali incaricati definivano i dettagli delle operazioni, assegnando il "lavoro" a vere e proprie "squadre" di operai portuali infedeli, che provvedevano a interferire sugli ordinari turni lavorativi, onde esser presenti all'arrivo della droga;
a costoro spettava di trasferire la droga dal container arrivato a quello di uscita che poi veniva prelevato tramite impiego di altre compagini criminali che avevano lo specifico compito di ritirare il carico mediante mezzi pesanti, sfruttando le attività di aziende compiacenti (nell'ordinanza viene analiticamente descritto il movimento dei containers che venivano affiancati e coperti dall'alto per scongiurare la possibilità di controlli, cosicché il trasbordo avveniva in modo indisturbato e coperto). Tale complessa organizzazione era semplificata e, in un certo senso, improvvisata, per carichi piccoli, richiedendo invece particolare programmazione per quelli grossi. In tale schema, AL TO era deputato ad assicurare l'uscita dei carichi di cocaina dal porto di Gioia Tauro, previa individuazione del container da usare per nascondere il carico esfiltrato, nonché a provvedere alla contraffazione dei sigilli. Egli aveva concretamente agito in cooperazione con il fratello AL EP, avendo i due sfruttato la ditta "PG Multiservizi di AL EP" (una di quelle, cioè, impegnate nella organizzazione del ritiro dei containers "uscita"), per assicurare l'operazione di uscita dei carichi di cocaina dal porto, provvedendo alla materiale contraffazione dei relativi sigilli. Il Tribunale ha dunque descritto le singole operazioni nelle quali il AL aveva avuto un ruolo attivo (vedi pagg. da 15 a 24 della ordinanza impugnata), richiamando gli elementi a sostegno, anche la trascrizione di alcuni passaggi delle conversazioni ritenute pregnanti e, a valle di tale analisi, concluso nel senso che gli elementi disponibili consentivano di affermare l'esistenza di una organizzazione dedita al narcotraffico, le condotte superando il mero concorso nel reato, per convergere in un agire finalizzato all'interesse comune del gruppo, in virtù di un intreccio di rapporti, contatti e incontri tra sodali, incaricati di svolgere ciascuno un proprio ruolo, avendo costoro agito in un arco temporale apprezzabile, in un contesto associativo che disponeva di provviste economiche consistenti e mezzi impiegati per far giungere in Italia ingenti carichi di droga, attraverso un vincolo stabile e duraturo e la programmazione di un numero indeterminato di importazioni. L'accordo iniziale era indicativo di una particolare pervicacia criminale, una capacità organizzativa anche grazie 5 alla trama di contatti e cautele denotanti estrema professionalità e non comune capacità di movimentare poderosi carichi di cocaina, grazie all'appoggio di "squadre" di portuali infedeli e di soggetti operanti all'interno degli uffici dell'amministrazione doganale o portuale. In tale contesto, è stato possibile distinguere i singoli livelli dell'organizzazione criminosa: a livello apicale vi erano coloro che coordinavano le operazioni, rapportandosi con i narcotrafficanti esteri e i committenti, individuando i containers e coordinando infine le attività di dettaglio;
a livello sottostante, un più nutrito gruppo di partecipi, ognuno con un proprio ruolo (accertare i tempi degli sbarchi, individuare i containers di uscita, provvedere alla contraffazione dei sigilli, alle esfiltrazioni e fare da tramite tra i vertici e gli operai infedeli). Il gruppo, inoltre, era dotato di mezzi (cripto telefonini e radiotrasmittenti, utilizzati dai sodali per comunicare tra di loro). 3. La difesa ha proposto ricorso, formulando cinque motivi, con i quali ha ripreso i temi della violazione delle norme che regolano la trasmissione della documentazione sulla quale l'autorità inquirente ha formulato la richiesta;
della inapplicabilità, alle conversazioni acquisite dall'autorità giudiziaria francese, del protocollo di cui all'art. 234 bis, cod. proc. pen., sotto due distinti profili che si andranno a esporre;
della violazione del protocollo di cui alla Convenzione di Budapest, con specifico riferimento alla procedura di decriptazione seguita dall'AG francese;
della indisponibilità della documentazione attestante l'attività istruttoria compiuta dall'AG francese e della conseguente impossibilità per la difesa di espletare i dovuti controlli, alla stregua dei principi che ritiene di rinvenire in un precedente di questa sezione;
infine, quello della sussistenza della gravità indiziaria. Con il primo motivo, ha dedotto violazione e falsa applicazione della legge processuale penale [quanto alle violazioni richiamando gli artt. 178 lett. c), 291, 292 c. 2 lett. c) e c -bis) e c -ter) e 294 e 191, cod. proc. pen.; artt. 6 e 113 CEDU;
artt. 24, 27 e 111 Costl, nonché vizio della motivazione, rilevando che il provvedimento sarebbe affetto da un nullità che definisce "a valenza oggettivamente diffusa", perpetuatasi nelle varie fasi procedimentali, sin dall'interrogatorio di garanzia, basata su un assunto che si ritiene errato, quello, cioè, in base al quale gli atti a fondamento del titolo sarebbero stati integralmente versati al GIP e al Tribunale del riesame. Assunto che la difesa ritiene smentito dalle stesse affermazioni contenute nella ordinanza censurata, nella quale il Tribunale ha ammesso che il PM aveva depositato tutta la documentazione all'udienza camerale. Pertanto, tutta la documentazione afferente ai provvedimenti genetici relativi all'acquisizione dei dati da parte dell'AG francese non sarebbe stata trasmessa al giudice della cautela. La difesa richiama poi i temi, oggetto degli altri motivi di ricorso, sui quali tale nullità avrebbe riverberato evidenti ricadute in termini di violazione delle prerogative difensive (con specifico riferimento alla asserita "opacità" delle modalità di acquisizione;
alla inutilizzabilità delle chat;
al procedimento di decriptazione delle stesse). Con il secondo motivo, ha dedotto analoghi vizi [quanto alle violazioni di norme processuali richiamando, questa volta, gli artt. 234 bis, 240, c. 2, 266, 178 lett. c) e 191, cod., proc. pen., 15, 24 e 11 Cost., 32 Convenzione di Budapest, 6 §1, lett. b) direttiva 6 2014/41/UE, 27 e 30, d. Igs. n. 108/2017, art. 6, § 1, lett. b) direttiva citata], con riferimento alla natura dei dati acquisiti, a parere della difesa appartenenti al genere comunicazioni e non riconducibili al genere documenti informatici. Il giudice delle leggi (Corte cost. n. 261/2022), asseritamente al fine di scongiurare prassi che, ritardando l'acquisizione al momento successivo all'apertura del messaggio, ne consentissero il trattamento come documenti, ha fissato il principio per il quale la corrispondenza elettronica resta tale senza trasformarsi in documento anche dopo esser giunta a conoscenza del destinatario e fino a quando permanga il suo interesse alla riservatezza. Con la conseguenza che i messaggi telematici resterebbero corrispondenza anche dopo la ricezione nella casella di posta elettronica del destinatario o nella memoria del dispositivo mobile sul quale è installata l'applicazione per la loro trasmissione (nella specie Whatsapp). Sotto altro profilo, poi, si rileva che il Tribunale francese non può ritenersi il legittimo titolare di tali dati, come ritenuto dal giudici del riesame. Anche se il legislatore non ha fornito indicazioni specifiche sul punto, è la lettura sistematica delle norme codicistiche a suffragare quella per la quale non vi può essere titolare di quei dati diverso dagli users della relativa piattaforma SKY ECC, i quali non consta abbiano dato il loro consenso, ma, anzi, deve presumersi che abbiano scelto quella piattaforma convinti che i dati sarebbero rimasti non disponibili per i terzi, persino per il gestore della piattaforma che si sarebbe dunque fraudolentemente impossessata di essi, cosicché il Tribunale di Parigi non può considerarsi legittimo titolare, poiché subentrato in una titolarità illecita. Ne deriverebbe, per la difesa, una ontologica incompatibilità tra il protocollo di cui alla norma richiamata dal Tribunale (art. 234 bis, cod. proc. pen.) e l'attivazione di un O.I.E. del tipo di quello trasmesso dalla Procura di Reggio Calabria, i due procedimenti ponendosi in termini di reciproca esclusione, nella specie trovando applicazione solo quello descritto dagli artt. 266 e ss. cod. proc. pen.. Con il terzo motivo, la difesa ha dedotto analoghi vizi [quanto alla violazione di norme processuali richiamando l'art. 8 della legge n. 48/2008 di ratifica della Convenzione di Budapest e l'art. 191, cod. proc. pen.], con riferimento alla violazione del diritto di difesa in ordine alla possibilità di espletare un controllo sulla decodifica delle conversazioni, rilevando che la risposta del Tribunale sarebbe stata affidata a un parere tecnico assunto in diverso procedimento (consulente dr. Civino, nominato dalla Procura della Repubblica di Roma) neppure persuasi da un punto di vista tecnico. Con il quarto motivo, ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., 178 let. c), 291, 292 e 294, cod. proc. pen., con specifico riferimento alla mancata disponibilità della documentazione attestante l'attività istruttoria compiuta dall'AG francese. Sul punto, la difesa opera un richiamo a un precedente di questa sezione (sez. 4 Lori del 2022) per inferirne principi a sostegno dell'asserita esistenza di un diritto difensivo al vaglio della legittimità del procedimento seguito dall'AG estera durante le operazioni di acquisizione dei dati trasmessi a seguito dell'O.I.E. della Procura di Reggio Calabria. Infine, con un quinto motivo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, quanto alla identificazione dell'indagato con il nickname "gladiatore". Tutti gli addebiti si fonderebbero sul dato assiomatico di tale individuazione che viene però contestata 7 assumendosi la inidoneità degli elementi valorizzati dai giudici territoriali che, secondo la prospettazione difensiva, sarebbero equivoci e passibili di diversa spiegazione. La difesa rileva che la ditta impiegata per il trasporto dei containers fuori dal porto di Gioia Tauro è del fratello del AL e che, anche a voler ammettere che il "gladiatore" sia effettivamente l'indagato, il suo intervento per procurarsi sigilli contraffatti si sarebbe limitato a un unico episodio, quello confluito nel capo 10) della incolpazione provvisoria, e sarebbe stato, pertanto, del tutto marginale. 4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Felicetta Marinelli, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. 5. La difesa ha depositato una prima memoria con allegati, formulando motivi nuovi, a sostegno del secondo e quarto motivo di ricorso, concludendo per l'accoglimento dello stesso e una ulteriore, successiva memoria, con la quale ha ripreso i temi introdotti con il ricorso, insistendo nell'accoglimento. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. Il primo tema devoluto da esaminare, anche in ordine logico, inerisce alla tematica della omessa trasmissione di atti a sostegno della domanda cautelare (primo motivo) e le doglianze difensive sul punto sono manifestamente infondate, oltre a non essere precedute da un effettivo confronto con il provvedimento censurato, richiamato solo parzialmente (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Il Tribunale ha, infatti, chiarito che la documentazione alla quale la difesa aveva fatto riferimento era stata allegata alla informativa conclusiva del 17/2/2022 e che, a fronte di una istanza difensiva di ostensione (avente a oggetto i files delle chat e i tabulati telefonici) del 28/10/2022, il PM aveva riposto in pari data comunicandone la disponibilità presso l'ufficio). Peraltro, la difesa non aveva assunto la mancata conoscenza dei documenti, ma la mancata trasmissione di essi al GIP, profilo ritenuto privo di pregio, posto che tali documenti erano riportati nella informativa e nella richiesta cautelare. Trattasi di risposta, peraltro, coerente con i principi affrmati dalla stessa di giurisprudenza di legittimità. Si è già chiarito, infatti, che, in tema di misure cautelari, il pubblico ministero non ha l'obbligo di mettere a disposizione, del giudice per le indagini preliminari, prima, e del tribunale del riesame, dopo, determinati atti tassativamente indicati, ma può utilizzare quelli più rilevanti o riassuntivi, con la conseguenza che il verbale di fermo, quando contenga la esposizione delle indagini svolte - anche se riassuntivamente menzionate - correttamente può essere posto a fondamento dell'ordinanza applicativa della misura (sez. 4, n. 53168 del 5/10/2017, Brahja, Rv. 271682, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure 8 l'ordinanza del giudice della cautela che aveva fondato l'identificazione dell'indagato sulle risultanze dell'attività di osservazione e controdo svolta dalla polizia giudiziaria trasfuse nella comunicazione di notizia di reato e nel verbale di fermo, in assenza delle annotazioni di servizio e dei verbali relativi alle attività di osservazione ed appostamento). Né ha l'obbligo di mettere a disposizione di quelle AA.GG. gli atti di indagine nella loro integralità (sez. 2, n. 43445 del 2/7/2013, Savarese, Rv. 257662; sez. 6, n. 18448 del 8/4/2016, Provenzano, Rv. 266928, in cui il principio è stato ripreso per affermare la utilizzabilità, per esempio, di una conversazione intercettata il cui contenuto sia riportato per stralci in una informativa redatta dalla polizia giudiziaria;
sez. 1, n. 15895 del 9/1/2015, Riccio, Rv. 263107, in cui il S.C. ha ritenuto utilizzabili conversazioni il cui contenuto era stato riportato nel provvedimento di fermo del P.M.; sez. 6, n. 22570 del 11/4/2017, Cassese, Rv. 270036; sez. 6, n. 41468 del 12/9/2019, Di Mauro, Rv. 277370). 3. La seconda questione inerisce alla natura delle chat trasmesse dall'A.G. francese anche ai fini della operatività del protocollo di utilizzabilità interno, rinvenibile nell'art. 234 bis, codice di rito, nonché alla ritenuta titolarità di tali dati in capo al Tribunale di Parigi che li aveva acquisiti autonomamente nel corso di indagini effettuate in quel Paese. Il motivo è infondato, ma necessita una premessa di ordine generale e di inquadramento della fattispecie, utile anche per la disamina delle successive doglianze. Intanto, il PM ha agito nell'ambito dei poteri previsti nel Capo I del Titolo III (Procedura attiva) del d. Igs. 21 giugno 2017, n. 108, contenente le norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo d'indagine penale. Il pubblico ministero non ha richiesto all'autorità giudiziaria dell'altro Stato membro UE di procedere a un atto d'indagine, ma ha agito ai sensi dell'art. 45 del decreto citato (Richiesta di documentazione inerente alle telecomunicazioni), ai limitati fini di chiedere la trasmissione di documentazione acquisita, non già d'iniziativa dell'autorità richiedente, bensì in possesso di quella richiesta con l'O.E.I. che l'aveva ottenuta in forza di una propria autonoma iniziativa, nel corso di un diversi procedimento pendente in quel Paese. Occorre, inoltre, chiarire la natura dell'ordine di cui si discute. Si tratta, a ben vedere, di uno strumento inteso a implementare le già esistenti forme di cooperazione penale nell'ambito dell'Unione, in coerenza con le linee poste dalla direttiva recepita: esso rientra nella cooperazione giudiziaria in materia penale di cui all'articolo 82, paragrafo 1, TFUE, che si fonda sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie. Tale principio, che costituisce la «pietra angolare» della cooperazione giudiziaria in materia penale, è a sua volta fondato sulla fiducia reciproca nonché sulla presunzione relativa che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali [CGUE, 11 novembre 2021, Gavanozov, in C-852/19, in cui al § 54, la Corte del Lussemburgo ha operato un richiamo alla sentenza 8 dicembre 2020, Staatsanwaltschaft Wien (Ordini di bonifico falsificati), C-584/19, punto 40]. Nell'ambito di un procedimento riguardante un ordine europeo di indagine, la garanzia di tali diritti spetta così in primo luogo allo Stato membro di emissione, che si deve presumere rispetti il diritto 9 9e dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest'ultimo (v., per analogia, sentenza del 23 gennaio 2018, Piotrowski, C-367/16, punto 50, richiamata al § 55). La direttiva 2014/41, inoltre, si basa sul principio dell'esecuzione dell'ordine europeo di indagine. Il suo articolo 11, paragrafo 1, lettera f), consente alle autorità di esecuzione di derogare a tale principio, in via eccezionale, a seguito di una valutazione caso per caso, qualora sussistano seri motivi per ritenere che l'esecuzione dell'ordine europeo di indagine sarebbe incompatibile con i diritti fondamentali garantiti, in particolare, dalla Carta. Tuttavia, in assenza di qualsiasi mezzo di impugnazione nello Stato di emissione, l'applicazione di detta disposizione diventerebbe sistematica. Una tale conseguenza sarebbe contraria, nel contempo, all'impianto generale della direttiva 2014/41 e al principio di fiducia reciproca (CGUE C-852/19 cit. § 59). Possiamo, pertanto, affermare, che la previsione di tale strumento si correla all'esigenza di assicurare un meccanismo efficace, di carattere generale, rispettoso del principio di proporzione (posto dall'undicesimo Considerando della direttiva), a sua volta collegato a quello del reciproco riconoscimento e della fiducia nel rispetto del diritto dell'Unione (di cui al sesto Considerando) da parte degli Stati membri e che, comunque, deve assicurare il rispetto dei diritti fondamentali (dodicesimo Considerando). In tale cornice, si inseriscono l'art. 2 della direttiva, secondo cui «Gli Stati membri eseguono un OEI in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alla presente direttiva» e l'art. 9, secondo cui «L'autorità di esecuzione riconosce un OEI, trasmesso conformemente alle disposizioni della presente direttiva, senza imporre ulteriori formalità e ne assicura l'esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l'atto d'indagine in questione fosse stato disposto da un'autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione ovvero uno dei motivi di rinvio previsti dalla presente direttiva». Pertanto, l'ordine europeo di indagine deve aver ad oggetto una prova acquisibile nello Stato di emissione e deve essere eseguito in conformità di quanto previsto nello Stato di esecuzione per il compimento di un analogo atto di acquisizione probatoria, potendosi peraltro presumere il rispetto di tale disciplina e dei diritti fondamentali, salvo concreta verifica di segno contrario (sez. 6, n. 48330 del 25/10/2022, Borrelli, Rv. 284027, in motivazione, in fattispecie analoga a quella all'esame). 3.1. Nel caso all'esame (come, del resto, in quello esaminato dal giudice di legittimità nel precedente testé richiamato), l'ordine europeo di indagine doveva solo dar conto dello specifico oggetto della prova, essendo rimessa allo Stato di esecuzione, con le modalità previste in quell'ordinamento, la concreta acquisizione della prova, da trasferire poi allo Stato di emissione. E, nella specie, la richiesta ha riguardato le chat del sistema Sky ECC, già acquisite dal Tribuna! judiciaire de Paris autonomamente e non su richiesta della Procura procedente nel nostro Paese. È altrettanto certo, poi, per quanto efficacemente evidenziato nel provvedimento impugnato, che l'autorità richiesta non ha ottenuto quei dati in forza di un'autorizzazione a procedere a intercettazioni di flussi in corso (il punto è analiticamente e ampiamente spiegato nell'ordinanza censurata, nella quale si è dato anche atto delle regole 10 processuali interne, attivate dal Tribunale francese, nonché spiegato il riferimento al periodo di "4 mesi" indicato nei provvedimenti giudiziari francesi, indicativo, non già di un'acquisizione di dato dinamico, ma della validità dell'autorizzazione con riferimento ai singoli accessi per l'acquisizione dei dati conservati nel server. Si è trattato, dunque, di acquisire una prova statica, già presente, non soggetta ad una procedura dinamica di acquisizione. L'Autorità francese, dunque, in questo caso come in quello nella diversa sede esaminato, si è resa garante, in assenza di specifiche deduzioni di segno diverso, del rispetto delle procedure dello Stato di esecuzione (la Francia), avendo il Tribunale del riesame dato atto che dalla documentazione trasmessa era dato verificare la modalità di acquisizione e conservazione dei dati da parte dell'Autorità giudiziaria francese. 3.2. La difesa, invece, muovendo dalla opposta premessa che, nella specie, si sia trattato di attività di intercettazione del flusso di comunicazioni, ha ritenuto che la loro utilizzabilità non deriverebbe dall'art. 234 bis, cod. proc. pen., norma in relazione alla quale, in ogni caso, difetterebbe a suo dire anche il consenso del legittimo titolare che farebbe recedere il requisito della segretezza, ma dalla procedura descritta dagli artt. 266 e ss., cod. proc. pen. Trattasi di interpretazione non condivisibile. Intanto, la difesa ha inteso superare l'orientamento giurisprudenziale, recepito dal Tribunale nell'ordinanza impugnata e condiviso in questa sede, assumendone una sorta di incoerenza con principi di rango costituzionale, asseritamente affermati dal giudice delle leggi nella ordinanza n. 261 del 2022, ma in realtà riportati in quell'arresto come argomentazioni svolte dal Senato della Repubblica, ricorrente. In quella sede, infatti, i giudici della Consulta si sono occupati di una ben diversa questione [il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Firenze, per avere quest'ultima acquisito agli atti di un procedimento penale instaurato nei confronti di un senatore e di altri soggetti, corrispondenza scritta riguardante il medesimo senatore senza previa autorizzazione del Senato della Repubblica (in quanto mai richiesta), ledendo con ciò l'attribuzione garantita al ricorrente dall'art. 68, c. 3 della Cost.], concludendo con ordinanza per l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Firenze. Nessun principio, però, è stato formulato dal giudice delle leggi in ordine al superamento dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla natura della messaggistica (in quel caso Whatsapp e posta elettronica) oggetto dell'iniziativa del pubblico ministero che si assumeva coperta dalle prerogative parlamentari da parte ricorrente. 3.3. La messaggistica esaminata dal Tribunale di Reggio Calabria non costituisce esito di captazione di conversazioni durante il flusso dinamico delle stesse, bensì acquisizione di dati informatici direttamente utilizzabili a fini di prova (vedi, in motivazione, sez. 1, n. 34059 del 1/7/2022, Mo/isso). In altre decisioni di questa Corte si è rinvenuta la norma interna di l l riferimento, alla stregua della quale verificare l'esistenza del potere di procedere con l'ordine europeo di indagine, proprio nell'art. 234 bis, cit. (introdotto dall'art. 2, c. 1 bis, del d. I. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazione, nella I. 17 aprile 2015, n. 43), a mente del quale «È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare», affermandosi che la norma è applicabile ai casi come quello all'esame della stante la natura del documento (come sopra chiarita), ritenendo che il consenso all'acquisizione da parte del "legittimo titolare" di quei documenti o dati conservati all'estero, deve intendersi come consenso che proviene dal soggetto che di quei documenti o di quei dati poteva disporre: requisito in presenza del quale (in alternativa all'ipotesi di documento di pubblico dominio) è pienamente legittimo il compimento di un'attività di acquisizione diretta di documentazione all'estero e che, invece, se assente, avrebbe reso necessaria l'attivazione di procedure di cooperazione giudiziaria internazionale (sez. 6, n. 18907 del 20/4/2021, Civale, in motivazione). In realtà, come visto, l'infondatezza della doglianza si coglie già in relazione alla ritenuta natura dei dati acquisiti ed è rispetto ad essa che va verificata, ai fini della successiva utilizzabilità nel presente procedimento, la legittimità della loro apprensione con lo strumento azionato (nella specie, l'ordine di indagine emesso dal pubblico ministero) Il dato acquisito è pienamente utilizzabile anche sotto tale profilo. Nella specie, i dati non sono stati richiesti a un detentore privato (per esempio, la SKY GLOBAL che gestiva, prima della sua violazione da parte di polizie straniere, la piattaforma della quale si discute), ma ad un'autorità giudiziaria che, nell'ambito di un diverso e autonomo procedimento, li aveva acquisiti dal server ove i dati stessi erano stati immagazzinati nell'ambito di altra indagine, avente ad oggetto proprio la violazione di quella piattaforma (resa pubblica nel marzo del 2021). Rispetto a tale ricostruzione, pertanto, pare del tutto improprio parlare di consenso, dovendosi piuttosto verificare se, rispetto alla norma interna, chi ha trasmesso i dati ne potesse legittimamente disporne. E la risposta non può che essere positiva, sempre nei limiti del vaglio di coerenza con i principi fondamentali del nostro ordinamento, poiché l'attività di acquisizione si è addirittura svolta sotto la direzione di un giudice (il Tribunale di Parigi). La censura difensiva, inoltre, non coglie nel segno anche sotto altro, assorbente profilo: la difesa, infatti, non ha affermato che dal mancato consenso della società di gestione del server sia derivata la violazione di una norma inderogabile o di un principio fondamentale del nostro ordinamento, né poteva farlo, dal momento che, quella richiamata, è norma processuale interna, che non si identifica necessariamente con i principi fondamentali del nostro ordinamento (sul punto sez. 5, n. 45002 del 13/7/2016, Crupi, Rv. 268457, cit.). In conclusione, deve affermarsi che non assume rilevanza, in questa sede, ai fini cioè del vaglio di legittimità dell'ordinanza impugnata, la questione (sulla quale la difesa si è lungamente soffermata, anche nelle memorie successivamente depositate) se quei dati siano stati acquisiti dalla magistratura francese ex post o in tempo reale (quindi come "dati freddi" o come "flussi di comunicazioni"). Infatti, quando la magistratura italiana chiese di ottenere 12 quei dati e (a maggior ragione) quando quei dati le furono trasmessi, i flussi di comunicazione non erano certamente più in corso. La situazione non era dissimile, dunque, da quella che si verifica quando viene acquisito ex post un flusso di comunicazioni, scritte o per immagini, memorizzato sulla memoria di un apparecchio telefonico. In questi casi, la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che la disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. non possa trovare applicazione essendo destinata ad operare solo con riferimento a flussi di comunicazioni in atto (sez. 5, n. 1822 del 21/11/2017, Parodi, Rv. 272319; sez. 3, n. 29426 del 16/4/2019, Moliterno, Rv. 276358; sez. 6, n.22417 del 16/3/2022, Sgromo, Rv. 283319). 4. Anche il terzo motivo è infondato. Con la doglianza (con la quale, con ogni evidenza, si è inteso prospettare in termini meramente ipotetici un problema di impossibilità di verificare la corrispondenza del dato originale con quello trasmesso) si è introdotto il tema della mancata conoscenza dell'algoritmo utilizzato per la decriptazione della messaggistica acquisita e, in genere, della violazione delle prerogative difensive sul controllo di correttezza delle procedure utilizzate dall'A.G francese. La censura non coglie nel segno perché confonde il tema della genuinità del dato decrittato con quello della garanzia di integrità della catena di custodia. Sotto il primo profilo, pare opportuno ribadire quanto già chiarito in altre decisioni di questa Corte di legittimità: l'attività di acquisizione di dati in giacenza (definiti freddi) o l'intercettazione di dati telematici in transito permette l'acquisizione, qualora il messaggio telematico sia criptato mediante' un impiego di un algoritmo o di una chiave di cifratura e trasformato in un mero dato informatico, di una stringa informatica composta da un codice binario. In questo caso - come si è già detto - l'intelligibilità del messaggio è subordinata all'attività di decriptazione che presuppone la disponibilità dell'algoritmo che consente di trasformare il codice binario in un contenuto dimostrativo, ma ogni messaggio cifrato è inscindibilmente accoppiato alla sua chiave di cifratura, sicché la sola chiave esatta produrrà una decifratura corretta, dovendosi escludere che possa decifrarne una parte corretta e una non corretta;
né vi sono possibilità che una chiave errata possa decrittare il contenuto, anche parziale, del codice umano contenuto (sez. 1, n. 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, Calderon, Rv. 283998, in motivazione, ma anche sez. 1, n. 6363, Minichino, n.m., in pari data). Del tutto pertinente, pertanto, è il rinvio operato dal Tribunale ai principi già affermati da questa Corte di legittimità con riferimento alle intercettazioni di flussi comunicativi, essendo già stato chiarito, sia pur con riferimento alla decriptazione della messaggistica con sistema Blackberry (quindi, "pin to pin" e non "end to end", come nella specie) che l'uso dell'algoritmo esclude la possibilità di alterazioni o manipolazioni dei testi captati, in quanto, secondo la scienza informatica, ne consente la fedele riproduzione, salvo l'allegazione di specifici e concreti elementi di segno contrario (sez. 4, n. 30395 del 21/4/2022, Chianchiano, Rv. 283454; sez. 6, n. 14395 del 27/1172019, dep. 2020, Testa, Rv. 275534). Trattasi di principi che, senza alcuna contraddittorietà del ragionamento giustificativo che su di essi si fondi, come denunciato a difesa, possono applicarsi al caso all'esame, restando indifferente la distinzione tra messaggistica già acquisita e captazione di flussi di comunicazione. 13 Del resto, proprio in tema di messaggistica scambiata con sistema cifrato "SKY ECC" e "ENCROCHAT", si è pure affermato che la decriptazione delle conversazioni e delle comunicazioni è attività distinta dalla captazione, tali dati costituendo rappresentazioni comunicative incorporate in una base materiale con un metodo digitale, ovvero dati informatici che hanno consentito la intelligibilità del contenuto di stringhe redatte secondo il sistema binario (sez. 6, n. 18907 del 20/4/2021, Civale, Rv. 281819, cit., in motivazione;
sez. 1, nn. 6363 e 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, cit.). 5. Il quarto motivo è parimenti infondato. A fronte delle superiori premesse, non può non rilevarsi come le censure difensive si fondino sull'errato presupposto che esiste un potere di vaglio della legittimità del procedimento di acquisizione della documentazione di che trattasi in capo all'autorità decidente italiana. L'argomento è, però, smentito dal contesto normativo di riferimento e dalla natura dello strumento investigativo utilizzato. La critica difensiva sconta l'omesso, effettivo confronto con quanto opportunamente precisato dal Tribunale che, in più passaggi della motivazione censurata, ha sottolineato il distinguo rispetto al precedente di questa sezione richiamato dalla difesa (sez. 4, n. 32915/2022, Lori), nel quale era stata scrutinata una questione processuale parzialmente diversa (avente sempre a oggetto la messaggistica acquisita attraverso l'accesso ai servers di SKY-ECC): in quella sede, infatti, la difesa aveva formulato espressa istanza di accesso al pubblico ministero per avere la disponibilità, tra l'altro, anche della "documentazione" (comprensiva dei files) consegnata da un organo di indagine, quale EUROPOL, a seguito dell'accesso ai server di SKY-ECC, con indicazione delle modalità di acquisizione da parte di quella polizia. Situazione, dunque, non sovrapponibile a quella in esame, nella quale la Procura di Reggio Calabria ha chiesto la trasmissione di documenti che erano già stati autonomamente acquisiti dal giudice francese. Sempre con riferimento a tale aspetto, deve rilevarsi la correttezza giuridica del ragionamento svolto nell'ordinanza impugnata, laddove si è richiamato il principio generale di presunzione di legittimità delle prove acquisite dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro dell'Unione Europea: l'utilizzazione degli atti trasmessi, infatti, non è condizionata ad un accertamento da parte del giudice italiano concernente la regolarità delle modalità di acquisizione esperite dall'autorità straniera, in quanto vige la presunzione di legittimità dell'attività svolta e spetta al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità lamentate nella fase delle indagini preliminari (in tal senso, sez. 3, n. 1396 del 12/10/2021, dep. 2022, Torzi, in cui in motivazione si rinvia anche a sez. 5, n. 1405 del 16/11/2016, dep. 2017, Ruso, Rv. 269015 - 01; a sez. 2, n. 24776 del 18/5/2010, Mutari, Rv. 247750 - 01; e a sez. 1, n. 21673 del 22/1/2009, Pizzata, Rv. 243796 - 01; ma anche a sez. 5, n. 45002 del 13/7/2016, Crupi, Rv. 268457 - 01, in cui si è ritenuta la utilizzabilità della documentazione di atti compiuti autonomamente da autorità straniere in un diverso procedimento penale all'estero - anche al di fuori dei limiti stabiliti dagli artt. 238 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen., con il solo limite che tale attività non sia in contrasto con norme inderogabili e principi fondamentali, 14 9 i quali, però, non si identificano necessariamente con il complesso delle regole dettate dal nostro codice di rito, spettando inoltre a chi eccepisca tale incompatibilità l'onere di dare la prova di tale incompatibilità, proprio in un caso in cui la richiesta aveva riguardato l'acquisizione di documentazione, come nella specie, e non l'esecuzione, da parte dell'autorità straniera, di un atto di acquisizione probatoria). Pertanto, deve essere ribadito quanto già affermato da questa Corte di legittimità e da questa stessa sezione, più in generale: il diritto straniero è un fatto e spetta a chi eccepisce il difetto di compatibilità delle norme di quell'ordinamento con quelle interne dimostrarne il contenuto, e ciò tanto più laddove si tratti, come nel caso di specie, del diritto di un Paese membro dell'Unione Europea (sez. 4, n. 19216 del 6/11/2019, dep. 2020, Ascone, Rv. 274296, principio affermato in materia di intercettazioni, ma ancor più valido valido nel caso di acquisizione di documentazione). 6. Il quinto motivo è manifestamente infondato. Premesso che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai suoi limiti, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazze/li, Rv. 276976), va affermata la inammissibilità del motivo di ricorso che censuri l'erronea applicazione dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. se è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (sez. 6, n. 13442 del 8/3/2016, De Angelis, Rv. 266924; sez. 2, n. 38676 del 24/5/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo, Rv. 280027). Nella specie, oltre a rilevarsi l'assenza della denunciata violazione di legge che si risolve sostanzialmente nella censura del percorso motivazionale seguito dai giudici territoriali, va considerata la natura del materiale probatorio esaminato dai giudici del merito, per ribadire il principio consolidato (sia pur in materia di intercettazioni) per il quale la interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). La ricostruzione del ruolo associativo del AL è avvenuta alla stregua degli elementi riversati nella ordinanza impugnata, dai quali il Tribunale ha tratto la esistenza degli elementi costitutivi del reato associativo, tratteggiandone i connotati e la convergenza verso un obiettivo comune del gruppo, dando 15 conto del ruolo specifico attribuiuto al ricorrente all'interno di quest'ultimo, ponendo in risalto elementi fattuali ricavabili anche dalle modalità di consumazione di alcuni reati fine, ritenuti espressione del modus operandi del gruppo. La difesa, di contro, si è limitata a fornire una lettura alternativa dela piattaforma gravemente indiziaria, allegando un'omessa risposta su taluni aspetti fattuali che ritiene equivoci in ordine al ruolo del AL, preclusa in questa sede, deputata unicamente al rilievo di violazioni di legge, tuttavia inesistenti, o di incongruità motivazionali smentite però dalla esaustività e logicità delle argomentazioni spese nell'ordinanza impugnata, con rferimento alla partecipazione al sodalizio, ma anche al concorso nei singoli reati fine. 7. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Deciso il 5 aprile 2023. Il Consigliere estensore Il Presidente BR CA PPatrizi4 IC (.2pAz V re/Sv\-ICE