Sentenza 12 novembre 2015
Massime • 1
In tema di arresti domiciliari, la prescrizione del cosiddetto "braccialetto elettronico" non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma un modo di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare, con la conseguenza che il giudice, ove, per la pericolosità dell'indagato e le peculiarità del fatto contestato, abbia ritenuto adeguata unicamente la custodia inframuraria, non deve altresì motivare sull'inidoneità degli arresti pur connotati dall'adozione di tale braccialetto.
Commentario • 1
- 1. Arresti domiciliari con sorveglianza elettronica - Elektronisch überwachter Hausarrest (eüH)Armin Kapeller · https://www.filodiritto.com/ · 19 novembre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/2015, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2015 |
Testo completo
1 0 8 4/ 1 6 84 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 12/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VINCENZO ROTUNDO - Presidente - SENTENZA N. - Consigliere - 2020 Dott. STEFANO MOGINI REGISTRO GENERALE N. 35361/2015Dott. MASSIMO RICCIARELLI - Consigliere - Dott. ERSILIA CALVANESE - Consigliere - Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MASELLA GIOVANNI N. IL 12/12/1969 avverso l'ordinanza n. 1970/2015 TRIB. LIBERTA' di ROMA, del 09/07/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Comerelli Myth del mongo;
u nste ت Udit i difensor Avv.; FORTE du علم motw d попо 1. Con la decisione impugnata il Tribunale di Roma, quale giudice del riesame ex art. 309 cod.proc.pen. ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata dal Gip del medesimo Tribunale a Masella Giovanni, gravemente indiziato di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente ( di diversa qualità) nonchè di detenzione di arma clandestina e ricettazione.
2. Ha interposto ricorso tramite il difensore di fiducia l'indagato, evidenziando violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla eccepita, con il riesame, nullità della ordinanza del GIP per non avere lo stesso motivato in punto di indicata sussistenza degli elementi concreti sui quali fare riposare il giudizio desumibile legato al ritenuto rischio di reiterazione delle condotte, non esclusivamente dalla gravità del titolo di reato oggetto di imputazione. Si contesta altresì la valutazione resa sulla adeguatezza della misura quanto alla possibilità di applicare alla specie gli arresti domiciliari coadiuvati dalla imposizione del braccialetto elettronico. Tanto in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 275 comma III bis e 292 comma II lettera c bis, tale da conclamare una nullità, quella dell'autonoma valutazione di pertinenza del Gip, che il Tribunale ha integralmente omesso di scrutinare provvedendo, per contro, a colmare inammissibilmente, con il proprio argomentare, il difetto di motivazione addotto, secondo linee argomentative comunque non sufficienti rispetto all'onere di motivazione imposto dalla norma citata.
3. Il ricorso riposa su doglianze infondate e merita dunque la reiezione.
4. Con la decisione impugnata il tribunale non ha limitato il giudizio sul ritenuto rischio di recidivanza alla sola gravità dei titoli di reato oggetto di contestazione. Piuttosto viene fatto esplicito riferimento alle caratteristiche specifiche delle condotte riscontrate (detenzione all'interno della propria abitazione e in un luogo posto in prossimità della stessa, di sostanza stupefacente, di materiale dedito al confezionamento e alla messa in commercio della stessa oltre che di una arma clandestina) quale momento sintomatico di una pericolosità, funzionale al rischio di reiterazione, disvelata non solo dalla professionalità dell'agire delittuoso riscontrato ( l'occultamento anche fuori dalla propria abitazione dei beni illecitamente detenuti e l'utilizzo di un nastro isolante applicato sull'arma, così da rendere meno agevole l'individuazione dell'utilizzatore) ma anche corroborata dai precedenti specifico puntualmente richiamati nonché dai collegamenti con circuiti criminali di spessore, garantiti, sul piano logico, dalla disponibilità dell'arma clandestina. La motivazione dei giudici della cautela, dunque, deve ritenersi tutt'altro che apparente sul punto.
5. Quanto alla adeguatezza della misura e in particolare alla possibilità di applicare gli arresti con il correttivo del braccialetto elettronico, osserva il Collegio come, secondo quanto costantemente osservato da questa Corte (cfr da ultimo Sez. 2, n. 6505 del 20/01/2015 - dep. 16/02/2015, Fiorillo e altri, Rv. 262600), la previsione di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen., che consente al giudice di prescrivere, con gli arresti domiciliari, l'adozione del cosiddetto "braccialetto elettronico", non ha introdotto una nuova misura coercitiva, ma solo una mera modalità di esecuzione di una misura cautelare personale.
5.1. Da tale principio ne deriva il corollario logico in forza al quale la valutazione della utilità strumentale da correlare alla previsione del braccialetto finisce per assumere i toni della superfluità laddove, a monte, il giudice della cautela, alla luce della pericolosità dell'indagato e delle connotazioni peculiari del reato contestato, abbia ritenuto la misura degli arresti in sé del tutto inidonea alla في neutralizzazione del rischio di recidiva. In questi casi, dunque, la motivazione di inidoneità degli arresti, pur connotati dalla adozione del braccialetto, finisce per essere implicitamente assorbita nel ritenere unicamente adeguata la custodia inframuraria.
5.2. Più dettagliatamente, può convenirsi, infatti, con il ricorrente in ordine alla impossibilità per il Tribunale del riesame di colmare il difetto di motivazione rispetto all' obbligo di argomentazione imposto al Gip nel valutare l'inadeguatezza degli arresti con l'ulteriore prescrizione del braccialetto elettronico laddove si intenda applicare la custodia inframuraria così come appare imposto dalla combinata lettura degli artt 275 comma III bis e 292 comma II lettera c bis. Al contempo, tuttavia, deve escludersi a monte l'insussistenza del lamentato difetto di motivazione inficiante la misura genetica ove gli arresti siano, con motivazione puntuale e non manifestamente illogica, ritenuti a monte incompatibili con la pericolosità riscontrata in capo all'indagato.
5.3. Il caso oggetto di scrutinio ben si attaglia alle superiori indicazioni di principio.
5.1. La lettura della decisione assunta dal Gip nel decidere la misura da applicare alla specie lascia emergere, con evidenza, il giudizio, reso nel caso, di assoluta inadeguatezza degli arresti domiciliari rispetto alla professionalità dell'agire delittuoso riscontrato così da rendere indifferente al fine l'ulteriore presidio di garanzia assicurato dal braccialetto elettronico per la incapacità della misura di riferimento quanto alla possibilità di neutralizzare il rischio di reiterazione accertato.
5.3. Le indicazioni esposte dal Tribunale del riesame, dunque, lungi dal colmare un vuoto argomentativo assoluto rispetto ad un punto per quale il legislatore impone uno specifico onere di motivazione in capo al Gip, in altro non si concretano se non in una materiale esplicitazione di una valutazione comunque resa sul tema dal primo giudice. Nel caso, peraltro, smentendo apertamente la critica sollevata con il ricorso, l'argomentazione tracciata dal Tribunale è stata resa in termini tali da dotare di ancor più stringente logica la valutazione implicitamente resa dal GIP. Tanto perché viene denunziata l'inadeguatezza degli arresti rispetto alla rassegnata, dal GIP, pericolosità del ricorrente vista, nel caso di specie ancora più 1 concretamente attraverso il prisma garantito dalle connotazioni legate al parziale svolgimento presso il domicilio del ricorrente della condotta in contestazione.
6. Da qui la conclusione di cui al dispositivo che segue, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
PQM
Rigetta il ricors e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma I ter D ATT cod.proc.pen. Così deciso il 12 novembre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Paternò Raddusa Vinceuse Rotundo Vincenzo Rotundo Byat RC DEPOSITATO IN CANCELLERIA ہے 13 GEN 2016 IL FUNZIONARIO GUNZIARIO E Piesa Esposito T R O C