Sentenza 16 novembre 2016
Massime • 1
L'utilizzazione degli atti di indagine compiuti in territorio estero dalla polizia straniera, ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per l'adozione di provvedimenti cautelari, non è condizionata all'accertamento, da parte del giudice italiano, della regolarità degli atti compiuti dall'autorità straniera, vigendo una presunzione di legittimità dell'attività svolta e spettando al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità riscontrate. (In forza di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso che lamentava la mancata trasmissione degli originali dei decreti autorizzativi e dei verbali di ascolto delle intercettazioni effettuate dalle autorità olandesi, successivamente trasmesse a quelle italiane a seguito della rogatoria richiesta da quest'ultima).
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Nel sistema delineato dalla Direttiva OEI, per l'acquisizione dei risultati di un'intercettazione già svolta all'estero, non è sufficiente che tale prova sia stata autorizzata da un giudice di uno Stato membro nel rispetto della legislazione di tale Stato, ma occorre il controllo - che non può essere affidato che al giudice nazionale dello Stato di emissione - sull'ammissibilità e sulla utilizzazione della prova stessa (l'intercettazione) secondo la legislazione italiana. La Direttiva OEI non ha disciplinato la utilizzabilità della prova acquisita con l'o.e.i., rinviando per tale aspetto al diritto dello Stato di emissione, fatti salvi in ogni caso "i diritti della difesa" e le garanzie …
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Quando il materiale acquisito con ordine di indagine europeo è stato oggetto di un'attività di decriptazione da parte dell'autorità giudiziaria di altro Stato membro, il dato informatico in chiaro, ottenuto dalla trasformazione delle “stringhe” in contenuti intellegibili tramite l'apposito algoritmo messo a disposizione dalla società titolare del sistema operativo, è acquisibile ed utilizzabile nel procedimento penale italiano anche se non è noto perchè coperto dal segreto nello stato in acquisizione in che modo i dati comunicativi criptati siano stati trasformati in dati intellegibili: non si può ignorare, infatti, che tale attività è necessariamente compiuta facendo uso di un algoritmo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/11/2016, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2016 |
Testo completo
01405-1 7 Der O TATA # CANCELLERIA ** 12 GEW) 2017 REPUBBLICA ITALIANA x 4 In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL FUNCIONANO CIPICIARIO QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 16/11/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1555/2016 - Presidente - MARIA VESSICHELLI REGISTRO GENERALE N.36708/2016 FRANCESCA MORELLI EDUARDO DE GREGORIO AZ LI Rel. Consigliere - ENRICO VITTORIO STANISLAO - SCARLINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: US OM nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 14/03/2016 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
lette sentite le conclusioni del PG LUIGI ORSI de chiede I rigette del ricono Udit i difensor Avv.; Autouis Spende her chiave l'accoppiato RITENUTO IN FATTO 1 Con ordinanza del 14 marzo 2016 il Tribunale di Reggio Calabria, sezione - per il riesame, confermava l'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di DO RU, indagato per il delitto previsto dagli artt. 416 bis cod. pen., a vario titolo aggravato, per avere partecipato alla consorteria mafiosa operante in territorio calabrese e comunemente nota come 'ndrangheta e precisamente nella "provincia" di Reggio Calabria, operando come uno dei capi ed organizzatori della “società di Siderno" con particolare riguardo ai rapporti fra l'organizzazione di origine ed il gruppo affiliato operante in Canada. L'indagine che aveva condotto ai provvedimenti restrittivi aveva riguardato l'operatività dei sodalizi di 'ndrangheta della fascia jonica della provincia di Reggio Calabria ed in particolare gli Aquino/Coluccio di Marina di Gioiosa Jonica e i PI/CO di Siderno. Entrambi con organizzazioni affiliate operanti in territorio estero. Se ne erano disvelate le attività grazie al contributo di alcuni collaboratori di giustizia, alle risultanze delle attività di intercettazione di conversazioni, alle emergenze comunicate da alcune autorità inquirenti straniere. Il Tribunale si riportava all'ordinanza di custodia cautelare per quanto atteneva agli elementi che deponevano per l'esistenza e l'operatività del gruppo SO di cui il RU era accusato di fare parte e, quanto alla specifica posizione di costui, evidenziava che, in alcune conversazioni intercettate all'interno di una ditta olandese, intercorse fra VI PI e VI CR, personaggi di spicco del sodalizio, se ne era fatto il nome come reggente del gruppo di Toronto, in Canada, affiliato alla cosca calabrese. In particolare: -· nella conversazione del 24 febbraio 2015, PI e CR, conversando di varie dinamiche insorte nel gruppo canadese anche in relazione all'omicidio di certo SA AU, citavano MI RU (lo zio di PI), l'indagato, come persona di tale spessore criminale da poter difendere e garantire chi gli si fosse personalmente affidato (facendo riferimento al fratello di CA RD che aveva avuto dei problemi con FR CO, "mastro di giornata" del gruppo canadese, per una vicenda relativa alla vendita di armi ed alla spartizione dei proventi) e come soggetto al corrente di ogni passaggio delle varie vicende interne al sodalizio, che i due ripercorrevano;
nella conversazione del 9 marzo 2015, PI riferiva a CR di quanto era venuto a sapere nel suo recente viaggio in Canada per conto dei capi del clan calabrese, e di come non fosse riuscito ad incontrare MI RU ma solo il già nominato fratello di CA RD (CA era stato ucciso un anno prima, il 1 24 aprile 2014) e di come questi gli avesse riferito del suo incontro con il RU al quale aveva promesso il pronto versamento del denaro ricavato con la vendita delle armi;
gli raccontava poi dei dissidi insorti nel gruppo canadese fra i CO ed i "GL" e della necessità che MI RU e AN (AN GL) dovessero "fare un po' di soldi"; dubitava infine delle accuse che erano state mosse a FR CO (il "mastro di giornata" del clan canadese, come si è detto) visto che costui era persona vicina a MI RU e quindi addentro ai meccanismi della 'ndrangheta; aggiungeva, appunto, che FR CO gli aveva detto di avere riferito a MI RU le problematiche che erano sorte con altri esponenti del clan;
PI finiva poi per citare i personaggi con i quali, nel tentativo di risolvere i dissidi interni al gruppo canadese, ci si sarebbe dovuti confrontare: FR CO, MI RU e lo O" (un altro FR CO). Gli elementi sopra evidenziati formavano, a giudizio del Tribunale, quel grave quadro indiziario che collocava l'indagato al vertice del gruppo canadese, talmente collegato alla casa-madre da determinare un continuo scambio di informazioni ed ambasciate realizzate anche con il diretto intervento di alcuni esponenti del sodalizio calabrese in Canada al fine di ottenere il dettaglio di quanto stava avvenendo. La caratura dei dialoganti, PI e CR, aveva consentito una visione di ampio ed affidabile spettro sulle riferite attività criminali. Quanto alle esigenze di cautela non vi erano ragioni che consentissero di superare la presunzione di pericolosità dell'indagato, personaggio di rilevantissima caratura criminale, non apparendo alcun segno che il SO intendesse distaccarsi dal contesto associativo in cui rivestiva un ruolo di preminenza. 2 Avverso la predetta ordinanza propongono ricorso i difensori dell'indagato, articolando le proprie doglianze in quattro motivi. - 1 - Con il primo deducono la violazione di legge ed il difetto di 2 motivazione eccependo difetto di giurisdizione e di competenza per essere il reato interamente consumato all'estero (motivi dedotti all'udienza di riesame). Il ricorrente risiede in Canada già dagli anni '50; i dialoghi ritenuti significativi si erano tenuti in Olanda;
l'ipotesi d'accusa è che l'indagato abbia operato come referente della cosca canadese. Quanto alla competenza territoriale, essendo i soggetti implicati collegati con la città di Latina, il Tribunale competente era quello romano. 2 2 - Con il secondo motivo lamentano la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 270 e 286 cod. proc. pen. e 50 convenzione Schengen, ed il difetto di motivazione in ordine alla utilizzazione delle conversazioni intercettate nei Paesi Bassi. Non risultano trasmessi tutti gli originali dei decreti autorizzativi e dei verbali di ascolto, non sono state dettagliatamente indicate le regole formali e sostanziali osservate dall'autorità estera. Agli atti vi sono solo le trascrizioni informali della polizia italiana dei "files" audio consegnati dalle autorità olandesi. Da tali atti non si evince quale autorizzazione vi sia stata, quale modalità tecnica sia stata adottata, in quali date le captazioni siano avvenute. Peraltro le acquisizioni erano state fatte in un diverso procedimento. E l'art. 50 convenzione Schengen non ne permette, invece, l'utilizzo in altro procedimento. 2 3 Con il terzo motivo deducono la violazione di legge ed in particolare degli artt. 143 cod. proc. pen. e 2, comma 8, direttiva 2010/64/UE perché si era omessa la traduzione di tutti gli atti provenienti dalla autorità olandese. La traduzione parziale aveva consentito al solo pubblico ministero di evidenziare gli atti che aveva ritenuto rilevanti per l'ipotesi d'accusa. 2 - 4 -Con il quarto motivo lamentano il difetto di motivazione in ordine al ritenuto quadro indiziario. Gli indizi si erano sostanziati nelle emergenze di due conversazioni, di significato del tutto equivoco, senza neppure che si potesse ritenere certa l'attribuzione del nomignolo "MI" all'indagato. Di nessun peso indiziante erano poi le circostanze deducibili dalla conversazioni: che MI fosse stato consultato per la vicenda RD;
che MI fosse o non fosse a conoscenza di fatti e dettagli vari. Dovendosi poi ricordare che PI non aveva incontrato l'indagato quando si era recato in Canada ma aveva tratto le notizie che riferiva al CR da terze persone. I due dialoganti avevano poi fatto solo congetture sulla situazione canadese. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e va rigettato. -Il primo motivo è infondato perché l'accusa mossa al RU è quella di 1 essere un intraneo alla "società di Siderno", un sodalizio 'ndranghetista operante nella "provincia" (un termine usato nella sua accezione criminale) di Reggio Calabria, attiva innanzitutto nel territorio di elezione, paese di Siderno, sulla costa ionica, seppure con affiliazioni all'estero ed in particolare in Canada, nella città di Toronto. Ed in particolare gli viene attribuita, in concorso con altri, la gestione dei rapporti fra la "casa madre" calabrese e l'articolazione 'ndranghetista canadese, 3 la cura dei comuni affari, la tenuta del flusso di informazioni che consentivano alla "casa madre" di essere prontamente informata dei contrasti che potevano sorgere, così da contribuire a dirimerli. Questa è dunque l'accusa, alla luce della quale è evidente come l'autorità giudiziaria italiana mantenga la propria giurisdizione, trattandosi di verificare se le condotte ascritte al RU, di mantenimento di uno stretto legame con la casa madre e di tenuta di un costante flusso informativo sulle vicende di reciproco interesse al fine di favorire l'operatività del sodalizio (complessivo: sedente in Canada ma anche e, soprattutto, a Siderno), si traducano in una consapevole e voluta partecipazione anche alla consorteria "madre". Anche l'eccezione di incompetenza per territorio è infondata. La "società di Siderno" era attiva, innanzitutto, come emerge dall'imputazione (ed anche dai passaggi che ne descrivono l'esistenza, nella parte più generale dell'ordinanza impugnata) e come si è detto, nel territorio di Siderno, e lì si era costituita ed operava fissando pertanto la competenza dell'odierno procedimento nel territorio dell'autorità giudiziaria reggina. 2 Il secondo motivo è infondato.- In relazione alla medesima misura cautelare, ma su una diversa posizione, questa Sezione (Sez. 5, n. 26885 del 18/05/2016, CO, Rv. 267265) ha già avuto modo di rilevare come il Protocollo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria, firmato il 16 ottobre 2001 ed entrato in vigore il 5 ottobre 2005, abbia abrogato l'art. 50, comma terzo, della Convenzione del 19 giugno 1990 per l'applicazione dell'Accordo di Schengen, con la conseguenza che è venuto meno, per i Paesi aderenti alla suddetta Convenzione, il limite alla utilizzazione degli atti trasmessi nell'ambito di una procedura rogatoriale in procedimenti diversi da quello nel quale sia stata accolta la richiesta, salvo che tale limite sia apposto dal Paese concedente nell'atto di trasmissione (come non risulta essere avvenuto nel caso di specie). Si era altresì dichiarata infondata la censura relativa al mancato deposito dei decreti autorizzativi e dei verbali delle intercettazioni effettuate dalle autorità olandesi e successivamente trasmesse a quelle italiane a seguito della rogatoria richiesta da quest'ultima, evidenziando come la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'adozione di provvedimenti di cautela personale nella fase delle indagini preliminari può essere accertata anche mediante l'acquisizione della documentazione di atti compiuti autonomamente da autorità straniere in un diverso procedimento penale all'estero, anche al di fuori dei limiti stabiliti per la loro utilizzabilità dagli artt. 238 c.p.p. e 78 disp. att. c.p.p. (citando Sez. 1, n. 21673 del 22 gennaio 2009, Pizzata, Rv. 243796). 4 Si era infine ricordato che l'utilizzazione degli atti non ripetibili compiuti in territorio estero dalla polizia straniera e acquisiti nel fascicolo per il dibattimento non è condizionata all'accertamento, da parte del giudice italiano, della regolarità degli atti compiuti dall'autorità straniera, vigendo una presunzione di legittimità dell'attività svolta e spettando al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità riscontrate (Sez. 2, n. 24776 del 18/05/2010, Mutari, Rv. 247750), in assenza, poi, di specifiche deduzioni della ricorrente in ordine alle ragioni della loro illegittimità. Condividendosi le richiamate argomentazioni ne deriva l'infondatezza di tutte le argomentazioni spese dal ricorrente nel secondo motivo. 3 E' infondato anche il terzo motivo di ricorso posto che, consistendo gli atti trasmessi all'autorità italiana dall'autorità olandese in conversazioni tenute, per quanto è dato sapere, in lingua italiana (o in dialetto calabrese), non è dato comprendere, in assenza di allegazioni da parte del ricorrente, quali fossero gli atti, da cui ricavare elementi utili alla difesa, la cui traduzione non era stata fatta. 4 E', infine, infondato anche il motivo attinente alla gravità del quadro indiziario. 4 - 1 - Deve, innanzitutto, ricordarsi che: · la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (si tratta di orientamento costante, da ultimo ribadito da Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244); - l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato e, quindi, il controllo di legittimità non concerne nè la ricostruzione dei fatti, nè l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). 5 4 - 2 In applicazione di tali principi di diritto non si può, allora, ritenere che, dati gli elementi di fatto evidenziati a carico di DO RU (rispetto ai quali questa Corte non può operare una diversa ricostruzione), sia manifestamente priva di logica la conclusione del Tribunale che questi fosse stabilmente inserito nell'indicata organizzazione malavitosa partecipando anche all'operatività della "casa madre" di Siderno. 4 3 Era infatti emerso che: PI e CR, che aveva tenuto quelle conversazioni dalle quali si erano dedotti i gravi indizi di reato, erano persone di rilievo della consorteria, tanto che il primo era stato inviato dai vertici calabresi del sodalizio in Canada proprio al fine di comprendere, ancor meglio e verificando in loco, quale situazione si era creata e come poteva essere composta, ed il secondo interloquendo con il primo al fine di cogliere gli aspetti essenziali delle questioni sul tappeto;
le loro conversazioni erano quindi il diretto riscontro dello stretto collegamento esistenze fra la "casa madre" calabrese e ed il gruppo canadese;
in tale contesto, in plurimi e significativi passaggi, PI citava DO RU (che CR conosceva perfettamente) come persona di vertice della consorteria canadese, perchè al corrente di tutte le vicende, perché doveroso beneficiario del denaro ricavato con la vendita delle armi, perché persona che poteva garantire per altri, perché responsabile (o corresponsabile) dell'attività economica del gruppo, perché depositario dei "valori" della 'ndrangheta; - lo stretto collegamento fra la "casa madre" e l'affiliata canadese comportava che, almeno i responsabili della consorteria estera, come il RU, partecipassero, come tali, alle attività del sodalizio calabrese, la cui operatività era ampliata proprio dal fatto che si poteva giovare e si giovava del sottogruppo che agiva in terra straniera, tanto da intervenire per ricomporne i dissidi interni. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento 5 - delle spese processuali del grado.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Vessichelli Enrico Vittorio Stanislao Scarlini 1 a l 6